TRIBUNALE Dl        MILANO

 

SEZIONE LAVORO

OGGETTO: ____________Ricorso ex art, 700 C.P.C.

Proposto da XXXX

contro YYY

 

A scioglimento della riserva formulata all'udienza, il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano ha pronunciato   la seguente

 

 

ORDINANZA

Visto il ricorso ex art.700 C:.P.C.- , depositato il g. 11.4.2006 con cui XXX ha chiesto (sussistendo anche il periculum n mora) che sia ordinato alla resistente srl YYY lammissione in servizio presso lappalto di Milano - via ---- 45, alle stesse condizioni del precorso rapporto lavorativo intercorso con la precedente appaltatrice, esponendo:

che essa ricorrente, dal 26.2.2003 aveva lavorato quale operaia addetta alle pulizie con orario 1 8 - 22 , presso la sede dell'emittente "----" di v.le ----, alle dipendenze della CCC SERVICE S.r.l.. ,in allora titolare dell'appalto dei servizi di pulizia ; che sul finire         del 2005 la ricorrente aveva appreso da esponente CCC che questa societ aveva perso l'appalto; che la srl --- che era subentrata nell'appalto successivamente la nvtava a presentarsi presso 1a sede per perfezionare l'assunzione ; che la ditta non dava poi seguito all'assunzione , in quanto, a sua detta, era necessario (essendo la XXX extracomunitaria) il certificato di idoneita alloggiativa" ; che nonostante la ricorrente avesse presentato l'attestazione dell'avvenuta richiesta d tale certificato amministrativo , la resistente ribadiva con lettera 17.1.2006 il rifiuto di assumerla ; che essa ricorrente ha diritto ad essere assunta dalla resistente ex art. 4 CCNL del settore (pulizie) dall'impresa subentrante ; che la norma regolamentare invocata dalia resistente ( art. 35, co.l, dpr 394/99 mod con dpr 334/04) ha portata diversa dall'interpretazione datane dalla resistente, ed comunque discriminatoria e illegittima perch in contrasto con la L. 189/02 con l'art 10 co.2 Cost, convenzione OIL 143/75 con la Direttiva UE 200/43/CE e con 1o stesso art. sull'immigrazione ;

Vista la memoria con cui la ---- , costituitasi, ha resistito, chiedendo il rigetto del ricorso perch infondato in fatto e in diritto ;

All'esito del rigetto da parte del Presidente della Sezione dell'istanza di riunione con altri procedimenti , della richiesta di informazioni alla Questura di Milano , e della discussione tenutasi all'udienza odierna, il giudice       OSSERVA quanto segue .

I fatti sono sostanzialmente pacifici , avendo la --- confermato di essere subentrata nell'appalto gi della CCC c di avere rcusato (pur applicando la resistente il CCNL di categoria che prevede il c.d. passaggio della manodopera gia in forze presso lo stesso appalto ) l'assunzione della ricorrente in quanta la stessa non ha presentato tempestivamente il prescritto certificato di idoneita alloggiativa.

 

 

Anche a voler dare una applicazione letterale dell'art.35 del dpr 394, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal dpr 334/04 , il lavoratore extracomunitario in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno, deve presentare la sola "richiesta"(rectius l'attestazione della presentazione della richiesta alla competente autorita' amministrativa ) di certificazione di idoneita' alloggiativa .

L'assunto della resistente, che ha preteso dalla ricorrente il certificato, sarebbe dunque inconferente . avuto riguarda alla drastica decisione di non procedere ali 'assunzione

In realta' nel caso particolare della ricorrente, gi regolarmente soggiornante i Italia per ragioni di lavoro in forza del rapporto intercorso con la societ CCC , dalle informazioni assunte su iniziativa di questo estensore dall'ufficio immigrazione della Questura di Milano emerge che il requisito della "sistemazione alloggiativa" " deve essere dimostrato " solo nei casi di primo ingresso".

E' da escludere dunque in radice qualsivoglia giustificato motivo dei rifiuto opposto dalla resistente all'assunzione .

Sotto altro e concorrente profilo, in considerazione della particolare situazione personale,

familiare e reddituale, vi senz'altro l'estremo del periculum in mora .

In definitiva, deve dunque essere ordinato alla resistente di ammettere da subito la XXX all'attivit lavorativa alle proprie dipendenze con diritto all'ordinario trattamento retributivo , alle medesime condizioni contrattuali gi applicate dalla precedente titolare dell'appalto ivi compresa la distribuzione dell'orario .

In questi limiti, il ricorso deve essere accolto senza che vi sia incompatibilit con i il separato procedimento speciale n --- , azionato su altro titolo , vertente tra le parti .e comunque allo stato non definito.

Le spese seguono la soccombenza e avuto riguardo all'effettivo impegno difensivo sono liquidate di ufficio (incluse le C.d. spese generali) in euro 1.200 ( di cui curo 420 per diritti ) complessivi .

P.Q.M.

IL GIUDICE DEL LAVORO , visto l' art, 700 C.P.C. , ORDINA alla resistente srl ---- di ammettere immediatamente al lavoro la ricorrente nell'appalto di via ---- n 45 alle medesime condizioni contrattuali, anche di orario , di cui al rapporto lavorativo intercorso con !a srl CCC --- .

Cos deciso all'esito dell'udienza del 18.5.2006    .

Depositato il 24 maggio 2006