Circolare n. 17 del 14/06/2006
Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Direzione generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro
Roma, 14 Giugno 2006
Circolare n. 17/2006
Prot. N. 878/14.4.06/Segr.
Prot. N. 25/I/0000521
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
All'INPS - Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate
ed Economia Sommersa
All'INAIL - Direzione Centrale Rischi
All'ENPALS - Direzione Generale – Servizio contributi
e vigilanza
LORO SEDI
e p.c.
Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Provincia Autonoma di Trento
Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Previdenza sociale
Ispettorato Regionale del Lavoro
Oggetto: collaborazioni coordinate e continuative
nella modalità a progetto di cui agli artt.
61 e ss. d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di
vigilanza. Indicazioni operative.
Con la circolare n. 1/2004 questo Ministero aveva già fornito,
con specifico riferimento ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa a progetto di cui agli artt.
61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, prime indicazioni, di
carattere generale, utili per un corretto ed efficace
accertamento da parte degli organi di vigilanza.
Le problematiche via via emerse rendono necessario fornire
ora istruzioni su singole tipologie di attività,
in relazione alle quali l'applicazione del citato art.
61 ha evidenziato una maggiore esigenza di chiarimenti.
Con il presente documento, questo Ministero, congiuntamente
con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, intende pertanto fornire adeguate istruzioni
con specifico riferimento ai call center, valutando nel
prosieguo l'opportunità di fornire con ulteriori
provvedimenti indicazioni relativamente ad altre tipologie
per le quali l'applicazione dell'art. 61 del d.lgs. n.
276/2003 ha parimenti presentato profili di problematicità.
Occorre innanzitutto evidenziare che con la presente
circolare si forniscono indicazioni di carattere operativo
rivolte al solo personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e degli Istituti previdenziali,
al fine di uniformare il più possibile il criterio
di valutazione da adottare nella lettura del fenomeno
in esame.
In proposito, le Direzioni regionali e provinciali del
lavoro dovranno avviare, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs.
n. 124/2004, un'adeguata attività di carattere
informativo, volta ad istruire gli operatori del settore
sulla corretta utilizzazione della tipologia contrattuale
delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto
di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003.
La predetta fase di opportuna informazione, i cui tempi
e modalità verranno stabiliti dalla Commissione
centrale di coordinamento di cui all'art. 3 del d.lgs.
n. 124/2004 entro trenta giorni dall'emanazione della
presente circolare, è volta ad assicurare omogeneità di
comportamento tra gli operatori del settore ed è,
pertanto, necessariamente preliminare all'avvio da parte
degli ispettori di una vigilanza mirata a verificare
la genuinità delle collaborazioni a progetto poste
in essere.
Si fa fin d'ora riserva di valutare l'opportunità di
intervenire nuovamente sulla materia, una volta verificate,
anche a seguito di attento monitoraggio degli esiti della
presente circolare, l'evoluzione e le dinamiche organizzative
del settore.
Criteri di individuazione e specificazione del
progetto o programma di lavoro
Il mercato del lavoro nel settore dei call center continua
ad essere caratterizzato, anche successivamente all'entrata
in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 ed alla introduzione
del lavoro a progetto, da un consistente utilizzo di
contratti di collaborazione autonoma.
In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in
considerazione delle novità introdotte dal d.lgs.
n. 276 del 2003 i presupposti per la stipulazione di
un contratto di lavoro a progetto devono in generale
essere individuati con riferimento: a) ai criteri di
individuazione e specificazione del progetto o programma
di lavoro;
b) ai requisiti essenziali che devono connotare
l'autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi
di lavoro;
c) alle modalità di coordinamento consentite
tra il committente ed il lavoratore.
Pertanto, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del
2003, le collaborazioni coordinate e continuative devono
essere riconducibili ad uno o più progetti specifici
o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e che, pur potendo essere connessi
all'attività principale od accessoria dell'impresa
- come specificato dalla circolare 1 dell'8 gennaio 2004
-, non possono totalmente coincidere con la stessa o
ad essa sovrapporsi.
Il progetto, il programma o fase di esso così determinati
diventano parte del contratto di lavoro e devono essere
specificati per iscritto ed individuati nel loro contenuto
caratterizzante.
La finalità di tale disposizione è quella
di delimitare l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo
a quelle sole prestazioni che siano genuinamente autonome
perché effettivamente riconducibili alla realizzazione
di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal
lavoratore in funzione del risultato.
Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi elementi
qualificanti al momento della stipulazione del contratto
e che il committente, a differenza del datore di lavoro,
non può successivamente variare in modo unilaterale.
In considerazione di ciò, un progetto, un programma
di lavoro od una fase di esso possono essere individuati
anche nell'ambito delle attività operative telefoniche
offerte dai call center purché in ogni
caso idonei a configurare un risultato, determinato nei
suoi contenuti qualificanti, che l'operatore telefonico
assume l'obbligo di eseguire entro un termine prestabilito
e con possibilità di autodeterminare il ritmo
di lavoro.
È quindi necessario che l'ispettore riscontri l'esistenza in concreto
degli elementi connotanti una genuina collaborazione a progetto così come
vengono descritti nella presente circolare.
Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo
essere individuato con riferimento ad una specifica e
singola "campagna" la cui durata costituisce
il necessario termine esterno di riferimento per la durata
stessa del contratto di lavoro a progetto.
Ai fini della corretta e compiuta determinazione del
risultato richiesto al collaboratore è dunque
necessario che il progetto, programma di lavoro o fase
di esso sia qualificato tramite la specificazione:
a) del singolo committente finale cui è riconducibile
la campagna (con riferimento ai call center che
offrono servizi in outsourcing la campagna di riferimento
sarà dunque quella commissionata da terzi all'impresa
stessa);
b) della durata della campagna, rispetto alla quale il
contratto di lavoro a progetto non può mai avere
una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore
nell'ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi,
ecc.);
d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto
dell'attività richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare (individuata
con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi).
In considerazione di tali requisiti essenziali e qualificanti è senz'altro
configurabile un genuino progetto, programma di lavoro
o fase di esso, con riferimento alle campagne out
bound nell'ambito delle quali il compito assegnato
al collaboratore è quello di rendersi attivo
nel contattare, per un arco di tempo predeterminato,
l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un
singolo committente.
Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione
temporale di tale tipologia di attività e della
possibilità di definire compiutamente il risultato
richiesto al collaboratore anche con riguardo ai requisiti
soggettivi ed oggettivi dell'utenza contattata ed al
tipo di prestazione concretamente dovuta per ogni contatto
telefonico effettuato. Il lavoratore out bound,
infatti, può prefigurare il contenuto della sua
prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato
dalle parti con il contratto.
Inoltre, l'ispettore al fine di apprezzare il carattere
di autonomia della prestazione deve verificare l'esistenza
di postazioni di lavoro attrezzate con appositi dispositivi
che consentano al collaboratore di autodeterminare il
ritmo di lavoro.
Nelle attività in bound l'operatore non
gestisce, come nel caso dell'out bound, la propria
attività, né può in alcun modo pianificarla
giacché la stessa consiste prevalentemente nel
rispondere alle chiamate dell'utenza, limitandosi a mettere
a disposizione del datore di lavoro le proprie energie
psicofisiche per un dato periodo di tempo.
Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi
che l'attività lavorativa come descritta è disciplinata
da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
a progetto, procederà, dovendo ricondurre tale
attività alla subordinazione, adottando i conseguenti
provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo.
Nell'ambito del progetto o programma di lavoro così definito
al collaboratore non può essere richiesta un'attività diversa
da quella specificata nel contratto.
L'ispettore, pertanto, dovrà verificare che,
tra i criteri assunti per la determinazione del compenso,
vi sia il riferimento al risultato enucleato nel progetto,
programma di lavoro o fase di esso.
Requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione
L'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 dispone che il
progetto o programma di lavoro deve essere gestito autonomamente
dal collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente
dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Ciò, come noto, al fine di garantire al collaboratore
una sostanziale ed effettiva autonomia nell'esecuzione
della prestazione.
Ne deriva che il collaboratore a progetto cui è assegnato
l'incarico di compiere le operazioni telefoniche sopra
descritte può essere considerato autonomo alla
condizione essenziale che il collaboratore stesso possa
unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza
necessità di preventiva autorizzazione o successiva
giustificazione, la quantità di prestazione da
eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Ciò implica che il collaboratore non può essere
soggetto ad alcun vincolo di orario, anche se all'interno
di fasce orarie prestabilite. Di conseguenza, deve poter
decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento,
anche temporale, della prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la prestazione
giornaliera;
c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione giornaliera.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che l'assenza
non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai
essere imposta.
Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di legittimità del
contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili
con riferimento ad attività telefoniche out bound.
Forme consentite di coordinamento
Sempre ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003
il fondamentale requisito dell'autonomia può essere
contemperato con le esigenze di coordinamento della prestazione
con l'organizzazione produttiva dell'azienda.
A tal fine, nell'ambito della specifica operatività dei call
center, possono rientrare tra le forme di coordinamento:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali
il collaboratore deve poter agire con l'autonomia sopra
specificata. Le fasce orarie individuate per iscritto
nel contratto non possono essere unilateralmente modificate
dall'azienda né questa può assegnare il
collaboratore ad una determinata fascia oraria senza
il suo preventivo consenso;
b) la previsione concordata di un numero predeterminato
di giornate di informazione finalizzate all'aggiornamento
del collaboratore. La collocazione di tali giornate di
informazione deve essere concordata nel corso di svolgimento
della prestazione e non unilateralmente imposta dall'azienda;
c) la previsione concordata della presenza di un assistente
di sala la cui attività può consistere
nel fornire assistenza tecnica al collaboratore;
d) la previsione concordata di un determinato sistema
operativo utile per l'esecuzione della prestazione.
E' in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare
che l'esercizio del potere di variare unilateralmente
le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Il Ministro
Cesare Damiano
Fonte:
Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale