MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 marzo 2006
Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi
nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ÇTesto unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello stranieroÈ, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto
legislativo n. 286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazione
nell'apposito regolamento di attuazione di norme regolanti sia le
modalita' di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle
attivita' di istruzione e formazione professionale nei Paesi
d'origine nei settori d'impiego ai quali le attivita' si riferiscono
sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi medesimi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ÇRegolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero.È;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334 ÇRegolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di
immigrazione.È;
Considerato che l'art. 34, comma 1, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, cosi' come sostituito
dall'art. 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
334/2004 prevede che Çcon decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono fissate le modalita' di predisposizione e di
svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da
effettuarsi nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazioneÈ;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato, regioni e province
autonome, come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, nella seduta del 1¡ marzo
2006;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
cosi' come sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita' di predisposizione e
di svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da
effettuarsi nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari e
stabilisce i criteri per la loro valutazione.
Art. 2.
Destinatari e finalita' dei programmi di istruzione e formazione
1. I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivolti
ai cittadini extracomunitari residenti nei Paesi d'origine e sono
finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani che operano all'interno dello Stato o all'inserimento
lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano
all'interno dei Paesi d'origine o allo sviluppo delle attivita'
produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi
dell'art. 23, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, cosi' come sostituito dall'art. 19 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
Art. 3.
Agevolazioni all'impiego
1. La partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione
svolte nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1 del presente
decreto, permette l'acquisizione delle attestazioni previste dagli
ordinamenti regionali con certificazione delle competenze maturate,
ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art.
34, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999, cosi' come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 334/2004, istituite presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. I cittadini extracomunitari che hanno partecipato a progetti
pilota sperimentali dell'istituto di cui all'art. 23 del citato
decreto legislativo n. 286/1998 su iniziativa o promozione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle
liste, di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 4.
Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione
1. I percorsi di istruzione e formazione devono necessariamente
prevedere l'insegnamento della lingua italiana ed il superamento di
un esame che attesti almeno il raggiungimento del livello soglia
(A2), cosi' come definito nel Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 emanata dal
Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre,
nozioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, nonche' di
educazione civica.
Art. 5.
Proponenti
1. I programmi di cui all'art. 1 possono essere presentati dai
seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
b) enti locali e loro enti strumentali;
c) organizzazioni nazionali di imprenditori e datori di lavoro e
lavoratori;
d) organismi internazionali finalizzati al trasferimento di
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori
produttivi;
e) enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno tre anni ed iscritti nel registro di cui all'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, cosi' come
sostituito dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 334/2004;
2. Nel caso di partenariato, unitamente a uno o piu' dei soggetti
elencati al comma 1, e' ammessa la partecipazione alle iniziative
anche di soggetti ulteriori previa documentata dichiarazione di
compatibiita' dell'oggetto sociale o degli scopi statutari con
l'attivita' contemplata nel programma nonche' l'assenza di cause
ostative, in capo ad essi ed ai propri rappresentanti, rispetto
all'attivita' prevista nel programma medesimo.
Art. 6.
Requisiti dei programmi
1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:
a) le finalita', il settore e l'area territoriale d'impiego cui
l'attivita' programmata si riferisce, unitamente all'analisi di
contesto;
b) le modalita' dettagliate di svolgimento dell'attivita' di
formazione e/o istruzione con la specificazione della durata e della
data prevista di inizio;
c) l'indicazione dell'organismo realizzatore e delle generalita'
della persona designata quale responsabile didattico-organizzativo
del programma, con la specificazione dei titoli professionali e
dell'esperienza posseduta;
d) le risorse umane con la specificazione dei titoli
professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;
e) le risorse strumentali che saranno utilizzate per lo
svolgimento dell'attivita' e la disponibilita' di idonee sedi
operative didattiche nel Paese ove intendono realizzare le azioni e
le eventuali modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali.
Art. 7.
Istruttoria
1. I programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio
regionale possono essere presentati alle regioni e province autonome
tramite procedura aperta Ça sportelloÈ.
2. Le regioni e province autonome procedono alla validazione dei
programmi di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art.
4 ed in coerenza con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai
sensi dell'art. 21, comma 4-ter, del citato decreto legislativo n.
286/1998.
3. I programmi di cui al comma 1, accompagnati dall'esito della
validazione espressa dalle regioni e province autonome interessate,
ai sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi
in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Si prescinde dalla validazione nell'ipotesi di programmi
presentati dalle regioni e province autonome in forma singola o
associata.
5. I programmi di cui al comma 4 ed i programmi proposti da
organismi di livello nazionale o internazionale devono essere
presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I programmi
proposti da organismi di livello nazionale o internazionale che
intendano avvalersi della precedenza di cui al citato art. 34,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999,
devono essere accompagnati dall'esito della validazione espressa
dalle regioni e province autonome interessate.
6. A seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e
della presentazione dei programmi di cui al comma 5, la Direzione
generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il
parere previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere reso
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 8.
Valutazione
1. I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in
sede di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto. A regime, la valutazione e'
effettuata con riferimento ai programmi presentati entro ciascun
mese.
2. I programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione
del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato
di valutazione, istituito con provvedimento ministeriale e composto
da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni:
due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. Per ogni membro titolare e' prevista la nomina di un supplente.
4. Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna
un voto, ricompreso tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a
ciascuno dei criteri di seguito indicati:
a) rilevanza del programma (obiettivi, scopo del progetto,
risultato atteso);
b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;
c) livello di qualita' organizzativa e didattica;
d) esperienze maturate dal proponente nel settore
economico-produttivo di riferimento o formazione realizzata
all'estero;
e) idoneita' della dotazione di strutture logistiche;
f) raccordo con i referenti pubblici locali;
g) esperienza e competenza delle risorse umane addette alla
formazione.
5. La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri
di cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, che
ai fini della valutazione positiva non potra' comunque essere
inferiore a quaranta.
Art. 9.
Approvazione dei programmi
1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette
i programmi alle competenti Direzioni generali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente
decreto, attribuendo titolo di precedenza ai programmi di cui
all'art. 7, comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai
sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999.
2. I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto
di concerto dei competenti direttori generali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di
cui all'art. 34, comma 7, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, cosi' come sostituito dal citato art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito di
tutti i programmi sara' data comunicazione da parte della competente
Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. Il decreto di approvazione di cui al comma 2 e' comunicato ai
soggetti proponenti.
4. Il soggetto proponente comunica alle competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed alle
regioni e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con il
cronogramma delle attivita'.
5. Entro dieci giorni dall'inizio delle attivita' il soggetto
proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4.
6. Entro venti giorni dalla conclusione delle attivita', il
soggetto proponente trasmette alle competenti Direzioni generali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, una relazione sul
programma svolto, accompagnata da un documento redatto dal
responsabile del progetto che specifichi l'attivita' di istruzione e
formazione effettivamente sostenuta. Nella relazione andra' inserito
l'elenco nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso
parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.
Art. 10.
Verifica
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura la
programmazione ed il coordinamento dell'attivita' di verifica dei
programmi approvati sia nel corso della loro realizzazione sia a
conclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimento
degli obiettivi prefissati nel programma.
2. L'attivita' di verifica di cui al comma 1 e' effettuata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dalle regioni e
province autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con
il Ministero degli affari esteri.
3. Qualora all'esito della verifica sia accertato il mancato
rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione
di cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non procede all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui al
citato art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 marzo 2006
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'istruzione
dell'universitˆ e della ricerca
Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 58