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 Testo integrale 
Testi approvati dal Parlamento
Giovedì 6 luglio 2006 - Strasburgo Edizione provvisoria
Procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione *
P6_TA-PROV(2006)0313 A6-0186/2006

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che introduce una procedura di informazione reciproca sulle misure degli Stati membri nei settori dell'asilo e dell'immigrazione (COM(2005)0480 – C6-0335/2005 – 2005/0204(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo ,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0480)(1) ,

–   visto l'articolo 66 del trattato CE,

–   visto l'articolo 67 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0335/2005),

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti l'articolo 51, l'articolo 41, paragrafo 4, e l'articolo 35 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0186/2006),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione   Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis) Tale procedura funziona a due livelli: da un lato, attraverso la rete Internet, le amministrazioni degli Stati membri si informano reciprocamente sulle misure nazionali di asilo e immigrazione; dall'altro, gli organi politici danno vita a un dibattito regolare su tali settori a livello europeo.
Emendamento 2
Considerando 4
(4)  Sarebbe opportuno basare questa procedura d'informazione su principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca.
(4)  Sarebbe opportuno basare questa procedura d'informazione su principi di solidarietà, trasparenza e fiducia reciproca e far sì che essa porti ad un approccio concertato e coordinato delle politiche degli Stati membri in materia di asilo e immigrazione .
Emendamento 3
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) L'introduzione di tale procedura mira alla semplificazione, razionalizzazione e raggruppamento dei sistemi, delle strutture e delle reti esistenti a livello comunitario nell'ambito dell'asilo e dell'immigrazione.
Emendamento 4
Considerando 5
(5)  Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete Internet costituisca l'elemento essenziale della procedura d'informazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.
(5)  Per motivi di efficienza e accessibilità, è opportuno che una rete Internet, gestita dalla Commissione, che ne garantirà la sicurezza e la riservatezza, costituisca l'elemento essenziale della procedura d'informazione sulle misure nazionali di asilo e immigrazione.
Emendamento 5
Considerando 7
(7)  Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio e consultazione fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
(7)  Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia creare un sistema sicuro di scambio di informazioni, di migliore coordinamento e di miglior scambio di opinioni fra gli Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, a motivo degli effetti dell'azione proposta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi.
Emendamento 6
Articolo 1
La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si avvale di una rete Internet e comporta scambi di vedute su quelle misure .
La presente decisione istituisce una procedura di scambio reciproco di informazioni sulle misure nazionali nei settori dell'asilo e dell'immigrazione, che si avvale di una rete Internet. Tale procedura permette di preparare degli scambi di opinioni regolari sulle misure che potrebbero avere un impatto significativo su vari Stati membri o a livello della Comunità in generale; gli scambi di opinioni si svolgeranno non soltanto a livello amministrativo, ma anche a livello politico, in seno al Consiglio.
Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 1, alinea e lettera a)
1.  Gli Stati membri che intendano adottare le seguenti misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:
1.  Gli Stati membri che intendano adottare o abbiano adottato le seguenti misure nei settori dell'asilo e dell'immigrazione le comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale, quale quello di deviare o di attirare flussi migratori da o verso un altro Stato membro :
a) i progetti di legge, al più tardi al momento della presentazione per adozione; e
a) testi legislativi , al più tardi al momento della loro adozione o immediatamente dopo ; e
Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le misure concernenti l'immigrazione legale e la lotta contro l'immigrazione clandestina che potrebbero avere un impatto significativo sugli altri Stati membri, al più tardi al momento della presentazione per adozione.
Emendamento 11
Articolo 2, paragrafo 2, alinea
2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri:
soppresso
Emendamento 12
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
a) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera a), nel momento in cui è adottato o subito dopo;
soppresso
Emendamento 13
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b)
b) il testo definitivo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b), nel momento in cui lo Stato membro acconsente a essere vincolato da quella misura o subito dopo.
soppresso
Emendamento 14
Articolo 2, paragrafo 3, alinea e lettera a)
3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti decisioni in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale:
3.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti decisioni in quanto potrebbero avere un impatto sugli altri Stati membri, quale quello di deviare o di attirare flussi migratori da o verso un altro Stato membro, o sulla Comunità in generale:
a) le decisioni giudiziarie definitive che applicano o interpretano misure di diritto interno afferenti all'asilo o all'immigrazione, nel momento della pronuncia o subito dopo;
a) le decisioni definitive delle giurisdizioni nazionali e internazionali, tra cui i casi di giurisprudenza che applicano o interpretano misure di diritto interno o gli accordi internazionali afferenti all'asilo e all'immigrazione, nel momento della pronuncia o subito dopo;
Emendamento 15
Articolo 2, paragrafo 5
5.  Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione su una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione su quella misura o decisione entro due settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.
5.  Il singolo Stato membro o la Commissione possono chiedere complementi d'informazione su una data misura o decisione che un altro Stato membro abbia comunicato tramite la rete. In questo caso, lo Stato membro interessato fornisce il complemento d'informazione entro quattro settimane dalla richiesta introdotta tramite la rete. I complementi di informazione sono comunicati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite la rete.
Emendamento 16
Articolo 2, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Ogni Stato membro e/o la Commissione possono richiedere informazioni sulle misure non preventivamente comunicate da un altro Stato membro, se a loro parere le misure in questione potrebbero avere un impatto sia sui flussi migratori dello Stato membro che chiede le informazioni, sia sulla Comunità in generale.
Emendamento 17
Articolo 2, paragrafo 6
6.  Gli Stati membri provvedono affinché sia disponibile in una lingua ufficiale diversa dalla propria/dalle proprie una sintesi del testo di tutte le misure o decisioni trasmesse alla rete. Tale sintesi riporta quanto meno gli obiettivi e l'ambito di applicazione della misura o decisione interessate, le principali disposizioni e una valutazione dell'impatto potenziale sugli altri Stati membri o sulla Comunità in generale .
6.  Gli Stati membri provvedono affinché le misure, le decisioni e le valutazioni trasmesse alla rete siano disponibili in una delle tre lingue ufficiali della Comunità più frequentemente utilizzate diversa dalla propria/dalle proprie.
Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 2
2.  La Commissione è responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dell'accesso ad essa. Misure adeguate ne garantiscono la riservatezza.
2.  La Commissione è responsabile della messa in opera e gestione della rete, della sua struttura, dei contenuti e dell'accesso ad essa. Misure adeguate garantiscono la riservatezza di tutte le informazioni che vi figurano o di una parte di esse .
Emendamento 30
Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. I testi legislativi già approvati nei singoli Stati membri e disponibili in rete, nonché le decisioni di giustizia a carattere definitivo delle giurisdizioni nazionali e internazionali, devono essere accessibili al pubblico;
Emendamento 20
Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. In occasione dell'introduzione della procedura di informazione reciproca, gli Stati membri riferiscono in merito allo stato attuale delle rispettive legislazioni nazionali, al fine di costituire una "banca dati" di base.
Emendamento 21
Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)
4 bis. E' prevista una funzione specifica di rete che permetta agli Stati membri di rivolgere quesiti specifici a uno o più Stati membri e/o alla Commissione nei settori oggetto della presente decisione.
Emendamento 22
Articolo 4, paragrafo 4 ter (nuovo)
4 ter. E' prevista una funzione specifica di rete che permetta la traduzione automatica in linea delle informazioni in tutte le lingue ufficiali della Comunità o almeno in quelle più utilizzate, ai fini di una migliore comprensione dei documenti.
Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. E' creato in seno al Parlamento europeo e messo a disposizione dei deputati un punto di accesso securizzato alla rete.
Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1
1.  La Commissione può, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, organizzare uno scambio di vedute con gli esperti degli Stati membri su una specifica misura nazionale presentata a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione . Lo Stato membro la cui misura è oggetto di discussione è presente allo scambio di vedute.
1.  La Commissione prepara due volte l'anno una relazione generale che riepiloga le informazioni trasmesse dagli Stati membri. Per l'elaborazione di tale relazione la Commissione può procedere a consultazioni supplementari con gli Stati membri. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e agli organi competenti del Consiglio in modo da fornire alle autorità politiche un supporto per i loro scambi di opinioni.
Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 2
2.  Obiettivo dello scambio è identificare problemi di interesse comune.
soppresso
Emendamento 26
Articolo 6, comma 1
La Commissione valuta il funzionamento del sistema tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.
La Commissione valuta il funzionamento del sistema due anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e a intervalli regolari in seguito.

(1) Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 13 luglio 2006 Avviso legale