Telefona e risparmia
Yahoo! Search
Network
Kataweb.it Extra-Edicola digitale Annunci Katamail AllMusic Blog Capital.it CartaKataweb Cinema Deejay.it Espressonline Fantacalcio Finanza Foto
Incontri Lavoro Leggi e Norme Lettera Finanziaria Libri m2o.it Mappe Meteo Metropoli Mobile-Cellularmania Motori Multimedia Musica News Oroscopo Pagine Bianche Pagine Gialle Podcast Repubblica.it RepubblicaRadio.it Scuola Shopping Sport Telefona con il VoIP Viaggi XL
Tutti i servizi
dalla A alla Z
PUBBLICITA'
giovedì 18 maggio 2006 - 09:33 Scrivi alla redazione | Contatti | Pubblicità
 
Sei in: Prima Pagina | Immigrazione | Testo
Per ottenere il rinnovo gli extracomunitari devono dimostrare di avere un lavoro
Verifiche per negare il permesso di soggiorno
(Tar Veneto 1111/2006)
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di verificare l’esistenza di adeguati mezzi di sostentamento prima di negare il rinnovo del permesso di soggiorno ai cittadini extracomunitari. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha così accolto il ricorso di uno straniero contro il Ministero dell’Interno che aveva respinto la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ritenendolo privo di mezzi economici leciti per il suo sostentamento. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto il provvedimento di diniego è stato adottato dall’amministrazione senza verificare accuratamente se, grazie all'esistenza di un rapporto di lavoro il ricorrente avesse i mezzi necessari ed adeguati per il suo mantenimento. (09 maggio 2006)
 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, sentenza n. 1111/06

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Rita De Piero Consigliere

Angelo Gabbricci Consigliere, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 629/2006, proposto da A., rappresentato e difeso dall’ avv. B. Furlan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’Amministrazione dell’interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;

per l’annullamento del decreto 12 dicembre 2005, Cat. A. 12/2005/Imm. 1344 dc, con il quale il questore di Padova ha rigettato la domanda, presentata dal ricorrente, per il rinnovo del suo permesso di soggiorno.

Visto il ricorso, notificato il 24 febbraio 2006, e depositato presso la Segreteria il 24 marzo 2006, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale del 12 aprile 2006 (relatore il consigliere avv. Angelo Gabbricci), l’avv. Furlan per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cardin per l’Amministrazione resistente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XIcomma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034 [1], e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il diniego di rinnovo, motivato con la giustificazione che lo straniero non disporrebbe di fonti lecite di sostentamento, è illegittimo: l’Amministrazione non risulta aver previamente accertato se, secondo ragionevolezza ed esperienza, il A. potrà disporre di mezzi economici adeguati al suo sostentamento in Italia nell’intervallo cui il rinnovo stesso si riferisce, per effetto del nuovo rapporto lavorativo, iniziato prima della scadenza del precedente permesso di soggiorno, e richiamato nel provvedimento impugnato;

che l’Amministrazione dovrà pertanto rideterminarsi, prendendo in specifica considerazione tale nuovo rapporto (e quelli ulteriori nel frattempo eventualmente insorti);

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto 12 dicembre 2005, Cat. A. 12/2005/Imm. 1344 dc, del questore di Padova.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 12 aprile 2006.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

Depositata in Segreteria il 24 aprile 2006

  
INDICE