.                                              Roma, 23 febbraio 2006

 

OGGETTO:   Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dellUnione Europea.

 

 

Si segnala che sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell8 febbraio 2006 - Serie generale stata pubblicata la legge 25 gennaio 2006 n. 29 recante Disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit europee. Legge comunitaria 2005.

            In particolare, al fine di interrompere le procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti del Governo italiano, lart. 20 della predetta legge ha modificato gli artt. 3, co. 3 e 4, 5, co. 3 lett. b) - d), 4 e 5, 6, co. 1 e 5 del D.P.R. 18 gennaio 2002 n. 54.

            In merito allart. 3, co. 3 del citato D.P.R. si segnala che il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari nel territorio della Repubblica italiana riconosciuto non pi ai figli di et minore ma ai figli di et inferiore ai 21 anni.

            Inoltre al comma 4 del medesimo articolo il diritto di soggiorno relativo ai familiari degli studenti comunitari e di coloro che abbiano svolto unattivit lavorativa in uno Stato membro riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di et inferiore agli anni ventuno e ai figli di et superiore agli anni ventuno, se a carico, nonch ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge.

            Tale modifica stata resa necessaria per venire incontro alla richiesta della Commissione Europea per la quale larticolo in questione non era conforme al diritto comunitario sia perch rimandava ad unaltra norma del diritto nazionale pi restrittiva della normativa comunitaria (art. 29, co.1 D.L.vo 286/98) sia perch esigeva che i familiari fossero a carico e dunque presentassero la documentazione relativa.

            Allart, 5, co. 3, la lett. b) stata sostituita in modo da prevedere identica documentazione a corredo della domanda di carta di soggiorno sia per i lavoratori subordinati che per quelli stagionali, sopprimendo per questi ultimi lonere di presentare copia del contratto di lavoro, essendo sufficiente lattestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione del datore di lavoro che specifichi la durata del rapporto di lavoro.

            Lart. 5, co. 3 lett. d), distingue la documentazione che devono presentare gli studenti comunitari a corredo della domanda di carta di soggiorno, per i quali sufficiente una semplice dichiarazione attestante di non costituire un onere per lassistenza sociale senza alcun riferimento ad un determinato reddito, dalla documentazione richiesta ai pensionati o alle persone che non svolgono attivit lavorativa che invece devono comprovare la sufficienza dei mezzi di sostentamento che non deve essere inferiore allassegno sociale con documentazione idonea a dimostrare la disponibilit del reddito con lindicazione del relativo importo.

            Inoltre, lart. 5, co. 4 e 5, stato modificato prevedendo il richiamo allart. 3, co. 3 e 4, cos come modificato dalla presente legge, per quel che riguarda le categorie di familiari del comunitario per i quali pu essere chiesto il rilascio della carta di soggiorno, specificando che qualora si tratti di cittadini extracomunitari sar rilasciata la carta di soggiorno per stranieri di cui allart. 9 del D.L.vo 286/98, mentre al co. 5 stato soppresso il richiamo alla documentazione richiesta ai sensi dellart. 16, co. 5 e 6 del D.P.R. 394/99, in quanto i familiari non sono tenuti a presentare una prova di disponibilit di risorse del gruppo familiare diversa da quella gi prodotta dal titolare del diritto di soggiorno.

            Infine, allart. 6, co. 1 stato previsto che il richiedente la carta di soggiorno pu svolgere le attivit di cui allart. 3, co. 1 (autonoma e subordinata, prestazioni di servizi, studio o altro) provvisoriamente fino a quando non intervenga il rilascio o il diniego della carta di soggiorno, mentre al comma 5 previsto che la carta di soggiorno non pu essere ritirata ai cittadini che svolgono una attivit autonoma o appartengono alle categorie di lavoratori previste dagli artt. 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunit Europea (ossia tutti i lavoratori eccetto gli impieghi della pubblica amministrazione), per il solo fatto che non esercitino pi unattivit in seguito ad incapacit temporanea dovuta a malattia o infortunio.