Mantenere le proprie tradizioni culturali e religiose non significa non integrarsi

Cittadini italiani anche se di un'altra cultura

(Tar Lazio 288/2006)

Per diventare cittadini italiani non occorre abbandonare le tradizioni del paese dorigine. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha cos accolto il ricorso di uno straniero, residente in Italia, contro il Ministero dellInterno che aveva rigettato la richiesta della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente sia per la sua partecipazione attiva alle iniziative di una associazione culturale del suo paese di origine sia per il mantenimento di buoni rapporti con le autorit del suo paese dorigine. Secondo i giudici amministrativi il ricorso fondato in quanto il mantenimento delle tradizioni culturali, religiose e sociali da parte degli stranieri non necessariamente espressione di mancata integrazione nella comunit italiana e di rifiuto dei valori dello Stato, e pertanto non pu rappresentare da solo un ostacolo per il conseguimento della cittadinanza italiana. (06 febbraio 2006)

 Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione Prima Ter, sentenza n. 288/2006

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio Sezione Prima Ter ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 5058/2004, proposto da F. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Ravazzoni e Fabrizio Nun, presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n. 34;

 

contro

 

il Ministero dellInterno, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato;

 

per lannullamento

 

del decreto 11 dicembre 2000, di rigetto di richiesta di concessione della cittadinanza italiana;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

 

Viste le memorie difensive delle parti di causa;

 

Visti tutti gli atti della causa;

 

Udito alla pubblica udienza del 27 ottobre 2005 il relatore Luigi Tosti e uditi altres per le parti lavv. Nun e lavvocato dello Stato Maddalo;

 

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso depositato il 17 maggio 2004 il ricorrente, cittadino siriano, ha chiesto lannullamento del decreto 2 febbraio 2004 del Sottosegretario di Stato del Ministero dellInterno, di rigetto della domanda di cittadinanza italiana formulata ai sensi dellarticolo 9 comma 1 lettera f della legge 5 febbraio1992 n.91 [1] (straniero residente da oltre dieci anni in Italia). Il diniego motivato da ragioni di opportunit e di tutela dellinteresse pubblico, in relazione al contenuto di una nota riservata del Dipartimento della P.S., dalla quale emergerebbero elementi ostativi allaccoglimento della richiesta di cittadinanza.

 

In fatto il ricorrente espone di vivere in Italia dal 1978, unitamente al suo nucleo familiare, di avere chiesto lammissione alla cittadinanza nel luglio 1997 e di avere ricevuto provvedimento di diniego 8 gennaio 1999. Presentava quindi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in ordine al quale il Consiglio di Stato emetteva parere favorevole n. 47/2000; il ricorrente, tuttavia, non ha conoscenza dellulteriore iter del procedimento contenzioso n delladozione delleventuale decreto decisorio.

 

Il Ministero ha invece notificato il provvedimento impugnato in questa sede, adducendo nuovi motivi di diniego, avverso i quali sono dedotti i seguenti motivi di diritto:

 

Eccesso di potere, in particolare sotto la forma dello sviamento di potere, per non avere adeguatamente considerato la situazione familiare del F..

 

Violazione di legge ex art. 3 L. n. 241/1990 [2].

 

Eccesso di potere per carenza di motivazione per violazione e falsa applicazione della legge n. 91 del 5 marzo 1992 e del D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993.

 

In esito ad ordinanze istruttorie pronunciate nella sede cautelare sono stati acquisiti al fascicolo di causa gli atti rilevanti per la decisione,

 

Con breve memoria lAmministrazione chiede il rigetto del ricorso.

 

Nella memoria illustrativa depositata il 14 ottobre 2005 linteressato insiste per laccoglimento del ricorso, anche con riguardo agli atti acquisiti ed in particolare al parere del Consiglio di Stato.

 

Alludienza del 27 ottobre 2005 il ricorso stato posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Non spetta a questo Collegio accertare quale iter abbia distinto la procedura attivata dal ricorso straordinario proposto dal F. avverso il precedente diniego di cittadinanza n le ragioni per le quali il Ministero abbia omesso di predisporre il conseguente decreto decisorio, a seguito del parere favorevole allaccoglimento espresso dal Consiglio di Stato (vertendosi in quella sede in unipotesi di diniego per ragioni di sicurezza della Repubblica, ai sensidellarticolo 8 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 [3]).

 

Accertato che il nuovo diniego trae origine dalla medesima domanda di cittadinanza presentata nellanno 1999, le pregresse vicende vengono in rilievo in questa sede (anche in relazione al taglio delle censure proposte dal ricorrente) esclusivamente per confortare il denunciato vizio di sviamento di potere, avendo in sostanza lAmministrazione reiterato il rigetto adducendo nuove ragioni, che tuttavia non comportavano lobbligo di acquisire il parere del Consiglio di Stato.

 

Il ricorso infatti pienamente fondato, valutate le dedotte censure di eccesso di potere per sviamento e carenza di motivazione.

 

Lessenziale ragione di rigetto della domanda del F. (abbandonate le questioni di tutela della sicurezza dello Stato, ritenute insussistenti nel parere del Consiglio di Stato) poggia sul contenuto della nota riservata 29 ottobre 2003 del Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

In tale rapporto sono esposti presunti, ulteriori elementi ostativi allaccoglimento dellistanza "oltre a quanto riferito in precedenza", espressione questa che (in mancanza di dati pi puntuali) deve intendersi quale richiamo alle ragioni gi ritenuto inadeguate dal Consiglio di Stato.

 

In definitiva i nuovi "elementi ostativi" sarebbero rappresentati esclusivamente dallattiva partecipazione dello straniero (laureato in economia e titolare di unavviata attivit commerciale) alle iniziative di unassociazione culturale italo.siriana di Milano, in seno alla quale avrebbe sempre ricoperto incarichi, nonch dai "buoni rapporti" mantenuti con la legazione siriana a Roma, con le autorit del paese di origine e con i vertici del partito Baath.

 

Siffatte osservazioni, neppure confortate da specifici e concreti riferimenti a dati documentali, risultano allevidenza insufficienti per sorreggere un giudizio, sicuramente grave, di inopportunit di ammissione dello straniero alla cittadinanza italiana (pur considerando lampia discrezionalit riservata in materia allAmministrazione).

 

Come gi stato affermato da questa Sezione con le sentenze n. 5548 del 2004 e n. 2344 del 2005, il mantenimento delle tradizioni sociali, religiose e culturali del Paese di origine non pu costituire, di per s soltanto, un ostacolo allintegrazione nella comunit italiana ed un sicuro indice di mancata accettazione dei valori fondamentali del nostro Stato.

 

In mancanza di altre e pi incisive ragioni di diniego il provvedimento impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P. Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione Prima Ter- accoglie il ricorso proposto come in epigrafe da F. M. e, per leffetto, annulla latto impugnato.

 

Condanna il Ministero dellInterno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 2500 (duemilacinquecento).

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorit amministrativa.

 

Cos deciso a Roma, nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2005, con l'intervento dei Magistrati:

 

Luigi TOSTI Presidente Estensore

 

Franco DE BERNARDI Consigliere

 

Giampiero LO PRESTI Consigliere

 

 

 

 

Depositata in Segreteria il 12 gennaio 2006