Legge
"Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto
delle pratiche di mutilazione genitale femminile"
(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica
il 22 dicembre 2005, non ancora promulgato o pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale)
Art. 1.
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione
e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma
di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella
quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne,
la presente legge detta le misure necessarie per prevenire,
contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale
femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità
della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
Art. 2.
(Attività di promozione
e coordinamento)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per le pari opportunità promuove e sostiene, nell’ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento
delle attività svolte dai Ministeri competenti
dirette alla prevenzione, all’assistenza alle vittime
e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione
genitale femminile.
2. Ai fini dello svolgimento delle attività di
cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni,
a livello nazionale e internazionale, sull’attività
svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie
di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.
Art. 3.
(Campagne informative)
1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche
di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministro
per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri
della salute, dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali,
degli affari esteri e dell’interno e con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi
programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati
dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all’articolo
583-bis del codice penale, al momento della concessione
del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo
alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza
dei diritti fondamentali della persona, in particolare
delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in
Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la
partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle
organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in
particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall’Organizzazione
mondiale della sanità, e con le comunità
di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate
le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l’integrazione
socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate
in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione
al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per
gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche
avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo
della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le
mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento
dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e
per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle
donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi
sociali il monitoraggio dei casi pregressi già
noti e rilevati localmente.
2. Per l’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005.
Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)
1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e per le
pari opportunità e la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, linee guida
destinate alle figure professionali sanitarie nonchè
ad altre figure professionali che operano con le comunità
di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate
le pratiche di cui all’articolo 583-bis del codice
penale per realizzare un’attività di prevenzione,
assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine
già sottoposte a tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005.
Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)
1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’interno,
un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da
parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione,
sul territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo
583-bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni
sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture
sanitarie che operano presso le comunità di immigrati
provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.
2. Per l’attuazione del presente articolo è
autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005.
Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili)
1. Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti
i seguenti:
«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili). – Chiunque, in assenza
di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli
organi genitali femminili è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo,
si intendono come pratiche di mutilazione degli organi
genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione
e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che
cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza
di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare
le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi
una malattia nel corpo o nella mente, è punito
con la reclusione da tre a sette anni. La pena è
diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve
entità. La pena è aumentata di un terzo
quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma
sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto
è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresì quando il
fatto è commesso all’estero da cittadino
italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in
danno di cittadino italiano o di straniero residente in
Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta
del Ministro della giustizia. Art. 583-ter. – (Pena
accessoria). – La condanna contro l’esercente
una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti
dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria
dell’interdizione dalla professione da tre a dieci
anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione
all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».
2. All’articolo 604 del codice penale, al primo
periodo, le parole: «da cittadino straniero»
sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero»
e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino
straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo
straniero».
Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)
1. Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e
in particolare nei programmi finalizzati alla promozione
dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza
di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate
mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi
o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo
con i Governi interessati, presso le popolazioni locali,
progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare
tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza
che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani
che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne
che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie
parenti in età minore.
Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione
degli organi genitali femminili). – 1. In relazione
alla commissione dei delitti di cui all’articolo
583-bis del codice penale si applicano all’ente,
nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione
pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata
non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di
un ente privato accreditato è altresì revocato
l’accreditamento.
2. Se l’ente o una sua unità organizzativa
viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente
di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati
al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione
definitiva dall’esercizio dell’attività
ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4,
comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro
769.000 per l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere
dall’anno 2007, l’accantonamento relativo
al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per
l’anno 2006, l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000
a decorrere dall’anno 2007, l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.