TRIBUNALE PER I MINORENNI šMILANO, cron. 1374/06 , Decreto n. 3441/05 R.G./E del 17.02.06

 

á..considerato che sulla base di tali premesse, interesse delle minori ¶ quello al mantenimento dell‰unità del nucleo famigliare in Italia:

 

-         ¶ opportuno autorizzare la permanenza in Italia del padre per un periodo di anni due, ed assicurare al nucleo famigliare adeguati sostegni da parte dei servizi socio-sanitari;

 

-         il conseguente permesso di soggiorno dovrà consentire ai genitori lo svolgimento di un‰attività lavorativa: tale conclusione discende dall‰ampia portata  della previsione dell‰art.31 D.Lgs 286/02 modificato dalla L. 189/02 ( che distingue il permesso rilasciato ai sensi di tale norma da quello, di portata piÿ limitata, che puù essere rilasciato per ‹motivi di saluteŠ ai sensi dell‰art.44 D.P.R. 394/99), ed ¶ coerente per ‹ratioŠ di detta norma, in quanto solo consentendo ai genitori di disporre di redditi leciti puù assicurare una piena tutela al minore, consentendogli di usufruire dell‰assistenza medica che gli necessita á

 

DISPONE

 

Che il comune di á.(Lc), in collaborazione con la competente ASL, ponga in essere opportuni controlli ed adeguati sostegni in favore del nucleo famigliare