Nota sul rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati,

al compimento della maggiore et,

in conformit alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato

 

Save the Children Italia

Elena Rozzi

13 giugno 2006

 

1) Introduzione

 

Lart. 32 T.U. 286/98 (come modificato dalla legge 189/2002) stato interpretato dal Ministero dellInterno attraverso una serie di circolari:

1.     Circolare del Ministero dellInterno del 13.11.2000: Stabilisce che ai minori che non siano affidati ai sensi della legge 184/83, anche ove siano sottoposti a tutela, deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per minore et e che tale permesso non pu essere convertito in permesso per studio o lavoro al compimento della maggiore et ai sensi dellart. 32 c. 1 T.U. 286/98.

2.     Circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001: Stabilisce che per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et ex art. 32 c.1 T.U. 286/98 necessario il non luogo a procedere al rimpatrio del Comitato minori stranieri e la conversione da permesso per minore et in permesso per affidamento.

3.     Circolare del Ministero dellInterno del 26.9.2003: Afferma che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.198/2003 stata parificata la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela, ma afferma che la sentenza fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 189/2002 ed esprime lavviso che i permessi di soggiorno per minore et rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.189/2002 debbano essere convertiti: di conseguenza, molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore et rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente allentrata in vigore della nuova legge non debbano pi essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro ex art. 32 c.1 T.U. 286/98.

 

Risulta, inoltre, che diverse Questure richiedano, per il rilascio del permesso di soggiorno ai minori affidati o sottoposti a tutela, al compimento dei 18 anni, anche il soddisfacimento dei requisiti previsti dai c. 1-bis e ter art. 32 T.U. 286/98 (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.), interpretandoli dunque come concorrenti anzich alternativi ai requisiti previsti dal c. 1 dello stesso articolo: sono state infatti rigettate istanze presentate da minori che soddisfacevano i requisiti stabiliti dal comma 1, in quanto affidati ai sensi della legge 184/83 o sottoposti a tutela, con la motivazione dellinsussistenza dei requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter .

 

Infine, dalla risposta del Ministero del Lavoro e politiche sociali a uninterrogazione parlamentare (risposta a interrogazione n.5-04784 Labate) risulta che il Ministero dellInterno, interpellato dal Comitato minori stranieri in merito alla possibilit di emettere ancora provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio abbia comunicato al Comitato in data 2 febbraio 2005 che gli unici requisiti per una permanenza in Italia del minore sono quelli stabiliti dal citato articolo 32 commi 1-bis e1-ter, affermando quindi la non applicabilit del c. 1 dellart 32.

 

In sintesi, numerose Questure rilasciano il permesso di soggiorno al compimento della maggiore et:

-       solo ove siano soddisfatti i requisiti previsti dai c. 1-bis e ter art. 32 T.U. 286/98, disapplicando lart. 32 c. 1

-       oppure applicano lart . 32 c. 1 solo ai minori affidati ai sensi della legge 184/83 e non ai minori sottoposti a tutela

-       e/o richiedono il provvedimento di non luogo a provvedere al rimpatrio del Comitato minori stranieri.

 

Tali interpretazioni dellart. 32 T.U. 286/98 contrastano con la lettera della legge, posto che la legge 189/2002 ha integrato lart. 32, ma non ne ha abrogato il primo comma, che resta quindi in vigore.

Esse contrastano inoltre con le interpretazioni sancite dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato in diverse sentenze (oltre che da numerosi TAR[1]), che hanno chiarito che:

a)     i requisiti previsti dal c. 1 dellart. 32, T.U. 286/98 (affidamento ai sensi della legge 184/83) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

b)    il permesso di soggiorno pu essere rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati con provvedimento di affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4 legge n. 184/1983), ma anche ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dellart. 343 del Codice Civile.

 

 

2) I requisiti alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato

Analizziamo quindi i seguenti requisiti fondamentali, alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato:

-       alternativit dei requisiti previsti dal c. 1 e dai c. 1-bis e ter art. 32 T.U 286/98

-       tutela e affidamento

-       provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio

 

1) Alternativit dei requisiti previsti dal c. 1 e dai c. 1-bis e ter

Linterpretazione in base a cui i requisiti previsti dal c. 1 dellart. 32, T.U. 286/98 (affidamento ai sensi della legge 184/83) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti stata affermata da:

1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003:

[...] l'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione [...] (corsivo nostro)

[...] sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela.

 

2) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1681/2005:

Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, tale conclusione non smentita dallart. 32, comma 1 bis, del testo unico n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2002), per il quale il permesso di soggiorno pu essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato. Infatti, tale disposizione ha introdotto una ulteriore e distinta fattispecie in cui pu essere rilasciato il permesso di soggiorno, senza incidere sui casi gi ammessi dal precedente comma 1:

- il comma 1 si riferisce ai minori sottoposti ad affidamento o a tutela (allevidente scopo di salvaguardare lunit familiare);

- il comma 1 bis si riferisce ai minori stranieri non accompagnati, che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dellammissione al progetto di integrazione sociale e civile.

Poich i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi, lappello risulta infondato e va respinto.

 

Infine, si ricorda che anche la nota del Comitato per i minori stranieri del 14 ottobre 2002 Art. 25 L. 30 luglio 2002 n. 189 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo interpreta la nuova normativa come parte integrativa e non modificativa della norma precedente prevista dal d.lgs. 286/98.

 

2) Tutela e affidamento

2.1) Tutela:

Linterpretazione in base a cui il permesso di soggiorno pu essere rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati ai sensi della legge n. 184/1983, ma anche ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellart. 343 del Codice Civile, stata affermata da:

1) Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003:

la disposizione del comma 1 dell' art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile [....] una interpretazione meramente letterale dellart 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dallart. 30, secondo comma, e dallart. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza.

 

2) Sentenza del Consiglio di Stato n. 1681/2005:

[Lart. 32, c. 1] va interpretato nel senso che il permesso va rilasciato quando il minore sia stato sottoposto non solo ad un affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983), ma anche (come nella specie) alla tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del Codice civile. Infatti, laffidamento e la tutela - pur avendo presupposti diversi - sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore. Inoltre, la vigente legislazione ha assimilato listituto della tutela al vincolo familiare, in quanto originato da situazioni di bisogno anche pi gravi di quelle che originano laffidamento familiare, sicch nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza la normativa che protegge il minore posto in affidamento va applicata, a maggior ragione, al minore sottoposto a tutela. Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, tale conclusione non smentita dallart. 32, comma 1 bis, del testo unico n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2002), per il quale il permesso di soggiorno pu essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato.

 

2.2) Affidamento amministrativo e di fatto

Linterpretazione in base a cui il permesso di soggiorno pu essere rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale, art. 4 c. 2 legge 184/83), ma anche ai minori affidati con provvedimento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento amministrativo, art. 4 c. 1 legge 184/83), nonch ai minori legittimamente affidati dai genitori a parenti entro il quarto grado (posto che ai sensi dellart. 9, c. 4 della legge n. 184/83 laffidamento di fatto a parenti entro il quarto grado non richiede alcun provvedimento dellautorit giudiziaria), stata affermata dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003:

[la disposizione dellart. 32, c. 1 d.lgs. 286/98] viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cio sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge.     

 

 

3) provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio

In seguito alla comunicazione del Ministero dellInterno al Comitato minori stranieri in data 2 febbraio 2005 relativa alla cessata applicabilit della circolare del 9.4.2001, il Comitato ha deciso che non avrebbe pi emesso provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio.

Di conseguenza, se le Questure continuano a richiedere il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio secondo la circolare del 9.4.2001, la norma di legge prevista dal primo comma dellart. 32 non pu mai essere applicata.

 

Si riporta il testo dellInterrogazione a risposta immediata n.5-04784 Labate:Attivita del Comitato per i minori stranieri.

Al riguardo il Comitato,nella riunione dell 11 gennaio 2005,ha deliberato all unanimita`,in relazione a casi di minori stranieri non accompagnati per i quali non sussistono i presupposti di applicazione dell articolo 32 del decreto legislativo 286/98,ma per i quali non e`possibile il rientro nel paese di origine e sono documentati percorsi di integrazione avviati in Italia,di verificare che la Circolare del Ministero dell Interno del 9 aprile 2001, possa continuare ad essere applicata,consentendo al Comitato di emettere nei confronti dei predetti minori,ove ne ricorrono i presupposti indicati nella citata circolare,un provvedimento che permetta agli stessi il proseguimento della loro integrazione nel nostro Paese.Pertanto sono stati chiesti chiarimenti ed indicazioni al Ministero dell interno Direzione Centrale

dell immigrazione e della Polizia di frontiera in merito all applicazione della citata circolare. Successivamente,il Comitato nella riunione del 2 febbraio 2005,e`stato informato,circa l esito dei chiarimenti chiesti, e ha preso atto che per il Ministero dell Interno la citata circolare,con l emanazione della legge 189/02,e`da ritenersi abrogata e che gli unici requisiti per una permanenza in Italia del minore sono quelli stabiliti dal citato articolo 32 commi 1-bis e1-ter .

 

 

3) Raccomandazioni:

In conclusione, affinch la legge venga applicata nel senso dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato e si ponga fine ai numerosi contenziosi in atto e in predicato, necessario che il Ministero dellInterno dia al pi presto ai propri uffici disposizioni che chiariscano:

1)    che i requisiti previsti dal c. 1 dellart. 32, T.U. 286/98 (affidamento ai sensi della legge 184/83) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (ingresso in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

 

2)    che il permesso di soggiorno pu essere rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati con provvedimento di affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4 legge n. 184/1983), ma anche ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dellart. 343 del Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore et prima dellentrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente.

 

3)    se per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 necessario o meno il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio (posto che tale requisito non richiesto dalla legge): perch lart 32 c. 1 possa trovare applicazione si dovr stabilire una delle due opzioni:

-       o il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio ritenuto necessario, e dunque necessario rivedere la posizione secondo cui il Comitato minori stranieri non pu pi emettere tali provvedimenti;

-       ovvero, ove si ritenga che il Comitato minori stranieri non possa pi emettere tali provvedimenti, si dovr chiarire che il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio non requisito necessario .

 

 

In sintesi, dunque, potrebbero ottenere un permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni:

-       ai sensi del c. 1, art. 32 T.U. 286/98: i minori che sono affidati ex art. 2 e 4 legge 184/83 o sottoposti a tutela ai sensi dellart. 343 Codice Civile;

-       ai sensi dei c.1-bis e ter, art. 32 T.U. 286/98: i minori che rispondono ai requisiti previsti da tali commi (ingresso da almeno tre anni, partecipazione al progetto di integrazione per almeno due anni ecc.).

 

Leffetto di unapplicazione della legge secondo le interpretazioni sopra delineate non sarebbe quello di fare restare tutti i minori che entrano clandestinamente in Italia .

In primo luogo, infatti, nei casi in cui sia nel superiore interesse del minore essere ricongiunto alla propria famiglia nel paese dorigine, dovr essere disposto ed eseguito il rimpatrio assistito, con tutte le tutele previste dalla normativa (accurate indagini familiari, ascolto del minore, considerazione della sua opinione tenendo conto della sua et e maturit ecc.) e con limplementazione di efficaci progetti di reinserimento nel paese dorigine.

In secondo luogo, la Questura ha discrezionalit nel decidere in quali casi rilasciare il permesso di soggiorno alla maggiore et, e quindi potr effettuare una verifica caso per caso delle condizioni di integrazione del minore al momento del compimento dei 18 anni.

Adottare come requisito fondamentale per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et ai minori affidati una verifica seria del percorso di integrazione del minore (che non escluda automaticamente il minore che abbia precedenti penali, ma consideri lintero percorso di integrazione svolto e la situazione al momento della richiesta del permesso), rappresenterebbe tra laltro un importante incentivo per i minori a seguire i percorsi di integrazione proposti e quindi un rilevante intervento in direzione di una riduzione della devianza minorile.

 

 

 

Allegati:

 

1.     Sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003

2.     Sentenza del Consiglio di Stato n. 1681/2005

3.     Interrogazione a risposta immediata n.5-04784 Labate:Attivita del Comitato per i minori stranieri.

 

 

 

 



[1] Si veda in proposito la giurisprudenza del TAR Piemonte (sent. n. 1218/2003; n. 2206/2004; n. 3860/2004; n. 13/2005; n. 464/2005), del TAR Emilia Romagna (sentenze n. 1104/2003; n. 2143/2003; n. 2334/2003; n. 544/2004; n. 793/2004; n. 807/2004 ecc.), del TAR Friuli Venezia Giulia (sent. n. 226/2005), del TAR Marche (sent. n. 115/2004), del TAR Toscana (sent. n. 2180/2005), del TRGA Trentino Alto Adige (sent. n. 397/2004; sent. n. 131/2005), del TAR Veneto (sent. n. 2166/2005).