C. 1042

 

 

 

 

Art. 8

 

 

 

 

 

Dopo lĠarticolo 8, aggiungere il seguente:

 

ÒArt. 8-bis

 

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per lĠattuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo  tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui allĠarticolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

 

a)    prevedere che il ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i principi della direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto; prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative decisioni e gli strumenti per dare effettivitˆ ai principi di cui allĠarticolo 11 della direttiva;

b)   nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di uno paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo per tale motivo.

 

8.01 (Nuova formulazione)

Il relatore