C. 1042
Art. 8
Dopo lĠarticolo 8, aggiungere il seguente:
ÒArt. 8-bis
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per lĠattuazione della
direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre 2005, recante norme minime
per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status
di rifugiato, il Governo tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui allĠarticolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso giurisdizionale
avverso il provvedimento con il quale viene adottata la decisione sulla domanda
di asilo consenta al richiedente asilo di rimanere nel territorio nazionale in
attesa di una decisione del giudice, stabilendo, in coerenza con i principi della
direttiva, il tipo di decisione giurisdizionale cui collegare tale effetto;
prevedere termini certi per la presentazione del ricorso e per le relative
decisioni e gli strumenti per dare effettivit ai principi di cui allĠarticolo
11 della direttiva;
b) nel caso in cui il richiedente asilo sia
cittadino di uno paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza
soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un paese di origine sicuro,
prevedere che la domanda di asilo non possa essere dichiarata infondata solo
per tale motivo.
8.01 (Nuova formulazione)
Il relatore