Molto discussa è la possibilità per la pubblica amministrazione di assumere cittadini stranieri, pur se titolari di permesso o carta di soggiorno.
Il tutto parte dall'art.51 della nostra Costituzione, secondo cui tutti i cittadini possono accedere al pubblico impiego sicchè - secondo una certa interpretazione - il rapporto di lavoro con la p.a. sarebbe precluso agli stranieri. In tale senso opererebbe anche l'art.2 del d.p.r. n.3/1957 (il "vecchio" testo unico sugli impiegati civili dello Stato), fatto salvo dal d.lgs. 165/2001, articolo che menziona la cittadinanza italiana tra i requisiti di accesso al pubblico impiego.
A favore invece degli stranieri, con effetto implicitamente abrogante della disciplina normativa previgente, vi sarebbe l'art.2 del d.lgs. 286/98 (il testo unico sugli stranieri), secondo cui lo straniero regolarmente soggiornante gode degli stessi diritti civili dei cittadini e, come lavoratore, di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritto rispetto ai lavoratori italiani. Anche le decisioni dei diversi Tribunali al riguardo risentono di questa incertezza normativa di fondo: percentualmente, il giudice civile è più a favore dello straniero; il giudice amministrativo, di norma, sposa invece la tesi restrittiva.
In questo quadro generale, si pone la recente iniziativa dell'ASL 4 della Regione Piemonte, di bandire avviso di assunzione riservato a cittadini extracomunitari, per venticinque posti a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario. Questo è stato reso possibile a fronte dell'accordo di dicembre 2005, stipulato tra l'Assessorato regionale tutela della salute e sanità e le Rappresentanze sindacali, teso in realtà ad affrontare un altro problema, che è quello delle situazioni improprie di reclutamento del personale sanitario tra i cittadini stranieri. Incidentalmente, è proprio di questi giorni la notizia, a rilevanza nazionale, del deposito di sentenza con cui il Tar Piemonte ha annullato l'aggiudicazione a favore di due cooperative dell'appalto per prestazioni infermieristiche negli ospedali Sant'Anna e Molinette di Torino. Le prestazioni in questione sarebbero in realtà da ritenersi somministrazioni di mano d'opera, ai sensi del d.lgs. 276/03 (legge Biagi), che possono essere fornite solo da agenzie autorizzate e non dalle cooperative, alcune volte non tutto tutelanti gli interessi dei lavoratori stranieri.
Ad ogni buon conto, l'iniziativa assunta dell'Assessorato regionale ha avuto anche l'effetto di rompere alcuni indugi "di sistema", relativi alla possibilità per lo straniero di essere dipendente della p.a., legati ad una certa interpretazione della normativa sul rapporto tra pubblico impiego e cittadinanza, sicuramente non più in linea con la realtà attuale del mercato del lavoro o almeno di certi settori come quello infermieristico.

 

Avv. Luigi Gili (ASGI)

 


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