Ricongiungimento familiare - chiarimenti

1) Ricongiungimento familiare – Determinazione del reddito del richiedente.

Ai fini della determinazione del reddito del richiedente il ricongiungimento familiare, è necessario tenere conto anche dei familiari precedentemente ricongiunti ed a carico  dello stesso. Secondo le norme in vigore ( art. 29, comma 3, lett. b del Testo Unico) nella determinazione del reddito si  deve considerare anche il reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. 

2) Ricongiungimento familiare – Documentazione attestante la condizione di “a carico”

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni  affetti da invalidità totale, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l´inabilità al lavoro dei figli stessi.
Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrassessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di “a carico” viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione.

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, la condizione di “a carico” deve essere attestata dal richiedente stesso mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità,  che i genitori dipendono economicamente dallo stesso.

3) Ricongiungimento familiare – Assenso del coniuge nel caso di ricongiungimento per figlio minore.

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figlio minore, la domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia. Per quel  che concerne l´atto di assenso da parte del genitore residente all´estero, esso deve essere presentato presso la rappresentanza italiana nel paese di origine o di provenienza, al momento della richiesta del visto all´espatrio. L´atto di assenso deve essere sottoscritto in presenza del funzionario addetto all´Ufficio Visti della Rappresentanza consolare che ne accerta, pertanto, autenticità e validità.