Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013

Gazzetta ufficiale n. C 115 del 16/05/2006 pag. 0047 - 0052


Parere del Comitato delle regioni in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013

(2006/C 115/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013,

vista la decisione della Commissione europea, del 6 aprile 2005, di consultare il Comitato in materia, secondo il disposto dell'articolo 265, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza, del 22 febbraio 2005, di incaricare la commissione Relazioni esterne di elaborare un parere sul tema in oggetto,

visto il proprio parere del 7 luglio 2005 in merito al Libro verde sull'approccio dell'Unione europea alla gestione della migrazione economica (CdR 82/2005 fin),

visto il progetto di parere (CdR 144/2005 riv. 1) adottato dalla commissione Relazioni esterne in data 15 settembre 2005 (relatore: PALEOLÓGOS, membro del consiglio comunale di Livadia (EL/PSE)),

considerando quanto segue:

Il programma in esame fornirà un nuovo strumento politico per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per quanti risiedono nell'Unione.

Il Comitato intende trovare un equilibrio tra un efficace sostegno alle politiche europee a favore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia da un lato e le esigenze nazionali, regionali e locali dall'altro, basandosi sul principio della condivisione degli oneri.

I fattori di espulsione e di attrazione continueranno a provocare flussi migratori dai paesi meno sviluppati e più insicuri verso l'Unione europea. D'altro canto, la presenza di reti criminali, la diffusione di idee e movimenti razzisti e xenofobici e le carenze dei sistemi amministrativi possono pregiudicare la possibilità stessa di gestire e regolare l'immigrazione in modo che essa sia socialmente ed economicamente inclusiva e contribuisca al benessere tanto dei singoli immigrati quanto delle società da cui provengono e di quelle che li accolgono.

Il coinvolgimento dell'Unione in una serie sempre più ampia di politiche e azioni va sostenuto con risorse e mezzi finanziari adeguati.

È verosimile che l'invecchiamento demografico e la diminuzione della popolazione in età lavorativa provochino ulteriori flussi migratori, i quali si riveleranno sempre più necessari per soddisfare il fabbisogno dell'Unione allargata.

Il programma quadro contiene una base giuridica solida per quanto riguarda gli enti locali e regionali: esso afferma infatti che "Ogni Stato membro organizza, secondo le norme e le prassi nazionali vigenti, un partenariato con le autorità e gli organismi da esso designati, in particolare: a) autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti",

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 16 novembre 2005, nel corso della 62a sessione plenaria.

1. La posizione del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1 accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013;

1.2 riconosce la rilevanza e la portata delle migrazioni su scala mondiale e la loro importanza ai fini della diversità e dello sviluppo, in particolare delle comunità locali. Il CdR riconosce pienamente l'importanza di coordinare le politiche in materia di immigrazione, asilo e integrazione all'interno dell'Unione e tanto più nell'Unione allargata;

1.3 riconosce l'importanza di una politica comunitaria globale e sostenibile per la gestione dei flussi migratori, che comprenda anche la sicurezza delle frontiere, una valida tutela delle persone bisognose di protezione internazionale, un efficace rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi che risiedono clandestinamente sul territorio europeo e l'integrazione degli immigrati regolari nella vita economica, sociale, culturale e politica;

1.4 sottolinea che, se il compito di predisporre e attuare la legislazione in materia spetta alle autorità nazionali, quello di facilitare l'accoglienza, la sistemazione e l'integrazione degli immigrati ricade invece principalmente sugli enti locali e regionali. Il CdR desidera pertanto sottolineare in particolar modo l'importante ruolo svolto da questi ultimi in quanto responsabili della pianificazione, degli alloggi, dell'istruzione e del mercato del lavoro, aspetti che incidono direttamente sull'integrazione e che possono promuovere la coesione e l'integrazione sociale e lo sviluppo di società sostenibili;

1.5 sottolinea l'aspirazione degli enti locali e regionali a divenire un anello centrale della catena della solidarietà e la loro volontà di contribuire a sradicare le cause delle migrazioni attraverso il rafforzamento delle misure di cooperazione finanziaria e la messa a punto di una strategia comune per la promozione della cooperazione transfrontaliera regionale e interstatale nella gestione dei flussi migratori. I poteri di cui dispongono nella sfera delle migrazioni, dell'immigrazione e dell'integrazione, nonché la loro posizione di gestori o proprietari di infrastrutture li collocano in primo piano nel processo di prevenzione, finanziamento e gestione dei flussi migratori;

1.6 rileva che spesso nell'Unione il prelievo fiscale va a beneficio dello Stato, mentre il peso economico dell'immigrazione, e delle forme di esclusione che vi si ricollegano, ricade sugli enti locali. L'assenza di concertazione tra questi due livelli decisionali può rappresentare un ostacolo all'utilizzo ottimale delle risorse finanziarie. Una condivisione degli oneri potrebbe invece completare gli sforzi comunitari e dare risultati positivi in tale settore;

1.7 a) ricorda che le donne subiscono discriminazioni sia a causa del loro sesso sia della loro origine etnica. Gli sforzi per una migliore gestione dei flussi migratori saranno dunque più mirati ed efficaci se tengono conto anche delle questioni di genere. Né si deve sottovalutare il ruolo delle donne nella riuscita del processo di integrazione, anche perché spesso esse rappresentano il legame diretto con i bambini che compongono il nucleo familiare;

b) sottolinea che per avere una politica efficace in materia di migrazioni bisogna considerare altri valori oltre a quelli economici. L'immigrazione apre prospettive che possono essere una fonte di arricchimento per i singoli cittadini dell'UE e allo stesso tempo fornire all'UE qualifiche preziose nel contesto della globalizzazione attuale;

c) invita il Consiglio e la Commissione a sfruttare ulteriormente le conoscenze acquisite dagli enti locali e regionali grazie a decenni di esperienza diretta nell'attuazione delle politiche in materia di immigrazione;

1.8 a) insiste sul fatto che le iniziative intese a garantire un sostegno finanziario efficace ad una politica di immigrazione comune devono tenere conto delle specificità regionali, promovendo le soluzioni flessibili e accordando agli enti locali e regionali la possibilità di scegliere il proprio metodo di lavoro;

b) esorta la Commissione a prendere in considerazione, nel contesto della discussione della futura politica europea di coesione sociale, le iniziative realizzate in alcune regioni che potrebbero veder diminuire il sostegno loro accordato dai fondi strutturali: queste regioni hanno registrato un incremento significativo dell'immigrazione negli ultimi anni, soprattutto nelle grandi aree urbane;

1.9 sottolinea che l'immigrazione non è sufficiente a coprire sul lungo periodo la carenza di forza lavoro nell'UE e rimanda al proprio parere sull'apporto degli anziani al mercato del lavoro;

1.10 urgono strategie per affrontare il problema dell'elevato numero di immigrati esclusi dal mercato del lavoro per motivi economici, sociali e politici;

1.11 chiede che vengano presi provvedimenti per affrontare efficacemente il problema dell'elevato numero di lavoratori penetrati illegalmente nell'UE, ove vivono in condizioni di clandestinità. Occorre provvedere a introdurre meccanismi che consentano agli immigrati irregolari di ottenere il più celermente possibile la regolarizzazione del loro status, specialmente nei casi in cui l'illegalità del soggiorno è dovuta a carenze amministrative ingiustificate o a condizioni geopolitiche specifiche presenti negli Stati membri. Le misure adottate dovranno avere carattere straordinario, quindi irripetibile. Bisognerà altresì: 1) garantire agli interessati condizioni di accoglienza decorose; 2) affermare l'intollerabilità dell'immigrazione clandestina; 3) reprimere severamente la tratta di esseri umani e l'esclusione sociale; 4) adottare strutture e politiche efficaci a sostegno dell'immigrazione regolare dei lavoratori;

1.12 sottolinea la necessità di riconoscere e sostenere l'esigenza dei singoli immigrati di lavorare per mantenersi. L'imprenditorialità e le piccole imprese contribuiscono allo sviluppo sociale oltre che economico. L'opportunità di possedere e gestire un'impresa rappresenta un fattore di integrazione e merita perciò un maggiore sostegno pubblico;

1.13 si compiace della crescente consapevolezza, all'interno dell'UE, della creatività e dell'imprenditorialità degli immigrati. Lo sviluppo dell'imprenditoria e delle nuove imprese è di capitale importanza per il buon esito dei processi di integrazione e rappresenta un elemento importante per il conseguimento dell'obiettivo di Lisbona;

1.14 evidenzia l'importanza del lavoro svolto dalle organizzazioni non governative in stretta collaborazione con gli enti locali e regionali e ne sostiene i programmi volti ad accelerare la realizzazione delle politiche e delle iniziative attinenti alle migrazioni (come ad esempio quelle finalizzate all'integrazione nella vita politica e sociale di un paese, ecc.);

1.15 accoglie con favore la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati, specie le disposizioni sull'integrazione delle popolazioni interessate. Il CdR rammenta che la grande maggioranza delle azioni proposte, sia per il miglioramento delle condizioni di accoglienza sia per l'integrazione dei rifugiati, ricadono nella sfera di intervento degli enti locali e regionali;

1.16 si compiace della decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne e ricorda che alcune regioni d'Europa subiscono perdite aggiuntive, in termini di sviluppo e coesione sociale, a causa della loro dislocazione ai confini dell'Unione: la decisione dovrebbe tenere conto di questo fatto;

1.17 osserva che gli insuccessi dell'Unione sul fronte dell'integrazione sono in parte dovuti al mancato coinvolgimento degli enti locali e regionali nella definizione delle politiche in materia. Se questi ultimi rappresentano infatti il livello di governo più prossimo ai cittadini, molto spesso le conseguenze dell'attuazione a livello locale vengono trascurate e talvolta ignorate;

1.18 ricorda che per conseguire l'obiettivo della coesione sociale bisogna inserire le problematiche relative all'integrazione in tutti i settori di intervento. La politica comunitaria dell'immigrazione e dell'integrazione deve sempre essere in armonia con gli obiettivi ultimi dell'Unione in campo sociale ed economico, in quello della politica estera e dell'aiuto allo sviluppo; devono inoltre essere conformi ai valori europei fondamentali come le pari opportunità, i diritti dell'uomo, la dignità umana, la tolleranza, il rispetto della diversità, la lotta alla discriminazione e la promozione della partecipazione alla vita collettiva;

1.19 desidera evidenziare il fatto che l'integrazione rappresenta un dovere per la società nel suo complesso e che per conseguire la coesione sociale e una crescita sostenibile occorre il contributo attivo sia degli immigrati che delle popolazioni locali;

1.20 ammette che le problematiche relative al mercato del lavoro, pur essendo di fondamentale importanza per l'integrazione degli immigrati, non possono essere avulse dal contesto: il grado di integrazione dipende infatti da una serie di altri fattori come ad esempio l'estrazione sociale, il grado di istruzione, le conoscenze linguistiche e la partecipazione alla vita della collettività. La buona integrazione degli immigrati rappresenta un passo verso la creazione di una società che tutti hanno interesse a difendere, per il bene del singolo individuo, della comunità locale e della società stessa nel suo complesso;

1.21 deplora il fatto che il programma in esame non provveda a sufficienza per i quasi 500000 richiedenti asilo presenti nell'Unione europea in attesa della concessione di un permesso di soggiorno o di documenti equivalenti: la grande maggioranza di tali richiedenti si colloca al di fuori del mercato del lavoro regolare;

1.22 sottolinea che il contrasto tra, da un lato, l'insistenza delle autorità nazionali sulla necessità di attirare forza lavoro immigrata e, dall'altro, gli sforzi profusi dagli enti locali contro lo sfruttamento, l'esclusione e la xenofobia, conferma la necessità del dialogo e della cooperazione tra tutti i livelli amministrativi interessati;

1.23 ritiene che le azioni e le politiche finalizzate alla progressiva concessione del diritto di voto, il quale contribuirà ad accrescere la partecipazione degli immigrati alla vita democratica, rappresentino una componente decisiva del programma di solidarietà;

1.24 accoglie con favore la decisione che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri, rammentando che la gestione integrata dei rimpatri deve comprendere un parametro regionale, che tenga conto in particolare del contributo degli enti locali e regionali delle zone ai confini dell'UE nel sostegno alle iniziative di rimpatrio volontario.

2. Le raccomandazioni del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

2.1 sottolinea l'importanza essenziale di una politica equilibrata che promuova misure in grado di assicurare livelli uniformi di immigrazione regolare unitamente a misure atte a scoraggiare l'immigrazione clandestina e la lotta al contrabbando e al traffico di esseri umani. Il CdR sottolinea inoltre l'importante funzione delle migrazioni nel colmare la carenza di qualifiche e invita il Consiglio europeo a mettere a punto efficaci iniziative politiche in questi settori, ivi compresa l'assunzione di cittadini di paesi terzi come ricercatori scientifici;

2.2 evidenzia la necessità di un maggiore coinvolgimento degli enti locali e regionali nella definizione e nell'attuazione delle politiche di asilo. Il CdR propone di esaminare la possibilità di ampliare il campo di applicazione dei finanziamenti a titolo della cooperazione regionale e della nuova politica di prossimità nell'ambito del terzo obiettivo dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013, in modo da farvi rientrare tutte le misure e gli obiettivi dei programmi multilaterali comuni realizzati nel quadro di tale obiettivo e assicurare un efficace coordinamento dei piani di azione bilaterale che verranno attuati nell'ambito della politica di prossimità;

2.3 sottolinea l'esigenza imperativa di provvedere a coinvolgere concretamente gli enti locali e regionali sia nella pianificazione che nell'esecuzione delle azioni previste nel quadro dei quattro fondi, onde dare attuazione concreta alle disposizioni orizzontali sul partenariato;

2.4 propone il rafforzamento delle azioni e delle misure relative all'istruzione negli sforzi di gestione dei flussi migratori, in particolare nei settori dell'integrazione degli immigrati e dei rifugiati;

2.5 propone l'inserimento di specifiche disposizioni/clausole orizzontali, in particolare:

Raccomandazione 1

Articolo 3

Testo proposto dalla Commissione (COM(2005) 123 def.- 2005/0049 (COD)) | Emendamento |

Articolo 3Obiettivi specifici1.Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:(a)introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;(b)rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione;(c)promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in funzione dell'evoluzione della politica condotta in materia. | Articolo 3Obiettivi specifici1.Il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici:(a)introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri, in particolare creando, se del caso, meccanismi di cooperazione tra autorità nazionali, regionali e locali;(b)rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione;(c)promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio in funzione dell'evoluzione della politica condotta in materia. |

Motivazione

Poiché la proposta della Commissione si fonda su una base giuridica per cui è prevista la codecisione, il Comitato delle regioni deve cercare di presentare emendamenti concreti secondo il modello utilizzato dal Parlamento europeo.

Raccomandazione 2

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione (COM(2005) 123 def.- 2005/0049 (COD)) | Emendamento |

Articolo 4Azioni ammissibili negli Stati membri1.Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), riguardanti in particolare:(a)l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di allontanamento;(b)la promozione e l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare il carattere duraturo dei rimpatri;(c)la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute. | Articolo 4Azioni ammissibili negli Stati membri1.Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), riguardanti in particolare:(a)l'istituzione o il miglioramento di una cooperazione operativa efficace, stabile e duratura tra le autorità degli Stati membri e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, al fine di ottenere i documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di allontanamento;(b)la promozione e l'agevolazione dei rimpatri volontari di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, in particolare mediante programmi di rimpatrio volontario assistito, al fine di assicurare il carattere duraturo dei rimpatri;(c)la semplificazione e l'attuazione dei rimpatri forzati di cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente, al fine di rafforzare la credibilità e l'integrità delle politiche di immigrazione e di ridurre il periodo durante il quale le persone in attesa di rimpatrio forzato devono essere trattenute;(d)azioni che possano contribuire a migliorare il coordinamento tra le autorità nazionali, regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti. |

Motivazione

Poiché la proposta della Commissione si fonda su una base giuridica per cui è prevista la codecisione, il Comitato delle regioni deve cercare di presentare emendamenti concreti secondo il modello utilizzato dal Parlamento europeo.

Raccomandazione 3

Articolo 4, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione (COM(2005) 123 def. — 2005/0049 (COD)) | Emendamento |

Articolo 4Azioni ammissibili negli Stati membri(…)2.Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), riguardanti in particolare:(a)la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine e la relativa comunicazione ai potenziali candidati al rimpatrio;(b)la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di rimpatrio;(c)l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito;(d)studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto;(e)lo scambio di informazioni, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;(f)l'organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzi e/o regioni specifici;(g)misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedente residenza o transito;(h)l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il reinserimento duraturo delle persone nel loro paese d'origine o di precedente residenza;(i)misure congiunte per monitorare la condizione delle persone rimpatriate e la sua sostenibilità.2.5.4al capitolo I ("Oggetto, obiettivi e azioni"), articolo 4 ("Azioni ammissibili negli Stati membri"), promozione di un "Manuale di buone pratiche" come iniziativa comune del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione europea, del Parlamento europeo e del CdR, con contributi delle autorità nazionali, regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti, comprendente anche strategie per aggregare i cittadini, promuovere la cooperazione con le associazioni e le organizzazioni non governative, la formazione di reti locali, la raccolta di dati, l'elaborazione di studi e la cooperazione con altre forze di polizia e istituzioni competenti; sostegno ad una ampia diffusione di tale manuale; | Articolo 4Azioni ammissibili negli Stati membri(…)2.Possono beneficiare del sostegno del Fondo le azioni relative all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), riguardanti in particolare:(a)la cooperazione per la raccolta di informazioni sui paesi d'origine e la relativa comunicazione ai potenziali candidati al rimpatrio;(b)la cooperazione per l'instaurazione di relazioni di lavoro operative efficaci, stabili e durature tra le autorità degli Stati membri, da un lato, e le autorità consolari e i servizi di immigrazione dei paesi terzi, dall'altro, al fine di agevolare l'assistenza consolare per l'ottenimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi e di garantire la rapidità e l'efficacia delle procedure di rimpatrio;(c)l'elaborazione e l'attuazione di piani di rimpatrio integrati congiunti, compresi i programmi di rimpatrio volontario congiunti incentrati su specifici paesi d'origine, di precedente residenza o transito;(d)studi sulla situazione di fatto e sulle possibilità di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri nel campo del rimpatrio, nonché sul ruolo che le organizzazioni internazionali e non governative possono svolgere in tale contesto;(e)lo scambio di informazioni, il sostegno e la consulenza per quanto riguarda la gestione del rimpatrio di gruppi particolarmente vulnerabili;(f)l'organizzazione, per un pubblico di esperti, di seminari sulle migliori pratiche, incentrati su paesi terzi e/o regioni specifici;(g)misure congiunte che consentano l'accoglienza delle persone riammesse nei paesi d'origine, di precedente residenza o transito;(h)l'elaborazione congiunta di azioni volte a garantire il reinserimento duraturo delle persone nel loro paese d'origine o di precedente residenza;(i)misure congiunte per monitorare la condizione delle persone rimpatriate e la sua sostenibilità;(j)l'organizzazione di seminari e di azioni di formazione congiunte per il personale degli enti nazionali, regionali, locali e urbani e di altri organismi amministrativi, di polizia e giudiziari competenti in materia;(k)la promozione di un "Manuale delle migliori pratiche" su iniziativa comune del Consiglio dell'UE, della Commissione europea, del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni. Il manuale dovrebbe raccogliere i contributi delle autorità nazionali e degli enti locali e regionali e presentare strategie per creare più coesione tra i cittadini, per la cooperazione con le associazioni e le organizzazioni non governative, per l'istituzione di reti locali, per la raccolta di dati e per iniziative di ricerca, e per la cooperazione con le forze di polizia e le istituzioni.Nei casi in cui ciò sia opportuno, le azioni dovrebbero tener conto degli enti locali e regionali. |

Motivazione

Poiché la proposta della Commissione si fonda su una base giuridica per cui è prevista la codecisione, il Comitato delle regioni deve cercare di presentare emendamenti concreti secondo il modello utilizzato dal Parlamento europeo.

2.6 deplora l'insufficienza della spesa per l'assistenza tecnica in tutte e quattro le decisioni in quanto le campagne di sensibilizzazione sono determinanti per il successo e l'efficacia di tutte le politiche attuate per la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

2.7 incoraggia le amministrazioni locali e regionali a scambiare programmi di formazione e a operare per la creazione di sinergie e cooperazioni con gli organi europei e nazionali competenti;

2.8 esorta gli enti locali e regionali a contribuire a una rapida ed efficace attuazione delle misure proposte nel programma quadro;

2.9 lancia un piano di azione volto a promuovere uno spirito di equa condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri e, all'interno di questi, tra autorità nazionali, regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche competenti in materia di immigrazione;

2.10 sottolinea che il CdR va considerato un interlocutore rilevante, dotato di un prospettiva comunitaria, capace di contribuire a una più efficace definizione delle competenze dei rappresentanti locali e regionali per quanto concerne il finanziamento e la gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 e di concorrere così a integrare questi ultimi nel meccanismo di cooperazione che l'Unione intende attuare.

Bruxelles, 16 novembre 2005

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Peter Straub

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