REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 3319 /2006 Reg.dec.

n. 7383/2005 Reg.Ric.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7383 del 2005, proposto dal signor Djebali Nejib, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto De Rienzo ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Somalia n. 30/C, presso lo studio dellavvocato Maurizio Visca;

contro

il Ministero dellInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per lEmilia Romagna, Sede di Bologna, Sez.. I, 1 giugno 2005, n. 776, e per laccoglimento del ricorso di primo grado n. 476 del 2000;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizio del Ministero dellInterno, depositato in data 4 ottobre 2006;

Vista lordinanza n. 4893 del 14 ottobre 2005, con cui la Sezione ha respinto la domanda incidentale, formulata dallappellante;

Visti gli atti tutti del giudizio;

            Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006;

            Udito lavvocato dello Stato Giannuzzi per il Ministero dellInterno e lavvocato De Rienzo per la parte appellante;

            Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

Premesso in fatto

            1. Col provvedimento n. A12/05 del 18 febbraio 2005, il Questore della provincia di Modena ha respinto listanza di rinnovo del permesso di soggiorno, formulata in data 29 luglio 2004 dal signor Djebali Nejib, di nazionalit tunisina.

            Col ricorso n. 476 del 2005, proposto al TAR per lEmilia Romagna, il signor Djebali Nejib ha impugnato latto del Questore, chiedendone lannullamento.

            Il TAR, con la sentenza n. 776 del 2005, ha respinto il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.

            2. Col gravame in esame, il signor Djebali Nejib ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

            Il Ministero dellInterno si costituito in giudizio, con un foglio depositato in data 4 ottobre 2005.

            La Sezione, con lordinanza n. 4893 del 2005, ha respinto la domanda incidentale, formulata dallappellante.

3. Alludienza del 28 febbraio 2006 la causa stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

            1. Nel presente giudizio, controversa la legittimit dellatto con cui il Questore di Modena - in data 18 febbraio 2005 ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, formulata dallappellante in data 29 luglio 2004.

            Il Questore ha respinto listanza perch linteressato stato condannato dal Tribunale di Brescia ai sensi dellart. 444 c.p.p. per la violazione dellart. 73 del decreto legislativo n. 309 del 1990.

            Col gravame in esame, linteressato ha impugnato la sentenza del TAR, che ha respinto il suo ricorso di primo grado, ed ha chiesto che in sua riforma il diniego di rinnovo sia annullato.

            2. Col primo motivo, lappellante ha lamentato che la sentenza del TAR, in violazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, non avrebbe tenuto conto della documentazione idonea a dimostrare la condizione di una vita del tutto normale, suffragata da una regolare posizione lavorativa e abitativa, successiva al fatto, del tutto episodico, posto a base della condanna penale.

            Secondo lassunto, rileverebbe dunque lart. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui il rinnovo del permesso di soggiorno pu essere disposto, pur in assenza dei requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, semprech non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentono il rilascio.

            Sarebbe pertanto errata la sentenza impugnata, per la quale il Ministero non deve valutare lattuale pericolosit sociale del richiedente.

            Col secondo motivo, lappellante ha dedotto che il Questore avrebbe dovuto valutare la sua concreta situazione, anche perch la sentenza di condanna stata pronunciata in sede di patteggiamento (ai sensi dellart. 444 del codice di procedura penale) e non sarebbe sufficiente per giustificare un giudizio di pericolosit sociale.

            3. Cos riassunte le deduzioni dellappellante (da trattare congiuntamente per la loro connessione), ritiene la Sezione che esse vadano respinte, tenuto conto della data in cui stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Brescia.

            Nel vigore delloriginario art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, la giurisprudenza ha chiarito che la sentenza di condanna, pronunciata ai sensi dellart. 444 c.p.p., non possa essere considerata quale unico elemento preclusivo dellaccoglimento della domanda di rinnovo, dovendo lAmministrazione verificare la complessiva pericolosit sociale del condannato (cfr. Sez. IV, ord. 6 maggio 2003, n. 1767; Sez. IV, 9 ottobre 2000, n. 5347).

            Tuttavia, con lentrata in vigore della legge 20 luglio 2002, n. 189, il novellato art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998 ha testualmente precluso il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, anche quando sia stata pronunciata la sentenza ai sensi dellart. 444 c.p.p.

            Al riguardo, tenuto conto del principio di affidamento e della certezza delle conseguenze dei comportamenti, questo Consiglio ha precisato che pur a seguito della novella dellart. 4, comma 3 lAmministrazione sia tenuta a valutare la complessiva pericolosit sociale del condannato, quando la sentenza sia stata emessa ai sensi dellart. 444 prima dellentrata in vigore della medesima legge n. 189 del 2002 (cfr. Sez. IV, ord., 25 maggio 2004, n. 2398), che non contiene alcuna norma attributiva in via retroattiva di una portata preclusiva alle sentenze di patteggiamento gi emesse.

            Nella specie, invece, latto impugnato in primo grado risulta giustificato dal novellato art. 4, comma 3, ed rispettoso del principio di affidamento e della certezza delle conseguenze dei comportamenti, poich il Tribunale di Brescia ha emesso la sentenza di condanna il 10 marzo 2004, quando era gi entrata in vigore la legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha testualmente previsto come la condanna, pur patteggiata, per la violazione dellart. 73 costituisca ragione ostativa allaccoglimento della domanda di rinnovo.

Ci comporta che lAmministrazione nellesercizio di un potere vincolato - ha legittimamente riscontrato lassenza del presupposto necessario per laccoglimento della domanda di data 29 luglio 2004.

            4. Per le ragioni che precedono, lappello risulta infondato e va respinto.

            Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge lappello n. 7383 del 2005.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorit amministrativa.

Cos deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 28 febbraio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con lintervento dei signori:

Giorgio            Giovannini                  Presidente

Luigi                Maruotti                     Consigliere estensore

Carmine          Volpe                          Consigliere

Giuseppe        Romeo                        Consigliere

Luciano           Barra Caracciolo         Consigliere

Presidente

f.to Giorgio Giovannini

Consigliere                                                                          Segretario

f.to Luigi Maruotti                                                    f.to Giovanni Ceci

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.................31/05/2006....................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Add.........................copia conforme alla presente stata trasmessa

a..............................................................................................

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642

Il Direttore della Segreteria