CASSAZIONE:
IMMIGRATI, NON REITERABILI DECRETI ESPULSIONI NON ESASPERARE CARICA CRIMINOGENA
NORMATIVA SU CLANDESTINI (ANSA) -
ROMA, 14
giu - Non sono "reiterabili", da parte del questore, i decreti di
espulsione nei confronti degli extracomunitari clandestini trovati
inottemperanti al primo ordine di lasciare il territorio italiano.
Lo
sottolinea la Cassazione, spiegando che non bisogna "esasperare la carica
criminogena della normativa sull'immigrazione clandestina". - In sostanza, ad avviso di piazza Cavour
che - con la sentenza 20374 ha "rimeditato" il suo precedentemente
orientamento - il questore non puù emanare piÿ di un decreto di espulsione nei
confronti degli immigrati clandestini. Questo per evitare che gli immigrati
trovati una seconda volta senza documenti, e che non hanno obbedito all'ordine
di lasciare il territorio italiano, siano processati e condannati piÿ volte per
lo stesso reato. In proposito la Suprema Corte sottolinea che l'intento del
legislatore, nel varare le norme sull'immigrazione irregolare, ¶ quello di
garantire l'esecuzione effettiva del decreto di espulsione e non quello di
"innescare una spirale di condanne". In questa maniera i supremi
giudici danno un alto là al proliferare dei decreti di espulsione che finiscono
per aggravare il lavoro dei tribunali, dal momento che si tramutano in
altrettanti processi.
La
Cassazione, insomma, invita le autorità competenti ad adoperarsi di piÿ per far
eseguire i rimpatri. Se cosã non fosse, osserva la Cassazione, si finirebbe con
"innescare una spirale di condanne ed esasperare la carica criminologena
della normativa sull'immigrazione clandestina, la cui reale 'ratio' va
identificata, piuttosto, nell'intento legislativo di assicurare l'effettivitÃ
dell'allontanamento dal territorio italiano dello straniero".
Questo
verdetto della prima sezione penale ¶ stato emesso in seguito al ricorso con il
quale la procura della corte di Appello di Brescia ha protestato per
l'assoluzione impartita dal tribunale bresciano a un clandestino, Fred I., che
era stato sorpreso, nuovamente senza documenti, e senza aver obbedito a un
precedente decreto di espulsione. A Fred era stato 'inflitto' un nuovo decreto
prefettizio per "inottemperanza alla precedente intimazione del questore
di Rovigo". Il tribunale, oltre ad assolvere Fred con la formula
"perch¶ il fatto non sussiste" aveva anche disapplicato il secondo
decreto espulsivo. Questa decisione ¶ stata appellata dalla procura bresciana
che, in Cassazione, ha sostenuto "che il tribunale aveva ingiustamente
disapplicato il provvedimento amministrativo, discostandosi dalla
giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'ordine del questore ¶ reiterabile
anche nell'ipotesi in cui lo straniero privo di permesso di soggiorno sia stato
già condannato e sia stato raggiunto da nuovo decreto di espulsione". Ma
l'orientamento richiamato dal pm di Brescia ¶ stato, adesso,
"rimeditato" da piazza Cavour che ha rigettato il reclamo del
pubblico ministero.
(ANSA).