MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 22 marzo 2006

Svolgimento  dei  programmi di istruzione e formazione da effettuarsi
nei Paesi d'origine dei cittadini extracomunitari.
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ÇTesto unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello stranieroÈ, e successive modificazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 23, commi 3 e 4, del citato decreto
legislativo  n.  286/1998, che prevedono rispettivamente l'emanazione
nell'apposito  regolamento  di  attuazione  di norme regolanti sia le
modalita'  di preferenza degli stranieri che abbiano partecipato alle
attivita'   di   istruzione  e  formazione  professionale  nei  Paesi
d'origine  nei settori d'impiego ai quali le attivita' si riferiscono
sia le agevolazioni d'impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi medesimi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  ÇRegolamento  recante  norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla condizione dello straniero.È;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 ÇRegolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394, in materia di
immigrazione.È;
  Considerato   che  l'art.  34,  comma 1,  del  citato  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999,  cosi'  come  sostituito
dall'art.  29  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
334/2004  prevede  che  Çcon  decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  intesa  con  la  Conferenza
Stato-regioni,  sono  fissate  le  modalita'  di predisposizione e di
svolgimento   dei   programmi   di  formazione  e  di  istruzione  da
effettuarsi  nei  Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
Testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazioneÈ;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza  Stato,  regioni  e province
autonome,  come previsto dal citato art. 34, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999, nella seduta del 1¡ marzo
2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 34, comma 1,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
cosi'  come  sostituito dall'art. 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, le modalita' di predisposizione e
di   svolgimento   dei   programmi  di  istruzione  e  formazione  da
effettuarsi  nei  Paesi  d'origine  dei  cittadini  extracomunitari e
stabilisce i criteri per la loro valutazione.
 
      
                               Art. 2.
  Destinatari e finalita' dei programmi di istruzione e formazione
  1.  I programmi di cui all'art. 1 del presente decreto sono rivolti
ai  cittadini  extracomunitari  residenti  nei Paesi d'origine e sono
finalizzati  all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi
italiani  che  operano  all'interno  dello  Stato  o  all'inserimento
lavorativo   mirato  nei  settori  produttivi  italiani  che  operano
all'interno  dei  Paesi  d'origine  o  allo  sviluppo delle attivita'
produttive  o  imprenditoriali autonome nei Paesi d'origine, ai sensi
dell'art.  23,  comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286,  cosi'  come sostituito dall'art. 19 della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
 
      
                               Art. 3.
                      Agevolazioni all'impiego
  1.  La  partecipazione alle attivita' di istruzione e di formazione
svolte  nell'ambito  dei  programmi  di  cui  all'art. 1 del presente
decreto,  permette  l'acquisizione  delle attestazioni previste dagli
ordinamenti  regionali  con certificazione delle competenze maturate,
ai fini dell'inserimento dei partecipanti nelle liste di cui all'art.
34,  comma 2,  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999,  cosi'  come sostituito dall'art. 29 del citato decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  334/2004,  istituite  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2.  I  cittadini  extracomunitari  che hanno partecipato a progetti
pilota  sperimentali  dell'istituto  di  cui  all'art.  23 del citato
decreto  legislativo  n.  286/1998  su  iniziativa  o  promozione del
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, sono inseriti nelle
liste, di cui al comma 1 del presente articolo.
 
      
                               Art. 4.
    Contenuti essenziali dei percorsi di istruzione e formazione
  1.  I  percorsi  di  istruzione e formazione devono necessariamente
prevedere  l'insegnamento  della lingua italiana ed il superamento di
un  esame  che  attesti  almeno  il raggiungimento del livello soglia
(A2),  cosi'  come  definito nel Quadro comune europeo di riferimento
per  le  lingue  contenuto  nella  raccomandazione R(98)6 emanata dal
Consiglio dei Ministri UE il 17 marzo 1998.
  2. I percorsi di istruzione e formazione devono prevedere, inoltre,
nozioni  in  materia  di  tutela  e  sicurezza sul lavoro, nonche' di
educazione civica.
 
      
                               Art. 5.
                             Proponenti
  1.  I  programmi  di  cui  all'art. 1 possono essere presentati dai
seguenti soggetti, singolarmente o in forma di partenariato:
    a) regioni e province autonome e loro enti strumentali;
    b) enti locali e loro enti strumentali;
    c) organizzazioni  nazionali di imprenditori e datori di lavoro e
lavoratori;
    d) organismi   internazionali  finalizzati  al  trasferimento  di
lavoratori  stranieri  in  Italia  ed al loro inserimento nei settori
produttivi;
    e) enti  e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione da
almeno  tre  anni  ed  iscritti  nel  registro di cui all'art. 52 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, cosi' come
sostituito  dall'art.  46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 334/2004;
  2. Nel  caso  di partenariato, unitamente a uno o piu' dei soggetti
elencati  al  comma 1,  e'  ammessa la partecipazione alle iniziative
anche  di  soggetti  ulteriori  previa  documentata  dichiarazione di
compatibiita'  dell'oggetto  sociale  o  degli  scopi  statutari  con
l'attivita'  contemplata  nel  programma  nonche'  l'assenza di cause
ostative,  in  capo  ad  essi  ed  ai propri rappresentanti, rispetto
all'attivita' prevista nel programma medesimo.
 
      
                               Art. 6.
                       Requisiti dei programmi
  1. I soggetti proponenti debbono indicare nel programma:
    a) le  finalita',  il settore e l'area territoriale d'impiego cui
l'attivita'  programmata  si  riferisce,  unitamente  all'analisi  di
contesto;
    b) le  modalita'  dettagliate  di  svolgimento  dell'attivita' di
formazione  e/o istruzione con la specificazione della durata e della
data prevista di inizio;
    c) l'indicazione  dell'organismo realizzatore e delle generalita'
della  persona  designata  quale responsabile didattico-organizzativo
del  programma,  con  la  specificazione  dei  titoli professionali e
dell'esperienza posseduta;
    d) le   risorse   umane   con   la   specificazione   dei  titoli
professionali e dell'esperienza rispettivamente posseduti;
    e) le   risorse   strumentali   che  saranno  utilizzate  per  lo
svolgimento   dell'attivita'  e  la  disponibilita'  di  idonee  sedi
operative  didattiche  nel Paese ove intendono realizzare le azioni e
le eventuali modalita' di raccordo con i referenti pubblici locali.
 
      
                               Art. 7.
                             Istruttoria
  1.  I  programmi proposti dai soggetti operanti solo sul territorio
regionale  possono essere presentati alle regioni e province autonome
tramite procedura aperta Ça sportelloÈ.
  2.  Le  regioni  e province autonome procedono alla validazione dei
programmi  di cui al comma 1 rispondenti ai requisiti di cui all'art.
4  ed  in  coerenza  con il fabbisogno formalizzato dalle medesime ai
sensi  dell'art.  21,  comma 4-ter, del citato decreto legislativo n.
286/1998.
  3.  I  programmi  di  cui al comma 1, accompagnati dall'esito della
validazione  espressa  dalle regioni e province autonome interessate,
ai  sensi e per gli effetti previsti dal citato art. 34, comma 1, del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, sono trasmessi
in  duplice  copia  alla  Direzione  generale  dell'immigrazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  4.   Si  prescinde  dalla  validazione  nell'ipotesi  di  programmi
presentati  dalle  regioni  e  province  autonome  in forma singola o
associata.
  5.  I  programmi  di  cui  al  comma 4  ed  i programmi proposti da
organismi   di  livello  nazionale  o  internazionale  devono  essere
presentati in duplice copia alla Direzione generale dell'immigrazione
del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali. I programmi
proposti  da  organismi  di  livello  nazionale  o internazionale che
intendano  avvalersi  della  precedenza  di  cui  al  citato art. 34,
comma 1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 394/1999,
devono  essere  accompagnati  dall'esito  della  validazione espressa
dalle regioni e province autonome interessate.
  6.  A  seguito della trasmissione dei programmi di cui al comma 1 e
della  presentazione  dei  programmi  di cui al comma 5, la Direzione
generale dell'immigrazione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  richiede tempestivamente al Ministero degli affari esteri il
parere  previsto  dal  citato  art.  34,  comma 1,  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, parere che deve essere reso
entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.
 
      
                               Art. 8.
                             Valutazione
  1.  I programmi di cui all'art. 7, commi 1 e 5, sono presentati, in
sede   di   prima   applicazione,   entro  tre  mesi  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto.  A  regime,  la valutazione e'
effettuata  con  riferimento  ai  programmi  presentati entro ciascun
mese.
  2.  I  programmi sono valutati, entro trenta giorni dalla ricezione
del parere del Ministero degli affari esteri, da un apposito comitato
di  valutazione,  istituito con provvedimento ministeriale e composto
da tre membri titolari designati dalle seguenti amministrazioni:
    due membri dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    un membro dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
  3. Per ogni membro titolare e' prevista la nomina di un supplente.
  4.  Il comitato di cui al comma 1 nel valutare i programmi, assegna
un  voto,  ricompreso  tra un minimo di uno ed un massimo di dieci, a
ciascuno dei criteri di seguito indicati:
    a) rilevanza   del  programma  (obiettivi,  scopo  del  progetto,
risultato atteso);
    b) congruenza tra analisi di contesto e programma di intervento;
    c) livello di qualita' organizzativa e didattica;
    d) esperienze     maturate    dal    proponente    nel    settore
economico-produttivo   di   riferimento   o   formazione   realizzata
all'estero;
    e) idoneita' della dotazione di strutture logistiche;
    f) raccordo con i referenti pubblici locali;
    g) esperienza  e  competenza  delle  risorse  umane  addette alla
formazione.
  5.  La somma complessiva dei voti attribuiti a ciascuno dei criteri
di  cui al comma 4 costituisce il punteggio finale del programma, che
ai  fini  della  valutazione  positiva  non  potra'  comunque  essere
inferiore a quaranta.
 
      
                               Art. 9.
                     Approvazione dei programmi
  1. Sulla base del punteggio finale riportato, il comitato trasmette
i  programmi  alle  competenti  Direzioni  generali del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e  della ricerca, ai sensi dell'art. 8 del presente
decreto,  attribuendo  titolo  di  precedenza  ai  programmi  di  cui
all'art.  7,  comma 1, validati dalle regioni e province autonome, ai
sensi  dell'art.  34,  comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 394/1999.
  2.  I programmi con valutazione positiva sono approvati con decreto
di  concerto  dei  competenti  direttori  generali  del Ministero del
lavoro  e  delle  politiche  sociali e del Ministero dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca, ai fini dell'accesso alla quota di
cui  all'art.  34,  comma 7,  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n. 394/1999, cosi' come sostituito dal citato art. 29 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 334/2004. Dell'esito di
tutti  i programmi sara' data comunicazione da parte della competente
Direzione  generale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.
  3.  Il  decreto  di approvazione di cui al comma 2 e' comunicato ai
soggetti proponenti.
  4.  Il  soggetto  proponente  comunica  alle  competenti  Direzioni
generali  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ed alle
regioni  e province autonome interessate, entro quindici giorni dalla
comunicazione  di cui al comma 3, il piano esecutivo di lavoro con il
cronogramma delle attivita'.
  5.  Entro  dieci  giorni  dall'inizio  delle  attivita' il soggetto
proponente comunica l'evento alle amministrazioni di cui al comma 4.
  6.  Entro  venti  giorni  dalla  conclusione  delle  attivita',  il
soggetto  proponente trasmette alle competenti Direzioni generali del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, una relazione sul
programma   svolto,   accompagnata   da   un  documento  redatto  dal
responsabile  del progetto che specifichi l'attivita' di istruzione e
formazione  effettivamente sostenuta. Nella relazione andra' inserito
l'elenco  nominativo dei cittadini extracomunitari che vi hanno preso
parte, allegando in copia le attestazioni acquisite.
 
      
                              Art. 10.
                              Verifica
  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali cura la
programmazione  ed  il  coordinamento  dell'attivita' di verifica dei
programmi  approvati  sia  nel  corso  della loro realizzazione sia a
conclusione delle attivita', onde valutare l'effettivo raggiungimento
degli obiettivi prefissati nel programma.
  2.  L'attivita'  di  verifica  di  cui al comma 1 e' effettuata dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dal  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca e dalle regioni e
province  autonome interessate, prevedendo il necessario raccordo con
il Ministero degli affari esteri.
  3.  Qualora  all'esito  della  verifica  sia  accertato  il mancato
rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione
di  cui all'art. 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
non  procede  all'iscrizione  dei  lavoratori  nelle  liste di cui al
citato  art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 394/1999.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 22 marzo 2006
 
 
                                           Il Ministro del lavoro
                                          e delle politiche sociali
                                                   Maroni
 
  Il Ministro dell'istruzione
dell'universitˆ e della ricerca
            Moratti
 
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 58