SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

                                  

BOZZA

 

                                                                                                  N. 1038
 


DISEGNO DI LEGGE

 

diniziativa del senatore IOVENE

 

Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

 

 

Onorevoli Senatori. Il disegno di legge che oggi presentiamo, colmando una lacuna del nostro ordinamento da tempo avvertita, disciplina organicamente la complessa materia della tutela giuridica e dellassistenza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

    Il rilievo, politico e costituzionale, del disegno di legge noto ed evidente. La legge organica del diritto di asilo, secondo Costituzione e secondo Convenzione, in una visione unitaria, rappresenta ladempimento di un dovere morale verso tutti coloro che nel mondo soffrono persecuzioni, compressioni e limitazioni dei diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Carta delle Nazioni Unite ratificata ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848.

    Il riconoscimento del diritto dasilo, in ambito internazionale, trova fondamento nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per lesame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunit europea, rese esecutive in Italia, rispettivamente, ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, e 23 dicembre 1992, n. 523.

    Costituiscono, inoltre, atti rilevanti ai fini della disciplina del diritto dasilo, il Manuale sulle procedure per la determinazione dello stato di rifugiato, adottato dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) nel 1979, la risoluzione del Consiglio dellUnione europea del 20 giugno 1995 sulle Garanzie minime per le procedure di asilo, la Conclusione n. 24 sulla riunificazione familiare, adottata dal Comitato esecutivo dellACNUR nel 1981 e la risoluzione del Parlamento europeo sulla Risoluzione del Consiglio dellUnione europea sulle garanzie minime per le procedure di asilo del 14 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunit europee n. C362 del 2 dicembre 1996.

    Le Convenzioni debbono, infine, essere coordinate con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libert fondamentali, firmata a Roma il 14 novembre 1950, con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sullasilo territoriale adottata con risoluzione 2.312  (XXII) del 14 dicembre 1967, con la Dichiarazione del Consiglio dEuropa sullasilo territoriale e con la Convenzione internazionale sui diritti dellinfanzia approvata allAssemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989.

    Nelle fonti internazionali il diritto di asilo ha come contenuto essenziale laccoglienza dello straniero che sia stato costretto dal Governo del proprio paese ad abbandonare la sua terra e a rifugiarsi in un altro paese.

    Larticolo 1 della Convenzione di Ginevra indica i motivi per i quali sorge il diritto allo status di rifugiato, mentre, secondo larticolo 32 della medesima Convenzione, il diritto allasilo comporta lespresso divieto di espulsione del rifugiato che risieda regolarmente nel territorio di uno degli Stati contraenti, se non per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, ma con la garanzia di poter far valere anche in questultimo caso le proprie ragioni e di avere un congruo periodo di tempo per la ricerca di un paese in cui essere ammesso.

    La sezione C dellarticolo 1 della Convenzione di Ginevra prevede, poi, tassativamente le ipotesi in cui cessa la condizione di rifugiato. La Convenzione di Dublino stabilisce, invece, le procedure per la determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di asilo.
    La materia dellasilo e della protezione dei diritti dei cittadini di paesi terzi stata di recente comunitarizzata, a seguito delle modifiche introdotte con il Trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997, ratificato ai sensi della legge 16 giugno 1998, n. 209, secondo un processo che si realizzer gradualmente nel corso di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1 maggio 1999.
    Gli organismi europei stanno dunque procedendo alla elaborazione di una normativa di carattere comunitario; nel corso dellanno 2000 sono state presentate dalla Commissione europea due proposte di direttive, riguardanti rispettivamente le procedure applicabili negli Stati membri per la concessione e la revoca dello status
di rifugiato e la protezione temporanea degli sfollati, che non sono ancora state approvate in via definitiva. Anche a questi orientamenti comunitari si ispira il presente disegno di legge.

    In Italia il diritto dasilo trova fondamento nel principio di cui allarticolo 10, terzo comma, della Costituzione, il quale sancisce per lo straniero cui sia impedito nel suo paese leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

        Il precetto costituzionale non ha conosciuto finora nellordinamento italiano una specifica attuazione.
    La Corte di cassazione ha comunque affermato, con la sentenza n.  4674 del 26 maggio 1997, che secondo lopinione attualmente pressoch pacifica larticolo 10, comma terzo, della Costituzione attribuisce direttamente allo straniero che si trovi nella situazione descritta dalla norma un vero e proprio diritto soggettivo allottenimento dellasilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le condizioni di esercizio e le modalit di godimento.

    Chiarisce, inoltre, la Corte che come stato osservato in dottrina, il carattere precettivo e la conseguente immediata operativit della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nellimpedimento allesercizio delle libert democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando leffettivit quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata.
    Con la medesima sentenza la Corte ha inoltre escluso lapplicazione della disciplina contenuta nellarticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.  39, in materia di riconoscimento dello status
di rifugiato.
    Lesclusione dellapplicazione di tale normativa al diritto dasilo risiede in primo luogo, secondo la Corte, nella mancata coincidenza tra la categoria degli aventi diritto allasilo e quella dei rifugiati, essendo questultima meno ampia rispetto alla prima. In secondo luogo la Cassazione chiarisce che la Convenzione di Ginevra, i cui princpi sono recepiti dalla legge n.  39 del 1990, non prevede un vero e proprio diritto di asilo dei rifugiati politici.

    Dal riconoscimento del diritto di asilo come diritto soggettivo perfetto al quale non applicabile la normativa concernente lo status di rifugiato consegue, come rileva la medesima Corte, che le controversie che riguardano il riconoscimento di tale diritto rientrano nella giurisdizione dellautorit giudiziaria ordinaria.

    Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato ulteriore conferma nella sentenza n.  907 del 17 dicembre 1999 delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione.

    La non perfetta coincidenza tra la figura del rifugiato definita dalle convenzioni internazionali e quella desumibile dal testo costituzionale si registrata, peraltro, anche nellordinamento francese, nel quale, fino allintroduzione nel 1998 di una nuova disciplina, la figura del combattente della libert, riconosciuta dal 4 paragrafo della Costituzione francese, non era coincidente con quella di rifugiato propria del diritto internazionale. Nel 1998 stata approvata una nuova legge in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri la legge n. 98-349 dell11 maggio 1998 che modificando la precedente legge del 1952, ha riconosciuto due forme di asilo: lasilo costituzionale e lasilo territoriale. Listituto dellasilo territoriale ricomprende anche gli stranieri che, pur se non riconoscibili come rifugiati, non possono comunque ritornare nel paese di origine a cagione di rischi della loro vita o sicurezza personale.

    Onorevoli colleghi, la legge sul diritto di asilo costituisce attuazione dei valori di libert, di inviolabilit e di rispetto della persona, a prescindere dalla razza, dalla lingua, dal sesso, dalla confessione religiosa, dalletnia, dalle condizioni sociali ed economiche.

    Questi valori non appartengono a nessuna parte politica, ma rappresentano la condizione e il fondamento della democrazia, nella quale tutti ci riconosciamo e per la quale sorta la nostra Repubblica.

 

DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

 

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1.

(Protezione della persona)

 

    1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo e la protezione umanitaria su base individuale alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge, in attuazione dellarticolo 10 della Costituzione e in armonia con le convenzioni o accordi internazionali a cui lItalia aderisce, nonch nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

 

Capo II

 

ASILO

 

Art. 2.

(Titolari del diritto di asilo)

 

    1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, garantito:

        a) allo straniero o allapolide al quale riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951, resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo ai sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95, o che, comunque, trovandosi fuori dal paese del quale cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della protezione di tale paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalit, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

        b) allo straniero o allapolide che non possa o non voglia avvalersi della protezione del paese del quale rispettivamente cittadino o residente abituale, in quanto si trova nelleffettiva necessit di salvare s o i propri familiari dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di tale paese danni alla propria vita o sicurezza o libert personale o gli impedito leffettivo esercizio delle libert democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

    2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione di cui allarticolo 1, paragrafo F), della Convenzione di Ginevra, il diritto di asilo esteso, su richiesta, al coniuge non legalmente separato e al figlio minore non coniugato del rifugiato, nonch alla persona stabilmente convivente con il rifugiato legalmente separato o non coniugato.

    3. Nella presente legge, con il termine di rifugiato si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto.

 

Art. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo)

 

    1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dellinterno, costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata Commissione centrale, alla quale affidato il compito di esaminare e decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della presente legge, sulla permanenza o cessazione dellasilo e su ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione. La Commissione centrale ha sede presso il Ministero dellinterno e, in ogni caso, opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

    2. La Commissione centrale rinnovata ogni tre anni ed presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della Commissione centrale rinnovabile per una sola volta consecutivamente. I componenti della Commissione centrale rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione medesima.
    3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni, presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere dambasciata e da un dirigente del Ministero dellinterno con qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere conto degli atti adottati dallAlto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), dal Consiglio dEuropa e dallUnione europea, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello status
di rifugiato e alle condizioni minime che devono essere assicurate al riguardo.

    4. Ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 3 composta da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di legazione, da un dirigente del Ministero dellinterno, appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di primo dirigente, e da un esperto qualificato in materia di diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un membro supplente per ogni componente della Commissione. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per lesperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di parit di voti prevale la decisione assunta con il voto del presidente. Le sezioni possono deliberare con la partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la necessit, una o pi sezioni della Commissione centrale possono svolgere attivit in sede locale con il supporto amministrativo della prefettura competente per territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dellamministrazione civile dellinterno con qualifica non inferiore a viceprefetto aggiunto.
    5. Alle sedute delle sezioni pu partecipare un rappresentante dellACNUR, con funzioni consultive.
    6. Con le modalit indicate al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri pu istituire ulteriori sezioni qualora il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi motivatamente lesigenza, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    7. Con regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dellinterno e delleconomia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni occorrenti per disciplinare le modalit di organizzazione della Commissione centrale e delle sezioni, anche con riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso, lassegnazione di personale, i collegamenti di carattere internazionale relativi alle attivit della Commissione medesima, nonch le indennit di funzione, spettanti ai sensi dei contratti collettivi vigenti, ai presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i criteri e le modalit per lattuazione dei progetti di collaborazione di cui allarticolo 4, comma 3. Il regolamento non deve determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

    8. Il personale assegnato per le esigenze della Commissione centrale messo a disposizione dalla direzione generale dei servizi civili del Ministero dellinterno, che assicura i compiti di segreteria della Commissione medesima.

    9. Il presidente e tutti gli altri membri della Commissione centrale e gli altri funzionari designati a presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di comando o distacco dalle amministrazioni di appartenenza per il periodo di durata nellincarico e per lo stesso periodo non possono ricoprire cariche elettive.

    10. Nellambito della Commissione centrale istituito il consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede. Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui al comma 4 e un rappresentante dellACNUR. Il consiglio di presidenza allinizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da osservare nella valutazione delle domande di asilo nonch i criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui coordina le attivit, determinando le modalit ed i mezzi occorrenti ad assicurare laggiornamento dei componenti della Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del personale assegnato, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Ministero dellinterno.

    11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per lo svolgimento del pre-esame di cui allarticolo 6 ad almeno due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le modalit temporali nonch territoriali determinati in relazione alle effettive necessit.

    12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dellinterno una relazione sullattivit svolta dalla Commissione nellanno precedente, formulando eventuali proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio parere.

 

Art. 4.

(Presentazione della domanda di asilo)

 

    1. La domanda di asilo presentata al posto di frontiera, prima dellingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla questura del luogo di dimora.

    2. Non si applicano le disposizioni di cui allarticolo 10, comma 3, ed allarticolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel caso in cui lo straniero presenti, allarrivo in Italia, domanda di asilo, e il vettore di linea di nazionalit italiana abbia dato immediatamente segnalazione della presenza dello straniero a bordo alla polizia di frontiera.
    3. La domanda di asilo presentata in forma scritta o mediante dichiarazione orale, verbalizzata dallautorit che la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi posti a base della domanda medesima, deve produrre ed esibire ogni documentazione in suo possesso utile a confermare le circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in quanto rilevanti, e ha il diritto di essere posto in condizioni di scrivere nella propria lingua e di ottenere, mediante appositi prestampati, informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e sui diritti e sulle facolt di cui pu disporre, nonch di richiedere lassistenza di un avvocato di sua fiducia. La domanda formulata, ove possibile, con lassistenza di persona a conoscenza della lingua del richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza delle lingue di maggior uso in ambito internazionale. I rappresentanti dellACNUR sono ammessi ai posti di frontiera e in questura, al fine di prestare opera di sostegno, informazione e assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne richiedenti asilo, ove possibile, si avvalgono di unassistenza adeguata e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso. Le stesse debbono essere informate di tale facolt.
    4. Quando la domanda di asilo presentata al posto di frontiera, il dirigente dellufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente il pre-esame ai sensi dellarticolo 6, autorizza lo straniero allingresso nel territorio della Repubblica, con lobbligo di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto giorni alla questura competente per territorio. La domanda trasmessa con lallegata documentazione alla Commissione centrale e in copia alla questura.

    5. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere immediatamente, con indicazione della documentazione allegata, copia della domanda di asilo vistata dallautorit che lha ricevuta ovvero copia del verbale.

    6. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel territorio dello Stato e indicare il domicilio. Lautorit di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i controlli per la verifica della veridicit delle informazioni fornite dal richiedente asilo.

    7. Al richiedente asilo sono consentiti lingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 10.

    8. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro documento di riconoscimento o di viaggio di cui in possesso lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento trattenuto.

    9. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali, salvo che per i figli minorenni, di cui fatta menzione nelle domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo rilasciato a ciascun componente del nucleo familiare di cui allarticolo 2.

 

Art. 5.

(Minori non accompagnati richiedenti asilo)

 

    1. Sono considerati minori non accompagnati, ai fini della presente legge, i minori di anni diciotto, privi in Italia di un parente o di un affine entro il quarto grado, di et non inferiore agli anni diciotto, ovvero di persona cui sia stata formalmente attribuita la potest tutoria.

    2. Qualora la domanda dasilo sia presentata da un minore non accompagnato, lautorit che la riceve sospende il procedimento e d immediatamente comunicazione della domanda al tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini delladozione dei provvedimenti necessari. Il tutore, appena nominato, prende contatto con la competente questura per la riattivazione del procedimento. Il pre-esame di cui allarticolo 6 limitato allindividuazione dello Stato competente per lesame della domanda.

    3. I procedimenti relativi ai minori non accompagnati hanno priorit sugli altri.
    4. Non ammesso il ricongiungimento familiare del minore non accompagnato richiedente asilo sino alleventuale riconoscimento allo stesso del diritto di asilo.

Art. 6.

(Pre-esame della domanda)

 

    1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dellarticolo 4, comma 3, soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare preliminarmente se lItalia sia lo Stato competente per lesame della domanda in applicazione delle convenzioni internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non manifestamente infondata ai sensi del comma 5.

    2. Il pre-esame, di cui redatto verbale, svolto, nei due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso i posti di frontiera o presso le questure individuati dal decreto del Ministro dellinterno di cui allarticolo 14, comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame uno dei delegati di cui allarticolo 3, comma 11, che si avvale di un funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame pu intervenire un rappresentante dellACNUR o, su indicazione di questultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non governative di cui allarticolo 4, comma 3. Il delegato della Commissione centrale comunica tempestivamente allACNUR o alla organizzazione dallo stesso indicata linizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia presentata presso posti di frontiera o presso questure non indicati nel predetto decreto del Ministro dellinterno, il funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente asilo alla questura pi vicina, abilitata allo svolgimento del pre-esame.
    3. Al richiedente asilo non consentito lingresso o la libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia altro titolo e salvo quanto stabilito al comma 10. Gli interessati sono assistiti con le modalit previste dallarticolo 14, commi 1  e  2.

    4. La domanda pu essere dichiarata inammissibile dal delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza della Commissione stessa, qualora il richiedente:

        a) sia stato gi riconosciuto rifugiato in altro Stato che gli assicuri adeguata protezione;

        b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito attraverso il territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;

        c) sia stato condannato con sentenza anche non definitiva per un crimine contro la pace o contro lumanit o un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune sempre che non ricorrano le condizioni previste dallarticolo 705, comma 2, del codice di procedura penale e dal terzo comma dellarticolo 8 del codice penale, o si sia reso colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite, come previsto dallarticolo 1, paragrafo F), lettera c), della Convenzione di Ginevra;

        d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito in applicazione di accordi internazionali cui lItalia aderisce;

        e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti previsti dallarticolo 380 del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie indicate dallarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dallarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dallarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallarticolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero qualora sia stata applicata anche in via provvisoria una delle misure di cui allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;
        f)
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato. Nella decisione di reiezione della domanda devono essere ponderate lattuale pericolosit per la sicurezza dello Stato del richiedente asilo e la gravit delle persecuzioni nelle quali potrebbe incorrere in caso di reiezione.

    5. La domanda dichiarata manifestamente infondata dal delegato della Commissione centrale di cui allarticolo 3, comma 10, quando, tenuto conto degli atti dellUnione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo e delle linee direttive della medesima Commissione centrale e sentito, ove necessario, un membro del consiglio di presidenza sempre della Commissione centrale, risulti in particolare che:

        a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della presente legge;

        b) le dichiarazioni o gli elementi posti a fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti, generici e privi di sostanza;

        c) la domanda priva di credibilit in quanto incoerente e contraddittoria o inverosimile;
        d)
la domanda chiaramente strumentale in quanto avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale ovvero al fine di evitare ladozione di tale provvedimento.

    6. La domanda comunque ritenuta ammissibile e non manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente asilo sussista limpossibilit di essere riammesso nello Stato di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o per la libert personale o il pericolo di incorrere in trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad analoghe situazioni di pericolo.

    7. I provvedimenti che dichiarano linammissibilit o la manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di attribuire allItalia lesame della domanda o di chiedere il trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal delegato della Commissione centrale con atto scritto e motivato e consegnato entro ventiquattro ore allinteressato unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, nonch allACNUR.
    8. La domanda trasmessa alla Commissione centrale per lesame della stessa, ai sensi dellarticolo 7, quando il delegato della Commissione abbia rilevato che lItalia sia lo Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della Commissione consideri che vi siano elementi validi per ritenere che lItalia non sia lo Stato competente per lesame della domanda, la domanda viene trasmessa allUnit Dublino del Ministero dellinterno. In tale caso il richiedente provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il questore competente rilascia un permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per lesame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunit europee, fatta a Dublino il 15 giugno 1990, resa esecutiva ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523. Per quanto riguarda la reperibilit del richiedente, si applicano i commi 4 e 6 dellarticolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione di inammissibilit o di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di frontiera provvede al respingimento immediato o il questore allesecuzione dellespulsione, disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale, notificandogli il provvedimento stesso, qualora dallatto scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno una delle seguenti condizioni:

        a) risulti da precedenti accertamenti la falsit della identit e della cittadinanza dichiarata ai fini della domanda di asilo;

        b) il richiedente abbia presentato la domanda di asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dellarticolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

        c) il richiedente asilo presti espressamente il suo consenso.

    9. Il regolamento di cui allarticolo 3, comma 7, definisce le modalit di comunicazione al richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone il trattenimento presso la pi vicina sezione speciale disponibile dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 13 del presente articolo, ovvero, qualora questo sia gi stato disposto ai sensi del comma 10, la sua prosecuzione, chiedendo comunque entro quarantotto ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta nel provvedimento di convalida anche la legittimit ed il merito della decisione negativa del delegato della Commissione. In quanto applicabili, si osservano le disposizioni dellarticolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si procede alla reiezione immediata o allespulsione, ovvero alla prosecuzione del trattenimento dellinteressato, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dellarticolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida ammesso ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende lesecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.

    10. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato della Commissione ritenga che il procedimento non possa concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari, nonch nelle more dellallontanamento dal territorio dello Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto di frontiera possono disporre il trattenimento del richiedente, ove non abbia altro titolo per lingresso o il soggiorno, presso la pi vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui al comma 13. Per il trattenimento si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dallarticolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    11. In caso di mancata convalida, da parte del giudice, del provvedimento di trattenimento adottato dal questore o di scadenza dei termini previsti dal comma 5 dellarticolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari concesso permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a soggiornare, dal cui territorio hanno lobbligo di non allontanarsi senza autorizzazione della competente questura sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo esteso anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un proprio domicilio. Lautorit di pubblica sicurezza adotta le misure opportune ad assicurare la reperibilit del richiedente asilo fino al compimento del termine stabilito. Lallontanamento arbitrario dal territorio comunale determina il trattenimento dellinteressato nella sezione speciale del centro di permanenza di cui al comma 10 con le modalit indicate nel medesimo comma.
    12. Ferma restando lapplicazione dellarticolo 650 del codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che linteressato abbia rinunciato alla domanda di asilo.

    13. Sono istituite, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui allarticolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sezioni speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le modalit per la gestione delle sezioni speciali per richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro dellinterno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    14. In casi eccezionali, qualora si verifichi un notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta lespletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla domanda n lavvio degli stessi alle sezioni speciali dei centri di permanenza di cui al comma 13, n il ricovero presso le strutture previste dallarticolo 40 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e qualora la situazione richieda comunque la predisposizione di particolari e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata accoglienza e assistenza, il prefetto competente per territorio pu esercitare le attivit previste dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e relative disposizioni di attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in quanto applicabili, le procedure previste dallarticolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 7.

(Esame della domanda di asilo)

 

    1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tal fine valuta:

        a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita dufficio;

        b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
        c)
leffettiva situazione socio-politica in cui si trova il paese di origine da cui si allontanato lo straniero nonch ogni elemento relativo alla situazione personale del richiedente e della sua famiglia prima dellallontanamento;

        d) leventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

    2. Qualora il richiedente asilo abbia chiesto di essere sentito, laudizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per laudizione.

    3. Chi esercita la potest dei genitori o la potest tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
    4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale pu disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo leventuale presenza dello stesso personale durante laudizione del richiedente. Laudizione pu essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
    5. Il richiedente asilo ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione nomina un interprete.

    6. Durante laudizione il richiedente asilo pu farsi assistere da una persona di sua fiducia.
    7. Laudizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione o prodotta dallinteressato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e leventuale documentazione prodotta durante laudizione.

    8. Laudizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.

    9. Lesame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei membri della Commissione centrale nonch, ove presenti, del delegato dellACNUR e della persona che assiste lo straniero.
    10. Al termine dellaudizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dellaudizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.

    11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attivit lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.

 

Art. 8.

(Decisione sulla domanda di asilo)

 

    1. Al termine dellistruttoria la Commissione centrale adotta una delle seguenti decisioni:

        a) riconosce il diritto di asilo al richiedente che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;

        b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo non possegga i requisiti previsti dalla legge ovvero ricorrano le condizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 dellarticolo 6;

        c) adotta il provvedimento di temporanea impossibilit al rimpatrio di cui allarticolo 9.

    2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero. Nella decisione sono indicati le modalit e i termini per la sua impugnazione.

    3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da notificare non oltre i quindici giorni successivi alla pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga motivatamente un approfondimento dellistruttoria.
    4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonch della indicazione del termine e dellautorit cui possibile ricorrere, nella lingua utilizzata durante laudizione individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal richiedente.
    5. La decisione di cui al comma 1, lettera b)
, comporta lobbligo per linteressato di lasciare il territorio nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato per altri motivi e salvo quanto previsto dallarticolo 10, comma 1. A tal fine la decisione comunicata alla competente questura che provvede alla notifica del provvedimento e allintimazione a lasciare il territorio nazionale. Il prefetto, in caso di mancato rispetto dellobbligo di cui al presente comma, dispone lespulsione dellinteressato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

    6. Il Ministero dellinterno, in collaborazione con lACNUR, la Croce Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate di comprovata affidabilit, predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.

 

Art. 9.

(Decisione di impossibilit temporanea al rimpatrio)

 

    1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica, linopportunit del rinvio del richiedente nel paese di origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di carattere umanitario, pu decidere che sussiste limpossibilit temporanea al rimpatrio.

    2. Il provvedimento di impossibilit temporanea al rimpatrio d titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di impossibilit al rimpatrio con riferimento al caso concreto. Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma, il titolare pu ottenere il rilascio della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti allarticolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto dasilo e delle misure di assistenza e di integrazione di cui allarticolo  16.
    3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit, verificatisi in paesi non appartenenti allUnione europea, siano state adottate misure straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono richiedere con istanza individuale, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tal fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli interessati alla questura competente per territorio con le modalit previste dallarticolo 6. Ai richiedenti che non abbiano ottenuto il riconoscimento pu essere concesso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento di impossibilit temporanea al rimpatrio previsto dal comma  2.

 

Art. 10.

(Ricorsi)

 

    1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla domanda di riconoscimento del diritto di asilo pu essere presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio eletto dal richiedente. Il ricorso presentato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento e consente allinteressato e ai suoi familiari di cui allarticolo 2, comma 2, in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo, di richiedere il prolungamento di validit di detto permesso per richiesta di asilo, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.

    2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono comunque consentiti linterrogatorio del ricorrente e lassunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve essere altres notificato alla Commissione centrale, la quale ha lobbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi alla domanda di asilo e pu, per il tramite dellAvvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima delludienza di discussione, ogni controdeduzione.
    3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del richiedente asilo comunicata alla questura competente che ne consegna una copia allinteressato disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quarantacinque giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione allufficio di polizia di frontiera.
    4. In caso di mancato rispetto dellobbligo di cui al comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone lespulsione dellinteressato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

    5. Leventuale appello deve essere proposto a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3. Lappello non sospende lesecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dellesecuzione della decisione della Commissione centrale e dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 pu essere chiesta dal richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del tribunale si pronuncia sullistanza di sospensione entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

    6. La sentenza che accoglie il ricorso dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate nellarticolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e sostituisce a tutti gli effetti lanaloga decisione della Commissione centrale.

    7. Tutti gli atti concernenti i procedimenti giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da ogni imposta o tributo.

 

Art. 11.

(Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di soggiorno e documento di viaggio)

 

    1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato, con le modalit stabilite dal regolamento di cui allarticolo 3, comma 7. Il certificato consegnato allinteressato, per il tramite della questura, in allegato alla copia della decisione.

    2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di asilo pu richiedere al questore della provincia in cui dimora un permesso di soggiorno per asilo avente la validit di cinque anni, che deve recare espressa menzione del riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli estremi della decisione adottata dalla Commissione centrale.

    3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di asilo e del permesso di soggiorno in corso di validit, un documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le caratteristiche e la validit del documento di viaggio per rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui allarticolo 3, comma 7, in conformit alle convenzioni internazionali a cui lItalia aderisce.
    4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei genitori.


Art. 12.

(Rinnovo del permesso di soggiorno e del documento di viaggio)

 

    1. Linteressato, sei mesi prima della scadenza del permesso di soggiorno per asilo, richiede alla Commissione centrale, per il tramite della questura del luogo di residenza, una deliberazione di accertamento della permanenza del diritto di asilo, con le modalit previste dal regolamento di cui allarticolo 3, comma 7. Qualora la Commissione centrale si esprima in senso favorevole alla permanenza del diritto di asilo, la questura rilascia, su richiesta, la carta di soggiorno di cui alla vigente normativa in materia di immigrazione.


Art. 13.

(Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di soggiorno)

 

    1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.

    2. La Commissione centrale, qualora accerti che non sussistono pi le condizioni che hanno determinato il riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dallarticolo 1 della Convenzione di Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne d immediata comunicazione alla competente questura, che notifica la decisione allinteressato.
    3. Il permesso di soggiorno per asilo immediatamente revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora linteressato vi abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno altres revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data in cui linteressato ha ricevuto la notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la estinzione del diritto di asilo.

    4. A seguito dellaccertamento in ordine alla estinzione del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di soggiorno, lo straniero pu richiedere di continuare a soggiornare nel territorio nazionale, purch ne sussistano i presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il questore rilascia allinteressato il corrispondente permesso di soggiorno o la carta di soggiorno.

    5. Contro la decisione che accerta linsussistenza dei presupposti per continuare a godere del diritto di asilo ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.
    6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 del presente articolo si osservano le disposizioni di cui dallarticolo 10. Il permesso di soggiorno concesso ai sensi del predetto articolo 10 consente al ricorrente lo svolgimento di attivit lavorativa o di studio.

    7. Qualora lo straniero presenti alla questura una dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale diritto viene meno automaticamente, senza necessit di espressa pronuncia della Commissione centrale.

    8. Il Ministero dellinterno, in collaborazione con lACNUR o con organizzazioni umanitarie specializzate, pu predisporre programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano pi titolari del diritto di asilo.


Capo III

 

MISURE DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE

 

Art. 14.

(Misure di carattere assistenziale in favore dei richiedenti asilo)

    1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dellinterno, con proprio decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso cui stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior numero di richieste di asilo e dispone listituzione di punti di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame di cui allarticolo 6. I suddetti punti di accoglienza dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere strutture di ospitalit separate per i richiedenti asilo e gli altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalit per lacquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non risultino gi disponibili o non sia possibile riadattare locali gi esistenti.

    2. Durante la fase di pre-esame di cui allarticolo 6, il richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero dellinterno, ancorch continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura si protrae per pi di dodici ore, la disponibilit di un luogo adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere a carico del Ministero dellinterno, una comunicazione telefonica in Italia ed una allestero. Per le predette attivit di assistenza nonch per quelle di sostegno e di informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di pre-esame si applicano, se la domanda di asilo presentata in frontiera, le disposizioni di cui allarticolo 11, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In caso di presentazione dellistanza in questura e qualora risulti impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il richiedente asilo nella stessa questura o in locali appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso pu essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui allarticolo 40, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo quanto disposto dallarticolo 6, comma 3.
    3. Nei casi eccezionali previsti dallarticolo 6, comma 14, le misure di accoglienza e i relativi interventi di assistenza possono, durante la fase del pre-esame, essere attuati ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle relative disposizioni di attuazione.

    4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato il proprio domicilio a norma dellarticolo 4, comma 6, tenuto a fornire, a richiesta, lassistenza e laccoglienza immediata. Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza subordinato allaccertamento dello stato di bisogno da parte del comune. Lassistenza e laccoglienza sono garantite per un periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.

    5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine di garantire lassistenza e laccoglienza di cui al comma 3, pu stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o organismi internazionali umanitari dotati di idonee strutture.

    6. Il Ministero dellinterno rimborsa ai comuni le spese da questi sostenute per laccoglienza, ivi compresi gli oneri per leventuale assistenza di minori in strutture protette. Tale accoglienza deve includere lalloggio e il vitto, per lammontare giornaliero pro capite determinato con il regolamento di cui allarticolo 16, comma 1, il trasporto del richiedente con il mezzo pi economico per laudizione dello stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi dellarticolo 7, comma 2, nonch lalloggio ed il vitto del medesimo nella localit ove si svolge laudizione.
    7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario nazionale, con oneri a carico del Ministero dellinterno.

 

Art. 15.

(Diritti del titolare del diritto di asilo)

    1. Il titolare del diritto di asilo e lo straniero al quale riconosciuta la protezione umanitaria hanno diritto a soggiornare nel territorio dello Stato e al ricongiungimento familiare nei medesimi casi e modi in cui consentito il ricongiungimento del cittadino italiano con familiari stranieri.

    2. Lo Stato italiano promuove e favorisce lintegrazione del rifugiato e dei suoi familiari sul territorio nazionale nei modi e nei limiti stabiliti dal presente articolo e dallarticolo 16.
    3. Il rifugiato ha accesso agli studi di ogni ordine e grado e ha diritto di ottenere borse di studio alle medesime condizioni previste per il cittadino italiano. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite, con il regolamento di cui allarticolo 16, comma 1, le modalit di accertamento dei titoli di studio stranieri, di conferimento delle borse di studio in Italia, nonch la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento dei titoli di studio italiani.

    4. Il rifugiato ha diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, in particolare per quanto riguarda liscrizione ad albi professionali, e pu avere accesso al pubblico impiego nei casi e nei modi consentiti dalla legge ai cittadini degli Stati membri dellUnione europea regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.
    5. Il rifugiato gode del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di previdenza e di assistenza sociale nonch di assistenza sanitaria.

    6. Le disposizioni e le misure previste dal presente articolo si estendono ai familiari ricongiunti che hanno diritto allasilo qualora ne facciano richiesta e sulla base del solo vincolo familiare.


Art. 16.

(Misure di assistenza e di integrazione in favore dei rifugiati)

 

    1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio nonch le norme occorrenti per il coordinamento ed il finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura degli enti locali e delle organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani e delle altre associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso regolamento. Per lattuazione di tali programmi sono trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio di competenza, quale contributo alle attivit di assistenza ed integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni stessi.

    2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo massimo di centottanta giorni, il cui importo determinato con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa, vitto e alloggio in strutture di accoglienza.

    3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o mediante convenzioni con organizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei rifugiati, volti a favorire il raggiungimento dellautosufficienza economica nonch lattivazione di corsi di lingua italiana e di altri eventuali servizi di assistenza.

    4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di et, allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni obbligatorie, le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

    5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai fini dellapplicazione delle disposizioni vigenti in materia di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.

    6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie, secondo le modalit individuate con il regolamento di cui al comma 1.
    7. Gli oneri derivanti dallattuazione del presente articolo sono a carico del bilancio del Ministero dellinterno.

Capo IV

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 17.

(Disposizioni transitorie)

 

    1. Larticolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il regolamento in materia di riconoscimento dello status di rifugiato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.  136, e il regolamento in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato, di cui al decreto del Ministro dellinterno 24 luglio 1990, n.  237, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 3, comma 7, della presente legge.

    2. I procedimenti amministrativi per lesame della domanda di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme pi favorevoli al richiedente.

    3. Il decreto del Ministro dellinterno, emanato ai sensi dellarticolo 14, comma 1, indica i termini e le modalit per leffettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda di asilo inoltrata alla Commissione centrale dalle competenti questure secondo la medesima procedura prevista prima della data di entrata in vigore della presente legge per le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

Art. 18.

(Disposizioni finanziarie)

 

     1. Allonere derivante dallattuazione della presente legge, pari a 27.125 milioni di euro per lanno 2006 e a 14.970.250 euro a decorrere dallanno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 - 2008, nellambito dellunit previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2006, allo scopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno. 2. Il Ministro delleconomia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.