Ric. n.  492/05 R.G.R.     N.1022/05 Reg. Sent.

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:

     Vincenzo Borea  - Presidente, relatore

     Enzo Di Sciascio  - Consigliere

     Vincenzo Farina - Consigliere

ha pronunciato la seguente

     SENTENZA

sul ric. n. 492/05, proposto dal la ditta Asia s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rino Battocletti ed Elena Domenis e con i medesimi domiciliata in  Trieste presso la Segreteria Generale di questo Tribunale;

contro

la Questura di Trieste, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;

per lĠannullamento

del decreto  30 settembre 2005 recante diniego di rilascio vistingresso in favore di cittadini cinesi;

     Visto il ricorso con i relativi allegati;

     Visto lĠatto di costituzione in giudizio della P.A;

     Visti gli atti di causa;

     Nominato relatore alla camera di consiglio del  1 dicembre 2005 il presidente Borea e uditi i difensori delle parti come da verbale;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in esame (giunto allĠattenzione odierna del Tribunale in sede cautelare, ma risolvibile direttamente con pronuncia nel merito, in quanto configurante una fattispecie del tutto analoga ad altra recentissimamente decisa da questo stesso Tribunale, cfr. sent. n. 780/05) si lamenta in sostanza lĠillegittimitˆ costituzionale dellĠart. 31, comma 2, del DPR n. 394/99 (avente valore di regolamento di attuazione del D.L.vo 286/98), nella parte in cui si prevede come preclusiva del rilascio di vistingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari lĠesistenza di una denuncia per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p.

Premesso che nella specie lĠatto impugnato si limita a negare il richiesto nulla osta allĠingresso in Italia dellĠinteressato in quanto nei suoi confronti Òsussistono i pregiudizi di legge contemplati nellĠart. 31 n. 2 del DPR n. 394/99, non resta al tribunale che richiamarsi a quanto giˆ affermato nella ricordata sentenza n. 780/05, con la quale, muovendo dal rilievo che la Corte Costituzionale, con sent. n. 78/05, ha dichiarato lĠillegittimitˆ costituzionale dellĠart. 1, comma 8. del D.L. n. 195/02, conv. in L. n. 222/02, e dellĠart. 33, comma 7, lett. c) della legge n. 189/02, nella  parte in cui si dˆ rilevanza ad una semplice denuncia per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. ai fini di escludere la possibilitˆ di sanatoria a favore di cittadini extracomunitari irregolarmente entrati in Italia, si  ritenuta in via analoga costituzionalmente incompatibile la previsione di cui al citato art. 31, comma 2, DPR n. 394/99, per essere una semplice denuncia, come statuito dal giudice delle leggi, ÒancorchŽ contenga l'espresso riferimento a una o a pi fattispecie criminose, un atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolositˆ del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce. Essa obbliga soltanto gli organi competenti a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtˆ e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale. Considerazioni analoghe sono alla base della sentenza n. 173 del 1997 la quale, nel dichiarare l'illegittimitˆ costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, rilev˜ che era l'automatismo delle conseguenze ricollegate alla sola denuncia a urtare contro il principio di ragionevolezzaÓ.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con lĠovvia precisazione che lĠaccertata illegittimitˆ della norma regolamentare  comporta in via derivata lĠillegittimitˆ dellĠatto applicativo.

Si aggiunge da ultimo che nessun ostacolo pu˜ essere opposto alla diretta (e fondata, come si  visto) impugnazione della norma regolamentare (la cui lesivitˆ si attualizza al momento che ne viene fatta applicazione) per il fatto che il ricorso non  stato notificato alla Presidenza della Repubblica, essendo pacifica la giurisprudenza, sul rilievo della irresponsabilitˆ del Presidente della Repubblica con riguardo agli atti di governo, sancita dagli artt. 89 e 90 della Costituzione (posto che la responsabilitˆ  resta integralmente a carico, a seconda dei casi, del Presidente del Consiglio ovvero dei Ministri proponenti), nel ritenere come di mera esternazione e formalizzazione la controfirma dei regolamenti da parte del capo dello Stato (cfr. fra le tante, TAR Toscana, II, 595/99; Cons. Stato, IV, 483/94), con conseguente mancanza del  relativo onere di notifica.

Si rileva da ultimo lĠopportunitˆ che la presente pronuncia venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, in analogia a quanto dispone (identica essendo la ratio) lĠart. 14 DPR 1199/71 con riguardo ai decreti decisori del Capo dello Stato su ricorsi straordinari in caso di annullamento di atti aventi valore regolamentare.

Le spese possono comunque essere compensate.

     PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e per lĠeffetto annulla lĠart. 31, comma 2, DPR n. 394/99 e il conseguente provvedimento del Questore di Trieste oggetto di impugnativa.

     Spese compensate.

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autoritˆ amministrativa.

     Dispone che la presente pronuncia sia pubblicata nei modi e nei tempi previsti dallĠart. 14 DPR n. 1199/71.

     Cos“ deciso in Trieste, in camera di consiglio, il 1 dicembre 2005.

f.to Vincenzo Borea - Presidente- Estensore

f.to Erica Bonanni - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 15 dicembre 2005

f.to Erica Bonanni.