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L’occupazione irregolare dello straniero è punibile anche se il rapporto di lavoro ha carattere occasionale

Le massime

L’art. 22 comma 12 del D.lgs. 25 luglio 1998 n, 286 – nel  punire con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato” il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero  il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato” – non richiede l'esistenza di un rapporto di lavoro con carattere di stabilità, ma contempla un reato per la cui sussistenza è sufficiente un mero rapporto di fatto.  

[Cass. sez. I Pen. 23 novembre 2005 n. 42220]

 

 

L’art. 22 comma 12 del D.lgs. 25 luglio 1998 n, 286 – nel  punire con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato” il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero  il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato” – non richiede il dispiegamento temporale dell'attività lavorativa prestata, ma la costituzione, anche se di breve durata, di un lavoro dipendente che può esaurirsi anche in una prestazione unica .  

[Cass. sez. III Pen. 16 novembre 2005 n. 41479]

 

 

Il commento

La Cassazione torna a pronunciarsi sul reato di occupazione irregolare di stranieri, precisando ulteriormente i presupposti richiesti dall'art. 22 del d.lgs. 286/1998 ai fini della configurabilità della contravvenzione.

Nella prima delle sentenze riportate in epigrafe l'imputato, condannato per aver occupato, in qualità di operai, due stranieri privi di permesso di soggiorno, si era difeso sostenendo il carattere occasionale dei rapporti di lavoro in questione. In contrario la Corte, dato atto che i lavoratori al momento del controllo erano stati comunque trovati intenti al lavoro alle macchine dell'azienda, ha precisato che ai fini della punibilità è sufficiente un mero rapporto di fatto.

La seconda pronuncia riguarda invece il caso di quattro cittadini cinesi che erano stati trovati intenti a scaricare merci da un container privi del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro aveva cercato di sostenere che il reato di occupazione irregolare di stranieri postula, dal punto di vista della condotta, l'attivazione di un rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, avente il carattere della continuatività, non essendo invece sufficiente una collaborazione meramente occasionale. La Cassazione obietta tuttavia che "al fine della sussistenza del reato di cui si discute non rileva il dispiegamento temporale dell'attività lavorativa prestata ma la costituzione, anche se di breve durata, di un lavoro dipendente che ben può esaurirsi, senza con ciò mutare di segno, anche in una prestazione unica". 

 

 

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