CLANDESTINI: CASSAZIONE, NO ARRESTO A CHI RESISTE A ESPULSIONE
(AGI) -Roma, 6 giu - Non vanno arrestati ma accompagnati alla
frontiera o in un centro di permanenza temporanea i clandestini
che, illegalemnte presenti sul nostro territorio, ripetutamente
non 'ubbidiscon al provvedimento con cui il questore ordina
la loro espulsione dall'Italia.
La prima sezione penale della Cassazione ha cos ribadito
la sua interpretazione della legge Bossi- Fini
sull'immigrazione ed ha annullato definitivamente l'ordine di
custodia cautelare emesso dal tribunale di Bologna nei
confronti della giovane Isabel, arrestata e condannata alla
pena di 8 mesi di reclusione dopo aver (per la terza volta)
'disubbidit al provvedimento amministrativo di espulsione
emesso nei suoi confronti.
Alla Cassazione si rivolta la difesa della giovane donna
per chiedere che almeno le venissero concessi i domiciliari,
gi negati dal tribunale della libert cui si era
precedentemente rivolta. Gli alti giudici di Piazza Cavour non
solo hanno annullato l'ordinanza del riesame ma hanno stabilito
che la legge non prevede, in questi casi, l'arresto.
"Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che
l'imputata aveva riportato altre due condanne per reato
specifico e cio per non avere ottemperato a precedenti ordini
di espulsione - si legge nella sentenza scritta dal giudice De
Nardo -Tale situazione appare regolata dall'ultima parte del
comma 5ter del citato articolo 14 (decreto legislativo 1998
ndr), quanto all'ipotesi in cui lo straniero abbia gi
riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione
del questore, secondo cui 'in ogni caso si proceda all'adozione
di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblic.Una
"disposizione", questa che esprime, spiega la Suprema Corte,
"l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di
esecuzione del nuovo procedimento di espulsione adottato nei
confronti dallo straniero gi condannato per non avere
volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento
impostogli dal questore, quella dell'accompagnamento alla
frontiera e, qualora ci non sia immediatamente possibile,
pu soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di
permanenza per i necessari accertamenti sulla identit e
nazionalit del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del
provvedimento". (AGI)