MEMO/06/179
Bruxelles, 2 maggio 2006
Direttiva sul diritto di circolare e di
soggiornare liberamente nell’Unione – Sette milioni di cittadini
europei vivono attualmente in un altro Stato membro
Il diritto di circolare e soggiornare liberamente è, fra i diritti di
cui godono i cittadini dell’Unione, uno dei più visibili. Si ritiene
che siano sette milioni i cittadini che, avendolo esercitato, vivono attualmente
in un altro Stato membro.
Nei primi tempi del progetto europeo, soltanto i lavoratori dipendenti
godevano della libertà di circolazione. Con gli anni, tale libertà
è andata espandendosi, nel diritto e nella giurisprudenza comunitaria, fino
a inglobare tutte le categorie di cittadini. Oggi è possibile trasferirsi
in un altro paese dell’UE per studiare, per risiedervi senza svolgere
attività lavorativa o per godervi la pensione, oltre che per motivi di
lavoro.
Eppure, nonostante questi incredibili progressi la Commissione sa, dai tanti
reclami che continua a ricevere, che per i cittadini dell’Unione
trasferirsi in un altro Stato membro può ancora comportare difficoltà.
Problemi comuni sono le lungaggini amministrative per ottenere i documenti di
residenza e il riconoscimento dei diritti dei familiari, specie quando sono
cittadini di paesi terzi. Tali difficoltà emergono dalle relazioni
periodiche della Commissione sull’applicazione dei diversi strumenti
relativi alla libera circolazione, come la terza relazione della Commissione al
Consiglio e al Parlamento europeo sull’applicazione delle direttive 93/96,
90/364 e 90/365 relative al diritto di soggiorno degli studenti, delle persone
economicamente non attive e dei pensionati dell’Unione, adottata il 5
aprile 2006.
Per superare tutte queste difficoltà, nel maggio 2001 la Commissione
europea ha presentato una proposta tesa ad aggiornare la legislazione esistente
affinché i cittadini possano esercitare più facilmente il diritto di
spostarsi all’interno dell’Unione europea.
Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno così
adottato la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati
membri[1], e il 30 aprile 2006
è scaduto il termine entro il quale questi dovevano mettere in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva.
La direttiva segna un importante passo avanti sul fronte della libera
circolazione e del libero soggiorno rispetto alla situazione esistente, e
accoglie le aspettative dei cittadini.
Le disposizioni della direttiva migliorano in effetti la situazione attuale e
rispondono alle preoccupazioni espresse dai cittadini. Ma in che modo?
1. Integrando in un unico strumento legislativo il contenuto di nove
direttive, di un regolamento e della giurisprudenza in materia, la direttiva
conferisce maggiore trasparenza al diritto che tutela, facilitandone
l’applicazione sia per i cittadini che per le amministrazioni
nazionali.
2. Istituisce un regime giuridico unico per la libertà di
circolazione e di soggiorno nel contesto della cittadinanza dell’Unione,
senza intaccare i diritti acquisiti dei lavoratori. Si applica a tutte le
categorie di cittadini dell’Unione: richiedenti lavoro, lavoratori
subordinati o autonomi, prestatori e destinatari di servizi, studenti,
pensionati e altri cittadini dell’Unione non economicamente attivi.
3. Migliora e facilita l’esercizio del diritto di circolare e di
soggiornare liberamente in più modi:
- estende il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini
dell’Unione ai partner che abbiano contratto un’unione
registrata purché la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l’unione registrata al matrimonio e dispone che gli Stati membri devono
agevolare l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino
dell’Unione abbia una relazione stabile;
- riconosce nuovi diritti ai familiari in caso di decesso del cittadino
dell’Unione o di scioglimento del matrimonio o dell’unione
registrata;
- riduce le formalità connesse con l’esercizio di tale
diritto. I cittadini dell’Unione e i loro familiari possono soggiornare in
uno Stato membro per tre mesi senza altra condizione o adempimento che il
possesso di una carta di identità o del passaporto in corso di
validità;
- per periodi superiori ai tre mesi, i cittadini dell’Unione non
dovranno più ottenere una carta di soggiorno nello Stato membro in cui
risiedono: sarà sufficiente una semplice iscrizione presso le
autorità competenti, e anche questa iscrizione sarà richiesta solo se
lo Stato membro ospitante la ritiene necessaria. Queste misure tese a ridurre
l’onere della burocrazia sono in linea con provvedimenti già vigenti
in diversi Stati membri per abolire l’obbligo del titolo di
soggiorno;
- mantiene l’obbligo per i cittadini dell’Unione che intendano
stabilirsi in un altro Stato membro di essere economicamente attivi o di
disporre di risorse tali da non diventare un onere per l’assistenza
sociale e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi;
- lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre restrizioni
all’accesso al mercato del lavoro, in base alle disposizioni transitorie
contenute nell’Atto di adesione del 2003;
- conferma espressamente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro
familiari soggiornanti sul territorio di uno Stato membro ospitante ai sensi
della direttiva, alla parità di trattamento con i cittadini
nazionali.
Sono tuttavia contemplate due deroghe: lo Stato membro
ospitante non ha l’obbligo di conferire il diritto a prestazioni
d’assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno agli studenti e ad
altre persone non attive, né è tenuto a concedere a queste stesse
persone aiuti di mantenimento agli studi sotto forma di borse di studio o
prestiti, prima dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente.
4. La principale innovazione della direttiva è che dopo cinque anni di
soggiorno legale continuativo nello Stato membro ospitante i cittadini
dell’Unione e i loro familiari acquisiscono un diritto di soggiorno
permanente e incondizionato. Tale diritto costituisce la chiara espressione
di una cittadinanza europea.
5. Per finire, la direttiva limita il margine d’azione degli Stati
membri nel porre fine al diritto di soggiorno dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari per motivi di non osservanza delle condizioni di soggiorno e
per motivi d’ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità
pubblica. Stabilisce espressamente che il ricorso da parte di un cittadino
dell’Unione o di un suo familiare al sistema di assistenza sociale nello
Stato membro ospitante non dà luogo automaticamente a un provvedimento di
allontanamento.
La direttiva aumenta la protezione contro l’allontanamento per motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza per i cittadini
dell’Unione e i loro familiari che abbiano acquisito un diritto di
soggiorno permanente, e limita la possibilità di allontanamento dei
cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante
per i dieci anni precedenti o che siano minorenni, ai casi fondati su motivi
imperativi di pubblica sicurezza.
Rafforza quindi le garanzie procedurali esistenti contro
l’allontanamento e le estende ai casi di allontanamento per non
osservanza delle condizioni di soggiorno.
La Commissione sta provvedendo a un controllo attento di come procede il
recepimento della direttiva e ha tenuto in proposito due incontri con gli
esperti degli Stati membri, rispettivamente il 27 giugno 2005 e il 30 gennaio
2006. La Commissione attribuisce la massima priorità al corretto
recepimento della direttiva nel diritto nazionale.
Si ricorda in questo contesto che le disposizioni della direttiva sono
incondizionate e sufficientemente precise e che possono essere richiamate
dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato membro che non abbia
recepito tempestivamente la direttiva o che l’abbia recepita in modo non
corretto. Pertanto, sono tenuti ad applicarla tutti gli organi
dell’amministrazione, ivi compresi gli enti decentrati come i comuni.
6. Examples of added value of directive 2004/38/ec facilitating daily life
of eu citizens and their family members
DIrective 2004/38/EC makes travelling easier for family members who
previously had to have an entry visa
No more visas for visits to the United Kingdom or any other Member State
that does not yet participate in Schengen when the family members who do not
hold nationality of a Member State have a residence card.
Angelo (24), an Italian studying biophysics in the Czech Republic, and his
Russian wife Svetlana (23) are planning to visit their friends in Glasgow for
two weeks in summer. When they called the UK embassy in Prague to arrange for a
visa, they were surprised to learn that the new EU directive on free movement
exempted Svetlana from the visa requirement as she holds a Czech residence card.
Directive 2004/38/EC now addresses lengthy administrative procedures
Ken (52) from the UK has a problem. He started to work in Germany after ten
years of residence in France and now he must apply for a residence permit. He is
worried about all the queues, extensive paperwork and an extra visit just to
collect the permit! He is positively surprised to learn that the residence
permits were abolished by the new Directive. He was issued a registration
certificate immediately on the spot. The registration certificate does not have
to be renewed.
Directive 2004/38/EC extends Union citizens’ family reunification
rules
Nina (36) is a successful entrepreneur from the Netherlands who managed to
find a window of opportunity at the Belgian market. She would like Karin, her
Brazilian registered partner, to come and join her in Leuven. When Karin
arrived, she visited the local municipality and wanted to know what kind of
paperwork she should prepare for. Belgian officials pointed her to a new
Directive on free movement of persons and advised her to apply for registration
certificate on grounds of her registered partnership with a Union citizen.
Belgium treats registered partnership as equivalent to marriage so she will be
treated as spouse with all the rights.
Directive 2004/38/EC guarantees the right of permanent residence after
five years of residence
Helmut (76) from Austria is a pensioner. He has discovered the beauty of
Hungary few years ago, resides in Hungary for already six years and decided to
spend the rest of his life there. His Austrian old-age pension is more than
enough to live without any restrictions in Hungary. He is however slightly
worried about his residence right in Hungary. However, the new Directive gives
the right to reside permanently to all Union citizens who have resided in
another Member State for five years.
Directive 2004/38/EC provides for an autonomous right of residence of
family members in case of death/departure/divorce/termination of registered
partnership
Pawel (41) from Poland, an ex-inventor and househusband, mourns. His spouse
Pawlina, who worked for a multinational company in Athens for three years, has
died. Beside all the sorrow he cannot stop thinking about his right of residence
in Greece. His wife was the only economically active person in the family and
Pawel resided in Greece as her family member. The only income left are money
from the royalties he receives regularly. However, thanks to Directive
2004/38/EC he can retain an autonomous right to reside in Greece even in case of
death of (or departure of or divorce from) the Union citizen he was dependent
on. As the royalties are sufficient he can stay in Greece without any problems.
In two more years he will even acquire the right of permanent residence.
Directive 2004/38/EC grants the right to cross borders without
passport
Noura (33) of Moroccan origin and her Latvian husband Ivars just landed in
Lisbon where they will spend their holidays. But when passing the border control
she finds out that someone has stolen her passport. However, on the basis of
the new Directive Noura is entitled to enter Portugal even without a passport.
All she needs to do is to present documents attesting to her identity and family
link with Ivars. She checked her luggage and found a driving licence. She was
also included as wife at Ivars’s Latvian ID card. After few phone calls
her right to move and reside freely as Ivar’s wife was confirmed and she
was let in.
[1] Direttiva 2004/38/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. GU L 158
DEL 30 APRILE 2004 (RETTIFICA PUBBLICATA NELLA GU L 229 DEL 29 GIUGNO 2004).
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