(Sergio Briguglio 28/6/2006)

 

SUGGERIMENTI RELATIVI ALLE MODIFICHE

DA APPORTARE AL DPR 394/1999 E AL DPR 54/2002

 

Nota: Tutti gli emendamenti proposti riguardano il DPR 394/1999, salvo alcuni emendamenti (indicati in corsivo), relativi al DPR 54/2002, in materia di familiari di cittadino italiano o comunitario.

 

 

1. Accesso al lavoro

 

á      Si chiarisce che le domande di autorizzazione al lavoro sono presentabili in qualunque momento. Il decreto flussi e' emanato ex post, tenendo conto del numero di domande presentate. La cosa e' coerente con il dettato di art. 21, co. 4 bis, e di art. 21, co. 7, D. Lgs. 286/1998 (nel seguito, "T.U.").

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 30-bis

Art. 30-bis

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

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2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lĠacquisizione dei dati  su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lĠacquisizione dei dati  su supporti magnetici o ottici, o, in mancanza, sui moduli messi a disposizione dai Ministeri dell'interno e del lavoro. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

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Art. 31

Art. 31

(Nulla-osta dello Sportello unico e visto dĠingresso)

(Nulla-osta dello Sportello unico e visto dĠingresso)

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4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellĠipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validitˆ  di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellĠipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validitˆ  di sei mesi dalla data del rilascio stesso. In caso di verifica negativa dei limiti di cui al comma 3, l'istanza di nulla-osta e' presa in esame, con priorita' rispetto alle istanze presentate in data posteriore, a seguito dell'emanazione del successivo decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico.

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2. Conversione del permesso di soggiorno

 

á      Si da' attuazione all'art. 5, co. 9, T.U.: conversione del permesso di soggiorno in permesso ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti per quest'ultimo. Il numero di permessi per lavoro cosi' rilasciati e' detratto dalle quote fissate con i decreti per l'anno solare successivo (come oggi aviene, per esempio, per le conversioni studio-lavoro post lauream). In questo modo, si crea spazio per un incontro sul posto tra domanda e offerta di lavoro.

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 13

Art. 13

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allĠAccordo di Schengen, in conformitˆ di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu˜ essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allĠAccordo di Schengen, in conformitˆ di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu˜ essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. Il permesso puo' essere convertito, in applicazione dell'articolo 5, comma 9, del testo unico, alle condizioni di cui all'articolo 14, commi 5 e 6.

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Art. 14

Art. 14

(Conversione del permesso di soggiorno)

(Conversione del permesso di soggiorno)

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5. Fermi restando i requisiti previsti dallĠarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore etˆ. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

5. Salvo che accordi internazionali, il testo unico o il presente regolamento dispongano diversamente, il permesso di soggiorno rilasciato a qualunque titolo e' convertito, su richiesta, in applicazione dell'articolo 5, comma 9, del testo unico, in un permesso di soggiorno per altri motivi, a condizione che lo straniero sia in possesso dei requisiti previsti per il soggiorno per quei motivi. La conversione del permesso deve essere richiesta prima della scadenza del permesso di soggiorno di cui lo straniero e' in possesso. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero  ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio pu˜ essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allĠarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 7. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione  possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

6. Le quote dĠingresso definite nei decreti annuali e infra-annuali di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico sono decurtate in misura complessivamente pari al numero dei permessi di soggiorno convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nell'anno solare precedente a quello di riferimento dei decreti. In caso di conversione in permesso per lavoro autonomo, la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del testo unico e' rilasciata dallo Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 7. In caso di stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia, la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

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3. Rinnovo del permesso

 

á      Coerentemente con quanto disposto dalla Convenzione OIL n. 143/1975, si stabilisce che, ai fini del rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato, e' sufficiente la dimostrazione di disponibilita' di reddito sufficiente da fonti lecite e di disponibilita' di sistemazione alloggiativa (analogamente a quanto richiesto da art. 26, co. 3, T.U. per il lavoratore autonomo), non essendo richiesta la sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato (che violerebbe la parita' di opportunita' tra lavoratore straniero legalmente soggiornante e lavoratore nazionale). Si da' rilievo anche alla pendenza di un contenzioso per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro e al fatto che si siano presentati oggettivi e gravi impedimenti allo svolgimento di attivita' lavorativa.

á      Si dispone la proroga automatica del permesso di soggiorno per il quale sia stata presentata istanza di rinnovo per tutto il periodo di esame dell'istanza.

á      Si chiarisce (coerentemente con Ord. Cons. Stato 27/9/2005, che ribadisce quanto contenuto nella Circolare del Ministero dell'interno del 9/9/2003, e con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) che l'esistenza di una condanna per uno dei reati ostativi all'ingresso in Italia non e' motivo di automatico diniego del rinnovo. Il questore tiene conto delle condizioni di effettivo inserimento e della condotta complessivamente tenuta dallo straniero.

á      Si limita la richiesta di stipula di un contratto di soggiorno per lavoro al caso di rilascio (anche a seguito di conversione) di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro allo straniero precedentemente non autorizzato a svolgere attivita' lavorativa.

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 13

Art. 13

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

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2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato alla  sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonchŽ alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico.

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e' condizionato alla disponibilita' di una sistemazione alloggiativa, nonche' all'esistenza di uno o piu' contratti di lavoro che prevedano prestazioni di carattere subordinato o autonomo o comunque consentite dalla normativa e comportino, per il periodo complessivamente coperto dall'estensione dei contratti, un reddito non inferiore, in media, all'importo dell'assegno sociale. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato puo' essere rinnovato anche in pendenza di accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimitaĠ del licenziamento intimato dal datore di lavoro, ovvero quando un grave e comprovato motivo abbia temporaneamente impedito al lavoratore di intraprendere un nuovo rapporto di lavoro, o quando il lavoratore abbia maturato, negli ultimi dodici mesi, redditi da lavoro di importo non inferiore al livello minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

3. La richiesta di rinnovo  presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identitˆ del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellĠufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalitˆ di cui allĠarticolo 2, comma 6, del testo unico, lĠavvertenza che lĠesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale  condizione per la continuitˆ dellĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale.

3. La richiesta di rinnovo  presentata in duplice esemplare. Il richiedente allega alla richiesta copia del permesso in scadenza, trattenendo l'originale. L'esibizione di detto originale e della ricevuta attestante la presentazione o la spedizione della richiesta di rinnovo e' condizione sufficiente perche' il titolare del permesso ne ottenga la proroga, presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza, fino alla decisione sulla richiesta medesima. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalita' per lĠapplicazione del presente comma, anche nei casi in cui il permesso di soggiorno eĠ stato rilasciato in formato elettronico.

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4 bis. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del testo unico, ai fini del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, il questore tiene conto della condotta complessiva dello straniero, del livello del suo inserimento sociale e della sua situazione familiare in Italia.

 

 

Art. 36-bis

Art. 36-bis

(Variazioni del rapporto di lavoro)

(Variazioni del rapporto di lavoro)

1. Per lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 37,  deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo 13.

1. Ai fini della conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi che non consentano lo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato,  deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro. Le parti comunicano allo Sportello unico l'avvenuta sottoscrizione.

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Art. 37

Art. 37

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

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6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 2 bis o che abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

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4. Carta di soggiorno

 

á      Si chiarisce (coerentemente con Sent. Tar Umbria, ric. n. 160/2002) che il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quale che sia il tipo di rapporto in relazione al quale e' stato rilasciato (es.: rapporto a tempo determinato) o la situazione in corrispondenza alla quale e' stato rinnovato (es.: iscrizione nell'elenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/2000), deve considerarsi rinnovabile un numero illimitato di volte, e consente quindi al titolare che sia in possesso degli altri requisiti, di chiedere il rilascio della carta di soggiorno.

á      Si da' rilievo, all'occorrenza, al reddito atteso, oltre che a quello gia' maturato (coerentemente con Sent. Cass. I Sez. Civ. n. 2417/2006).

á      Si chiarisce, coerentemente con art. 29, co. 3, lettera a), T.U., che i minori di eta' inferiore a 14 anni non devono essere computati ai fini della determinazione della metratura necessaria per l'idoneita' dell'alloggio.

á      Si introducono poi alcune modifiche formali atte ad evitare interpretazioni inutilmente restrittive, e si stabilisce che, in caso di inerzia dell'amministrazione nel decidere sulla richiesta di carta di soggiorno, lo straniero goda provvisoriamente dei diritti connessi con la titolarita' della carta (in analogia con quanto disposto dalla L. 29/2006 per il cittadino comunitario).

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 16

Art. 16

(Richiesta della carta di soggiorno)

(Richiesta della carta di soggiorno)

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1 bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del testo unico, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro si considera rinnovabile un numero illimitato di volte qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro o la situazione lavorativa in relazione ai quali e' stato rilasciato o rinnovato.

2. AllĠatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

2. AllĠatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

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c) il luogo di residenza;

c) il luogo di residenza o di domicilio;

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invaliditˆ, specificandone lĠammontare.

d) le fonti di reddito, incluse quelle che deriverebbero, in caso di titolarita' di carta di soggiorno, dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invaliditˆ, specificandone lĠammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

3. La domanda deve essere corredata da:

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b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito da lavoro o da altre fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora il reddito risultante da tale documentazione sia inferiore a quello percepito al momento della presentazione della domanda, lo straniero e' ammesso a dimostrare, con la presentazione delle ultime buste paga o con ogni altro mezzo idoneo, l'integrazione del requisito del reddito;

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4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

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b) la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio;

b) la disponibilitˆ, a qualunque titolo, di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio. I minori di eta' inferiore a quattordici anni non sono computati ai fini della determinazione della metratura necessaria per l'idoneita' dell'alloggio;

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7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identitˆ dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrˆ essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identitˆ dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potrˆ essere ritirato il documento richiesto. L'interessato puo' comunque dimorare nel territorio dello Stato e, trascorso inutilmente il termine di cui all'articolo 17, comma 1, gode di tutti i diritti connessi con la titolarita' della carta di soggiorno fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta stessa.

 

 

 

5. Validazione dei documenti relativi allo status del familiare

 

á      Si sopprime la disposizione relativa alla necessita' di una specifica validazione della certificazione relativa allo status del familiare ai fini del ricongiungimento e del rilascio della carta di soggiorno.

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 6

Art. 6

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

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2. LĠautoritˆ consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente, nonchŽ alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

2. LĠautoritˆ consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente, nonchŽ alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

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Art. 16

Art. 16

(Richiesta della carta di soggiorno)

(Richiesta della carta di soggiorno)

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4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero sono legalizzati dallĠautoritˆ consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti  conforme agli originali,  o sono validati dalla stessa  nei  casi  in cui gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non  richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autoritˆ dello Stato estero sono legalizzati dallĠautoritˆ consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti  conforme agli originali,  salvo che gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non  richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

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6. Ingresso per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito

 

á      Si chiarisce, coerentemente con art. 29, co. 3, lettera a), T.U., che i minori di eta' inferiore a 14 anni non devono essere computati ai fini della determinazione della metratura necessaria per l'idoneita' dell'alloggio.

á      Si stabilisce, di fatto, il principio del silenzio-assenso rispetto al rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito, considerando equipollente al visto la copia della richiesta di visto contrassegnata dall'Autorita' consolare in caso di inerzia di quest'ultima.

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

 

Art. 6

Art. 6

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allĠarticolo 29, comma 1,  del testo unico va presentata allo Sportello unico per lĠimmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellĠinteressato deve essere corredata dalla:

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allĠarticolo 29, comma 1,  del testo unico va presentata allo Sportello unico per lĠimmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellĠinteressato deve essere corredata dalla:

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c) la documentazione attestante la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio.

c) la documentazione attestante la disponibilitˆ di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneitˆ igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio. I minori di eta' inferiore a quattordici anni non sono computati ai fini della determinazione della metratura necessaria per l'idoneita' dell'alloggio.

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6. All'atto della richiesta dei visto di cui al comma 5, l'autorita' consolare che la riceve rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni per il rilascio o il diniego del visto, la copia della richiesta di visto contrassegnata dall'autorita' consolare e' considerata a tutti gli effetti equipollente al visto di ingresso.

 

 

 

7. Familiari di cittadini comunitari o italiani

 

á      Si estendono al caso di cittadino comunitario circolante per lavoro, le modifiche apportate da L. 29/2006 al DPR 54/2002, in materia di diritto di soggiorno dei familiari, per il caso di cittadino comunitario circolante per studio. In particolare, in relazione al fatto di non doversi richiedere la condizione di carico ai fini del diritto di soggiorno dei genitori del comunitario e dei genitori del suo coniuge.

 

á      Si chiarisce che l'applicazione delle norme relative al diritto di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario e' effettuata alla luce delle sentenze della Corte di giustizia europea rilevanti. In particolare, riguardo

o      al carattere non necessario del requisito di convivenza (Sent. C-267-1983) e al permanere del diritto di soggiorno fino a scioglimento formale dell'unione (Sent. C-267-1983)

o      al non doversi determinare i motivi del sostegno fornito dal cittadino al familiare, ne' appurare se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita, ai fini dell'accertamento della condizione di familiare a carico (Sent. C-316-1985)

o      al non potersi respingere alla frontiera il familiare che, privo di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso, possa provare l'esistenza del legame familiare (Sent. C-459-1999)

o      al non potersi imporre ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (Sent. C-157-03)

 

á      Si chiarisce inoltre che, in base ad art. 28, co. 2, si applica al familiare di italiano la norma piu' vantaggiosa tra quelle applicabili al familiare di cittadino comunitario

 

DPR 54/2002 (testo vigente)

DPR 54/2002 (testo emendato)

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Art. 3. (L)

Art. 3. (L)

Diritto di soggiorno

Diritto di soggiorno

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3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

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4 bis. Ai fini del riconoscimento del diritto di soggiorno ai familiari di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea di cui ai commi 3 e 4, le disposizioni del presente Decreto si applicano tenendo conto dei seguenti criteri:

 

a) il requisito di convivenza non e' vincolante;

 

b) il diritto di soggiorno permane fino a scioglimento formale dell'unione coniugale;

 

c) ai fini dell'accertamento della condizione di familiare a carico, non rilevano i motivi del sostegno fornito dal cittadino al familiare, ne' il fatto che l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita;

 

d) non si puo' respingere alla frontiera il familiare che, privo di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso, possa provare l'esistenza del legame familiare;

 

4 ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il familiare straniero di cittadino italiano segue la condizione piu' favorevole tra quelle previste dal presente decreto per il familiare straniero di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. Si prescinde dal fatto che il cittadino italiano abbia esercitato il diritto alla libera circolazione nell'Unione europea.

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DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 16

Art. 16

(Richiesta della carta di soggiorno)

(Richiesta della carta di soggiorno)

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5. Se la carta di soggiorno  richiesta nelle qualitˆ di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellĠUnione europea residente in Italia, di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalitˆ, deve indicare quelle dellĠaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno  richiesta da chi esercita la potestˆ sul minore.

5. Se la carta di soggiorno  richiesta in qualita' di familiare straniero di cittadino italiano o di uno Stato dellĠUnione europea residente in Italia, avente diritto di soggiorno ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, comma 2, del testo unico e dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 Gennaio 2002, n. 54, come modificato dalla Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, il richiedente, oltre alle proprie generalitˆ, deve indicare quelle del familiare cittadino italiano o di uno Stato dellĠUnione europea. Per lo straniero in eta' minore la carta di soggiorno  richiesta da chi esercita la potestˆ sul minore.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residente in Italia.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle certificazioni comprovanti lo stato di familiare di cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residente in Italia.

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8. Permessi ex art. 31, co. 3

 

á      Si chiarisce che il permesso di soggiorno emesso in base ad art. 31, co. 3, T.U. e' rilasciato per "assistenza del minore" (si sottolinea, in tal modo, che l'applicazione dell'art. 31, co. 3, T.U. non e' limitata al caso di minore che necessiti di cure sanitarie).  Il titolare e' iscritto obbligatoriamente al Servizio sanitario nazionale e puo' svolgere attivita' lavorativa. Non puo' peroĠ convertire il permesso in un permesso ad altro titolo, salvo diversa decisione del tribunale per i minorenni.

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 11

Art. 11

(Rilascio del permesso di soggiorno)

(Rilascio del permesso di soggiorno)

1. Il permesso di soggiorno  rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dĠingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

1. Il permesso di soggiorno  rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dĠingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

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c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del testo unico;

c-quinquies) per assistenza del minore, a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del testo unico. Il titolare del permesso puo' svolgere attivita' lavorativa subordinata e autonoma ed e' equiparato allo straniero regolarmente soggiornante per asilo umanitario ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico. Salvo che sia diversamente disposto dal Tribunale per i minorenni, il permesso per assistenza del minore non puo' essere convertito in permesso di soggiorno ad altro titolo;

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9. Rilascio del permesso in casi particolari

 

á      Si estende l'esonero dal possesso dei requisiti ordinari previsti per il rilascio del permesso di soggiorno ai casi di rilascio per motivi umanitari, per integrazione del minore, per minore eta', per cure mediche (in caso di gravidanza o puerperio), o in seguito alla decisione del Tribunale per i Minorenni ex art. 31, co. 3, T.U.

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 9

Art. 9

(Richiesta del permesso di soggiorno)

(Richiesta del permesso di soggiorno)

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6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non  necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allĠarticolo 11, comma 1, lettera c).

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non  necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico, ovvero allĠarticolo 11, comma 1, lettere c), c-ter), c-quinquies), c-sexies), e all'articolo 28, comma 1, lettere a), e c).

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10. Espulsioni

 

á      Si introduce una graduazione del divieto di reingresso, mirata al superamento progressivo del trattenimento nei CPT, e fondata sulla seguente osservazione: la legge obbliga, si', il prefetto a procedere all'espulsione quando si verifichino certe condizioni (art. 13, co. 2, T.U.), ma non fissa un limite di tempo per l'adozione del provvedimento corrispondente. Una graduazione (drastica) del divieto di reingresso si puo' allora ottenere disponendo che il questore applichi l'art. 12, co. 3, DPR 394/1999 (rimpatrio, eventualmente assistito, con foglio di via obbligatorio, ma senza adozione del provvedimento di espulsione) ove lo straniero per il quale si dovrebbe adottare il provvedimento di espulsione collabori immediatamente ed efficacemente, previa adeguata informazione sulle conseguenze del suo comportamento, alle procedure di identificazione. In questo modo, la necessita' di adozione del provvedimento di espulsione di fatto spira, con vantaggio per lo straniero (non gravato di divieto di reingresso ne' di segnalazione al SIS) e per lo Stato (che non deve procedere a trattenimento).

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

Art. 12

Art. 12

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

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4. Il questore procede ai sensi del comma 3 quando si presentino le condizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del testo unico e lo straniero interessato, preventivamente informato delle conseguenze del suo comportamento, collabori immediatamente ed efficacemente alle procedure finalizzate alla sua identificazione. Il rimpatrio dello straniero nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti ai sensi del comma 3 estingue il procedimento amministrativo relativo alla sua espulsione dal territorio dello Stato.

 

 

 

11. CPT

 

á      Si inseriscono le principali disposizioni incluse nella Carta dei diritti per le persone trattenute nei CPT, di cui alla Direttiva Mininterno 14/4/2000 (emanata ex art. 21, co. 8 DPR 394/1999).

 

DPR 394/1999 (testo vigente)

DPR 394/1999 (testo emendato)

 

 

 

 

 

Art. 21-bis

 

 

(Diritti dello straniero trattenuto nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

 

1. Il prefetto della provincia in cui  istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza stipula accordi di collaborazione con enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale, costituiti da almeno due anni, che presentino un progetto dettagliato per la realizzazione di uno o piu' servizi tra i seguenti:

 

 

a) interpretariato,

 

 

b) informazione legale,

 

 

c) mediazione culturale,

 

 

d) supporto psicologico,

 

 

e) assistenza sociale,

 

 

f) formazione degli operatori.

 

 

2. E' consentito, su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte del prefetto, l'accesso al centro di permanenza temporanea e assistenza di cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti, che intendano far visita agli stranieri trattenuti. Gli orari di visita hanno durata non inferiore a due ore al giorno. L'eventuale diniego dellĠautorizzazione e' comunicato per iscritto al richiedente entro quarantotto ore dalla presentazione dellĠistanza, ai fini di eventuale impugnazione. LĠautorizzazione puoĠ essere chiesta anche tramite gli organismi di cui al comma 1 ammessi al centro, se cosi' e'  previsto dallĠaccordo di collaborazione.

 

 

3. Il delegato dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i suoi rappresentati autorizzati e muniti di permesso del Ministro dell'interno possono accedere al centro in qualunque momento, salve esigenze di sicurezza e di funzionamento del centro stesso, e intrattenersi in colloquio riservato con lo straniero, se questi e' consenziente.

 

 

4. Allo straniero trattenuto nel centro sono garantiti, in particolare,

 

 

a) la piena informazione relativa ai suoi diritti in relazione a trattenimento, convalida e ricorso avverso il provvedimento di espulsione o di respingimento;

 

 

b) la comunicazione alla autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza, salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, e la segnalazione del trattenimento, anche tramite gli organismi di cui al comma 1 ammessi al centro, a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

 

 

c) la tutela della salute psico-fisica;

 

 

d) la libertaĠ di colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri degli organismi di cui al comma 1 ammessi al centro;

 

 

e) la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica;

 

 

f) la possibilitaĠ di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota e di avvalersi di servizi di interpretariato;

 

 

g) la tutela dellĠunitaĠ familiare e dei diritti del minore;

 

 

h) la liberta' di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso, nei limiti imposti dalle esigenze della vita collettiva;

 

 

i) il rispetto delle caratteristiche personali o etniche e delle abitudini di vita, la cui compressione puoĠ determinare una lesione dellĠidentitaĠ personale;

 

 

l) la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identitaĠ sessuale;

 

 

m) il recupero degli effetti e dei risparmi personali.

 

 

5. Allo straniero eĠ consegnata, all'atto dell'ingresso nel centro, copia in lingua a lui comprensibile, del regolamento del centro e delle disposizioni di legge e di regolamento relative al trattenimento nel centro.

 

 

6. Lo straniero trattenuto nel centro deve avere accesso ai servizi di interpretariato e alla possibilitaĠ di colloquio con i membri degli organismi di cui al comma 1 ammessi al centro, prima che la procedura di convalida del trattenimento si sia conclusa. Ogni elemento a tutela dei diritti dello straniero puoĠ essere sottoposto al questore e al difensore dello straniero da parte di rappresentanti di detti organismi. Ogni nuovo elemento di rilievo puoĠ essere comunicato anche successivamente alla convalida.

 

 

7. LĠeventuale comunicazione allĠautoritaĠ consolare di cui all'articolo 4 eĠ effettuata successivamente alla convalida, salvo che gravi motivi rendano necessario anticiparla.

 

 

8. LĠassistenza e, se possibile, la sorveglianza delle donne trattenute deve essere effettuata da donne.

 

 

9. Il minore straniero puoĠ essere trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto allĠunitaĠ familiare, a condizione che vi sia la richiesta del genitore o dell'affidatario o la decisione del Tribunale per i minorenni. Negli altri casi il minore eĠ affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni. In nessun caso puo' disporsi il trattenimento del minore straniero non accompagnato.

 

 

10. Il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve essere ospitato nello stesso centro di permanenza temporanea ed assistenza, con godimento di spazi riservati. Quando questo non sia possibile, si procede a trasferimento ad altro centro di permanenza temporanea ed assistenza adeguato.

 

 

11. Gli organismi di cui al comma 1 che vogliano stipulare un accordo di collaborazione presentano apposita richiesta al prefetto, corredata dal progetto che intendono attuare e dalla lista delle persone che parteciperanno alla realizzazione del progetto stesso. Il prefetto, entro trenta giorni accoglie o respinge, con atto scritto e motivato indicante le modalita' di impugnazione, la richiesta, ovvero chiede l'integrazione o la modifica del progetto.

 

 

12. Se gli accordi di collaborazione con gli organismi di cui al comma 1 ammessi al centro non consentono di garantire tutte le forme di assistenza richieste dal presente articolo, il prefetto ne affida lĠattuazione ad operatori professionali esterni qualificati. Deve essere assicurata, nei limiti del possibile, la presenza quotidiana, nel centro, di operatori esterni.