(Sergio Briguglio 9/6/2006)

 

PUNTI AFFRONTABILI PER VIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

 

 

Accesso al lavoro

 

      Domande di autorizzazione al lavoro presentabili in qualunque momento; decreto flussi emanato ex post, tenendo conto del numero di domande presentate. La cosa e' coerente con il dettato di art. 21, co. 4 bis, e di art. 21, co. 7, T.U.:

 

Art. 21, co. 4 bis: Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Art. 21, co. 7: Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

      Attuazione di art. 5, co. 9, T.U.: conversione del permesso di soggiorno in permesso ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti per quest'ultimo.

 

Art. 5, co. 9: Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

La cosa andrebbe applicata, ad esempio, allo studente che completi un corso e ne intraprenda uno nuovo, senza esigere un temporaneo ritorno in patria. Potrebbe pero' essere applicata in modo molto piu' ampio per la conversione di permessi di qualunque genere (incluso turismo) in permessi per lavoro (si eviterebbe cosi' il fenomeno dei prolungamenti illegali del soggiorno).

 

Problema: la conversione in permesso per lavoro dovrebbe essere limitata dalle quote? Lart. 3, co. 4, T.U. stabilisce che I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.

 

Art. 3, co. 4: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente[1].

 

Questo farebbe propendere per il vincolo delle quote. Tuttavia, il DPR 394/1999 dispone, in alcuni casi, la conversione in permesso per lavoro al di fuori delle quote (art. 14, co. 3, DPR 394/1999) o in detrazione alle quote per lanno successivo (art. 14, co. 5, DPR 394/1999).

 

Art. 14, co. 3, DPR 394/1999: Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta.

 

Art. 14, co. 5, DPR 394/1999: Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

 

Volendo escludere che tale DPR violi la legge, si deve presumere che il rilascio di cui allart. 3, co. 4, T.U. deve essere inteso come il primo rilascio quello cioe di cui e destinatario uno straniero al suo ingresso -, da non confondere con quelli successivi, che si configurano come rinnovi o conversioni (sottratti al vincolo di quota, salvo che la cosa non sia esplicitamente stabilita).

 

Nota che esiste una sentenza del TAR Piemonte (n. 706/2004, mese di Giugno 2005 del sito http://www.stranieriinitalia.com/briguglio) a sostegno degli argomenti qui esposti.

 

 

Rinnovo del permesso

 

      Rinnovo automatico (rectius, conferma impropria) del permesso di soggiorno, trascorsi i 20 giorni; integrazione, in caso di mancanza di documenti o di irregolarita' sanabili, della documentazione presentata a sostegno dell'istanza di rinnovo; revoca in caso di mancanza di requisiti. Si rispetterebbe, in questo modo, il dettato di art. 5, co. 5 e 9:

 

Art. 5, co. 5: Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili.

 

Art. 5, co. 9: Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

Problema: alla revoca consegue lespulsione, in base ad art. 13, co. 2, lettera b):

 

Art. 13, co. 2: Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero:

...

b)         si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;

...

 

Ad un normale provvedimento di diniego del rinnovo, invece, conseguirebbe solo un invito allo straniero da parte del questore affinche' lasci il territorio dello Stato entro un certo tempo, non superiore a 15 giorni, in base ad art. 12, co. 4, DPR 394/1999:

 

Art. 12, co. 2, DPR 394/1999: Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma dellarticolo 13 del testo unico.

 

Si rischia, allora, per evitare allo straniero il danno conseguente ad un rinnovo ritardato, di procurargliene uno peggiore e sproporzionato (l'espulsione).

 

Si puo' risolvere la cosa, per via amministrativa, stabilendo che, una volta accertata la mancanza insanabile dei requisiti per il rinnovo, il questore informi lo straniero del fatto il suo permesso sara' revocato dopo un certo tempo (es.: quindici giorni), con successiva adozione di un provvedimento di esplulsione. Ove lo straniero lasci prima di questa scadenza il territorio dello Stato, riconsegnando il permesso di soggiorno alla polizia di frontiera, il il provvedimento di rinnovo esaurisce la propria azione e non e' piu' revocabile.

 

      In alternativa al punto precedente: chiarire che il permesso in fase di rinnovo e' valido a tutti gli effetti. In particolare,

 

      Rinnovo dei permessi rilasciati a seguito della regolarizzazione ex L. 189/2002: chiarire che il rinnovo segue le disposizioni ordinarie (es.: in caso di sopravvenuto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il permesso e' rinnovato con durata di due anni, non di uno solo). La cosa trova, ancora una volta, fondamento nell'art. 5, co. 9,

 

Art. 5, co. 9: Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

potendosi considerare il permesso rinnovato come "altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico".

 

      Requisito alloggiativo per rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno: chiarire che una dichiarazione di ospitalita' effettuata presso il commissariato di zona e' sufficiente (non necessaria l'iscrizione anagrafica).

 

Evitare di computare i minori di eta' inferiore a 14 anni ai fini della determinazione della metratura necessaria per l'idoneita' dell'alloggio, sulla base dell'art. 29, co. 3, lettera a),

 

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:

a)         di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;

...

 

interpretato alla luce del principio di parita' di trattamento.

 

 

Carta di soggiorno

 

      Carta di soggiorno: coerentemente con Sent. Tar Umbria (ric. n. 160/2002; mese di Marzo 2005 del sito http://www.stranieriinitalia.com/briguglio): i requisiti relativi a titolarita di permesso idoneo e di reddito devono valere al momento della richiesta, non per i sei anni pregressi; un permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato e rinnovabile indefinitamente. Nota: il fatto che la titolarita' del permesso idoneo debba valere solo al momento della richiesta e' gia' riconosciuto da una circolare del Ministero dell'interno del 3 Giugno 2002; gli altri punti sono invece da esplicitare.

 

 

Respingimento

 

      Convalida del respingimento differito (in quanto eseguito in forma coattiva).

 

 

Espulsioni

 

      Graduazione del divieto di reingresso, in modo da indurre l'espellendo a collaborare all'identificazione propria e del paese di destinazione. L'art. 13, co. 4 stabilisce che

 

Art. 13, co. 14: Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

 

Si potrebbe interpretare lespressione salvo che sia diversamente disposto come salvo che sia diversamente disposto dal prefetto, coerentemente con art. 13, co. 2:

 

Art. 13, co. 2: Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: ...

 

Se questa interpretazione non sembra praticabile, si potrebbe giocare sul fatto che la legge obbliga, si', il prefetto a procedere all'espulsione quando si verifichino certe condizioni, ma non fissa un limite di tempo per l'adozione del provvedimento corrispondente. Si potrebbe allora ottenere nei fatti una graduazione del divieto di reingresso attraverso il seguente artificio: se lo straniero per il quale si dovrebbe adottare il provvedimento di espulsione collabora immediatamente, previa adeguata informazione, alle procedure di identificazione, il questore applica l'art. 12, co. 3, DPR 394/1999:

 

Art. 12, co. 3, DPR 394/1999: Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato. 

 

In questo modo, la necessita' di adozione del provvedimento di espulsione di fatto spira, con vantaggio per lo straniero (non gravato di divieto di reingresso ne' di segnalazioen al SIS) e per lo Stato (che non deve procedere a trattenimento).

 

 

CPT

 

      Attuazione della Carta dei diritti per le persone trattenute nei CPT, contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 DPR 394/1999.

 

Punti principali della Carta:

 

 

Familiari di cittadini comunitari o italiani

 

      Diritto di soggiorno dei familiari di cittadino comunitario: estendere, con circolare interpretativa, le modifiche apportate da L. 29/2006 per il caso di comunitario circolante per studio al caso di comunitario circolante per lavoro; in particolare, il fatto di non doversi richiedere la condizione di carico ai fini del diritto di soggiorno dei genitori del comunitario e dei genitori del suo coniuge.

 

Chiarire inoltre che, in base ad art. 28, co. 2,

 

Art. 28, co. 2: Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[2], fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

si applica al familiare di italiano la norma piu' vantaggiosa tra quelle applicabili al comunitario e che l'applicazione di tali norme e' effettuata alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea rilevanti. In particolare, riguardo

o      al carattere non necessario del requisito di convivenza (Sent. Corte Giust. C-267-1983; nello stesso senso, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004; in senso contrario Sent. Cass. n. 8034/2003) e al permanere del diritto di soggiorno fino a scioglimento formale dell'unione (Sent. C-267-1983; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005)

o      al non doversi determinare i motivi del sostegno fornito dal cittadino al familiare, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita, ai fini dell'accertamento della condizione di familiare a carico (Sent. Corte Giust. C-316-1985)

o      al non potersi respingere alla frontiera il familiare che, privo di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso, possa provare l'esistenza del legame familiare (Sent. Corte Giust. C-459-1999)

o      al non potersi imporre ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (Sent. Corte Giust. C-157-03)

o      al non potersi negare l'ingresso ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica (Sent. Corte Giust. C-503-03)

 

 

Permessi ex art. 31, co. 3

 

      Permessi rilasciati in base all'art. 31, co. 3:

 

Art. 31, co. 3: Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

I permessi vengono rilasciati ora "per cure mediche", in base ad art. 11, co. 1, lettera c-quinquies, DPR 394/1999:

 

Art. 11, co. 1, DPR 394/1999: Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

...

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico;

...

 

Questa scelta e' assai censurabile, dato che non da' corretta attuazione alla legge: questa fa infatti riferimento a qualunque "grave motivo" connesso con lo sviluppo psicofisico del minore, non solo a quelli di carattere medico.

 

Nella prassi, poi, vengono impediti al destinatario del permesso sia l'accesso ad attivita' lavorativa, sia l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale. Questo non tiene conto del fatto che lo straniero ha bisogno di lavorare per provvedere alle necessita' proprie e del minore, ne' del fatto che lo straniero stesso non si trova affatto a soggiornare in quanto destinatario di cure mediche (il che giustificherebbe la preclusione dell'iscrizione al SSN).

 

Chiarire che il titolare del permesso rilasciato ai sensi dell'art. 31, co. 3, ha, di norma, gli stessi diritti del titolare di un permesso per motivi familiari, coerentemente con diverse recenti sentenze (es.: Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto 5.8.2005; Tribunale per i minorenni di Trieste, decreto 24.8.2005; Tribunale di Lucca 5.12.2005; Tribunale per i minorenni di Bologna, I sezione civile, decreto 26.9.2005; Tribunale per i minorenni di Milano, decreto 20.3.2006).

 

Nota: riguardo all'iscrizione al SSN, il titolare dovrebbe essere considerato come titolare di permesso per "asilo umanitario", al pari di altre categorie elencate dalla circolare dl Ministro della sanita' 24 Marzo 2000 (es.: donna inespellibile per gravidanza o puerperio; minore inespellibile; titolare di permesso ex art. 18, etc.)

 

 

Minori stranieri non accompagnati (raccomandazioni di Save the Children)

 

1) Rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et:

1) Raccomandazione:

Chiarire con circolare che:

a)     i requisiti previsti dal c. 1 dellart. 32, T.U. 286/98 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

b)    il permesso di soggiorno va rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati con provvedimento di affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184/1983), ma anche ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dellart. 343 e seguenti del Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore et prima dellentrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;

c)     per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 non richiesto il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio del Comitato minori stranieri, dovendosi ritenere abrogata la circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001, secondo lo stesso parere comunicato dal Ministero dellInterno al Comitato minori stranieri il 2 febbraio 2005: in seguito a tale parere, il CMS ha deciso che non emetter pi provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio e quindi ove si continuasse ad applicare la circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001, la norma di legge prevista dal primo comma dellart. 32 non potrebbe mai essere applicata.

 

2) Riferimenti normativi e giurisprudenziali a supporto:

a)     la lettera dellart. 32, c. 1 e c. 1-bis e ter: chiaramente requisiti alternativi

b)    sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 e sentenza del Consiglio di Stato n. 1681/2005: affermano che

-       la tutela deve essere equiparata allaffidamento, ai fini dellapplicazione dellart. 32, c. 1

-       i requisiti previsti dal c. 1 (affidamento o tutela) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti.

 

 

2) Rilascio del permesso di soggiorno per minore et

1) Raccomandazione:

Chiarire con circolare che lunico requisito stabilito dal D.P.R. 394/99, art. 28 per il rilascio del permesso di soggiorno per minore et riguarda la segnalazione del minore al Comitato per i minori stranieri e che quindi tale permesso pu essere rilasciato anche in assenza di passaporto, in analogia a quanto stabilito dal D.P.R. 394/99, art. 9, c. 6 per i richiedenti asilo e per il rilascio del permesso per protezione sociale.

 

2) Riferimenti normativi a supporto:

a)     D.P.R. 394/99, art. 28

b)    D.P.R. 394/99, art. 9, c. 6

 

 

 

3) Diritto di esercitare attivit lavorativa per i titolari di pds per minore et

1) Raccomandazione:

Chiarire con circolare che il permesso di soggiorno per minore et consente l'esercizio di lavoro subordinato e autonomo.

 

2) Riferimenti:

Per i minori titolari di permesso per minore et, il diritto di svolgere attivit lavorativa non n esplicitamente stabilito n escluso dalla legge. Come confermato dalla giurisprudenza di alcuni Tribunali[3], il divieto da considerarsi illegittimo, in quanto, comportando una discriminazione di questi minori e una violazione del principio del superiore interesse del minore, viola la Costituzione e la Convenzione sui diritti dellinfanzia e delladolescenza. Inoltre, lart. 32 c. 1-ter T.U. 286/98 sembra prevedere implicitamente che questi minori possano lavorare, in quanto tra i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno ai 18 anni contemplata anche lattivit lavorativa in corso[4].

 

 

Permessi ex art. 18 (raccomandazioni di Save the Children)

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI EX ART.18 COMMI 1-5 (vittime di violenza o grave sfruttamento):

 

- Occorre una circolare diretta alle Questure in cui si ribadisca:

o      Lobbligo per la Questura di accettare listanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari in percorso sociale (dandone eventuale rifiuto solo per iscritto).

o      Che il parere del magistrato eventualmente necessario solo ed elusivamente per il primo rilascio e non anche per il rinnovo del pds.

o      Che il parere negativo del magistrato non esclude la possibilit del Questore di rilasciare il permesso di soggiorno ex art.18 qualora ritenga sussistenti gli elementi di un percorso sociale.

o      Che il pds art.18 rilasciato di regola come valido per lespatrio.

 

 

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI EX ART.18 COMMI 6 (persone straniere che hanno espiato una pena per aver commesso un reato durante la minore et):

 

- Occorre una circolare diretta alle Questure in cui si ribadisca:

o      Che si applica, in quanto compatibile la disciplina dei primi 5 commi, compresa la possibilit di avviare un percorso sociale, ossia su esclusiva istanza dei servizi sociali e delle organizzazioni no profit accreditate;

o      Che lart.18, comma 6 si applica anche in caso di misura alternativa o sostitutiva alla pena detentiva ovvero di messa alla prova;

o      Che il pds pu essere rilasciato anche prima della fine della pena, a patto che sia terminata la parte eventualmente da scontare in detenzione in carcere.

 



[1] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce che "in attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente".

[2] Il DPR 1656/1965 e stato abrogato dal DPR 54/2002. Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questultimo DPR.

[3] In tal senso, si vedano i decreti del Tribunale Torino 25.5.2002 e 2.8.2002

[4] T.U. 286/98, art. 32, co. 1-ter (come modificato dalla legge 189/2002, art. 25)