(Sergio Briguglio 13/3/2006)

 

 

NORME SU IMMIGRAZIONE, ASILO E CITTADINANZA

 

 

Immigrazione

 

-        D. LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40 (indicato con D. LGS. 380/1998);

o      Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40 (indicato con D. LGS. 113/1999);

o      Legge 7 Giugno 2002, n. 106, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (indicato con L. 106/2002);

o      Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (indicata con L. 189/2002);

o      Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (indicato con DPR 115/2002);

o      Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003, indicata con L. 289/2002);

o      Legge 14 Febbraio 2003, n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (indicata con L. 34/2003);

o      Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (indicato con D. LGS. 87/2003);

o      Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione (indicata con L. 271/2004)

 

-        L. 488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

 

-        L. 388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

 

-        L. 103/2002: Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

-        L. 189/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

 

-        L. 222/2002 (ulteriori disposizioni): Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

 

-        D. LGS. 85/2003: Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

-        D. LGS. 215/2003: Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (indicato con D. LGS. 256/2004)

 

-        D. LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro (indicato con D. LGS. 251/2004)

 

-        L. 271/2004 (ulteriori disposizioni): Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

 

-        D. LGS. 12/2005: Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

-        L. 80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

 

-        D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

 

-        L. 155/2005 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

 

-        DPR 394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni introdotte da

o      Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, (indicato con DPR 334/2004)

 

-        DPR 54/2002: Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A), e successive modificazioni introdotte da

o      Legge 25 Gennaio 2006, n. 29, Disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  Legge comunitaria 2005 (indicata con L. 29/2006)

 

-        DPCM 535/1999: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

 

Asilo

 

-        L. 39/1990 (artt. 1 - 1septies) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello Stato

 

-        L. 563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

-        DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

 

-        DPR 303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

Cittadinanza

 

-        L. 91/1992: Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

-        DPR 362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 


 

D. LGS. 286/1998 *

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni

 

TESTO VIGENTE ALLINIZIO DELLA PRESENTE LEGISLATURA

MODIFICHE APPORTATE DA

L. 106/2002 (grassetto italico);

D.P.R. 115/2002 (grassetto italico sottolineato);

L. 189/2002 (grassetto);

L. 289/2002 (grassetto sottolineato);

D. LGS. 87/2003 (grassetto sottolineato con tratteggio);

L. 34/2003 (grassetto italico con sottolineatura punteggiata);

L. 271/2004 (grassetto italico con sottolineatura tratteggiata)

L. 155/2005 (grassetto con sottolineatura punteggiata)

 

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLIMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO  I

 

 

 

PRINCIPI GENERALI

 

 

 

 

 

Art. 1

 

(Ambito di applicazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)

 

 

1. Il presente testo unico, in attuazione dellarticolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.

 

2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40.

 

3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.

 

4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 

5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra.

 

6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40.

 

7. Prima dellemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

Art.2

 

(Diritti e doveri dello straniero)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)

 

 

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

 

2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.

 

5. Allo straniero riconosciuta  parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla  legge.

 

6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ci non sia possibile,  nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.

 

7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.

 

9. Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto allosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 2-bis

 

 

 (Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. E istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato Comitato

 

 

2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

 

 

3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellinterno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari opportunit e delle politiche comunitarie, dellinnovazione e le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della giustizia, delle attivit produttive, dellistruzione, delluniversit e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa, delleconomia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivit culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allarticolo 3, comma 1.

 

 

4. Con regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dellinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

 

(Politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)

 

 

 

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale  dell'economia e del lavoro,  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,  predispone ogni tre anni, salva la necessita di un termine pi breve, il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellInterno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.

2. Il documento programmatico  indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con  organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres  le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.

 

3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e  delle identit culturali delle persone, purch non confliggenti con lordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei  Paesi di origine.

 

4. Con uno o pi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari,  sono definite annualmente, sulla base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo,  tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea  eventualmente disposte a norma dellarticolo 20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la determinazione delle quote disciplinata in conformit con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nellanno precedente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi la opportunita, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lanno precedente[1].

 

5. Nellambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dellobbiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti allalloggio, alla lingua, allintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

 

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dellinterno, si provvede allistituzione di Consigli territoriali per limmigrazione,  in cui  siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nellassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro,  con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.

 

6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.[2]

 

7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1   predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.

 

8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto emanato anche in mancanza del parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

 

 

 

DISPOSIZIONI SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

 

CAPO  I            

DISPOSIZIONI SULLINGRESSO E  IL SOGGIORNO

 

 

 

Art. 4                              

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

 

 

 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)

 

 

 

1. L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore,  soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

 

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso o reingresso adottato con provvedimento scritto e motivato che deve essere comunicato allinteressato unitamente alle modalit di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di frontiera.

2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso lautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, lautorit diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, linammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione allautorit di frontiera.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non potr essere ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o  di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone,  con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consentir lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti  per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche  per il ritorno nel Paese di provenienza.  I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita illecite.

4. Lingresso in Italia pu essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dallItalia ovvero a norme comunitarie.

 

5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellelenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.

 

6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia,  ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine  pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.

 

7. L'ingresso  comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

 

(Permesso di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)

 

 

 

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.

 

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento  di attuazione pu prevedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lesercizio delle funzioni di ministro di culto nonch  ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

 

 

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[3]

 

3. La durata del permesso di soggiorno quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto dingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu comunque essere:

 

a) superiore a tre mesi, per visite, affari  e turismo;

 

b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

b) ();

 

c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;  il permesso tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

 

d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

d) ();

 

e) superiore alle  necessit specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui allarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare:

 

 

a) in relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;

 

 

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno.

 

 

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di  due anni.

 

 

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nellultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

 

 

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit superiore ad un periodo di due anni.

 

 

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dellarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dellarticolo 26, ne da comunicazione anche in via telematica al Ministero dellinterno e allINPS nonche' all'INAIL[4] per linserimento nellarchivio previsto dal comma 9 dellarticolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero dellinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui allarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

 

 

3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dellarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere superiore a  due anni

 

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione,  il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale.

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

 

 

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [5]

 

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili.

 

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere disposta l'espulsione amministrativa.

 

8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione, conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002[6], riguardante ladozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445[7].

 

 

8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale.

 

9. Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 bis

 

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

 

 

 

 

1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allUnione europea o apolide, contiene ():

 

 

a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

 

 

 b) limpegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

 

2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1.

 

 

3. Il contratto di soggiorno per lavoro sottoscritto in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 6

 

(Facolt ed obblighi inerenti al soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;

 

 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144, comma 2, e 148)

 

 

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalit previste dal regolamento di attuazione.

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26,  in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le  modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati.

 

3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda  fino  a   lire ottocentomila.

 

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero, questi pu essere sottoposto a rilievi segnaletici.

4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero, questi e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici.

5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la  disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.

 

6. Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

 

7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura territorialmente competente.

 

8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato  devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

 

9. Il  documento di identificazione per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.

 

10. Contro i provvedimenti di cui allarticolo 5 e al presente articolo ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

 

 

 

Art. 7

 

(Obblighi dellospitante e del datore di lavoro)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)

 

 

 

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la propriet o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorit locale di pubblica sicurezza.

 

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione dovuta .

 

 

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100 euro.

 

 

 

 

 

Art. 8

 

(Disposizioni particolari)

 

 

 

(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)

 

 

 

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico e consolare.

 

 

 

 

 

Art. 9

 

(Carta di soggiorno)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)

 

 

 

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato.

1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, pu richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per s, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno a tempo indeterminato.

 

2. La carta di soggiorno pu essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dellUnione europea  residente in Italia.

 

3. La carta di soggiorno  rilasciata sempre che  nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti  di cui allarticolo 380 nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di procedura penale,  o pronunciata sentenza di condanna,  anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta lespulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

 

4. Oltre  a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno pu:

 

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

 

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attivit lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

 

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

 

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato quando previsto dallordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla  partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

 

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno lespulsione amministrativa pu essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia  applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

CONTROLLO DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO

 

ED ESPULSIONE

 

 

 

Art. 10

 

(Respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

 

 

 

1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.

 

2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal questore nei confronti degli stranieri:

 

a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allingresso o subito dopo;

 

b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico soccorso.

 

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero.

3. Il vettore che ha condotto alla  frontiera  uno  straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto  a  norma  del presente articolo tenuto a prenderlo  immediatamente  a  carico  ed  a ricondurlo nello Stato  di  provenienza,  o  in  quello  che  ha rilasciato il documento di  viaggio  eventualmente  in  possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.[8]

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3  e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lasilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero ladozione  di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

 

5. Per lo straniero respinto prevista lassistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

 

6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallautorit di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11

 

(Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)

 

 

 

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali .

 

 

1.-bis Il Ministro dellinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per lordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dellinterno promuove altres apposite misure di coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli sullimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli sullimmigrazione ai sensi dellAccordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti   data comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione.

 

3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,  sentiti i questori e  i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,  eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia.

 

4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina[9]. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro competente[10].

 

5. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.[11]

 

 

5-bis. Il Ministero dellinterno, nellambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto allimmigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.

6[12]. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, allinterno della zona di transito.

 

 

 

 

 

Art. 12

 

(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)

 

 

 

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque compie attivit dirette a favorire  l'ingresso  degli  stranieri nel territorio dello Stato  in violazione delle disposizioni del presente testo unico punito con la reclusione fino a tre anni  e con la multa fino a lire trenta milioni.

1. Salvo che il fatto costituisca pi grave  reato,  chiunque  in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare lingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e punito con la reclusione da uno a cinque anni[13] e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona.

 

2. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

 

3. Se il fatto di cui al comma 1 commesso  a fine di lucro o da tre o pi persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o pi persone, e nei casi in cui il fatto commesso mediante lutilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti,  la pena della reclusione da quattro a dodici anni e  della  multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui stato favorito lingresso in violazione del presente testo unico.

3. Salvo che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare lingresso illegale in altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, punito con la reclusione da quattro a quindici[14] anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. (...)[15]

 

 

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e[16] 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o pi persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto e commesso da tre o piu persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.[17]

 

 

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano lingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva e aumentata da un terzo alla meta e si applica[18] la multa di 25.000 euro per ogni persona.

 

 

3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dagli articoli 98 e 114[19] del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit di pena risultante dallaumento conseguente alle predette aggravanti.

 

 

3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla met nei confronti dellimputato che si adopera per evitare che lattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.

 

 

3-sexies. Allarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 609-octies del codice penale sono inserite le seguenti: nonch dallarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.

 

 

3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dellarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228[20]. Lesecuzione delle operazioni disposta dintesa con la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere.[21]

 

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio[22] l'arresto in flagranza ed e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti[23]. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti,  e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalit dello straniero  o nellambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con la  multa fino a lire trenta milioni.

 

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da   lire   un milione   a   lire cinque  milioni  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

  6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,    tenuto  ad accertarsi che lo straniero  trasportato  sia  in  possesso  dei documenti richiesti  per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a  riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale  presenza  a bordo  dei  rispettivi  mezzi  di  trasporto  di  stranieri   in posizione irregolare. In  caso  di  inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si  applica  la  sanzione  amministrativa  del pagamento  di  una   somma   da euro 3.500 a euro 5.500[24]  per  ciascuno  degli   stranieri   trasportati. Nei casi pi gravi disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallautorit amministrativa italiana inerenti allattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato.  Si osservano le  disposizioni  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .

7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nellambito delle direttive di cui allarticolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorch soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dellesito dei controlli e delle ispezioni redatto processo verbale in appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle  medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altres procedere a perquisizioni, con losservanza delle disposizioni di cui allarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.

 

8. I beni ()[25] sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono[26] affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali,[27] agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati[28]. Si applicano, in quanto compatibili,  le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3[29], del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.[30]

 

8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata, previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente.

 

 

8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione.

 

8-bis. I beni acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, ovvero sono alienati. I mezzi di trasporto che non sono assegnati o trasferiti per le finalita' di cui al comma 8, non possono essere alienati e sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.[31]

8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.

 

9. Le somme di denaro confiscate  a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dellentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dellinterno, rubrica Sicurezza  pubblica.

 

 

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

 

 

9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis.

 

 

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

 

 

9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dellinterno, della difesa, delleconomia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

 

 

 

 

 

Art. 13

 

(Espulsione amministrativa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

 

 

 

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dellinterno pu disporre lespulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.

 

2. Lespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero:

 

a) entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi dellarticolo 10;

 

b) si trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo;

 

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nellarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

 

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale, lautorit giudiziaria rilascia nulla osta salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale. Se tale misura non applicata o cessata, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1.

3. Lespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire lespulsione, richiede il nulla osta allautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione allaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allinteresse della persona offesa. In tal caso lesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora lautorit giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dellarticolo 14.

 

 

3 bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta allatto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellarticolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3.

 

 

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara lestinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta allesecuzione dellespulsione. Il provvedimento immediatamente comunicato al questore.

 

 

3 quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dellavvenuta espulsione, se non ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dellarticolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.

 

 

3 quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica larticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, questultima ripristinata a norma dellarticolo 307 del codice di procedura penale.

 

 

3 sexies. (...)[32]

 

  4. Lespulsione eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, quando lo straniero :

4. Lespulsione sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5.

 

a) espulso ai sensi del comma 1 o si trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con lintimazione;

 

 

b) espulso ai sensi del comma 2, lett. c), e il prefetto rilevi, sulla base delle  circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga allesecuzione del provvedimento.

 

 

5. Si procede altres allaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso ai sensi del comma 2, lettera a), qualora questultimo sia privo di valido documento attestante la sua identit e nazionalit e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale, familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.

5. Nei confronti dello straniero che si trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone laccompagnamento immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.

 

 

5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace[33] territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla frontiera. Lesecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla convalida. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito linteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui e stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione dellallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. [34] [35]

 

 

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allarticolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo.[36]

 

6. Negli altri casi, lespulsione contiene lintimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di frontiera. Quando lespulsione disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1, qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che questultimo si sottragga allesecuzione del provvedimento.

6. ().

 

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellarticolo 14, nonch ogni altro atto concernente lingresso, il soggiorno e lespulsione, sono comunicati allinteressato unitamente allindicazione delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

 

8. Avverso il decreto di espulsione  pu essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine di trenta giorni qualora lespulsione sia eseguita con accompagnamento immediato.

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace[37] del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace[38] accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato[39], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.

 

9. Il ricorso, a cui deve essere allegato il provvedimento impugnato,[40] e' presentato al pretore del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto l'espulsione[41]. Nei casi di espulsione con accompagnamento immediato, sempreche' sia disposta la misura di cui al comma l dell'articolo 14, provvede il pretore competente per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

9. ().

 

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal  giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete. 

10 (). 

 

11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

 

12. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 19, lo straniero espulso rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato di provenienza.

 

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno; in caso di trasgressione, punito con larresto da due mesi a sei mesi ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato.

13. Lo straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dellinterno. In caso di trasgressione lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni[42] ed nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.

 

 

13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.[43]

 

 

13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio larresto dellautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e[44] si procede con rito direttissimo.

 

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dallinteressato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato sul territorio dello Stato.

14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallinteressato nel periodo di permanenza in Italia.

 

15.Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri  sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore pu adottare la misura di cui allarticolo 14, comma 1.

 

16. Lonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4 miliardi per lanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. l3-bis[45]

 

(Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio)

 

 

 

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

1. Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice di pace[46] fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso il provvedimento.

2. L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14, comma 4.

 

3. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

4. La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 14

 

(Esecuzione dellespulsione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

 

 

 

1. Quando non possibile eseguire con immediatezza lespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

2. Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

 

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida,[47], senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dalladozione del provvedimento.

4. Il pretore, ove  ritenga  sussistenti  i presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente articolo,  convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito linteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

4. Ludienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. Linteressato anchesso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene ludienza. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dellarticolo 13. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata losservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dallarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1, e sentito linteressato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.[48]

5. La convalida comporta la permanenza nel centro  per un periodo di complessivi  venti giorni. Su richiesta del questore, il pretore pu prorogare il termine sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena possibile, dandone comunicazione senza ritardo al pretore.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora laccertamento dellidentit e della nazionalit, ovvero lacquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue lespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.

 

 

5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito lespulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione.

 

 

5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dellordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se lespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dellarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dellarresto da sei mesi ad un anno se lespulsione stata disposta perche il permesso di soggiorno e scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede alladozione di un nuovo provvedimento di[49] espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo,[50] che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la reclusione[51] da uno a quattro anni.

 

 

5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater (...)[52] si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare lesecuzione dellespulsione, il questore dispone[53] i provvedimenti di cui al comma 1 (...)[54]. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater obbligatorio larresto dellautore del fatto.[55]

 

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lesecuzione della misura.

 

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica,  adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.

 

8. Ai fini dellaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per stranieri.

 

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dellinterno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

 

 

 

Art. 15

 

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza)

(Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per lesecuzione dellespulsione)

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)

 

 

 

1. Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare lespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.

 

 

1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, lesecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

 

 

 

 

 

 

Art. 16

Articolo 16

 

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione)

(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)

 

 

 

 

 

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente decreto,  pu sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nellapplicare la pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dellarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate nellarticolo 14, comma 1, del presente testo unico,  pu sostituire la medesima pena con la misura dellespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

2. Lespulsione eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4.

2. Lespulsione di cui al comma 1 eseguita dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di cui allarticolo 13, comma 4.

 

 

3. Lespulsione di cui al comma 1 non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.

 

 

4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dallarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice competente.

 

 

5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellarticolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, disposta lespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente decreto.

 

 

6. Competente a disporre lespulsione di cui al comma 5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentit e sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni.

 

 

7. Lesecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. Lespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalit dellaccompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. 

 

 

8. La pena estinta alla scadenza del termine di dieci anni dallesecuzione dellespulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lesecuzione della pena.

 

 

9. Lespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui allarticolo 19.

 

 

 

 

 

Art.17

 

 (Diritto di difesa)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)

 

 

 

1. Lo straniero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dellimputato o del difensore.

1. Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per lesercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria la sua presenza. Lautorizzazione rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta della parte offesa o dellimputato o del difensore.

 

 

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 18

 

(Soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

 

 

 

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale,  ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unassociazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dellorganizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

 

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1,  sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per lefficace contrasto dellorganizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per laffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellente locale, e per lespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di favorire lassistenza e lintegrazione sociale, nonch la disponibilit di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

 

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e pu essere rinnovato per  un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dellente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

 

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente laccesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonch liscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, linteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

 

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

7. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per lanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art.19

 

(Divieti di espulsione e di respingimento)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)

 

 

 

1. In nessun caso pu disporsi lespulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per  motivi  di  razza,  di sesso, di lingua, di cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni politiche, di  condizioni  personali  o  sociali,  ovvero  possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale  non sia protetto dalla persecuzione.

 

2. Non consentita  l'espulsione,  salvo  che  nei  casi previsti dallarticolo 13, comma 1, nei confronti:

 

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

 

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dellarticolo 9;

 

c) degli stranieri conviventi con parenti   entro  il  quarto  grado o con  il  coniuge, di  nazionalit italiana;

 

d) delle donne in stato di gravidanza  o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20

 

(Misure  straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)

 

 

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dintesa con i  Ministri degli affari esteri, dellinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nellambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi non appartenenti allUnione Europea. 

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

 

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 21

 

(Determinazione dei flussi di ingresso)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche  stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,   abbia concluso  accordi  finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi  accordi  in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.

 

2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

 

3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

 

4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.

 

 

4 bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali dutenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

 

4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

 

5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia  per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,  si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di tenuta  delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

6. Nellambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lapprovazione di  domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.

 

7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unanagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.

 

8. Lonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

 

Art. 22

 

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11

 

legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, pu richiedere lautorizzazione al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste  di cui allart. 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

1. In ogni provincia istituito presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

 

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indicante le modalit della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avr luogo la prestazione lavorativa:

 

 

a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;

 

 

b) idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;

 

 

c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;

 

 

d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

 

3. Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia  lautorizzazione,  nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21,  previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

 

4. Ai fini di cui al comma 3, lufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4,  precisando quelle relative agli Stati non appartenenti allUnione europea con quote riservate.

4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allufficio territoriale richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.

 

5. Lautorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

 

 

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questultima, trasmesso in copia allautorit consolare competente ed al centro per limpiego competente.

 

 

7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione della sanzione competente il prefetto.

 

6. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore previa esibizione dellautorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta provvisorio della questura competente.

8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore (...).

 

7. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per laccesso al lavoro; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverr sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate. 

9. Le questure forniscono all'INPS e allINAIL[56], tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.

 

8. Il datore di lavoro deve altres esibire allufficio periferico del  Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

9. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento  per  il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,  per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, anche ai fini delliscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di comunicazione ai centri per limpiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

 

10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito con larresto da tre mesi a un anno o con lammenda da lire duemilioni a lire seimilioni.   

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con larresto da  tre mesi ad un anno e con lammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

 

11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dallarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivit lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolt di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo.

13. Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. (...)

 

12. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivit di lavoro in Italia.

 

13. I lavoratori italiani  ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

 

 

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

Art.  23

Art.  23

 

(Prestazione di garanzia per laccesso al lavoro)

(Titoli di prelazione)

 

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)

 

 

 

 

 

1. Il cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dellingresso di uno straniero, per consentirgli linserimento nel mercato del lavoro, deve presentare  entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, apposita richiesta nominativa, alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione allingresso costituisce titolo  per il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente  deve dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi per il sostentamento e lassistenza sanitaria per la durata del permesso di soggiorno. Lautorizzazione allingresso viene concessa, se sussistono gli altri requisiti per lingresso, nellambito delle quote stabilite e secondo le modalit indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda.   Essa consente di ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.

1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine.

 

2. Sono ammessi a prestare le garanzie di cui al comma 1,  le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le  associazioni del volontariato operanti nel  settore dellimmigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali e organizzativi  individuati con regolamento da adottare con decreto del Ministro per la solidariet sociale di concerto con i Ministri dellinterno e del lavoro e della previdenza sociale.  Lo stesso regolamento pu prevedere  la formazione e le modalit di tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.

2. Lattivit di cui al comma 1 finalizzata:

a) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dello Stato;

b) allinserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano allinterno dei Paesi di origine;

c) allo sviluppo delle attivit produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

 

3. La prestazione di garanzia per laccesso al lavoro ammessa secondo le modalit indicate nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero massimo di garanzie che ciascun soggetto pu prestare in un anno.

3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui allarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico.

 

4. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui allarticolo  3, comma 4, nei limiti e secondo le modalit stabiliti da detti decreti, i visti dingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta di lavoratori stranieri residenti allestero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria basata sullanzianit di iscrizione. Il regolamento di attuazione stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.

4. Il regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 24

 

(Lavoro stagionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)

 

 

 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare allufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante  o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta pu essere effettuata nei confronti di una o pi persone iscritte nelle liste  di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. 

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellarticolo 22. Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta secondo le modalit previste dallarticolo 22, deve essere immediatamente comunicata al centro per limpiego competente, che verifica nel termine di cinque giorni leventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 22, comma 3. 

 

2. Lufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia lautorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2. Lo sportello unico per limmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione dalla richiesta del datore di lavoro.

 

3. Lautorizzazione al lavoro stagionale pu avere la validit minima di venti giorni e massima di sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione,  corrispondente alla durata del  lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgersi presso diversi datori di lavoro.

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

 

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nellanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni.

 

5. Le Commissioni regionali per limpiego possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza.

5. Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire laccesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale (...). Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire lattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative allaccoglienza..

 

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dellarticolo 22, comma 10.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, punito ai sensi dellarticolo 22, comma 12.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 25

 

( Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)

 

 

 

1. In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro specificit,  agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attivit :

 

a) assicurazione per linvalidit, la vecchiaia e i superstiti;

 

b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

 

c) assicurazione contro le malattie;

 

d) assicurazione di maternit.

 

2. In sostituzione dei contributi per lassegno per il nucleo familiare e per lassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro tenuto a versare allIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari allimporto dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi  sono destinati ad interventi di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allarticolo 45.

 

3. Nei decreti attuativi  del documento programmatico sono definiti  i requisiti,  gli ambiti e le modalit degli interventi di cui al comma 2.

 

4. Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellattivit lavorativa.

 

5. Ai contributi di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti il trasferimento degli stessi allistituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

5. Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni dellarticolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli stessi allistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza. E fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

 

 

 

 

 

 

Art. 26

 

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)

 

 

 

1. Lingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allUnione europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unattivit non occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che lesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellUnione Europea.

 

2. In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire societ di capitale o di persone o  accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di risorse adeguate per lesercizio dellattivit che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per lesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per liscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellautorit competente  in data non anteriore a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio dellautorizzazione o della  licenza  prevista per lesercizio dellattivit che lo straniero intende svolgere.

 

3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

3. Il lavoratore non appartenente allUnione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per lesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ().

4. Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per lItalia.

 

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21.

5.La rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dellinterno e del Ministero eventualmente competente in relazione allattivit che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lespressa indicazione dellattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia, altres, allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallarticolo 5, comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

6. Le procedure di cui al comma 5 sono  effettuate  secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

7. Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

 

 

7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e lespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

 

 

 

 

 

Art. 27

 

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4)

 

 

 

1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati  nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:

 

a) dirigenti o personale altamente specializzato di  societ aventi sede o filiali  in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale di attivit nel territorio di uno Stato membro dellOrganizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ italiane o di societ di altro Stato membro dellUnione europea;

 

b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;

 

c) professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o unattivit retribuita di ricerca presso universit, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia;

 

d) traduttori e interpreti;

 

e) collaboratori familiari aventi regolarmente in corso allestero da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dellUnione europea residenti allestero  che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;

 

f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nellambito del lavoro subordinato;

 

g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato,  tenuti a lasciare lItalia quando tali compiti o funzioni siano terminati;

 

h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione;

 

i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede allestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dallestero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allestero, nel rispetto delle disposizioni dellart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie;

 

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti allestero;

 

m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;

 

n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento;

 

o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nellambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;

 

p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91;

 

q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;

 

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari.

r) persone che, secondo le norme di accordi internazionali in vigore per lItalia, svolgono in Italia attivit di ricerca o un lavoro occasionale nellambito di programmi di scambi di giovani o di mobilit di giovani o sono persone collocate alla pari;

 

r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di spettacolo,  determina le procedure e le modalit per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.

 

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attivit.

 

4. Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lattuazione delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente allingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari  o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.

 

5. Lingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri  non appartenenti allUnione europea disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore con gli Stati confinanti.

 

 

5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dellinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite massimo annuale dingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con delibera da sottoporre allapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

 

 

 

 

 

TITOLO IV

 

 

 

DIRITTO ALLUNITA FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI

 

 

 

Art. 28

 

(Diritto all'unit familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)

 

 

1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unit familiare nei confronti dei familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dalla presente legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

 

2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[57], fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento di attuazione.

 

3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del  20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

 

 

 

Art.29

 

      (Ricongiungimento familiare)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)

 

 

1. Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

 

a) coniuge non legalmente separato;

 

b) figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

 

 

b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita totale .

 

c) genitori a carico;

c) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

 

d) parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.

d) (...)

 

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

 

3. Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit:

 

a) di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;

 

b) di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellimporto annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o pi familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

 

4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

5. Oltre a quanto previsto dallarticolo 28, comma 2, consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento.

 

6. Salvo quanto disposto dallarticolo 4, comma 6, consentito lingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

 

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta  documentazione, presentata alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore et, autenticata dallautorit consolare italiana, presentata allo sportello unico per limmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. Lufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

 

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, linteressato pu ottenere  il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per limmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

 

9. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano altres il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal comma 5.

 

 

 

 

 

 

Art.30

 

(Permesso di soggiorno per motivi familiari)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)

 

 

1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato:

 

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallarticolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

 

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

 

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

 

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potest genitoriale secondo la legge italiana.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita leffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.

 

2. Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

 

3. Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 29 ed rinnovabile insieme con questultimo.

 

4. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui allarticolo 9, rilasciata una carta di soggiorno.

 

5. In caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

5. In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per  lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare, l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito linteressato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. Lonere derivante dallapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dallanno 1998.

 

 

 

 

Art. 31

 

(Disposizioni a favore dei minori)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

 

 

1. Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellarticolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,  iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di questultimo, se pi favorevole. Lassenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo delliscrizione.

 

2. Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno.

 

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

 

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 32

 

(Disposizioni concernenti minori affidati

 

al compimento della maggiore et)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

 

 

 

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.

 

 

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

 

 

 

 

 

 

Art.  33

 

(Comitato per i minori stranieri )

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)

 

 

 

1. Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e  di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellUnione province dItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.

 

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1,[58] concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare[59] sono stabilite:

a) [60] le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri ()[61] in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo[62].

 

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.[63]

 

3. Il Comitato si avvale, per lespletamento delle attivit di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.

 

 

 

 

 

TITOLO V

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, NONCHE DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE.

 

 

 

 

 

CAPO I

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

 

 

Art. 34

 

(Assistenza per gli stranieri

 

iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)

 

 

 

1. Hanno lobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene allobbligo contributivo, allassistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit temporale :

 

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

 

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

 

2. Lassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more delliscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

 

3. Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per liscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellanno precedente in Italia e allestero. L'ammontare del contributo determinato con decreto del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti.

 

4. Liscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres richiesta:

 

a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ;

 

b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dellaccordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969,  ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973 n. 304.

 

5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per liscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario  negli importi e secondo  le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3.

 

6. Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non valido per i familiari a carico.

 

7. Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione.

 

 

 

 

 

Art. 35

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri

 

non iscritti al Servizio sanitario nazionale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

 

 

 

1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti  al servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dellarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

 

2. Restano salve le norme che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati  e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit sottoscritti dallItalia.

 

3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative allingresso ed al soggiorno,  sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati,  le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:

 

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi  29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di trattamento con i cittadini italiani ;

 

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

 

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nellambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

 

d) gli interventi di profilassi internazionale;

 

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

 

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. 

 

5. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di condizioni con il cittadino italiano.

 

6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dellinterno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 36

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)

 

 

 

1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e leventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare lavvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio per laccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellinteressato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

 

2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche altres consentito nellambito di programmi umanitari definiti ai sensi dellarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dintesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.

 

3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le necessit terapeutiche documentate.

 

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

E DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE

 

 

 

Art. 37

 

(Attivit professionali)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)

 

 

 

1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni,  consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.

 

2. Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni  e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria interessate.

 

3. Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.

 

4. In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

 

 

 

 

 

Art. 38

 

(Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 36)

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5)

 

 

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allobbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto allistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunit scolastica.

 

2. Leffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante lattivazione di appositi corsi ed iniziative per lapprendimento della lingua italiana.         3. La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dorigine e alla realizzazione di attivit interculturali comuni.

 

4. Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con  le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

 

5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:

 

a) laccoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante lattivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie ;

 

b) la realizzazione di unofferta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dellobbligo ;

 

c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dellobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ;

 

d) la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana ;

 

e) la realizzazione di corsi di formazione anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per lItalia.

 

 6. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

 

7. Con regolamento adottato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:

 

a) delle modalit di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allattivazione di corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per ladattamento dei programmi di insegnamento;

 

b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini dellinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lausilio di mediatori culturali qualificati;

 

c) dei criteri per liscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attivit di sostegno linguistico;

 

d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

 

 

Art. 39

 

(Accesso ai corsi delle universit)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)

 

 

 

1. In materia di accesso allistruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al presente articolo.

 

2. Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui allarticolo 3, promuovendo laccesso degli stranieri ai corsi universitari di cui allarticolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in  materia, in particolare riguardo allinserimento di una quota di studenti universitari stranieri,  stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di orientamento e di accoglienza.

 

3. Con il regolamento di attuazione sono disciplinati :

 

a) gli adempimenti richiesti agli stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalit di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente straniero;

 

b) la rinnovabilit del permesso di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attivit di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;

 

c) lerogazione di borse di studio, sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso successivi al primo, in coordinamento  con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario  e senza obbligo di reciprocit;

 

d) i criteri per la valutazione della condizione economica dello straniero ai fini delluniformit di trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c);

 

e) la realizzazione di corsi di lingua italiana per gli stranieri che intendono accedere allistruzione universitaria in Italia;

 

f) il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero. 

 

4. In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit, disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dellinterno, il numero massimo  dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per laccesso allistruzione universitaria degli studenti stranieri residenti allestero. Lo schema di decreto trasmesso al Parlamento per lacquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.

 

5. E comunque consentito laccesso ai corsi universitari, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo,  per motivi familiari,  per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito allestero,  equipollente.

5. comunque consentito laccesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita[64], a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allestero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allestero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per lingresso per studio.

 

 

 

 

CAPO III

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E

 

ASSISTENZA SOCIALE

 

 

 

 

 

Art. 40

 

(Centri di accoglienza. Accesso allabitazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)

 

 

 

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,  pu disporre lalloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando le norme sullallontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dellUnione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. ()

 

 

1-bis. Laccesso alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi dellUnione europea che dimostrino di essere in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia.

 

2. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile.  I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lautonomia e linserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.

 

3. Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari, nonch, ove possibile, allofferta di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione italiana, e allassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

 

4. Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nellambito di strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate,  nellattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.

 

5. Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro propriet o di cui abbiano la disponibilit legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano limposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sullalloggio allospitabilit temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. Lassegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi cos strutturati effettuata sulla base dei criteri e delle modalit previsti dalla legge regionale.

5. (...)

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero,  acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare laccesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

 

 

 

 

 

Art. 41

 

(Assistenza sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)

 

 

 

1. Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.[65]

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

 

 

DIPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER LE

 

POLITICHE MIGRATORIE

 

 

 

Art. 42

 

(Misure di integrazione sociale)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;

 

legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.2)

 

 

 

1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

 

a) le attivit intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b) la diffusione di ogni informazione utile al  positivo inserimento degli stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro diritti  e i loro doveri, le diverse opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallassociazionismo, nonch alle possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine;

 

c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia  e ogni iniziativa di  informazione sulle cause dellimmigrazione e di prevenzione delle discriminazioni  razziali o della xenofobia  anche attraverso  la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici  e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;

 

d) la realizzazione di convenzioni con associazioni  regolarmente iscritte nel registro di cui al comma  2 per limpiego allinterno delle proprie strutture di  stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi;

 

e) lorganizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori,  xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

 

2.  Per i fini indicati nel comma 1 istituito presso la  Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni  selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

 

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con  la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono leffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, nellambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione  delle informazioni sulla applicazione della presente legge.

 

4. Ai fini dellacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nellassistenza e nellintegrazione degli immigrati di cui allarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui allart. 3, comma 6, nonch dellesame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta  sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

 

a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore dell'immigrazione[66] in numero non inferiore a dieci[67];

 

b)                                             rappresentanti degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;

 

c)                                             rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri[68], in numero non inferiore a quattro;

 

d)                                             rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;

 

e)                                             otto[69] esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia[70], degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet sociale e delle pari opportunit;

 

f) otto[71] rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno[72] dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[73];

 

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL);

 

g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.[74]

 

5. Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. 

 

6. Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

 

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

 

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 43

 

(Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)

 

 

 

1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, lascendenza o lorigine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o leffetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o lesercizio, in condizioni di parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

 

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

 

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit che nellesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit, lo discriminino ingiustamente;

 

b) chiunque imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni pi svantaggiose o si rifiuti di fornire laccesso alloccupazione, allalloggio, allistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalit;

 

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, lesercizio di unattivit economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalit;

 

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dellarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad  una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alladozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti  ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dellattivit lavorativa.

 

3. Il presente articolo e larticolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dellUnione europea presenti in Italia.

 

 

 

 

 

Art. 44

 

(Azione civile contro la discriminazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42)

 

 

 

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

 

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dellistante.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio dellistante.

3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

3. Il tribunale in composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalit non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

4. Il tribunale in composizione monocratica provvede con ordinanza allaccoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, ludienza di comparizione delle parti davanti a s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allistante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il tribunale in composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739,  secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui allarticolo 739,  secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice pu  altres condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.

 

8. Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5  e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

8. Chiunque elude lesecuzione di provvedimenti del tribunale in composizione monocratica di cui ai commi 4 e 5  e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, allassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellazienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allarticolo 2729, primo comma, del codice civile.

 

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato  dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

 

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dellarticolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti allesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, immediatamente comunicato dal tribunale in composizione monocratica, secondo le modalit previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dellappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi pi gravi, dispongono lesclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dellapplicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 45

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento  delle iniziative di cui agli articoli  20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, stabilito in lire 12.500 milioni per lanno 1997, in lire 58.000 milioni per lanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lanno 1999. Alla determinazione del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lesame, lerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento del Fondo.

 

2. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti limmigrazione, con particolare riguardo alleffettiva e completa attuazione operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del programma.

 

3. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della  legge 6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1 gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale destinazione disposta per lintero ammontare delle predette somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a decorrere dal 1 gennaio 2000.

 

 

 

 

 

Art. 46

 

(Commissione per le politiche di integrazione)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)

 

 

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri - Dipartimento per gli affari sociali istituita la commissione per le politiche di integrazione.

 

2. La commissione ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche per limmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il razzismo.

 

            3. La commissione composta da rappresentanti del  Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per le pari opportunita'[75] della  Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, di grazia e giustizia,[76] del lavoro e della previdenza sociale, della sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la solidariet sociale. Il presidente della commissione scelto tra i professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni oggetto di esame.

 

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono determinati lorganizzazione della segreteria della commissione, istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

 

5. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui allarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

 

6. Per ladempimento dei propri compiti la commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO VI

 

 

 

NORME FINALI

 

 

 

Art. 47

 

( Abrogazioni)

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

 

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:

 

a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dellart. 3;

 

c) il comma 13 dellarticolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) larticolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

 

b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ;

 

c) larticolo 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

 

d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ;

 

e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

 

f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;

 

g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 

3. Allart. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole:

 

, sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nellambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo.

 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 48

 

(Copertura finanziaria)

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)

 

 

 

1. Allonere derivante dallattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:

 

a) quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a  lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lanno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 laccantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni  per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

 

b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno.

 

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 49

 

(Disposizioni finali e transitorie[77])

 

 

 

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)

 

 

 

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

 

1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati.  Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico.[78]

 

2. Allonere conseguente allapplicazione del comma 1, valutato in lire 8.000  milioni per lanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui allarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.

 

2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.[79]

 

 

 


L. 488/1999 *

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 49

Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita

 

...

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

...

 

 

 


L. 388/2000 *

Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 80

Disposizioni in materia di politiche sociali

...

4. Il comma 3 dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dal seguente:

    3. Lassegno di cui al comma 1 corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilit, per i valori dellISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellISE di cui al comma 1 e il predetto importo dellassegno su base annua. Per valori dellISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellISE di cui al comma 1 lassegno corrisposto in misura pari alla differenza tra lISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire.

5. Lassegno di cui allarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, e concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per lanno 2001 e successivi.

...

9. Le disposizioni dellarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire lassegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.

...

19. Ai sensi dellarticolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lassegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali lequiparazione con i cittadini italiani consentita a favore degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

...

 

 

 


L. 103/2002 *

Legge 24 maggio 2002, n. 103, Norme in materia di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia

 

 

Articolo 1

 

1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le annualit dei rispettivi curricoli, nonch i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite annualmente ai sensi della normativa vigente.

 

 

 


L. 189/2002 *

Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(Ulteriori disposizioni)

 

 

Articolo 1

(Cooperazione con stati stranieri)

 

1. Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)              allarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera i-bis), dopo le parole organizzazioni non lucrative di utilit sociale (ONLUS) sono aggiunte le seguenti: delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti allOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

b)             allarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies), dopo le parole a favore delle ONLUS sono aggiunte le seguenti: , nonch le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dellarticolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti allOCSE;.

2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti allUnione europea, con esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellimmigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.

3. Si pu procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di cittadini espulsi.

 

 

Articolo 6

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

2. Con il regolamento di cui allarticolo 34, comma 1, si procede allattuazione e allintegrazione delle disposizioni recate dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allassunzione dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.

 

 

Articolo 13

(Esecuzione dellespulsione)

 

2.             Per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lanno 2002, 24,79 milioni di euro per lanno 2003 e 24,79 milioni di euro per lanno 2004.

 

 

Articolo 30

(Misure di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)

 

1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lattuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dellAmministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unit, anche in deroga ai limiti del contingente di cui allarticolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto pu essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui allarticolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unit di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi allestero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unit di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali conseguentemente adibito allespletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonch di rilascio dei visti di ingresso.

2. Per lassunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui allarticolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

 

 

Articolo 32

(Procedura semplificata)

 

...

2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro per lanno 2003.

 

 

Articolo 33

(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma limitata ad una unit per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilit:

a) le generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua presenza in Italia;

b) lindicazione delle generalit e della nazionalit dei lavoratori occupati;

c) lindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:

a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;

b) copia di impegno a stipulare con il prestatore dopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno dallarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 6 della presente -legge;

c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza destinato il lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia. E'  data  facolta' all'INAIL di accedere al registro informatizzato.[80]

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte dellorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[81], salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[82]. La mancata presentazione delle parti comporta larchiviazione del relativo procedimento.

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni.[83] Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale e assistenziale[84] del lavoratore interessato in modo da garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori dopera extracomunitari

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallarticolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera[85];

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale[86], ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.[87]

Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

 

 

Articolo 34

(Norme transitorie e finali)

 

1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400, e successive modificazioni, allemanazione delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge, nonch alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394. Con il medesimo regolamento sono definite le modalit di funzionamento dello sportello unico per limmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni gia esercitate in materia di immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime[88].

1. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit:

a)              razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;

b)              assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gi realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;

c)              promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.

3. Il regolamento previsto dallarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 39, introdotto dallarticolo 32, emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina anteriormente vigente.

4. Fino al completamento di un adeguato programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro dellinterno, sentito il Comitato di cui al comma 2 dellarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 2 della presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre lalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in regola con le disposizioni sullingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento dal territorio medesimo.

 

 

Articolo 35

(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere).

 

1. istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno, la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellimmigrazione clandestina, nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale preposto un prefetto, nellambito della dotazione organica esistente.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dellimmigrazione e della polizia delle frontiere, nonch la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, ai sensi dellarticolo 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Dallistituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. La denominazione della Direzione centrale di cui allarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, conseguentemente modificata in Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato.

4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allarticolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

 

Articolo 36

(Esperti della Polizia di Stato)

 

1. Nellambito delle strategie finalizzate alla prevenzione dellimmigrazione clandestina, il Ministero dellinterno, dintesa con il Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in qualit di esperti nominati secondo le procedure e le modalit previste dallarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo 168 aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unit, riservate agli esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente comma.

2. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per lanno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dallanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

 

Art.37

(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

 

1. Al Comitato parlamentare istituito dallarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di Comitato parlamentare di controllo sullattuazione dellaccordo di Schengen, di vigilanza sullattivit di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria attivit.

 

 

Articolo 38

(Norma finanziaria)

 

1. Dallapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per lanno 2002, e in euro 3.031.517 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Allonere derivante dallattuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lanno 2002, 130,65 milioni di euro per lanno 2003, 125,62 milioni di euro per lanno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


L. 222/2002 *

Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

(Ulteriori disposizioni)

 

Articolo 1.

(Legalizzazione di lavoro irregolare)

 

1. Chiunque, nellesercizio di unattivit di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, pu denunciare, entro la data dell11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societ operanti in Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata dal timbro dellufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.

2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:

a) i dati identificativi dellimprenditore o della societ e del suo legale rappresentante;

b) lindicazione delle generalit e della nazionalit del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;

c) lindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;

d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono allegati:

a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui allarticolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.

4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali riferita la medesima dichiarazione, verifica lammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la comunica al centro per limpiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi alleventuale rilascio del permesso di soggiorno di validit pari ad un anno.

5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle parti comporta limprocedibilit e larchiviazione del relativo procedimento. Il permesso di soggiorno pu essere rinnovato previo accertamento dellesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonch della regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato[89], salvo quanto previsto dallarticolo 5, commi 5 e 9, e dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni[90].

6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilit non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.

7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalit per limputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b) e c), non pu essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.[91]

9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.

9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lobbligo relativo alla comunicazione dellalloggio di cui allarticolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, pu essere adempiuto fino alla data dell11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189

 

 

Articolo 2.

(Disposizioni transitorie e finali)

 

1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui allarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno.

3. In deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dallarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dellarticolo 1, comma 5, del presente decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allarticolo 1, comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellarticolo 5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo.

6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

7. Allatto della consegna della carta didentit elettronica, di cui allarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellarticolo 5, commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dallarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite, anche per quanto riguarda lutilizzazione e la conservazione dei dati e laccesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Al comma 4, primo periodo, dellarticolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallarticolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui allarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo dellimporto complessivo mensile.

...

 

 

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

 

1. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 2, comma 3, valutato in euro 1.420.160 per lanno 2002 ed in euro 5.955.640 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Allonere derivante dallattuazione dellarticolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per lanno 2002 ed in euro 1.861.548 per lanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Per lerogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale dellAmministrazione civile dellinterno impiegato per fronteggiare lulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui allarticolo 1, autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per lanno 2002 e di 1.103.179,69 euro a decorrere dallanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al medesimo Ministero

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 


D. LGS. 85/2003 *

Decreto legislativo 7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto disciplina la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato Consiglio.

 

 

Art. 2.

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) "protezione temporanea": la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso;

b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni;

d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;

f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati da una persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati, una volta entrati nel territorio nazionale;

g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e che intende ricongiungersi ai suoi familiari;

h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.

 

 

Art. 3.

Misure di protezione temporanea

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo italiano.

2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di decisione del medesimo Consiglio.

 

 

Art. 4.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

 

1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:

a) la data di decorrenza della protezione temporanea;

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;

c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli sfollati;

d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4, del testo unico;

f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di cui al presente decreto;

g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale;

h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il rimpatrio volontario;

i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);

l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.

2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

 

Art. 5.

Casi di esclusione

 

1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che abbiano commesso:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come recepiti dall'ordinamento interno;

b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate con finalita' politica, sono considerate di natura non politica;

c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.

2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza pubblica.

3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato e sul principio di proporzionalita'.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del testo unico.

 

 

Art. 6.

Ricongiungimento familiare

 

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato;

b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta' inferiore a diciotto anni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;

d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidita' totale.

2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.

 

 

Art. 7.

Istanze di asilo

 

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto un esito finale negativo.

3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato una domanda di asilo.

 

 

Art. 8.

Informazioni

 

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione temporanea.

2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri, vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui all'allegato I.

 

 

Art. 9.

Ricorsi

 

1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo unico.

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.

 

 

Art. 10.

Divieto di allontanamento

 

1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.

 

 

Art. 11.

Rimpatri

 

1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabilite:

a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni nazionali, internazionali od intergovernative;

b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi in modo rispettoso della dignita' umana;

c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza alla scadenza del regime di protezione temporanea;

d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.

 

 

Art. 12.

Copertura finanziaria

 

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 13.

Norme finali

 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


D. LGS. 215/2003 *

Decreto legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di razza o di origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

 

 

Art. 2

Nozione di discriminazione

 

1. Ai fini del presente decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:

a) discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;

b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.

2. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: testo unico.

3. Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.

4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una discriminazione ai sensi del comma 1.

 

 

Art. 3.

Ambito di applicazione

 

1. Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni;

e) protezione sociale, inclusa la sicurezza sociale;

f) assistenza sanitaria;

g) prestazioni sociali;

h) istruzione;

i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio.

2. Il presente decreto legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.

4. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.

 

 

Art. 4

Tutela giurisdizionale dei diritti

 

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11, del testo unico.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

3. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

4. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

5. Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.

6. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento[92] di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

Art. 5

Legittimazione ad agire

 

1. Sono legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della continuita' dell'azione.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

 

 

Art. 6

Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e' istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parita' di trattamento.

2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parita' di trattamento, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute;

d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno precedente;

e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede annualmente all'aggiornamento del registro.

 

 

Art. 7

Ufficio per il contrasto delle discriminazioni

 

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parita' di trattamento e dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e religioso.

2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile;

b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;

c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine etnica;

d) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della normativa vigente;

f) redigere una relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del principio di parita' di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita' organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303.

7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita' nelle materie giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche.

8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 8

Copertura finanziaria

 

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 1 marzo 2002, n. 39.

2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

 

 


D. LGS. 276/2003 *

Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30

(Disposizioni rilevanti)

 

Capo II

Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti

 

Art. 70.

Definizione e campo di applicazione

 

1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita' lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito:

a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;

b) dell'insegnamento privato supplementare;

c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;

d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;

e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta';

e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi[93].

2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.[94]

2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro.[95]

 

 

Art. 71.

Prestatori di lavoro accessorio

 

1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio:

a) disoccupati da oltre un anno;

b) casalinghe, studenti e pensionati;

c) disabili e soggetti in comunita' di recupero;

d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.

 

 

Art. 72.

Disciplina del lavoro accessorio

 

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o pi carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni[96] e periodicamente aggiornato.

2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attivit lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del servizio.

3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.[97]

4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.[98]

5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree (...)[99] e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalit per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.[100]

 

 

 


L. 271/2004 *

Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione

(Ulteriori disposizioni)

 

Art. 1

 

2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dellarticolo 30 e del comma 3 dellarticolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e lesame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica

 

 

Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno)

 

1. Allarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. Nellambito delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dellinterno pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e linoltro agli uffici dellAmministrazione dellinterno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonch per lo svolgimento di altre operazioni preliminari alladozione dei provvedimenti richiesti e per leventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dellinterno, si determina limporto dellonere a carico dellinteressato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

        4-ter. Per le finalit di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere allidentificazione degli interessati, con losservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni".

 

 


D. LGS. 12/2005 *

Decreto Legislativo 10 gennaio 2005, n.12, Attuazione  della  direttiva  2001/40/CE  relativa  al riconoscimento reciproco  delle  decisioni  di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi

 

Art.1. 

Finalita'

 

 1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.

2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.

 

Art. 2. 

Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione

 

 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: testo unico, nonche' i corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.

2. L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.

3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.

4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.

 

 

Art. 3. 

Procedura di consultazione fra gli Stati membri

 

1. L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.

2. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.

 

 

Art. 4. 

Trattamento di dati personali

 

1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 

Art. 5. 

Ricorsi

 

1. Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.

 

 

Art. 6. 

Casi di esclusione

 

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, nonche' in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.

 

 

Art. 7. 

Costi

 

1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.  

 

 


L. 80/2005 *

Legge 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

(Disposizioni rilevanti)

 

...

 

Art. 1-ter.

(Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)

 

 

1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.

...

 


D. LGS. 76/2005 *

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

(Disposizioni rilevanti)

 

 

Art. 1.

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

...

 

6. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5.

 

...

 

Art. 5.

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

 

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:

a) il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b) il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c) la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;

d) i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.

...

 

 


L. 155/2005 *

Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

(Ulteriori disposizioni rilevanti)

 

...

 

Art. 2.

Permessi di soggiorno a fini investigativi

 

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: decreto legislativo n. 286 del 1998, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalit di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorit giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo pu essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumit delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu essere concessa, con le stesse modalit di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

 

 

Art. 3.

Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo

 

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto pu disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attivit terroristiche, anche internazionali.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Il prefetto pu altres omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attivit terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attivit informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalit di terrorismo.

4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso giurisdizionale in nessun caso pu sospendere l'esecuzione del provvedimento.

4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo pu fissare un termine entro il quale l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.

 

...

 

 


DPR 394/1999 *

Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

DPR 394/1999

MODIFICHE APPORTATE DAL DPR 334/2004

Nota: alcune delle modifiche sembrano frutto di errore (sono indicate in nota)

 

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

 

 

Art. 1

 

(Accertamento della condizione di reciprocit)

 

1. Per le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano lesercizio di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono laccertamento della condizione di reciprocit al Ministero degli affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocit.

1.   Ai fini dellaccertamento della condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: testo unico, il Ministero degli affari esteri, a richiesta,  comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dorigine dei suddetti stranieri.

2. Laccertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per lesercizio di unimpresa individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.

2.   L'accertamento di cui al comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno

 

 

Art. 2

 

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

 

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allarticolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono lesibizione o la produzione di specifici documenti.

2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dallautorit consolare italiana che ne attesta la conformit alloriginale, dopo aver avvisato linteressato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana.

2. Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati (...) mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,  dalle autorit consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lautorit consolare italiana attesta la conformit all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per lItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui allarticolo 4, comma 2, del testo unico.

 

2-bis. Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorit straniere, in ragione della  mancanza di una autorit riconosciuta o della presunta inaffidabilita dei documenti rilasciati dallautorit locale,  rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi  dellarticolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie,  effettuate a spese degli interessati.

 

 

Art. 3

 

(Comunicazioni allo straniero)

 

1. Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

2. Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al comma 3, o, quando la persona irreperibile, mediante notificazione effettuata nellultimo domicilio conosciuto.

 

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dellatto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del provvedimento, pu essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.

3. Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la preferenza indicata dall'interessato. (...)

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

4. Nel provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero altres informato del diritto di essere assistito da un difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con lavviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

 

Art. 4

 

(Comunicazioni allautorit consolare)

 

1. Linformazione prevista dal comma 7 dellarticolo 2 del testo unico contiene:

 

a) lindicazione dellautorit giudiziaria o amministrativa che effettua linformazione;

 

b) le generalit dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;

 

c) lindicazione delle situazioni che comportano lobbligo dellinformazione, con specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;

 

d) il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.

 

2. La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma, telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo straniero cittadino si trovi allestero, le comunicazioni verranno fatte al Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la rappresentanza competente.

 

3. Lobbligo di informazione allautorit diplomatica o consolare non sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti di cui allarticolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale autorit. Per lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la rinuncia manifestata da chi esercita la potest sul minore.

 

4. Oltre a quanto previsto dallarticolo 2, comma 7, del testo unico, linformazione allautorit consolare non comunque effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale, di condizioni personali o sociali.

 

 

 

 

 

CAPO II

 

INGRESSO E SOGGIORNO

 

 

 

Art. 5

 

(Rilascio dei visti di ingresso)

 

1. Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ci abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta necessit.

 

2. Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni, per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla documentazione prodotta dal richiedente.

 

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e della solidariet sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

3. La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonch i requisiti e le condizioni per lottenimento di ciascun tipo di visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dellinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, della salute, dellistruzione, dell universit e della ricerca, delle attivit produttive e per gli affari regionali e sono periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti dallItalia.

4. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate nellambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellAc-cordo di Schengen.

 

5. Nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove diretto, il motivo e la durata del soggiorno.

6. Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nonch la documentazione necessaria per il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:

 

a) la finalit del viaggio;

 

b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;

 

c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di garanzia nei casi di cui allarticolo 23 del testo unico;

c) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico (...);

 

c-bis) il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno di cui allarticolo 10, comma 3-bis;

d) le condizioni di alloggio.

 

7. Per i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre alla documentazione di cui al comma 6 anche:

7. (...)

a) quella comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono autenticati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali

 

b) il nulla osta della questura, utile anche ai fini dellaccertamento della disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo, comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

 

8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

8. Valutata la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente regolamento.

 

8-bis.   Contestualmente al rilascio del visto dingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato, che illustri i diritti e doveri dello straniero relativi allingresso ed al soggiorno in Italia, di cui allarticolo 2 del testo unico, nonch lobbligo di presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorit dopo il suo ingresso in Italia.

 

 

Art. 6

 

(Visti per ricongiungimento familiare)

(Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito)

1. Per i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalit delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:

1. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui allarticolo 29, comma 1,  del testo unico va presentata allo Sportello unico per limmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dellinteressato deve essere corredata dalla:

a) la carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellUnione Europea;

a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i requisiti di cui allarticolo 28, comma 1, del testo unico (...);

b) la documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

c) la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

c) la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio.

 

d)  documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore et e lo stato di famiglia;

 

e) documentazione attestante linvalidit totale o i gravi motivi di salute previsti dallarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare;

 

f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico di cui allarticolo 29, comma 1, lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da soggetti privati, valutata dallautorit consolare alla luce dei parametri locali.

 

2. Lautorit consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.

 

3.   Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi 1, lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla osta lo straniero pu avvalersi di un procuratore speciale.

2. La Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione. Verificata la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dellautorit consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro e di convivenza.

4.  Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dallarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per limmigrazione verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno, di cui allarticolo 11, comma 2. Lo Sportello unico per limmigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione allautorit consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

3. Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio.

5.  Le autorit consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, (...) rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica,  allo Sportello unico

 

 

 

Art. 6-bis

 

(Diniego del visto dingresso)

 

1.   Qualora non sussistano i requisiti previsti nel testo unico e nel presente regolamento, lautorit diplomatica o consolare comunica allo straniero, con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente lindicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il visto di ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze manifestate dallinteressato. Il provvedimento di diniego motivato, salvo quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il provvedimento consegnato a mani proprie dellinteressato.

 

 

Art. 7

 

(Ingresso nel territorio dello Stato)

 

1. Lingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.

 

2. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul passaporto il timbro di ingresso, con lindicazione della data.

 

3. Nei casi di forza maggiore che impediscono lattracco o latterraggio dei mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellaeroporto per motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allufficio o comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanit marittima o aerea.

 

4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera effettuato dallufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le modalit stabilite dal questore.

 

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione dellAccordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

 

 

Art. 8

 

(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)

 

1. Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. E fatto obbligo al personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito dellindicazione del valico di frontiera e della data.

 

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno in corso di validit.

2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in corso di validit.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento scaduto.

3. Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60 giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per rientrare nel territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di I grado o del  coniuge,  fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

4. Lo straniero privo del documento di soggiorno, perch smarrito o sottratto, tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato previa verifica dellesistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.

 

5. Lo straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto o documento equivalente.

5. (...)

 

 

 

Art. 8-bis

 

(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

 

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con unapposita dichiarazione,  inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonch nella proposta di contratto di soggiorno di cui allarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilit e idoneit igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

 

2. La documentazione necessaria  per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo unico, esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalit previste dallarticolo 35, comma 1.

 

 

Art. 9

 

(Richiesta del permesso di soggiorno)

 

1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dellinterno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia dellinteressato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti dufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui allarticolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dellimmagine, in dotazione allufficio.

1. La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di ricongiungimento familiare, di cui allarticolo 6, comma 1 ed in caso dingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellarticolo 36, comma 1, mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia in pi esemplari, allo straniero pu essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

 

1-bis.  Le modalit di richiesta del permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono disciplinate con decreto del Ministro dellinterno di attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allarticolo 5, comma 8, del testo unico.

 

1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2.

 

1-quater. Lo sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:

 

a) le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista liscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;

 

b) il luogo dove linteressato dichiara di voler soggiornare;

 

c) il motivo del soggiorno.

 

3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:

 

a) il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita degli interessati, nonch il visto di ingresso, quando prescritto;

 

b) la documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro, attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza.

b) la documentazione, (...) attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro.

4. Lufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere, quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, lesibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

 

a) lesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;

 

b) la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui allarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone a carico;

 

c) la disponibilit di altre risorse o dellalloggio, nei casi in cui tale documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.

 

5. Lesibizione della documentazione inerente alla garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico, prestata con le modalit di cui allarticolo 34 del presente regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilit dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.

5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellarticolo 24 del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui allarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico.

6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e 20 del testo unico e allarticolo 11, comma 1, lettera c).

7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dellinteressato e del timbro datario dellufficio e della sigla delladdetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno, con lavvertenza che allatto del ritiro dovr essere esibita la documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico.

 

Art. 10

 

(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)

 

1. Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni, lesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellarticolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui allarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita unitamente al passaporto.

 

 

1-bis. In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dellingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dallufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le modalit e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

2. Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch del programma del viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di quelli per il ritorno nel Paese dorigine pu essere documentata attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.

 

3. Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dellufficio con data e sigla delloperatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallapposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente allatto del controllo di frontiera.

 

 

3bis. Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori pu essere presentata dal legale rappresentante dellente proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati

4. Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno pu essere presentata in questura dallesercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna allinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso di soggiorno.

 

5. Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati dallobbligo di cui al comma 8 dellarticolo 6 del testo unico.

 

6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti lingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 11

 

(Rilascio del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto dingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti altri motivi:

 

a) per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;

 

b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;

 

c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero gi in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

 

 

c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta dellAutorit giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui allarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per taluno dei delitti di cui allarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

 

c-ter) per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dallinteressato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono lallontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

 

c-quater) per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia;

 

c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 31, comma 3, del testo unico;

 

c-sexies) per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico, previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allarticolo 33 del testo unico.

 

1-bis. Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lindicazione del periodo di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno immediatamente revocato se lo straniero non si presenta allufficio di frontiera  esterna al termine della validit annuale e alla data prevista dal visto dingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto dingresso concesso sulla base del nulla-osta, rilasciato ai sensi dellarticolo 38-bis.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit allAzione Comune 97/11/GAI del Consiglio dellUnione Europea del 16 dicembre 1996 e contiene lindicazione del codice fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione in via telematica dei dati per lattribuzione allo straniero del codice fiscale e per lutilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allarticolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono altres contenere i soli dati biometrici individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono determinate le modalit di comunicazione, in via telematica, dei dati per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro dellinterno sono stabilite le modalit di consegna del permesso di soggiorno.

 

2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che provvede alla convocazione dellinteressato per la successiva consegna del permesso o delleventuale diniego, di cui allarticolo 12, comma 1.

3. La documentazione attestante lassolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno.

 

Art. 12

 

(Rifiuto del permesso di soggiorno)

 

1. Salvo che debba disporsi il respingimento o lespulsione immediata con accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato il questore avvisa linteressato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti per lapplicazione dellespulsione di cui allarticolo 13 del testo unico.

 

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio dello Stato, con lavvertenza che, in mancanza, si proceder a norma dellarticolo 13 del testo unico.

 

3. Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato.

 

 

 

Art. 13

 

(Rinnovo del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allAccordo di Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali.

 

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

2. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto dallarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico pu essere accertata dufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dallinteressato con la richiesta di rinnovo.

 

2-bis. Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato alla  sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro nonch alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri richiamati dallarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo unico.

3. La richiesta di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro datario dellufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata per iscritto, con le modalit di cui allarticolo 2, comma 6, del testo unico, lavvertenza che lesibizione della ricevuta stessa alla competente Azienda sanitaria locale condizione per la continuit delliscrizione al Servizio sanitario nazionale.

 

4. Il permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla met del periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

 

 

 

Art. 14

 

(Conversione del permesso di soggiorno)

 

1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validit dello stesso. In particolare:

 

a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente lesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per lesercizio dellattivit lavorativa in forma autonoma, nonch lesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di cooperative;

 

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente lesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello stesso, previo inserimento nellelenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale del lavoro;

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente lesercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere precedenti.

c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui allarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,  consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e b);

 

d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-quater).

2. Lufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel documento.

 

3. Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lattivit effettivamente svolta.

 

4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validit dello stesso, lesercizio di attivit lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

 

 

5. Fermi restando i requisiti previsti dallarticolo 6, comma 1, del testo unico, le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi  corsi di studio in Italia.

5. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio, ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento amministrativo richiesto, nonch della documentazione comprovante il possesso delle disponibilit finanziarie occorrenti per lesercizio dellattivit.

6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio (...) pu essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellarticolo 3 del testo unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello unico ai sensi dellarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti previsti dallarticolo 39, comma 7. La disposizione si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

 

 

Art. 15

 

(Iscrizioni anagrafiche)

 

1. Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.

 

2. Il comma 3 dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente:

 

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."

"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lobbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dalliscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."[101]

3. La lettera c) del comma 1 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente:

 

"c) per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per irreperibilit accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui allarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dellufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.".

 

4. Al comma 2 dellarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

 

" Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata al questore.".

 

5. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente articolo sono comunicate dufficio alla questura competente per territorio entro il termine di quindici giorni.

 

6. Al comma 2 dellarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo:

 

"Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.".

 

7. Con decreto del Ministro dellinterno, sentita lAssociazione nazionale dei comuni dItalia, lIstituto nazionale di statistica e lIstituto nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinate le modalit di comunicazione, anche in via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dellinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit tecniche e il calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allaggiornamento e alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 16

 

(Richiesta della carta di soggiorno)

 

1. Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allarticolo 9 del testo unico, linteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellinterno.

 

2. Allatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero risiede, questi deve indicare:

 

a) le proprie generalit complete;

 

b) il luogo o i luoghi in cui linteressato ha soggiornato in Italia nei cinque anni precedenti;

 

c) il luogo di residenza;

 

d) le fonti di reddito, specificandone lammontare.

d) le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidit, specificandone lammontare.

3. La domanda deve essere corredata da:

 

a) copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui risultino la nazionalit, la data, anche solo con lindicazione dellanno, e il luogo di nascita, del richiedente;

 

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di lavoro, relativi allanno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale;

b) copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;

c) certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso;

 

d) fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 1;

 

4. Nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui allarticolo 9, comma 1, del testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

4. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, e allarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al comma 3 (...) devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante:

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero devono essere autenticati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali;

a) lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono legalizzati dallautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua italiana dei documenti conforme agli originali,  o sono validati dalla stessa  nei  casi  in cui gli accordi internazionali vigenti per lItalia prevedano diversamente. Tale documentazione non richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio;

b) la disponibilit di un alloggio, a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre lattestazione dellufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio;

c) il reddito richiesto per le finalit di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi non a carico.

 

5. Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dellUnione europea residente in Italia, di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalit, deve indicare quelle dellaltro coniuge o del figlio con il quale convive. Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui allarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta da chi esercita la potest sul minore.

 

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.

6. Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata (...) delle certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellUnione europea residente in Italia.

7. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.

 

 

 

Art. 17

 

(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)

 

1. La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.

 

2. La carta di soggiorno a tempo indeterminato ma soggetta a vidimazione, su richiesta dellinteressato, nel termine di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

2. (...) La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.

 

 

 

 

CAPO III

 

ESPULSIONE E TRATTENIMENTO

 

 

 

Art. 18

 

(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)

 

1. I funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai sensi dellarticolo 13, comma 10, del testo unico, curano linoltro alla competente autorit giudiziaria del ricorso presentato allestero, inviandone copia anche all'autorit che ha adottato il provvedimento impugnato.

1. La sottoscrizione del ricorso di cui allarticolo 13, comma 8, del testo unico,  presentato dallo straniero ad una autorit diplomatica o consolare italiana, viene autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono allinoltro allufficio del giudice di pace del luogo in cui siede lautorit che ha disposto lespulsione, cui viene inviata copia del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso.

2. Lautorit che ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso presso i propri uffici.

 

 

 

Art. 19

 

(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)

 

1. Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dellespulsione, attestata dal timbro duscita di cui allarticolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lassenza dello straniero dal territorio dello Stato.

 

 

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1,  lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante lassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata lidentita del richiedente, allinoltro al Ministero dellinterno.

 

 

 

Art. 19-bis

 

(Autorizzazione speciale al rientro per gli stranieri espulsi)

 

1. La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui allarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede allinoltro della stessa al Ministero dellinterno, previa verifica dellidentit e autentica della firma del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro.

 

2. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare allinteressato il provvedimento del Ministero dellinterno.

 

 

Art. 20

 

(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero ai sensi dell'articolo 14 del testo unico comunicato allinteressato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

1. Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi vicino, in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato all'interessato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, (...) unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Con la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero dato altres avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sar assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.

 

3. All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata con l'ausilio della forza pubblica.

 

4. Il trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente necessario per lesecuzione del respingimento o dellespulsione e, comunque, oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il provvedimento del questore non convalidato.

 

5. Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.

 

 

5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres dati allo straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, in relazione alludienza di convalida prevista dallarticolo 13, comma 5-bis del testo unico.

 

 

Art. 21

 

(Modalit del trattenimento)

 

1. Le modalit del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare svolgimento della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro.

 

2. Nellambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e lassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la libert del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione.

 

3. Allo scopo di assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica, con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalit per lutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.

 

4. Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato per urgenti necessit di soccorso sanitario.

 

5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nellufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allaccompagnamento a mezzo della forza pubblica.

 

6. Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando il questore che ne dispone laccompagnamento.

 

7. Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza pubblica, al giudice competente e allautorit di pubblica sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidariet sociale, ammessi a svolgervi attivit di assistenza a norma dellarticolo 22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia in cui istituito il centro.

 

8. Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allinterno del centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire lincolumit delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le modalit di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalit di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellinterno per assicurare la rispondenza delle modalit di trattenimento alle finalit di cui allarticolo 14, comma 2, del testo unico.

 

9. Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza e lordine pubblico nel centro, comprese quelle per lidentificazione delle persone e di sicurezza allingresso del centro, nonch quelle per impedire lindebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.

 

 

 

Art. 22

 

(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)

 

1. Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza provvede allattivazione e alla gestione dello stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellarticolo 21, comma 8, in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellinterno, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con lente locale o con soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellattivit di altri enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidariet sociale.

 

2. Per le finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione, lallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione e la gestione di attivit per la assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione, e quantaltro occorra al decoroso soggiorno nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.

 

3. Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i necessari controlli sullamministrazione e gestione del centro.

 

4. Nellambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per lespletamento delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allautorit consolare al fine di accelerare lespletamento degli accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del Ministero dellinterno.

 

Art. 23

 

(Attivit di prima assistenza e soccorso)

 

1. Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui allarticolo 22, per il tempo strettamente necessario allavvio dello stesso ai predetti centri o alladozione dei provvedimenti occorrenti per lerogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con le modalit e con limputazione degli oneri a norma delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.

 

 

 

 

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO

 

 

 

Art. 24

 

(Servizi di accoglienza alla frontiera)

 

1. I servizi di accoglienza previsti dallarticolo 11, comma 6, del testo unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale stato registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi sul territorio nazionale, nellambito delle risorse finanziarie definite con il documento programmatico di cui allarticolo 3 del testo unico e dalla legge di bilancio.

 

2. Le modalit per lespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato, enti o cooperative di solidariet sociale, e di informazione, anche mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro dellinterno, dintesa con il Ministro per la solidariet sociale.

 

3. Nei casi di urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, immediatamente interessato lente locale per leventuale accoglienza in uno dei centri istituiti a norma dellarticolo 40 del testo unico.

 

 

 

Art. 25

 

(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)

 

1. I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allarticolo 18 del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallente locale, nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative allassistenza. Il contributo dello Stato disposto dal Ministro per le pari opportunit previa valutazione, da parte della Commissione interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro presentazione di progetti di fattibilit indicanti i tempi, le modalit e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.

 

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunit, istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri per le pari opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La Commissione pu avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro per le pari opportunit, dintesa con gli altri Ministri interessati.

 

3. La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare provvede a:

 

a) esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c);

 

b) esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allarticolo 26;

 

c) selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalit stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale, dellinterno e di grazia e giustizia;

 

d) verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera c).

 

 

 

Art. 26

 

(Convenzioni con soggetti privati)

 

1. I soggetti privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed integrazione sociale per le finalit di cui allarticolo 18 del testo unico debbono essere iscritti nellapposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli 52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.

 

2. L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui al comma 1 dopo aver verificato:

 

a) liscrizione nella apposita sezione del registro di cui allarticolo 42, comma 2, del testo unico;

 

b) la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalit stabiliti con il decreto di cui allarticolo 25, comma 3, lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallente locale;

 

c) la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti per la realizzazione dei programmi.

 

3. L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano pi adeguato agli obiettivi fissati.

 

4. I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:

 

a) comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;

 

b) effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri assistiti a norma dellarticolo 18, comma 3, del testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;

 

c) presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;

 

d) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch di riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione del programma;

 

e) comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della partecipazione al programma.

 

 

 

Art. 27

 

(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)

 

1. Quando ricorrono le circostanze di cui allarticolo 18 del testo unico, la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale effettuata:

 

a) dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi iscritti al registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati con lente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero;

 

b) dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.

 

2. Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti:

 

a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del pericolo;

 

b) il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui allarticolo 25;

 

c) ladesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso;

 

d) laccettazione degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura presso cui il programma deve essere realizzato.

 

3. Quando la proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore valuta la gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti.

 

 

3-bis. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18, comma 5, del testo unico,  pu essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite per tale tipo di permesso. Le quote dingresso definite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lanno successivo alla data di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

 

3-ter. Il permesso di soggiorno di cui allarticolo 18 del testo unico contiene, quale motivazione, la sola dicitura per motivi umanitari ed rilasciato con modalita che assicurano leventuale differenziazione da altri tipi di permesso di soggiorno e lagevole individuazione dei motivi del rilascio ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici alfanumerici.

 

 

Art. 28

 

(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lespulsione o il respingimento)

 

1. Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:

 

a) per minore et, salvo liscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dellaffidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

a) per minore et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed valido per tutto il periodo necessario per lespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine.  Se si tratta di minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza;

 

a-bis) per integrazione sociale e civile del minore, di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori stranieri;

b) per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;

 

c) per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui allarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;

 

d) per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi lallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui allarticolo 19, comma 1, del testo unico.

 



 

CAPO V

 

DISCIPLINA DEL LAVORO

 

 

 

Art. 29

 

(Definizione delle quote dingresso per motivi di lavoro)

 

1. Oltre a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.

1. I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla indicazioni delle regioni ai sensi dellarticolo 21, comma 4ter  del testo unico,  indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto, sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario, di cui allarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

2. Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure.

3. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti).

 

 

 

 

Art.30

 

(Sportello unico per limmigrazione)

 

1.   Lo Sportello unico per limmigrazione, di cui allarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della Direzione provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con decreto del prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle Sportello  unico, individuato in attuazione di direttive adottate congiuntamente dal Ministro dellinterno e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dellarticolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per lorganizzazione e lesercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallarticolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

 

2.   Lo Sportello si avvale anche del sistema informativo di cui allarticolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e speditezza delle procedure.

 

 

Art. 30

Art. 30-bis

(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato)

(Richiesta assunzione lavoratori stranieri)

1. Lautorizzazione al lavoro dello straniero residente allestero rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui lattivit lavorativa dovr effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui allarticolo 29.

1.  Il datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale limpresa o quello della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con losservanza delle modalit previste dallarticolo 22, comma 2, del testo unico.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:

2.  In particolare, la richiesta nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano lacquisizione dei dati  su supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi essenziali:

a) le complete generalit del titolare o legale rappresentante dellimpresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalit del datore di lavoro committente;

a) complete generalit del datore di lavoro, del titolare o legale rappresentante dellimpresa, la ragione sociale, la sede e lindicazione del luogo di lavoro;

b) le complete generalit del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;

b) nel caso di richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza allestero e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;

c) limpegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;

c) il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno;

d) la sede dellimpresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verr prevalentemente svolta lattivit inerente al rapporto di lavoro;

d) limpegno  di cui allarticolo 8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;

e) lindicazione delle modalit di alloggio.

e) limpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

3. Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) il certificato di iscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui allarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi lattivit dimpresa;

a) autocertificazione delliscrizione dellimpresa alla Camera di commercio, industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione richiesta;

b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente allestero, sottoposto alla sola condizione delleffettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;

b) autocertificazione della posizione  previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro;

c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacit economica.

c) la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lassegno sociale, ai sensi dellarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Lautorizzazione al lavoro rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui allarticolo 22, comma 3, del testo unico e della congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 2, lettera c).

4. Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dellalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

 

5.   Il datore di lavoro specifica nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta, di cui allarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico.

 

6.  La documentazione di cui ai commi 2 e 3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi del regolamento di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

7.  Lo Sportello unico competente al rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta lattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede legale dellimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore di lavoro.

 

8. Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallarticolo 30-quinquies, procede alla verifica della regolarit, della completezza e dellidoneit della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la verifica dellosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze dellimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della congruit in rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

 

9. Nei casi di irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione, lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed allintegrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e  24, comma 2, del testo unico, per la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio dellautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data dellavvenuta regolarizzazione della documentazione.

 

 

 

Art. 30-ter

 

(Modulistica)

 

1. Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata,  per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

 

Art.30-quater

 

(Archivio informatizzato dello sportello unico)

 

1. I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato in materia di immigrazione, di cui allarticolo 30, comma 2, sono i soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le province per il tramite del responsabile del Centro per limpiego,  i Centri per limpiego, lautorit consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni provinciali del lavoro e il competente ufficio dellAmministrazione centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

2. Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i lavoratori extracomunitari.

 

3. I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellarchivio informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

4. Le regole tecniche di funzionamento attinenti allarchivio informatizzato, alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati e per la tenuta dellarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei relativi regolamenti dattuazione, sono disciplinate con decreto del Ministero dellinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per la protezione dei dati personali.

 

5. Lindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le modalita tecniche e procedurali per la consultazione dellarchivio di cui al comma 1  e per la trasmissione telematica dei dati e dei documenti allarchivio medesimo sono regolate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le concrete possibilit tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali.

 

6. La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e degli organi emittenti.

 

 

 

Art. 30-quinquies

 

(Verifica delle disponibilit di offerta di lavoro presso i centri per limpiego)

 

1. Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche, sono  trasmesse, anche per via telematica, dallo Sportello unico per limmigrazione, per il tramite del sistema informativo, al Centro per limpiego competente in relazione alla  provincia di residenza, domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, di cui allarticolo 24, comma 1, primo periodo, del testo unico.

 

2. Il Centro per limpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le eventuali certificazioni negative.

 

3. Qualora il centro per limpiego, entro il termine di cui al comma 2, comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilit di lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di lavoro comunica, dando atto  della valutazione delle predette offerte, allo sportello unico e, per conoscenza, al centro per limpiego, che intende confermare la richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero.

 

 

 

Art.30-sexies

 

(Rinuncia allassunzione)

 

1. Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui allarticolo 30-quinquies, comma 2, se non sono pervenute dichiarazioni di disponibilit allimpiego da parte di lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per limpiego se intende revocare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero.[102]

 

 

Art. 31

Art. 31

(Nulla osta della questura e visto dingresso)

(Nulla-osta dello Sportello unico e visto dingresso)

1. Lautorizzazione al lavoro, unitamente a copia della domanda e della documentazione di cui al comma 3 dellarticolo 30, deve essere presentata alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.

1. In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per limpiego, lo Sportello unico richiede al questore della stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi allingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2.

2. Il nulla osta provvisorio apposto in calce allautorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.

2. Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di  un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Il nulla osta pu essere rifiutato qualora il datore di lavoro a domicilio o titolare di unimpresa individuale, ovvero, negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dellorgano di amministrazione della societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.

3. Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro, tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4 e 21, del testo unico.

 

4. In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellipotesi di verifica positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso.

 

5.  Lo Sportello unico, accertati i dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del questore, verifica lesistenza del codice fiscale o ne richiede lattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno  di cui allarticolo 11, comma 2.

4. Lautorizzazione di cui allarticolo 30, corredata del nulla osta di cui al presente articolo fatta pervenire a cura del datore di lavoro allo straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 22, comma 5, del testo unico.

6.  Lo Sportello unico, in presenza di espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi  dellarticolo 30-bis, comma 5, trasmette la documentazione di cui allarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici consolari. Nellipotesi di trasmissione della documentazione per via telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con larchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri.

 

7.   Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dellavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di consentirgli di richiedere il visto dingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del nulla-osta.

5. Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5.

8.  La rappresentanza diplomatica o consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e  rilascia, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5, il visto dingresso, comprensivo del codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da parte dellinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al Ministero dellinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allINPS ed allINAIL. Lo straniero viene informato dellobbligo di presentazione allo Sportello unico, entro otto giorni dallingresso in Italia, ai sensi dellarticolo 35 .

 

 

Art. 32

 

(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)

 

1. Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nellordine di presentazione delle domande di iscrizione.

 

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dellinterno, contenente:

2. Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui allarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel mondo, contenente:

a) Paese dorigine;

 

b) numero progressivo di presentazione della domanda;

 

c) complete generalit;

 

d) tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo indeterminato;

 

e) capacit professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione;

 

f) conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola, o di altra lingua;

 

g) eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese dorigine o in altri Paesi;

 

h) leventuale diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano nelle condizioni previste dallarticolo 24, comma 4, del testo unico, attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dallItalia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

 

3. I dati di cui al comma 2, nellordine di priorit di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere inseriti nellAnagrafe annuale informatizzata di cui allarticolo 21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale per lImpiego Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

3. Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, alla loro diffusione mediante linserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono distinte per Paesi di provenienza.

4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

4. Linteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione nella lista.

 

 

 

Art.32-bis

 

(Liste dei lavoratori di origine italiana)

 

1.   Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana, di cui allarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed aggiornato secondo le modalit previste dallarticolo 32, commi 1 e 2. La scheda, di cui allarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori, lindicazione del grado di ascendenza.

 

2.   Agli iscritti alla lista di cui al comma 1 si applica quanto previsto dallarticolo 32, comma 4.

 

3.   Ai fini dellinserimento nel sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui allarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi.

 

 

Art. 33

 

(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)

 

1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

1. I dati di cui allarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit previste dallarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30 e 31 del presente regolamento.

2. Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31.

 

2-bis. Nellipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellarticolo 30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, del testo unico.

3. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nellordine di priorit di iscrizione nella lista, a parit di requisiti professionali.

 

 

 

Art. 34

Art. 34

(Prestazione di garanzia)

(Titoli di prelazione)

1. Sono ammessi a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non inferiore a un anno, i quali abbiano una capacit economica adeguata alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non sussistano le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3.

1. Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, dintesa con la Conferenza Stato-Regioni,  sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine ai sensi dellarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il Ministero degli affari esteri, procede allistruttoria e, congiuntamente con il Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, provvede alla relativa valutazione e alleventuale approvazione, dando precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellarticolo 21, comma 4 ter, del testo unico.

2. La garanzia pu essere prestata, per non pi di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:

2. I lavoratori in possesso dellattestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nellambito dei predetti programmi  sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

a) lassicurazione obbligatoria al servizio sanitario nazionale;

 

b) la disponibilit di un alloggio idoneo;

 

c) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale, con i criteri di cui allarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;

 

d) il pagamento delle spese di rimpatrio.

 

3. La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) prestata mediante fideiussione o polizza assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente allatto della presentazione della domanda di autorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo restituito:

3. Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete generalit, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato o indeterminato, nonch lindicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

a) immediatamente se lautorizzazione non concessa;

 

b) a seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare che il visto di ingresso non stato concesso;

 

c) a seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma dellarticolo 36.

 

4. La prestazione relativa allalloggio pu essere attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilit, corredata delle certificazioni richieste dallarticolo 16, comma 4, lettera b).

4. I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai sensi dellarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta nominativa di nulla-osta di cui all articolo 22, comma 2, del testo unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico.

5. Sono altres ammesse a prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle immigrazioni da almeno tre anni, quando:

5. I lavoratori inseriti nellelenco hanno un diritto di priorit, rispetto ai cittadini del loro stesso Paese, secondo lordine di iscrizione nelle liste, ai fini della chiamata numerica di cui all articolo 22, comma 3, del testo unico.

a) sussistono le condizioni patrimoniali e organizzative previste dallarticolo 52 e seguenti;

 

b) nei confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di societ in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui allarticolo 31, comma 3;

 

c) la prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.

 

6. Le regioni, gli enti locali, comprese le comunit montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di cui allarticolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie, patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Nel caso di richieste  numeriche di nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di priorit opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano nella condizione prevista dallarticolo 24, comma 4, del testo unico. 

7. Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione allingresso corredata di copia autentica della deliberazione concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante la disponibilit delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie gi prestate. Nei casi di cui al comma 6, sufficiente la copia autentica della deliberazione.

7.   Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non stagionale ai lavoratori inseriti nellelenco che abbiano partecipato allattivit formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellarticolo 21, comma 4-ter, del testo unico. Qualora si verifichino residui nellutilizzo della quota riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro subordinato.

 

7-bis. Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveder alla ripartizione della relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione professionale approvati ai sensi del comma 1.

 

8.    Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso di esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi dellarticolo 23 del testo unico.

 

9.    Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, una quota  stabilita a livello nazionale.

 

 

Art. 35

Art. 35

(Autorizzazione allingresso per inserimento nel mercato del lavoro)

(Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato)

1. La garanzia di cui allarticolo 34, unitamente a copia della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri per i quali richiesta lautorizzazione allingresso di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, lindicazione nominativa fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano procedure diverse, nellordine di priorit ivi indicato, sulla base delle liste di cui allarticolo 23, comma 4, del testo unico.

1. Entro 8 giorni dallingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallautorit consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare leffettiva disponibilit dellalloggio, della richiesta di certificazione didoneit alloggiativa nonch della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di cui allarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

2. Lautorizzazione allingresso rilasciata entro 60 giorni dal ricevimento della garanzia, nellambito dei limiti qualitativi e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dallarticolo 34. Copia dellautorizzazione trasmessa alla Direzione provinciale del lavoro.

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per limpiego, allautorit consolare competente, nonch al datore di lavoro.

3. Per le finalit di cui al comma 2, il Dipartimento della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Lo Sportello unico competente richiede lannullamento dei codici fiscali non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero conferma lavvenuta consegna, secondo le modalit determinate con il decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 11, comma 2, con la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello straniero.

4. Lautorizzazione di cui al comma 2 fatta pervenire, a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui allarticolo 23, comma 1, del testo unico.

(...)

5. Nellambito della disponibilit delle quote, le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nellarticolo 23, comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalit stabilite dai decreti di cui allarticolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.

(...)

6. Il visto di ingresso rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui allarticolo 5 del presente regolamento.

(...)

 

 

Art. 36

Art. 36

(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro)

(Rilascio del permesso di soggiorno per lavoro)

1. Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in forza del visto rilasciato a norma dellarticolo 35 tenuto a richiedere il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, nel termine previsto dallarticolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura che ha rilasciato lautorizzazione di cui allarticolo 35, ed a richiedere, tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, liscrizione nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso di soggiorno rilasciata dalla questura.

1. Allatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai sensi dellarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 2-bis..

2. Il permesso di soggiorno per linserimento nel mercato del lavoro, della durata di un anno, rilasciato previa conferma, da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta iscrizione nelle liste di collocamento.

2. Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallarticolo 5, comma 2-bis, del testo unico.

3. Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, pu richiedere alla questura competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma dellarticolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di soggiorno :

(...)

a) di due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo indeterminato;

 

b) pari alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di lavoro stagionale o a tempo determinato.

 

4. Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al comma 3.

(...)

 

 

 

Art. 36-bis

 

(Variazioni del rapporto di lavoro)

 

1. Per linstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dallarticolo 37,  deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allarticolo 13.

 

2. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque giorni dallevento, la data dinizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellarticolo 37, nonch  il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

 

 

Art. 37

Art. 37

(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

(Iscrizione nelle liste o nellelenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido)

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, limpresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e lassistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altres alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

1. Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento (...). Il Centro per limpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla rispettiva disciplina generale, alliscrizione dello straniero nelle liste di mobilit, anche ai fini della corresponsione della indennit di mobilit ove spettante,  nei limiti  del periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il licenziamento collettivo non dia luogo alliscrizione nelle liste di mobilit si applica la disposizione del comma 2.

2. Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede alliscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.

2. Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al Centro per limpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui allarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per limpiego e rendere la dichiarazione, di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti lattivit lavorativa precedentemente svolta, nonch limmediata disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa, esibendo il  proprio permesso di soggiorno.

 

3. Il Centro per limpiego provvede allinserimento del lavoratore nellelenco anagrafico, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, ovvero provvede allaggiornamento della posizione del lavoratore qualora gi inserito. Il lavoratore mantiene linserimento in tale elenco per il periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del  lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.

 

4.  Il Centro per limpiego notifica, anche per via telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione dellinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione dellimmediata disponibilit del lavoratore nellelenco anagrafico di cui al comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno.

3. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36, commi 3 e 4.

5.   Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dellinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nellelenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso subordinato allaccertamento, anche per via telematica, dellinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nellelenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dellarticolo 36-bis.

 

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

4. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale alliscrizione nelle liste di collocamento.

7.   Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, liscrizione nelle liste di cui allarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale alliscrizione ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2.

Art. 38

 

(Accesso al lavoro stagionale)

 

1. Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validit minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico.

1. Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allaccorpamento di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro, ha validit da venti giorni ad un massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello unico, per la durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del datore di lavoro, con le modalit definite dagli articoli 30-bis e 31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di parere al questore,  2, 3, 4, 5, 6, 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico.

 

1-bis.   In caso di richiesta numerica, redatta secondo le modalit di cui allarticolo 30-bis, lo Sportello unico procede allimmediata comunicazione della stessa, anche per via telematica, al Centro per limpiego competente che, nel termine di cinque giorni, verifica leventuale disponibilit di lavoratori nazionali, comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione a ricoprire limpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi previsti sono ridotti della met.

 

1-ter.   In caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per limpiego o di espressa conferma della richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per limpiego, lo Sportello unico d ulteriore corso alla procedura.

2. Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nellambito delle medesime richieste cumulative, nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.

 

3. Per le attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

 

4. La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui allarticolo 24, comma 3, del testo unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente, ed rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purch nellambito del periodo massimo previsto.

 

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

5. Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico, eventualmente stipulate.

6. L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dellarticolo 31.

6. (...)

7. I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lanno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dellarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.

 

 

 

 

Art. 38- bis

 

(Permesso pluriennale per lavoro stagionale)

 

1.   Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui allarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla-osta al lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le modalit di cui allarticolo 38.

 

2.    Il nulla-osta triennale rilasciato con lindicazione del periodo di validit, secondo quanto previsto dallarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico.

 

3.   Sulla base del nulla-osta triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit successive alla prima sono concessi dallautorit consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede, altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellarticolo 35.

 

4. Il rilascio dei nulla-osta pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro stagionale. I nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

 

 

Art. 39

 

(Disposizioni relative al lavoro autonomo)

 

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o liscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono laccertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al riconoscimento dei titoli o attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

1. Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato, osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso. Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che richiedono l'accertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche, il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o degli attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri.

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo leffettiva presenza dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

2. La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di cui al comma 9, leffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso del prescritto permesso di soggiorno.

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui lattivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, lattestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per lesercizio dellattivit.

3. Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo  o autorizzatorio, lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui l'attivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilit in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allassegno sociale.

 

4. La dichiarazione di cui al comma 2 e lattestazione di cui al comma 3 sono rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci prestatori dopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno tre anni.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch lattestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per lapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellingresso.

5.   La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso.

5. Il nulla osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi allingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla osta rilasciata allinteressato o al suo procuratore.

6.   Il nulla-osta provvisorio posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione provvista del nulla-osta rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

6. La dichiarazione, lattestazione, ed il nulla osta di cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma dellarticolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7.  La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne d comunicazione al Ministero dell interno, allINPS e allINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellesistenza dei requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

 

8.   La questura territorialmente competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno.

7. Oltre a quanto previsto dallarticolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente lesercizio di attivit lavorativa, pu chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta lattestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nellambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico.

9.   Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta dellinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote dingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellarticolo 3, comma 4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allarticolo 6, comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allinteressato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui all articolo 11, comma 2-bis.

 

 

Art. 40

 

(Casi particolari di ingresso per lavoro)

 

1. L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, rilasciata con losservanza delle modalit previste dallarticolo 30, commi 2 e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalit previste dal presente articolo. Lautorizzazione al lavoro rilasciata al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico.

1. Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit previste dallarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del  testo unico.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, per rapporti di lavoro determinati, lautorizzazione non pu essere concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non pu superare lo stesso termine. La validit dellautorizzazione deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

2. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al lavoro non pu essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21,  il nulla-osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validit del nulla osta deve essere espressamente indicata  nel provvedimento.

3. Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del presente articolo e dal comma 2 dellarticolo 27 del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata dalle competenti Direzioni provinciali del lavoro. Ai fini del visto dingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, lautorizzazione al lavoro deve essere utilizzata entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31.

3. Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla-osta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le disposizioni dellarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dallarticolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto dingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nellautorizzazione al lavoro o, se questa non richiesta, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit.

4. Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessit.

5. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico, lautorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dallAccordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747.

5. Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo unico,  il nulla-osta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato allazienda distaccataria, qualificano lattivit come altamente specialistica, occupati da almeno sei mesi nellambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di durata legata alleffettiva esigenza dellazienda, definita e predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento temporaneo possibile lassunzione a tempo determinato o indeterminato presso lazienda distaccataria.

6. Per il personale di cui allarticolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, lautorizzazione subordinata alla richiesta dellUniversit o dellistituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per lespletamento delle relative attivit .

6. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del testo unico, il nulla-osta al lavoro subordinato alla richiesta di assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universit  o dell'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per  l'espletamento delle relative attivit.

7. Per il personale di cui allarticolo 27, comma1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dallinteressato corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato.

7. Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso di assunzione in qualit di lavoratore subordinato,  nonche  del titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete,  specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dellorgano straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti.

8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Lautorizzazione non pu essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

8. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu essere rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.

9. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera f), del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal datore di lavoro, che non pu superare il biennio. Durante tale periodo di addestramento, il lavoratore interessato pu svolgere le prestazioni di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.

9. La lettera f) del comma 1 dellarticolo 27 del testo unico si riferisce agli stranieri che, per finalita formativa, debbono svolgere, in unit produttive del nostro Paese:

a) attivita nellambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero

b) attivita di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dallorganizzazione dalla quale dipendono.

 

10. Per le attivit di cui alla lettera a) del comma 9 non e richiesto il nulla osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai sensi del comma  6 dellarticolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dellarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.

 

 
Per le attivit di cui al comma 9, lettera  b), il nulla osta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dellorganizzazione presso la quale si svolger lattivit lavorativa a finalita formativa. Alla richiesta deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata delladdestramento, approvato dalla regione.

10. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, lautorizzazione al lavoro pu essere richiesta solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato di lavoratori.

11.   Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al lavoro pu essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e pu riguardare, soltanto, prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite allesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dellopera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. Limpresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonche il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti  dallordinamento italiano.

11. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, componenti lequipaggio delle navi con bandiera della Repubblica e per gli stranieri dipendenti da societ straniere appaltatrici dellarmatore, chiamati allimbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui allarticolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non necessaria lautorizzazione al lavoro. I relativi visti dingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui allarticolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

12.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, (...) dipendenti da societ straniere appaltatrici dellarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.

12. Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un tempo non superiore a due anni, al termine del quali i lavoratori stranieri hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi l'autorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto di lavoro connesso alla realizzazione dellopera o alla prestazione del servizio.

13.   Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, previsto l'impiego in Italia (...) di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro, di datori di  lavoro, persone fisiche  o giuridiche, residenti o aventi sede allestero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dellappaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario (...) alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. Limpresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari nonch il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

13. Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata dallUfficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dallUfficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.

14.   Per i lavoratori dello spettacolo di cui allarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, rilasciato dalla Direzione generale per limpiego Segreteria del collocamento dello spettacolo di Roma (...) e dallUfficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo, per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che, nei casi di cui alla lettera n), pu essere concessa, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta comunicato, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede legale limpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro.

 

15.   I visti dingresso per gli artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di fuori delle quote di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivit per un produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il visto stato rilasciato

14. Per gli sportivi stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera p), del testo unico, lautorizzazione al lavoro sostituita dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sulla richiesta della societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.

16.   Per gli sportivi stranieri di cui allart. 27, comma 1, lettera p),  e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societ destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.  La dichiarazione nominativa di assenso richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa dassenso comunicata, anche per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societ destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societ sportive nellambito della medesima Federazione.

 

17.   Gli ingressi per lavoro autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati  al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine dellapplicazione dellarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le aliquote dingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari pu essere tesserato dal CONI, nellambito delle quote fissate dallarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico.

 

18   Nellipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dallautorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente ai sensi dellarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellistruttoria effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della societ destinataria della prestazione sportiva.

15. Per i lavoratori di cui allarticolo 27, comma 1, lettera q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, lautorizzazione al lavoro non richiesta.

19.   Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al lavoro non richiesto.

16. Per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, lautorizzazione al lavoro rilasciata nellambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilit di giovani, lautorizzazione al lavoro non pu avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per lItalia, lautorizzazione al lavoro pu essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente allingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

20.   Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nulla-osta al lavoro rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilit di giovani, il nulla-osta al lavoro non pu avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nulla-osta al lavoro pu essere rilasciato dallo Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.

 

21.   Le disposizioni di cui allarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate allassunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro interinale possono richiedere il nulla-osta per lassunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano direttamente lintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio della medesima.

17. Lautorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo, lettera p), richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro autonomo.

22.   Gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con decreto di cui allarticolo 3, comma 4, del testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dopera professionale , preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della presente disposizione.

18. Lautorizzazione al lavoro, il visto dingresso e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dallarticolo 14, comma 5.

23.   Il nulla osta al lavoro (...) e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui allarticolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16,  previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dellobbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori  di cui allarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui stato rilasciato loriginario nulla-osta. Si applicano nei loro confronti larticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento.  I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5.

 

 

Art. 41

 

(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)

 

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di unattivit di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono alliscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e allArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso lIstituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma dellarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dallarticolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dellarticolo 7 del medesimo testo unico.

1. Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit di lavoro autonomo, e i Centri per limpiego che ricevono dallo straniero la dichiarazione di disponibilit alla ricerca di unattivit lavorativa, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato, a norma dell'articolo 14 (...), per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.

 

 

 

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

 

 

 

Art. 42

 

(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni ivi previste tenuto a richiedere liscrizione al Servizio sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale, dora in avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parit di condizioni con il cittadino italiano. Liscrizione altres dovuta, a parit di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parit sono assicurate anche lassistenza riabilitativa e protesica.

 

2. In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. Liscrizione alla U.S.L. valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.

 

3. Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione effettuata, per tutta la durata dell'attivit lavorativa, presso l'U.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

 

4. Liscrizione cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che linteressato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. Liscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

4. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Liscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della questura, salvo che linteressato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. Liscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma 1.

5. Liscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, non dovuta per gli stranieri di cui allarticolo 27, comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per lattivit ivi svolta, limposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando lobbligo, per s e per i familiari a carico, della copertura assicurativa di cui allarticolo 34, comma 3, del testo unico. Liscrizione non dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

 

6. Fuori dai casi di cui allarticolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa allassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo prescritto.

 

 

 

Art. 43

 

(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)

 

1. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle condizioni previste dallarticolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.

 

2. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con le norme relative allingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico.

 

3. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parit di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate.

 

4. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allarticolo 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.

 

5. La comunicazione al Ministero dellinterno per le finalit di cui al comma 4, effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di cui al comma 3, con lindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

 

6. Salvo quanto previsto in attuazione dellarticolo 20 del testo unico, le procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato.

 

7. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lassistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia. In tal caso, lU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della sanit in attuazione dei predetti accordi.

 

8. Le regioni individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dallarticolo 35, comma 3, del testo unico, possono essere erogate nellambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

 

 

 

Art. 44

 

(Ingresso e soggiorno per cure mediche)

 

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:

1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.

a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata delleventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, (...) in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovr essere versato alla struttura prescelta;

c) documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti per lintegrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore.

c) documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;

 

d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata allestero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

2. Con lautorizzazione di cui allarticolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalit per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellambito dei programmi di cui allarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.


 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

 

DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI

 

 

 

 

Art.44-bis

 

(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca)

 

1.   E consentito lingresso nel territorio nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari, con le modalit definite dallarticolo 39 del testo unico e dallarticolo 46.

 

2.   E ugualmente consentito lingresso in territorio nazionale per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui allarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini stranieri:

 

a) maggiori di et, che intendano seguire corsi  superiori di studio o distruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilit economiche di cui allarticolo 5, comma 6,  nonch la validit delliscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;

 

b) minori di et, comunque maggiori di anni quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allestero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, delluniversit e della  ricerca o dal Ministero per i beni e le attivit culturali. Al di fuori di tali fattispecie, lingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni quindici, consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonch accertata lesistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

 

3.   E consentito lingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

 

4.   E consentito lingresso in Italia per attivit scientifica ai  cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attivit di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quelle previste dallarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto e accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allarticolo 5, comma 3.

 

5.   Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, secondo le norme attuative dellarticolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, pu essere autorizzato allingresso nel territorio nazionale, nellambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al  comma 6. La presente disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui allarticolo 40, comma 9, lettera a).

 

 6.   Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellinterno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi.  In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dellemanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualit successive, si applicano le stesse modalit ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non pu eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dellanno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, pu provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

 

 

Art. 45

 

(Iscrizione scolastica)

 

1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva.

 

2. Liscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'et anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi liscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

 

a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica;

 

b) dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione dellalunno;

 

c) del corso di studi eventualmente seguito dallalunno nel Paese di provenienza;

 

d) del titolo di studio eventualmente posseduto dallalunno.

 

3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

 

4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivit aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

 

5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalit per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

 

6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere pi diffuse a livello internazionale.

 

7. Per le finalit di cui allarticolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono allistituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in et adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dallordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalit previste dalle disposizioni in vigore.

 

8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realt nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunit degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunit locale.

 

 

 

Art. 46

 

(Accesso degli stranieri alle universit)

 

1. In armonia con gli orientamenti comunitari sullaccesso di studenti stranieri allistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonch di accordi fra universit italiane e universit dei Paesi interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lintera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato lammissione , comunque, subordinata alla verifica delle capacit ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di ammissione.

 

2. Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalit di cui allarticolo 34, le borse di studio, i prestiti donore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

2. Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalit di cui allarticolo 34[103], le borse di studio, i prestiti donore ed i servizi abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5.

3. Le universit italiane istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato un attestato di frequenza.

 

4. I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno pu essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno pu essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

 

5. Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformit con le disposizioni previste dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dellarticolo 17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni e le universit possono riservare, comunque, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire laccesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

5. Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi, in conformit alle disposizioni previste dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti, in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto, altres, conto del rispetto dei tempi previsti dallordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri valutata secondo le modalit e le relative tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorit diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (...) Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.

6. Per le finalit di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validit locale, ai fini dellaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nellordinamento scolastico italiano.

 

 

 

Art. 47

 

(Abilitazione allesercizio della professione)

 

1. Specifici visti dingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessit, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universit italiana, per lespletamento degli esami di abilitazione allesercizio professionale.

 

2. Il superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente alladempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente liscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellarticolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Laver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri.

 

 

 

Art. 48

 

(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero)

 

1. La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allistruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, attribuita alle universit e agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformit ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.

 

2. Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari.

 

3. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente pu presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto per questultimo, pu presentare istanza al Ministero delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu invitare luniversit a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione allinteressato. Luniversit si pronuncia nei successivi sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dellinvito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia delluniversit, ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

4. Il riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da quelle previste al comma 1, operato in attuazione dellarticolo 387 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.

 

 

 

Art. 49

 

(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)

 

1. I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

 

 

1-bis.   Il riconoscimento del titolo pu essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. Lingresso in Italia per lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie , comunque, condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita.

 

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per lapplicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento della predetta prova nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.

3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro competente, cui presentata la domanda di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e allarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto sono definite le modalit di svolgimento della predetta misura compensativa,  nonch i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e delle province autonome.

 

3-bis.   Nel caso in cui il riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa ed il richiedente si trova allestero, viene rilasciato un visto dingresso per studio, per il periodo necessario allespletamento della suddetta misura compensativa.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea.

 

 

 

Art. 50

 

(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)

 

1. Presso il Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.

 

2. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

3. Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.

 

4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalit stabilite dal Ministero della sanit. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico degli interessati.

 

5. I presidi e le istituzioni sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanit il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data di assunzione o di utilizzazione.

5. (...)

6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellarticolo 49, il Ministero della sanit provvede altres, ai fini dellammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivit sanitarie nellambito del Servizio sanitario nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti allesercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente allUnione europea.

 

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti allestero, nonch lammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna professione dallarticolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della sanit; il parere negativo non consente liscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per lesercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dellUnione europea.

8. La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo allesercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.

 

8-bis.   Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia qualora linteressato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

Art. 51

 

(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)

 

 

 

 

 

CAPO VIII

 

DISPOSIZIONI SULLINTEGRAZIONE SOCIALE

 

 

 

Art. 52

 

(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivit a favore degli immigrati)

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro diviso in tre sezioni:

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste dal testo unico. Il registro diviso in due sezioni:

a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attivit per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico;

 

b) nella seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;

()

c) nella terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

 

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per lapplicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorch con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

 

 

 

Art. 53

 

(Condizioni per liscrizione nel Registro)

 

1. Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allarticolo 52, comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

 

a) forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet desumibili dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dellordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

 

b) obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonch le modalit di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;

 

c) sede legale in Italia e possibilit di operativit in Italia ed eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;

 

d) esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del rappresentante legale, con una domanda corredata da:

 

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;

 

b) dettagliata relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni;

 

c) copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attivit;

 

d) eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;

 

e) ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza dell'associazione a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli stranieri;

 

f) dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

 

3. Ai fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonch dei seguenti ulteriori requisiti:

3. ()

a) disponibilit di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero per il quale viene prestata garanzia;

 

b) patrimonio e disponibilit economica risultante dalla documentazione contabile e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno e leventuale rimpatrio.

 

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali e sanitarie, certificate a norma dellarticolo 16, comma 4, lettera b), del presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altres indicare la disponibilit economica adeguata per il sostentamento dello straniero, non inferiore allimporto annuo dellassegno sociale aumentato a norma dellarticolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il decreto di cui allarticolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della disponibilit di alloggio.

4. ()

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

5. Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b), possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro minorile.

6. Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:

 

a) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie;

 

b) la disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche tipologiche e della ricettivit;

 

c) i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni;

 

d) la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il programma indica finalit, metodologia di intervento, misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate; prevede le modalit di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica, e le attivit di formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;

 

e) l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle strutture alloggiative;

 

f) lassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellarticolo 52.

 

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

7. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivit di assistenza nei campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto di partenariato con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.

 

 

Art. 54

 

(Iscrizione nel Registro)

 

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25, comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52, comma 1, lettera c).

1. L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui allarticolo 25, comma 2, limitatamente alliscrizione alla sezione di cui allarticolo 52, comma 1, lettera b).

 

2. L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione comunicato entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione da ritenersi avvenuta.

 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali, pu effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalit dei soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato.

5. L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.

 

 

 

Art. 55

 

(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie)

 

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

1. La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.

2. Il Presidente della Consulta pu invitare a partecipare ai lavori della Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico.

 

3. I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.

 

4. La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

4. La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.

5. La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone difficolt e disomogeneit a livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in vigore in materia di dati personali.

 

6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro, pu essere nominato il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalit di raccordo e di collaborazione con l'attivit dell'organismo di cui all'articolo 56.

 

 

 

Art. 56

 

(Organismo nazionale di coordinamento)

 

1. LOrganismo nazionale di coordinamento di cui allarticolo 42, comma 3, del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per limmigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per limmigrazione, con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica,

 

2. La composizione dellOrganismo nazionale di cui al comma 1 stabilita con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (C.N.E.L.), dintesa con il Ministro per la solidariet sociale.

 

3. LOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.

 

 

 

Art. 57

 

(Istituzione dei Consigli territoriali per limmigrazione)

 

1. I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilit del prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono cos composti:

 

a) dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato;

 

b) dal Presidente della provincia;

 

c) da un rappresentante della regione;

 

d) dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonch dal sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;

 

e) dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

 

f) da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

 

g) da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli stranieri extracomunitari operanti nel territorio;

 

h) da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.

 

2. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch degli enti o altre istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.

 

3. I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione delle rispettive attivit, in collegamento con le Consulte regionali di cui allarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonch di promozione dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico.

 

4. Nelladozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe finalit, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie.

 

 

 

Art. 58

 

(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

 

1. Il Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallarticolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallarticolo 133, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:

 

a) una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo destinata ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli enti locali, per straordinarie esigenze di integrazione sociale determinate dallafflusso di immigrati;

 

b) una quota pari al 20% dei finanziamenti destinata ad interventi di carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli 20 e 46 del testo unico.

 

2. Le somme stanziate dallarticolo 18 del testo unico per interventi di protezione sociale confluiscono nel Fondo di cui allarticolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento per le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per la solidariet sociale, adottato di concerto con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dallarticolo 59, comma 46, della predetta legge n. 449 e dallarticolo 129, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.

 

3. Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione degli immigrati.

 

4. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono altres essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari.

 

5. Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:

 

a) della presenza degli immigrati sul territorio;

 

b) della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati e popolazione locale;

 

c) delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione socio-economica delle aree di riferimento.

 

6. Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellinterno trasmette allISTAT, secondo modalit concordate e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.

 

7. Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto delle priorit di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

8. I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati allo svolgimento di attivit volte a:

 

a) favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;

 

b) promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, allabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;

 

c) prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;

 

d) tutelare l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;

 

e) consentire un positivo reinserimento nel Paese dorigine.

 

9. Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

9. Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto, sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4.

 

 

Art. 59

 

(Attivit delle regioni e delle province autonome)

 

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.

2. Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidariet sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.

 

3. I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare, le modalit e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.

 

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).

 

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai rispettivi bilanci.

 

6. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome.

 

7. Lobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello delliscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico delle regioni dallarticolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

Art. 60

 

(Attivit delle Amministrazioni statali)

 

1. Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorit indicate dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.

 

2. Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

2. Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo.

3. Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a).

 

4. Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi conseguiti.

 

 

 

Art. 61

 

(Disposizione transitoria)

 

1. La condizione delliscrizione al registro di cui allarticolo 52, comma 1, richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 

 

Art. 61-bis

 

(Sistemi  informativi)

 

1. Per lattuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e linterconnessione tra le pubbliche amministrazioni, nonch dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel presente regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per laccesso e la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti nel regolamento di attuazione, di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

2. Per le procedure di ingresso, soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dellarchivio informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di attuazione di cui allarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

 

3. I criteri e le modalit di funzionamento dellarchivio di cui al comma 2  sono stabilite con decreto del Ministro dellinterno.

 

 


DPR 54/2002 *

Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)

 

Titolo I

Diritto di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 1. (L)

Ingresso nel territorio dello Stato

 

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia, conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.

2. Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.

 

 

Art. 2. (L)

Soggiorno nel territorio dello Stato

 

1. I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.

3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.

 

 

Art. 3. (L)

Diritto di soggiorno

 

1. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che:

a) desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;

b) appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della Comunita' europea;

c) desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;

d) siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale;

e) abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.

2. Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:

a) i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;

b) i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attivita'.

3. Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli di eta' inferiore ai ventuno anni[104] e agli ascendenti e discendenti di tali cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

4. Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e' riconosciuto a condizione che:

a) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';

b) i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita' da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Il diritto di  soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non  legalmente separato, ai figli di eta' inferiore agli  anni ventuno e ai figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:[105]

1) siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';

2) il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.

 

 

Art. 4. (L)

Permanenza del diritto di soggiorno

 

1. Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.

 

 

Titolo II

Documenti di soggiorno per i cittadini degli Stati membri

 

Art. 5 (R)

Richiesta della carta di soggiorno

 

1. La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:

a) le complete generalita' dell'interessato;

b) gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';

c) la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;

d) i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;

e) il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;

f) l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.

2. La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari, all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio.

3. All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e' tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido, rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':

a) le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica delle attivita' che si intendono svolgere;

b) per i lavoratori subordinati e per i lavoratori stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro[106];

c) negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette categorie;

d) per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e),[107] da documentazione comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),[108] di apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale[109] o da altro documento che attesti che tale condizione e' comunque soddisfatta;

e) per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di durata del corso.

4. Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea, ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.[110]

5. Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita' complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre condizioni di cui al comma 3 (...)[111]. All'atto della domanda deve essere esibito, per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea, il passaporto o documento equipollente.

6. L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e' rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.

7. I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.

 

 

Art. 6. (R)

Rilascio della carta di soggiorno

 

1. La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo' dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1,[112] fino a quando non intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo rinnovo.

3. La carta e' rinnovabile:

a) per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;

b) a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di cinque anni;

c) per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per completare le verifiche di profitto richieste;

d) alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.

4. La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e' effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo di residenza, corredata di nuove fotografie.

5. Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)[113], per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.

 

 

Art. 7. (L)

Presupposti e limiti del potere di allontanamento

 

1. Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.

2. La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

3. La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.

4. Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.

5. Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato A al presente decreto.

6. Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del cittadino di altro Stato membro dell'Unione.

 

 

Art. 8 (L)

Allontanamento dal territorio

 

1. Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica.

2. Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera' all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via obbligatorio.

 

 

Art. 9. (R)

Procedimento in caso di determinazione negativa per l'interessato

 

1. Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e' adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

2. Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione, comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo' depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla richiesta del parere.

3. La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.

 

 

Art. 10. (L)

Validita' per l'espatrio della carta d'identita'

 

1. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e' sostituito dal seguente: "La carta d'identita' e' titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.".

 

 

Art. 11. (L)

Condizioni particolari per l'espatrio

 

1. Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.

2. Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.

3. Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.

 

 

Art. 12. (L)

Validita' quinquennale dei passaporti

 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure subordinata, e' stabilita in anni cinque.

 

 

Art. 13. (L)

Esenzione da diritti o imposte per i documenti di espatrio

 

1. I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello stampato.

2. Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.

 

 

Art. 14. (R)

Documentazione necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza

 

1. Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.

 

 

Art. 15. (L)

Abrogazioni

 

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656.

 

 

 


DPCM 535/1999 *

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Oggetto e definizioni

 

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo 33, comma 2, lettere a) e b).

2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di et superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorch il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri familiari o al riaffidamento alle autorit responsabili del Paese d'origine, in conformit alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorit giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unit familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.

5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico.

 

 

CAPO II

Comitato per i minori stranieri

 

Art. 2.

Compiti del Comitato

 

1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformit alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Ai fini del comma 1, il Comitato:

a. vigila sulle modalit di soggiorno dei minori;

b. coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;

c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonch per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;

d. provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera c);

e. accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;

f. svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;

g. in base alle informazioni ottenute, pu adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unit familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;

h. definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma 2, lettera c);

i. provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalit previste dall'articolo 5.

3. Il Comitato pu effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione; la diffusione pu essere effettuata in forma anonima e per finalit statistiche, di studio, di informazione e ricerca.

 

 

Art. 3.

Costituzione ed organizzazione del Comitato

 

1. Il Comitato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed composto da nove rappresentanti:

* uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

* uno del Ministero degli affari esteri;

* uno del Ministero dell'interno;

* uno del Ministero della giustizia;

* due dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

* uno dell'Unione province italiane (UPI);

* due delle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.

2. Per ogni membro effettivo nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.

3. Il Comitato presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione, in relazione a singole necessit e almeno una volta ogni trimestre.

4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.

5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in cui sono stati adottati.

6. In caso di necessit, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.

 

 

Art. 4.

Strumenti operativi

 

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri pu finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.

3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati consentito, per l'esercizio delle competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, pu autorizzare l'accesso ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalit statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonch ad organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ci si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati altres consentito all'autorit giudiziaria e agli organi di polizia.

4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.

 

 

CAPO III

Censimento e accoglienza dei minori presenti non accompagnati

 

Art. 5.

Censimento

 

1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivit sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalit, alla nazionalit, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.

2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato tuttavia tenuto ad effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia stata gi effettuata.

3. L'identit del minore accertata dalle autorit di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.

 

 

Art. 6.

Accoglienza

 

1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali e internazionali che svolgono attivit inerenti i minori non accompagnati in conformit ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.

 

 

Art. 7.

Rimpatrio assistito

 

1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorit giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrit delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorit responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.

2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.

3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni statali cui affidato il rimpatrio assistito.

 

 

CAPO IV

Ingresso e soggiorno dei minori accolti

 

Art. 8.

Ingresso

 

1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attivit gi svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.

2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validit e l'opportunit dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione data tempestiva comunicazione al proponente e alle autorit competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.

3. La valutazione favorevole dell'iniziativa subordinata alle informazioni sulla affidabilit del proponente. Il Comitato pu richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), localmente gi realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.

4. Il Comitato pu considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilit.

5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.

6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovr essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.

 

 

Art. 9.

Soggiorno

 

1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non pu superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma di pi periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il Comitato pu proporre alle autorit competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che comprendano periodi di attivit scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.

 

 

 


L. 39/1990 *

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia presenti nel territorio dello Stato

(Artt. 1 1 septies)

 

Art. 1

 

(Rifugiati)

 

 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

 

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

 

3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 e riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

 

4. Non e consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

 

a) sia stato gia riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non e consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

 

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non e consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

 

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

 

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenente ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

 

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 e ammesso ricorso giurisdizionale.

 

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno e autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbia fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalita in Italia.

7. (...)

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalita di erogazione del contributo di cui al comma 7.

 

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

 

10. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza".

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1 bis

 

 

(Casi di trattenimento)

 

 

 

 

 

1. Il richiedente asilo non pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata. Esso pu, tuttavia, esser trattenuto per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:

 

 

a)                  per verificare o determinare la sua nazionalit o identit, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o didentit, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato, presentato documenti risultati falsi;

 

 

b)                  per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente disponibili;

 

 

c)                  in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato

 

 

2. Il trattenimento deve sempre essere disposto nei seguenti casi:

 

 

a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;

 

 

b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte uno straniero gi destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

 

 

3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e nei casi di cui al comma 2, lettera a), attuato nei centri di identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e le modalit di gestione di tali strutture e tiene conto degli atti adottati dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dEuropa e dallUnione europea. Nei centri di identificazione sar comunque consentito laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellinterno.

 

 

4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286. Nei centri di permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo 14 sar comunque consentito laccesso ai rappresentanti dellACNUR. Laccesso sar altres consentito agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dellinterno.

 

 

5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata di cui allarticolo 1-ter, e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura stessa.

 

 

 

 

 

Articolo 1 ter

 

 

(Procedura semplificata)

 

 

 

 

 

1.      Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 1-bis istituita la procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato secondo le modalit di cui ai commi da 2 a 6.

 

 

2.      Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo 1-bis, comma 2, lettera a), il questore competente per il luogo in cui la richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di identificazione di cui allarticolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede allaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni.

 

 

3.      Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato di cui allarticolo 1-bis, comma 2, lettera b), il questore competente per il luogo in cui la richiesta stata presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea di cui allarticolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286; ove gi sia in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire lespletamento della procedura di cui al presente articolo. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione provvede allaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni.

 

 

4.      Lallontanamento non autorizzato dai centri di cui allarticolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla domanda.

 

 

5.      Lo Stato italiano competente allesame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n.  523.

 

 

6.      La commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di cui disposto il trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui allarticolo 1-bis, comma 3. La richiesta va presentata alla commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione della decisione. Leventuale ricorso avverso la decisione della commissione territoriale presentato al tribunale in composizione monocratica territorialmente competente entro quindici giorni, anche dallestero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo pu tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino allesito del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso immediatamente esecutiva.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1-quater

 

 

(Commissioni territoriali)

 

 

 

 

 

1. Presso le prefetture - uffici territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui allarticolo 1-bis, comma 3, sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del Ministro dellinterno, sono presiedute da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un funzionario della polizia di Stato, da un rappresentante dellente territoriale designato dalla Conferenza Stato-citt ed autonomie locali e da un rappresentante dellACNUR. Per ciascun componente deve essere previsto un componente supplente. Tali commissioni possono essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di parit, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da personale posto in posizione di distacco o di collocamento a riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di compensi o di indennit di qualunque natura.

 

 

2. Entro due giorni dal ricevimento dellistanza, il questore provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta giorni provvede allaudizione. La decisione adottata entro i successivi tre giorni.

 

 

3. Durante lo svolgimento dellaudizione, ove necessario, le commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente, unitamente allinformazione sulle modalit di impugnazione, nelle forme previste dallarticolo 2, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sullimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

 

4. Nellesaminare la domanda di asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui allarticolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui lItalia firmataria e, in particolare, dellarticolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.

 

 

5. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali ammesso ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che decide ai sensi dellarticolo 1-ter, comma 6.

 

 

 

 

 

Articolo 1-quinquies

 

 

(Commissione nazionale per il diritto di asilo)

 

 

 

 

 

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato prevista dallarticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.  136, trasformata in Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito denominata Commissione nazionale, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dellinterno e degli affari esteri. La Commissione presieduta da un prefetto ed composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento delle libert civili e dellimmigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del delegato in Italia dellACNUR. Ciascuna amministrazione designa, altres, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario, pu essere articolata in sezioni di analoga composizione.

 

 

2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli status concessi.

 

 

3. Con il regolamento di cui allarticolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalit di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle territoriali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 1-sexies

 

 

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

 

 

 

 

 

1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati allaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nellambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.

 

 

2. Il Ministro dellinterno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore all80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.

 

 

3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:

 

 

a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca;

 

 

b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allarticolo 1-septies, la continuit degli interventi e dei servizi gi in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;

 

 

c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui allarticolo 1-septies, le modalit e la misura dellerogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non accolto nellambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.

 

 

4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[114], e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dellinterno attiva, sentiti lAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio centrale affidato, con apposita convenzione, allANCI.

 

 

5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:

 

 

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

 

 

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

 

 

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;

 

 

d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al comma 1;

 

 

e) promuovere e attuare, dintesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso lOrganizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.

 

 

6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui allarticolo 1-septies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1-septies

 

 

(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

 

 

 

 

 

1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli interventi di cui allarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellinterno, istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo, la cui dotazione costituita da:

 

 

a) le risorse iscritte nellunit previsionale di base 4.1.2.5 Immigrati, profughi e rifugiati capitolo 2359 dello stato di previsione del Ministero dellinterno per lanno 2002, gi destinate agli interventi di cui allarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;

 

 

b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle gi attribuite allItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero delleconomia e delle finanze;

 

 

c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dellUnione europea.

 

 

2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate allentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.

 

 

3. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 


L. 563/1995 *

Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 1

 

1. A decorrere dal 1 luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivit di controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare impiegato nelle predette attivit sono attribuite le funzioni e le indennit rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalit indicate dai medesimi articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.

 

 

Art. 2

 

1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le attivit di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione autorizzata, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia, di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le stesse modalit e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le modalit di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

 

...

 

 


D. LGS. 140/2005 *

Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

 

Art. 1.

Finalita'

 

1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale.

2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

 

 

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) richiedente asilo: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

b) straniero: il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e l'apolide;

c) domanda di asilo: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722;

d) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

e) minore non accompagnato: lo straniero di eta' inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale;

f) familiare: i soggetti per i quali e' previsto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: testo unico, che si trovano nel territorio nazionale al momento della presentazione della domanda di asilo.

 

 

Art. 3.

Informazione

 

1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: regolamento provvede, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione, all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo, con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento.

 

 

Art. 4.

Documentazione

 

1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, di seguito denominato: decreto-legge, la questura rilascia, entro tre giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche', entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante regolamento di attuazione del testo unico.

2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento.

3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano l'identita' del richiedente asilo.

 

 

Art. 5.

Misure di accoglienza

 

1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento.

2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita' di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza, secondo le norme del presente decreto.

3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4, comma 3, del testo unico.

4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e' garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di persecuzione addotti nella domanda.

5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233.

6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del regolamento.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro.

 

 

Art. 6.

Accesso all'accoglienza

 

1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se' e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge.

3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma 2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento.

4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri conseguenti sono a carico della Prefettura.

5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed e' subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente.

6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato, a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura, nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza, disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente legale.

7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga.

8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

 

 

Art. 7.

Competenza delle Commissioni territoriali

 

1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza.

2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e' trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1, nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo l'articolo 12, comma 2, del regolamento.

 

 

Art. 8.

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

 

1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari, stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del regolamento.

3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche esigenze.

4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata, secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo.

 

 

Art. 9.

Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza

 

1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono:

a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove possibile;

b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati, nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di seguito denominato ACNUR, ed i rappresentanti delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i necessari controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati.

3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie concernenti i richiedenti asilo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati.

 

 

Art. 10.

Assistenza sanitaria e istruzione dei minori

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del testo unico.

2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico.

 

 

Art. 11.

Lavoro e formazione professionale

 

1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1 non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in particolare, nei seguenti casi:

a) presentazione di documenti e certificazioni false relative alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi della domanda di asilo;

b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per l'accertamento della sua identita' o nazionalita';

c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore.

4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita' e le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo versato non costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che lo versa.

5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo.

 

 

Art. 12.

Revoca delle misure di accoglienza

 

1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di:

a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente;

b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia stata comunicata presso il centro di accoglienza;

c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo;

d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza;

e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso fortuito.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro tre giorni dal loro verificarsi.

4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro, che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure precedentemente erogate.

 

 

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

 

1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5, commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata, per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro 17.731.000.

2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e di euro 124.800 a decorrere dal 2006.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:  per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno;  a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento. Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita' ed i tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato articolo l-sexies del decreto-legge.

5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza, erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e' adottato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

 

 

Art. 14.

Disposizioni transitorie

 

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno, la cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo decreto-legge e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

Art. 15.

Norme finali

 

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e 5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


DM 233/1996 *

Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

(Disposizioni rilevanti)

 

Art. 1

Destinatari e durata degli interventi.

 

1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in condizione di non regolarit e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento, sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale, alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla loro identificazione o espulsione.

 

 

Art. 2

Istituzione di centri di accoglienza.

 

1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti nell'ambito dei comuni di seguito indicati:

1) Brindisi;

2) Lecce;

3) Otranto.

Qualora se ne ravvisi la necessit, in relazione al modificarsi dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu disporre con proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.

 

 

Art. 3

Attuazione e tipologia degli interventi.

 

1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati, associazioni di volontariato e cooperative di solidariet sociale. Gli interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati.

2. Nelle attivit di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonch oneri per vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.

3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1 e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo parere del Ministero delle finanze - beni immobili di propriet dello Stato, che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (3).

 

 

Art. 4

Procedure finanziarie e contabili.

 

1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono altres autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello Stato nonch di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi medesimi.

2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad erogare i corrispondenti fondi.

3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivit svolte e sulle spese sostenute.

 

 


DPR 303/2004 *

 

Decreto del Presidente della Repubblica 15 Maggio 1990, n. 136, Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato

Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

 

 

 

Art. 1.

 

Definizioni

 

 

 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

 a) testo unico: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

 b) decreto: il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;

 

 c) richiedente asilo: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;

 

 d) domanda di asilo: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;

 

 e) centri: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;

 

 f) Commissione territoriale: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

 g) Commissione nazionale: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;

 

 h) Procedura semplificata: la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge;

 

 i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;

 

 l) minore non accompagnato: il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.

 

 

 

 

Articolo 1

Art. 2.

 

Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato

 

 

1. Ai fini della procedura di cui al presente regolamento, l'ufficio di polizia di frontiera, ricevuta l'istanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, qualora non ricorra alcuna delle cause ostative di cui al comma 4 dello stesso art. 1, invita il richiedente ad eleggere domicilio ed a recarsi presso la questura competente per territorio e trasmette alla stessa l'istanza ricevuta. In caso di indigenti si provvede con foglio di viaggio.

 1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura raccoglie i dati sull'identit del richiedente la qualifica di rifugiato e i documenti prodotti o comunque acquisiti anche d'ufficio, redige un verbale delle dichiarazioni dell'interessato e, sempre che non risultino i motivi ostativi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge sopra richiamato, invia entro sette giorni tutta la documentazione istruttoria alla commissione di cui all'art. 2, rilasciando al richiedente un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura.

 2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al richiedente.

 

 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.

 

 4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 

 5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di permanenza temporanea.

 

 6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:

 

 a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;

 

 b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;

 

 c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle;

 

 d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;

 

 e) le modalita' di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno.

 

 

 

 

 

Art. 3.

 

Trattenimento del richiedente asilo

 

 

 

 1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a venti giorni.

 

 2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.

 

 3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato:

 

 a) della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;

 

 b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.

 

 4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione territoriale.

 

 

 

 

 

Art. 4.

 

Comunicazioni

 

 

 

 1. Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

 

 

 

 

 

Art. 5.

 

Istituzione dei centri di identificazione

 

 

 

 1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni.

 

 2. Qualora ne ravvisi la necessita', il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.

 

 3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1 mediante decreto del Ministro dell'interno.

 

 

 

 

 

Art. 6.

 

Apprestamento dei centri di identificazione

 

 

 

 1. Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa acquisizione di studi di fattibilita' e progettazione tecnica:

 

 a) acquisizioni in proprieta', anche tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici;

 

 b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;

 

 c) posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.

 

 2. Nell'ambito del centro sono previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di cui all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto.

 

 

 

 

 

Art. 7.

 

Convenzione per la gestione del centro

 

 

 

 1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale.

 

 2. In particolare, nella convenzione e' previsto:

 

 a) l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale;

 

 b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di capacita' adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle necessita' specifiche dei minori e delle donne;

 

 c) le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di registrazione delle presenze;

 

 d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;

 

 e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;

 

 f) un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;

 

 g) modalita' per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla Commissione territoriale;

 

 h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro;

 

 i) le attivita' ed i servizi per garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.

 

 3. La prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno, una relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno precedente.

 

 

 

 

 

Art. 8.

 

Funzionamento

 

 

 

 1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il direttore del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.

 

 2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.

 

 3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita' e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:

 

 a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;

 

 b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo;

 

 c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 11;

 

 d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

 

 

 

 

 

Art. 9.

 

Modalita' di permanenza nel centro

 

 

 

 1. E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore notturne.

 

 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche' compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4.

 

 3. All'ingresso nel centro e' consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal centro.

 

 4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro.

 

 

 

 

 

Art. 10.

 

Assistenza medica

 

 

 

 1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.

 

 2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.

 

 

 

 

 

Art. 11.

 

Associazioni ed enti di tutela

 

 

 

 1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.

 

 2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.

 

 

 

 

Articolo 2

Art. 12.

 

Individuazione delle Commissioni territoriali

 

 

1. La Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri. Essa presieduta da un prefetto ed composta da un funzionario dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di legazione, da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno alla Direzione generale dei servizi civili, con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata. Alle riunioni della Commissione partecipa, con funzioni consultive, un rappresentante del Delegato in Italia dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

 1. Ai sensi dell'art. 1-quater del decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti prefetture - Uffici territoriali del Governo:

Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;

Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;

Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;

Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia;

Siracusa con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;

Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata;

Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.

2. Con i criteri di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio dei Ministri pu costituire pi sezioni anche per aree geografiche di provenienza dei richiedenti il riconoscimento.

 2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda.

3. Nell'ipotesi in cui siano state costituite pi sezioni, istituito altres un consiglio di presidenza composto dai presidenti delle singole sezioni e presieduto dal presidente della prima sezione.

 3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.

4. Il consiglio di presidenza fissa le direttive e i criteri di massima per le attivit delle sezioni

 4. Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione territoriale.

5. Ciascuna amministrazione interessata designa un supplente per ogni componente spettantele nella Commissione e nelle sezioni.

 

 

 

 

Art. 13.

 

Convocazione

 

 

 

 1. La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base della documentazione disponibile.

 

 2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.

 

 

 

 

Articolo 3

Art. 14.

 

Audizione

 

 

1. Il richiedente lo status di rifugiato, ove lo richieda, deve essere sentito personalmente da parte della Commissione. Il richiedente ha diritto ad esprimersi nella propria lingua e. ove questa non sia conosciuta da almeno un membro della Commissione, ha diritto ad esprimersi in lingua francese o inglese o spagnola. Se non conosce le predette lingue e, comunque, quando occorra la Commissione nomina un Interprete.

 1. La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo. Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.

2. La Commissione pu altres, ove lo ritenga opportuno, disporre d'ufficio l'audizione del richiedente con le garanzie di cui al comma 1.

 2. Il richiedente puo' esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.

 

 3. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche' le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato.

 

 4. L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo' essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.

 

 5. Il richiedente asilo puo' inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del procedimento.

 

 

 

 

 

Art. 15.

 

Decisione

 

 

 

 1. La Commissione territoriale e' validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza.

3. La Commissione si pronunzia nei quindici giorni dal ricevimento della domanda. La decisione motivata notificata per iscritto all'interessato.

 2. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

 

 a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 

 b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;

 

 c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.

 

 3. La decisione e' comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.

Articolo 4

 

 

1. Allo straniero cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione rilascia apposito certificato.

2. Il questore rilascia allo straniero in possesso di detto certificato un permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

 

 

 4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.

Articolo 5

 

 

1. Il richiedente al quale non sia riconosciuto dalla Commissione centrale di cui all'art. 2 lo status di rifugiato deve lasciare il territorio dello Stato, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, salvo che venga ad esso concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

 5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia' trattenuto nel centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

 

 

 

 

 

Art. 16.

 

Riesame

 

 

 

 1. Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto, puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.

 

 2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello status di rifugiato.

 

 3. Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.

 

 4. La Commissione territoriale integrata puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.

 

 

 

 

 

Art. 17.

 

Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso giurisdizionale

 

 

 

 1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.

 

 2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

 

 3. La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e motivata ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed assistenza.

 

 4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.

 

 

 

 

 

Art. 18.

 

Commissione nazionale per il diritto di asilo

 

 

 

 1. La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

 

 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu' Sezioni.

 

 

 

 

 

Art. 19.

 

 Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo

 

 

 

 1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:

 

 a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento;

 

 b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;

 

 c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;

 

 d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;

 

 e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni territoriali;

 

 f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;

 

 g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;

 

 h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.

 

 

 

 

 

Art. 20.

 

Cessazioni e revoche dello status di rifugiato

 

 

 

 1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.

 

 2. La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.

 

 3. La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.

 

 

 

 

Articolo 6

Art. 21.

 

Norma transitoria

 

 

1. Le attivit relative al riconoscimento dello status di rifugiato esercitate dalla Commissione paritetica di eleggibilit, di cui al decreto interministeriale 12 gennaio 1989, sono prorogate sino all'entrata in funzione della Commissione di cui all'art. 2.

 1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di rifugiati e di ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale.

 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).

 

 

 


L. 91/1992 *

Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza

 

Art. 1.

 

1. E' cittadino per nascita:

a. il figlio di padre o di madre cittadini;

b. chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

 

 

Art. 2.

 

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

 

 

Art. 3.

 

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.

4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

 

 

Art. 4.

 

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b. se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c. se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

 

 

Art. 5.

 

1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

 

 

Art. 6.

 

1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:

a. la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b. la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c. la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2. Il riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).

3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

4. L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.

 

 

Art. 7.

 

1. ()[115]

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

 

 

Art. 8.

 

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

 

 

Art. 9.

 

1. La cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;

c. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d. al cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e. all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

f. allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza pu essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

 

 

Art. 10.

 

1. Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

 

 

Art. 11.

 

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

 

 

Art. 12.

 

1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.

2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.

 

 

Art. 13.

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

a. se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;

b. se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;

c. se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;

d. dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;

e. se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Non ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2.

3. Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione pu intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.

 

 

Art. 14.

 

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma,  divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

 

 

Art. 15.

 

1. L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalit richieste.

 

 

Art. 16.

 

1. L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.

2. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.

 

 

Art. 17.

 

1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge[116].

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151.

 

 

Art. 18.

 

1. Le persone gi residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

 

 

Art. 19. 

 

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

 

 

Art. 20.

 

1. Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.

 

 

Art. 21.

 

1. Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.

 

 

Art. 22.

 

1. Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.

 

 

Art. 23.

 

1. Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del luogo di residenza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.

 

 

Art. 24.

 

()[117]

 

 

Art. 25.

 

1. Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

 

 

Art. 26.

 

1. Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

2. E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986, n. 180.

3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

 

 

Art. 27.

 

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


DPR 572/1993 *

Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza

 

Art. 1

Definizioni

 

1.   Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la denominazione "legge".

2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:

a.       si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;

b.      si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorit competenti;

c.       salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello stato.

 

 

Art. 2

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato

 

1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita' amministrative da parte degli stessi.

 

 

Art. 3

Dichiarazione di volont

 

1. la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b.  atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;

c. certificato di cittadinanza del genitore.

2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b. certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;

c. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di volonta'.

4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b.  documentazione relativa alla residenza.

 

 

Art. 4

 

(...)[118]

 

 

Art. 5

Reiezione delle istanze di concessione

 

1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.

2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso.

 

 

Art. 6

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

 

1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.

 

 

Art. 7

Notifica e giuramento

 

(...)[119]

 

 

Art. 8

Rinuncia alla cittadinanza

 

1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.

3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b. certificato di cittadinanza italiana;

c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;

d. documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.

 

 

Art. 9

Decreto di intimazione

 

1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.

 

 

Art. 10

Riacquisto della cittadinanza

 

1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione:

a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;

b. documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;

c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;

d. certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.

 

 

Art. 11

Inibizione al riacquisto

 

1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.

2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.

3. ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.

 

 

Art. 12

Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori

 

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.

2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.

 

 

Art. 13

Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza

 

1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e 13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.

 

 

Art. 14

Dichiarazioni di cittadinanza

 

1. (...)[120]

2. (...)[121]

3. la rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.

4. (...)[122]

 

 

Art. 15

Sanzioni amministrative

 

1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di residenza e,per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.

 

 

Art. 16

Adempimenti relativi allo stato civile

 

1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorita' competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.

2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma 2;11; 13, comma 1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.

3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e' stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.

4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento e' il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.

5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.

6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.

7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.

8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.

9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita' diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto

 

 

Art. 17

Certificazione della condizione d'apolidia

 

1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:

a. atto di nascita;

b. documentazione relativa alla residenza in Italia;

c. ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.

2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

 

 

Art. 18

Regime transitorio delle rinunce al riacquisto

 

1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9, primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d).

 

 

Art. 19

Abrogazione di norme

 

1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

 


DPR 362/1994 *

Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana

 

 

Articolo 1

Presentazione della domanda

 

1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare.

2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.

3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:

a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;

b) stato di famiglia;

c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;

d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;

e) certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;

f) certificato di residenza;

g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.

4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

 

 

Articolo 2

Istruttoria

 

1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2, inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni.

2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.

3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al ministero.

 

 

Articolo 3

Definizione del procedimento

 

1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

 

 

Articolo 4

Comunicazioni e notificazioni

 

1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto del ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la domanda. quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i successivi quindici giorni.

 

 

Articolo 5

Disposizioni sul termine

 

1. Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. 2. resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini.

 

 

Articolo 6

Verifiche periodiche

 

1. Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.

2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

 

 

Articolo 7

Disposizioni transitorie

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a quelli indicati dalle norme previgenti.

 

 

Articolo 8

Norme abrogate

 

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.

 

 

Articolo 9

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.

 



[1] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce che "in attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente".

[2] Comma inserito dal D. Lgs. 113/1999.

[3] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

[4] Linciso nonche allINAIL e stato inserito dallarticolo 80, comma 10, della L. 289/2002.

[5] Larticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste disposizioni non si applicano allo straniero che richiede il permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il rinnovo. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i rilievi fotodattiloscopici in questione si applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

[6] Modifica introdotta dalla L. 155/2005. In precedenza: "dellAzione comune adottata dal Consiglio dellUnione europea il 16 dicembre 1996".

[7] Modifica introdotta dalla L. 155/2005.

[8] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003.

[9] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.

[10] Modifica introdotta dal D. Lgs. 380/1998.

[11] Comma inserito dal D. Lgs. 380/1998.

[12] Comma rinumerato dal D. Lgs. 380/1998.

[13] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava fino a tre anni.

[14] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava dodici.

[15] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava La stessa pena si applica quando il fatto commesso da tre o pi persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

[16] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava al comma.

[17] Lettera inserita dalla L. 271/2004.

[18] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e.

[19] Modifica introdotta dalla Legge 34/2003. In precedenza, la disposizione recitava dallarticolo 98.

[20] Il comma 2 dellart. 1 bis del Decreto-legge 241/2004, introdotto dal disegno di legge di conversione come approvato dal Senato recita:

2. Allarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 sostituito dal seguente:

"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonch dellarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dellarticolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dellArma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze".

[21] Comma introdotto dalla L. 271/2004.

[22] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: sempre consentito.

[23] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato.

[24] Il periodo e stato inserito dal D. Lgs. 87/2003, di attuazione della direttiva 2001/51/CE, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

[25] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: immobili ed i beni mobili iscritti in pubblici registri,.

[26] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: possono essere.

[27] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[28] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: immediato in attivit di polizia; se vi ostano esigenze processuali, lautorit giudiziaria rigetta listanza con decreto motivato.

[29] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: , 3 e 4.

[30] I commi 8-bis/8-quinquies sono stati introdotti dal D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.

[31] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[32] Modifica introdotta dalla L. 155/2005. In precedenza: "Il nulla osta allespulsione non pu essere concesso qualora si proceda per uno o pi delitti previsti dallarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonch dallarticolo 12 del presente testo unico.".

[33] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[34] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava Il provvedimento e immediatamente esecutivo. Il tribunale in composizione monocratica, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida il provvedimento entro le quarantotto ore successive alla comunicazione..

[35] Comma introdotto dal D.L. 51/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2002.

[36] Comma introdotto dalla L. 271/2004.

[37] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[38] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[39] Il comma 10 dellart. 13 era stato modificato, dal 1 luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:

10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal  giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie  del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete..

Lart. 142 L del citato Testo unico reca pero le seguenti disposizioni:

ART. 142 (L)

(Processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea)

1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.

Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide. Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora applicata al nuovo testo del comma 8 dellarticolo 13, che assumerebbe la forma seguente:

8. Avverso il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne lautenticit e ne curano linoltro allautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allassistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito da un difensore designato dal giudice nellambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui allarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.

[40] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[41] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: di residenza o di dimora dello straniero.

[42] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno.

[43] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava La stessa pena si applica allo straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.. Tale disposizione e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Sent. Corte Cost. n. 466/2005.

[44] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava sempre consentito larresto in flagranza dellautore del fatto e, nellipotesi di cui al comma 13-bis, consentito il fermo. In ogni caso contro lautore del fatto.

[45] Articolo introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[46] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[47] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava tribunale in composizione monocratica.

[48] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava Il tribunale in composizione monocratica, ove  ritenga  sussistenti  i presupposti di cui allarticolo 13 ed al presente articolo,  convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito linteressato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida pu essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione..

[49] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava larresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova.

[50] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[51] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[52] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava ҏ obbligatorio larresto dellautore del fatto e.

[53] Modifica introdotta dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava pu disporre.

[54] Soppressione operata dalla L. 271/2004. In precedenza, la disposizione recitava del presente articolo.

[55] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[56] Modifica introdotta dallarticolo 80, comma 11, della L. 289/2002.

[57] Il DPR 1656/1965 e stato abrogato dal DPR 54/2002. Il riferimento deve essere interpretato come relativo a questultimo DPR.

[58] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[59] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: , e.

[60] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[61] Soppressione operata dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: limitatamente a quelli.

[62] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[63] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[64] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[65] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000 hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).

[66] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[67] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: sei.

[68] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: dei lavoratori.

[69] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: sette.

[70] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[71] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: quattro.

[72] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999. In precedenza il testo recitava: ed uno.

[73] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[74] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[75] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[76] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[77] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[78] Comma introdotto dal D. Lgs. 113/1999.

[79] Modifica introdotta dal D. Lgs. 113/1999.

[80] Modifica introdotta dallarticolo 80, comma 12, della L. 289/2002.

[81] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava della manodopera occupata.

[82] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[83] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata..

[84] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alloccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione presentata..

[85] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002.

[86] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava che esclude il reato o la responsabilit dellinteressato.

[87] Norma dichiarata illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

[88] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava di cui agli articoli 18, 23 e 28 continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del lavoro.

[89] Modifica introdotta dal D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002. In precedenza, la disposizione recitava della manodopera occupata.

[90] Modifica introdotta dalla L. 271/2004.

[91] Norma dichiarata illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.

[92] Modifica introdotta dal D. Lgs. 256/2004. In precedenza, la disposizione recitava della sentenza.

[93] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.

[94] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza, il comma recitava: "Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro sempre nel corso di un anno solare."

[95] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.

[96] Larticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce che Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

[97] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza, il comma recitava: " Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese."

[98] Modifica introdotta dalla L. 80/2005.

[99] Modifica introdotta dalla L. 80/2005. In precedenza: metropolitane.

[100] Articolo modificato dal D. Lgs. 251/2004. In precedenza, larticolo recitava:

Art. 72.

Disciplina del lavoro accessorio

1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5 euro.

2. Il prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o piu' enti o societa' concessionari di cui al comma 5 all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.

3. L'ente o societa' concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.

4. L'ente o societa' concessionaria trattiene l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.

5. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua gli enti e le societa' concessionarie alla riscossione dei buoni, nonche' i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto, criteri e modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.

[101] Questa modifica e introdotta, in realta, direttamente dallart. 14, co. 1 del DPR di revisione del DPR 394/99, che non incide sulla formulazione dellart. 15, co. 2 del DPR 394/99, ma la supera.

[102] Il testo di questa disposizione sembra frutto di un errore, che la rende difficilmente compatibile con lart. 30-quinquies, co. 3, e con lart. 31, co. 1.

[103] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.

[104] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In precedenza il testo recitava "minore".

[105] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In precedenza il testo recitava "Il diritto di soggiorno e' inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a condizione che:".

[106] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In precedenza il testo recitava "per i lavoratori subordinati, un attestato di lavoro o dichiarazione di assunzione del datore di lavoro, ovvero, per i lavoratori stagionali, di copia del contratto di lavoro".

[107] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006.

[108] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006.

[109] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In precedenza il testo recitava "comprovante la disponibilita' del reddito medesimo".

[110] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In precedenza il testo recitava "Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, lettera b), quale che sia la loro cittadinanza:

a) il coniuge non legalmente separato ed i figli di eta' inferiore agli anni diciotto;

b) i figli di maggiore eta' a carico, gli ascendenti e discendenti delle persone di cui alla lettera a) e del coniuge che siano a loro carico.".

[111] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. Il testo soppresso recitava ", nonche', se si tratta di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea, della documentazione richiesta dall'articolo 16, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394".

[112] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006.

[113] Modifica introdotta dall'art. 20, L. 29/2006. In precedenza il testo recitava " lettera a)".

[114] Larticolo 2, comma 8, del D.L. 195/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui allarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

[115] Comma abrogato dal DPR 362/1994.

[116] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736 e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.

[117] Articolo abrogato dal DPR 3 Novembre 2000, n. 296.

[118] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.

[119] Articolo abrogato dal DPR 362/1994.

[120] Comma abrogato dal DPR 362/1994.

[121] Comma abrogato dal DPR 362/1994.

[122] Comma abrogato dal DPR 362/1994.