CLANDESTINI: CASSAZIONE, NO ARRESTO A CHI RESISTE A ESPULSIONE

 

(AGI) -Roma, 6 giu - Non vanno arrestati ma accompagnati alla

frontiera o in un centro di permanenza temporanea i clandestini

che, illegalemnte presenti sul nostro territorio, ripetutamente

non 'ubbidiscon˜ al provvedimento con cui il questore ordina

la loro espulsione dall'Italia.

    La prima sezione penale della Cassazione ha cos“ ribadito

la sua interpretazione della legge Bossi- Fini

sull'immigrazione ed ha annullato definitivamente l'ordine di

custodia cautelare emesso dal tribunale di Bologna nei

confronti della giovane Isabel, arrestata e condannata alla

pena di 8 mesi di reclusione dopo aver (per la terza volta)

'disubbidit˜ al provvedimento amministrativo di espulsione

emesso nei suoi confronti.

    Alla Cassazione si  rivolta la difesa della giovane donna

per chiedere che almeno le venissero concessi i domiciliari,

giˆ negati dal tribunale della libertˆ cui si era

precedentemente rivolta. Gli alti giudici di Piazza Cavour non

solo hanno annullato l'ordinanza del riesame ma hanno stabilito

che la legge non prevede, in questi casi, l'arresto.

    "Risulta, infatti, dalla stessa ordinanza impugnata che

l'imputata aveva riportato altre due condanne per reato

specifico e cio per non avere ottemperato a precedenti ordini

di espulsione - si legge nella sentenza scritta dal giudice De

Nardo -Tale situazione appare regolata dall'ultima parte del

comma 5ter del citato articolo 14 (decreto legislativo 1998

ndr), quanto all'ipotesi in cui lo straniero abbia giˆ

riportato una prima condanna per violazione dell'intimazione

del questore, secondo cui 'in ogni caso si proceda all'adozione

di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento

alla frontiera a mezzo della forza pubblicˆ.Una

"disposizione", questa che esprime, spiega la Suprema Corte,

"l'intenzione del legislatore di ammettere quale unica forma di

esecuzione del nuovo procedimento di espulsione adottato nei

confronti dallo straniero giˆ condannato per non avere

volontariamente ottemperato all'ordine di allontanamento

impostogli dal questore, quella dell'accompagnamento alla

frontiera e, qualora ci˜ non sia immediatamente possibile,

pu˜ soltanto disporsi il trattenimento presso un centro di

permanenza per i necessari accertamenti sulla identitˆ e

nazionalitˆ del medesimo in vista dell'esecuzione coattiva del

provvedimento". (AGI)