(Sergio Briguglio 13/3/2006)

 

ELEMENTI DI NORMATIVA SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

1. Ingresso e soggiorno

 

1.1 Sistemi di ingresso

 

1.1.1 Categorie di ingresso

 

Interesse legittimo e diritto

 

o      Òinteresse legittimo" allĠinserimento (concorrenziale o non concorrenziale)

o      per ÒdirittoÓ

 

Interesse all'inserimento concorrenziale: quote

 

o      Quote programmate con decreti (DPCM, decreto MAE su disponibilitaĠ atenei)

o      Domande di ingresso accolte fino a raggiungimento della quota, se gli altri requisiti sono soddisfatti

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri recenti: ingressi per soggiorni di lunga durata (circa 25.000 per anno fino al 2005; circa 120.000 nel 2006), stagionali (circa 50.000 per anno)

 

Interesse all'inserimento non concorrenziale: requisiti

 

o      Ingressi non limitati numericamente

o      Ingressi per soggiorni di breve o lunga durata

o      Requisiti: non gravare sullĠassistenza pubblica (mezzi di sostentamento, alloggio, viaggio di ritorno)

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al TAR

o      Numeri: turismo (circa 400.000 ingressi)

o      Nota: requisiti meno stringenti => numeri alti => possibile interferenza con controllo immiggrazione (overstayers)

 

Diritto (asilo, unita' familiare)

 

o      Ingressi non limitati numericamente (possibile riflesso, peroĠ, degli ingressi per protezione temporanea e ricongiungimento su quote per lavoro)

o      Requisiti principali dipendenti dalla condizione soggettiva, non un progetto dell'individuo: condizione di persecuzione, rapporto di parentela

o      Requisiti aggiuntivi: assenza di condizioni di esclusione (asilo), reddito e alloggio del familiare (ricongiungimento), etc.

o      Ricorso avverso i provvedimenti negativi: al Tribunale ordinario

o      Numeri: ricongiungimento (circa 50.000), richiesta asilo (circa 10.000; riconoscimenti o permessi umanitari: circa 1000)

o      Nota: lĠammissione al riconoscimento del diritto dĠasilo prescinde da un ingresso formalmente legale; possibile abuso; interferenza con controllo immigrazione

 

1.1.2 Programmazione dei flussi per lavoro

 

Decreti annuali

 

 

Quote privilegiate e limitazioni

 

 

Formazione all'estero

 

 

Quote per formazione professionale in Italia

 

 

Quote massime per sportivi professionisti

 

 

Andamento storico; esempio (2006)

 

o      DPCM 14/2/2006: 170.000, di cui 38.000 lavoratori subordinati non stagionali da paesi con accordi sottoscritti o imminenti - 4.500 albanesi, 3.500 tunisini, 4.000 marocchini, 7.000 egiziani, 1.500 nigeriani, 5.000 moldavi, 3.000 cingalesi, 3.000 bengalesi, 3.000 filippini, 1.000 pakistani, 100 somali, 1.000 ghanesi, 1.400 da paesi con nuovi accordi -, 78.500 lavoratori subordinati non stagionali da qualunque paese, di cui 45.000 per lavoro domestico o di assistenza alla persona (possono concorrere anche i moldavi), 2.500 per il settore della pesca marittima, 1000 dirigenti o personale altamente qualificato, 2.000 per la conversione studio-lavoro e 2.000 per la conversione tirocinio-lavoro, 2.000 formati all'estero (incrementabile in caso di esaurimento), 3.000 lavoratori autonomi - ricercatori, imprenditori che svolgono attivita' di interesse per l'economia nazionale, liberi professionisti, soci e amministratori di societa' non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati (in questo ambito: 1.500 conversioni studio o formazione - lavoro- autonomo; nota: riservate?) -, 500 lavoratori subordinati non stagionali o autonomi di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay o Venezuela, 50.000 lavoratori stagionali - da Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nel 2003, 2004 o 2005 -; consentite 1.200 conversioni da studio a lavoro autonomo per le categorie indicate; possibili ridistribuzioni di quote non utilizzate dopo 60 gg.

o      DPCM 14/2/2006 (per neocomunitari): 170.000 lavoratori subordinati dai Paesi neocomunitari con restrizioni transitorie (Repubblica  Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia e Ungheria)

 

Significato: tetti

 

o      limitazione attiva solo se piuĠ restrittiva dei criteri

o      restrittivitaĠ dei criteri allentata dallĠaggiramento (rapporti nati illegalmente)

o      giaĠ prevista dalla legge Martelli (criteri restrittivi; tetti infiniti, ma non sempre)

o      casi interessanti: Tunisia 1998 e Sri Lanka 2003 (quote privilegiate non usate); Albania 2000 (liste per chiamata, usate per autosponsorizzazione)

o      programmazione transitoria: meno burocratica, ma con quote limitate superiormente da quelle stabilite per lĠanno precedente[4]

 

Direttiva europea: "dirittto"

 

o      lavoratore straniero ammesso se sono soddisfatti requisiti oggettivi (contratto di lavoro, accertamento di indisponibilita', reddito sufficiente, etc.)

o      limitazioni numeriche ammesse solo in casi eccezionali

 

1.2 Ingresso e soggiorno per lavoro

 

1.2.1 Lavoro subordinato

 

Richiesta del nulla-osta

 

o      trattamento retributivo ed assicurativo,  nel rispetto delle leggi vigenti e dei CCNL applicabili (nota: e' una delle rare disposizioni di legge che impongono l'applicazione di un CCNL anche a datori non associati), riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno

o      impegno al pagamento delle eventuali spese di rimpatrio, riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno

o      garanzia della disponibilitaĠ di un alloggio che soddisfi i requisiti previsti dalle leggi regionali sullĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena e di Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria, contenuta in apposita dichiarazione e nella proposta di contratto; lĠeventuale partecipazione alle spese per lĠalloggio e la corrispondente decurtazione del salario (< 1/3 salario; non ammessa nei casi in cui la messa a disposizione dellĠalloggio sia prevista, con corrispondente determinazione del salario, dal contratto collettivo nazionale corrispondente) devono essere menzionate nella proposta di contratto di soggiorno[7]

o      autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale, atta a comprovare la capacitaĠ occupazionale e reddituale del datore di lavoro[8] (determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 1/05: reddito netto > doppio dell'ammontare di retribuzione e contribuzione dovuta; rileva anche il cumulo dei redditi di parenti di primo grado non conviventi o di altri soggetti che autocertifichino di essere tenuti al mantenimento del datore[9]); non richiesta nel caso in cui il datore di lavoro sia affetto da patologie che ne limitano lĠautosufficienza e intenda assumere un lavoratore da adibire alla propria assistenza (nota: ratio incomprensibile)

o      proposta di contratto di soggiorno, con specificazione delle relative condizioni,  a tempo indeterminato, determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale (>20 ore settimanali; nota: contemplato solo il part-time orizzontale) e, per il lavoro domestico, con retribuzione non inferiore allĠimporto dellĠassegno sociale[10]; la proposta di contratto riporta lĠimpegno al pagamento delle spese di rimpatrio dello straniero e la garanzia per lĠalloggio[11] (inclusa la partecipazione del datore di lavoro alle spese e la corrispondente decurtazione del salario)[12]

 

Congruita' del reddito; esenzione

 

 

Accertamento di indisponibilita'

 

o      richiesta comunicata dallo Sportello unico al Centro per lĠimpiego (escluso il caso di richieste nominative da liste di stranieri con titoli di prelazione)

o      il Centro per lĠimpiego accerta (anche via Internet) eventuali disponibilitaĠ di manodopera nazionale, comunitaria o straniera iscritta al collocamento o comunque censita come disoccupata e le comunica entro 20 gg. allo Sportello unico e al datore di lavoro; in tal caso, la richiesta di nulla-osta rimane sospesa fino a conferma da parte del datore di lavoro (art. 30 quinquies Regolamento; nota: sarebbe piu' sensato prevedere qui la possibilita' di revoca)

o      in mancanza di segnalazione di disponibilita' di lavoratori italiani o comunitari, il datore di lavoro, entro 4 gg. dalla comunicazione del Centro per lĠimpiego comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende revocare la richiesta di assunzione  (art. 30 sexies Regolamento; nota: al piu', si dovrebbe prevedere qui la necessita' di conferma)

o      in caso di mancata comunicazione da parte del Centro per lĠimpiego, di accertata indisponibilitaĠ o di conferma della richiesta, si procede

 

Parere del Questore

 

 

Verifica dei limiti numerici

 

 

Rilascio del nulla-osta; trasmissione alla rappresentanza

 

o      richiede allĠAgenzia delle entrate il codice fiscale per il lavoratore

o      convoca il datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta

o      spedisce lĠintera documentazione e il codice fiscale, se cosiĠ richiesto dal datore di lavoro, alla rappresentanza diplomatico-consolare

 

Rilascio del visto di ingresso

 

o      comunica al lavoratore la proposta di contratto di soggiorno per lavoro

o      rilascia visto e codice fiscale, previa verifica dei requisiti generali (es.: in relazione a regolaritaĠ documento di viaggio, mezzi di trasporto utilizzati, familiari al seguito; tutti gli altri, se la documentazione non eĠ stata trasmessa dĠufficio), entro 30 gg.[14]

 

Firma del contratto di soggiorno e richiesta del permesso

 

 

Durata del permesso

 

o      < 2 anni per rapporto a tempo indeterminato

o      durata del rapporto, ma comunque < 1 anno[15], per rapporto a tempo determinato

 

Disoccupazione

 

o      iscrizione del lavoratore, da parte del Centro per lĠimpiego[17], nelle liste di mobilitaĠ[18] (anche per corresponsione dellĠindennitaĠ di mobilitaĠ[19]) per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[20], se ricorrono le condizioni ai sensi delle disposizioni sul licenziamento collettivo

o      iscrizione del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[21] (o aggiornamento della sua posizione), da parte del Centro per lĠimpiego, per durata residua del permesso, ma comunque > 6 mesi[22], in caso di licenziamento individuale o di dimissioni o se non ricorrono le condizioni per lĠiscrizione nelle liste di mobilitaĠ (previa presentazione del lavoratore al Centro per lĠimpego, entro 40 gg. dalla conclusione del rapporto, con esibizione del permesso di soggiorno e dichiarazione relativa allĠattivitaĠ svolta e alla disponibilitaĠ immediata allo svolgimento di nuova attivitaĠ)

o      rinnovo del permesso, da parte della Questura, in caso di scadenza intermedia, con durata tale da completare il periodo di 6 mesi[23], previo accertamento dellĠeffettiva iscrizione

o      specificazione Òattesa occupazioneÓ sul permesso, ma conservazione delle facoltaĠ permesso per lavoro subordinato (circolare Mininterno 19/5/01)

o      in mancanza di nuovo contratto di soggiorno, alla scadenza del periodo di iscrizione (o del permesso, se lĠiscrizione non ha avuto luogo), il lavoratore deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia titolo al permesso di soggiorno ad altro titolo in base alla normativa

 

Nuovi rapporti di lavoro

 

 

Rinnovo del permesso

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro a tempo determinato)[24]

o      mezzi di sostentamento, corrispondenti a reddito da lavoro o da altra fonte lecita, accertabili dĠufficio a seguito di dichiarazione sostitutiva[25], per titolare e familiari conviventi a carico (quantificati come per ricongiungimento; da Circolare Mininterno 19/5/01)

o      esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena e di Bologna e nella Regione Toscana) o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria (salvo periodo > 6 mesi[26] di disoccupazione tollerata); per rapporti in corso alla data di entrata in vigore del DPR 334/04, le parti, ai fini del rinnovo del permesso, stipulano e sottoscrivono autonomamente il contratto di soggiorno, su modulo apposito e lo inviano, con raccomandata A.R., allo Sportello Unico, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno, timbrata dallo Sportello stesso, che il lavoratore esibisce all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno (Circ. Minlavoro 9/2005)

 

Attivita' lavorativa nelle more del rinnovo del permesso

 

 

Diritti del titolare del permesso

 

o      eĠ iscritto obbligatoriamente al SSN

o      accede alle misure di edilizia popolare a paritaĠ con lĠitaliano se in possesso di permesso di durata > 2 anni e impegnato in regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma[29]

o      eĠ parificato allĠitaliano per le misure di assistenza sociale (salvo provvidenze che costituiscano diritto soggettivo ai sensi della normativa vigente)

o      accede allo studio a paritaĠ con lĠitaliano (salvo riconoscimento dei titoli di studio ai fini della prosecuzione degli studi)

o      puoĠ chiedere il ricongiungimento familiare (se in possesso di permesso di durata > 1 anno) e lĠingresso di familiari al seguito (se il contratto eĠ di durata > 1 anno)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato diversa da quella originariamente autorizzata (art. 6, co. 1 T.U.)

o      puoĠ svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento degli altri requisiti previsti (lĠeventuale riconoscimento di titolo professionale acquisito allĠestero eĠ effettuato entro quote art. 39, co. 1 Regolamento; lĠeventuale iscrizione in albo professionale o elenco speciale eĠ effettuata entro quote art. 37, co. 3 T.U.; nella prassi, riconoscimento ed iscrizione effettuati extra-quote es.: Decreto Mingiustizia 13/10/03), o quale socio di cooperative, con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (se l'attivita' e' autonoma, e previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro autonomo)

o      puoĠ convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia); nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      accede ai corsi di formazione e riqualificazione professionale a paritaĠ con lĠitaliano (art. 22, co. 15[30], T.U.)

o      accede ai servizi di patronato (art. 22, co. 14[31], T.U.)

 

1.2.2 Lavoro stagionale

 

Procedura abbreviata

 

o      la chiamata puoĠ essere effettuata anche da associazioni di categoria, per conto degli associati (con richiesta di nulla osta e proposta di contratto di soggiorno firmate da ciascun datore di lavoro - da moduli distribuiti dai ministeri)

o      accertamento di indisponibilitaĠ (anche via Internet) di manodopera nazionale e comunitaria da parte del centro per lĠimpiego per 5 gg., in caso di chiamata numerica da liste (non per chiamata nominativa)

o      termine di 10 gg. per la trasmissione da parte del Centro per lĠimpiego della segnalazioni di eventuali disponibilita' (nota: sono inclusi i 5 gg. di pubblicizzazione della domanda di manodopera)

o      termine di 2 gg. per l'eventuale revoca da parte del datore di lavoro della richiesta di assunzione

o      rilascio o diniego del nulla-osta[32] al lavoro da parte dello Sportello unico[33] entro 20 gg.[34] dalla richiesta

 

Durata del nulla-osta e del permesso; disoccupazione

 

 

Permesso pluriennale

 

 

Diritto di precedenza

 

 

Conversione del permesso

 

 

1.2.3 Lavoro autonomo

 

Che cos'e' il lavoro autonomo

 

 

Requisiti: dichiarazione di assenza di motivi ostativi, attestazione sulle risorse

 

o      dichiarazione da parte dellĠautoritaĠ competente di inesistenza di motivi ostativi (esclusa lĠassenza dello straniero) al rilascio dellĠeventuale titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, richiesto per la specifica attivitaĠ (iscrizione in albo professionale o, in mancanza, elenco speciale da istituirsi o registro, rilascio di unĠautorizzazione o licenza, presentazione di una dichiarazione o denuncia)

o      attestazione, da parte dellĠautoritaĠ competente o della Camera di commercio, relativa alle risorse necessarie allo svolgimento dellĠattivitaĠ; da richiedere anche (o solo?; nota: dai moduli distribuiti dai ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo si evince "solo") in caso di attivitaĠ per le quali non sia necessario il rilascio di titoli abilitativi o autorizzatori; lĠattestazione fa riferimento alla disponibilitaĠ, in Italia, di un ammontare pari alla capitalizzazione, su base annua, dellĠimporto mensile dellĠassegno sociale (da art. 39, co. 3 Regolamento; in tutti i casi, o solo per attivitaĠ che non richiedano titoli abilitativi o autorizzatori?); ai fini della dimostrazione della disponibilita' di risorse rileva solo la disponibilita' reale del denaro in Italia (escluse fideiussioni, polizze, etc. o risorse economiche in patria; da circ. Ministero attivita' produttive 20/7/2005)

o      il rispetto del limite delle quote, nei casi in cui eĠ richiesta lĠiscrizione in albo professionale o elenco speciale (art. 37, co. 3 T.U.)

o      il riconoscimento del titolo abilitante o degli attestati relativi alle capacitaĠ professionali, se previsti, conseguiti allĠestero (entro le stesse quote, art. 39, co. 1 Regolamento; si applica, verosimilmente, solo in mancanza di albo ed elenco speciale: al riconoscimento non segue necessariamente lĠiscrizione nellĠalbo o simili art. 47, co. 2, art. 50, co. 3, e art. 50, co. 8 bis, Regolamento e la doppia imposizione del vincolo delle quote esaurirebbe, per un solo lavoratore, due opportunitaĠ)

 

Nulla-osta del Questore

 

 

Visto di ingresso: requisiti economici

 

o      disponibilitaĠ di risorse corrispondenti a quelle indicate nellĠeventuale attestazione

o      disponibilitaĠ di reddito[39] non inferiore a quello al di sotto del quale eĠ prevista lĠesenzione dal ticket (8.500 euro), o dichiarazione del committente della prestazione di lavoro autonomo o del rappresentante legale della cooperativa dalle quali risultino compensi equivalenti (da Vademecum Mininterno 2000 e da moduli dei ministeri per la conversione da studio a lavoro autonomo)

o      idonea sistemazione alloggiativa in Italia (mediante esibizione di contratto di acquisto o di affitto, o di dichiarazione di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante che attesti di aver messo a disposizione del lavoratore straniero un alloggio idoneo; da Vademecum Mininterno 2000)

 

Permesso di soggiorno: rilascio, durata, rinnovo, revoca

 

 

Diritti del titolare del permesso

 

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro autonomo (diversa da quella originariamente autorizzata)

o      possibilitaĠ di svolgere attivitaĠ di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[42] o, in caso di rapporto di lavoro giaĠ in corso, comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro) con corrispondente conversione del permesso di soggiorno alla scadenza (previa dimostrazione dei requisiti previsti per il rinnovo per motivi di lavoro subordinato; in particolare: esistenza di un contratto di soggiorno per lavoro)

 

1.2.4 Ingressi extra-quota

 

Categorie (nota: dipendenti di appaltatore estero; infermieri professionali)

 

o      dirigenti o personale altamente specializzato

o      lettori, ricercatori e professori universitari

o      traduttori e interpreti

o      colf alle dipendenze, allĠestero, da almeno 1 anno di cittadini italiani o comunitari che si trasferiscano in Italia

o      lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti in Italia, ammessi per adempiere funzioni o compiti specifici per un tempo limitato

o      lavoratori marittimi

o      lavoratori alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche residenti o con sede allĠestero, con regolare contratto di lavoro[45], temporaneamente trasferiti per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi[46], nellĠambito di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche residenti o con sede in Italia e ivi operanti, nel rispetto dellĠart. 1655 c.c., della L. 1369/60 (nota: legge abrogata dal D. Lgs. 276/03) e delle norme internazionali e comunitarie

¤       nulla-osta rilasciato, su richiesta dell'appaltante, previa comunicazione da parte del datore di lavoro (art. 40, co. 13 Regolamento; presumibilmente deve intendersi: da parte dell'appaltante) agli organismi provinciali dei sindacati comparativamente piuĠ rappresentativi del settore, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dellĠopera o alla prestazione del servizio[47]

¤       obbligo per l'impresa di applicare ai dipendenti trasferiti i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria e di versare i contributi previdenziali e assistenziali

¤       nota: possono essere a tempo indeterminato sia il contratto di appalto (prestazione di servizi a tempo indeterminato, ex D. Lgs. 276/2003), sia il rapporto alle dipendenze dell'appaltatore; il nulla-osta e, quindi, il visto di ingresso e il permesso di soggiorno, non possono avere durata superiore a 2 anni (art. 40, co. 2 e 4, Regolamento); sono rinnovabili in costanza di rapporto (art. 40, co. 23, Regolamento); il trasferimento di ciascun lavoratore deve avere pero' carattere temporaneo (art. 27, co. 1, lettera i, T.U.): il permesso non e' quindi rinnovabile un numero illimitato di volte, e non consente di accedere alla carta di soggiorno

¤       nota: nei moduli distribuiti dai ministeri si fa confusione tra appalto e distacco (non nel caso dei neocomunitari, pero') e si assume che l'appaltante non possa che essere un'impresa; si stabilisce anche che il rapporto di lavoro intercorrente tra azienda distaccante e lavoratore va provato, se tra l'Italia ed il Paese estero esiste una convenzione di sicurezza sociale, mediante la documentazione prevista dalla stessa convenzione (se la richiede lo Sportello Unico), o, negli altri casi, con dichiarazione rilasciata dal distaccante e dichiarazione di responsabilita' del distaccatario

¤       nota: niente esclude che l'appaltatore abbia sede in altro Stato membro dell'Unione europea; in questo caso, il regime di visto contrasta con la liberta' di prestazione di servizi (Sent. Corte Giust. C-440-2004)

o      lavoratori del circo  e dello spettacolo

o      giornalisti

o      persone che si trasferiscono nellĠambito di programmi di scambio o mobilitaĠ di giovani:

o      persone collocate Òalla pariÓ

o      infermieri professionali (con titolo riconosciuto dal Minsalute; verosimilmente extra quote[48]) assunti, anche a tempo indeterminato (se a tempo determinato, autorizzazione prorogabile; da circ. Mininterno 1/6/2004), presso strutture sanitarie pubbliche e private (nota: lĠassunzione nella struttura pubblica eĠ effettuata senza concorso, ai sensi dellĠart. 16 L. 56/87; in senso contrario Parere Ministero funzione pubblica 196/2004, che considera possibile solo l'assunzione a tempo determinato, che non incide sull'organico):

¤       lĠassunzione da parte delle strutture sanitarie ha luogo secondo specifica procedura (quale?)

¤       il nulla-osta puoĠ essere chiesto anche da societaĠ di lavoro interinale (rectius: agenzie di somministrazione di lavoro), previa esibizione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono lĠintera struttura o un suo reparto o un suo servizio

o      lavoratori trasferiti per attivitaĠ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallĠorganizzazione dalla quale dipendono

 

o      con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della 1636/1940, e del DPR 389/1994, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualita' dei rispettivi curricoli

o      con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri (art. 2 L. 4/1999)

 

Limiti su durata, rinnovo e conversione

 

o      durata del nulla-osta:

¤       pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque < 2 anni (proroga, se consentita, con durata < 2 anni; nota: anche piu' volte), per rapporti a tempo determinato

¤       a tempo indeterminato, per rapporti a tempo indeterminato (consentiti per lettori, professori e ricercatori universitari e infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari; nota: errori materiali nel testo dell'art. 40, co. 2 Regolamento, riguardo agli infermieri professionali)

o      durata del visto e del permesso:

¤       pari alla durata del nulla-osta al lavoro (nota: piuĠ vantaggioso di art. 5, co. 3 bis, lettera b, T.U.); per nulla-osta a tempo indeterminato, < 2 anni (da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[50])

¤       nei casi in cui il nulla-osta non eĠ richiesto, validitaĠ limitata alle documentate esigenze (< 2 anni, da art. 5, co. 3 bis, lettera c, T.U.[51])

o      utilizzabilitaĠ e rinnovo di nulla-osta e permesso:

¤       di norma non eĠ consentito stipulare diverso rapporto di lavoro da quello per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta (art. 40, co. 23 Regolamento; per lavoratori subordinati nel settore dello spettacolo, art. 27, co. 2 T.U.)

¤       il rinnovo eĠ consentito in costanza di rapporto di lavoro (nota: escluso il caso di riassunzione a termine da parte dello stesso datore, da art. 5 D. Lgs. 368/01), previa presentazione della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo

¤       disposizioni meno favorevoli:

-       gli artisti per locali di intrattenimento non possono rinnovare il permesso; possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo, e con lo stesso datore di lavoro (nota: non possono quindi intraprendere nuovi spettacoli, neanche con lo stesso datore)

¤       disposizioni piuĠ favorevoli:

-       traduttori, interpreti, colf di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purcheĠ la qualifica di assunzione sia la stessa per cui eĠ stato rilasciato il nulla-osta; si applica il periodo di disoccupazione garantito > 6 mesi

o      convertibilita': il permesso non eĠ convertibile

 

1.3 Ingresso e soggiorno per motivi familiari

 

1.3.1 Ricongiungimento familiare

 

Titolari del diritto al ricongiungimento

 

o      lo straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di durata > 1 anno per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio, motivi religiosi (nota: rileva la durata di rilascio; altrimenti risulterebbe escluso, di fatto, il permesso per studio; prassi spesso difforme: rilevante la durata residua)

o      lo straniero titolare di permesso per motivi familiari (Circ. Mininterno 25/10/2005, che fa riferimento alla Sent. Cass. I Sez. Pen. n. 1714/2001)

o      il cittadino italiano o comunitario o di Paese aderente allĠAccordo sullo spazio economico europeo - Islanda, Liechtenstein, Norvegia - (Decreto Ministro degli affari esteri 12/7/00 sui visti)

 

Familiari ammessi al ricongiungimento

 

o      coniuge non legalmente separato

o      figli minori non coniugati, ovvero legalmente separati, anche nati fuori del matrimonio, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (Trib. Padova: rileva l'eta' alla data di presentazione della richiesta di nulla-osta)

o      figli minori del coniuge, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che lĠaltro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso

o      genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese dĠorigine o di provenienza, ovvero genitori che abbiano piuĠ di 65 anni nel caso in cui gli altri figli non siano in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere loro (circ. MAE citata da circ. Mininterno 9/9/05 inverte l'attribuzione del requisito di carico, applicandolo solo al caso degli ultra-65-enni)

o      figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento a causa di invaliditaĠ totale[52]

 

Requisiti per il ricongiungimento

 

o      disponibilitaĠ di alloggio conforme ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica (allentamento dei requisiti nei Comuni di Modena e di Bologna e nella Regione Toscana) o che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria; ammesso anche il comodato o altra forma di disponibilita' (da moduli distribuiti dai ministeri); nel caso in cui il richiedente fruisca di ospitalita', necessaria la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'ospitante ad ospitare i ricongiunti

o      disponibilitaĠ di un reddito da fonti lecite (anche dal cumulo dei redditi di familiari conviventi) non inferiori allĠimporto

-       dellĠassegno sociale per lĠingresso di un familiare

-       del doppio dellĠassegno sociale per lĠingresso di 2 o 3 familiari

-       del triplo dellĠassegno sociale per lĠingresso di 4 o piuĠ familiari

 

Richiesta del nulla-osta, rilascio, silenzio-assenso

 

o      carta o permesso di soggiorno che abiliti alla richiesta di ricongiungimento

o      documentazione attestante la disponibilitaĠ di reddito

o      attestazione del Comune di conformitaĠ dellĠalloggio ai parametri delle leggi regionali per lĠedilizia popolare pubblica o certificato di idoneita' sanitaria rilasciato dalla ASL

o      documentazione, autenticata dal consolato italiano, attestante i rapporti di parentela o di coniugio ed eventualmente la minore etaĠ[54]

o      documentazione attestante, per ricongiungimento, con cittadino straniero, di familiare a carico, il sostegno economico fornito e documentazione, valutata dalla rappresentanza italiana alla luce dei parametri locali, relativa alla condizione economica in loco (unĠordinanza del Tribunale di Padova stabilisce che l'entita' delle rimesse va valutata con riferimento al tenore di vita tipico del paese in cui il familiare risiede, e che attestazioni da parte delle autoritaĠ locali sulla dipendenza economica del familiare dal figlio sono rilevanti)

o      documentazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza italiana relativa alla condizione di invaliditaĠ totale (per ricongiungimento con figlio maggiorenne) o ai gravi motivi di salute degli altri figli del genitore (per ricongiungimento con genitore a carico)

 

Visto di ingresso

 

 

Ingresso al seguito

 

 

1.3.2 Permesso di soggiorno per motivi familiari

 

Rilascio del permesso

 

o      al minore iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore o dellĠaffidatario, al compimento dei 14 anni (da art. 31, co. 2 T.U.)

o      a chi ha fatto ingresso per ricongiungimento o al seguito di familiare

o      allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo (con permesso di durata residua > 1 anno; formulazione ambigua) che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con cittadino italiano o comunitario o straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti)

o      allo straniero regolarmente soggiornante da almeno un anno (nota: anche per effetto di successivi rinnovi ad esempio, in caso di richiedente asilo , e senza limiti riguardo alla durata residua del permesso) che abbia sposato un cittadino italiano o comunitario o uno straniero regolarmente soggiornante (verosimilmente, titolare di diritto al ricongiungimento e in possesso dei requisiti); il permesso eĠ revocato se al matrimonio non eĠ seguita effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole

o      allo straniero, anche illegalmente soggiornante, che possegga i requisiti richiesti per fare ingresso per ricongiungimento con rifugiato

o      al minore straniero di etaĠ > 14 anni inespellibile, convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/1999 e 13/11/2000; ambiguitaĠ rispetto al caso di affidatario)

 

Durata e rinnovo del permesso

 

 

Scioglimento del vincolo familiare; conversione del permesso

 

 

Rilascio di carta di soggiorno

 

o      in relazione a straniero titolare di carta di soggiorno,

¤       a coniuge e figli minori (o minori affidati; da art. 31, co. 2 T.U.) di etaĠ > 14 anni (art. 31, co. 1 e 2 T.U.), conviventi

¤       ad altro familiare ricongiunto (art. 30, co. 4 T.U.)

¤       ai figli maggiorenni totalmente invalidi a carico (art. 16, co. 4 Regolamento, in contrasto con art. 9 T.U.)

 

Diritti del titolare del permesso

 

o      svolgere attivita' di lavoro subordinato (previa iscrizione nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00[58] o comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro se il rapporto di lavoro e' in corso, e salvo il rispetto dei limiti di eta') o autonomo (previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio e soddisfacimento altri requisiti previsti) e convertire corrispondentemente (su richiesta?) il permesso di soggiorno alla scadenza (circ. Mininterno 23/12/99, che interpreta art. 14, co. 3 Regolamento, in modo incompatibile con inclusione in art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento di motivi umanitari e, soprattutto, di integrazione del minore)

o      convertire il permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva in caso di titolaritaĠ di pensione percepita ("maturata", secondo la Relazione illustrativa del Regolamento) in Italia; nota: la conversione in permesso per residenza elettiva dovrebbe essere, in generale, possibile anche a condizione di disponibilita' di risorse cospicue, a prescindere dalla loro origine

o      iscriversi a corsi di studio o di formazione

 

1.3.3 Familiari di cittadini italiani o comunitari

 

Ricongiungimento con cittadino comunitario e diritto di soggiorno del familiare

 

o      Sent. Corte Giust. C-267-1983: sempre che non si tratti di matrimonio di comodo, il coniuge resta tale, ai fini del diritto di soggiorno, fino a scioglimento formale dell'unione; non rileva la semplice cessazione della convivenza, neanche nel caso vi sia l'intenzione di divorziare successivamente; nelle conclusioni dell'Avvocato Generale per la causa C-413-1999, l'interpretazione ampia, riguardo alla convivenza, si estende anche agli altri familiari

o      Sent. Corte Giust. C-316-1985: la condizione di familiare a carico risulta da una situazione di fatto; coincide con quella di familiare il cui sostegno e' fornito dal cittadino, senza che sia necessario determinarne i motivi, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita

o      Sent. Corte Giust. C-459-1999: il familiare che possa provare l'esistenza del legame coniugale o familiare non puo' essere respinto alla frontiera per il semplice fatto di non essere in possesso di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso

o      Sent. Corte Giust. C-157-03: non puo' essere imposto ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno

o      Sent. Corte Giust. C-503-03: l'ingresso non puo' essere negato ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica

 

Familiare del cittadino italiano: equiparazione al familiare di comunitario circolante; ulteriori elementi

 

o      al carattere non necessario del requisito di convivenza (Sent. Corte Giust. C-267-1983; nello stesso senso, Sent. Corte d'Appello Catania 30/3/2004; in senso contrario Sent. Cass. n. 8034/2003) e al permanere del diritto di soggiorno fino a scioglimento formale dell'unione (Sent. C-267-1983; in senso contrario Ord. Cons. Stato. n. 767/2005)

o      al non doversi determinare i motivi del sostegno fornito dal cittadino al familiare, ne' chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attivita' retribuita, ai fini dell'accertamento della condizione di familiare a carico (Sent. Corte Giust. C-316-1985)

o      al non potersi respingere alla frontiera il familiare che, privo di documenti di identita' o di viaggio validi o del visto di ingresso, possa provare l'esistenza del legame familiare (Sent. Corte Giust. C-459-1999)

o      al non potersi imporre ai familiari stranieri di un lavoratore comunitario che abbia esercitato il proprio diritto alla libera circolazione l'obbligo di ottenere un visto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (Sent. Corte Giust. C-157-03)

o      al non potersi negare l'ingresso ai familiari di un cittadino dell'Unione europea per il semplice fatto che essi figurano nell'elenco delle persone non ammissibili del SIS, su iniziativa di uno Stato membro, senza che siano stati allegati motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica (Sent. Corte Giust. C-503-03)

 

Titolo di soggiorno

 

o      in relazione a cittadino italiano,

¤       al coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

¤       agli altri familiari con diritto di soggiorno: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006)[62], altri ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, in Italia (corrisponde a "nel paese di provenienza" per il familiare di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.)

¤       ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano)

o      in relazione a cittadino comunitario

¤       al coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

¤       familiari con diritto di soggiorno:

-       in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006)[63], ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico); ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

-       in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per altri motivi: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006)[64]

¤       ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)

o      al genitore straniero, anche naturale, anche illegalmente soggiornante, di minore italiano residente in Italia, purcheĠ non privato della patria potestaĠ (apparentemente senza riguardo alla condizione di convivenza)

o      al coniuge convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b,  Regolamento)

o      al familiare entro il IV grado convivente di cittadino italiano, anche se illegalmente soggiornante (da art. 28 co. 1, lettera b, Regolamento)

 

Ingresso al seguito

 

 

1.3.4 Interesse superiore del minore

 

 

1.3.5 Tutela giurisdizionale

 

 

1.4 Ingresso e soggiorno per altri motivi

 

1.4.1 Ingresso e soggiorno per motivi di studio

 

Ingresso per studio universitario

 

o      domanda di preiscrizione ad un determinato corso per il quale vi sia disponibilitaĠ di posti

o      titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana (12 anni di scolaritaĠ) ed eventuale idoneitaĠ per lĠaccesso allĠuniversitaĠ nel paese di provenienza

o      documenti tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza italiana (salvo esonero, nei casi in cui cosiĠ dispongano convenzioni internazionali in vigore per lĠItalia; es.: la Convenzione dellĠAja del 1961 in materia di eliminazione della legalizzazione degli atti pubblici, cui hanno aderito, tra gli altri, Turchia e Moldavia, ovvero la Convenzione di Parigi del 27/9/56 o quella di Vienna dellĠ8/9/76 per il caso di atti di stato civile prodotti utilizzando estratti plurimi rilasciati dalle autorita' locali), e muniti della dichiarazione consolare di valore in loco

o      dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento non inferiori ad assegno sociale, mediante

-       fidejussione, bonifico o versamento

-       garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri

-       garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno (nota: lĠart. 34 Regolamento sulle modalitaĠ di prestazione di garanzia eĠ stato sostituito da altre disposizioni, ma il riferimento contenuto nellĠart. 46 Regolamento rimane)

o      indicazione di un alloggio in Italia.

o      disponibilitaĠ di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno.

o      copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN (contributo forfetario; copertura non valida per familiari a carico; per estendere lĠassistenza eĠ necessario il pagamento del contributo completo di allĠepoca £. 750.000; da circ. MinsanitaĠ 24/3/00)

 

Prove di ammissione

 

 

Rilascio e rinnovi del permesso

 

 

Parita' con lo studente italiano

 

 

Ingresso per formazione professionale

 

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui allĠart. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, Regolamento

 

Accesso al lavoro; conversione del permesso per studio o formazione

 

o      in permesso per lavoro subordinato, salvo che sia escluso da accordi o condizioni di ammissione, previa stipula del contratto di soggiorno[68], entro quote

o      in permesso per lavoro autonomo, entro quote e a condizione del possesso dei requisiti per lĠingresso certificato dallo Sportello unico (anzicheĠ dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana, come previsto in generale dal T.U.) sulla base della documentazione presentata dallĠinteressato

 

1.4.2 Soggiorno per motivi di protezione sociale

 

o      per il quale emerga, nel corso di indagini o di procedimenti penali o di interventi assistenziali dellĠente locale, una grave condizione di sfruttamento o di violenza e che corra rischi concreti per la propria incolumitaĠ in seguito alla decisione di sottrarsi al condizionamento di organizzazioni criminali o alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini

o      che possa essere inserito in un programma di integrazione sociale gestito dallĠente locale, anche in convenzione con ente privato iscritto nel registro apposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

 

Diritti del titolare

 

o      iscritto obbligatoriamente al SSN (come titolare di permesso per Òasilo umanitarioÓ - da circolare Ministero della SanitaĠ)

o      accede ai servizi assistenziali

o      accede a corsi di studio

o      puoĠ iscriversi nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      puoĠ esercitare attivitaĠ di lavoro subordinato

 

Revoca, rinnovo e conversione del permesso

 

o      interruzione della partecipazione al programma di inserimento

o      condotta incompatibile con il programma di inserimento

o      cessazione delle ragioni che ne hanno motivato il rilascio (nota: da un fatto intrinsecamente positivo, anche per lo straniero, puo' conseguire l'espulsione dell'interessato)

o      per lavoro subordinato (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)[70], con le modalitaĠ stabilite per il permesso per lavoro subordinato, in presenza di contratto di soggiorno per lavoro (da circ. Mininterno 25/10/2005), con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo (art. 27, co. 3 bis, Regolamento)

o      per lavoro autonomo (dubbio; da art. 27, co. 3 bis Regolamento: ÒlavoroÓ, senza specificazione; in contrasto con art. 18, co. 5 T.U.)

o      per studio, in presenza di iscrizione a corso regolare di studi

 

1.5 L'ingresso: elementi generali

 

Visto di ingresso

 

 

Requisiti

 

o      passaporto valido (o documento equivalente)

o      documentazione su

-       finalitaĠ del viaggio

-       mezzi di trasporto utilizzati

-       disponibilitaĠ mezzi sufficienti (ai sensi della Direttiva del Ministro dellĠinterno 1/3/00, G.U. 17/3/00; nota: non definiti per lavoro subordinato) per viaggio (anche di ritorno, salvo che per ingressi per lavoro e, verosimilmente, per motivi familiari) e soggiorno[71]

-       condizioni di alloggio

-       assicurazione sanitaria (con copertura fino a 30.000 euro), per soggiorni di breve durata (Decisione del Consiglio europeo 9/1/2004, Telex MAE 28/5/2004, Telegramma Mininterno 1/6/2004)

o      documentazione relativa ai requisiti specifici per il tipo di visto richiesto (Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con altri ministri competenti, periodicamente aggiornato; in vigore: Decreto 12 Luglio 2000 sulla ÒDefinizione delle tipologie dei visti dĠingresso e dei requisiti per il loro ottenimentoÓ, G.U. n. 178, 1 Agosto 2000)

 

Motivi ostativi

 

o      mancanza dei requisiti previsti

o      pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione;

o      pendenza di divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      esistenza di motivi che richiederebbero lĠespulsione

o      esistenza di segnalazioni per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo incluso, quindi, allontanamento con divieto di reingresso); nota: si tratta, piu' propriamente, di un motivi di divieto di ingresso, cui consegue il respingimento, ma, verosimilmente, e' anche motivo di dinego del visto

 

Rilascio e diniego del visto; ricorso

 

o      lavoro subordinato: 30 gg

o      lavoro autonomo: 30 gg (art. 39, co. 7 Regolamento; in contrasto, art. 26, co. 7, T.U. prevede 120 gg)

o      ricongiungimento familiare: 30 gg

o      se i motivi sussistessero permanentemente, dovrebbero essere certi, e dovrebbe essere usata diversa congiunzione: "sicurezza e ordine pubblico";

o      se non si tratta dei motivi di diniego, ma di motivi per la deroga, si dovrebbe prevedere solo la possibilita' di questa: "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego puo' non essere motivato" (anziche' "per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato ")

 

Reingresso

 

 

1.6 Il permesso di soggiorno: elementi generali

 

1.6.1 Rilascio del permesso

 

Richiesta

 

 

Requisiti per il rilascio

 

o      possesso dei requisiti per l'ingresso

o      disponibilitaĠ di mezzi per le spese di rimpatrio (escluso soggiorno per lavoro e per motivi familiari)

o      disponibilitaĠ di mezzi di sostentamento (indicati dalla Direttiva Ministro dellĠinterno sui mezzi di sussistenza; nota: non definiti per lavoro subordinato) rapportati al numero di persone a carico[73]

o      possesso dei requisiti per lo specifico permesso

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, per certi permessi

o      iscrizione al SSN, previa esibizione ricevuta, o assicurazione privata per altri permessi di durata > 3 mesi

o      assicurazione privata per soggiorni di durata < 3 mesi

 

Variazioni di domicilio

 

 

1.6.2 Rinnovo del permesso

 

Richiesta di rinnovo

 

o      90 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo indeterminato)

o      60 gg. (se rilasciato per lavoro subordinato a tempo determinato)

o      30 gg. (se rilasciato per altri motivi)[74]

 

Requisiti per il rinnovo

 

o      permanenza dei requisiti previsti per il rilascio; la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico diniego del rinnovo, ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: diniego non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'

o      eventuali requisiti specifici (es.: esami superati per studio universitario; per lavoro subordinato richiesta, salvo periodo > 6 mesi[75] di disoccupazione tollerata, lĠesistenza di un contratto di soggiorno per lavoro e la consegna della autocertificazione relativa alla disponibilitaĠ di alloggio che rientri nei parametri minimi di legge per lĠedilizia popolare o - verosimilmente - che sia fornito dei requisiti di abitabilitaĠ e idoneitaĠ igienico-sanitaria)

 

Durata del permesso rinnovato

 

 

Cedolino

 

 

1.6.3 Impronte digitali

 

 

1.6.4 Provvedimenti negativi

 

Rifiuto del permesso

 

 

Revoca del permesso

 

o      perdita dei requisiti (salvo disoccupazione tollerata) o mancato soddisfacimento dei requisiti per il soggiorno in altro Paese Schengen (salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti); nota: per il TAR Puglia, la revoca e' possibile solo in caso di permesso per lavoro autonomo

o      adozione di un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione del divieto di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa, titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE)

 

Tutela

 

o      nuovi elementi che consentano il rilascio o il rinnovo del permesso (art. 5, co. 5 T.U.; attenuato, per il lavoratore subordinato che abbia un contratto in scadenza, il danno associato al termine, lontano dalla scadenza, fissato per la richiesta di rinnovo)

o      la sanabilitaĠ di eventuali irregolaritaĠ amministrative (art. 5, co. 5 T.U.)

o      lĠesistenza di gravi motivi umanitari o obblighi costituzionali o internazionali (art. 5, co. 6 T.U.)

o      lĠesistenza di requisiti per altro tipo di permesso (art. 5, co. 9 T.U.; conversione: di fatto disatteso, salvo sentenza TAR Liguria)

 

1.6.5 Utilizzazione

 

o      motivi familiari: per lavoro subordinato, lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative), studio

o      lavoro autonomo: per lavoro subordinato o studio

o      lavoro subordinato: per lavoro autonomo (anche come socio lavoratore di cooperative) o studio

o      motivi umanitari: per lavoro autonomo o lavoro subordinato (e sudio?)

o      integrazione del minore: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      affidamento: per lavoro autonomo, lavoro subordinato o studio

o      minore eta': per studio (Circ. Mininterno 13/11/00; non per lavoro, da Circ. Mininterno 13/11/00; nota: il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dovrebbe pero' rientrare nel diritto all'istruzione e formazione)

o      motivi di studio o formazione: per lavoro subordinato, per un massimo di 1040 ore per anno; in caso di permesso per formazione professionale, consentiti anche rapporti aggiuntivi? di tirocinio funzionali al completamento del percorso di formazione)

o      motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): per lavoro subordinato o studio

o      asilo: per lavoro subordinato o autonomo o studio

o      richiesta di asilo: per lavoro subordinato o autonomo, se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e il ritardo non possa essere addebitato al richiedente

o      acquisto cittadinanza e adozione: per lavoro subordinato e autonomo (nella prassi - da nota della DPL Modena; intende "attesa adozione", salvi i limiti di eta'?)

 

1.6.6 Conversione

 

o      senza vincolo di quote:

¤       lavoro subordinato: in lavoro autonomo o residenza elettiva

¤       lavoro autonomo: in lavoro subordinato o residenza elettiva

¤       ogni permesso: in permesso per motivi familiari

¤       motivi familiari: in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), esigenze sanitarie (?) o di cura, o residenza elettiva

¤       affidamento (di qualunque tipo, incluso l'affidamento di fatto a familiari entro il IV grado, da sent. Corte Costituzionale 198/2003, che parifica anche i minori sottoposti a tutela; nello stesso senso, Sent. Cons. Stato n. 1681/2005; in senso contrario, Circ. Mininterno n. 400/AA/P/12.214.32, che limita il beneficio a coloro che hanno raggiunto i 18 anni prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02; TAR Piemonte: l'art. 32, co. 1 andrebbe applicato solo ai minori non accompagnati che sono stati affidati a cittadino straniero ai sensi della legge 184/83 e sono stati iscritti nel permesso di soggiorno dell'affidatario prima del compimento dei 14 anni): in lavoro subordinato o autonomo, accesso al lavoro (verosimilmente, Òattesa occupazioneÓ), studio, esigenze sanitarie (?) o di cura; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       integrazione del minore (o anche minore etaĠ?): in lavoro subordinato o autonomo, studio, accesso al lavoro; nota: la conversione in lavoro o accesso al lavoro, prevista entro quote dall'art. 32, co. 1-quater, T.U., e' effettuata, in realta', in detrazione dalle quote per l'anno successivo (da art. 3, co. 4, DPR 100/2004)

¤       motivi umanitari per protezione sociale o sicurezza pubblica (da L. 155/05): in lavoro subordinato, lavoro autonomo (dubbio) o studio, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in lavoro subordinato o autonomo, dopo il conseguimento della laurea in Italia, con detrazione dalle quote fissate dal decreto-flussi per lĠanno successivo

¤       studio in motivi religiosi (TAR Emilia Romagna, sulla base di art. 5, co. 5, T.U., e circ. Mininterno 26/5/05 per analogia con art. 14, co. 5 Regolamento)

¤       motivi religiosi in residenza elettiva (in luogo della carta di soggiorno, per persone che dispongano di un reddito da lavoro alle dipendenze di enti o organizzazioni del Vaticano; da circ. Mininterno 26/5/05)

o      entro quote:

¤       motivi di studio o formazione (anche per lo svolgimento di tirocinio formativo): in lavoro subordinato o autonomo

¤       lavoro stagionale: in lavoro subordinato, entro quote, dalla seconda stagione (secondo il TAR Piemonte, anche extra quote e dalla prima stagione)

 

1.7 La carta di soggiorno

 

1.7.1 Cittadini stranieri

 

Requisiti

 

o      6 anni[78] di soggiorno legale

o      titolaritaĠ di un permesso per il quale sia possibile un numero indeterminato di rinnovi: lavoro subordinato o autonomo, motivi familiari, asilo, asilo umanitario, motivi religiosi (circ. Mininterno 26/5/05, purche' il reddito sia percepito o dichiarato in Italia), residenza elettiva; esclusi: studio, lavoro stagionale, permessi di breve durata; molte ambiguitaĠ; Circ. Mininterno 23/10/00 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per lavoro nello spettacolo (e forse, in generale, ex art. 27 T.U.), Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ, studio religioso (?); Circ. Mininterno 4/1/01 esclude esplicitamente anche titolari di permesso per Òlavoro subordinato a tempo determinatoÓ (in senso contrario, Tar Umbria); Tar Campania: rilevante il titolo del permesso, non il tipo di rapporto di lavoro effettivamente in corso

o      reddito superiore allĠassegno sociale, anche associato a potenziale (da Relazione illustrativa del Regolamento) trattamento pensionistico per invaliditaĠ; Circ. Mininterno 23/10/00: reddito commisurato (come per ricongiungimento) al numero dei familiari conviventi, anche se la carta non eĠ richiesta per loro (nota: coerente con art. 9, co. 1 T.U.)

 

Motivi ostativi

 

 

Familiari del richiedente o titolare

 

 

Richiesta, rilascio, diniego

 

 

Diritti

 

 

Revoca

 

 

Tutela

 

 

1.7.2 Familiari di cittadini comunitari o italiani

 

Beneficiari

 

o      coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

o      familiari con diritto di soggiorno: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006)[83], altri ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico; ogni altro membro della famiglia che sia, in Italia (corrisponde a "nel paese di provenienza" per il familiare di cittadino comunitario che eserciti il diritto alla libera circolazione), convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (da combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.)

o      ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore italiano)

o      coniuge, figlio minore o genitore conviventi (art. 9, co. 2 T.U.); nota: il requisito di convivenza contrasta con Sent. Corte di Giust. C-267-1983

o      familiari con diritto di soggiorno:

¤       in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per lavoro subordinato o autonomo o per effettuare o ricevere una prestazione di servizi: coniuge, figli di eta' inferiore ai 21 anni (da L. 29/2006)[84], ascendenti e discendenti del cittadino o del coniuge, a loro carico (nota: la L. 29/2006 ha omesso inspiegabilmente di rimuovere, in questo caso, la condizione di carico); ogni altro membro della famiglia che sia, nel paese di provenienza (verosimilmente, lo Stato membro di provenienza), convivente o a carico del coniuge (o, verosimilmente, del cittadino comunitario; vedi, ad es., art. 1, Direttiva 73/148/CEE), degli ascendenti del cittadino o degli ascendenti del coniuge (combinato disposto di art. 3, co. 3 T.U. Comunitari e art. 30, co. 4, T.U.; nota: previsioni di cui all'art. 5, co. 4 T.U. Comunitari incluse nelle precedenti)

¤       in caso di cittadino avente diritto di soggiorno in Italia per altri motivi: coniuge non legalmente separato, figli di eta' < 21 anni, figli di eta' > 21 anni, se a carico, genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge (L. 29/2006)[85]

o      ulteriori familiari ricongiunti (art. 30, co. 4, T.U.; ad esempio, il genitore naturale di minore comunitario)

 

Requisiti

 

 

Provvedimenti negativi

 

 

 

2. Allontanamento e detenzione

 

2.1 Il respingimento

 

Presupposti

 

o      tenta di fare ingresso da un valico non autorizzato (a meno che questo non avvenga per cause di forza maggiore)

o      quando eĠ privo dei requisiti previsti per lĠingresso (documentazione relativa a finalitaĠ e durata del soggiorno, mezzi di sostentamento sufficienti, eventuali mezzi per la copertura delle spese di rimpatrio, passaporto valido e, se richiesto, visto di ingresso, ovvero carta di soggiorno o permesso di soggiorno idoneo in corso di validitaĠ o visto di reingresso)

o      esistono motivi di pericolo per ordine pubblico e sicurezza dello Stato (anche per paesi Schengen; salvo ragioni umanitarie o obblighi costituzionali o internazionali)

o      eĠ stato condannato (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione

o      eĠ gravato da un divieto di reingresso in seguito a espulsione

o      sussistono i presupposti per la sua espulsione

o      eĠ stato segnalato per la non ammissione in Area Schengen (T.U.: per soli motivi di ordine pubblico e sicurezza degli Stati e di tutela delle relazioni internazionali; Regolamento: qualunque motivo, incluso allontanamento con divieto di reingresso)

o      non sono soddisfatte norme doganali e valutarie, e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale

 

Eccezioni

 

o      eĠ giaĠ stato riconosciuto rifugiato in altro Stato

o      proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, e non di solo transito verso lĠItalia, senza chiedere asilo

o      soddisfa le condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      eĠ stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, o eĠ pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero appartiene ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali  o  sociali

o      possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

 

Modalita'

 

o      polizia di frontiera, nei casi in cui lo straniero si presenti a un valico di frontiera autorizzato

o      questore, nei casi in cui lo straniero

-       sia fermato subito dopo aver fatto ingresso da un valico di frontiera non autorizzato

-       sia stato ammesso temporaneamente nel territorio dello Stato percheĠ bisognoso di soccorso (come nel caso tipico di intercettazione in acque teritoriali)

 

Conseguenze

 

o       dello straniero che debba essere respinto

o      dello straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato in Italia e lo straniero non risulti ammissibile nel territorio dello Stato (modifica allĠart. 10, co. 3, T.U., introdotta da D. Lgs. 87/03)

 

Tutela

 

o      in caso di trattenimento in CPT in attesa di eseguire il respingimento (es.: per motivi di soccorso): possibile tutela in sede di procedimento di convalida del trattenimento da parte del giudice (nota: lo svolgimento della procedura di convalida non puoĠ comunque ritardare lĠallontanamento dallĠItalia; in caso di respingimento differito, questa disposizione puo' sottrarre di fatto il provvedimento e i suoi presupposti al controllo giudiziario)

o      in generale: ricorso al TAR (o al giudice ordinario, in caso di respingimento fondato sullĠinammissibilitaĠ della domanda di asilo, ovvero in caso di ingresso al seguito del familiare o per ricongiungimento), previa nomina di un rappresentante legale (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana)

 

Respingimento in mare: limiti

 

o      nelle acque territoriali o in quelle contigue (nota: a tutt'oggi non istituite per l'Italia)

o      in alto mare, nei limiti consentiti dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali: salvo il caso di accordo bilaterale (es.: con l'Albania del 25/3/1997, con protocollo di attuazione del 2/4/1997), che consenta l'adozione immediata delle misure in questione,

-       la possibilita' di fermo e ispezione (diritto di visita) e' consentita (art. 100 Convenzione di Montego Bay)

¤       per navi nazionali o da considerare come nazionali a dispetto della diversa bandiera o della mancanza di bandiera

¤       per navi prive di nazionalita'

¤       per navi straniere, nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che siano impegnate in tratta degli schiavi (o altro, qui irrilevante); negli altri casi, solo previa autorizzazione dello Stato di bandiera (cosi' prevede anche l'art. 7, co. 3 Decreto Mininterno 14/7/03)

-       la possibilita' di adottare misure conseguenti alla conferma dei sospetti e' consentita solo

¤       per navi italiane

¤       per navi di qualunque nazionalita' nell'ambito del diritto di inseguimento (per reati commessi nelle acque territoriali o contigue)

¤       per navi di qualunque nazionalita' il cui comportamento dimostri che lo Stato di bandiera non ha esercitato un effettivo controllo in materia di sicurezza (interpretazione dubbia)

¤       per navi straniere, previa autorizzazione dello Stato di bandiera (nota: per navi prive di bandiera non sembrano esistere previsioni precise); nota: l'adozione di misure a seguito dei controlli per navi straniere o prive di bandiera in acque internazionali non e' disciplinata in dettaglio dal Decreto Mininterno 14/7/03; deve considerarsi esclusa?)

 

2.2 L'espulsione

 

2.2.1 L'espulsione per motivi di pericolosita'

 

Presupposti

 

o      per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche (L. 155/2005)

o      a titolo di misura di sicurezza aggiuntiva alla pena

o      a titolo di sanzione sostitutiva della pena detentiva (allĠatto della pronuncia della sentenza) o alternativa alla detenzione (in fase di espiazione)

o      come misura di prevenzione

 

Ordine pubblico e sicurezza dello Stato

 

o      disposta con decreto del Ministro dellĠinterno (amministrativa), o dal Tribunale per i minorenni (giudiziaria) in caso di espulsione di minore

o      l'espulsione in azioni di contrasto delle attivita' terroristiche puo' riguardare persone appartenenti a categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o per le quali si possa ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali; puo' essere disposta anche dal prefetto, su delega del Ministro dell'interno (L. 155/2005)

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera

o      ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma (anche dal consolato o ambasciata italiana allĠestero; sottoscrizione del ricorso autenticato dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata al Ministro dellĠinterno), o, in caso di espulsione di minore, alla Corte d'Appello; in caso di contrasto delle attivita' terroristiche, non puo' essere concessa la sospensiva (L. 155/2005)

o      il Ministro dellĠinterno puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      fino al 31/12/2007, se la decisione sul ricorso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al TAR; se la sospensione supera i 2 anni, il TAR puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi o a revocare l'espulsione; trascorso il termine, il TAR decide allo stato degli atti (L. 155/2005)

o      fino al 31/12/2007, non si applicano, in questi casi, le procedure sull'espulsione di persona sottoposta a procedimento penale

 

Misura di sicurezza

 

o      disposta dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero condannato per reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. che risulti socialmente pericoloso, o per straniero che intendeva commettere un delitto e che e' stato assolto perche' la sua condotta non ne ha poi integrato la fattispecie (art. 59, c.p.), o per straniero che si e' accordato con almeno un'altra persona per commettere un delitto poi non commesso (art. 115, c.p.)

o      divieto di reingresso: fissato con la sentenza; in mancanza, 10 anni[89] (da art. 13, co. 14, T.U.)

o      per straniero condannato,

-       l'espulsione e' eseguita, successivamente allĠespiazione della pena con accompagnamento immediato alla frontiera; questore e autoritaĠ consolare sono avvertiti per tempo[90]

-       la revoca o la non applicazione puoĠ essere disposta dal magistrato di sorveglianza su istanza dellĠinteressato e a seguito di udienza; diritto a rimanere in Italia fino a decisione del magistrato

-       provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente la misura di sicurezza impugnabile davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.)

 

Sanzione sostitutiva della detenzione

 

o      disposta (facoltativamente) dal giudice (giudiziaria)

o      per straniero che debba essere condannato, o per il quale si debba applicare la pena su richiesta (patteggiamento), per reato non colposo, alla detenzione < 2 anni senza possibilitaĠ di sospensione, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. (delitti di cui agli artt. 285, 286, 416 bis e 422 del codice penale; delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivitˆ delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi per finalitˆ di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-bis, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchŽ di pi armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; delitti di cui agli artt. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; delitto di cui all'art. 416 del codice penale nei casi in cui  obbligatorio l'arresto in flagranza; delitti previsti dagli articoli 600, 600 bis, comma 1, 600 ter, comma 1, 601, 602, 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609 ter, 609 quater, 609 octies del codice penale), o di delitti puniti dal Testo Unico con pena edittale superiore, nel massimo, a 2 anni (nota: esclusi i casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione sotitutiva della pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      condizione necessaria: provvedimento immediatamente eseguibile (accompagnamento  immediato alla frontiera senza previo trattenimento in CPT)

o      espulsione eseguita anche in caso di sentenza non irrevocabile

o      divieto di reingresso per il periodo > 5 anni, stabilito dal giudice; sanzione sostitutiva revocata dal giudice in caso di reingresso illegale prima della scadenza del divieto

o      ricorso, come per la condanna (nota: non in caso di patteggiamento; possibile comunque ricorso in Cassazione, ad es.: per mancata verifica di una delle condizioni)

 

Misura alternativa alla detenzione

 

o      disposta (obbligatoriamente) dal magistrato di sorveglianza (giudiziaria)

o      per straniero, giaĠ identificato, detenuto, che debba scontare una pena, anche residua, < 2 anni, e che dovrebbe comunque, in mancanza, subire lĠespulsione, ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U., per soggiorno illegale (nota: il caso di mancato ottemperamento allĠinvito allĠallontanamento in caso di rifiuto del permesso dovrebbe essere, in base ad art. 12, co. 2 Regolamento, assimilato al caso di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.) o come misura di prevenzione

o      escluso il caso in cui si tratti di delitti di cui allĠart. 407, co. 2, lettera a, c.p.p. o di delitti puniti dal Testo Unico (nota: esclusi i casi di condanna conseguente a mancato allontanamento entro i 5 gg. o a violazione del divieto di reingresso)

o      nota: la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso eĠ motivo valido di revoca del permesso di soggiorno; la revoca del permesso eĠ motivo di espulsione ai sensi dellĠart. 13, co. 2 T.U.; se, quindi, il reato in questione non rientra tra quelli per i quali eĠ esclusa lĠapplicazione della misura dellĠespulsione alternativa alla pena detentiva, il responsabile puoĠ essere oggetto, in linea di principio, di tale provvedimento anche se originariamente titolare di un permesso di soggiorno valido

o      nota: lo straniero originariamente in possesso di un permesso di soggiorno rientra nella categoria di cui allĠart. 13, co. 2 se non chiede il rinnovo del permesso entro 60 gg. dalla scadenza anche durante la detenzione

o      esclusi (ovviamente) i casi in cui si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno

o      10 gg. per proporre opposizione; 20 gg. per la decisione; espulsione eseguita solo dopo la scadenza del termine per lĠopposizione o di quello per la decisione

o      stato di detenzione mantenuto fino ad acquisizione di tutti i documenti di viaggio necessari (salvo, verosimilmente, che nel frattempo la pena venga interamente espiata)

o      accompagnamento  immediato alla frontiera

o      pena estinta dopo 10 anni, salvo che, nel frattempo, lo straniero sia rientrato illegittimamente (legittimo, ad esempio, lĠingresso per richiesta di asilo o lĠingresso altrimenti autorizzato); detenzione ripristinata in questo caso

 

Misura di prevenzione

 

o      disposta dal prefetto (amministrativa)

o      per straniero appartenente a una delle categorie di cui

-       allĠart. 1 L. 1423/56, come sostituito dallĠart. 2 L. 327/88: straniero ritenuto dallĠautoritaĠ di PS, sulla base di elementi di fatto, dedito ad attivitaĠ delittuose

-       allĠart. 1 L. 575/65, come sostituito dallĠart. 13 L. 646/82: straniero indiziato di appartenere ad associazione mafiosa

o      eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera[91]

 

2.2.2 L'espulsione per soggiorno illegale

 

Presupposti

 

o      che abbia eluso i controlli di frontiera e non sia stato fermato subito dopo (e respinto)

o      che sia privo di permesso di soggiorno valido, non avendone chiesto il rilascio entro 8 gg. lavorativi dallĠingresso (salvo cause di forza maggiore) o il rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza (l'onere della prova della data di ingresso, certificabile mediante il timbro a data sul passaporto, spetta allo straniero; da Sent. Cass. 7668/2004; nota: impossibile per lo straniero ottenere l'apposizione del timbro in caso di ingresso da frontiera interna; il termine di 8 gg. per la richiesta del permesso di soggiorno per il turista che, entrato in Italia, ne esca e vi rientri fruendo del diritto alla libera circolazione decorre dalla data di ciascun successivo ingresso, non da quella del primo ingresso - da Sent. Cass. 11323/2005)

o      che abbia subito la revoca (inclusa quella conseguente alla condanna per violazione delle norme sul diritto d'autore o vendita di marchi contraffatti) o lĠannullamento del permesso di soggiorno

o      che, dopo un ingresso da altro paese Schengen, abbia omesso di fare dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg.

o      che non abbia rispettato lĠinvito a lasciare il territorio dello Stato nel termine (< 15 gg.) fissato dal questore in seguito a diniego di rilascio o di rinnovo del permesso (art. 12, co. 2 Regolamento; nota: il riferimento e' all'espulsione ai sensi dell'art. 13 T.U., senza ulteriori specificazioni; verosimilmente, il caso e' assimilato alla mancata richiesta di permesso di soggiorno, di cui all'art. 13, co. 2, lettera a, T.U.); nota: per il Giudice di pace di Bologna: legittima l'espulsione con intimazione gia' al momento del diniego (orientamento minoritario, pero': vedi altro Giudice di pace di Bologna e Giudice di pace di Roma)

o      che non abbia rispettato lĠobbligo di lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg. in seguito a una precedente espulsione per mancata richiesta di rinnovo[92] (nota: manca una disposizione esplicita[93], ma lĠart. 13, co. 5 T.U. stabilisce che lo straniero sia accompagnato alla frontiera quando si ravvisi il rischio che si sottragga allĠesecuzione del provvedimento; a fortiori dovraĠ essere espulso in caso di mancato rispetto del termine)

o      che, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato entro 5 gg. allĠordine di allontanamento impartito per lĠimpossibilitaĠ di dar luogo o prolungare il trattenimento in CPT (Sent. Corte Cost. 5/04: ampia accezione della nozione di giustificato motivo, inclusa indigenza; circ. Mininterno 15/1/05: l'appartenenza ad un paese colpito dal maremoto integra il giustificato motivo)

o      che non abbia rispettato il divieto di reingresso a seguito di espulsione

o      che sia stato sottoposto a un provvedimento di respingimento o espulsione da parte di altro Stato membro; previa revoca del permesso di soggiorno, ove ne sia in possesso; esclusi (ovviamente) i casi in cui l'espulsione contrasti con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo o si applichino i divieti di espulsione: rischio di persecuzione, minore, familiare o coniuge di italiano, donna incinta o puerpera o marito convivente di questa (rectius, padre del bambino?), titolare di carta di soggiorno (da D. Lgs. 12/2005, di attuazione della Dir. 2001/40/CE)

 

Modalita'

 

o      disposto dal prefetto (espulsione amministrativa)

o      eseguito con

-       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro i 60 gg. successivi alla scadenza, a condizione che non vi sia il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia

-       accompagnamento immediato alla frontiera, negli altri casi[94]

 

Convalida del provvedimento di accompagnamento

 

o      comunicazione al giudice di pace territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento entro 48 ore dallĠadozione; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U.

o      esecuzione del provvedimento sospesa fino alla decisione sulla convalida

o      lo straniero e' informato del suo diritto di essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e di essere ammesso al gratuito patrocinio (nota: difficilmente fruibile; non e' chiaro se si applichino le disposizioni di cui all'art. 142 L , DPR 115/2002, che pongono a carico dell'erario, per il ricorso avverso il provvedimento di espulsione, l'onorario del difensore dello straniero); ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio, in mancanza di codice fiscale, lo straniero puo' limitarsi a fornire generalita' e domicilio all'estero (Ord. Corte Cost. 144/2004)

o      lo straniero e' ammesso, se necessario, all'assistenza di un interprete

o      udienza in camera di consiglio, in locale messo a disposizione dalla questura, con partecipazione del difensore e dell'interessato (che viene sentito dal giudice), tempestivamente avvertiti

o      nelle more della convalida, lo straniero e' trattenuto in un CPT, salvo che il procedimento di convalida possa concludersi in questura prima del trasferimento

o      il giudice convalida il provvedimento, con decreto motivato, entro le 48 ore successive alla comunicazione del provvedimento stesso alla Cancelleria, verificata lĠosservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti per i provvedimenti di espulsione e di accompagnamento; in caso contrario, il provvedimento perde efficacia

o      una volta convalidato, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera e' esecutivo

o      decreto di convalida impugnabile in cassazione; il ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento

 

Ricorso contro il provvedimento di espulsione

 

o      ricorso avverso il provvedimento di espulsione al giudice di pace (da L. 271/2004)[96] del luogo dove ha sede il prefetto che ha adottato il provvedimento[97]; la competenza e' del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in materia di diritto all'unita' familiare, di cui all'art. 30, co. 6, T.U., o per la tutela dello sviluppo psicofisico del minore, di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (da L. 271/2004)

o      il ricorso deve essere presentato entro 60 gg.[98] dalla data del provvedimento[99] (anche dal consolato o dallĠambasciata italiana[100]; sottoscrizione del ricorso autenticata dal funzionario della Rappresentanza; copia del ricorso inviata allĠautoritaĠ che ha adottato il provvedimento); ricorso inammissibile se presentato oltre i termini (il giudice deve pero' valutare se la comunicazione del provvedimento con idonea traduzione sia stata efficace ai fini dell'esercizio del diritto di difesa; da Sent. Corte Cost. 198/2000 e 227/2000)

o      il prefetto puoĠ far pervenire osservazioni al giudice entro 5 gg.

o      il giudice decide con unico provvedimento (impugnabile solo in Cassazione), adottato, in tutti i casi, entro 20 gg.[101] (termine a carattere ordinatorio)[102]

o      diritto allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia o, in mancanza, di un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella apposita, e, se necessario, allĠassistenza da parte di un interprete; onorario e spese a carico dellĠerario (art. 142 L, D.P.R. 115/2002; nota: art. 13, co. 8 T.U., come modificato da L. 189/02, ha ripristinato il riferimento allĠammissione al gratuito patrocinio, soppresso dallĠart. 229 L del DPR 115/02)[103]

 

Divieti di espulsione e limiti all'esecuzione

 

o      possa essere perseguitato per motivi di

-       razza

-       sesso

-       lingua

-       cittadinanza

-       religione

-       opinioni politiche

-       condizioni  personali (nota: ulteriore rispetto a Convenzione di Ginevra; applicato dal Tribunale di Firenze al caso di prostituta con rischio di ritorsioni in patria) o  sociali

o      rischi di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione

o      minori (salvo il diritto di seguire il genitore o lĠaffidatario espulsi)

o      donne incinte o che abbiano partorito da meno di 6 mesi un figlio cui provvedono (la pronuncia 376/00 della Corte costituzionale ha esteso il divieto di espulsione al marito convivente; non al padre in quanto tale?)

o      coniuge di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso convivente (mess. Mininterno 28/2/05: in caso di matrimonio contratto dopo lĠadozione del provvedimento di espulsione sussiste l'interesse pubblico alla revoca dell'espulsione; nello stesso senso: Trib. Lucca)

o      familiari entro il IV grado di cittadino italiano (risposta del Mininterno a un quesito della questura di Trieste: anche con cittadinanza acquistata per naturalizzazione), con esso conviventi (Tar Emilia Romagna: lo straniero convivente con nipote italiano in tenera eta' e, quindi, privo della capacita' di agire e, in particolare, di quella di voler convivere, non rientra nelle condizioni di inespellibilita')

o      titolari di carta di soggiorno (salvo applicazione, anche in via cautelare, di misure di prevenzione di cui all'art. 14 L. 55/90)

o      apolidi (Convenzione di New York del 1954, art. 31)

 

Rilascio di permesso di soggiorno nei casi di inespellibilita'

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

Divieto di reingresso

 

á      Divieto di reingresso (esteso, tramite segnalazione al SIS, a tutti i paesi Schengen): 10 anni[104] (salvo diversa disposizione o durata minore, ma comunque > 5 anni, fissata nel decreto di espulsione[105], tenendo conto della condotta tenuta in Italia dallo straniero) a decorrere dalla data documentata (col timbro a data o con altro documento) di uscita dallĠItalia

á      Alla scadenza del divieto, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza italiana; la rappresentanza inoltra la documentazione al Mininterno; il Ministero dell'Interno, verificata la sussistenza dei requisiti per il reingresso in Italia a conclusione del divieto di reingresso, provvede all'aggiornamento degli archivi di polizia e dell'archivio Schengen (circ. Mininterno 4/3/05)

á      Possibile lĠingresso anticipato, rispetto alla scadenza del divieto di reingresso, previa autorizzazione da parte del Ministro dellĠinterno, su istanza presentata dallo straniero alla rappresentanza italiana, accompagnata da documentazione relativa al motivo per cui si chiede lĠautorizzazione; la rappresentanza inoltra lĠistanza al Mininterno e, successivamente, notifica la decisione allo straniero

 

Violazione del divieto di reingresso

 

á      Reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[106] in caso di reingresso in violazione del divieto conseguente alla normale espulsione disposta dal prefetto; nuova espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera; arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo[107]

á      Reclusione, con arresto obbligatorio anche fuor di flagranza (da L. 271/2004), e rito direttissimo [108], in caso di reingresso in violazione del divieto:

 

Trattenimento in CPT

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

Impossibilita' di trattenimento: ordine di allontanamento

 

 

Trasgressione dell'ordine di allontanamento

 

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: arresto da 6 mesi a un anno con rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[111] in CPT e nuova espulsione

o      per altre forme di soggiorno illegale: reclusione da 1 a 4 anni (da L. 271/2004)[112], con arresto obbligatorio, rito direttissimo, trattenimento (obbligatorio, da L. 271/2004)[113] in CPT e nuova espulsione

o      per mancata richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno: da 1 a 4 anni

o      per altre forme di soggiorno illegale: da 1 a 5 anni (da L. 271/2004)[115]

 

2.3 CPT

 

Presupposti

 

o      per la necessitaĠ di soccorrere lo straniero

o      per necessitaĠ di accertamenti su identitaĠ o nazionalitaĠ

o      per necessitaĠ di acquisire documenti per il viaggio

o      per mancanza di vettore o di altro mezzo idoneo

 

Convalida

 

 

Condizioni: luogo, durata, allontanamento

 

 

Gestione

 

o      stipulate convenzioni con enti locali o con soggetti pubblici o privati per la gestione o lo svolgimento delle attivitaĠ di promozione nel CPT; i soggetti convenzionati possono avvalersi dellĠattivitaĠ di altri organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale)

o      concordati progetti di collaborazione con organismi (enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidarietaĠ sociale) costituiti da almeno 2 anni (da ÒCarta dei dirittiÓ contenuta nella Direttiva Mininterno 14/4/2000 emanata ex art. 21, co. 8 Regolamento; nota: non previsti termini per la decisione del prefetto sui progetti di collaborazione, ne' obbligo di motivazione, ne' possibilita' di impugnazione), per lo svolgimento di attivitaĠ di assistenza, incluse attivitaĠ di

-       interpretariato

-       informazione legale

-       mediazione culturale

-       supporto psicologico

-       assistenza sociale

-       formazione degli operatori

 

Accesso ai CPT

 

o      familiari conviventi

o      difensore dello straniero

o      ministri di culto

o      personale della rappresentanza diplomatica o consolare

o      membri degli organismi ammessi a svolgervi attivitaĠ di assistenza

 

Diritti del trattenuto

 

o      la comunicazione alla autoritaĠ consolare del Paese di appartenenza dello straniero (salvi i casi di deroga all'obbligo di informazione: dichiarazione esplicita, dietro specifica richiesta, dello straniero o, se di etaĠ < 14 anni, di chi esercita la potestaĠ sul minore di non volersi avvalere dellĠintervento di tale autoritaĠ; rischio di persecuzione per lo straniero o per i suoi familiari) e la segnalazione del trattenimento (anche tramite gli organismi ammessi al CPT) a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati

o      la libertaĠ di corrispondenza riservata anche telefonica

o      il recupero degli effetti e dei risparmi personali

 

2.4 Stranieri detenuti

 

Segnalazione dello stato di detenzione ai fini dell'eventuale espulsione

 

 

Rinnovo del permesso durante la detenzione

 

o      Messaggio del Mininterno alla questura di Vercelli del 4 Settembre 2001: lĠistanza di rinnovo del permesso non puoĠ essere accolta percheĠ la verifica della sussistenza dei requisiti eĠ superata dal provvedimento dellĠAutoritaĠ giudiziaria in forza del quale lo straniero eĠ detenuto (nota: il fatto che sia superata la necessitaĠ di verifica dei requisiti dovrebbe facilitare il rinnovo, non precluderlo; lĠintepretazione eĠ da rivedere alla luce delle restrizioni comportate dalla Sent. Cassazione n. 30130/03, salvo che non prevalga, in senso contrario, la Sent. Cassazione n. 22161/05)

o      Nota: la mancata richiesta di rinnovo entro 60 gg. dalla scadenza fa rientrare lo straniero detenuto in una delle categorie di cui allĠart. 13, co. 2 T.U. (straniero espellibile dal prefetto), e rende quindi automaticamente applicabile, quando la pena residua non superi i due anni, il provvedimento di espulsione quale sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, co. 5 T.U.): per evitarlo, eĠ necessario comunque chiedere il rinnovo del permesso nei termini, a prescindere dallĠesito della richiesta

 

Accesso alle misure alternative extra-murarie e al lavoro

 

o      accesso a misure alternative (incluse le attivitaĠ lavorative extra-murarie e lĠaffidamento in prova ai servizi sociali) non richiede neĠ consente il rilascio di un permesso di soggiorno ad hoc (per motivi di giustizia o altro), costituendo lĠordinanza del Magistrato di sorveglianza, di per seĠ, unĠautorizzazione a permanere nel territorio dello Stato (Circ. Mingiustizia 12/4/99 e Circ. Mininterno 2/12/00)

o      la Direzione provinciale del lavoro rilascia un apposito atto di avviamento al lavoro (Circ. Minlavoro n. 27/93, confermata da Circ. Mininterno 2/12/00) allo straniero ammesso a svolgere attivitaĠ lavorativa extra-muraria (tassativamente obbligato a permanere sul territorio dello Stato e a svolgere attivitaĠ lavorativa da unĠordinanza del Tribunale di sorveglianza o da un provvedimento di ammissione al lavoro esterno, da Circ. Minlavoro n. 27/93)

o      il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze il detenuto straniero ammesso ad attivitaĠ lavorative (intra o extra-murarie) non eĠ punibile ai sensi dellĠart. 22, co. 12[120] T.U. (Note Mingiustizia 15/2/99 e 16/3/99)

o      esclusa, di fatto, la possibilitaĠ di conversione del permesso per motivi di giustizia (non piuĠ rilasciabile, da Circ. Mininterno 2/12/00) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato al termine della misura alternativa

o      Sent. Cassazione n. 30130/03: lĠaccesso allĠaffidamento in prova al servizio sociale e alle altre misure alternative extra-murarie eĠ precluso allo straniero clandestino percheĠ comporterebbe la permanenza illegale di uno straniero nel teritorio dello Stato; nota: verosimilmente si applica anche al caso di straniero privo di permesso di soggiorno in corso di validitaĠ (deve essere quindi, a maggior ragione, contemplata la possibilitaĠ di rinnovo del permesso anche in condizioni di detenzione); nota: la Cassazione dimentica che la normativa prevede, negli altri casi in cui uno straniero in posizione originariamente illegale non possa o non debba essere espulso, il rilascio di un permesso (es.: cura, art. 31 co. 3); possibile, in generale, il rilascio di un permesso per motivi umanitari (art. 5, co. 6 T.U.)

o      Sent. Cassazione n. 22161/05: anche il detenuto straniero privo del permesso di soggiorno ha diritto ad usufruire delle misure alternative alla detenzione per la pari dignitaĠ col cittadino italiano

 

Ostativita' delle condanne rispetto a  ingresso e soggiorno

 

o      l'esistenza di condanne (anche in primo grado o in seguito a patteggiamento) per reati art. 380, co. 1 e 2, c.p.p., o per reati riguardanti stupefacenti, libertaĠ sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attivita' illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione e' motivo di diniego del visto di ingresso

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo); di norma, lo straniero che dovrebbe essere espulso (e tale e' lo straniero cui dovrebbe essere revocato il permesso, se ne fosse titolare) non e' ammesso nel territorio dello Stato (art. 4, co. 6, T.U.)

o      di norma, la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti per l'ingresso, comporta

-       rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno

-       rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno

-       revoca del permesso di soggiorno

o      la condanna definitiva (successiva allĠentrata in vigore della L. 189/02, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; secondo il TAR Abruzzo rilevano solo le condanne per reati commessi dopo lĠentrata in vigore della L. 189/02) per reati previsti dal Titolo III, Capo III, Sez. II della L. 633/41, e modifiche, in materia di tutela del diritto di autore, e dagli artt. 473, 474 c.p. (vendita di marchi contraffatti) e' motivo di revoca del permesso di soggiorno (per il TAR Puglia, solo del permesso per lavoro autonomo)

o      la condanna per uno dei reati ostativi allĠingresso non eĠ peroĠ motivo di automatico rifiuto del rinnovo (ne', verosimilmente, della revoca), ma deve essere valutata unitamente a condotta, livello di inserimento sociale, condizione familiare in Italia, etc.; da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003; Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005: rifiuto del rinnovo non automatico in seguito a condanna: va valutata l'effettiva pericolosita'; nota: Dec. Consiglio di Stato 4714/2005 (che pero' si riferisce all'applicazione della L. 39/90) stabilisce che in caso di condanna inflitta a seguito di patteggiamento, per la quale non puo' esservi misura di sicurezza aggiuntiva dell'espulsione, tale misura non puo' essere nei fatti riproposta per via amministrativa come conseguenza automatica della condanna (sembra quindi da escludere la revoca automatica)

o      diniego della carta di soggiorno, in caso di condanne (anche non definitive) o rinvii a giudizio per reati di cui allĠart. 380 e allĠart. 381, non colposi c.p.p.; nota: secondo il TAR Sicilia, precedenti penali in capo al coniuge del cittadino straniero cui possa essere rilasciata la carta di soggiorno non ostano a che la carta sia rilasciata anche a detto coniuge

o      revoca della carta in caso di condanna anche non definitiva per reati di cui agli artt. 380 e 381 (non colposi) c.p.p.; rilascio, se non si deve procedere a espulsione, di altro permesso per il quale siano soddisfatti i requisiti; nota: alla condanna, anche non definitiva, per reati di cui all'art. 380 c.p.p. puo' seguire (sia pure in modo non automatico, da Messaggio telegrafico Mininterno del 9/9/2003 e Ord. Consiglio di Stato 27/9/2005) anche il diniego del permesso

 

 

3. Diritti

 

3.1 Assistenza sanitaria

 

3.1.1 Iscrizione obbligatoria

 

Categorie

 

o      i titolari di uno dei seguenti permessi di soggiorno (in corso di validitaĠ o del quale sia stato chiesto il rinnovo):

-       lavoro subordinato (anche stagionale)

-       lavoro autonomo

-       motivi familiari

-       asilo politico; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, il riferimento eĠ al titolare di asilo politico ai sensi della Costituzione? , di status di rifugiato o di permesso rilasciato ex art. 19, co. 1 T.U. a straniero inespellibile per rischio di persecuzione

-       asilo umanitario; secondo Circ. MinsanitaĠ 24/3/00, ai fini dellĠiscrizione al SSN, per permesso per asilo umanitario si intende il permesso rilasciato in base ad una delle seguenti disposizioni (nota: manca il riferimento al permesso rilasciato ex art. 5, co. 6 T.U.)

¤       art. 18, co. 1 T.U. per protezione sociale (e, verosimilmente, quello rilasciato ex L. 155/2005, per sicurezza pubblica)

¤       art. 19, co. 2, lettera a, T.U. a minore inespellibile

¤       art. 19, co. 2, lettera d, T.U. a donna in stato di gravidanza o di puerperio

¤       art. 20, co. 1 T.U. per protezione temporanea

¤       art. 40, co. 1 T.U. (nota: disposizione soppressa e ripresa, con modifiche da art. 34, co. 4 L. 189/02) a straniero illegalmente soggiornante ospitato in centro di accoglienza (il riferimento eĠ comunque improprio, percheĠ non viene rilasciato alcun permesso);

-       richiesta di asilo (per tutto il tempo dalla presentazione dellĠistanza alla definizione della procedura, incluso lĠeventuale ricorso giurisdizionale); non si applica ai richiedenti asilo trattenuti, privi di permesso di soggiorno

-       affidamento (per il minore affidato a comunitaĠ familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83)

-       attesa adozione

-       acquisto della cittadinanza

o      gli stranieri che abbiano in corso una regolare attivitaĠ lavorativa subordinata o autonoma (per definizione, da Circ. Ministro sanitaĠ: non subordinata) o siano iscritti nelle liste di collocamento (verosimilmente, nellĠelenco anagrafico di cui allĠart. 4 DPR 442/00)

o      i titolari di carta di soggiorno (nota: non citati esplicitamente! dovrebbe derivare pero' da art. 9, co. 4 T.U.)

 

Oneri

 

 

Validita'

 

 

3.1.2 Iscrizione facoltativa

 

Categorie

 

o      stipulare assicurazione privata contro il rischio di infortunio, malattia e maternitaĠ, con istituto italiano o straniero, valida sul territorio nazionale

o      iscriversi al SSN

 

Oneri

 

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (da Circ. Minsanita' 24/3/00): lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari: lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili

 

Validita'

o      titolari di permesso per studio privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani (da Circ. Minsanita' 24/3/00): lĠequivalente di £. 290.000 per anno, non frazionabili

o      stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari: lĠequivalente di £. 425.000 per anno, non frazionabili

 

 

3.1.3 Stranieri iscritti al SSN: copertura

 

Prestazioni

 

o      in caso di trasferimento allĠestero per cure presso centri ad altissima specializzazione, possibile solo lĠassistenza in forma indiretta (con pagamento da parte dellĠinteressato, e successivo rimborso da parte del SSN; necessaria lĠautorizzazione preventiva, salvo cure urgenti) ai sensi del Decreto del Ministro della sanitaĠ 3/11/89

o      in caso di temporaneo soggiorno in paese dellĠUnione europea, modello E111 (che consente lĠassistenza diretta) rilasciabile solo a familiari stranieri di lavoratore italiano, a lavoratori apolidi o rifugiati e loro familiari

o      in caso di soggiorno allĠestero per lavoro, ammessa solo lĠassistenza in forma indiretta: si applicano le disposizioni del DPR 618/80

 

Familiari

 

 

3.1.4 Altri stranieri regolari

 

o      immediatamente, le cure urgenti (in regime ambulatoriale, di ricovero o di day-hospital); il pagamento delle tariffe regionali ha luogo al momento delle dimissioni (in caso di insolvibilitaĠ, gli oneri sono a carico del Minstero dellĠinterno)

o      previo pagamento delle tariffe regionali, le altre prestazioni (nota: incluse le prestazioni essenziali ma non urgenti; dubbia legittimita' costituzionale della disparita' di trattamento con lo straniero illegalmente soggiornante)

 

3.1.5 Stranieri illegalmente soggiornanti

 

Prestazioni

 

o      alla tutela della gravidanza e della maternitaĠ (L. 405/75, L. 194/78, Decreto Ministro sanitaĠ 6/3/95 e successive modificazioni e integrazioni)

o      alla tutela della salute del minore (Convenzione di New York 20/11/89, ratificata con L. 176/91)

o      a vaccinazioni nellĠambito di campagne di prevenzione autorizzate dalle Regioni

o      a interventi di profilassi internazionale

o      a profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive e bonifica dei focolai

o      a cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza (da Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00: Titolo VIII, Capo II, Titolo X e Titolo XI del DPR 309/90)

o      a disagio mentale (sicuramente, nella Regione Lazio)

 

Limiti alla segnalazione

 

o      accertamento eventuali responsabilitaĠ dei sanitari

o      comunicazione alle autoritaĠ diplomatiche del paese di appartenenza

o      notifica obbligatoria di malattie infettive e diffusive

 

Codice STP

 

 

Oneri

 

o      prestazioni sanitarie di primo livello (accesso senza impegnativa o appuntamento agli ambulatori di prima accoglienza in strutture pubbliche o di volontariato nellĠambito di protocolli dĠintesa: lo straniero illegalmente soggiornante, in quanto non iscritto al SSN, non ha diritto alle prestazioni del medico di base)

o      urgenze

o      stato di gravidanza

o      patologie esenti (da Decreto MinsanitaĠ 28/5/99, n. 399, ex art. 5, co. 1, lettera a, D. Lgs. 124/98)

o      soggetti esenti per etaĠ o per grave stato invalidante (art. 5, co. 6 e 7, D. Lgs. 124/98)

 

3.2 Assistenza sociale

 

Art. 41 T.U.

 

o      soggetti affetti da morbo di Hansen

o      soggetti affetti da TBC

o      invalidi civili

o      ciechi civili

o      sordomuti

o      indigenti

 

L. 388/2000

 

o      Assegno sociale (giaĠ Òpensione socialeÓ), concesso in presenza di condizioni di bisogno economico a persone di etaĠ > 65 anni, sprovviste di reddito nella misura prevista dalla legge

o      Prestazioni per minorati civili, previste per

-       invalidi civili (persone di etaĠ < 65 anni che abbiano perduto, totalmente o parzialmente la capacitaĠ lavorativa, per affezioni congenite o acquisite, ma non per causa di lavoro)

-       ciechi civili

-       sordomuti

 

Invalidita' civile e carta di soggiorno

 

 

3.3 Previdenza

 

Parita' di trattamento (Conv. OIL 143/1975)

 

o      nei confronti dellĠINPS (per i rapporti privati), in parte a carico del lavoratore, in parte a carico del datore di lavoro (responsabile del pagamento di entrambe: art. 47, R.D.L. 1827/35; artt. 17 e 19, L. 218/52); relativo ad assegni per il nucleo familiare e ad assicurazione

-       per lĠinvaliditaĠ, la vecchiaia e i superstiti

-       contro il rischio di malattia e tubercolosi

-       per maternitaĠ

-       contro il rischio di disoccupazione involontaria

o      nei confronti dellĠINAIL, a carico del datore di lavoro; relativo ad assicurazione contro il rischio di

-       infortunio sul lavoro

-       malattie professionali

 

Diritti in caso di rimpatrio

 

o      conserva i diritti maturati, anche in assenza di accordi di reciprocitaĠ, e puoĠ goderne al compimento dei 65 anni, anche in deroga al requisito di contribuzione minima (5 anni di contribuzione effettiva) previsto dallĠart. 20, co. 1, L. 335/95 (la deroga si applica ai soli casi di pensione liquidata in regime contributivo; la soglia di godimento eĠ fissata a 65 anni, a prescindere dal regime di liquidazione e dal sesso; da circ. INPS n. 45 del 28/2/03); i superstiti hanno diritto alla pensione solo in caso di decesso del lavoratore successivo al compimento del 65-esimo anno dĠetaĠ (circ. INPS n. 45 del 28/2/03)

o      qualora vi siano accordi o convenzioni stipulati dallĠItalia e dallo Stato di provenienza del lavoratore, i contributi versati vengono trasferiti allĠente assicuratore di quello Stato in base agli accordi (eĠ vero?)[123]

o      Islanda, Liechtenstein, Norvegia (Accordo sullo Spazio economico europeo)

o      Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Isole di Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina[126]), Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Venezuela (Convenzioni bilaterali)

o      Turchia (Convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio dĠEuropa)

 

3.4 Minori

 

3.4.1 Inespellibilita'

 

o      eĠ iscritto nel titolo di soggiorno (permesso o carta) del genitore o dellĠaffidatario regolarmente soggiornante, se eĠ di etaĠ < 14 anni

o      ottiene un permesso per motivi familiari se eĠ di etaĠ > 14 anni e convivente con il genitore o con lĠaffidatario regolarmente soggiornanti (circ. Mininterno 23/12/99 e 13/11/00, con ambiguitaĠ riguardo allĠaffidatario; possibile il rilascio di carta di soggiorno in presenza dei requisiti in capo a genitore o affidatario?)

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, negli altri casi

 

3.4.2 Minori non accompagnati

 

Definizione

 

 

Obbligo di segnalazione

 

o      alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni

o      al Giudice tutelare (per lĠeventuale apertura della tutela)

o      al Comitato per i minori stranieri, da parte di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o enti (art. 5, co. 1, DPR 535/99) tramite prefettura o ente locale (salvo il caso di presentazione di domanda di asilo; Linee guida del Comitato: in caso di diniego di riconoscimento dello status di rifugiato, il minore non accompagnato rientra sotto le competenze del Comitato); la segnalazione al Comitato non esime dallĠobbligo delle ulteriori segnalazioni (completate comunque dal Comitato in caso di inadempienza)

 

Divieto di trattenimento

 

 

Comitato per i minori stranieri

 

 

Rimpatrio assistito

 

o      indagini (svolte da ONG convenzionate) per individuare i familiari o per verificare le possibilitaĠ di affidamento alle autoritaĠ in patria, noncheĠ lĠassenza di rischi per il minore, e per definire, possibilmente, un progetto di reinserimento; nota: data la definizione di "minore non accompagnato" adottata dal Comitato (Linee guida), il minore potrebbe essere rimpatriato e affidato alle autoritaĠ del paese di provenienza anche in presenza di genitori irregolari in Italia!; nota: nella prassi, il Comitato avvia le indagini solo per i minori gia' identitficati

o      nomina da parte del giudice tutelare di un tutore provvisorio

o      audizione del minore da parte dei servizi sociali del Comune di dimora, per accertarne lĠopinione in merito al rimpatrio

 

"Non luogo a provvedere al rimpatrio"

 

 

Provvedimenti di tutela e affidamento

 

o      tutela:

-       presupposto: che nessuno dei due genitori possa esercitare la potesta genitoriale

-       procedimento: tutela aperta dal Giudice tutelare presso il Tribunale circondariale del luogo dove ha sede lĠinteresse principale del minore

-       tutore: designato, se possibile, dal genitore; in caso contrario, scelto tra ascendenti del minore o tra parenti o affini prossimi; nelle more della nomina, la tutela eĠ esercitata dallĠistituto di pubblica assistenza o, per minore inserito in comunitaĠ di tipo familiare o in istituto di assistenza, dai legali rappresentanti degli stessi (che entro 30 gg. chiedono la nomina di tutore esterno)

-       compiti: cura del minore, rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni

o      affidamento

-       presupposto: temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare (nota: relativo allo stato di abbandono, piuĠ che alla condizione di Ònon accompagnatoÓ)

-       affidatario:

¤       se possibile, famiglia, preferibilmente con figli minori, o persona singola

¤       altrimenti, comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato

-       procedimento: affidamento disposto da

¤       servizio sociale locale (reso esecutivo dal Giudice tutelare), in caso di consenso di chi esercita la potestaĠ genitoriale o la tutela (affidamento consensuale)

¤       Tribunale per i minorenni, in caso di mancanza di assenso (affidamento giudiziale); seguono le limitazioni della potestaĠ genitoriale

-       compiti: accoglimento del minore e esercizio dei poteri connessi con la potestaĠ parentale nei rapporti con lĠistituzione scolastica e lĠautoritaĠ sanitaria

 

Permesso di soggiorno

 

o      ottiene un permesso per minore etaĠ, a seguito della segnalazione al Comitato per i minori stranieri nei casi in cui non possa essere rilasciato altro permesso (art. 28, co. 1, lettera a, Regolamento e Circ. Miniterno 23/12/99 e 13/11/00); il permesso eĠ valido per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle indagini finalizzate al rimpatrio assistito; anche in seguito allĠadozione di un provvedimento di tutela di comunitaĠ di tipo familiare familiare eĠ rilasciato (o mantenuto) il permesso per minore etaĠ (Circ. Mininterno 13/11/00);  nota: nella prassi, il permesso per minore etaĠ eĠ rilasciato (o mantenuto) anche quando il minore sia sottoposto a tutela di cittadino straniero o italiano o comunitario, e quando sia affidato di fatto (senza un provvedimento formale, non richiesto dalla legge) a parente entro il IV grado straniero o italiano o comunitario (discutibile: potrebbe essere rilasciato un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno)

o      ottiene un permesso per integrazione del minore, previo parere del Comitato per i minori stranieri, se si trova nelle condizioni di cui allĠart. 32, co. 1 bis e 1 ter, T.U. (quali? verosimilmente: arrivo in Italia prima del compimento dei 15 anni, inserimento, anteriore al compimento dei 16 anni, in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio, decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio da parte del Comitato minori stranieri in contrasto con la condizione di assenza di decisione, di cui allĠart. 32, co. 1 bis; rilevante lĠinserimento di fatto in progetto idoneo, anche se non sollecitato dal Comitato?)[129]

o      per i minori che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter, il Comitato per i minori stranieri non emette provvedimenti di "non luogo a procedere al rimpatrio"

o      per i minori che li soddisfano,

¤       l'Ente Locale invia al Comitato la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32, co. 1 bis e 1 ter (inclusi quelli relativi a svolgimento di attivita' di studio o lavorativa o a esistenza di un rapporto di lavoro non ancora iniziato; per la presenza in Italia, sufficiente la dichiarazione dell'Ente locale; per la partecipazione a un progetto di integrazione, sufficiente la documentazione che provi che il minore ha frequentato la scuola, corsi di formazione professionale e/o tirocini formativi)

¤       se i requisiti sussistono, il Comitato emette parere positivo e la Questura rilascia un permesso per integrazione del minore

¤       alla scadenza del permesso per integrazione del minore (ancora da definirsi: al compimento del diciannovesimo anno?), la Questura converte il permesso in un permesso di soggiorno per studio, lavoro o accesso al lavoro a seconda della situazione in cui si trova il minore

 

o      a famiglia o persona singola riceve un permesso per motivi familiari o una carta di soggiorno, o e' iscritto nel titolo di soggiorno dell'affidatario (fino al compimento dei 14 anni), alle stesse condizioni che si applicherebbero al figlio minore straniero dell'affidatario

o      a comunitaĠ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 riceve un permesso per affidamento

 

Utilizzabilita' del permesso

 

o      motivi familiari: lavoro, studio o formazione professionale (art. 30, co. 2, T.U.)

o      affidamento: lavoro o studio (Circ. Mininterno 9/4/01)

o      integrazione del minore: lavoro (art. 14, co. 1, lettera c, Regolamento) o studio

o      minore etaĠ: studio (Circ. Mininterno 13/11/00; nota: non utilizzabile per lavoro)

o      richiesta asilo: studio (art. 45, co. 1 Regolamento), lavoro (se, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda, la decisione non e' stata adottata e la responsabilita' del ritardo non possa essere attribuita al richiedente (D. Lgs. 140/2005)

 

Conversione del permesso

 

o      motivi familiari: in permesso

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote, salvi i requisiti di etaĠ) o per studio, in caso di morte del familiare (verosimilmente, anche dellĠaffidatario) in possesso dei requisiti per il ricongiungimento o separazione o scioglimento del matrimonio, o nel caso in cui, al compimento dei 18 anni, non sia possibile il rilascio di una carta di soggiorno (art. 30, co. 5); nota: circ. Mininterno 4/3/05 interpreta l'art. 14, co. 5 Regolamento nel senso di ritenere extra quote anche la successiva conversione in permesso per lavoro di un permesso per studio o per formazione ottenuto al compimento dei 18 anni

¤       per lavoro subordinato o autonomo (extra quote), in caso di svolgimento, alla scadenza, di regolare attivitaĠ lavorativa

¤       per accesso al lavoro anche senza requisiti[130] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni, se il titolare eĠ un minore affidato (ma, verosimilmente, anche se eĠ minore convivente con i genitori)

o      affidamento: in permesso per lavoro subordinato o autonomo (salvi i requisiti di etaĠ), per accesso al lavoro, anche senza requisiti[131] (verosimilmente, Òlavoro subordinato - attesa occupazioneÓ), entro quote (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), per studio o per esigenze sanitarie (?) o di cura (art. 32, co. 1 T.U.), al compimento dei 18 anni

o      integrazione del minore: in permesso per studio, lavoro o accesso al lavoro al compimento dei 18 anni[132], con detrazione dalle quote annuali (per l'anno successivo; da art. 3, co. 4, DPR 100/2004), a condizione che non sia intervenuta una decisione del Comitato (art. 32, co. 1 bis T.U. e Nota del Comitato 14/10/02)[133] e che il gestore del programma di integrazione certifichi con idonea documentazione che il minore

¤       eĠ giunto in Italia da almeno tre anni

¤       eĠ stato inserito per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile (?) gestito da ente o organizzazione con rappresentanza nazionale, iscritti nel registro presso la Presidenza del Consiglio

¤       dispone di un alloggio

¤       frequenta un corso di studio o svolge attivitaĠ lavorativa retribuita secondo legge, ovvero eĠ in possesso di un contratto di lavoro (o di un contratto di soggiorno per lavoro?), anche se relativo a un rapporto di lavoro non ancora iniziato

o      minore etaĠ: esclusa la convertibilitaĠ al compimento dei 18 anni (Circ. Mininterno 13/11/00; dubbia costituzionalitaĠ: vedi Note, qui sotto)

o      con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (Sent. Tribunale di Torino)

o      con lĠart. 32, co. 1 bis - 1 quater, T.U., che non specifica il titolo del permesso, ma solo i requisiti sostanziali per la conversione

o      con la Sent. Corte Cost. 198/2003, che ha chiarito che la possibilitaĠ di conversione prevista per i minori comunque affidati deve valere anche per

¤       i minori sottoposti a tutela

¤       i minori affidati con provvedimento del Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziario)

¤       i minori affidati con provvedimento dei servizi sociali e del Giudice Tutelare (affidamento amministrativo)

¤       i minori affidati a parenti entro il quarto grado senza che sia stato disposto alcun provvedimento formale (affidamento di fatto)

 

3.4.3 Diritto-dovere di istruzione e formazione

 

 

3.4.4 Assistenza sanitaria

 

 

3.5 Lavoro e professioni

 

3.5.1 Diritti del lavoratore straniero

 

Convenzione OIL n. 143/1975 e art. 2, co. 3, T.U.

 

 

Lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione

 

o      dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato individuati dallĠart. 6 D. Lgs. 29/93 e di quelli corrispondenti delle altre amministrazioni pubbliche

o      con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle province, dei comuni, delle Regioni e della Banca dĠItalia

o      dei magistrati e degli avvocati o procuratori dello Stato

o      dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio, dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, della difesa, delle finanze, e del Corpo forestale dello Stato, salvo quelli cui si accede in base allĠart. 16 L. 56/87

 

3.5.2 Professioni

 

Requisiti

 

o      titolo di studio (es.: laurea)

o      titolo abilitante (es.: esame di Stato) o riconoscimento dei titoli conseguiti allĠestero

o      iscrizione nellĠalbo (o, in mancanza, in elenco speciale) e svolgimento della professione (es.: iscrizione allĠordine dei medici)

 

Riconoscimento del titolo di studio

 

 

Riconoscimento del titolo professionale

 

o      richiesta esperienza professionale aggiuntiva in caso di formazione non abilitante nel paese di provenienza (due anni negli ultimi dieci) e in caso di durata della formazione inferiore di oltre un anno a quella prevista in Italia (durata doppia di quella mancante, ma non superiore a quattro anni)

o      misure compensative (tirocinio di durata non superiore a tre anni, con eventuale formazione aggiuntiva, o prova attitudinale[134]), a scelta del richiedente, disposte con decreto del Ministro competente, in caso di materie di studio o di attivita' professionali sostanzialmente diverse; per lĠespletamento di tali misure, se lo straniero eĠ allĠestero, eĠ rilasciato un visto di ingresso per studio per il periodo necessario (art. 49, co. 3 Regolamento)

o      obbligatoria la prova attitudinale per professioni relative al diritto nazionale

o      valutazione di prova e tirocinio attribuita agli ordini professionali o al ministero vigilante

o      titoli muniti di traduzione della Rappresentanza italiana

 

Conseguimento del titolo professionale per laureati in Italia

 

 

Iscrizione all'albo professionale

 

 

Professioni sanitarie

 

o      ingresso in Italia per lavoro autonomo o subordinato in campo sanitario  comunque condizionato al riconoscimento del titolo di studio da parte del ministero competente

o      le regioni Calabria (eĠ vero? dal sito del Minsalute), Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Campania, Piemonte e le province autonome di Trento e Bolzano ricevono le domande di riconoscimento del titolo abilitante nei casi relativi allo svolgimento della professione sanitaria (nelle rispettive strutture sanitarie?), ed effettuano lĠistruttoria (Decreti Min. Salute 18/6/02, 27/12/02 e 18/9/03)

o      il decreto di riconoscimento di un titolo professionale sanitario perde efficacia se il professionista non si iscrive allĠalbo (o, in mancanza di albo, non svolge la professione) nei successivi 2 anni

o      la dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo, di per seĠ, allo svolgimento della professione; per lo svolgimento della professione eĠ necessaria la preventiva acquisizione del benestare del Minsalute (che fa, presumibilmente, riferimento al rispetto del vincolo delle quote[136], comunque applicabile ex art. 37, co. 3 T.U.); in mancanza, non eĠ consentita lĠiscrizione negli albi professionali e negli elenchi speciali per lĠesercizio delle relative professioni nel territorio nazionale e nei paesi dellĠUnione europea[137]

 

 

4. Asilo

 

4.1 Asilo e status di rifugiato

 

Art. 10 Costituzione

 

 

Status di rifugiato ex Convenzione di Ginevra

 

 

Norme di riferimento

 

 

Sentenza Cassazione 19/2/97; competenza

 

o      contro: Consiglio di Stato 27/2/52, 2/5/58, Tribunale di Roma 13/2/97

o      a favore: TAR Lazio 15/5/86, TAR Friuli 19/2/92

o      risolutivo: Cassazione a sezioni riunite (19/2/97): la giustificazione del diritto sta nellĠimpedimento; il criterio di accertamento della situazione consiste nellĠeffettivitaĠ dellĠimpedimento; categoria dei rifugiati piuĠ ristretta: L. 39 non applicabile, in mancanza di legge attuativa; L. 39 non incostituzionale percheĠ non pretende di disciplinare il diritto dĠasilo costituzionale

o      la legge non puoĠ essere considerata attuativa se pone restrizioni (?)

o      competenza per il riconoscimento del diritto dĠasilo (diritto soggettivo perfetto): giudice ordinario; attribuita al giudice ordinario anche la competenza per il ricorso nellĠambito del riconoscimento dello status di rifugiato

 

4.2 Riconoscimento dello status di rifugiato

 

Domanda di asilo

 

 

Inammissibilita'

 

o      giaĠ riconosciuto come rifugiato in altro paese

o      proveniente da paese, diverso da quello di appartenenza e aderente alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo (non per mero transito verso lĠItalia) senza chiedere asilo

o      che soddisfi una delle clausole di esclusione previste dallĠart. 1 F della Convenzione di Ginevra: responsabile di

-       crimine contro la pace

-       crimine di guerra

-       crimine contro lĠumanitaĠ

-       crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante

-       azioni contrarie alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

o      condannato in Italia per reati di cui allĠart. 380, co. 1 e 2, c.p.p.

o      straniero pericoloso per la sicurezza dello Stato

o      appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche

 

Casi di trattenimento

 

á      Il richiedente asilo puoĠ essere trattenuto per il tempo strettamente necessario (definito nel provvedimento con cui si dispone il trattenimento, e comunque < 20 gg.)

o      per verificarne o determinarne nazionalitaĠ o identitaĠ

o      per verificare gli elementi su cui si basa la domanda, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili (?)

o      in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato (si riferisce all'accertamento dell'ammissibilita' della domanda?)

o      se eĠ stato fermato in una situazione di ingresso o tentativo di ingresso illegali o se si trova (formulazione ambigua) in condizioni di soggiorno irregolare; nota: Circ. Mininterno 31/10/2005, coerentemente con mess. Mininterno 11/5/05 e D. Lgs. 140/05, esclude che debba essere trattenuto lo straniero in condizioni di soggiorno illegale quando si presenti spontaneamente a chiedere asilo

o      se ha presentato domanda dopo che a suo carico eĠ stato emesso un provvedimento di espulsione o respingimento

 

Richiedente non trattenuto: Dublino, permesso di soggiorno

 

o      entro 3 gg. dalla presentazione della domanda, un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo (ma non la sua identita' - da Circ. Mininterno 22/10/2005); l'attestato non costituisce certificato di identita' (D. Lgs. 140/05)

o      entro 20 gg. (da D. Lgs. 140/05) un permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo della durata di 3 mesi, rinnovabile (dalla questura di effettiva residenza, da circ. Mininterno 25/2/05) fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale (ricorsi esclusi; in senso contrario, Trib. Palermo: il richiedente asilo cui sia stato negato il riconoscimento dello status di rifugiato ha diritto al permesso di soggiorno temporaneo, o al rinnovo del permesso di soggiorno gia' goduto, fino alla definizione del procedimento di merito; nota: oltre che per il diritto al ricorso effettivo, la proroga o il rinnovo del permesso per richiesta di asilo fino a decisione definitiva sarebbe utile anche per la prosecuzione dellĠiscrizione al SSN; garantita forse, comunque, dalla Circolare Ministro della sanitaĠ 24/3/00)

 

Richiedente non trattenuto: accoglienza

 

 

 

o      mancata presentazione presso la struttura individuata

o      abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza

o      presentazione in Italia di precedente domanda di asilo

o      accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti

o      violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo o comportamenti gravemente violenti

 

Richiedente non trattenuto: contributo

 

 

Richiedente non trattenuto: studio, formazione professionale, lavoro

 

 

 

o      presentazione di documenti e certificazioni false

o      rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita'

o      mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti alla Commissione, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, salvi i motivi di forza maggiore (es.: malattia - da Circ. Mininterno 22/10/2006)

 

Centri di identificazione

 

o      visite (per almeno 4 ore al giorno) da parte di

¤       rappresentanti dellĠACNUR

¤       rappresentanti di organizzazioni di tutela di richiedenti asilo e di rifugiati con provata esperienza almeno triennale, autorizzate dal prefetto, e invitate a tener conto del diritto alla riservatezza e alla sicurezza degli ospiti

¤       legali dei richiedenti trattenuti

¤       familiari e cittadini italiani (nota: non anche stranieri regolarmente soggiornanti) per i quali vi sia richiesta da parte dello straniero trattenuto e previa autorizzazione da parte della prefettura

o      la possibilitaĠ di uscita quotidiana, per i soli trattenuti facoltativamente (ma non per quelli dei quali sia necessario accertare identitaĠ o nazionalitaĠ), previa comunicazione al direttore di centro e salvo il caso di incompatibilitaĠ con lo svolgimento della procedura semplificata, nella fascia oraria 8-20 (nota: non si configura la limitazione della libertaĠ personale, trattandosi di onere e non di obbligo)

o      la possibilitaĠ di ottenere dalla prefettura, in tutti i casi di trattenimento, su richiesta adeguatamente motivata, lĠautorizzazione per un allontanamento dal centro per tempi diversi da quelli normalmente autorizzati, purcheĠ compatibile con lo svolgimento della procedura semplificata; diniego motivato e comunicato al richiedente nella lingua consentita

 

Procedura semplificata; dimissioni del richiedente alla scadenza dei termini

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 15 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

Procedura ordinaria

 

o      il questore trasmette gli atti alla Commissione territoriale entro 2 gg.

o      la Commissione territoriale procede allĠaudizione entro 30 gg. dalla data di ricevimento degli atti

o      la Commissione territoriale decide entro 3 gg. feriali dallĠaudizione

 

Commissione territoriale

 

o      un funzionario della polizia di Stato

o      un rappresentante dellĠente territoriale designato dalla Conferenza unificata Stato-regioni-cittaĠ

o      un rappresentante dellĠACNUR

o      un funzionario del MAE (allĠoccorrenza, su richiesta del Presidente della Commissione nazionale)

 

Audizione

 

o      la Commissione puoĠ comunque assumere la decisione sulla base della documentazione disponibile in caso di

-        mancata presentazione allĠaudizione (in assenza di legittima richiesta di rinvio)

-       impossibilitaĠ di notifica della convocazione, a seguito di rinnovate ricerche dellĠinteressato nei luoghi di domicilio eletto e di ultima dimora, e successivamente allĠaccertamento dellĠavvenuta scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo

o      dellĠaudizione eĠ redatto verbale, di cui eĠ consegnata copia allo straniero, unitamente a copia della documentazione da questi prodotta

o      il richiedente asilo puoĠ esprimersi nella propia lingua o in altra lingua a lui nota; se necessario eĠ nominato un interprete

o      il richiedente asilo ha facoltaĠ di farsi assistere da un avvocato

 

Decisione

 

o      riconosce lo status di rifugiato

o      rigetta la domanda

o      rigetta la domanda, ma, valutate le possibili conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali (in particolare, dellĠart. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dellĠuomo e delle libertaĠ fondamentali) chiede al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, T.U.

 

Riesame

 

 

Ricorso

 

 

Allontanamento

 

o      con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg. nei casi in cui al richiedente fosse stato rilasciato (da subito) un permesso per richiesta di asilo, se il prefetto non rileva il pericolo che lo straniero si sottragga al provvedimento (assurdo: dovrebbe essere applicato lĠinvito ex art. 12 Regolamento, con espulsione e conseguente divieto di reingresso solo in caso di mancato rispetto dei termini)

o      con accompagnamento immediato negli altri casi

 

Richiesta di sospensione al prefetto in caso di ricorso

 

 

4.3 Contenuto dello status di rifugiato

 

Permesso di soggiorno e documento di viaggio

 

o      un documento di viaggio di durata > 1 anno (rinnovabile)

o      un premesso di soggiorno per asilo della durata (secondo la prassi) di 2 anni (rinnovato con durata non superiore a quella iniziale)[142]

 

Limiti all'espulsione

 

 

Ricongiungimento e coesione familiare

 

 

Assistenza e previdenza

 

il rifugiato eĠ equiparato al cittadino italiano (artt. 23 e 24, Convenzione di Ginevra del 1951[143])

o      nota: lett. Minlavoro specifica (a proposito dell'assegno di maternita', di cui all'art. 66, L. 448/98) che le misure previste per il titolare di carta di soggiorno si estendono anche al rifugiato; non dovrebbero applicarsi le limitazioni dettate dalla L. 388/00; le misure riservate dalla legge a italiani e comunitari, invece, sono precluse al rifugiato (in contrasto con art. 23 Convenzione di Ginevra del 1951); nella stessa linea, la circ. INPS n. 62/2004, chiarisce che il rifugiato, mentre e' parificato all'italiano ai fini del godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla L. 153/88 (esteso quindi ai familiari residenti all'estero), e' escluso dal godimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 65, L. 448/98 (limitato a italiani e comunitari)

 

Studio, lavoro

 

 

4.4 Protezione temporanea

 

4.4.1 Art. 20 T.U.

 

 

4.4.2 D. Lgs. 85/2003

 

Decisione del Consiglio europeo

 

 

Regime di protezione

 

o      le procedure per il rilascio di eventuali visti di ingresso e di un permesso di soggiorno (per motivi di protezione temporanea?) utilizzabile per studio e lavoro

o      le modalitaĠ per consentire la permanenza temporanea, al termine del periodo di protezione, di sfollati che non possano essere rimpatriati per ragioni di salute o motivi umanitari, ovvero per la necessitaĠ di consentire che un familiare minorenne completi lĠanno scolastico in corso

o      ricongiungimento con genitore a carico condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellĠesodo e al fatto che il genitore si trovi ancora fuori dallĠUnione europea

o      ricongiungimento con figlio maggiorenne inabile condizionato allo stato di convivenza nel paese di provenienza prima dellĠesodo

o      escluso il ricongiungimento del minore sfollato con genitore naturale

 

Esclusione dal regime di protezione

 

o      di un crimine contro la pace, o un crimine di guerra o un crimine contro lĠumanitaĠ

o      di un reato grave non politico commesso, prima dellĠammissione al regime di protezione, al di fuori dal territorio dello Stato, inclusi i delitti particolarmente crudeli, anche se commessi per un presunto obiettivo politico (la gravitaĠ del reato eĠ valutata tenendo conto dei rischi cui andrebbe incontro lo sfollato in caso di rimpatrio)

o      di un atto contrario ai principi e alle finalitaĠ delle Nazioni Unite

 

Interferenza con richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

 

5. Cittadinanza

 

5.1 Cittadinanza per nascita

 

o      chi eĠ nato da un genitore italiano

o      chi eĠ nato in Italia da genitori ignoti o apolidi

o      chi eĠ nato in Italia da genitori stranieri che, in base alla legge dello Stato di appartenenza, non gli trasmettano la cittadinanza (nota: possibile il caso di minore italiano con entrambi i genitori stranieri)

 

5.2 Acquisto della cittadinanza

 

Acquisto per riconoscimento tardivo, mantenimento o adozione

 

 

Acquisto per beneficio di legge: discendenza da italiani

 

o      avere un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita

o      essere, al compimento dei 18 anni, legalmente residente in Italia da almeno 2 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

Acquisto per beneficio di legge: jus soli

 

o      essere nato in Italia

o      essere stato legalmente residente in Italia ininterrottamente fino al compimento dei 18 anni

o      dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento dei 18 anni

 

Acquisto per matrimonio con cittadino italiano

 

o      essere stato legalmente residente in Italia per 6 mesi successivamente al matrimonio, ovvero aver celebrato il matrimonio da almeno 3 anni

o      assenza di motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato

o      assenza di condanne (o successiva riabilitazione)

-       per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del Codice penale (delitti contro la personalitaĠ interna ed internazionale dello Stato spionaggio, attivitaĠ sovversiva, distruzione o sabotaggio di opere militari, etc. o diretti ad impedire lĠesercizio dei diritti politici dei cittadini italiani)

-       per un reato non colposo per il quale la legge preveda una pena massima > 3 anni di reclusione

-       allĠestero (con sentenza riconosciuta dallo Stato italiano) ad una pena detentiva > 1 anno per un reato non politico

o      assenza di separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

 

Acquisto per naturalizzazione

 

o      allo straniero (maggiorenne; da dossier Mininterno sulla cittadinanza) nato in Italia, o che abbia un genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita, e che sia legalmente residente in Italia da almeno 3 anni

o      allo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, che risieda legalmente in Italia, successivamente allĠadozione, per almeno 5 anni

o      allo straniero che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche allĠestero, per almeno 5 anni (sufficiente la permanenza del rapporto alle dipendenze dello Stato italiano al momento della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza - da Parere Cons. Stato 7/2/2001, che evidenzia le contraddizioni tra norma di legge e norma regolamentare)

o      al cittadino di uno Stato membro dellĠUnione europea che risieda legalmente in Italia da almeno 4 anni

o      a un apolide o a uno straniero rifugiato che risiedano legalmente in Italia da almeno 5 anni

o      a uno straniero che risieda legalmente in Italia da almeno 10 anni

o      allo straniero che abbia reso servizi di particolare valore allĠItalia

o      nei casi in cui vi sia un particolare interesse per lo Stato italiano

 

Termini per la definizione dei procedimenti; tutela giurisdizionale

 

 

Conseguenze dell'acquisto della cittadinanza per i figli

 

 

 

6. Conclusioni

 

6.1 La politica attuale

 

o      19.000 ingressi (non stagionali) per anno (tot: 285.000)

o      90.000 sanati per anno (tot: 1.360.000)

o      procedure sommarie

o      detenzione dei richiedenti

o      cancellazione degli effetti sospensivi del ricorso

 

6.2 Una possibile alternativa

 

o      attivitaĠ saltuarie: rinnovo del permesso

o      attivitaĠ stabili (eventualmente, previo accertamento di indisponibilita'): conversione del permesso (stabilizzazione)

 



[1] Disposizione precedente: in mancanza decreto, direttiva Presidente Consiglio Ministri: conformitaĠ decreti anno precedente (utilizzata nel 1999).

[2] Disposizione precedente: quote relative anche alla sponsorizzazione.

[3] Al tempo, contra legem.

[4] In precedenza: quote coincidenti con quelle stabilite per lĠanno precedente.

[5] In precedenza: autorizzazione al lavoro.

[6] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[7] Disposizione precedente: indicazione delle modalitaĠ di alloggio.

[8] Disposizione precedente: idonea documentazione attestante la capacitaĠ reddituale del datore di lavoro.

[9] In precedenza: determinata, per il lavoro domestico, dalla circ. Minlavoro 55/00, sulla base del redditometro: circa 95 Milioni annui; requisito non stringente, secondo il TAR Veneto.

[10] Disposizioni precedenti: possibile (circ. Minlavoro 55/00) la pluralitaĠ di rapporti di lavoro part-time.

[11] Disposizione precedente: idonea documentazione relativa alle modalitaĠ di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, ovvero autocertificazione, nel rispetto delle disposizioni in materia.

[12] Disposizione precedente: copia del contratto sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, condizionato al solo rilascio del permesso di soggiorno (copia sottoscritta dal datore di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro; spedita al lavoratore che la restituisce firmata; rispedita, a procedura completata, al lavoratore, che autentica la firma presso il consolato italiano al momento della richiesta del visto!).

[13] Disposizioni precedenti: rilascio o diniego dellĠautorizzazione, da parte della Direzione provinciale del lavoro, entro 20 gg.; richiesta in Questura, da parte del datore di lavoro, di nulla-osta provvisorio allĠingresso, previa presentazione dellĠautorizzazione al lavoro e di copia della domanda e della documentazione giaĠ presentata; nulla-osta concesso o negato entro 20 gg.; autorizzazione al lavoro, copia del contratto sottoscritto e nulla-osta provvisorio spediti dal datore di lavoro al lavoratore per la richiesta di visto.

[14] Disposizione precedente: entro 20 gg.

[15] Disposizione precedente: pari a durata del rapporto, ma comunque < 2 anni.

[16] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[17] Disposizione precedente: alla Direzione provinciale del lavoro.

[18] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[19] Disposizione precedente: anche per consentire lĠassistenza economica in favore del lavoratore.

[20] Disposizione precedente: un anno.

[21] Disposizione precedente: nelle liste di collocamento.

[22] Disposizione precedente: un anno.

[23] In precedenza: un anno.

[24] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[25] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era aggiunta la condizione che il reddito dichiarato risulti da documentazione fiscale o corrispondente.

[26] Disposizione precedente: 1 anno.

[27] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[28] In precedenza, il Parere Mininterno 7/5/2001, pur ammettendo l'avvio dell'attivita' lavorativa in corrispondenza al rapporto autorizzato ai fini dell'ingresso, risultava oscuro in merito alla possibilita' di instaurare un nuovo rapporto nelle more del rinnovo regolarmente richiesto.

[29] Le disposizioni precedenti includevano lo straniero legalmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento.

[30] In precedenza: co. 13.

[31] In precedenza: co. 12.

[32] In precedenza: autorizzazione.

[33] In precedenza: Direzione provinciale del lavoro.

[34] Disposizione precedente: 15 gg.

[35] In precedenza: autorizzazione.

[36] Disposizione precedente: per i settori che lo richiedono.

[37] In precedenza: 12 mesi.

[38] Disposizione precedente: per attivitaĠ per le quali non sia prevista nessuna forma di autorizzazione (es. attivitaĠ di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), neĠ quindi alcuna autoritaĠ competente, e per attivitaĠ di socio-lavoratore o amministratore di cooperativa esistente, dichiarazione e attestazione sostituite da contratto sottoscritto dallĠeventuale committente; eventuale certificato di iscrizione dellĠimpresa committente (o della cooperativa) al registro delle imprese; dichiarazione di responsabilitaĠ del committente (o del rappresentante legale della cooperativa), che attesti che non verraĠ intrapreso, sulla base del contratto, alcun rapporto di lavoro subordinato; dichiarazione del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) relativa al compenso che verraĠ corrisposto (non inferiore alla soglia per lĠesenzione dal ticket); copia dellĠultimo bilancio (o dichiarazione dei redditi) del committente (o del rappresentante legale della cooperativa) che dimostri lĠeffettiva capacitaĠ di corrispondere il compenso (da Vademecum Mininterno 2000).

[39] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[40] Disposizione precedente: o garanzia sostitutiva.

[41] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[42] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[43] In precedenza, anche gli ingressi di sportivi professionisti erano esonerati dal rispetto delle quote massime stabilite con decreto.

[44] In precedenza: autorizzazione.

[45] In precedenza: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze del datore di lavoro italiano o straniero operante in Italia (da Regolamento; inconciliabile con art. 27, co. 1, lettera i, T.U. e con la definizione di appalto)

[46] In precedenza: solo nellĠambito di accordi bilaterali.

[47] In precedenza: limite di 2 anni alla durata della realizzazione dell'opera o della prestazione di servizi, e corrispondente limite alla durata di nulla-osta, visto di ingresso e permesso.

[48] In precedenza: riconoscimento comunque sottratto al rispetto delle quote, nella prassi.

[49] Disposizione precedente: autorizzazioni al lavoro e permessi di soggiorno rilasciati in corrispondenza a questi motivi di ingresso (salvo il caso di formazione professionale) non sono rinnovabili neĠ utilizzabili, in corso di validitaĠ, per un diverso rapporto di lavoro; quelli rilasciati per i lavoratori dello spettacolo (inclusi i circensi) possono essere prorogati, ma solo per prosecuzione del rapporto con lo stesso datore di lavoro.

[50] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[51] In precedenza: da art. 5, co. 3, lettera c, T.U.

[52] Disposizione precedente: familiari entro il III grado, inabili al lavoro secondo la legge italiana (nella assoluta e permanente impossibilita' di svolgere una qualsiasi attivita' lavorativa per inabilita' o difetto fisico o mentale), a carico

[53] Disposizione precedente: presso la questura.

[54] In precedenza: verifica della documentazione affidata transitoriamente (in attesa dellĠemanazione del Regolamento), con circ. Mininterno, al consolato anzicheĠ allo Sportello unico.

[55] In precedenza la presentazione dei documenti attestanti lĠesistenza dei vincoli di parentela era prevista avvenire al momento della richiesta di visto.

[56] Disposizione precedente: entro 90 gg.

[57] Disposizione precedente: per il rilascio di visto di ingresso al seguito di cittadino straniero, necessaria lĠesibizione, allĠatto della richiesta, della documentazione relativa ai legami familiari e agli altri requisiti in capo ai familiari al seguito (autenticata, se rilasciata da autoritaĠ straniera, dalla rappresentanza italiana), e del nulla-osta rilasciato dalla questura sulla base dellĠaccertamento dei requisiti di reddito e alloggio.

[58] Disposizione precedente: previa iscrizione al collocamento.

[59] In precedenza: figli minori.

[60] In precedenza: i familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico)

[61] In precedenza: la dichiarazione doveva comprovare la disponibilita' di un reddito non inferiore all'importo dell'assegno sociale.

[62] In precedenza: i familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico)

[63] In precedenza: figli minori.

[64] In precedenza: i familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico)

[65] In precedenza il Regolamento prevedeva la possibilitaĠ per regioni e universitaĠ di riservare posti agli studenti stranieri nelle graduatorie per lĠaccesso alle misure a sostegno del diritto allo studio.

[66] Modifiche introdotte dal D. Lgs. 251/2004 e da L. 80/2005. Disposizioni precedenti: le prestazioni (anche se svolte a favore di piuĠ beneficiari; ambiguitaĠ nel testo) non possono, in un anno solare, coinvolgere il lavoratore per piuĠ di 30 giornate neĠ comportare compensi complessivi superiori, in totale, a 3000 euro.

[67] Disposizione precedente: possibile lĠassunzione di stranieri autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, nellĠambito di un addestramento di durata < 2 anni, con contratti di tirocinio.

[68] Disposizione precedente: previa idonea documentazione del rapporto di lavoro.

[69] In precedenza: pochi posti per regione riservati per circolare.

[70] In precedenza la formulazione dellĠart. 18, co. 5, T.U., indicava solo una possibilitaĠ di proroga o rinnovo senza modifica del titolo del permesso, col rischio che venissero preclusi i diritti associati alla titolaritaĠ di un permesso per lavoro subordinato (es.: ricongiungimento familiare, periodo minimo di disoccupazione garantita)

[71] In precedenza: salvo che per inserimento nel mercato del lavoro in presenza di garanzia di terzi.

[72] In precedenza: comunicato con atto scritto e motivato, unitamente alle modalita' di impugnazione.

[73] In precedenza, era previsto che la garanzia prestata da terzi ai fini dellĠingresso per inserimento nel mercato del lavoro esimesse dalla dimostrazione di disponibilitaĠ di mezzi.

[74] Disposizione precedente: richiesta di rinnovo almeno 30 gg. prima della scadenza, per tutti i permessi.

[75] Disposizione precedente: 1 anno.

[76] Disposizione precedente: < doppio della durata stabilita col rilascio iniziale.

[77] Disposizioni precedenti: anche inserimento nel mercato del lavoro in lavoro subordinato o (alla scadenza) lavoro autonomo (circolare Mininterno 19/5/01)

[78] Disposizione precedente: 5 anni.

[79] Al tempo: 5 anni.

[80] Al tempo: 5 anni.

[81] Disposizione precedente: 5 anni.

[82] Al tempo: 5 anni.

[83] In precedenza: i familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico)

[84] In precedenza: figli minori.

[85] In precedenza: i familiari di cui allĠart. 29, co. 1 T.U. (coniuge, figli minori, anche del coniuge, e assimilati, e, con i limiti previsti, familiari a carico)

[86] Disposizioni precedenti: requisiti (non richiesti da art. 30, co. 4): reddito commisurato al nucleo familiare (da Regolamento, art. 16, co. 6)

[87] In precedenza: ambiguita'.

[88] In precedenza: da 1 a 5 milioni di lire.

[89] In precedenza: 5 anni.

[90] In precedenza: accompagnamento immediato alla frontiera desumibile solo logicamente.

[91] Disposizione precedente: eseguita con accompagnamento immediato alla frontiera se cĠeĠ il rischio che lo straniero si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia; con intimazione a lasciare lĠItalia entro 15 gg., in caso contrario

[92] In precedenza, anche per ingresso clandestino (di straniero peroĠ in possesso dei documenti), per mancata richiesta del permesso, per revoca o annullamento del permesso, o a titolo di misura di prevenzione (senza rischio evidente che lo straniero si sottragga al provvedimento).

[93] In precedenza, lĠespulsione con accompagnamento alla frontiera era esplicitamente prevista per chi non rispettasse il termine fissato con lĠintimazione (art. 13, co. 4, lettera a, T.U.).

[94] Disposizione precedente: eseguita con

á       accompagnamento immediato alla frontiera, in caso di

á       intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro 15 gg., negli altri casi

[95] In precedenza, la L. 106/2002 disponeva la comunicazione al Tribunale in composizione monocratica territorialmente competente, da parte del questore, del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, entro 48 ore dallĠadozione, con convalida entro le 48 ore successive alla comunicazione, e provvedimento di accompagnamento comunque immediatamente esecutivo. L'immediata esecutivita' e la mancata previsione di garanzie adeguate per la difesa dello straniero in sede di convalida hanno motivato la dichiarazione di illegittimita' costituzionale da parte della Corte Costituzionale (Sent. 222/2004).

[96] In precedenza: giudice ordinario.

[97] Disposizione precedente: in caso di trattenimento in CPT, eĠ competente per il ricorso il giudice competente per la convalida del trattenimento.

[98] Disposizione precedente: entro 30 gg. dalla comunicazione, anche dal consolato o dallĠambasciata italiana, in caso di accompagnamento immediato alla frontiera; entro 5 gg. dalla comunicazione, in caso di intimazione.

[99] Disposizione precedente: dalla comunicazione.

[100] In precedenza: in caso di accompagnamento immediato alla frontiera.

[101] Disposizione precedente: 10 gg.

[102] Disposizione precedente: il giudice decide sentito lĠinteressato ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.

[103] Formulazione della disposizione precedente: diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato e allĠassistenza del difensore di fiducia (o, in mancanza, del difensore dĠufficio) e, se necessario, dellĠinterprete.

[104] Disposizione precedente: 5 anni.

[105] Disposizione precedente: salvo durata minore, ma > 3 anni, fissata dal giudice in sede di ricorso.

[106] Disposizione precedente: arresto da 2 a 6 mesi. Successivamente (L. 189/2002): arresto da 6 mesi a un anno.

[107] Disposizione precedente: arresto in flagranza sempre consentito.

[108] Disposizione precedente: arresto in flagranza e fermo sempre consentiti.

[109] In precedenza: da 1 a 4 anni. La disposizione recitava "La stessa pena - ossia la pena della reclusione da 1 a 4 anni - si applica allo straniero che, gia' denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale"; e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sent. Corte Cost. 466/2005, per il fatto che la pendenza di una semplice denuncia faceva scattare la rilevanza penale di una infrazione - quella del reingresso non autorizzato - altrimenti contravvenzionale (all'epoca). L'argomento secondo il quale la pena intendeva colpire, nei fatti, non il reingresso successivo alla denuncia ma il reingresso successivo alla seconda espulsione (che a quella denuncia era associata) e' stato ritenuto dalla Corte irrilevante, dato che all'epoca l'espulsione non era sottoposta a controllo giudiziario preventivo.

[110] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[111] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[112] In precedenza: arresto da 6 mesi a un anno. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la disposizione che prevedeva l'arresto obbligatorio per un reato per il quale non era possibile applicare misure di custodia cautelare in carcere (Sent. 223/2004).

[113] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[114] In precedenza, era previsto che il questore potesse disporre il trattenimento in CPT.

[115] In precedenza: da 1 a 4 anni.

[116] In precedenza: trattenimento consentito anche in presenza di rischio che lo straniero espulso con intimazione per non aver chiesto o rinnovato il permesso, o per averlo avuto revocato o annullato, si sottragga allĠobbligo di lasciare lĠItalia.

[117] Disposizione precedente: 20 gg.

[118] Disposizione precedente: 10 gg.

[119] Disposizione precedente: se eĠ imminente lĠeliminazione dellĠimpedimento allĠespulsione o al respingimento.

[120] In precedenza: co. 10.

[121] Disposizione precedente: lĠiscrizione al SSN cessa con la scadenza del permesso, salvo che lo straniero esibisca la ricevuta della richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato.

[122] In precedenza: comma 11.

[123] Disposizioni precedenti: in mancanza di accordi, il lavoratore puoĠ chiedere la liquidazione dei contributi versati in suo favore per forme di previdenza obbligatoria, maggiorati del 5%; il pagamento eĠ effettuato a rimpatrio avvenuto sulla banca estera indicata dal lavoratore; in caso di decesso del lavoratore anteriore alla presentazione della domanda, i superstiti non hanno diritto alla liquidazione dei contributi; possono chiedere, se in possesso dei requisiti, unĠindennitaĠ una tantum (Circolare INPS 112/99, Lettera Ministero del lavoro 19/4/99).

[124] GiaĠ il riferimento allĠart. 22, co. 11 del testo precedentemente in vigore era comunque scorretto, dal momento che quel comma trattava esplicitamente solo il caso in cui il trasferimento non sia possibile.

[125] Disposizione precedente: in assenza di accordi o convenzioni che regolino la materia del trasferimento dei contributi, il lavoratore ha diritto alla liquidazione dei contributi con maggiorazione del 5%.

[126] In precedenza, era inclusa la Slovenia, ora parte dell'Unione europea.

[127] In precedenza: Dipartimento affari sociali.

[128] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era previsto che il Comitato disponesse lĠinserimento in un progetto di integrazione sociale e civile di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U. (gestito, cioeĠ, da ente pubblico o privato con rappresentanza nazionale e iscritto nel registro presso la Presidenza del Consiglio), e che lĠente gestore del progetto dovesse presentare al Comitato una relazione sullĠeventuale raggiungimento degli obiettivi del progetto.

[129] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era prevista esplicitamente la possibilitaĠ di rilascio di permesso (per tutela), ai minori non accompagnati inseriti in un progetto di integrazione di cui allĠart. 32, co. 1 bis, T.U.; era previsto anche che il rilascio del permesso conseguisse alla decisione di non luogo a provvedere al rimpatrio.

[130] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[131] LĠart. 32, co. 1, del Testo unico prevede una deroga al possesso dei requisiti previsti dallĠart. 23 per il permesso di soggiorno per Òaccesso al lavoroÓ. Questo riferimento era giaĠ impreciso prima dellĠentrata in vigore della L. 189/02, essendo Òper inserimento nel mercato del lavoroÓ la denominazione corretta del permesso di cui allĠart. 23. Con la soppressione delle disposizioni relative allĠinserimento nel mercato del lavoro, il riferimento allĠart. 23 risulta del tutto privo di significato. Verosimilmente la disposizione consente, comunque, il rilascio di un permesso per Òattesa occupazioneÓ.

[132] Disposizione precedente: il permesso per minore etaĠ non eĠ utilizzabile per lavoro neĠ convertibile al compimento dei 18 anni (Circolare Mininterno 13/11/00; in contrasto con la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, secondo sentenza del Tribunale di Torino).

[133] Nella versione dello schema di regolamento trasmessa al Preconsiglio era stabilito che il permesso (per tutela) fosse addirittura rilasciato in seguito a decisione di non luogo a procedere al rimpatrio (art. 28 bis).

[134] In precedenza, lĠart. 49, co. 3 Regolamento non considerava il tirocinio e prospettava la cumulazione di prova attitudinale e formazione aggiuntiva.

[135] In precedenza era previsto anche che istituzioni sanitarie e presidi pubblici o privati comunicassero il nominativo dello straniero assunto o comunque utilizzato entro tre giorni dall'assunzione o dall'utilizzazione.

[136] In precedenza era ribadito che il Ministero della SanitaĠ verificasse il rispetto delle quote programmate.

[137] Disposizione precedente: La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, e l'ammissione agli esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, e' limitata dal rispetto delle quote programmate per l'accesso all'iscrizione agli albi e agli elenchi speciali. A tal fine deve essere acquisito preventivamente il parere positivo del Ministero della sanita'.

[138] In precedenza, Decreti del Ministro dellĠinterno 237/90, 284/98.

[139] In precedenza, la possibilitaĠ di presentare domanda in questura era prevista da Circolare Mininterno.

[140] Disposizioni precedenti: erogazione, su richiesta presentata allĠufficio di polizia del Comune di domicilio, di un contributo di prima assistenza per 45 gg. al richiedente asilo privo di risorse e di ospitalitaĠ: £. 25.000 al giorno (Decreto del Ministro dellĠinterno 237/90; aggiornata a £. 34.000 con Decreto del Ministro dellĠinterno 284/98); contributo riscosso presso la tesoreria provinciale, previa esibizione di documento di identitaĠ (in mancanza, lo straniero chiede la carta di identitaĠ al Comune di domicilio; difficoltaĠ con il requisito di dimora abituale?); ricorso contro il diniego del contributo, al Ministro dellĠinterno.

[141] In precedenza: Il richiedente asilo non puo' intraprendere rapporti di lavoro subordinato (art. 22, co. 12, T.U.) ne' svolgere attivita' autonoma non occasionale, benche' per quest'ultima, non siano previste sanzioni. In senso contrario: Trib. Bologna.

[142] Disposizione precedente: permesso rinnovato con durata non superiore al doppio di quella iniziale.

[143] In precedenza, anche art. 2, Decreto del Mininterno 237/90.