(Sergio Briguglio 19/6/2006)

 

NOTA ULTERIORE SULLA QUESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI

 

 

La proposta avanzata in materia di accesso al lavoro

 

á      Domande di autorizzazione al lavoro presentabili in qualunque momento; decreto flussi emanato ex post, tenendo conto del numero di domande presentate. La cosa e' coerente con il dettato di art. 21, co. 4 bis, e di art. 21, co. 7, T.U.:

 

Art. 21, co. 4 bis: Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres“ essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dÕutenza, elaborati dallÕanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Art. 21, co. 7: Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unÕanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalitˆ di collegamento con lÕarchivio organizzato dallÕIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

Osservazioni

 

1)       EÕ vero che la programmazione dei flussi riguarda gli ingressi successivi allÕemanazione del decreto. Il fatto peroÕ che il decreto debba essere predisposto Òin base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dÕutenza, elaborati dallÕanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7Ó (Art. 21, co. 4 bis, T.U.) e che tale anagrafe debba raccogliere le Òofferte e richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieriÓ (Art. 21, co. 7, T.U.) mostra chiaramente che la determinazione delle quote di ingresso non possa prescindere dalle domande giaÕ raccolte. PuoÕ tenere cioeÕ conto anche di altri fatti e di altre necessita', ma non puoÕ prescindere da quel dato. Naturalmente, questo non toglie che gli ingressi autorizzati avranno luogo successivamente allÕemanazione del decreto (rectius: successivamente allÕaccoglimento delle relative domande).

 

2)       EÕ vero che la legge affida al Governo la regolazione dei flussi. Ma la proposta qui avanzata non altera questo fatto. Il considerare valide (e, quindi, ancora accoglibili) le domande di nulla-osta allÕingresso per lavoro giacenti non significa che il Governo sia obbligato ad emanare un decreto che permetta di accettarle tutte. Il Governo, peroÕ, potraÕ emanarlo sulla base di una conoscenza piuÕ piena dei dati reali. PotraÕ decidere di accogliere solo una parte delle domande e di respingerne un certo numero; dovraÕ peroÕ essere in grado di motivare questa scelta: percheÕ un certo anziano eÕ meritevole di vedersi accordata lÕautorizzazione ad assumere una badante, e un altro non lo eÕ? Si puoÕ osservare: ci sono dei limiti legati alle disponibilitaÕ alloggiative o al fatto che troppi lavoratori stranieri potrebbero costituire un onere per il welfare in caso di inserimento lavorativo precario. Si trascura, peroÕ, cosiÕ il fatto che in gioco cÕeÕ la richiesta di autorizzare la stipula di contratti di soggiorno per lavoro, nellÕambito dei quail gli oneri alloggiativi e di copertura delle spese di rimpatrio del lavoratore in caso di cessato inserimento lavorativo gravano sul datore di lavoro.

 

3)       Si puoÕ obiettare che gli stranieri per i quali vengono presentate le domande di ingresso sono nei fatti giaÕ in Italia e lavorano in nero per lo stesso datore che ne chiede lÕingresso. Questo in genere eÕ vero e richiede una riforma della normativa. A normativa invariata, peroÕ, il rigettare la domanda non alza il tasso di regolaritaÕ dellÕimmigrazione in Italia. Lo abbassa, anzi. A rigore, richiederebbe unÕazione dellÕamministrazione di Pubblica Sicurezza mirata alla ricerca e allÕallontanamento del lavoratore, e al sanzionamento del datore di lavoro. Ma percheÕ questo dovrebbe riguardare solo i lavoratori e i datori di lavoro per i quali le domande risultino in eccesso rispetto ad una quota fissata in modo del tutto casuale? E per quale motivo, con le risorse limitate di cui dispone la polizia, se ne dovrebbe chiedere un impegno particolare per colpire situazioni di buon inserimento lavorativo e sociale, lasciando indisturbate le situazioni realmente pericolose per la sicurezza pubblica?

 

4)       Nessuna norma di legge o di regolamento impedisce al datore di lavoro di presentare la domanda di nulla-osta allÕingresso del lavoratore in un qualunque momento dellÕanno. Il fatto stesso che la legge preveda la possibilitaÕ che il Governo emani piuÕ decreti in un anno mostra come lÕafflusso di domande in eccesso rispetto a quella fissata con lÕultimo decreto sia un elemento meritevole di attenzione, al punto da giustificare lÕemanazione di decreti integrativi. EÕ privo di logica prevedere Ð come viene fatto attualmente Ð che, in presenza di tale eccesso, si rigettino le domande corrispondenti, costringendo gli stessi datori di lavoro a ripresentare le istanze nell'ambito del successivo decreto. Molto piuÕ sensato eÕ tenere sospese le domande in eccesso, riservandosi di accoglierle nellÕambito delle quote fissate col successivo decreto. Ove si tema che si tratti di domande ÒsuperateÓ (per il venire meno della necessitaÕ di assunzione del lavoratore), si puoÕ disporre che il datore di lavoro comfermi con raccomandata la domanda giacente, senza peroÕ riaprire la definizione della graduatoria: il datore avrebbe cioeÕ la possibilitaÕ di mandare conferma entro un certo tempo, mantenendo, se cosi' agisce, la posizione in graduatoria.

 

5)       Si puoÕ obiettare che, concretamente, i moduli predisposti per la lettura ottica sarebbero comunque esauriti in breve tempo. Questo problema eÕ stato giaÕ positivamente superato (Nota del Ministero dellÕinterno 28 Aprile 2006), chiarendo che anche lÕuso dei moduli ordinari scaricati dal sito del Ministero dellÕinterno eÕ pienamente legittimo, e che le domande presentate utilizzando tali moduli devono essere esaminate al pari delle altre.

 

6)       UnÕultima obiezione riguarda il possible effetto richiamo che una politica di regolazione dei flussi cosi' disposta ad assecondare il dato reale rischia di produrre. L'obiezione avrebbe fondamento se la politica di segno opposto - quella attuale - si rivelasse efficace nel regolare i flussi effettivi con il limitare fortemente, in sede di programmazione, le quote formalmente ammissibili. Si osserva pero' come tale efficacia - quale che sia il giudizio che si voglia dare di una strategia siffatta - sia del tutto assente. Gli inserimenti di fatto vengono comunque assecondati, anche se in modo meno immediato, da provvedimenti di sanatoria. Tali provvedimenti sono pero' di solito accompagnati da un forte scontro politico, che costringe i governi a farne un uso piu' raro (ma, percio' stesso, piu' eclatante). Il risultato e' che lo strumento non puo' essere dosato in modo ottimale. I lavoratori restano nel sommerso per tempi molto piu' lunghi, con tutti i danni che questo comporta. Quando poi il provvedimento viene adottato, l'impegno per l'amministrazione e' gravosissimo, e il contenzioso e' molto imponente.