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mercoledì 21 giugno 2006 - 16:08 Scrivi alla redazione | Contatti | Pubblicità
 
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Per l'annullamento della carta non bastano provvedimenti restrittivi della libertà personale
Permesso di soggiorno, revoca per condanna
(Tar Veneto 1440/2006)
Il permesso di soggiorno non può essere revocato solo sulla base di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ma occorre una sentenza di condanna. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha così accolto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro la Questura che aveva disposto la revoca della carta di soggiorno del ricorrente perché nei suoi confronti erano stati emessi provvedimenti che ne limitavano la libertà personale. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il permesso di soggiorno non può essere revocato prima che sia stata pronunciata una sentenza di condanna, anche se il suo titolare è soggetto a provvedimenti restrittivi della libertà personale. (06 giugno 2006)
 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione terza, sentenza n. 1440/2006

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,

con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

Riccardo Savoia Consigliere

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034 [1], la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 769/2006, proposto da A, rappresentato e difeso dagli avv. ti Malipero e Guolo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, giusta art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento del provvedimento nr. 03/06/Div. Amm.va e Soc. – Cat. A11.2006/Imm, dell’11.1.2006, con il quale il Questore di Venezia ha disposto la revoca della carta di soggiorno del ricorrente;

Visto il ricorso, notificato il 23 marzo 2006 e depositato presso la Segreteria il 13 aprile 2006, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale del 3 maggio 2006 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), l’avv. Guolo per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Brunetti per la P.A. resistente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che la revoca della carta di soggiorno può essere legittimamente disposta, giusta art. 9, III comma, d.lgs. 286/98 [2], soltanto se sia stata emessa sentenza di condanna;

che, viceversa, per quanto si desume dal provvedimento di revoca impugnato, nei confronti del ricorrente sono stati per ora emessi soltanto provvedimenti restrittivi della libertà personale;

che, pertanto, il ricorso va accolto sotto tale assorbente profilo;

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe impugnato.

Condanna l’Amministrazione dell’interno alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 2000,00 di cui € 400,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 3 maggio 2006.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2006

  
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