On. Giuliano Amato

Ministro dellInterno

Palazzo del Viminale

Via Agostino De Pretis 7

00184 Roma

               

p.c.: On. Paolo Ferrero

Ministro della Solidariet Sociale

Via Fornovo 8

00192 Roma

 

On. Marcella Lucidi

Sottosegretario con delega allimmigrazione

Ministero dellInterno

Palazzo del Viminale

Via Agostino De Pretis 7

00184 Roma

 

On. Cristina De Luca

Sottosegretario con delega allimmigrazione

Ministero della Solidariet Sociale

Via Fornovo 8

00192 Roma

 

Dott. Giuseppe M. Silveri

Presidente del Comitato minori stranieri

Direzione Generale dellImmigrazione

Ministero della Solidariet Sociale

Via Fornovo 8

00192 Roma

 

 

Roma, 4 luglio 2006

 

 

Oggetto: Richiesta di intervento per la tutela dei diritti dei minori stranieri

 

 

Egregio Ministro Amato,

 

Save the Children Italia e le altre organizzazioni firmatarie del presente appello esprimono la propria preoccupazione per le condizioni dei minori stranieri presenti in Italia, e richiedono un Suo intervento al fine di garantire una maggiore tutela dei loro diritti.

Le evidenziamo in particolare la situazione dei minori che appartengono alle categorie pi vulnerabili, quali i minori stranieri non accompagnati e i minori vittime di tratta e di sfruttamento, nei cui confronti non sono adeguatamente garantiti i diritti alla protezione, allaccoglienza, allistruzione, alla salute e alla tutela della libert personale, che la Convenzione ONU sui diritti dellinfanzia e delladolescenza riconosce invece a tutti i minori. Lo stesso Comitato ONU sui diritti dellinfanzia e delladolescenza nelle raccomandazioni rivolte allItalia nel gennaio 2003, su cui il Governo sar tenuto a rispondere nel prossimo incontro con il Comitato ONU nel 2008, esprime preoccupazione per la condizione di questi minori (CRC/C/15/Add. 198).

 

 

Riteniamo che per garantire pienamente i diritti dei minori stranieri in Italia, sia necessario che vengano adottate in tempi brevi riforme organiche della normativa in materia di immigrazione, di asilo e di cittadinanza.

In attesa di tali riforme legislative, tuttavia, crediamo che sia possibile apportare rilevanti miglioramenti nella tutela dei diritti dei minori stranieri mediante disposizioni regolamentari o amministrative che chiariscano la corretta interpretazione della legge, in conformit con la Costituzione italiana, con le convenzioni internazionali (in primis la Convezione sui diritti dellinfanzia e delladolescenza) e con la giurisprudenza delle pi alte Corti della magistratura italiana.

 

A tal fine portiamo alla Sua attenzione alcune proposte di intervento relative ad alcune questioni particolarmente gravi ed urgenti che Le riassumiamo di seguito:

 

  1. 1.     rilascio del permesso di soggiorno per minore et: necessit di chiarire che il permesso di soggiorno per minore et ex art. 28 D.P.R. 394/99 deve essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati anche in assenza di passaporto o di altra documentazione di cui allart. 9 c. 3-4, in analogia a quanto stabilito dallart. 9, c. 6 dello stesso regolamento.
  2.  

    1. 2.     rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et: necessit di chiarire che:
    2.     i requisiti previsti dal c. 1 dellart. 32, T.U. 286/98 (affidamento ai sensi dellart. 2 legge 184/83) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (presenza in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

          il permesso di soggiorno pu essere rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati con provvedimento di affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4 legge n. 184/1983), ma anche ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dellart. 343 del Codice Civile;

          per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98 non necessario il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio emesso dal Comitato minori stranieri.

       

      1. reinserimento sociale di minori stranieri che hanno commesso reati: chiarire che

          il principio generale per cui la condanna per i reati citati allart. 4, c. 3 T.U. 286/98 non motivo di automatico rigetto della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno a maggior ragione valido per i reati commessi durante la minore et;

          lart. 18, c. 6 T.U. 286/98 pu essere applicato anche qualora il minore non abbia espiato una pena detentiva ma gli sia stato riconosciuto il beneficio della messa alla prova o sia stato sottoposto a misure alternative alla detenzione.


       

       

      1. tutela dei minori non accompagnati dal trattenimento, espulsione e respingimento in frontiera: necessit di:

          adottare chiare disposizioni per limmediata identificazione dei minori non accompagnati e dei minori vittime di tratta, in piena conformit con la normativa nazionale e internazionale e con le raccomandazioni del Comitato ONU sui Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza e dellUNHCR;

          chiarire che non devono mai essere disposti provvedimenti di trattenimento, espulsione o respingimento nei confronti di uno straniero la cui maggiore et sia incerta ovvero di un minore la cui relazione di parentela con ladulto che lo accompagna sia incerta;

       

       

      Auspichiamo che le proposte contenute nel documento che Le alleghiamo vengano accolte al pi presto, affinch i diritti dei minori stranieri in Italia possano essere maggiormente tutelati, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale, e ci rendiamo disponibili fin da subito ad un eventuale incontro per poter valutare il merito delle proposte qui a Lei sottoposte.

       

       

      Alleghiamo alla presente, per completezza, una raccolta della principale giurisprudenza relativa al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et.

       

       

       

      In attesa di una Sua cortese risposta, cogliamo loccasione per porgere distinti saluti.

       

       

       

       

      Valerio Neri

      Direttore di Save the Children Italia

       

       


       

       

       

       

      Aderiscono:

       

      ACLI

      Anolf - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere

      ARCI

      ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sullImmigrazione

      Associazione On the Road

      Caritas Diocesana di Roma

      CNCA - Coordinamento Nazionale Comunit di Accoglienza

      Comune di Bologna

      Comune di Roma - Assessorato alle Politiche per le Periferie, lo Sviluppo Locale, il Lavoro

      Comunit di Sant'Egidio

      Comunit Nuova

      ENAR (European Network Against Racism) Italia

      Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia / Servizio Rifugiati e Migranti

      Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana

      Gruppo Abele

      ICS - Consorzio Italiano di Solidariet

      OVCI la Nostra Famiglia

      SCS/Cnos - Servizi Civili e Sociali del Centro Nazionale Opere Salesiane

      VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

       

      e inoltre:

      Acea Onlus (Milano), Africa Insieme (Pisa), Ass. "Il Simbolo" (Pisa), Ass. Philoxenia Onlus, Comitato per la Difesa dei Diritti degli Immigrati (Lecce), Conges - Consorzio Giusto Etico e Solidale (Milano), Consorzio Zenit (Firenze), Coop. Parsec Servizi (Roma), Coop. Senza Frontiere (Torino), Coop. Sociale XXIV Luglio, CTM Onlus (Lecce), IPAB Sacra Famiglia (Roma), L'Altropallone Onlus (Milano), La Provincia Religiosa San Benedetto di Don Orione, Les Cultures Onlus (Lecco), Ass. "Senza Sponde", Ass. "Un legale per tutti"

       

       

      Per comunicazioni si prega di contattare:

      Carlotta Sami

      Direttrice Programmi

      Save the Children Italia

      v. Firenze 38 00184 Roma

      tel. 06.4807001 fax 06.48070057

      carlotta@savethechildren.it

      www.savethechildren.it

       

       


       

       

       

       

      PROPOSTE DI INTERVENTO PER UNA MAGGIORE TUTELA

      DEI DIRITTI DEI MINORI STRANIERI

       

      1. Rilascio del permesso di soggiorno per minore et ex art. 28 D.P.R. 394/99

       

      Il rilascio del permesso di soggiorno per minore et regolato dallart. 28 del Regolamento di attuazione del Testo Unico sullimmigrazione (D.P.R. 394/99 come modificato dal D.P.R. 334/04) che stabilisce che In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed valido per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.

      Il permesso di soggiorno per minore et evidentemente concepito come un istituto a tutela del minore e dunque cos come stabilito dallart. 9, c. 6 dello stesso D.P.R. per il rilascio del permesso di soggiorno ad altre categorie meritevoli di particolare protezione quali le vittime di violenza e grave sfruttamento e i richiedenti asilo per il rilascio di tale titolo di soggiorno non dovrebbe essere richiesta la documentazione di cui ai c. 3-4 art. 9 D.P.R. 394/99.

      Ci risulta tuttavia che alcune Questure non rilascino il permesso di soggiorno per minore et ai minori che non siano in possesso di passaporto valido o altro documento equipollente, con la conseguente impossibilit di garantire a questi minori lesercizio di diritti fondamentali quali il diritto alla salute e alla formazione, posto che ai minori privi di permesso di soggiorno non consentito iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale n a corsi di formazione professionale.

      Riteniamo pertanto urgente che il Ministero dellInterno chiarisca che lunico requisito stabilito dal D.P.R. 394/99, art. 28 per il rilascio del permesso di soggiorno per minore et ai minori stranieri non accompagnati la segnalazione del minore al Comitato minori stranieri e che quindi tale permesso deve essere rilasciato anche in assenza di passaporto o di altra documentazione di cui allart. 9 c. 3-4, in analogia a quanto stabilito dallart. 9, c. 6 dello stesso regolamento.

       

      2. Rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et ex art. 32 T.U. 286/98

       

      Lart. 32 c. 1 e segg. del T.U. 286/98 stabilisce che pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio o lavoro al compimento della maggiore et ai minori che siano affidati ai sensi dellart. 2 legge 184/83, e ai minori che dimostrino di trovarsi in Italia da almeno tre anni, di aver seguito un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni, di frequentare un corso di studio o svolgere attivit lavorativa o essere in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato, e di avere la disponibilit di un alloggio.


       

       

       

       

      A seguito di alcuni dubbi interpretativi in relazione allapplicazione di tali disposizioni, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato sono intervenuti con diverse sentenze[1] che hanno chiarito la corretta interpretazione di tali norme.

      In primo luogo, la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1681/2005 hanno chiarito che i requisiti previsti dal c. 1 dellart. 32, T.U. 286/98 (affidamento ai sensi della legge 184/83) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (presenza in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti. Cos si esprime il Consiglio di Stato:

      Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, tale conclusione non smentita dallart. 32, comma 1 bis, del testo unico n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2002), per il quale il permesso di soggiorno pu essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o privato. Infatti, tale disposizione ha introdotto una ulteriore e distinta fattispecie in cui pu essere rilasciato il permesso di soggiorno, senza incidere sui casi gi ammessi dal precedente comma 1: - il comma 1 si riferisce ai minori sottoposti ad affidamento o a tutela (allevidente scopo di salvaguardare lunit familiare); - il comma 1 bis si riferisce ai minori stranieri non accompagnati, che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dellammissione al progetto di integrazione sociale e civile. Poich i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi, lappello risulta infondato e va respinto.

       

      In secondo luogo, la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato hanno chiarito nelle sentenze sopra citate che il permesso di soggiorno pu essere rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati con provvedimento di affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4 legge n. 184/1983), ma anche ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellart. 343 del Codice Civile[2]. La sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 afferma infatti che:

      [La disposizione dellart. 32, c. 1 d.lgs. 286/98] viene pacificamente interpretata [...] come relativa ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cio sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge.; A conferma di quanto appena argomentato pu anche considerarsi che l'art. 25 della legge 30 luglio 2002, n. 189, successiva all'ordinanza di rimessione, ha integrato l'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato, a determinate condizioni, anche "ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato" avente alcune caratteristiche determinate dalle disposizioni legislative. Come evidente, sarebbe del tutto irragionevole una normativa che consentisse il rilascio del permesso di soggiorno in situazioni quali quella appena descritta e non, invece, in favore del minore straniero sottoposto a tutela. Appare quindi chiaro che una interpretazione meramente letterale dell'art. 32, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione ed in particolare con quanto previsto dall'art. 30, secondo comma, e dall'art. 31, secondo comma, e determinerebbe fondati dubbi di ragionevolezza.; Non resta quindi che concludere che la disposizione del comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va riferita anche ai minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi del Titolo X del Libro primo del Codice civile [...].

       

      La pi recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1681/2005 ha poi ulteriormente chiarito che:

      [Lart. 32, c. 1] va interpretato nel senso che il permesso va rilasciato quando il minore sia stato sottoposto non solo ad un affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983), ma anche (come nella specie) alla tutela ai sensi degli artt. 343 e seguenti del Codice civile. Infatti, laffidamento e la tutela - pur avendo presupposti diversi - sono entrambi finalizzati ad assicurare la cura del minore. Inoltre, la vigente legislazione ha assimilato listituto della tutela al vincolo familiare, in quanto originato da situazioni di bisogno anche pi gravi di quelle che originano laffidamento familiare, sicch nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza la normativa che protegge il minore posto in affidamento va applicata, a maggior ragione, al minore sottoposto a tutela. Contrariamente a quanto dedotto dalle appellanti, tale conclusione non smentita dallart. 32, comma 1 bis, del testo unico n. 286 del 1998 (come modificato dalla legge n. 189 del 2002), per il quale il permesso di soggiorno pu essere rilasciato ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un Ente pubblico o o privato..

       

       

      Le sentenze sopra citate, oltre alla giurisprudenza di numerosi Tribunali Amministrativi Regionali[3], hanno dunque chiarito in modo inequivocabile che possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et:

      -       ai sensi del c. 1, art. 32 T.U. 286/98, i minori che sono affidati ex art. 2 legge 184/83 o sottoposti a tutela ai sensi dellart. 343 Codice Civile;

      -       ai sensi dei c. 1-bis e ter, art. 32 T.U. 286/98, i minori che rispondono ai requisiti previsti da tali commi (presenza da almeno tre anni, partecipazione al progetto di integrazione per almeno due anni ecc.).

       


       

       

       

       

      Tuttavia ci risulta che numerose Questure non rilascino il permesso di soggiorno al compimento della maggiore et ai minori affidati che non rispondano ai requisiti previsti dai c. 1-bis e ter art. 32 T.U. 286/98 (disapplicando quindi lart. 32 c. 1), n ai minori sottoposti a tutela (non applicando dunque lequiparazione della tutela allaffidamento[4]).

       

       

      Inoltre sembra che alcune Questure richiedano per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et ai sensi dellart. 32 c.1 il provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio del Comitato minori stranieri, facendo riferimento alla circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001. Tale requisito non previsto n dalla legge, n dal regolamento di attuazione[5].

      Si consideri inoltre che dal febbraio 2005 il Comitato minori stranieri ha cessato di emettere provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio, in seguito a una comunicazione del Ministero dellInterno secondo cui la circolare del 9.4.2001 deve ritenersi abrogata[6], e pertanto ove venga richiesta la dimostrazione di tale requisito non possono essere rilasciati permessi di soggiorno ex art. 32 c. 1.


       

       

       

       

      Pertanto in conformit a quanto dichiarato legittimo dalla Corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato e al fine di porre termine ai numerosi contenziosi in atto e in predicato, necessario un intervento del Ministero dellInterno al fine di chiarire ai propri uffici:

      1)   che i requisiti previsti dal c. 1 dellart. 32, T.U. 286/98 (affidamento ai sensi dellart. 2 legge 184/83) e i requisiti previsti dai c. 1-bis e 1-ter dello stesso articolo (presenza in Italia da almeno tre anni, partecipazione a un progetto di integrazione da almeno due anni ecc.) sono da interpretarsi come alternativi e non concorrenti;

      2)   che il permesso di soggiorno pu essere rilasciato al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98, non solo ai minori affidati con provvedimento di affidamento amministrativo o giudiziario (ai sensi dellart. 4 legge n. 184/1983), ma anche ai minori sottoposti a tutela, ai sensi dellart. 343 del Codice Civile, senza distinzioni tra coloro che hanno compiuto la maggiore et prima dellentrata in vigore della legge 189/2002 e coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno successivamente;

      3)   che per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, ai sensi dellart. 32, c. 1 T.U. 286/98 non necessario il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio emesso dal Comitato minori stranieri.

       

       

      La mancata applicazione dellart. 32 c. 1 in conformit con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato stata motivata da alcuni rappresentanti del Ministero dellInterno argomentando che in base a tale interpretazione a tutti i minori non accompagnati andrebbe automaticamente rilasciato un permesso di soggiorno alla maggiore et, posto che per tutti i minori non accompagnati dovrebbe essere aperta la tutela e/o disposto laffidamento[7].

       

      Oltre alla considerazione che lAmministrazione non pu comunque disapplicare una norma di legge basandosi su uninterpretazione in contrasto con la giurisprudenza delle pi alte Corti, riteniamo comunque che lapplicazione dellart. 32, c. 1 in conformit a tale giurisprudenza non implichi che a tutti i minori stranieri affidati o sottoposti a tutela debba essere automaticamente rilasciato un permesso di soggiorno alla maggiore et.

       

       

       

       

       

      In primo luogo, infatti, nei casi in cui sia nel superiore interesse del minore essere ricongiunto alla propria famiglia nel paese dorigine, dovr essere disposto il rimpatrio assistito, con tutte le tutele previste dalla normativa (accurate indagini familiari, ascolto del minore, considerazione della sua opinione tenendo conto della sua et e maturit ecc.) e con limplementazione di efficaci progetti di reinserimento nel paese dorigine.

       

       

      In secondo luogo, la Questura ha il potere-dovere di verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o per studio (contratto di soggiorno, iscrizione a un corso di studi, mezzi di sussistenza, alloggio ecc.) e lassenza di motivi ostativi, secondo quanto stabilito dal T.U. 286/98 e dal relativo regolamento di attuazione. Quindi, solo i minori che possono dimostrare un buon livello di integrazione potranno ottenere un permesso di soggiorno ai 18 anni.

       

      La verifica delle condizioni di inserimento del minore affidato o sottoposto a tutela potrebbe essere resa maggiormente stringente stabilendo che per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et, ai sensi dellart. 32 c.1, sia necessaria una valutazione positiva sul percorso di integrazione del minore effettuata dal Comitato minori stranieri[8] ovvero dal Giudice Tutelare, dal Tribunale per i minorenni e/o dai servizi sociali dellEnte locale (a seconda che il minore sia sottoposto a tutela o affidato mediante affidamento giudiziario o affidato mediante affidamento amministrativo)[9].

       

       

      Tale valutazione dovrebbe tenere in considerazione lintero percorso di integrazione seguito dal minore e le condizioni di inserimento in cui si trova al momento della richiesta del permesso di soggiorno, senza quindi escludere automaticamente il minore che abbia precedenti penali. E importante, inoltre, che si stabiliscano dei chiari criteri per la valutazione del percorso di integrazione del minore, al fine di non introdurre eccessivi margini di discrezionalit nellapplicazione della legge e di ridurre le difformit a livello territoriale.

      Riteniamo che richiedere al minore affidato o in tutela, per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et, la dimostrazione di aver seguito positivamente un progetto di integrazione analogamente a quanto stabilito dai c. 1-bis e ter dellart. 32, ma prescindendo da criteri temporali rigidi quali quelli previsti da tali disposizioni rappresenterebbe tra laltro per i minori un importante incentivo a seguire i percorsi di inserimento scolastico, formativo e lavorativo proposti e quindi un rilevante intervento in direzione della prevenzione della devianza minorile.

       

      3.   Reinserimento sociale di minori stranieri che hanno compiuto reati

       

      Laumento della devianza dei minori stranieri in Italia costituisce oggi un grave problema. Per affrontare adeguatamente tale complesso fenomeno fondamentale che siano poste in essere tutte le condizioni per favorire i percorsi di integrazione dei minori sfruttati o coinvolti in attivit illegali. In particolare fondamentale che il percorso di reinserimento nella nostra societ di quei minori che hanno dimostrato leffettiva partecipazione a un programma di assistenza e integrazione, non venga interrotto e vanificato dal mancato rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno motivato dal solo fatto che il minore abbia in precedenza compiuto un reato.

      In tal senso riteniamo fondamentale che il Ministero dellInterno ribadisca che il principio generale in base a cui la condanna per i reati citati allart. 4, c. 3 T.U. 286/98 (reati previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale, reati inerenti gli stupefacenti ecc.) non motivo di automatico rigetto della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno posto che rimesso al Questore il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva in cui versa lo straniero al momento della presentazione dellistanza, valutando elementi quali la condotta complessiva del soggetto, il livello del suo inserimento sociale, la sua condizione familiare in Italia[10] deve essere applicato a maggior ragione nel caso di reati commessi durante la minore et.

       

      Il processo penale minorile, infatti, ancor pi che per gli adulti, improntato sul principio della finalit rieducativa della pena sancito dalla nostra Costituzione: il sistema della giustizia minorile tende a reintegrare il minore nel tessuto comunitario, fornendogli quei sostegni nel processo evolutivo di cui stato privato e prestando attenzione a non interrompere processi educativi in corso. In tale ottica rigettare automaticamente la domanda di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno significherebbe interrompere il percorso di integrazione del minore stesso, producendo un non senso nellintero sistema.

       

      In secondo luogo, necessario richiamare lattenzione sulla scarsa applicazione del rilascio del permesso di soggiorno, ex art. 18 c. 6 T.U. 286/98, allo straniero che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi durante la minore et e che abbia dato prova di partecipare a un programma di assistenza e integrazione.


       

       

      La scarsa applicazione di tale istituto, che consentirebbe invece di promuovere efficacemente il reinserimento di minori stranieri sottoposto a procedimento penale, dovuta anche al fatto che molte Questure, in base a uninterpretazione letterale della norma, non rilasciano il permesso di soggiorno ex art. 18 c. 6 a quei minori a cui sia stato riconosciuto il beneficio della messa alla prova o che siano stati condannati a misure alternative alla detenzione. Tale interpretazione comporta unirragionevole disparit di trattamento che discrimina i minori che non siano stati condannati a una pena detentiva ossia minori condannati a pene meno gravi o addirittura il cui reato estinto, in seguito allesito positivo della messa alla prova in violazione dell art. 3 della Costituzione italiana.

       

      E pertanto auspicabile che il Ministero dellInterno chiarisca che, in base allart. 3 della Costituzione, lart. 18, c. 6 T.U. 286/98, pu essere applicato anche qualora il minore non abbia espiato una pena detentiva ma gli sia stato riconosciuto il beneficio della messa alla prova o sia stato sottoposto a misure alternative alla detenzione[11].

       

       

      4.   La tutela dei minori non accompagnati dal trattenimento, espulsione e respingimento in frontiera

       

      Pu accadere che un minore straniero non accompagnato, essendo erroneamente identificato dalle autorit di pubblica sicurezza come maggiorenne ovvero come minore accompagnato da genitore o parente entro il quarto grado, venga respinto in frontiera senza che siano attivate le procedure previste dalla legge italiana a tutela del minore (segnalazione alla Commissione per le adozioni internazionali affinch prenda contattato con il paese dorigine del minore per assicurarne la migliore collocazione nel suo superiore interesse[12]), o venga trattenuto in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione[13], o venga espulso, in violazione della normativa italiana in materia.

       

      In molti casi, infatti, i membri delle organizzazioni criminali che organizzano il traffico o la tratta di minori a scopo di sfruttamento, si dichiarano genitori o parenti del minore trafficato o vittima di tratta, al fine di farlo risultare come minore accompagnato ed evitare cos lintervento delle autorit a protezione del minore.

       

      Per quanto concerne gli esami effettuati al fine dellaccertamento dellet, va considerato che non forniscono risultati esatti, ma presentano sempre un margine di errore (il range di errore dovrebbe essere sempre indicato nei referti). Nel caso in cui permangano dubbi sulla minore et, la normativa italiana stabilisce, con riferimento alla giustizia penale, il principio di presunzione della minore et (art. 8 del D.P.R. 448/88[14]). Infine, va ricordato che sia il Comitato ONU sui Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza[15] che lUNHCR[16] raccomandano agli Stati di garantire sempre il beneficio del dubbio ai sedicenti minori non accompagnati la cui minore et sia incerta.

      Considerato che il trattenimento, lespulsione e il respingimento di minori stranieri non accompagnati e la tratta a fini di sfruttamento implicano gravissime violazioni dei diritti dei minori, urgente che il Ministero dellInterno, in raccordo con le altre autorit competenti, adotti chiare disposizioni per limmediata identificazione e protezione dei minori non accompagnati e dei minori vittime di tratta, in piena conformit con la normativa nazionale e internazionale e con le raccomandazioni del Comitato ONU sui Diritti dellInfanzia e dellAdolescenza e dellUNHCR, anche mediante ladozione di appositi protocolli[17].

       

      In particolare urgente disporre:

      1.     in merito alla determinazione dellet:

          che le perizie per le determinazione dellet devono tenere in considerazione non solo laspetto fisico del minore ma anche la sua maturit psicologica, devono essere condotte in modo scientifico da professionisti indipendenti e rispettare pienamente i diritti dei minori;

          che qualora, anche dopo la perizia per la determinazione dellet, permangano dubbi sulla minore et, questa presunta ad ogni effetto, in analogia a quanto stabilito per la giustizia penale dal D.P.R. 448/88, art. 8, c. 2[18];

      2.     che, nei casi in cui la relazione di parentela tra il minore e ladulto che lo accompagna non sia provata da documenti validi, le autorit di pubblica sicurezza devono segnalare il minore alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, che adotter le misure atte alla verifica della relazione di parentela ed eventualmente i provvedimenti necessari alla protezione del minore.

       

       

      E inoltre fondamentale che il Ministero dellInterno dia ai propri uffici chiare indicazioni affinch non vengano mai disposti provvedimenti di trattenimento, espulsione o respingimento nei confronti di uno straniero la cui maggiore et sia incerta ovvero di un minore la cui relazione di parentela con ladulto che lo accompagna sia incerta, e che ogni provvedimento in tal senso sia sospeso finch non sia verificato che si tratta di un maggiorenne o di un minore accompagnato da genitore o parente entro il quarto grado.



[1] Tutte le sentenze citate nel testo e nelle note sono riportate integralmente nellallegato dossier Raccolta di giurisprudenza in materia di rilascio del permesso di soggiorno a minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore et.

[2] Si noti, per inciso, che la Corte Costituzionale equipara allaffidamento ex art. 4 legge 184/83 non solo la tutela, ma addirittura laffidamento di fatto a parenti entro il quarto grado, ai sensi dellart. 9 legge 184/83.

[3] Si vedano in merito, tra le altre, la giurisprudenza del TAR Piemonte (sent. n. 1218/2003; n. 2206/2004; n. 3860/2004; n. 13/2005; n. 464/2005), del TAR Emilia Romagna (sentenze n. 1104/2003; n. 2143/2003; n. 2334/2003; n. 544/2004; n. 793/2004; n. 807/2004 ecc.), del TAR Friuli Venezia Giulia (sent. n. 226/2005), del TAR Marche (sent. n. 115/2004), del TAR Toscana (sent. n. 2180/2005), del TRGA Trentino Alto Adige (sent. n. 397/2004; sent. n. 131/2005), del TAR Veneto (sent. n. 2166/2005).

[4] La circolare del Ministero dellInterno del 26.9.2003 afferma che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.198/2003, stata parificata la condizione dei minori affidati e di quelli sottoposti a tutela, ma specifica che la sentenza fa riferimento alla legislazione in vigore prima delle modifiche introdotte dalla legge 189/2002 ed esprime lavviso che i permessi di soggiorno per minore et rilasciati ai minori divenuti maggiorenni antecedentemente all'entrata in vigore della legge n.189/2002 debbano essere convertiti: di conseguenza, molte Questure hanno interpretato tale circolare nel senso che i permessi di soggiorno per minore et rilasciati a minori che abbiano compiuto il diciottesimo anno successivamente allentrata in vigore della nuova legge non debbano pi essere convertiti in permessi di soggiorno per studio o lavoro ex art. 32 c.1 T.U. 286/98.

[5] Sullapplicabilit dellart. 32 c. 1 anche in assenza di un provvedimento del Comitato minori stranieri si veda ad es. la sentenza del TAR Piemonte n. 2206/2004: [...] Ritenuto, altres, che nessun rilievo pu assumere l'argomentazione secondo la quale il Comitato per i minori stranieri di Roma non avrebbe adottato alcun provvedimento volto ad autorizzare la permanenza in Italia del minore, atteso che l'omessa pronuncia del Comitato non costituisce di per s causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32 del decreto legislativo n. 286/98. [...]

[6] Si veda lInterrogazione a risposta immediata n.5-04784 Labate: Attivit del Comitato per i minori stranieri: Al riguardo il Comitato, nella riunione dell11 gennaio 2005, ha deliberato allunanimit, in relazione a casi di minori stranieri non accompagnati per i quali non sussistono i presupposti di applicazione dellarticolo 32 del decreto legislativo 286/98, ma per i quali non possibile il rientro nel paese di origine e sono documentati percorsi di integrazione avviati in Italia, di verificare che la Circolare del Ministero dellInterno del 9 aprile 2001, possa continuare ad essere applicata, consentendo al Comitato di emettere nei confronti dei predetti minori, ove ne ricorrono i presupposti indicati nella citata circolare, un provvedimento che permetta agli stessi il proseguimento della loro integrazione nel nostro Paese. Pertanto sono stati chiesti chiarimenti ed indicazioni al Ministero dellinterno Direzione Centrale dellimmigrazione e della Polizia di frontiera in merito allapplicazione della citata circolare. Successivamente, il Comitato nella riunione del 2 febbraio 2005, stato informato, circa lesito dei chiarimenti chiesti, e ha preso atto che per il Ministero dellInterno la citata circolare, con lemanazione della legge 189/02, da ritenersi abrogata e che gli unici requisiti per una permanenza in Italia del minore sono quelli stabiliti dal citato articolo 32 commi 1-bis e1-ter.

[7] Si veda in tal senso lintervento del rappresentante del Ministero dellInterno al Seminario Minori stranieri non accompagnati, promosso dallANCI in collaborazione con il Comitato minori stranieri (Roma, 27 settembre 2005). Nella stessa occasione, il rappresentante del Ministero dellInterno ha citato la sentenza del TAR Piemonte n. 2650 del 28.7.2005 in base a cui lart. 32 c. 1 pu essere applicato solo nei casi in cui siano state precedentemente applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, c. 1 e 2 T.U. 286/98 (iscrizione nel permesso di soggiorno dellaffidatario prima del compimento dei quattordici anni, rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari dopo il compimento dei quattordici anni). Tale interpretazione, assolutamente isolata nella giurisprudenza a livello nazionale, ci sembra chiaramente in contrasto con la lettera della legge, posto che lart. 32 c. 1 individua senza possibili dubbi interpretativi due categorie di minori: da una parte i minori cui sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e dallaltra parte i minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184. Si attende una pronuncia nel merito da parte del Consiglio di Stato, che ha gi emesso ordinanza sospensiva su un ricorso avverso una sentenza del TAR Piemonte conforme a quella citata (ordinanza del Consiglio di Stato n. 1924 del 21.4.2006, su ricorso avverso sent. TAR Piemonte n. 73/2006).

[8] Si consideri che, in base alla circolare del Ministero dellInterno del 9.4.2001, fino al 2005 tale valutazione sul percorso di integrazione per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 32 c.1 veniva di fatto emessa dal Comitato minori stranieri, sotto forma di provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio. E importante, tuttavia, distinguere chiaramente tra il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio, che deve fondarsi sulla valutazione di un complesso di fattori (risultati delle indagini familiari nel paese dorigine, opinione del minore, tenendo conto della sua et e del suo grado di maturit ecc.) e viene adottato indipendentemente dalla data del compimento della maggiore et; e dallaltra parte il provvedimento che, in base alla procedura qui proposta, dovrebbe fondarsi sulla valutazione del percorso di integrazione del minore in Italia e dovrebbe essere adottato al compimento della maggiore et.

[9] Resta salvo che al minore il quale, al momento del compimento della maggiore et, pur non avendo seguito positivamente un percorso di integrazione, si trovi in unoggettiva e grave situazione personale che non consenta il suo allontanamento dallItalia (ad es. minori provenienti da paesi in cui vi siano conflitti armati, minori privi di riferimenti familiari nel paese dorigine o i cui familiari si siano resi responsabili di maltrattamenti o abusi, minori con problemi di salute fisica o psichica ecc.) si applica lart. 11, c. 1, lett. c-ter del D.P.R. 394/99 (e successive modifiche) relativo al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

[10] T.U. 286/98, art. 5, c. 5; Messaggio telegrafico del Ministero dellInterno del 9/9/2003; Ordinanza del Consiglio di Stato del 27/9/2005.

[11] Tale interpretazione estensiva stata adottata ad esempio dalla Magistratura di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni e dalla Questura di Roma.

[12] Legge 184/83 (e successive modifiche), art. 33, c. 3

[13] Si veda in tal senso il Rapporto di Amnesty International Invisibili Minori migranti detenuti allarrivo in Italia (2006)

[14] D.P.R. 448/88, art. 8 Accertamento sull'et del minorenne 1. Quando vi incertezza sulla minore et dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore et, questa presunta ad ogni effetto.

[15] Committee on the rights of the Child, Thirty-ninth session, 17 may-3 June, General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin: Prioritized identification of a child as separated or unaccompanied immediately upon arrival at ports of entry or as soon as their presence in the country becomes known to the authorities (art. 8). Such identification measures include age assessment and should not only take into account the physical appearance of the individual, but also his or her psychological maturity. Moreover, the assessment must be conducted in a scientific, safe, child and gender-sensitive and fair manner, avoiding any risk of violation of the physical integrity of the child; giving due respect to human dignity; and, in the event of remaining uncertainty, should accord the individual the benefit of the doubt such that if there is a possibility that the individual is a child, s/he should be treated as such..

[16] Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum (febbraio 1997): If an assessment of the childs age is necessary, the following considerations should be noted: a) Such an assessment should take into account not only the physical appearance of the child but also his/her psychological maturity. b) When scientific procedures are used in order to determine the age of the child, margins of error should be allowed. Such methods must be safe and respect human dignity. c) The child should be given the benefit of the doubt if the exact age is uncertain.

[17] Ladozione di un protocollo di identificazione dei minori vittime di tratta raccomandato dal Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani adottato dal Consiglio dell'Unione Europea pubblicato in G.U. n. C311/1 del 9.12.2005.

[18] Dovrebbe essere considerato valido il limite inferiore indicato nei risultati della perizia: ad es. se let presunta indicata nei risultati della perizia per laccertamento dellet 18 anni e 3 mesi con un margine di errore di pi o meno un anno (quindi tra un minimo di 17 anni e 3 mesi e un massimo di 19 anni e 3 mesi), si dovrebbe attribuire unet di 17 anni e 3 mesi.