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Codice comunitario di attraversamento delle frontiere

Presentazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2ª serie speciale - comunità europee n. 44 dell’ 8 giugno 2006 il Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, con il quale si istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere (Codice frontiere Schengen), che entrerà in vigore il 13 ottobre 2006.

Il Regolamento prevede, fra l’altro, l’assenza del controllo sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea, e stabilisce le norme applicabili al controllo sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (art. 1). Esso si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, fatti salvi i diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, i diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale (art. 3).

Ricordiamo alcuni tra i punti salienti del Regolamento.

Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, i cittadini provenienti da paesi terzi devono essere in possesso di documenti e visti validi, giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti; non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (art. 5).

Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana (art. 6).

L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera.
Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera.
I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita sono informati sull’obiettivo e sulla procedura seguita per l’effettuazione di tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato (art. 7).

Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione. Tale presunzione può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca elementi di prova attendibili (p. es. biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri), atti a dimostrare che l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve. Se la presunzione non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione (art. 11).

Un eventuale respingimento dal territorio degli Stati membri di cittadini di paesi terzi può essere disposto solo con un provvedimento motivato che ne indichi le ragioni precise, adottato da un’autorità competente secondo la legislazione nazionale. Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso. I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale L’avvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul provvedimento di respingimento.
Il cittadino di paese terzo interessato ha diritto che lo Stato membro che ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso, se in esito al ricorso il provvedimento di respingimento risulta infondato (art. 13).

Gli Stati membri assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera. La cooperazione tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi, e provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali (art. 16).

Gli Stati membri possono effettuare un controllo congiunto alle frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.
Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi (art.17).

In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può ripristinare, in via eccezionale, il controllo alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni (art. 23).

Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente, lo Stato membro interessato può ripristinare, in via eccezionale e immediatamente, il controllo alle frontiere interne, avvertendo senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura (art. 25). La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano (art. 30).