LEGGE 25 gennaio 2006, n.29
Disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee.   Legge
comunitaria 2005.
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
decreti  legislativi  recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
   2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio  dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del  Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
   3.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive  comprese  nell'elenco  di  cui  all'allegato  B,  nonche',
qualora  sia  previsto  il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione   delle   direttive  elencate  nell'allegato  A,  sono
trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri previsti dalla
legge,  alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
Decorsi  quaranta  giorni  dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati  anche  in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
l'espressione  del  parere  parlamentare  di  cui  al presente comma,
ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta
giorni  che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5
o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
   4.  Gli  schemi  dei  decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive 2003/123/CE, 2004/9/CE, 2004/36/CE, 2004/49/CE, 2004/50/CE,
2004/54/CE,    2004/80/CE,   2004/81/CE,   2004/83/CE,   2004/113/CE,
2005/19/CE,  2005/28/CE, 2005/36/CE e 2005/60/CE sono corredati dalla
relazione  tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Su di essi e'
richiesto  anche  il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per  i  profili  finanziari.  Il Governo, ove non intenda conformarsi
alle  condizioni  formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il  rispetto  dell'articolo  81,  quarto  comma,  della Costituzione,
ritrasmette  alle  Camere  i  testi, corredati dei necessari elementi
integrativi   di   informazione,   per   i  pareri  definitivi  delle
Commissioni  competenti  per  i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
   5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei  decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  fissati  dalla presente legge, il Governo puo'
emanare,  con  la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
   6.  Entro  tre  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo  di  cui  al  comma  1  adottato  per  l'attuazione della
direttiva  2004/109/CE,  di  cui  all'allegato  B,  il  Governo,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e con
la   procedura   prevista   dal   presente   articolo,  puo'  emanare
disposizioni  integrative  e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali  disposizioni  di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
europea  secondo  la  procedura  di cui all'articolo 27, paragrafo 2,
della medesima direttiva.
   7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione  e  dall'articolo  16,  comma  3,  della  legge 4
febbraio   2005,   n.   11,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
   8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o
piu'  deleghe  di  cui  al  comma  1  non  risulti  ancora esercitata
trascorsi  quattro  mesi  dal termine previsto dalla direttiva per la
sua  attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica  una  relazione  che  dia  conto  dei  motivi  addotti dai
Ministri  con  competenza  istituzionale  prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie
ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato
della  Repubblica  sullo stato di attuazione delle direttive da parte
delle  regioni  e  delle  province  autonome  nelle  materie  di loro
competenza.
   9.   Il   Governo,   quando  non  intende  conformarsi  ai  pareri
parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute
negli   schemi   di  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive  comprese  negli  allegati  A  e  B, ritrasmette con le sue
osservazioni  e  con  eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati  e  al  Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla
data  di  ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.

      
                  Avvertenza
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note all'art. 1:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri»:
              «Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di «decreto legislativo» e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              - La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata in GUCE n. L 7
          del 13 gennaio 2004.
              - La  direttiva  204 settembre CE e' pubblicata in GUCE
          n. L 50 del 20 febbraio 2004.
              - La  direttiva  2004/36/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          143 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/49/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          164 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/50/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          164 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/54/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          167 del 30 aprile 2004.
              - La  direttiva  2004/80/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          261 del 6 agosto 2004.
              - La  direttiva  2004/81/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          261 del 6 agosto 2004.
              - La  direttiva  2004/83/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          304 del 30 settembre 2004.
              - La  direttiva 2004/i 13/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          373 del 21 dicembre 2004.
              - La direttiva 2005/19/CE e' pubblicata in GUCE n. L 58
          del 4marzo 2005.
              - La direttiva 2005/28/CE e' pubblicata in GUCE n. L 91
          del 9 aprile 2005.
              - La  direttiva  2005/36/CE  e' pubblicata in GUCE n. L
          255 del 30 settembre 2005.
              - La  direttiva  2005/60/CE e' pubblicata in GUCE. n. L
          309 del 25 novembre 2005.
              - Si  riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: «Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio»:
              «2.   I   disegni  di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.».
              - L'art.  81,  quarto  comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Ogni  altra  legge  che importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
              - La  direttiva 2004/109/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 390 del 31 dicembre 2004.
              - L'art.  117,  quinto  comma, della Costituzione cosi'
          recita:
              «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 16, comma 3 e 11,
          comma  8,  della  legge  4 febbraio  2005,  n. 11, recante:
          «Norme   generali   sulla   partecipazione  dell'Italia  al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari»:
              «Art.  16  (Attuazione  delle  direttive comunitarie da
          parte  delle  regioni  e delle province autonome). - 1 - 2.
          (Omissis).
              3.  Ai  fini  di  cui all'art. 117, quinto comma, della
          Costituzione,  le  disposizioni  legislative adottate dallo
          Stato  per  l'adempimento  degli obblighi comunitari, nelle
          materie  di  competenza  legislativa  delle regioni e delle
          province  autonome,  si  applicano,  per  le  regioni  e le
          province  autonome,  alle condizioni e secondo (a procedura
          di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
              «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
          amministrativa). - 1 - 7. (Omissis).
              8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
          applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
          quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
          attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
          stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».

      
                               Art. 2.
    (Modifica all'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)
   1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
e' sostituito dal seguente:
   "4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o
di  modifica  di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega
e'  contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti
salvi  gli  specifici  principi  e  criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  della  legge  di  conferimento della delega, ove non in
contrasto  con  il  diritto  comunitario,  e  in  aggiunta  a  quelli
contenuti  nelle  normative comunitarie da attuare, sono adottati nel
rispetto  degli  altri principi e criteri direttivi generali previsti
dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o del Ministro per le
politiche  comunitarie  e  del  Ministro con competenza istituzionale
prevalente  per  la  materia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli
altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa".

      
                  Note all'art. 2:
              - Il testo vigente dell'art. 10, della legge 4 febbraio
          2005,  n.  11,  cosi'  come modificato dalla presente legge
          cosi' recita:
              «Art.   10   (Misure  urgenti  per  l'adeguamento  agli
          obblighi  derivanti  dall'ordinamento comunitario). - 1. Il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche   comunitarie  puo'  proporre  al  Consiglio  dei
          Ministri   l'adozione  dei  provvedimenti,  anche  urgenti,
          necessari  a  fronte  di atti normativi e di sentenze degli
          organi    giurisdizionali   delle   Comunita'   europee   e
          dell'Unione  europea  che  comportano  obblighi  statali di
          adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla
          data  di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
          relativa all'anno in corso.
              2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o il
          Ministro  per  i  rapporti  con  il  Parlamento  assume  le
          iniziative  necessarie  per  favorire  un  tempestivo esame
          parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
              3.  Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di
          adeguamento    ai    vincoli   derivanti   dall'ordinamento
          comunitario  riguardino materie di competenza legislativa o
          amministrativa  delle regioni e delle province autonome, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche   comunitarie   informa   gli   enti  interessati
          assegnando  un  termine  per  provvedere e, ove necessario,
          chiede  che  la  questione venga sottoposta all'esame della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano per
          concordare  le  iniziative  da assumere. In caso di mancato
          tempestivo  adeguamento  da  parte  dei  suddetti  enti, il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
          politiche  comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le
          opportune  iniziative  ai  fini  dell'esercizio  dei poteri
          sostitutivi  di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120,
          secondo  comma, della Costituzione, secondo quanto previsto
          dagli  articoli 11,  comma  8,  13, comma 2, e 16, comma 3,
          della presente legge e dalle altre disposizioni legislative
          in materia.
              4.  I  decreti  legislativi  di attuazione di normative
          comunitarie  o  di modifica di disposizioni normative delle
          medesime, la cui delega e' contenuta in leggi diverse dalla
          legge   comunitaria  annuale,  fatti  salvi  gli  specifici
          principi  e  criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
          della  legge  di  conferimento  della  delega,  ove  non in
          contrasto con il diritto comunitario e in aggiunta a quelli
          contenuti  nelle  normative  comunitarie  da  attuare, sono
          adottati  nel  rispetto  degli  altri  principi  e  criteri
          direttivi  generali previsti dalla stessa legge comunitaria
          per  l'anno  di riferimento, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
          comunitarie  e  del  Ministro  con competenza istituzionale
          prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli
          affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle
          finanze  e  con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della normativa.
              5.  La  disposizione  di  cui  al  comma  4 si applica,
          altresi',  all'emanazione  di testi unici per il riordino e
          l'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle
          competenze delle regioni e delle province autonome.».

      
                               Art. 3.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
   1.  Salvi  gli  specifici  principi  e criteri direttivi stabiliti
dalle disposizioni di cui al capo II e in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a)   le   amministrazioni   direttamente   interessate  provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
   b)  ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti
per  i  singoli  settori interessati dalla normativa da attuare, sono
introdotte  le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
   c)  al  di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove
necessario  per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei  decreti  legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e
penali  per  le  infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni  penali,  nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a
150.000  euro  e  dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa  o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano  a  pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi  sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per
le  infrazioni  che  espongano  a  pericolo  o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che  rechino  un  danno  di  particolare  gravita'. Nelle
predette  ipotesi,  in  luogo  dell'arresto  e  dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
e  seguenti  del  decreto  legislativo  28  agosto 2000, n. 274, e la
relativa  competenza  del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a
150.000  euro  e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo  interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei
limiti  minimi  e  massimi  previsti, le sanzioni sopra indicate sono
determinate   nella   loro   entita',  tenendo  conto  della  diversa
potenzialita'  lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri di prevenzione,
controllo   o  vigilanza,  nonche'  del  vantaggio  patrimoniale  che
l'infrazione  puo'  recare al colpevole o alla persona o all'ente nel
cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono
previste  sanzioni  identiche  a  quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita'
rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
   d)  eventuali  spese  non  contemplate  da leggi vigenti e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono essere previste nei decreti legislativi recanti le
norme  necessarie  per dare attuazione alle direttive nei soli limiti
occorrenti  per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione delle
direttive  stesse;  alla  relativa  copertura, nonche' alla copertura
delle  minori  entrate  eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive,  in  quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia'
assegnati  alle  competenti amministrazioni, si provvede a carico del
fondo  di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n.  183,  per  un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di
euro;
   e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
   f)  i  decreti  legislativi  assicurano  in  ogni  caso che, nelle
materie  oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la  disciplina  sia
pienamente  conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive  medesime,
tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
   g)   quando  si  verifichino  sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza e leale
collaborazione  e  le  competenze  delle  regioni  e degli altri enti
territoriali,   le  procedure  per  salvaguardare  l'unitarieta'  dei
processi  decisionali,  la  trasparenza,  la celerita', l'efficacia e
l'economicita'  nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.

      
                  Note all'art. 3:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  53  del  decreto
          legislativo  28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
          sulla  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  a norma
          dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468».
              «53  (Obbligo  di permanenza domiciliare). - 1. La pena
          della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere
          presso  la  propria  abitazione o in altro luogo di privata
          dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza
          nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo
          alle  esigenze  familiari, di lavoro, di studio o di salute
          del condannato, puo' disporre che la pena venga eseguita in
          giorni  diversi  della  settimana  ovvero,  a richiesta del
          condannato, continuativamente.
              2.  La  durata  della  permanenza  domiciliare non puo'
          essere   inferiore   a   sei   giorni   ne'   superiore   a
          quarantacinque;  il  condannato non e' considerato in stato
          di detenzione.
              3.  Il  giudice  puo'  altresi'  imporre al condannato,
          valutati  i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
          codice  penale,  il  divieto di accedere a specifici luoghi
          nei   giorni  in  cui  non  e'  obbligato  alla  permanenza
          domiciliare,  tenuto  conto  delle  esigenze  familiari, di
          lavoro, di studio o di salute del condannato.
              4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio
          della   durata   massima   della   pena   della  permanenza
          domiciliare   e   cessa   in  ogni  caso  quando  e'  stata
          interamente    scontata    la    pena    della   permanenza
          domiciliare.».
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183,  recante:  «Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti   l'appartenenza   dell'Italia  alle  Comunita'
          europee  e  adeguamento  dell'ordinamento interno agli atti
          normativi comunitari.».
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi   dell'art.  2,  comma 1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».

      
                               Art. 4.
(Delega  al  Governo  per la disciplina sanzionatoria di violazioni a
   disposizioni  in materia di Politica agricola comune e di Politica
   dello sviluppo rurale)
   1.  Al fine di garantire la parita' di trattamento tra agricoltori
ed  evitare  distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo,
fatte  salve  le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro
due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge,
sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o
maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica, uno o piu' decreti
legislativi  recanti  sanzioni  penali o amministrative, ivi comprese
misure  reintegratorie  e interdittive, per le violazioni accertate a
disposizioni   dei   regolamenti  e  delle  decisioni  emanati  dalla
Comunita'  europea  in  materia  di  Politica  agricola  comune  e di
Politica dello sviluppo rurale.
   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti
legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del Ministro della
giustizia,  di  concerto  con  il Ministro delle politiche agricole e
forestali.  I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e
criteri direttivi:
   a)   le   sanzioni   amministrative   sono   dissuasive,   nonche'
proporzionate  alle  somme indebitamente percepite, tenendo conto del
vantaggio  patrimoniale  che l'infrazione puo' recare al beneficiario
delle provvidenze;
   b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in
funzione  della gravita', portata, durata e frequenza dell'infrazione
commessa,  possono  arrivare fino all'esclusione totale da uno o piu'
regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o piu' anni civili.
   3.  Per  le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai
principi  e  criteri  direttivi  indicati  nell'articolo  3, comma 1,
lettera c).
   4.  Gli  schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per  l'espressione  del  parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari  con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 1.

      
                  Nota all'art. 4:
              - Per  l'art.  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi note all'art. 1.

      
                               Art. 5.
         (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
             di violazioni di disposizioni comunitarie)
   1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in via regolamentare o amministrativa, ai sensi
delle  leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti
alla  data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non
siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
   2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con decreti
legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del  Ministro  per  le  politiche  comunitarie  e  del Ministro della
giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  competenti per materia. I
decreti  legislativi  si informano ai principi e criteri direttivi di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
   3.  Gli  schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per   l'espressione   del  parere  da  parte  dei  competenti  organi
parlamentari  con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 1.

      
                  Nota all'art. 5:
              - Per  l'art.  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi note all'art. 1.

      
                               Art. 6.
             (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
   1.  In  relazione  agli  oneri  per  prestazioni  e  controlli  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge
4 febbraio 2005, n. 11.
   2.  Le  entrate  derivanti  dalle tariffe determinate ai sensi del
comma  1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli
allegati  A  e  B,  nonche'  di  quelle  da recepire con lo strumento
regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni  e  i  controlli,  mediante  riassegnazione  ai sensi del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469.

      
                  Note all'art. 6:
              L'art.  9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
          cosi' recita:
              «Art.  9  (Contenuti  della  legge  comunitaria).  -  1
          (Omissis).
              2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni e controlli da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione  delle disposizioni comunitarie di cui alla
          legge  comunitaria  per l'anno di riferimento, sono posti a
          carico    dei   soggetti   interessati,   secondo   tariffe
          determinate  sulla  base  del costo effettivo del servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria.  Le  tariffe di cui al precedente periodo sono
          predeterminate e pubbliche.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 novembre  1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
          di  semplificazione  del  procedimento per il versamento di
          somme   all'entrata   e   la   riassegnazione  alle  unita'
          previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
          con  particolare  riferimento  ai finanziamenti dell'Unione
          europea,  ai  sensi  dell'art.  20,  comma  8,  della legge
          15 marzo 1997, n. 59».

      
                               Art. 7.
  (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)
   1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a dare attuazione alle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  secondo  quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo
parere  dei  competenti  organi  parlamentari  ai quali gli schemi di
regolamento  sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere  del  Consiglio  di  Stato  e  che si esprimono entro quaranta
giorni  dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti
sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      
                  Note all'art. 7:
              - L'art.  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, citata nell'art. 1, cosi' recita:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Gli  articoli 9  e 11 della legge 4 febbraio 2005, n.
          11, cosi' recitano:
              «Art.  9  (Contenuti  della legge comunitaria). - 1. Il
          periodico     adeguamento     dell'ordinamento    nazionale
          all'ordinamento  comuni-tario  e'  assicurato  dalla  legge
          comunitaria annuale, che reca:
                a) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
          disposizioni  statali vigenti in contrasto con gli obblighi
          indicati all'art. 1;
                b) disposizioni    modificative   o   abrogative   di
          disposizioni   statali  vigenti  oggetto  di  procedure  di
          infrazione   avviate   dalla  Commissione  delle  Comunita'
          europee nei' confronti della Repubblica italiana;
                c) disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione  o
          assicurare  l'applicazione degli atti del Consiglio o della
          Commissione  delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
          e   c)   del   comma  2  dell'art.  1,  anche  mediante  il
          conferimento al Governo di delega legislativa;
                d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
          in  via  regolamentare  le  direttive, sulla base di quanto
          previsto dall'art. 11;
                e) disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea;
                f) disposizioni    che    individuano    i   principi
          fondamentali  nel  rispetto  dei  quali  le  regioni  e  le
          province   autonome   esercitano   la   propria  competenza
          normativa  per  dare attuazione o assicurare l'applicazione
          di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
          comma, della Costituzione;
                g) disposizioni  che,  nelle  materie  di  competenza
          legislativa   delle  regioni  e  delle  province  autonome,
          conferiscono  delega al Governo per l'emanazione di decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni  comunitarie  recepite  dalle  regioni e dalle
          province autonome;
                h) disposizioni  emanate  nell'esercizio  del  potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 16, comma 3.
              2.  Gli  oneri  relativi  a  prestazioni e controlli da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione  delle disposizioni comunitarie di cui alla
          legge  comunitaria  per l'anno di riferimento, sono posti a
          carico    dei   soggetti   interessati,   secondo   tariffe
          determinate  sulla  base  del costo effettivo del servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria.  Le  tariffe di cui al precedente periodo sono
          predeterminate e pubbliche.».
              «Art.   11   (Attuazione   in   via   regolamentare   e
          amministrativa).  -  1. Nelle  materie di cui all'art. 117,
          secondo  comma,  della  Costituzione, gia' disciplinate con
          legge,  ma  non  coperte  da  riserva assoluta di legge, le
          direttive  possono  essere  attuate mediante regolamento se
          cosi'  dispone  la  legge  comunitaria. Il Governo presenta
          alle  Camere,  in allegato al disegno di legge comunitaria,
          un  elenco  delle  direttive  per  l'attuazione delle quali
          chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
          d).
              2.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono adottati ai
          sensi  dell'art.  17,  commi  1  e 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400, e successive modificazioni, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
          politiche   comunitarie   e  del  Ministro  con  competenza
          istituzionale  prevalente  per  la materia, di concerto con
          gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
          e'  acquisito  il  parere  del Consiglio di Stato, che deve
          esprimersi  entro  quarantacinque  giorni  dalla richiesta.
          Sugli schemi di regolamento e' altresi' acquisito, se cosi'
          dispone  la  legge  comunitaria,  il  parere dei competenti
          organi  parlamentari,  ai  quali  gli schemi di regolamento
          sono  trasmessi  con  apposite relazioni cui e' allegato il
          parere  del  Consiglio  di  Stato  e che si esprimono entro
          quaranta   giorni  dall'assegnazione.  Decorsi  i  predetti
          termini,  i  regolamenti  sono emanati anche in mancanza di
          detti pareri.
              3.  I  regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
          seguenti  norme generali, nel rispetto dei principi e delle
          disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
                a) individuazione   della   responsabilita'  e  delle
          funzioni  attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
          principio di sussidiarieta';
                b) esercizio  dei  controlli da parte degli organismi
          gia'   operanti   nel   settore  e  secondo  modalita'  che
          assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
                c) esercizio  delle  opzioni previste dalle direttive
          in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali
          e locali e alla normativa di settore;
                d) fissazione  di  termini  e procedure, nel rispetto
          dei  principi  di  cui  all  art.  20, comma 5, della legge
          15 marzo 1997. n. 59, e successive modificazioni.
              4.  I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
          delle  eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
          intervenute sino al momento della loro adozione.
              5.  Nelle  materie  di cui all'art. 117, secondo comma,
          della  Costituzione,  non  disciplinate  dalla  legge  o da
          regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17, commi 1 e 2,
          della   legge   23 agosto   1988,   n.  400,  e  successive
          modificazioni,  e  non  coperte  da  riserva  di  legge, le
          direttive    possono   essere   attuate   con   regolamento
          ministeriale  o  interministeriale,  ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, o con atto
          amministrativo   generale   da   parte   del  Ministro  con
          competenza  prevalente  per la materia, di concerto con gli
          altri  Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
          attuate   le  successive  modifiche  e  integrazioni  delle
          direttive.
              6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
          in  ordine  alle  modalita' della loro attuazione, la legge
          comunitaria  o  altra  legge dello Stato detta i principi e
          criteri  direttivi.  Con  legge  sono  dettate, inoltre, le
          disposizioni  necessarie  per  introdurre sanzioni penali o
          amministrative  o  individuare  le  autorita' pubbliche cui
          affidare     le     funzioni     amministrative    inerenti
          all'applicazione della nuova disciplina.
              7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
          dell'art.  9,  comma  1, lettera c), ove l'attuazione delle
          direttive comporti:
                a) l'istituzione   di   nuovi   organi   o  strutture
          amministrative;
                b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
              8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,  della  Costituzione,  gli  atti normativi di cui al
          presente  articolo possono essere adottati nelle materie di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
          suddetti  enti  nel dare attuazione a norme comunitarie. In
          tale   caso,   gli   atti  normativi  statali  adottati  si
          applicano,  per  le  regioni  e  le province autonome nelle
          quali  non  sia  ancora  in  vigore la propria normativa di
          attuazione,   a   decorrere   dalla  scadenza  del  termine
          stabilito   per  l'attuazione  della  rispettiva  normativa
          comunitaria,  perdono  comunque  efficacia  dalla  data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione   e   provincia   autonoma   e  recano  l'esplicita
          indicazione  della natura sostitutiva del potere esercitato
          e   del  carattere  cedevole  delle  disposizioni  in  essi
          contenute.  I  predetti  atti  normativi sono sottoposti al
          preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano.».

      
                               Art. 8.
            (Delega al Governo per il riordino normativo
       nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
   1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri  a  carico  della  finanza pubblica, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole   modificazioni   necessarie  a  garantire  la
semplificazione  e  la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa.
   2.  I  testi  unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate,  se  non in modo esplicito mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
   3.  Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.

      
Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI
DI DELEGA LEGISLATIVA
                               Art. 9.
(Modifiche  all'articolo  55  del testo unico delle leggi di pubblica
   sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, a
   parziale recepimento della direttiva 2004/57/CE della Commissione,
   del 23 aprile 2004)
   1.  All'articolo  55  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma:
   1)   le  parole:  "di  qualsiasi  genere"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  Iª,  IIª, IIIª, IVª e Vª categoria, gruppo A e gruppo
B,";
   2)  dopo  le  parole: "dal Questore" sono inserite le seguenti: ",
nonche'  materie  esplodenti di Vª categoria, gruppo C, a privati che
non  siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identita'
in corso di validita'";
   b) dopo il quinto comma e' inserito il seguente:
   "Gli  obblighi  di registrazione delle operazioni giornaliere e di
comunicazione   mensile   all'ufficio   di   polizia  competente  per
territorio  non si applicano alle materie esplodenti di Vª categoria,
gruppo D e gruppo E".

      
                  Nota all'art. 9:
              - Il  testo dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n.  773  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno
          1931,  n.  146, come modificato dalla presente legge, cosi'
          recita:
              «Art.  55  (art.  54 testo unico 1926). - Gli esercenti
          fabbriche,  depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi
          specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni
          giornaliere,  in  cui saranno indicate le generalita' delle
          persone  con le quali le operazioni stesse sono compiute. I
          rivenditori   di   materie   esplodenti   devono   altresi'
          comunicare  mensilmente  all'ufficio  di polizia competente
          per  territorio  le generalita' delle persone e delle ditte
          che  hanno  acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i
          contrassegni   e  la  quantita'  delle  munizioni  e  degli
          esplosivi  venduti  e  gli  estremi  dei titoli abilitativi
          all'acquisto esibiti dagli interessati.
              Tale  registro  deve  essere  esibito  a ogni richiesta
          degli  ufficiali  od  agenti  di  pubblica sicurezza e deve
          essere  conservato per un periodo di cinque anni anche dopo
          la cessazione dell'attivita'.
              E'  vietato  vendere  o  in qualsiasi altro modo cedere
          materie esplodenti di I, II, III, IV, V categoria, gruppo A
          e  gruppo  B, a privati che non siano muniti di permesso di
          porto  d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore,
          nonche'  materie  esplodenti  di  V  categoria, gruppo C, a
          privati  che  non siano maggiorenni e che non esibiscano un
          documento di identita' in corso di validita'.
              Il  nulla  osta non puo' essere rilasciato a minori; ha
          la  validita'  di  un mese ed e' esente da ogni tributo. La
          domanda e' redatta in carta libera.
              Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta
          di   cui   al   comma  precedente,  alla  presentazione  di
          certificato   del   medico  provinciale,  o  dell'ufficiale
          sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il
          richiedente  non  e'  affetto da malattie mentali oppure da
          vizi   che   ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la
          capacita' di intendere e di volere.
              Il  contravventore e' punito con l'arresto da nove mesi
          a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 300.000.
              Gli   obblighi   di   registrazione   delle  operazioni
          giornaliere  e  di  comunicazione  mensile  all'ufficio  di
          polizia  competente  per  territorio  non si applicano alle
          materie esplodenti di V categoria, gruppo D e gruppo E.
              L'acquirente  o  cessionario  di  materie esplodenti in
          violazione  delle norme del presente articolo e' punito con
          l'arresto  sino a diciotto mesi e con l'ammenda sino a lire
          300.000.».

      
                              Art. 10.
    (Modifica all'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110)
   1.  All'articolo  5,  primo  comma, della legge 18 aprile 1975, n.
110, le parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse.

      
                  Note all'art. 10:
              - Il  testo  vigente dell'art. 5, della legge 18 aprile
          1975,  n.  110,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del
          21 aprile   1975,  n.  105,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita:
              «Art.   5   (Limiti   alle  registrazioni.  Divieto  di
          giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui
          al  primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di
          pubblica  sicurezza  18 giugno  1931,  n. 773, e successive
          modificazioni,  non  si  applicano  alla  vendita al minuto
          cartucce  da  caccia  a  pallini,  dei  relativi  bossoli o
          inneschi  nonche'  alla  vendita dei pallini per le armi ad
          aria compressa.».
              - L'art.  4-bis  del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
          1274,  convertito  nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e'
          abrogato.
              - Le  disposizioni  del  citato  testo unico, del regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635,  e quelle della presente
          legge non si applicano ai giocattoli.
              I  giocattoli  riproducenti  armi  non  possono  essere
          fabbricati  con l'impiego di tecniche e di materiali che ne
          consentano  la trasformazione in armi da guerra o comuni da
          sparo    o   che   consentano   l'utilizzo   del   relativo
          munizionamento  o  il  lancio  di oggetti idonei all'offesa
          della  persona.  Devono  inoltre  avere  l'estremita' della
          canna  parzialmente  o  totalmente  occlusa  da un visibile
          tappo rosso incorporato.
              Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli
          riproducenti armi destinati all'esportazione.
              Chiunque   produce   o  pone  in  commercio  giocattoli
          riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del
          quarto  comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni
          e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni
              Quando  l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto quale
          elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il
          reato  stesso  sussiste  o  e'  aggravato  anche qualora si
          tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti
          armi  la  cui  canna  non  sia  occlusa  a norma del quarto
          comma.».

      
                              Art. 11.
           (Adempimenti in materia di rifiuti pericolosi)
   1.  I  produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in
un'organizzazione  di  ente  o di impresa adempiono all'obbligo della
tenuta  del  registro  di carico e scarico di cui all'articolo 12 del
decreto   legislativo   5   febbraio   1997,   n.  22,  e  successive
modificazioni,  attraverso  la  conservazione, in ordine cronologico,
delle copie del formulario proprie del detentore, di cui all'articolo
15 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
   2. I soggetti di cui al comma 1 non sono tenuti alla comunicazione
annuale  al  Catasto,  di  cui  all'articolo  11, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni. 3. Le
disposizioni  di cui al presente articolo non si applicano ai rifiuti
urbani.

      
                  Note all'art. 11:
              - Si riporta il testo degli articoli 12, 15 e 11, comma
          3,  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 recante:
          «Attuazione  della  direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della
          direttiva   91/689/CEE   sui  rifiuti  pericolosi  e  della
          direttiva  94/62/CE  sugli  imballaggi  e  sui  rifiuti  di
          imballaggio.».
              «Art.  12  (Registri  di  carico  e  scarico).  1.  - I
          soggetti  di  cui  all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di
          tenere  un registro di carico e scarico, con fogli numerati
          e   vidimati  dall'Ufficio  del  registro,  su  cui  devono
          annotare, le informazioni sulle caratteristiche qualitative
          e  quantitative  dei  rifiuti,  da utilizzare ai fini della
          comunicazione  annuale  al  Catasto.  Le annotazioni devono
          essere effettuate:
                a) per  i produttori almeno entro una settimana dalla
          produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
                b) per  i  soggetti  che  effettuano la raccolta e il
          trasporto  almeno  entro  una settimana dalla effettuazione
          del trasporto;
                c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro
          una   settimana   dalla   effettuazione  della  transazione
          relativa;
                d) per  i  soggetti  che  effettuano le operazioni di
          recupero  e  di  smaltimento  entro  ventiquattro ore dalla
          presa in carico dei rifiuti.
              2.  Il  registro  tenuto  dagli  stabilimenti  e  dalle
          imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero
          di rifiuti deve, inoltre, contenere:
                a) l'origine,  la  quantita', le caratteristiche e la
          destinazione specifica dei rifiuti;
                b) la  data del carico e dello scarico dei rifiuti ed
          il mezzo di trasporto utilizzato;
                c) il metodo di trattamento impiegato.
              3.  I  registri  sono  tenuti  presso  ogni impianto di
          produzione,  di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
          rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano
          attivita'  di  raccolta  e  trasporto, e presso la sede dei
          commercianti e degli intermediari. I registri integrati con
          i   formulari   relativi  al  trasporto  dei  rifiuti  sono
          conservati   per   cinque   anni   dalla  data  dell'ultima
          registrazione,  ad  eccezione  dei  registri  relativi alle
          operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti in discarica, che
          devono  essere  conservati  a  tempo  indeterminato  ed  al
          termine    dell'attivita'    devono    essere    consegnati
          all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
              3-bis.  I  registri  di  carico  e  scarico relativi ai
          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
          e  delle  utenze  diffuse  svolte  dai  soggetti pubblici e
          privati  titolari  di diritti speciali o esclusivi ai sensi
          della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo
          17 marzo   1995,  n.  158,  che  installano  e  gestiscono,
          direttamente  o  mediante appaltatori, reti ed impianti per
          l'erogazione  di forniture e servizi di interesse pubblico,
          possono  essere  tenuti,  nell'ambito  della provincia dove
          l'attivita'  e'  svolta,  presso  le  sedi di coordinamento
          organizzativo   o   altro   centro  equivalente  comunicato
          preventivamente alla provincia medesima.
              4.  I  soggetti  la cui produzione annua di rifiuti non
          eccede  le  5  tonnellate  di rifiuti non pericolosi ed una
          tonnellata   di   rifiuti   pericolosi,  possono  adempiere
          all'obbligo  della  tenuta dei registri di carico e scarico
          dei  rifiuti  anche  tramite le organizzazioni di categoria
          interessate  o  loro  societa' di servizi che provvedono ad
          annotare  i  dati  previsti con cadenza mensile, mantenendo
          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi
              5.  Le informazioni contenute nel registro sono rese in
          qualunque  momento  all'autorita'  di  controllo  che ne fa
          richiesta.
              6.  In  attesa dell'individuazione del modello uniforme
          di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
          sostitutivi,   nonche'  delle  modalita'  di  tenuta  degli
          stessi,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti
          che  disciplinano  le  predette  modalita'  di  tenuta  dei
          registri.
              6-bis.  Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 i
          consorzi  di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente
          decreto  e  i  consorzi  di  cui  all'art.  9-quinquies del
          decreto-legge  9 settembre  1988,  n.  397, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  1988,  n.  475, e
          all'art.  11  del  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n.
          95.».
              «Art.  15  (Trasporto  dei  rifiuti).  -  1. Durante il
          trasporto  effettuato  da  enti  o  imprese  i rifiuti sono
          accompagnati  da un formulario di identificazione dal quale
          devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
                a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
                b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
                c) impianto di destinazione;
                d) data e percorso dell'istradamento;
                e) nome ed indirizzo del destinatario.
              2.  Il  formulario di identificazione di cui al comma 1
          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato
          e  firmato  dal  detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
          trasportatore.  Una  copia  del  formulario  deve  rimanere
          presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate
          in   arrivo   dal  destinatario,  sono  acquisite  una  dal
          destinatario  e  due  dal  trasportatore,  che  provvede  a
          trasmetterne  una  al  detentore.  Le  copie del formulario
          devono essere conservate per cinque anni.
              3.  Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i rifiuti
          pericolosi   devono  essere  imballati  ed  etichettati  in
          conformita' alle norme vigenti in materia.
              4.  Le  disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          al  trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che
          gestisce  il  servizio pubblico ne' ai trasporti di rifiuti
          che  non  eccedano  la  quantita'  di trenta chilogrammi al
          giorno   o   di  trenta  litri  al  giorno  effettuati  dal
          produttore dei rifiuti stessi.
              5. Il modello uniforme di formulario di identificazione
          di  cui  al comma 1 e' adottato entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
              5-bis. I formulari di identificazione di cui al comma 1
          devono essere numerati e vidimati dall'Ufficio del registro
          o  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
          agricoltura,   e   devono   essere  annotati  sul  registro
          IVA-acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti  formulari di
          identificazione  e'  gratuita  e  non  e' soggetta ad alcun
          diritto o imposizione tributaria.».
              «3.  Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
          di   raccolta   e  di  trasporto  di  rifiuti,  compresi  i
          commercianti  e  gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge
          le  operazioni  di  recupero  e di smaltimento dei rifiuti,
          nonche'  le  imprese  e  gli  enti  che  producono  rifiuti
          pericolosi  e  le  imprese e gli enti che producono rifiuti
          non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e
          g),  sono  tenuti a comunicare annualmente con le modalita'
          previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e
          le  caratteristiche  qualitative  dei rifiuti oggetto delle
          predette  attivita'.  Sono  esonerati  da  tale obbligo gli
          imprenditori  agricoli  di  cui  all'art.  2135  del codice
          civile  con  un volume di affari annuo non superiore a lire
          quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti
          non  pericolosi,  i  piccoli  imprenditori artigiani di cui
          all'art.  2083  del codice civile che non hanno piu' di tre
          dipendenti.  Nel  caso  in  cui  i  produttori  di  rifiuti
          conferiscano  i  medesimi al servizio pubblico di raccolta,
          la  comunicazione  e'  effettuata  dal gestore del servizio
          limitatamente alla quantita' conferita.».

      
                              Art. 12.
        (Valutazione di titoli e certificazioni comunitarie)
   1.  Fatta  salva  la  normativa  vigente  in  materia,  in caso di
procedimento nel quale e' richiesto quale requisito il possesso di un
titolo   di  studio,  corso  di  perfezionamento,  certificazione  di
esperienze  professionali  e  ogni  altro  attestato  che  certifichi
competenze  acquisite dall'interessato, l'ente responsabile valuta la
corrispondenza   agli   indicati   requisiti   dei   titoli  e  delle
certificazioni  acquisiti in altri Stati membri dell'Unione europea o
in  Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo o nella
Confederazione elvetica.
   2.  La  valutazione  dei  titoli  di  studio  e'  subordinata alla
preventiva  acquisizione  sugli stessi del parere favorevole espresso
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
tenuto  conto  dell'oggetto  del  procedimento. Il parere deve essere
comunque   reso   entro  centottanta  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione completa.

      
                              Art. 13.
             (Modifiche al testo unico di cui al decreto
                 legislativo 16 aprile 1994, n. 297)
   1.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo 379, concernente la disciplina del riconoscimento
dei  titoli di studio conseguiti all'estero dai lavoratori italiani e
loro congiunti emigrati:
   1)  le  parole:  "lavoratori  italiani e loro congiunti emigrati",
"lavoratori  italiani  e  i  loro  congiunti  emigrati" e "lavoratori
italiani   o   loro  congiunti  emigrati",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "cittadini  di Stati membri dell'Unione
europea,  degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo Spazio economico
europeo e della Confederazione elvetica";
   2)  le  parole:  "all'estero",  ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "in uno Stato diverso dall'Italia";
   3) il comma 9 e' abrogato;
   b) l'articolo 380 e' abrogato.
   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      
                  Note all'art. 13:
              - Il   testo   vigente   dell'art.   379   del  decreto
          legislativo   16 aprile  1994,  n.  297,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento
          ordinario,  cosi'  come  modificato  dalla  presente legge,
          cosi' recita:
              «Art.   379   (Riconoscimento   dei  titoli  di  studio
          conseguiti  in  uno Stato diverso dall'Italia dai cittadini
          di  Stati  membri dell'Unione europea, degli Stati aderenti
          all'Accordo   sullo   Spazio   economico  europeo  e  della
          conferenza  elettiva).  -  1.  I  cittadini di Stati membri
          dell'Unione europea, degli Stati aderenti all'Accordo sullo
          Spazio  economico  europeo  e della Confederazione elvetica
          che  abbiano conseguito in uno Stato diverso dall'Italia un
          titolo di studio nelle scuole straniere corrispondenti alle
          scuole   italiane   elementare  e  media  possono  ottenere
          l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
          studio  italiani  a  condizione  che  sostengano  una prova
          integrativa  di  lingua e cultura generale italiana secondo
          le  norme  e  i  programmi  stabiliti con provvedimento del
          Ministro   della   pubblica  istruzione,  d'intesa  con  il
          Ministro degli affari esteri.
              2.  Dalla  prova  integrativa  sono esentati coloro che
          producano  l'attestato  di  frequenza  con  profitto  delle
          classi  o  corsi istituiti in uno Stato diverso dall'Italia
          dal  Ministero  degli affari esteri ai sensi dell'art. 636,
          comma  1,  lettere  a) e b), ovvero siano in possesso di un
          titolo  straniero  che  comprenda la lingua italiana tra le
          materie classificate.
              3.  I  provveditori agli studi, accertate le condizioni
          previste   nei   commi  1  e  2,  rilasciano  il  documento
          comprovante  l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
          con  decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito
          il   Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione,  di
          concerto con il Ministro degli affari esteri.
              4.  I  cittadini  di  Stati membri dell'Unione europea,
          degli  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo Spazio economico
          europeo   e   della  Confederazione  elvetica  che  abbiano
          conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  un titolo
          finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli
          istituti  italiani  di istruzione secondaria superiore o di
          istruzione  professionale possono ottenere l'equipollenza a
          tutti  gli  effetti  di legge con i titoli di studio finali
          italiani  a  condizione che sostengano le prove integrative
          eventualmente  ritenute  necessarie  per  ciascun  tipo  di
          titolo  di  studio  straniero  da  una apposita commissione
          nominata  dal  Ministro della pubblica istruzione, composta
          di  sette  membri,  uno  dei  quali designato dal Ministero
          degli affari esteri.
              5.  Le  prove  sono  sostenute nella sede stabilita dal
          provveditore  agli  studi  al  quale e' stata presentata la
          domanda dell'interessato.
              6. I programmi e le modalita di svolgimento delle prove
          sono   stabiliti   con  provvedimento  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio nazionale della
          pubblica  istruzione, d'intesa con il Ministro degli affari
          esteri.
              7.   Il   documento   comprovante   l'equipollenza   e'
          rilasciato dal provveditore agli studi.
              8.  La  validita'  in  Italia di attestati di qualifica
          professionale acquisiti in uno Stato diverso dall'Italia da
          cittadini  di Stati membri dell'Unione europea, degli Stati
          aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e della
          Conferenza elvetica diversi da quelli considerati nel terzo
          comma  dell'art.  4  della  legge  3 marzo 1971, n. 153, e'
          concessa  sulla  base  di tabelle di equipollenza approvate
          con   provvedimenti   del   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  da  emanarsi d'intesa con il Ministro
          degli  affari  esteri  e sentito il Ministro della pubblica
          istruzione  ove  si  tratti  di  questioni rientranti anche
          nella sua competenza. Il documento comprovante l'estensione
          della  validita' e' rilasciato dall'Ufficio provinciale del
          lavoro e della massima occupazione.
              9. (Abrogato).».

      
                              Art. 14.
   (Modifiche  al  decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante
   attuazione    della    direttiva    1999/5/CE    riguardante    le
   apparecchiature    radio,    le   apparecchiature   terminali   di
   telecomunicazione   ed  il  reciproco  riconoscimento  della  loro
   conformita)
   1.  All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, le parole: "l'emissione e" sono sostituite dalle
seguenti: "l'emissione ovvero".
   2.  All'articolo 10 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269,
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.  Chiunque  immette  sul mercato ovvero installa apparecchi non
conformi   ai   requisiti   essenziali   di  cui  all'articolo  3  e'
assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 4.131 a euro 24.789 e del pagamento di una somma da euro 20 a
euro   123   per   ciascun   apparecchio.  Alla  stessa  sanzione  e'
assoggettato  chiunque apporta modifiche agli apparecchi dotati della
prescritta  marcatura che comportano mancata conformita' ai requisiti
essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare
la somma complessiva di euro 103.291";
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: "da lire 4 milioni a lire
24  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro
12.394"  e  le  parole:  "da  lire  20  mila  a  lire  120 mila" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "da  euro  10  a  euro  61"; al secondo
periodo,   le  parole:  "lire  200  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "euro 103.291";
   c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
   "2-bis.  Il  fabbricante o chiunque immette sul mercato apparecchi
conformi  ai  requisiti  essenziali  di  cui all'articolo 3, ma privi
delle  informazioni  sull'uso cui l'apparecchio e' destinato, nonche'
delle  indicazioni  relative  agli Stati membri dell'Unione europea o
alla   zona   geografica   all'interno   di  uno  Stato  membro  dove
l'apparecchiatura  e'  destinata  ad essere utilizzata, nonche' delle
informazioni   relative  ad  eventuali  restrizioni  o  richieste  di
autorizzazioni  necessarie  per  l'uso delle apparecchiature radio in
taluni Stati membri, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 12.394 e del pagamento di
una  somma da euro 10 a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso
la  sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di
euro 103.291";
   d)  al  comma  3, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 1.032 a euro 6.197";
   e)  al  comma  4, le parole: "da lire 5 milioni a lire 30 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.582 a euro 15.493";
   f) al comma 5, le parole: "da lire 500 mila a lire 3 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 1.549";
   g)  al  comma 6, le parole: "da lire 10 milioni a lire 60 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.164 a euro 30.987".

      
                  Note all'art. 14:
              - Il  testo  vigente degli articoli 1, comma 1 e 10 del
          decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  7 luglio  2001,  n.  156,  supplemento
          ordinario, cosi' come modificato dalla presente legge cosi'
          recita:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto, valgono le seguenti definizioni:
                a) «apparecchio»:  qualsiasi  apparecchiatura che sia
          un'apparecchiatura  radio o un'apparecchiatura terminale di
          telecomunicazione o entrambe;
                b) «apparecchiatura  terminale di telecomunicazione»:
          e'  un  prodotto  che  consente  la comunicazione, o un suo
          componente  essenziale,  destinato  ad  essere  connesso in
          qualsiasi   modo,   direttamente   o   indirettamente,   ad
          interfacce di reti pubbliche di telecomunicazione, cioe' di
          reti   di   telecomunicazione   utilizzate,  interamente  o
          parzialmente,  per  fornire  servizi  di  telecomunicazione
          accessibili al pubblico;
                c) «apparecchiatura  radio»: e' un prodotto, o un suo
          componente  essenziale,  in  grado  di  comunicare mediante
          l'emissione ovvero la ricezione di onde radio impiegando lo
          spettro  attribuito  alle  radiocomunicazioni  di  terra  e
          spaziali;».
              «Art.  10 (Sanzioni). - 1. Chiunque immette sul mercato
          ovvero   installa  apparecchi  non  conformi  ai  requisiti
          essenziali  di cui all'art. 3 e' assoggettato alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 4.131 a
          euro  24.189 e del pagamento di una somma da euro 20 a euro
          123  per  ciascun  apparecchio.  Alla  stessa  sanzione  e'
          assoggettato  chiunque  apporta  modifiche  agli apparecchi
          dotati  della  prescritta  marcatura che comportano mancata
          conformita'  ai  requisiti  essenziali.  In  ogni  caso  la
          sanzione   amministrativa   non   puo'  superare  la  somma
          complessiva di euro 103.291.
              2.   Chiunque   immette   nel  mercato,  commercializza
          all'ingrosso  o  al  dettaglio,  distribuisce  in qualunque
          forma  ovvero  installa  apparecchi  conformi  ai requisiti
          essenziali  di cui all'art. 3, ma privi della marcatura CE,
          compreso  l'identificatore di categoria ove previsto, e del
          numero dell'organismo notificato, laddove richiesto, oppure
          chi, dovendo detenere la documentazione tecnica di cui agli
          allegati  II,  III,  IV e V annessi al presente decreto nei
          rispettivi   casi   di  applicabilita',  ne  viene  trovato
          totalmente  o  parzialmente sprovvisto e' assoggettato alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          1.032 a euro 12.394 e del pagamento di una somma da euro 10
          a euro 61 per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione
          amministrativa  non  puo'  superare la somma complessiva di
          euro 103.191.
              2-bis.  Il  fabbricante  o chiunque immette sul mercato
          apparecchi conformi ai requisiti essenziali di cui all'art.
          3,  ma  privi delle informazioni sull'uso cui l'apparecchio
          e' destinato, nonche' delle indicazioni relative agli Stati
          membri   dell'Unione   europea   o   alla  zona  geografica
          all'interno  di  uno Stato membro dove l'apparecchiatura e'
          destinata  ad essere utilizzata, nonche' delle informazioni
          relative   ad   eventuali   restrizioni   o   richieste  di
          autorizzazioni  necessarie  per l'uso delle apparecchiature
          radio in taluni Stati membri, e' assoggettato alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 1.032 a
          euro  12.394 e del pagamento di una somma da euro 10 a euro
          61  per  ciascun  apparecchio.  In  ogni  caso  la sanzione
          amministrativa  non  puo'  superare la somma complessiva di
          euro 103.291.
              3.  Chiunque  appone marchi che possono confondersi con
          la  marcatura  ovvero  ne  limitano  la  visibilita'  e  la
          leggibilita',  e' assoggettato alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 6.197.
              4. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchi che non
          rispettano   le   prescrizioni   del  presente  decreto  e'
          assoggettato  alla sanzione amministrativa del pagamento di
          una somma da euro 2.582 a euro 15.493.
              5.  Chiunque  utilizza apparecchi, conformi al presente
          decreto,  non  correttamente  installati o sottoposti a non
          corretta  manutenzione  ovvero  non  li utilizza per i fini
          previsti  dal  fabbricante  o  apporta  per  uso  personale
          modifiche agli apparecchi dotati della prescritta marcatura
          che  comportano mancata conformita' ai requisiti essenziali
          di   cui   all'art.   3   e'   assoggettato  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 258 a
          euro 1.549.
              6.   La   mancata   notificazione  al  Ministero  delle
          comunicazioni  della  immissione sul mercato di un prodotto
          di  cui  all'art. 6, comma 4, comporta l'applicazione della
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          5.164 a euro 30.987.
              7.  L'accertamento  delle violazioni delle disposizioni
          recate dal presente decreto e' svolto dagli uffici centrali
          e  periferici  del  Ministero  delle  comunicazioni  e  dai
          competenti organi di Polizia; l'applicazione delle previste
          sanzioni  amministrative compete agli uffici periferici del
          Ministero.
              8.  Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui
          all'art.  2,  comma 1, che sono immessi sul mercato o messi
          in esercizio e che risultano:
                a) non   conformi  ai  requisiti  essenziali  di  cui
          all'art. 3;
                b) privi    della    marcatura   CE,   ivi   compreso
          l'identificatore  di  categoria ove stabilito, o del numero
          dell'organismo notificato, laddove richiesto;
                c) non corredati dalla dichiarazione di conformita';
                d) provvisti di marcature che possano confondersi con
          la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilita'
          o la leggibilita'.
              9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi
          successivi   alla  esecuzione  del  sequestro,  non  si  e'
          proceduto  alla  regolarizzazione delle situazioni indicate
          nel  comma  8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi
          medesimi.».

      
                              Art. 15.
(Attuazione  della  decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14
   dicembre 2004)
   1.  In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione,
del  14  dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che
hanno  sostenuto,  nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla  data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva
di  prodotti  in fiere all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
lettera  b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con   modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  e'
interrotto  a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data
di  entrata  in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il
termine   per  la  presentazione  della  relativa  dichiarazione  dei
redditi.
   2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita'
applicative   della  presente  disposizione,  i  soggetti  che  hanno
beneficiato  degli  aiuti  di  cui  al  comma  1  presentano  in  via
telematica  all'Agenzia  delle entrate una attestazione, ai sensi del
testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre   2000,   n.   445,   con   gli   elementi   necessari   per
l'individuazione  dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle
disposizioni   contenute   nel  citato  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti comunque:
   a)  l'ammontare  delle  spese  sostenute sulla base delle quali e'
stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
   b)  l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non
dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
   3.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano,
a   seguito   di   autoliquidazione,   il  versamento  degli  importi
corrispondenti  alle  imposte  non corrisposte per effetto del regime
agevolativo  medesimo  relativamente  ai periodi di imposta nei quali
tale  regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla
base  delle  disposizioni  di  cui  al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004  della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a decorrere
dalla  data  in  cui  le  imposte  non  versate  sono  state  messe a
disposizione  dei  beneficiari  fino  alla  data  del  loro  recupero
effettivo.
   4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione
e  controllo  del  corretto  adempimento degli obblighi derivanti dal
presente  articolo  e, in caso di mancato o insufficiente versamento,
ai  sensi  del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di
liquidazione,  accertamento,  riscossione  e  contenzioso  nonche' le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
   5.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
spese  sostenute  dalle piccole e medie imprese per la partecipazione
espositiva  di  prodotti  in  fiere  all'estero  nel  rispetto  delle
condizioni di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n.
70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

      
                  Note all'art. 15:
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b),
          del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          recante:  «Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
          per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
              «Art.  1  (Detassazione degli investimenti in ricerca e
          sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
          stage  aziendali  per  studenti).  -  1.  Per i soggetti in
          attivita'  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto,  in  aggiunta  alla ordinaria deduzione e' escluso
          dall'imposizione sul reddito d'impresa:
                a) un  importo  pari  al dieci per cento dei costi di
          ricerca  e  di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni
          immateriali;  a  tale  importo  si aggiunge il 30 per cento
          dell'eccedenza  rispetto  alla  media  degli  stessi  costi
          sostenuti  nei  tre periodi d'imposta precedenti; le stesse
          percentuali   si   applicano   all'ammontare   delle  spese
          sostenute  dalle  piccole  e  medie  imprese, come definite
          dall'Unione   europea,   che,   nell'ambito   di  distretti
          industriali  o  filiere  produttive, si aggregano in numero
          non   inferiore   a   dieci,  utilizzando  nuove  strutture
          consortili  o  altri  strumenti contrattuali per realizzare
          sinergie  nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle
          disposizioni  del  precedente  periodo  e'  subordinata, ai
          sensi  dell'art.  88,  paragrafo 3, del Trattato istitutivo
          della  Comunita'  europea,  alla preventiva approvazione da
          parte della Commissione europea;
                b) l'importo  delle  spese direttamente sostenute per
          la   partecipazione   espositiva   di   prodotti  in  fiere
          all'estero;    sono   comunque   escluse   le   spese   per
          sponsorizzazioni;
                c) l'ammontare   delle   spese  sostenute  per  stage
          aziendali   destinati  a  studenti  di  corsi  d'istruzione
          secondaria  o  universitaria, ovvero a diplomati o laureati
          per  i  quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine
          del relativo corso di studi;
                d) l'ammontare   delle   spese   sostenute   per   la
          quotazione  in  un  mercato  regolamentato  di cui all'art.
          11.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa».
              - Il capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 pubblicato
          nella  GUCE  n.  L  140 del 30 aprile 2004, reca: «Tassi di
          interesse per il recupero di aiuti illegittimi».
              - Il  regolamento  (CE)  n. 70/2001 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.

      
                              Art. 16.
    (Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62)
   1. All'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma
5 e' inserito il seguente:
   "5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1,  adottati  per l'attuazione delle
direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari,
e  2004/25/CE,  concernente  le  offerte  pubbliche  di  acquisto, il
Governo,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
all'articolo  2  e  con  la procedura prevista dal presente articolo,
puo'  emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere
conto  delle  eventuali  disposizioni  di  attuazione  adottate dalla
Commissione  europea  secondo  la  procedura di cui, rispettivamente,
all'articolo   64,   paragrafo   2,  della  direttiva  2004/39/CE,  e
all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE".
   2.  All'articolo  1,  comma  5, della legge 18 aprile 2005, n. 62,
sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", fatto salvo quanto
previsto dal comma 5-bis".

      
                  Note all'art. 16:
              - Il  testo  vigente  dell'art. 1 della legge 18 aprile
          2005,  n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
          2005,  n.  96, supplemento ordinario, cosi' come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
          organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
          trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
          parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          novanta giorni.
              4. Gli schemi dei decrfi legislativi recanti attuazione
          della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva 2003/20/CE,
          della  direttiva  2003/35/CE,  della  direttiva 2003/42/CE,
          della  direttiva  2003/59/CE,  della  direttiva 2003/85/CE,
          della  direttiva  2003/87/CE,  della  direttiva 2003/99/CE,
          della    direttiva    2003/122/Euratom,   della   direttiva
          2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della  direttiva
          2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE,  della direttiva
          2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE,  della direttiva
          2004/35/CE,  2004/38/CE,  della direttiva 2004/39/CE, della
          direttiva  2004/67/CE  e  della  direttiva 2004/101/CE sono
          corredati  della  relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
          comma  2,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni.  Su  di  essi  e'  richiesto anche il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per i profili
          finanziari.  Il  Governo,  ove non intenda conformarsi alle
          condizioni   formulate   con  riferimento  all'esigenza  di
          garantire  il  rispetto  dell'art.  81, quarto comma, della
          Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere i testi, corredati
          dei  necessari  elementi integrativi di informazione, per i
          pareri   definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i
          profili  finanziari  che devono essere espressi entro venti
          giorni.
              5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
          di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2,  3 e 4, disposizioni integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
              5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
          dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
          l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
          mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
          concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
          nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
          all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
          articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
          correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
          disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
          europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
          all'art.  64,  paragrafo  2,  della direttiva 2004/39/CE, e
          all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
              6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
          fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
          tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
          indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
          disposizioni in essi contenute.
              7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
          in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
          ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
          previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
          alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
          relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
          giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
          comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
          dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
          attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
          province autonome.
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
          ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
          della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
          espresso entro venti giorni.».
              - La  direttiva  2004/25/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 142 del 30 aprile 2004.

      
                              Art. 17.
(Modifiche  all'articolo  38  del  regolamento  di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290)
   1.  I  commi  1  e  2  dell'articolo  38 del regolamento di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono
abrogati.

      
                  Nota all'art. 17:
              - Il   testo  vigente  dell'art.  38  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica  23 aprile  2001,  n.  290,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165,
          supplemento  ordinario,  cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita:
              «Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e
          particolari in agricoltura biologica). - 1 - 2. (Abrogati).
              3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati
          al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi
          del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 220, che hanno
          trasmesso  al Ministro delle politiche agricole e forestali
          l'integrazione  del  proprio  manuale della qualita' con le
          procedure  di  controllo  per  le  produzioni  animali,  si
          intendono  autorizzati  ad  esercitare  detta  attivita' di
          controllo   a   partire  dal  24 agosto  2000,  nelle  more
          dell'emanazione    dei    provvedimenti   ministeriali   di
          autorizzazione o di revoca.
              4.  Il  termine  per le dichiarazioni di cui all'art. 3
          del  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai
          prodotti  omeopatici  per  uso veterinario, limitatamente a
          quelli  contenenti  materie  prime  di  origine  vegetale e
          minerale,   inclusi   i   prodotti   omeopatici  veterinari
          destinati  ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e'
          differito   al   31 dicembre   2001,   ferme   restando  le
          disposizioni  di  cui  al  medesimo  art.  3.  Sono esclusi
          dall'ambito  di  applicazione del presente comma i prodotti
          omeopatici  per uso veterinario contenenti materie prime di
          origine  animale  qualora  tali materie prime provengano da
          animali  per  i  quali  sono  stati adottati, a seguito del
          manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
              5.  Il  termine di differimento al 31 dicembre 2003 per
          l'utilizza-zione  delle  medicine omeopatiche per uso umano
          previsto  dall'art.  7,  comma  1,  del decreto legislativo
          17 marzo  1995, n. 185, come da ultimo modificato dal comma
          32  dell'art.  85  della legge 23 dicembre 2000, n. 338, si
          intende  esteso, come campo di applicazione, ai prodotti di
          cui al comma 4.
              6.  Entro  la  medesima  data  di  cui  al  comma 5, il
          Ministero  della  sanita' predispone un elenco dei prodotti
          di  cui  al  comma  4.  Nelle  more  della  predisposizione
          dell'elenco  di  cui  al  presente  comma,  detti prodotti,
          purche'  siano  rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3,
          comma 1,  lettera  h),  del  decreto legislativo n. 110 del
          1995,   possono  essere  commercializzati  anche  oltre  il
          termine   del   31 dicembre   2003,  a  condizione  che  la
          somministrazione  venga  effettuata  secondo  le  modalita'
          prescritte   mediante   ricetta  rilasciata  da  un  medico
          veterinario in copia unica non ripetibile.».

      
                              Art. 18.
              (Introduzione dell'articolo 29-bis della
                    legge 18 aprile 2005, n. 62)
   1.  Alla  legge  18  aprile  2005,  n.  62,  dopo l'articolo 29 e'
inserito il seguente:
   "Art.   29-bis.   (Attuazione   della   direttiva  2003/41/CE  del
Parlamento  europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle
attivita'  e  alla  supervisione degli enti pensionistici aziendali o
professionali).   -   1.   Il   Governo,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il  parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e' delegato ad adottare, entro
diciotto  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione,   un  decreto  legislativo  recante  le  norme  per  il
recepimento  della  direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3  giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
   2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo  di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi
e  criteri  direttivi  previsti  dal  comma  3,  e  con  la procedura
stabilita  per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare
disposizioni   integrative   e   correttive   del   medesimo  decreto
legislativo.
   3.   L'attuazione  della  direttiva  2003/41/CE  e'  informata  ai
principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della
disciplina,  alle  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  e ai
compiti   di  vigilanza,  nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi specifici:
   a) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri
e  competenze  regolamentari  e  organizzative  alla  Commissione  di
vigilanza  sui  fondi  pensione, di cui all'articolo 16, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, i seguenti aspetti:
   1)  l'integrazione delle attribuzioni di vigilanza, in particolare
quelle  che prevedono l'adozione delle misure dirette a conseguire la
corretta  gestione  delle  forme  pensionistiche  complementari  e ad
evitare  o  sanare  eventuali  irregolarita'  che  possano ledere gli
interessi  degli  aderenti  e  dei  beneficiari, incluso il potere di
inibire o limitare l'attivita';
   2)   l'irrogazione   di   sanzioni   amministrative  di  carattere
pecuniario,  da  parte  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione,  nel rispetto dei principi della legge 24 novembre 1981, n.
689,   e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  seguenti  criteri
direttivi:  nell'ambito  del  limite  minimo di 500 euro e massimo di
25.000  euro,  le  suindicate  sanzioni  sono  determinate nella loro
entita',   tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'   lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di  specifiche  qualita' personali del colpevole, comprese quelle che
impongono  particolari  doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche'  del  vantaggio  patrimoniale che l'infrazione puo' recare al
colpevole  o  alla persona o ente nel cui interesse egli agisce; deve
essere  sancita la responsabilita' degli enti ai quali appartengono i
responsabili  delle  violazioni,  per  il pagamento delle sanzioni, e
regolato il diritto di regresso verso i predetti responsabili;
   3)  la  costituzione  e  la  connessa  certificazione  di  riserve
tecniche  e di attivita' supplementari rispetto alle riserve tecniche
da   parte   dei  fondi  pensione  che  direttamente  coprono  rischi
biometrici  o  garantiscono  un  rendimento  degli  investimenti o un
determinato livello di prestazioni;
   4)  la  separazione giuridica tra il soggetto promotore e le forme
pensionistiche  complementari  con riguardo alle forme interne a enti
diversi dalle imprese bancarie e assicurative;
   5)  l'esclusione dell'applicazione della direttiva 2003/41/CE alle
forme pensionistiche complementari che contano congiuntamente meno di
cento aderenti in totale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 19
della  direttiva  e  delle  misure di vigilanza che la Commissione di
vigilanza   sui   fondi   pensione  ritenga  necessarie  e  opportune
nell'esercizio  dei  suoi  poteri.  In  ogni  caso deve prevedersi il
diritto   di  applicare  le  disposizioni  della  direttiva  su  base
volontaria,  ferme  le esclusioni poste dall'articolo 2, paragrafo 2,
della stessa direttiva;
   b) disciplinare, anche mediante l'attribuzione dei relativi poteri
e  competenze  regolamentari  alla Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, l'esercizio dell'attivita' transfrontaliera, da parte delle
forme   pensionistiche   complementari  aventi  sede  nel  territorio
italiano ovvero da parte delle forme pensionistiche complementari ivi
operanti,  in  particolare  individuando  i poteri di autorizzazione,
comunicazione,  vigilanza,  anche con riguardo alla vigente normativa
in  materia  di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, nonche'
in materia di informazione agli aderenti;
   c)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo  scambio di
informazioni  tra  la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, le
altre  autorita'  di  vigilanza,  il  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali  e il Ministero dell'economia e delle finanze, sia
nella  fase  di  costituzione che nella fase di esercizio delle forme
pensionistiche  complementari,  regolando, in particolare, il divieto
di  opposizione  reciproca  del  segreto  d'ufficio  fra  le suddette
istituzioni;
   d)  disciplinare  le  forme  di  collaborazione  e  lo  scambio di
informazioni fra le istituzioni nazionali, le istituzioni comunitarie
e  quelle  degli altri Paesi membri, al fine di agevolare l'esercizio
delle rispettive funzioni.
   4.  Il  Governo,  al  fine  di  garantire un corretto ed integrale
recepimento  della  direttiva  2003/41/CE,  provvede al coordinamento
delle  disposizioni  di attuazione della delega di cui al comma 1 con
le  norme  previste  dall'ordinamento  interno, in particolare con le
disposizioni  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
i   principi   fondamentali   in   materia  di  forme  pensionistiche
complementari,  eventualmente adattando le norme vigenti in vista del
perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
   5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   6. Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3".

      
                  Nota all'art. 18
              - La direttiva 2003/41/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          235 del 23 settembre 2003.

      
                              Art. 19.
      (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18)
   1.  L'articolo  20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
recante  attuazione  della  direttiva  96/67/CE  relativa  al  libero
accesso  al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
della Comunita', e' abrogato.

      
                  Note all'art. 19:
              - Il  decreto  legislativo  13 gennaio  1999, n. 18, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28,
          supplemento ordinario.
              - La  direttiva  96/67/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          272 del 25 ottobre 1996.

      
                              Art. 20.
(Modifiche   al   testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
   regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini
   degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  di cui al decreto del
   Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54)
   1.  Al fine di interrompere le procedure di infrazione 2003/2134 e
2003/2166 avviate dalla Commissione europea nei confronti del Governo
italiano, e in attesa del completo riordino della materia, da attuare
mediante  il  recepimento  della  direttiva 2004/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, al testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, sono
apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L):
   1)  al  comma  3,  le  parole:  "ai  figli  di  eta'  minore" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ai  figli di eta' inferiore ai ventuno
anni";
   2)  al  comma  4,  le  parole: "Il diritto di soggiorno e' inoltre
riconosciuto  ai  familiari  a  carico  del  titolare  del diritto di
soggiorno,  come  individuati  dall'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo   25  luglio  1998,  n.  286,  a  condizione  che:"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Il  diritto  di  soggiorno  e' inoltre
riconosciuto  al  coniuge  non  legalmente separato, ai figli di eta'
inferiore  agli  anni  ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni
ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di
soggiorno e del coniuge, a condizione che:";
   b) all'articolo 5 (R):
   1) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un
attestato  di  lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di
lavoro;  per  i  lavoratori  stagionali  l'attestato  di  lavoro o la
dichiarazione  di  assunzione deve specificare la durata del rapporto
di lavoro";
   2) al comma 3, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: "Detta
prova  e'  fornita"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  nel  caso dei
cittadini  di  cui  all'articolo  3,  comma  1, lettera e),"; dopo le
parole:   "con  l'indicazione  del  relativo  importo,  ovvero"  sono
inserite  le  seguenti: ", nel caso dei cittadini di cui all'articolo
3,  comma 1, lettera d)," e le parole: "comprovante la disponibilita'
del  reddito medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "attestante la
disponibilita'  di risorse economiche tali da non costituire un onere
per l'assistenza sociale";
   3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Con  la  domanda,  l'interessato  puo' richiedere il rilascio
della  relativa  carta  di  soggiorno  anche  per  i familiari di cui
all'articolo  3,  commi  3  e  4, quale che sia la loro cittadinanza.
Qualora  questi  ultimi  abbiano  la  cittadinanza  di  un  Paese non
appartenente  all'Unione  europea, ad essi e' rilasciato il titolo di
soggiorno  ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni";
   4) al comma 5, le parole: ", nonche', se si tratta di cittadini di
uno  Stato  non appartenente all'Unione europea, della documentazione
richiesta  dall'articolo  16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394" sono soppresse;
   c) all'articolo 6 (R):
   1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "L'interessato puo' dimorare
provvisoriamente sul territorio," sono inserite le seguenti: "nonche'
svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,";
   2)  al  comma  5,  le parole: "ai cittadini di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "ai cittadini di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)".

      
                  Note all'art. 20:
              - La direttiva 2004/38/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
          229 del 29 giugno 2004.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  3, 5 e 6 del
          decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
          54,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 2002, n.
          83,  supplemento  ordinario,  cosi'  come  modificati dalla
          presente legge:
              «Art.  3 (L) (Diritto di soggiorno). - 1. Hanno diritto
          al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di
          uno Stato membro dell'Unione europea che:
                a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi
          un'attivita' autonoma;
                b) appartengano  alla  categoria  dei  lavoratori  ai
          quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati
          dal   Consiglio   dei   Ministri  dell'Unione  europea,  in
          conformita'  agli  articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo
          della Comunita' europea;
                c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica
          per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di
          destinatari di una prestazione di servizi;
                d) siano    studenti,    iscritti   a   un   istituto
          riconosciuto  per  conseguirvi,  a  titolo  principale, una
          formazione  professionale, ovvero iscritti ad universita' o
          istituti   universitari  statali  o  istituti  universitari
          liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;
                e) abbiano  o  meno svolto un'attivita' lavorativa in
          uno Stato membro.
              2.  Hanno  diritto  al  soggiorno  nel territorio della
          Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta
          di soggiorno di cui all'art. 5:
                a) i    lavoratori    che   esercitano   un'attivita'
          subordinata   di  durata  non  superiore  a  tre  mesi;  il
          documento  in  forza del quale gli interessati sono entrati
          nel  territorio,  corredato da una dichiarazione del datore
          di  lavoro  che  indica  il  periodo previsto dell'impiego,
          costituisce titolo valido per il soggiorno;
                b) i  lavoratori  stagionali quando siano titolari di
          un   contratto   di   lavoro   vistato  dal  rappresentante
          diplomatico  o  consolare  o  da  una missione ufficiale di
          reclutamento  di  manodopera  dello  Stato  membro  sul cui
          territorio  il  lavoratore  viene  a  svolgere  la  propria
          attivita'.
              3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del
          comma  1,  il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che
          sia  la  loro  cittadinanza,  ai  coniugi, ai figli di eta'
          inferiore  ai  ventuno anni e agli ascendenti e discendenti
          di  tali  cittadini  e del proprio coniuge, che sono a loro
          carico,  nonche'  in  favore  di  ogni  altro  membro della
          famiglia  che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a
          carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli
          ascendenti del suo coniuge.
              4.  Per  i  soggetti indicati alle lettere d) ed e) del
          comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:
                a) siano  iscritti  al  Servizio  sanitario nazionale
          italiano  o  siano  titolari  di  una  polizza assicurativa
          sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
                b) i  soggetti indicati alla lettera d) dispongano di
          risorse  economiche  tali  da  non  costituire un onere per
          l'assistenza  sociale  in  Italia, i soggetti indicati alla
          lettera  e),  dispongano di un reddito complessivo, che non
          sia  inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma
          6,  della  legge  8 agosto  1995, n. 335; tale reddito puo'
          essere  comprensivo  anche  di  pensione  di invalidita' da
          lavoro,  di  trattamento  per pensionamento anticipato o di
          pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio
          sul lavoro o per malattia professionale.
              Il  diritto  di  soggiorno  e'  inoltre riconosciuto al
          coniuge non legalmente separato, ai figli di eta' inferiore
          agli  anni  ventuno  e ai figli di eta' superiore agli anni
          ventuno,  se a carico, nonche' ai genitori del titolare del
          diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
                1)  siano  iscritti  al  Servizio sanitario nazionale
          italiano  o  siano  titolari  di  una  polizza assicurativa
          sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
                2)  il  nucleo  familiare  di  cui  fanno parte abbia
          risorse  tali  da  non costituire un onere per l'assistenza
          sociale  in  Italia,  ovvero  goda  di un reddito annuo non
          inferiore a quello definito ai sensi dell'art. 29, comma 3,
          lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
              5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o
          autonome  trovano applicazione, per i familiari di tutte le
          categorie   dei  titolari  del  diritto  di  soggiorno,  le
          disposizioni  vigenti  in materia per i cittadini italiani,
          fatte  salve  quelle  afferenti  il  pubblico  impiego  nei
          termini  previsti  dall'art.  38 del decreto legislativo 30
          marzo 2001, n. 165.
              6.   Ai  lavoratori  frontalieri,  che  hanno  la  loro
          residenza  in un altro Stato membro dell'Unione europea nel
          cui  territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una
          volta  la  settimana,  verra' rilasciata una carta speciale
          valida  per  cinque  anni  e  rinnovabile  automaticamente,
          conforme  al  modello  stabilito  con  decreto del Ministro
          dell'interno.».
              «Art.  5 (R) (Richiesta della carta di soggiorno). - 1.
          La  domanda  per il rilascio della carta di soggiorno per i
          cittadini  di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea deve
          essere   presentata,   entro  tre  mesi  dall'ingresso  nel
          territorio  della  Repubblica, alla questura competente per
          il  luogo  in  cui  l'interessato si trova, utilizzando una
          scheda   conforme  al  modello  predisposto  dal  Ministero
          dell'interno, nel quale siano riportati:
                a) le complete generalita' dell'interessato;
                b) gli  estremi  del  documento  di riconoscimento in
          corso di validita';
                c) la    data   d'ingresso   nel   territorio   della
          Repubblica;
                d) i  motivi  e  la durata del soggiorno in relazione
          alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1;
                e) il   domicilio   eletto   nel   territorio   della
          Repubblica;
                f) l'eventuale  indicazione  dei  familiari  o  altre
          persone  a  carico per le quali l'interessato ha diritto di
          richiedere un documento di soggiorno.
              2.  La  domanda  deve essere corredata della fotografia
          dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari;
          in    luogo    della    fotografia   in   piu'   esemplari,
          all'interessato  puo' essere richiesto di farsi ritrarre da
          apposita  apparecchiatura  per il trattamento automatizzato
          dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
              3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  il
          cittadino  dell'Unione  europea  e'  tenuto  ad  esibire il
          passaporto   o   documento   di   identificazione   valido,
          rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
                a) le  autorizzazioni  prescritte  per lo svolgimento
          nel  territorio  della  Repubblica  delle  attivita' che si
          intendono svolgere;
                b) per  i  lavoratori  subordinati e per i lavoratori
          stagionali,  un  attestato di lavoro o una dichiarazione di
          assunzione   del   datore   di  lavoro;  per  i  lavoratori
          stagionali  l'attestato  di  lavoro  o  la dichiarazione di
          assunzione  deve  specificare  la  durata  del  rapporto di
          lavoro;
                c) negli  altri  casi  di  cui  all'art.  3, comma 1,
          lettere   a)   e   c),  la  documentazione  attestante  che
          l'interessato rientri in una delle suddette categorie;
                d) per  gli  altri cittadini dell'Unione europea, non
          rientranti  nei  casi  di  cui  alle  lettere  b)  e c) del
          presente  comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio
          sanitario  nazionale  italiano  o  della titolarita' di una
          polizza  assicurativa  sanitaria per malattia, infortunio e
          per  maternita'  e  la prova della sufficienza dei mezzi di
          sostentamento di cui all'art. 3, comma 4, lettera b). Detta
          prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  e), da documentazione comunque idonea a
          dimostrare   la  disponibilita'  del  reddito  stesso,  con
          l'indicazione  del  relativo  importo, ovvero, nel caso dei
          cittadini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), ovvero di
          apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, lettera
          o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n.  445,  attestante  la  disponibilita'  di risorse
          economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza
          sociale   o   da  altro  documento  che  attesti  che  tale
          condizione e' comunque soddisfatta.
                4.  Con  la domanda, l'interessato puo' richiedere il
          rilascio  della  relativa  carta  di  soggiorno anche per i
          familiari  di cui all'art. 3, commi 3 e 4, quale che sia la
          loro   cittadinanza.   Qualora  questi  ultimi  abbiano  la
          cittadinanza   di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione
          europea,  ad  essi  e' rilasciato il titolo di soggiorno ai
          sensi  dell'art.  9  del  testo  unico  di  cui  al decreto
          legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive
          modificazioni.
              5.   Nei   casi  previsti  dal  comma  4,  la  domanda,
          contenente  l'indicazione delle generalita' complete, della
          nazionalita',  e del rapporto di parentela o coniugio delle
          persone  interessate,  deve essere corredata delle relative
          fotografie  e  delle certificazioni attestanti le relazioni
          di  parentela  o  coniugio  e le altre condizioni di cui al
          comma 3.
              All'atto   della   domanda  deve  essere  esibito,  per
          ciascuna   delle   persone  interessate,  il  documento  di
          identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti
          ad  uno  Stato  membro dell'Unione europea, il passaporto o
          documento equipollente.
              6.  L'addetto  alla ricezione, esaminata la domanda e i
          documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia,
          ed  accertata  l'identita'  dei  richiedenti,  rilascia  un
          esemplare  della  scheda  di  cui  al  comma  1,  munita di
          fotografia    dell'interessato   e   del   timbro   datario
          dell'ufficio   e   della  propria  sigla,  quale  ricevuta,
          indicando  il  giorno  in  cui  potranno essere ritirati la
          carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo
          esemplare  e'  rilasciato alle persone di cui al comma 4 di
          eta' maggiore.
              7.  I  documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i
          certificati  necessari  per  il  loro  rilascio  o rinnovo,
          vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.».
              «Art.  6  (R) (Rilascio della carta di soggiorno). - 1.
          La  carta  di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro
          dell'Unione  europea  e'  rilasciata  su modello conforme a
          quello  approvato  con  decreto  del Ministro dell'interno,
          entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
          dimorare  provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere
          le  attivita' di cui all'art. 3, comma 1, fino a quando non
          intervenga  il  rilascio  ovvero  il diniego della carta di
          soggiorno.   Decorso   un   congruo  periodo  di  studio  e
          sperimentazione,   si   prevede  il  rilascio  della  carta
          mediante  utilizzo  di  mezzi di tecnologia avanzata, sulla
          base  delle  indicazioni  formulate  dal  Dipartimento  per
          l'innovazione   e   le   tecnologie  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri.
              2.  La  carta  di  soggiorno di cui sopra e' valida per
          tutto  il  territorio  della  Repubblica,  ha una durata di
          cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni
          inferiori  all'anno,  per la durata occorrente in relazione
          ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  d),  la  carta  non  puo'  avere durata
          superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.
              3. La carta e' rinnovabile:
                a) per   altri   cinque   anni,  nel  caso  di  carta
          rilasciata per lavoro frontaliero;
                b) a  tempo indeterminato, negli altri casi in cui e'
          rilasciata per la durata di cinque anni;
                c) per  ciascun anno successivo alla durata del corso
          di   studi,  occorrente  per  completare  le  verifiche  di
          profitto richieste;
                d) alle  condizioni e per la medesima durata prevista
          per il primo rilascio negli altri casi.
              4.   La   carta   di  soggiorno  costituisce  documento
          d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla
          data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a
          richiesta  dell'interessato,  con  l'indicazione aggiornata
          del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.
              5.  Fatte  salve  le  disposizioni  piu' favorevoli del
          decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo
          regolamento  di  attuazione,  le interruzioni del soggiorno
          non  superiori  a  sei  mesi  consecutivi  o le assenze dal
          territorio  della  Repubblica motivate dall'assolvimento di
          obblighi militari non infirmano la validita' della carta di
          soggiorno.  La carta di soggiorno in corso di validita' non
          puo'  essere ritirata ai cittadini di cui all'art. 3, comma
          1,  lettere  a)  e  b) per il solo fatto che non esercitino
          piu'  un'attivita'  in  seguito  ad  incapacita' temporanea
          dovuta a malattia o infortunio.

      
                              Art. 21.
     (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56)
   1.  All'articolo  2,  comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio
2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia
di   prevenzione   dell'uso   del  sistema  finanziario  a  scopo  di
riciclaggio dei proventi da attivita' illecite, dopo la lettera s) e'
inserita la seguente:
   "s-bis)  a  ogni  altro  soggetto  che  rende i servizi forniti da
revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono
attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e tributi;".
   2.  All'articolo  8,  comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio
2004,  n.  56,  le  parole:  "lettere  s) e t)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere p), s), s-bis) e t)".

      
                  Note all'art. 24:
              - Il testo vigente dell'art. 2 commi 1 e 8, del decreto
          legislativo  20 febbraio 2004, n. 56, come modificati dalla
          presente legge, cosi' recita:
              «Art.  2  (Ambito  di  applicazione). - 1. Gli obblighi
          indicati dall'art. 3 si applicano:
                a) alle banche;
                b) a Poste Italiane S.p.a.;
                c) agli istituti di moneta elettronica;
                d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
                e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
                f) alle societa' di investimento a capitale variabile
          (SICAV);
                g) alle imprese di assicurazione;
                h) agli agenti di cambio;
                i) alle societa' fiduciarie;
                l) alle   societa'   che   svolgono  il  servizio  di
          riscossione dei tributi;
                m) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
                n) agli  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
          generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
                o) ai   soggetti  operanti  nel  settore  finanziario
          iscritti  nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
          articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
                p) alle  societa'  di  revisione  iscritte  nell'albo
          speciale   previsto   dall'art.   161   del   testo   unico
          dell'intermediazione finanziaria;
                q) ai  soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1,
          comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
          le attivita' ivi indicate;
                r) alle  succursali  italiane  dei  soggetti indicati
          alle  lettere  precedenti  aventi  sede legale in uno Stato
          estero  nonche'  le  succursali  italiane delle societa' di
          gestione del risparmio armonizzate;
                s) ai  soggetti  iscritti  nell'albo dei ragionieri e
          dei   periti   commerciali,   nel   registro  dei  revisori
          contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo
          dei consulenti del lavoro;
                s-bis)  a  ogni  altro  soggetto  che rende i servizi
          forniti  da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
          soggetti    che    svolgono   attivita'   in   materia   di
          amministrazione, contabilita' e tributi;
                t) ai  notai  e  agli  avvocati quando, in nome o per
          conto  di  propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
          natura  finanziaria  o  immobiliare  e  quando  assistono i
          propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
          operazioni riguardanti:
                  1)  il  trasferimento  a  qualsiasi  titolo di beni
          immobili o attivita' economiche;
                  2)  la  gestione  di denaro, strumenti finanziari o
          altri beni;
                  3)  l'apertura  o  la  gestione  di  conti bancari,
          libretti di deposito e conti di titoli;
                  4)  l'organizzazione  degli  apporti necessari alla
          costituzione,   alla   gestione  o  all'amministrazione  di
          societa';
                  5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
          di societa', enti, trust o strutture analoghe.
              2.   Gli  obblighi  di  segnalazione  delle  operazioni
          sospette  e  le  disposizioni  contenute  negli articoli 3,
          3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
                a) ai soggetti indicati nel comma 1;
                b) alle  societa' di gestione accentrata di strumenti
          finanziari;
                c) alle    societa'    di    gestione   dei   mercati
          regolamentati  di  strumenti  finanziari  e ai soggetti che
          gestiscono  strutture  per  la  negoziazione  di  strumenti
          finanziari e di fondi interbancari;
                d) alle   societa'   di   gestione   dei  servizi  di
          liquidazioni delle operazioni su strumenti finanziari;
                e) alle   societa'   di   gestione   dei  sistemi  di
          compensazione  e  garanzia  delle  operazioni  in strumenti
          finanziari;
                f) agli uffici della pubblica amministrazione.
              3.  Gli  obblighi  di segnalazione previsti dalla legge
          antiriciclaggio  non  si  applicano  ai  soggetti  indicati
          nell'art.  2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni
          che  essi  ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
          allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
          del  loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
          o   di  rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento
          giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
          consulenza  sull'eventualita'  di  intentare  o  evitare un
          procedimento,   ove  tali  informazioni  siano  ricevute  o
          ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.».
              «Art.  8  (Disposizioni  transitorie  e finali). - 1. I
          soggetti  indicati  nell'art. 2 adottano adeguate procedure
          volte a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni
          di   riciclaggio,   in  particolare  istituendo  misure  di
          controllo  interno e assicurando un'adeguata formazione dei
          dipendenti e dei collaboratori.
              2.    Gli    intermediari    richiamati   nella   legge
          antiriciclaggio rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2,
          commi 1 e 2.
              3. Nell'art. 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre
          1979,  n.  625,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          6 febbraio  1980,n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma
          1,  della  legge  19  marzo 1990, n. 55, e poi dall'art. 2,
          comma  1,  della  legge  antiriciclaggio, il riferimento ai
          soggetti  in esso indicati e' sostituito ai sensi dell'art.
          3, comma 1.
              4.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          l'UIC  e le competenti amministrazioni interessate, al fine
          di  assicurare omogeneita' di comportamenti, stabilisce con
          regolamento,  da  adottarsi  entro  duecentoquaranta giorni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
          legislativo, le norme per l'individuazione delle operazioni
          di  cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio da parte dei
          soggetti  indicati  nell'art.  2,  comma 1, lettere p), s),
          s-bis e t).
              5.  Gli  obblighi  previsti  dall'art.  2,  comma  2, e
          dall'art.  3,  comma 1, non si applicano ai soggetti di cui
          all'art.  2,  comma  1,  lettere  s) e t) fino alla data di
          entrata  in  vigore  dei  regolamenti previsti dall'art. 3,
          comma 2, e dall'art. 8, comma 4.
              6.  L'UIC  adotta  disposizioni  applicative sentite le
          competenti   autorita'   di   vigilanza  di  settore  e  le
          amministrazioni   interessate.   Per   lo   svolgimento  di
          approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire
          dati,  notizie  e  documenti  presso  i  soggetti  indicati
          nell'art. 2.
              7.  L'art.  16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si
          applica  anche ai procedimenti amministrativi relativi alla
          violazione   dell'art.   1,   commi  1  e  2,  della  legge
          antiriciclaggio,  il  cui  importo non sia superiore a Euro
          250.000,  per  i  quali, alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  legislativo, non sia ancora stato emesso
          il relativo decreto ovvero lo stesso sia stato impugnato ai
          sensi   dell'art.  32  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  31 marzo  1988, n. 148, ma non sia stata emessa
          sentenza  passata in giudicato. Tale facolta' potra' essere
          esercitata entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo. E' escluso da tale
          facolta'  chi  si  e'  gia' avvalso del pagamento in misura
          ridotta  per  altra  violazione  dell'art.  1, commi 1 e 2,
          della  legge  antiriciclaggio, il cui atto di contestazione
          sia   stato   ricevuto   dall'interessato  nei  365  giorni
          precedenti   la   ricezione   dell'atto   di  contestazione
          concernente l'illecito per cui si procede.
              8.  E'  fatta  salva  l'efficacia  degli  atti posti in
          essere,   ai  sensi  dell'art.  5,  comma  2,  della  legge
          antiriciclaggio,  prima della data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo.
              9.  Le  disposizioni  emanate  in  attuazione  di norme
          abrogate  o  sostituite  continuano  a essere applicate, in
          quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
          provvedimenti  emanati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,
          dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 8, comma 4.
              10.  Dall'attuazione  del  presente decreto legislativo
          non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico del
          bilancio dello Stato.».

      
                              Art. 22.
(Attuazione  della  direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
   Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso
   del  sistema  finanziario  a  scopo di riciclaggio dei proventi di
   attivita'   criminose   e   di  finanziamento  del  terrorismo,  e
   previsione  di  modalita'  operative  per  eseguire  le  misure di
   congelamento   di  fondi  e  risorse  economiche  stabilite  dalle
   risoluzioni  del  Consiglio  di sicurezza delle Nazioni Unite, dai
   regolamenti   (CE)   n.   2580/2001  e  n.  881/2002  nonche'  dai
   regolamenti  comunitari  emanati  ai sensi degli articoli 60 e 301
   del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea per il contrasto
   del  finanziamento  del  terrorismo  e dell'attivita' di Paesi che
   minacciano la pace e la sicurezza internazionale)
   1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita'  di  cui  all'articolo 1, uno o piu' decreti legislativi al
fine  di  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  2005/60/CE del
Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, al fine di
prevedere  modalita' operative per eseguire le misure di congelamento
di  fondi  e  risorse  economiche  stabilite  dalle  risoluzioni  del
Consiglio  di  sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti (CE) n.
2580/2001  del  Consiglio,  del  27  dicembre 2001, e n. 881/2002 del
Consiglio,  del  27  maggio  2002, nonche' dai regolamenti comunitari
emanati  ai  sensi  degli  articoli  60 e 301 del Trattato istitutivo
della  Comunita'  europea  per  il  contrasto  del  finanziamento del
terrorismo  e  dell'attivita'  di  Paesi  che minacciano la pace e la
sicurezza  internazionale  e  al  fine  di coordinare le disposizioni
vigenti  in  materia  di  prevenzione  e contrasto del riciclaggio di
denaro  e del finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
   a)  recepire  la  direttiva  tenendo  conto  della  giurisprudenza
comunitaria in materia nonche' dei criteri tecnici che possono essere
stabiliti  dalla  Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della
direttiva;
   b)  assicurare  la possibilita' di adeguare le misure nazionali di
attuazione  della  direttiva  ai  criteri  tecnici che possono essere
stabiliti  e  successivamente aggiornati dalla Commissione europea ai
sensi dell'articolo 40 della direttiva;
   c)  estendere  le  misure  di prevenzione contro il riciclaggio di
denaro  al  contrasto  del  finanziamento  del terrorismo e prevedere
idonee  misure  per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse
economiche,  inclusa  la possibilita' di affidare l'amministrazione e
la  gestione  delle  risorse  economiche  congelate  ad  un'autorita'
pubblica;
   d)  prevedere  procedure  e  criteri per individuare quali persone
giuridiche  e fisiche che esercitano un'attivita' finanziaria in modo
occasionale  o  su scala limitata, e quando i rischi di riciclaggio o
di  finanziamento  del terrorismo sono scarsi, non sono incluse nelle
categorie  di "ente creditizio" o di "ente finanziario" come definite
nell'articolo 3, punti 1) e 2), della direttiva;
   e) estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della direttiva
ai    soggetti    ricompresi   nella   vigente   normativa   italiana
antiriciclaggio  nonche'  alle attivita' professionali e categorie di
imprese  diverse  dagli  enti  e dalle persone di cui all'articolo 2,
paragrafo  1,  della  direttiva  stessa,  le quali svolgono attivita'
particolarmente   suscettibili   di   essere  utilizzate  a  fini  di
riciclaggio  o di finanziamento del terrorismo, tra le quali internet
casino' e societa' fiduciarie;
   f)  mantenere  le  disposizioni italiane piu' rigorose vigenti per
impedire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, tra cui la
limitazione  dell'uso del contante e dei titoli al portatore prevista
dall'articolo  1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive
modificazioni;  riordinare  ed  integrare  la  disciplina relativa ai
titoli  al  portatore  ed  ai  nuovi  mezzi  di pagamento, al fine di
adottare  le misure eventualmente necessarie per impedirne l'utilizzo
per scopi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
   g)  graduare  gli obblighi di adeguata verifica della clientela in
funzione  del  rischio  associato  al  tipo  di  cliente, rapporto di
affari, prodotto o transazione;
   h)  adeguare  l'applicazione  dettagliata  delle disposizioni alle
peculiarita'  delle  varie  professioni  e alle differenze in scala e
dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva;
   i)  prevedere  procedure e criteri per stabilire quali Paesi terzi
impongono  obblighi  equivalenti  a quelli previsti dalla direttiva e
prevedono  il  controllo  del  rispetto  di tali obblighi, al fine di
poter applicare all'ente creditizio o finanziario situato in un Paese
terzo gli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela;
   l) prevedere procedure e criteri per individuare:
   1)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva
devono identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate
e commisurate al rischio per verificarne l'identita';
   2)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva
possono  calibrare  gli obblighi di adeguata verifica della clientela
in  funzione  del  rischio  associato al tipo di cliente, rapporto di
affari, prodotto o transazione di cui trattasi;
   3)  i casi nei quali gli enti e le persone soggetti alla direttiva
sono autorizzati, in deroga agli articoli 7, lettere a), b) e d), 8 e
9,  paragrafo  1,  della  direttiva,  a non applicare gli obblighi di
adeguata verifica della clientela in relazione a clienti, rapporti di
affari,  prodotti  o  transazioni  che presentino per loro natura uno
scarso  rischio  di  riciclaggio  di  denaro  o  di finanziamento del
terrorismo,  tenuto  conto dei criteri tecnici per la valutazione del
rischio   che   la   Commissione   europea  puo'  adottare  ai  sensi
dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva;
   4)  le  situazioni,  oltre  a  quelle  stabilite dall'articolo 13,
paragrafi  2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva, nelle quali gli enti e le
persone  soggetti alla direttiva sono tenuti ad applicare, oltre agli
obblighi  di cui agli articoli 7, 8 e 9, paragrafo 6, della direttiva
medesima,  obblighi  rafforzati di adeguata verifica della clientela,
sulla  base  della  valutazione del rischio esistente, in relazione a
clienti,  rapporti  di  affari, prodotti o transazioni che presentino
per  loro  natura  un  elevato  rischio di riciclaggio di denaro o di
finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei criteri tecnici per la
valutazione  del  rischio che la Commissione europea puo' adottare ai
sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera c), della direttiva;
   m)  evitare, per quanto possibile, il ripetersi delle procedure di
identificazione  del  cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le
persone  soggetti  alla  direttiva  possono  ricorrere  a  terzi  per
l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
   n)  assicurare  che,  ogni  qualvolta  cio'  sia  praticabile, sia
fornito  agli  enti  e  alle  persone  che effettuano segnalazioni di
operazioni  sospette  un  riscontro  sull'utilita' delle segnalazioni
fatte   e   sul   seguito  loro  dato,  anche  tramite  la  tenuta  e
l'aggiornamento di statistiche;
   o)  garantire  la  riservatezza e la protezione degli enti e delle
persone che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette;
   p) ferme restando le competenze esistenti delle diverse autorita',
riordinare   la  disciplina  della  vigilanza  e  dei  controlli  nei
confronti  dei soggetti obbligati in materia di prevenzione contro il
riciclaggio  di denaro e il finanziamento del terrorismo, assicurando
che  gli  stessi  siano  svolti  in  base  al principio dell'adeguata
valutazione  del  rischio  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo ed affidandoli, ove possibile, alle autorita' di vigilanza
di  settore prevedendo opportune forme di coordinamento nelle materie
coperte dalla direttiva;
   q)  estendere  i  doveri  del  collegio  sindacale, previsti dalla
normativa  vigente  in  materia,  alle figure dei revisori contabili,
delle  societa'  di  revisione,  del  consiglio  di sorveglianza, del
comitato  di  controllo  di gestione ed a tutti i soggetti incaricati
del controllo contabile o di gestione, comunque denominati;
   r)  uniformare  la disciplina dell'articolo 10 del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  1991,  n.  197, e successive modificazioni, e dell'articolo 7
del  decreto  legislativo  25  settembre  1999, n. 374, modificando i
doveri  del  collegio  sindacale e dei soggetti indicati alla lettera
q),  rendendoli  piu'  coerenti  con  il  sistema  di prevenzione, ed
evidenziando  sia  gli  obblighi  di  segnalazione  delle  operazioni
sospette  sia  gli  obblighi di comunicazione o di informazione delle
altre violazioni normative;
   s)  riformulare  la  sanzione  penale  di  cui all'articolo 10 del
citato  decreto-legge  3 maggio 1991, n. 143, al fine di estendere la
sanzione penale ai soggetti indicati alla lettera q);
   t)  depenalizzare  il  reato  di  cui all'articolo 5, comma 4, del
citato  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143, prevedendo sanzioni
amministrative  pecuniarie  ed  accessorie  effettive,  dissuasive  e
proporzionate;
   u)   garantire  l'economicita',  l'efficienza  e  l'efficacia  del
procedimento  sanzionatorio  e  riordinare  il  regime  sanzionatorio
secondo  i  principi  della semplificazione e della coerenza logica e
sistematica,   prevedendo   sanzioni   amministrative  pecuniarie  ed
accessorie effettive, dissuasive e proporzionate;
   v)   prevedere  sanzioni  amministrative  a  carico  dei  soggetti
giuridici  per  violazione  delle norme della direttiva e delle norme
nazionali  vigenti  in  materia,  qualora  la persona fisica, autrice
della violazione, non sia stata identificata o non sia imputabile;
   z)   prevedere  sanzioni  amministrative  a  carico  dei  soggetti
giuridici  per  l'omessa  od  insufficiente  istituzione di misure di
controllo  interno,  per la mancata previsione di adeguata formazione
di   dipendenti   o  collaboratori,  nonche'  per  tutte  le  carenze
organizzative  rilevanti  ai  fini  della corretta applicazione della
normativa  in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di
finanziamento  del  terrorismo,  attribuendo  i  relativi  poteri  di
vigilanza, controllo, ispezione, verifica, richiesta di informazioni,
dati  e documenti e i poteri sanzionatori alle autorita' di vigilanza
di  settore  ed  alle  amministrazioni  interessate, laddove esigenze
logiche e sistematiche lo suggeriscano;
   aa)  introdurre  nel  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i
reati  di  cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale
tra i reati per i quali e' prevista la responsabilita' amministrativa
degli enti;
   bb)  prevedere  una disciplina organica di sanzioni amministrative
per  le  violazioni  delle  misure di congelamento di fondi e risorse
economiche  disposte  dalle  risoluzioni  del  Consiglio di sicurezza
delle  Nazioni  Unite,  dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n.
881/2002  nonche'  dai  regolamenti comunitari emanati ai sensi degli
articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per
il  contrasto  del  finanziamento  del terrorismo e dell'attivita' di
Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
   2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e' autorizzata
la  spesa  di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di 1
milione  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2008. Al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno 2006, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
   3.  Dall'attuazione  delle restanti lettere del comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      
                  Note all'art. 22:
              - La  direttiva  2005/60/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L 309 del 25 novembre 2005.
              - Il  regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 344 del 28 dicembre 2001.
              - Il  regolamento  (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella
          GUCE n. L 139 del 29 maggio 2002.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   5 luglio  1991,  n.  197,  recante:  «Provvedimenti
          urgenti  per  limitare  l'uso  del contante e dei titoli al
          portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio»:
              «Art. 1 (Limitazione dell'uso del contante e dei titoli
          al  portatore).  - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
          contante  o  di  libretti  di deposito bancari o postali al
          portatore  o  di  titoli  al  portatore in lire o in valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando   il   valore   da  trasferire  e'  complessivamente
          superiore  a  12.500  euro  Il  trasferimento puo' tuttavia
          essere   eseguito   per   il   tramite  degli  intermediari
          abilitati;  per  il  denaro  contante  vanno  osservate  le
          modalita' indicate ai commi 1-bis e 1-ter.
              1-bis.  Il trasferimento per contanti per il tramite di
          intermediario  abilitato  deve  essere  effettuato mediante
          disposizione  accettata  per  iscritto  dall'intermediario,
          previa  consegna  allo  stesso  della  somma in contanti. A
          decorrere  dal  terzo giorno lavorativo successivo a quello
          dell'accettazione il beneficiario ha diritto di ottenere il
          pagamento nella provincia del proprio domicilio
              1-ter.  La  comunicazione  da  parte  del  debitore  al
          creditore  dell'accettazione  di cui al comma 1-bis produce
          l'effetto  di  cui al primo comma dell'art. 1277 del codice
          civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti
          del deposito previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
              2.  I  vaglia postali e cambiari e gli assegni postali,
          bancari  e  circolari  per  importi superiori a 12.500 euro
          devono  recare  l'indicazione  del  nome  o  della  ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'.  Il  Ministro  del  tesoro  puo' stabilire
          limiti  per l'utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti
          idonei ad essere utilizzati a scopo di riciclaggio.
              2-bis.  Il  saldo  dei  libretti  al portatore non deve
          essere  superiore  a  Euro 12.500.  I  libretti  con  saldo
          superiore  a Euro 12.500, esistenti alla data di entrata in
          vigore  della  presente disposizione, devono essere estinti
          dal portatore entro il 31 gennaio 2005.
              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si
          applicano  ai  trasferimenti  in cui siano parte uno o piu'
          intermediari  abilitati,  nonche'  ai trasferimenti tra gli
          stessi  effettuati  in  proprio o per il tramite di vettori
          specializzati.
              4.  Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati  allo  Stato  o agli altri enti pubblici ed alle
          erogazioni   da   questi   comunque  disposte  verso  altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'art. 494 del codice di procedura
          civile.
              5. - 6. (Omissis).
              7.   Il   richiedente   di  assegno  circolare,  vaglia
          cambiario  o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
          con la clausola «non trasferibile», puo' chiedere il ritiro
          della    provvista    previa    restituzione   del   titolo
          all'emittente.
              8. (Omissis).
              - Gli  articoli 10  e  5,  comma  4,  del decreto-legge
          3 maggio  1991,  n. 143, convertito con modificazioni dalla
          legge 5 luglio 1991, n. 197, cosi' recitano:
              «Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le
          disposizioni  del  codice  civile e delle leggi speciali, i
          sindaci  degli  intermediari vigilano sull'osservanza delle
          norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le
          contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni
          delle  norme  di  cui  al  capo I del presente decreto sono
          trasmessi  in  copia  entro  dieci  giorni  al Ministro del
          tesoro.  L'omessa  trasmissione e' punita con la reclusione
          fino  a  un anno e con la multa da lire duecentomila a lire
          due milioni.».
              «4.  L'omessa istituzione dell'archivio di cui all'art.
          2,  comma 1, e' punita con l'arresto da sei mesi ad un anno
          e  con  l'ammenda  da  lire  dieci milioni a lire cinquanta
          milioni.».
              - Il  decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
          «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
          della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
              - Gli   articoli 648,  648-bis  e  648-ter  del  codice
          penale, cosi' recitano:
              «Art. 648 (Ricettazione). - Fuori dei casi di' concorso
          nel  reato,  chi,  al fine di procurare a se' o ad altri un
          profitto,   acquista,  riceve  od  occulta  denaro  o  cose
          provenienti   da   un  qualsiasi  delitto,  o  comunque  si
          intromette  nel farle acquistare, ricevere od occultare, e'
          punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa
          da lire un milione a venti milioni.
              La  pena  e'  della  reclusione sino a sei anni e della
          multa sino a lire un milione, se il fatto e' di particolare
          tenuita'.
              Le  disposizioni  di questo articolo si applicano anche
          quando  l'autore  del  delitto  da  cui il denaro o le cose
          provengono  non  e'  imputabile  o  non  e' punibile ovvero
          quando  manchi  una condizione di procedibilita' riferita a
          tale delitto.».
              «Art.  648-bis  (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso  nel  reato,  chiunque  sostituisce  o trasferisce
          denaro,  beni  o  altre utilita' provenienti da delitto non
          colposo,   ovvero   compie   in  relazione  ad  essi  altre
          operazioni,  in  modo da ostacolare l'identificazione della
          loro  provenienza delittuosa, e punito con la reclusione da
          quattro  a dodici anni e con la multa da lire due milioni a
          lire trenta milioni.
              La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e' commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
              La  pena  e'  diminuita se il denaro, i beni o le altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena  della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.».
              «Art.  648-ter  (Impiego  di denaro, beni o utilita' di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648-bis,  impiega  in  attivita'  economiche  o finanziarie
          denaro,  beni  o  altre utilita' provenienti da delitto, e'
          punito  con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
          multa da lire due milioni a lire trenta milioni.
              La  pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e' commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale.
              La  pena  e'  diminuita  nell'ipotesi di cui al secondo
          comma  dell'art.  648.  Si applica l'ultimo comma dell'art.
          648.».

      
                              Art. 23.
(Modifica  al  decreto  legislativo  29  luglio 2003, n. 267, recante
   attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE,
   per  la  protezione  delle  galline ovaiole e la registrazione dei
   relativi stabilimenti di allevamento)
   1.  Il  comma  5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 luglio
2003, n. 267, e' abrogato.

      
                  Note all'art. 23:
              - Il  testo vigente dell'art. 8 del decreto legislativo
          29 luglio 2003, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 settembre  2003,  n.  219,  cosi'  come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita:
              «Art  8  (Disposizioni  finali).  -  1.  In relazione a
          quanto   disposto   dall'art.   117,  quinto  comma,  della
          Costituzione  il  presente  decreto legislativo si applica,
          per  le  regioni e province autonome che non abbiano ancora
          provveduto  al  recepimento  della  direttiva  1999/74/CE e
          della  direttiva  2002/4/CE,  sino  alla data di entrata in
          vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e
          provincia autonoma.
              2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente  decreto  e'  abrogato  il  decreto del Presidente
          della Repubblica 24 maggio 1988, n. 233, recante attuazione
          della direttiva 86/113/CEE, che stabilisce norme minime per
          la protezione delle galline ovaiole in batteria.
              3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con
          regolamento  adottato dal Ministro della salute, al fine di
          adeguarli   alle   modifiche   tecniche   dettate  in  sede
          comunitaria.
              4.   Le  caratteristiche  tecniche  del  nido  e  della
          lettiera di cui all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite
          con  apposito  regolamento da adottare entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, su
          proposta  del  Ministro  della  salute,  di concerto con il
          Ministro delle politiche agricole e forestali.
              5. (Abrogato).».

      
                              Art. 24.
(Attuazione  della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20
   ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893)
   1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione,
del  20  ottobre  2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che
hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi
nel  2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre
2002,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003,  n.  27, e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il
quale,  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, non e'
ancora  scaduto  il  termine  per  la  presentazione  della  relativa
dichiarazione  dei  redditi,  nella  misura  in  cui gli aiuti fruiti
eccedano  quelli  spettanti  calcolati  con  esclusivo riferimento al
volume  degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui
al comma 2, lettera b), del presente articolo.
   2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia delle entrate che determina le modalita'
applicative  della  disposizione di cui al presente comma, i soggetti
che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via
telematica  all'Agenzia  delle  entrate  una  attestazione,  ai sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari
per  l'individuazione  dell'aiuto  illegittimamente fruito sulla base
delle  disposizioni  contenute nel citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
   a)  il  totale  degli  investimenti  sulla base dei quali e' stata
calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
   b)  l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte
degli  effettivi  danni  subiti in conseguenza degli eventi di cui al
comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di
risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;
   c)  l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non
dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
   3.  Entro  i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma
2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano,
a   seguito   di   autoliquidazione,   il  versamento  degli  importi
corrispondenti  alle  imposte  non corrisposte per effetto del regime
agevolativo  medesimo  relativamente  ai periodi di imposta nei quali
tale  regime e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla
base  delle  disposizioni  di  cui  al capo V del regolamento (CE) n.
794/2004  della  Commissione,  del 21 aprile 2004, maturati a partire
dalla  data  in  cui  le  imposte  non  versate  sono  state  messe a
disposizione  dei  beneficiari  fino  alla  data  del  loro  recupero
effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 e' presentata anche nel
caso di autoliquidazione negativa.
   4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di liquidazione
e  controllo  del  corretto  adempimento degli obblighi derivanti dal
presente  articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai
sensi  del  comma  3,  si  rendono applicabili le norme in materia di
liquidazione,  accertamento,  riscossione  e contenzioso, le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'articolo 41-bis
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni.
   5.  Nel  caso  in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti
presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo
dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.
   6.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  derivanti dalle agevolazioni
fruite  in  relazione  agli investimenti il cui importo non superi il
valore   netto  dei  danni  effettivamente  subiti  da  ciascuno  dei
beneficiari  a  causa  degli  eventi  calamitosi  di cui all'articolo
5-sexies  del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2003, n. 27, tenuto conto
degli  importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri
provvedimenti.

      
                  Note all'art. 24:
              - La  decisione 2005/315/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 100 del 20 aprile 2005.
              - Si    riportail    testo   dell'art.   5-sexies   del
          decreto-legge  24 dicembre  2002,  n.  282, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  21 febbraio  2003,  n.  27,
          recante:  «Disposizioni  urgenti  in materia di adempimenti
          comunitari  e  fiscali,  di  riscossione  e di procedure di
          contabilita»:
              «Art.   5-sexies  (Investimenti  effettuati  in  comuni
          colpiti da eventi calamitosi). - 1. A valere sulle maggiori
          entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui
          all'art.  4,  comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
          sono   prorogate   fino   al  secondo  periodo  di  imposta
          successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001,
          limitatamente  agli  investimenti  realizzati  fino  al  31
          luglio   2003   in   sedi   operative  ubicate  nei  comuni
          interessati  dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2002,
          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri
          31 ottobre  2002,  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  8 novembre  2002  e  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  29 novembre 2002 e nei quali sono
          state   emanate,   entro  il  31 dicembre  2002,  ordinanze
          sindacali  di  sgombero ovvero ordinanze di interdizione al
          traffico  delle  principali  vie  di  accesso al territorio
          comunale.  Per  gli  investimenti immobiliari la proroga di
          cui  al  primo  periodo  riguarda quelli realizzati fino al
          terzo  periodo  d'imposta successivo a quello in corso alla
          data  del  25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio
          2004.».
              - L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445, cosi' recita:
              «Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di Polizia Giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 41-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
          recante:  «Disposizioni  comuni  in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi».
              «Art.   41-bis  (Accertamento  parziale).  -  1.  Senza
          pregiudizio  dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
          stabiliti  dall'art.  43,  i competenti uffici dell'Agenzia
          delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche
          nonche'   dalle  segnalazioni  effettuati  dalla  Direzione
          centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
          un  ufficio  della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie
          fiscali,   dalla   Guardia   di   finanza  o  da  pubbliche
          amministrazioni   ed  enti  pubblici  oppure  dai  dati  in
          possesso  dell'anagrafe  tributaria, risultino elementi che
          consentono  di  stabilire  l'esistenza  di  un  reddito non
          dichiarato  o  il maggiore ammontare di un reddito parziale
          dichiarato,  che  avrebbe  dovuto  concorrere  a formare il
          reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in
          societa',  associazioni  ed  imprese  di cui all'art. 5 del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.   917,   o   l'esistenza   di  deduzioni,  esenzioni  ed
          agevolazioni  in  tutto  o  in parte non spettanti, nonche'
          l'esistenza  di  imposte o di maggiori imposte non versate,
          escluse  le  ipotesi  di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,
          possono  limitarsi  ad  accertare,  in  base  agli elementi
          predetti,  il  reddito  o  il  maggior  reddito imponibili,
          ovvero  la  maggiore  imposta da versare, anche avvalendosi
          delle  procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno
          1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
              2.».

      
                              Art. 25.
          (Modifica al decreto legislativo 30 aprile 1992,
            n. 285, recante il nuovo codice della strada)
   1.  Al  fine  di  definire  la procedura di infrazione 2001/5165 e
superare  i rilievi mossi dalla Commissione europea nei confronti del
Governo  italiano,  al  comma  1-bis  dell'articolo  134  del decreto
legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  dopo  le parole: "cittadini
comunitari"   sono   inserite  le  seguenti:  "o  persone  giuridiche
costituite in uno dei Paesi dell'Unione europea".

      
                  Note all'art. 25:
              - Il  testo  dell'art.  134,  comma  1-bis, del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubhcato nella Gazzetta
          Ufficiale  18 maggio  1992,  n. 114, supplemento ordinario,
          cosi' come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
              «Art.  134  (Circolazione  di autoveicoli e motoveicoli
          appartenenti  a cittadini italiani residenti all'estero o a
          stranieri).  -  1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
          importati  temporaneamente  o  nuovi di fabbrica acquistati
          per   l'esportazione,   che  abbiano  gia'  adempiuto  alle
          formalita'   doganali,  se  prescritte,  e  appartengano  a
          cittadini  italiani  residenti all'estero o a stranieri che
          sono   di   passaggio,   sono   rilasciate   una  carta  di
          circolazione   della  durata  massima  di  un  anno,  salvo
          eventuale  proroga, e una speciale targa di riconoscimento,
          come stabilito nel regolamento.
              1-bis.  Al  di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
          autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi immatricolati in uno
          Stato  estero  o  acquistati  in  Italia  ed appartenenti a
          cittadini   italiani   residenti   all'estero  ed  iscritti
          all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
          autoveicoli,  motoveicoli  e  rimorchi immatricolati in uno
          Stato   dell'Unione  europea  o  acquistati  in  Italia  ed
          appartenenti  a  cittadini  comunitari o persone giuridiche
          costituite   in  uno  dei  Paesi  dell'Unione  europea  che
          abbiano,  comunque,  un  rapporto stabile con il territorio
          italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme
          previste   dall'art.   93,  a  condizione  che  al  momento
          dell'immatricolazione  l'intestatario dichiari un domicilio
          legale  presso  una  persona  fisica  residente in Italia o
          presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
          264.
              2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui
          al  comma  1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro
          286.  Dalla  violazione consegue la sanzione amministrativa
          accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del
          capo  I,  sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria
          non   si   applica   qualora  al  veicolo,  successivamente
          all'accertamento,    venga    rilasciata    la   carta   di
          circolazione, ai sensi dall'art. 93.».

      
                              Art. 26.
            (Modifica alla legge 20 ottobre 1999, n. 380)
   1.  All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, il comma 6
e' sostituito dal seguente:
   "6.  Ferme  restando  le  consistenze  organiche  complessive,  il
Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni all'arruolamento del
personale   militare  femminile  soltanto  in  presenza  di  motivate
esigenze  connesse  alla  funzionalita'  di  specifici  ruoli, corpi,
categorie,  specialita'  e specializzazioni di ciascuna Forza armata,
qualora in ragione della natura o delle condizioni per l'esercizio di
specifiche attivita' il sesso rappresenti un requisito essenziale. Il
relativo  decreto  e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore
della  difesa,  acquisito  il  parere  della  Commissione per le pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna,  d'intesa  con  i  Ministri  delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 25 gennaio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 5767):
              Presentato  dal  Ministro  per le politiche comunitarie
          (Buttiglione) il 7 aprile 2005.
              Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'Unione
          europea),  in sede referente, il 12 aprile 2005, con pareri
          delle  commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
          XI,  XII,  XIII  e  della  commissione  parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato dalla XIV commissione il 10, 12, 19, 24, 25 e
          30 maggio 2005.
              Relazione  scritta  annunciata l'8 giugno 2005 (atto n.
          5767/A - relatore on. Di Teodoro).
              Esaminato in aula il 14 e 16 giugno 2005 e approvato il
          21 giugno 2005.
          Senato della Repubblica (atto n. 3509):
              Assegnato  alla  14ª commissione (Politiche dell'Unione
          europea),  in sede referente, il 28 giugno 2005, con pareri
          delle  commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª,
          11ª,  12ª,  13ª  e  della  commissione  parlamentare per le
          questioni regionali.
              Esaminato  dalla  14ª commissione il 12, 19, 20, 26, 28
          luglio 2005; 14, 28 settembre 2005 e 5 ottobre 2005.
              Esaminato in aula il 22 e 23 novembre 2005 e approvato,
          con modificazioni, il 14 dicembre 2005.
          Camera dei deputati (atto n. 5767-B):
              Assegnato  alla  XIV commissione (Politiche dell'Unione
          europea),  in  sede  referente,  il  19 dicembre  2005, con
          pareri  delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
          IX,  X,  XI, XII, XIII e della commissione parlamentare per
          le questioni regionali.
              Esaminato dalla XIV commissione il 9 e 10 gennaio 2006.
              Esaminato  in  aula il 10 gennaio 2006 e approvato, con
          modificazioni, l'11 gennaio 2006.
          Senato della Repubblica (atto n. 3509-B):
              Assegnato  alla  14ª commissione (Politiche dell'Unione
          europea), in sede referente, il 12 gennaio 2006, con pareri
          delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª, 12ª e 13ª.
              Esaminato  dalla  14ª  commissione  il  17 e 18 gennaio
          2006.
              Esaminato in aula e approvato il 18 gennaio 2006.

      
                  Note all'art. 26:
              - Il  testo vigente dell'art. 1, della legge 20 ottobre
          1999,   n.   380,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale
          29 ottobre  1999,  n.  255,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita:
              «Art.  1.  -  1.  Le cittadine italiane partecipano, su
          base  volon-taria,  secondo  le  disposizioni  di  cui alla
          presente   legge,   ai  concorsi  per  il  reclutamento  di
          ufficiali  e  sottufficiali  in  servizio  permanente  e di
          militari  di  truppa  in  servizio  volontario, e categorie
          equiparate,  nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della
          guardia di finanza.
              2.  Il  Governo  e' delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, su
          proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con i
          Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio
          e   della  programmazione  economica,  delle  finanze,  dei
          trasporti  e  della navigazione e per la funzione pubblica,
          sentita  la  Commissione nazionale per la parita' e le pari
          opportunita'  tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
          1990,   n.   164,   uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
          disciplinare   il   reclutamento,   lo  stato  giuridico  e
          l'avanzamento  del personale militare femminile, sulla base
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  la  realizzazione  del principio delle
          pari   oppor-tunita'   uomo-donna,   nel  reclutamento  del
          personale   militare,   nell'accesso   ai   diversi  gradi,
          qualifiche,  specializzazioni  ed  incarichi  del personale
          delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
                b) applicare   al   personale  militare  femminile  e
          maschile  la  normativa vigente per il personale dipendente
          delle  pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
          paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto
          dello status del personale militare.
              3.  Con  decreto del Ministro della difesa, di concerto
          con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
          opportunita',  e' istituito, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata in vigore della presente legge e per un periodo
          di   quattro   anni  rinnovabile,  un  Comitato  consultivo
          composto  da  undici  membri  nel  quale  e  assicurata una
          partecipazione  maggioritaria  di  personale  femminile  in
          possesso  di adeguate esperienze e competenze nelle materie
          attinenti  ai  settori  di  interesse  del  Ministero della
          difesa  e  del  Ministero  delle finanze, con il compito di
          assistere  il  Capo  di  stato  maggiore della difesa ed il
          Comandante  generale  del  Corpo  della  guardia di finanza
          nell'azione   di  indirizzo,  coordinamento  e  valutazione
          dell'inserimento   e   della   integrazione  del  personale
          femminile  nelle  strutture  delle Forze armate e del Corpo
          della   guardia   di   finanza.  Sei  membri  del  Comitato
          consultivo  sono  scelti  dal  Ministro  della  difesa  con
          proprio  decreto  e  un membro e' scelto dal Ministro delle
          finanze  con  proprio  decreto.  Il  Ministro  per  le pari
          opportunita'  designa  i  restanti  quattro membri, due dei
          quali  sono  indicati  dalla  Commissione  nazionale per la
          parita'  e  le  pari  opportunita' tra uomo e donna. Con il
          decreto  di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
          della  difesa  provvede  anche all'indicazione di eventuali
          compensi  connessi  alla  effettiva  presenza ai lavori del
          Comitato  stesso.  Per  il  funzionamento  del  Comitato e'
          autorizzata  la  spesa  di lire 80 milioni per il 1999 e di
          lire  240  milioni  annue a decorrere dal 2000. Al relativo
          onere  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,   allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  della difesa. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.
              4.  Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
          Senato  della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
          di  cui  al  comma 2, alfine dell'espressione del parere da
          parte  delle  competenti Commissioni permanenti, da rendere
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
              5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
          per  il personale del Corpo della guardia di finanza, entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  2,  adottano,  con  propri
          decreti,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  regolamenti  recanti  norme per
          l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
          per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
          le  pari  opportunita',  la  Commissione  nazionale  per la
          parita'  e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
          Ministro   dei  trasporti  e  della  navigazionei'  per  il
          personale del Corpo delle capitanerie di porto.
              6. Ferme restando le consistenze organiche complessive,
          il   Ministro   della  difesa  puo'  prevedere  limitazioni
          all'arruolamento  del personale militare femminile soltanto
          in    presenza   di   motivate   esigenze   connesse   alla
          funzionalita'   di   specifici   ruoli,  corpi,  categorie,
          specialita'  e  specializzazioni  di ciascuna Forza armata,
          qualora  in  ragione  della  natura  o delle condizioni per
          l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un
          requisito  essenziale.  Il  relativo decreto e' adottato su
          proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito
          il  parere  della  Commissione per le pari opportunita' tra
          uomo  e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture
          e dei trasporti e per le pari opportunita'.
              7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale
          femminile  da arruolare nel Corpo della guardia di finanza,
          provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per
          le  pari  opportunita'  il quale acquisisce il parere della
          Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
          tra  uomo  e donna, su proposta del Comandante generale del
          Corpo della guardia di finanza.
              8.  In  via  transitoria  per  i primi tre anni e salvo
          quanto  previsto  dai  commi  6 e 7, le prime immissioni di
          personale  femminile  nelle  Forze armate e nel Corpo della
          guardia  di  finanza  sono disposte, elevando di tre anni i
          limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o
          i   sottufficiali,  nonche'  limitatamente  ai  contingenti
          stabiliti  annualmente nell'ambito della pianificazione del
          reclutamento  del  personale  militare,  dal  Capo di stato
          maggiore  della  difesa e dal Comandante generale del Corpo
          della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di
          cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina
          diretta  secondo  quanto  previsto  dal decreto legislativo
          30 dicembre  1997,  n.  490,  ovvero,  per  il  Corpo della
          guardia di finanza, secondo le modalita' di cui all'art. 8,
          commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto
          applicabili.
              9.  In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine
          italiane  possono partecipare, su base volontaria, anche ai
          concorsi  per  ufficiali  piloti di complemento delle Forze
          armate.  Questi  ultimi  devono  essere  reclutati  con  le
          modalita'  e  le  procedure  di  cui all'art. 3 della legge
          19 maggio 1986, n. 224.».

      
                                                           Allegato A
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
   2004/10/CE   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
febbraio  2004,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni
legislative,     regolamentari     ed     amministrative     relative
all'applicazione  dei  principi  di buona pratica di laboratorio e al
controllo  della  loro  applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze
chimiche.
   2004/23/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 31 marzo
2004,  sulla  definizione  di norme di qualita' e di sicurezza per la
donazione,  l'approvvigionamento,  il  controllo,  la lavorazione, la
conservazione,  lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule
umani.
   2004/41/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004,  che  abroga  alcune  direttive  recanti  norme sull'igiene dei
prodotti  alimentari  e le disposizioni sanitarie per la produzione e
la  commercializzazione  di  determinati  prodotti di origine animale
destinati  al  consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e
92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
   2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme
di  polizia  sanitaria  per  le  importazioni  e  il  transito  nella
Comunita'  di  determinati  ungulati  vivi, che modifica le direttive
90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE.
   2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
dicembre  2004,  concernente  l'arsenico,  il cadmio, il mercurio, il
nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
   2004/114/CE  del  Consiglio,  del  13 dicembre 2004, relativa alle
condizioni  di  ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
   2004/117/CE  del  Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le
direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE
per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e
l'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi.
   2005/1/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 9 marzo
2005,  che  modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE,
92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE,
2000/12/CE,  2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire
una  nuova  struttura  organizzativa  per  i comitati del settore dei
servizi finanziari.
   2005/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2005,  relativa  alle  pratiche  commerciali  sleali  tra  imprese  e
consumatori   nel   mercato  interno  e  che  modifica  la  direttiva
84/450/CEE   del   Consiglio  e  le  direttive  97/7/CE,  98/27/CE  e
2002/65/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio e il regolamento
(CE)  n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva
sulle pratiche commerciali sleali").
   2005/50/CE  della  Commissione, dell'11 agosto 2005, relativa alla
riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e
della  spalla  nel  quadro  della  direttiva  93/42/CEE concernente i
dispositivi medici.

      
                                                           Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
   98/44/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 6 luglio
1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
   2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque.
   2003/123/CE  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la
direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile
alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.
   2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio
2004,  concernente  l'ispezione  e la verifica della buona pratica di
laboratorio (BPL).
   2004/36/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004,  sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano
aeroporti comunitari.
   2004/40/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004,  sulle  prescrizioni  minime  di sicurezza e di salute relative
all'esposizione  dei  lavoratori  ai  rischi  derivanti  dagli agenti
fisici  (campi  elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
   2004/49/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004,  relativa  alla  sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante
modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze
delle  imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla
ripartizione   della   capacita'   di   infrastruttura   ferroviaria,
all'imposizione   dei   diritti  per  l'utilizzo  dell'infrastruttura
ferroviaria  e  alla  certificazione  di  sicurezza  (direttiva sulla
sicurezza delle ferrovie).
   2004/50/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004,  che  modifica  la  direttiva  96/48/CE  del Consiglio relativa
all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario transeuropeo ad alta
velocita'  e  la  direttiva  2001/16/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio  relativa  all'interoperabilita'  del  sistema  ferroviario
transeuropeo convenzionale.
   2004/51/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004,  che  modifica  la  direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo
delle ferrovie comunitarie.
   2004/54/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della
rete stradale transeuropea.
   2004/80/CE   del   Consiglio,   del   29   aprile  2004,  relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
   2004/81/CE  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004, riguardante il
titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime
della   tratta   di   esseri   umani  o  coinvolti  in  un'azione  di
favoreggiamento  dell'immigrazione  illegale  che  cooperino  con  le
autorita' competenti.
   2004/82/CE   del   Consiglio,  del  29  aprile  2004,  concernente
l'obbligo  dei  vettori  di  comunicare  i dati relativi alle persone
trasportate.
   2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime
sull'attribuzione,  a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi, della
qualifica   di   rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa  di
protezione  internazionale,  nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
   2004/108/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  membri  relative  alla  compatibilita'  elettromagnetica e che
abroga la direttiva 89/336/CEE.
   2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
dicembre  2004,  sull'armonizzazione  degli  obblighi  di trasparenza
riguardanti  le  informazioni  sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un mercato regolamentato e che
modifica la direttiva 2001/34/CE.
   2004/113/CE  del  Consiglio,  del  13  dicembre 2004, che attua il
principio  della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto
riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
   2005/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio
2005,  che  modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE,
88/357/CEE  e  90/232/CEE  e  la  direttiva 2000/26/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  sull'assicurazione  della responsabilita'
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
   2005/19/CE  del  Consiglio,  del 17 febbraio 2005, che modifica la
direttiva  90/434/CEE  relativa al regime fiscale comune da applicare
alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi
d'azioni concernenti societa' di Stati membri diversi.
   2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i
principi  e  le  linee guida dettagliate per la buona pratica clinica
relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonche'
i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di
tali medicinali.
   2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre
2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.
   2005/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre
2005,  relativa  alla  prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e di
finanziamento del terrorismo.

      
                                                           ALLEGATO C
                                                (Articolo 7, comma 1)
   2003/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  17
novembre  2003,  che  modifica  la direttiva 2001/25/CE concernente i
requisiti minimi di formazione per la gente di mare.
   2005/23/CE  della  Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica la
direttiva   2001/25/CE   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare.

      

03.03.2006
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
14:36:14