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Legislatura 15 - Disegno di legge N. 1065
SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
N. 1065
DISEGNO DI LEGGE
diniziativa dei senatori LIVI BACCI, FINOCCHIARO,
ZANDA, BIANCO, MANZELLA, TREU, FRANCO Vittoria, MORANDO, BENVENUTO, SOLIANI,
ROILO, DI SIENA, IOVENE e MERCATALI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2006
Norme per lingresso, laccesso al lavoro e lintegrazione
dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Onorevoli Senatori. Limmigrazione una
formidabile forza di cambiamento della societ italiana di questo inizio di
secolo.
Nel 1996, lo stock migratorio regolare non raggiungeva il milione di
persone; oggi a 10 anni di distanza gli stranieri regolarmente soggiornanti
nel nostro paese hanno superato i 3 milioni, con un aumento medio annuo di
oltre 200.000 unit. Negli ultimi anni lItalia insieme alla Spagna stato
il paese europeo con la maggiore immigrazione, che (fatte le debite
proporzioni) di entit comparabile a quella accolta negli Stati Uniti, paese
storicamente aperto verso lesterno.
Si usa dire, con ragione, che
limmigrazione unopportunit ed una risorsa: ma questa affermazione vera,
soprattutto, quando concorrano altre circostanze. In particolare, occorre che
essa sia governata e non subta; che sia accompagnata da dinamici e corretti
processi dinserimento, integrazione e interazione; che contemperi i legittimi
interessi dellimmigrato con quelli, altrettanto legittimi, della societ
ospitante; che venga combattuta la discriminazione e la segregazione etnica,
religiosa o di genere.
La pressione migratoria verso i
paesi sviluppati elevata per il permanere o laggravarsi dei divari di
livelli di vita, per lintegrazione economica del mondo, per il restringersi
delle distanze, per laccresciuta conoscenza delle condizioni di vita, delle
normative, delle particolarit dei mercati del lavoro dei paesi di
destinazione. Ma oltre a queste cause generali, limmigrazione nel nostro paese
legata ad alcune specificit. In primo luogo occorre sottolineare la
crescente depressione della popolazione in et attiva nelle fasce pi giovani:
stando alle previsioni, se non vi fosse lapporto degli immigrati, la
popolazione tra i 20 ed i 40 anni diminuirebbe di oltre 300.000 unit allanno
tra oggi e il 2020. Occorre appena ricordare che si tratta della fascia di et
pi produttiva, con migliore formazione, pi mobile, pi innovativa, che ha una
funzione fondamentale nel processo di sviluppo: il suo forte arretramento
numerico avrebbe indubbie conseguenze negative.
La veloce diminuzione dei giovani
sarebbe solo in piccola parte compensata dalla popolazione attiva nelle fasce
meno giovani. Studi e modelli ci dicono che anche qualora vi fosse un forte
recupero della produttivit, crescessero i tassi di attivit delle donne e
quelli della popolazione meno giovane ai livelli record propri dei paesi
europei nei quali cՏ piena occupazione femminile e gli anziani lavorano pi a
lungo (come nel nord Europa), resterebbe pur sempre una forte domanda di lavoro
inevasa. E se questo avvenisse, una pluralit di settori produttivi entrerebbe
in crisi, inceppando il dinamismo delleconomia ed eventualmente provocandone
la contrazione, con una perdita di benessere.
La depressione demografica non la
sola causa della sostenuta immigrazione. Ad essa vanno associate altre
caratteristiche strutturali e quindi solo gradualmente modificabili proprie
del nostro paese. In primo luogo va posta la struttura produttiva,
caratterizzata da unampia componente a forte intensit di lavoro e da una
domanda di lavoro che le imprese hanno, spesso, difficolt a soddisfare sul
mercato nazionale. In secondo luogo va ricordato che la forte domanda di lavoro
non nazionale, espressa dalle famiglie, anche conseguenza dei modesti
trasferimenti che il nostro sistema di welfare opera a favore delle famiglie stesse, e in particolare di
quelle con bambini piccoli o con anziani non autosufficienti.
noto, infatti, che la proporzione
dei trasferimenti sociali a sostegno delle famiglie ed i servizi a loro
disposizione si situa, in Italia, al livello pi basso tra i paesi europei,
cosicch le funzioni di allevamento e di cura hanno bisogno di un sostegno
offerto quasi esclusivamente dalla popolazione immigrata.
Infine non vanno trascurati gli
effetti del rapido processo dinvecchiamento il pi rapido tra i maggiori
paesi della UE con la conseguente crescente domanda di assistenza e di
servizi alle persone anziane.
Linsieme dei fattori e di queste
forze fa s che il nostro paese esprima una domanda di lavoro estero molto
sostenuta, e destinata a rimanere tale a lungo. Varie possono essere le
risposte a questa domanda e tali da disegnare una molteplicit di modi per
numero, per composizione professionale, per provenienza geografica di
immigrazione legale. Ciascun tipo di risposta ha effetti particolari propri sui
prezzi, i salari, la produttivit, il benessere.
Il legislatore deve trovare i modi
migliori e pi adatti affinch le politiche migratorie possano rispondere alle
convenienze del paese e degli immigrati stessi.
Il presente disegno di legge cerca
di rispondere alle esigenze sopra illustrate. Esso introduce modifiche ed
innovazioni allattuale testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge
30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione e di asilo, cosiddetta legge Bossi-Fini) per quanto riguarda i
princpi generali, le disposizioni sullingresso e sul soggiorno, la disciplina
del lavoro e le misure dintegrazione; non entra invece in altri temi specifici
quali il controllo delle frontiere, i respingimenti e le espulsioni, il diritto
allunit familiare, che pur necessitano di modifiche e integrazioni, ma per i
quali esistono provvedimenti del Governo in corso di attivazione o disposizioni
europee che debbono trovare recepimento nel nostro ordinamento.
I princpi ispiratori del disegno
di legge sono pi duno.
1. Ingresso nel territorio dello
Stato. Il primo e pi importante
principio ispiratore di questa proposta riguarda la riforma dei criteri di
accesso legale nel paese per lavoro, allo scopo di rendere lofferta di lavoro
straniero pi consona alla domanda e per comprimere, per quanto possibile, le
dimensioni dellirregolarit. I due aspetti sono, infatti, tra loro fortemente
collegati. Il nostro paese come gli altri paesi dellEuropa mediterranea ha
una forte componente di immigrati in posizione irregolare: si tratta di persone
arrivate per lo pi regolarmente che rimangono in Italia oltre il periodo di
validit del visto.
Poich non esistono statistiche
dellirregolarit, dobbiamo contentarci delle stime. Negli Stati Uniti, fonti
ufficiali pongono la massa degli irregolari attorno agli 11-12 milioni. Si
tratta di una massa davvero imponente quasi il 4 per cento degli abitanti
formatasi negli ultimi ventanni a partire dalla sanatoria del 1986. Ma in
Italia la situazione non migliore: se si pensa che negli ultimi ventanni le
sanatorie hanno regolarizzato 1,4 milioni di persone, e che le richieste di
permessi di lavoro espresse da famiglie ed imprese in relazione al decreto sui
flussi del 2006, hanno riguardato oltre mezzo milione di persone (in grande
maggioranza irregolari gi dimoranti in Italia), siamo di fronte a cifre con
ordini di grandezza non distanti dagli Stati Uniti (che dellItalia ha una
popolazione pi che quintupla).
La Spagna somiglia allItalia: una
sanatoria (1991) con il governo Gonzales, tre con Aznar (1996, 2000 e 2001) e
lultima (conclusa nel maggio 2005) con Zapatero per un totale di 1,3 milioni
di regolarizzati.
Nel complesso, negli ultimi dieci
anni, i quattro paesi euromediterranei (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia)
hanno sanato la posizione di oltre 3 milioni di immigrati (il 2,5 per cento
della loro popolazione). Se vero che lo stock (presumibile) degli irregolari, nei quattro paesi,
proporzionalmente pi basso che negli Stati Uniti, ci si deve alle numerose
sanatorie mediamente una ogni 4-5 anni che hanno periodicamente svuotato la
bolla dellirregolarit, trasformando in regolare chi entrato clandestinamente
(una parte modesta) e chi (la maggioranza) entrato regolarmente con un visto,
ma rimasto oltre i termini concessi. Va per aggiunto che queste sanatorie
consentono, in genere, la concessione di un permesso di soggiorno di breve
durata, e non rappresentano (per i sanati) una soluzione di lungo termine del
loro status migratorio.
In prima, larga approssimazione, si
pu ipotizzare che esista una legge pneumatica dellirregolarit: maggiore il
divario tra domanda di lavoro da parte delle imprese e delle famiglie e flusso
legale, maggiore la velocit con cui si forma la bolla dellillegalit e
maggiore la pressione per sgonfiarla con provvedimenti di sanatoria. Nessun
paese ordinato pu, infatti, permettersi di mantenere in stato di illegalit
e quindi di vulnerabilit, emarginazione e debolezza una massa numerosa di
soggiornanti. Poich le espulsioni di centinaia di migliaia di persone sono
praticamente impossibili (e dannose per molte attivit economiche) la sanatoria
diviene lo strumento straordinario, ma ricorrente, di soluzione del problema.
Il volume dellirregolarit
dipende, in parte, da fattori strutturali propri del nostro paese, quali la
lunghezza e permeabilit delle coste e le dimensioni delleconomia sommersa,
potente attrattore di lavoro nero di origine extracomunitaria. Ma esso dipende
anche da una programmazione dei flussi inadeguata e dalla rigidit delle norme
relative allammissione, oggi possibile (in pratica) solo per chiamata
nominativa e numerica di un soggetto non presente sul territorio nazionale, e
quindi non conosciuto direttamente dal datore di lavoro. Ma per il datore di
lavoro famiglia il contatto e la conoscenza diretta della persona da assumere
per lavoro di allevamento o di cura una condizione necessaria per procedere
allassunzione; cos dicasi per molte attivit commerciali od artigianali.
Forte quindi lincentivo ad
entrare regolarmente (soprattutto con visto turistico, nei casi in cui questo
sia richiesto) per cercare, irregolarmente, lavoro. Nel presente disegno di
legge, lingresso dei lavoratori subordinati nei limiti dei tetti numerici
annualmente stabiliti potr avvenire oltre che per chiamata nominativa o
numerica da parte del datore di lavoro, anche per ricerca di lavoro mediante
prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente
autorizzate, nonch per ricerca di lavoro mediante prestazione di garanzia di
natura monetaria (deposito infruttifero al momento dellingresso) da parte
dello stesso richiedente (articoli 10, 11 e 12). Sar cos possibile lincontro
diretto tra datore di lavoro e lavoratore a sostegno di un migliore e pi
articolato funzionamento del mercato.
inoltre opportuno che la politica
migratoria incoraggi lafflusso di lavoratori con profili professionali di
qualit, dai quali proviene un particolare impulso al dinamismo della societ.
Si prevede perci la possibilit di entrata oltre i tetti numerici stabiliti
dai decreti di lavoratori che apportano particolari contributi alla conoscenza
scientifica e tecnologica, o alla qualit anche artistica della produzione, o
che esercitano attivit di riconosciuto valore sociale (articolo 17).
Sono inoltre previste la
semplificazione e laccelerazione del processo di definizione dei flussi annuali
di lavoratori, attualmente frenato da un iter farraginoso, troppo lento ed incerto e portando il
coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Permesso di soggiorno. Le norme e le procedure cui gli immigrati debbono
sottostare per rinnovare un permesso di soggiorno sono particolarmente gravose
e complicate e determinano un lavoro amministrativo e burocratico la cui
complessit e lunghezza oltre a generare costi per lo Stato rende difficile
la vita del soggiornante. Lestensione della durata dei permessi di soggiorno,
la semplificazione delle modalit dei rinnovi, la conservazione delle
prerogative del soggiornante regolare nelle more dei rinnovi tendono a
facilitare la vita dellimmigrato oggi ostacolata da troppi gravosi adempimenti.
La durata massima dei permessi di
soggiorno viene innalzata a due anni per i permessi di lavoro a tempo
determinato e a tre per quelli a tempo indeterminato (articolo 4, comma 1,
lettera d)); il rinnovo del
permesso avr validit doppia rispetto alla durata del permesso iniziale e la
richiesta di rinnovo potr essere fatta con minore anticipo rispetto alla
scadenza (articolo 4 comma1, lettera f)).
Inoltre, nelle more del rinnovo,
limmigrato conserver intatte le sue prerogative (articolo 4, comma 1, lettera
f)) (potr lasciare lItalia e
farvi ritorno, cambiare domicilio; aprire un conto corrente, affittare una
casa). Infine limmigrato che perde il lavoro avr pi tempo (un anno) per
cercarne uno nuovo.
3. Modalit di regolarizzazione. Un altro principio informatore del presente
disegno di legge attiene allopportunit di introdurre forme articolate di
regolarizzazione, al fine di evitare che lunica soluzione sia costituita da
provvedimenti periodici, di massa, non selettivi.
Vi sono situazioni e condizioni
particolari di irregolarit che suggeriscono la convenienza di regolarizzazioni
ad personam. questo il caso
della concessione discrezionale di permessi premiali per quegli stranieri che
aiutino concretamente le autorit nellindividuazione di autori di reati
connessi con lorganizzazione dellimmigrazione clandestina (articolo 7); per
gli stranieri irregolarmente soggiornanti che compiano atti di straordinaria
rilevanza sociale ed umanitaria (articolo 4); per gli stranieri irregolari alle
dipendenze di imprenditori od esercenti attivit commerciali che denuncino la
situazione di irregolarit, cos contribuendo allemersione di attivit al nero
che, come gi detto, sono uno dei fattori di attrazione dellimmigrazione non
regolare (articolo 11). Infine, e qui la fattispecie ha una portata pi
generale, la possibilit di rilascio di permessi ad irregolari dimoranti in
Italia da almeno cinque anni, che hanno un lavoro e che danno dimostrazione di
buona integrazione (articolo 18).
Tutti questi canali di
regolarizzazione individuale permettono una ragionevole e motivata uscita
dallirregolarit senza dover ricorrere a sanatorie generalizzate.
4. Politiche per lintegrazione. Per un paese, come lItalia, nel quale
limmigrazione divenuta un fenomeno strutturale, le politiche debbono
articolarsi su due pilastri fondamentali: la programmazione ed il governo dei
flussi di entrata, da un lato, i processi dinserimento e dintegrazione
dallaltra. Su questo secondo versante la politica degli ultimi anni stata
particolarmente carente, ponendo a carico delle Regioni e degli enti locali la
complessa materia.
Se vero che il processo
dintegrazione si compie, soprattutto, a livello locale, anche vero che i
compiti di stimolo, orientamento, e coordinamento della politica dintegrazione
debbono venire dal centro e trovare il loro fondamento in una forte e condivisa
proposta politica. Il principio informatore di questa politica che
limmigrato (con la sua famiglia) tanto pi una risorsa quanto pi
sostenuto nel necessario e lungo processo dintegrazione che deve prevedere
tra laltro uno sbocco definitivo nellaccesso alla cittadinanza.
Limmigrazione che considerata
pura forza di lavoro, alla quale si impone una rapida rotazione, pu apparire
vantaggiosa nel breve periodo vengono minimizzati i costi sociali ma un
peso nel lungo periodo, perch rende ardui lintegrazione ed il radicamento e
pone a rischio di emarginazione, esclusione, conflittualit la collettivit
immigrata.
Il disegno di legge prevede alcuni
istituti e meccanismi per sostenere il processo di integrazione. Il primo
costituito dal Fondo per linserimento e lintegrazione dei migranti (articolo
21) avente lo scopo di finanziare le politiche dellintegrazione (finalizzato
allapprendimento della lingua, alla formazione, al sostegno nelle scuole, agli
interventi per la casa e per il lavoro).
Sono chiamati a sostenere il costo
di queste politiche lo Stato, i datori di lavoro, alcune categorie di
lavoratori direttamente (gli autonomi) e altre indirettamente (riversando i
contributi previdenziali versati e non utilizzati dal titolare mediante il
pensionamento), nonch la societ in genere mediante donazioni, finanziamento
per programmi eccetera.
La logica che il processo
dintegrazione ha ricadute positive su tutta la collettivit, e non solo sui
migranti. Nel caso dei datori di lavoro, lo Stato permette e assicura
mediante le politiche migratorie lingresso di lavoratori che altrimenti non
potrebbero essere reperiti allinterno o che potrebbero essere reperiti solo
offrendo salari pi alti. Poich lo Stato sostiene una serie di costi connessi
a questa funzione, appare equo che gli imprenditori, in quanto beneficiari
diretti, contribuiscano al Fondo al momento della sottoscrizione del contratto
di lavoro.
Il disegno di legge contempla anche
il rafforzamento e lallargamento dei compiti della Commissione per le
politiche di integrazione, non rinnovata e quindi non operativa nella scorsa
legislatura, denominata adesso Commissione per le politiche di integrazione e
per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa
(articolo 22). Alla Commissione, oltre alla presentazione di rapporti sulle
condizioni dei migranti, i processi dintegrazione, la valutazione delle
politiche, lelaborazione di studi e ricerche, affidato anche limportante
compito di proporre, orientare e sostenere le iniziative antidiscriminatorie e
antirazziste, nella convinzione che esse siano parte integrante delle politiche
dintegrazione, nonch il compito di fare proposte per la ripartizione e
limpiego del Fondo per linserimento e lintegrazione dei migranti. Il binomio
integrazione-antidiscriminazione indissolubile.
LItalia un paese nel quale
limmigrazione divenuta oramai da un terzo di secolo una componente
strutturale della societ. Questa realt rende indifferibile un intervento di
profonda revisione della politica migratoria del nostro paese.
A tal fine il presente disegno di
legge affronta una parte importante della complessa materia. Ipotesi di studio
prudenti ci dicono infatti che negli anni futuri limmigrazione continuer
sugli alti livelli propri dellultimo decennio: ma ben possibile che essi
possano essere pi consistenti.
In questo quadro, deve essere
rivista la politica delle ammissioni che non pu prescindere da una seria
programmazione, basata sulla realistica previsione del fabbisogno cos come
delle capacit di accoglienza, e che deve disporre di forme pi articolate di
ingresso per assicurare un migliore incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Queste riforme, accompagnate ad una
revisione della materia dellingresso nel territorio dello Stato, dei permessi
di soggiorno, e da articolate e controllate forme di regolarizzazioni ad
personam rendono possibile la
riduzione del grado di irregolarit dello stock migratorio, oggi insostenibile.
Passiamo quindi a un esame puntuale
delle singole disposizioni.
Larticolo 1 semplifica liter oggi lungo e farraginoso dei decreti annuali
di definizione dei flussi di lavoratori extracomunitari, riportando alla
Presidenza del Consiglio dei ministri il gruppo tecnico di supporto al Comitato
dei ministri e riducendone il numero dei componenti.
Larticolo 2 definisce pi
chiaramente i criteri ispiratori della programmazione triennale dei flussi,
indicando che essa deve basarsi su valutazioni demografiche, economiche e
sociali compatibili con lequilibrato inserimento dei nuovi arrivati. La
programmazione triennale si fonda sulla pi ampia consultazione delle
istituzioni e delle parti sociali, mentre la determinazione dei decreti annuali
viene snellita, adottando procedimenti pi veloci. I tetti numerici agli
ingressi a vocazione stabile vengono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con iter abbreviati.
Gli ingressi stagionali sono definiti in maniera semplificata con decreti
ministeriali.
Larticolo 3 (che modifica fra
laltro larticolo 4, comma 3, del testo unico) specifica che i mezzi di
sussistenza non devono essere dimostrati da quelle categorie di migranti che
vengono in Italia per procurarsele, come nel caso dei lavoratori assunti,
ovvero qualora siano gi stati garantiti da altri (ricongiungimento familiare),
ovvero siano accolti per ragioni umanitarie (motivi di protezione
internazionale). Larticolo 3 commisura, inoltre, il divieto di ingresso non
gi in modo automatico alle condanne riportate, ma alleffettiva pericolosit
del migrante, in linea con quanto gi previsto per lingresso dei familiari
ricongiunti con il recepimento della relativa direttiva europea.
Larticolo 4, comma 1, alla lettera
a) contiene una modifica
meramente formale in quanto il documento previsto dallarticolo 9 del testo
unico, in ragione del recepimento della direttiva sui soggiornanti di lungo
periodo, non si chiama pi carta di soggiorno, mentre alla lettera c) prevede la soppressione del permesso di soggiorno
trimestrale per turismo, onde rispondere ad una infrazione comunitaria dovuta al
transito dellaccordo di Schengen nellacquis comunitario che non prevede tali tipi di permesso di
soggiorno.
Alla lettera d) si riporta la durata dei permessi di soggiorno
alle misure previste dalloriginaria formulazione del testo unico. Una durata
troppo breve del permesso di soggiorno, infatti, lungi dallapportare
sicurezza, costituisce solo un aggravio di lavoro per gli uffici preposti al
rinnovo.
Alla lettera f), poi, per non gravare limmigrato dei ritardi
della pubblica amministrazione, si prevede che il permesso di soggiorno
scaduto, per il quale sia stato chiesto nei termini il rinnovo, continui ad
essere efficace ed a produrre i suoi effetti fino al momento del rilascio del
permesso di soggiorno rinnovato. Questa una novit molto importante in quanto
permette allo straniero regolare di non essere privato dei suoi diritti
elementari (come la possibilit di affittare una casa) a causa dei tempi molto
lunghi specialmente nelle grandi citt per il rilascio del rinnovo dei
permessi di soggiorno.
La lettera h) sostituisce il comma 5 dellarticolo 5 del testo
unico, in linea con quanto gi provveduto in sede di recepimento della
direttiva europea sul ricongiungimento familiare, in modo da non obbligare al
ritiro o al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno automaticamente al
verificarsi di determinate condizioni, ma da consentire al questore di valutare
il grado di inserimento dellimmigrato.
Alla lettera i) si introduce il permesso di soggiorno premiale al
fine di consentire la concessione dello stesso allo straniero che con azioni di
alto valore sociale dimostri lattaccamento ai valori fondamentali della
societ italiana.
La lettera l) modifica il comma 7 dellarticolo 5 per lo stesso
motivo esposto in precedenza, ossia dellinfrazione comunitaria allacquis Schengen. Chi entra nel territorio italiano per
turismo o affari o visita per meno di novanta giorni tenuto fatti salvi gli
obblighi di visto e di apposizione di timbro a data sul passaporto alla sola
comunicazione della presenza sul territorio nei modi pi semplici (scheda
allaeroporto o frontiera, raccomandata) che saranno definiti con apposito
decreto del Ministero dellinterno.
Larticolo 5 sostituisce larticolo
5-bis del testo unico, relativo
al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nel senso di conservare
quanto di positivo esiste nel contratto di soggiorno, ossia il punto unico
ove limmigrato incontra la pubblica amministrazione e di eliminare alcune
garanzie troppo onerose, quale la garanzia per le spese di rimpatrio,
sostituita dal versamento di un contributo al Fondo rimpatri e al Fondo di cui
allarticolo 45.
Le modalit speciali del contratto
di lavoro illustrato in questo articolo permangono solo per il primo contratto
di lavoro che lo straniero stipula in Italia. Dal successivo, la disciplina
speciale per lo straniero viene assorbita dalla normale disciplina prevista per
i contratti di lavoro.
Larticolo 6 reca una modifica
formale resa necessaria dalla confluenza dellAIPA nel CNIPA.
Allarticolo 7 viene inserito un
permesso premiale per chi vittima dei reati di immigrazione clandestina
fornisca un rilevante contributo alla cattura dei colpevoli o mandanti.
Allarticolo 8 vengono inserite
altre due cause di inespellibilit; la prima, gi sanzionata con convenzioni
internazionali, di coloro che, rinviati nel loro paese, siano soggetti
allesecuzione di una pena capitale.
La seconda, disponendo
linespellibilit di chi possa dimostrare di aver soggiornato nel territorio
dello Stato per almeno 20 anni, riconosce prevalenti i legami creati nel
territorio italiano rispetto a quelli residui nel Paese di origine.
Larticolo 9 chiarisce e semplifica
i criteri per la definizione dei flussi annuali permettendo di includere, a
seconda delle esigenze e per lanno in questione, alcune categorie ben definite
in eccesso dei tetti numerici.
Larticolo 10 introduce nel testo
unico larticolo 21-bis che
stabilisce le modalit dingresso per i lavoratori subordinati. Lingresso per
motivi di lavoro subordinato nei limiti del tetto numerico stabilito dai
decreti annuali potr avvenire per chiamata nominativa o numerica da parte di
un datore di lavoro; per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di
adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente autorizzate e per
ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia
individuale.
Allarticolo 11 viene inserito un
permesso premiale per i lavoratori assunti in nero che diano un rilevante
contributo allaccertamento dei reati di sfruttamento della mano dopera. Tale
possibilit di permesso premiale costituir, inoltre, un valido deterrente,
allassunzione di manodopera non in regola con la normativa sul soggiorno dello
straniero.
Larticolo 12 introduce il visto
dingresso per ricerca di lavoro, nei limiti numerici e per i profili
professionali esplicitati dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e subordinatamente alla prestazione di garanzia monetaria redimibile
al momento delluscita dal paese o della sottoscrizione di contratto di lavoro.
Ci permetter lincontro diretto tra datore di lavoro e immigrato lavoratore
essenziale per numerose modalit dimpiego.
Larticolo 13 prevede, per tutelare
il capitale investito dai datori di lavoro, che i lavoratori formati allestero
possano essere assunti in Italia, anche al di fuori delle quote stabilite.
Larticolo 14 reintroduce la figura
dello sponsor, ma con
caratteristiche diverse rispetto a quelle previste nella cosiddetta legge
Turco-Napolitano. Lo sponsor
non un privato, bens unassociazione che, preventivamente, sul modello
britannico, stipula una convenzione autorizzatoria con la pubblica
amministrazione. In tale convenzione sono stabiliti il numero degli stranieri da
sponsorizzare, le garanzie che lassociazione offre allo Stato, i servizi che
offrir allo straniero. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente
dallo Stato, se le condizioni previste non sono state rispettate.
Larticolo 16 introduce lobbligo
di contributo al Fondo rimpatri e al Fondo per linserimento e lintegrazione
dei migranti per i lavoratori autonomi.
Larticolo 17 aggiunge ai casi
particolari di ingressi cosiddetti fuori quota anche quei lavoratori
stranieri extracomunitari che apportino particolari contributi alla conoscenza,
in particolare a quella scientifica; alle applicazioni tecnologiche; alla
qualit, anche artistica, della produzione; o che si inseriscano in attivit di
particolare e riconosciuto valore sociale.
Larticolo 18 permette dintrodurre
un meccanismo, gi sperimentato in altri paesi europei, per la regolarizzazione
ad personam di stranieri gi
presenti in Italia da lungo tempo e pienamente integrati nella societ
italiana. Tale misura intesa a ridurre la pressione dellirregolarit senza
il ricorso a sanatorie periodiche, mediante un meccanismo selettivo e
discrezionale, ma continuativo, che permette di risolvere casi specifici. Per
le sue caratteristiche, tale misura non si applicher a grandi numeri di
persone e non potr costituire fattore di attrazione di ulteriore immigrazione
irregolare.
Larticolo 21 sostituisce il Fondo
nazionale per le politiche migratorie con il Fondo nazionale per linserimento
e le politiche dei migranti finanziato da stanziamenti statali, da contributi
dei datori di lavoro, sia imprese sia famiglie, da contributi dei lavoratori
autonomi, da contributi pensionistici non riscossi dai lavoratori
extracomunitari, dallammontare delle ammende comminate ai datori di lavoro che
occupano alle loro dipendenze stranieri privi di permesso di soggiorno e da
contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea.
Larticolo 22 istituisce una
Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla
discriminazione su base etnica, culturale e religiosa. Si tratta di un
organismo indipendente, investito di compiti di analisi, stimolo, consulenza e
proposta sullinsieme delle politiche di integrazione degli immigrati e delle
persone di origine straniera presenti in Italia. Al fine di garantire una
maggiore incisivit della sua azione e di evitare duplicazioni e sprechi, la
Commissione assume le funzioni dellUfficio nazionale antidiscriminazioni
razziali (UNAR), attualmente operante nellambito del Dipartimento per i
diritti e le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
viene pertanto soppresso.
DISEGNO DI LEGGE
(Comitato per il coordinamento
e il monitoraggio)
1. Allarticolo 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 sostituito dal seguente:
3. Per listruttoria delle questioni di competenza del
Comitato, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati e
da tre esperti designati dalla Conferenza unificata, di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in
relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata
allattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e
delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro di cui allarticolo 3, comma 1.
b) il comma 4 abrogato.
(Politiche migratorie)
1. Allarticolo 3 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 sostituito dal seguente:
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, elaborati in
base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un
equilibrato inserimento, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, linserimento sociale e lintegrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e delle identit culturali
delle persone, purch compatibili con lordinamento giuridico, e prevede gli
strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.;
b) il comma 4 sostituito dai seguenti:
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, sono annualmente definite, entro il termine del
30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla
base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, i tetti
numerici di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per ciascuna
delle seguenti modalit:
a) per lavoro subordinato non stagionale;
b) per lavoro autonomo;
c) per ricerca di lavoro.
4-bis. I tetti numerici di cui al comma 4 devono tenere conto
dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente
disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi lopportunit,
ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed
i permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro
autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite dei tetti
numerici.
4-ter. Con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet
sociale, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, annualmente
definito, sulla base dei criteri generali individuati nel documento
programmatico, il tetto numerico di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato per lavoro subordinato stagionale;
c) al comma 6-bis, dopo le parole il Ministero dellinterno espleta, sono
inserite le seguenti in conformit con le proprie competenze e.
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Allarticolo 4 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il quinto periodo soppresso;
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
3. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 3,
commi 4, 4-bis e 4-ter, lItalia, in armonia con gli obblighi assunti con
ladesione a specifici accordi internazionali, consente lingresso nel proprio
territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea
documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch
la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi
di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non
richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro
subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonch per i ricongiunti
nel caso di domanda di ricongiungimento familiare. I mezzi di sussistenza sono
definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base
dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3,
comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti
ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per lordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e
la libera circolazione delle persone.
(Permesso di soggiorno)
1. Allarticolo 5 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: che siano muniti di carta
di soggiorno sono sostituite dalle seguenti: in possesso del documento di cui
allarticolo 9;
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per
soggiorni superiori a novanta giorni, secondo le modalit previste nel
regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si
trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato
ed rilasciato per le attivit previste dal visto dingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu provvedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni per lesercizio delle funzioni
di ministro di culto, nonch ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti
civili e religiosi e altre convivenze.;
c) al comma 3, la lettera a) abrogata;
d) il comma 3-bis sostituito dal seguente:
3-bis. La durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo
determinato quella indicata nel contratto di lavoro e non pu comunque
superare i due anni. La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
non pu superare i nove mesi. La durata del permesso di soggiorno per lavoro a
tempo indeterminato non pu superare i tre anni.;
e) al comma 3-sexies, le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti:
tre anni;
f) il comma 4 sostituito dal seguente:
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora almeno trenta giorni prima
della sua scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per
il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di
soggiorno per lavoro a tempo indeterminato rinnovato per una durata uguale al
doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della
presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno
rinnovato, sono prorogati gli effetti e lefficacia del permesso di soggiorno
in scadenza o scaduto.;
g) il comma 4-bis abrogato;
h) il comma 5 sostituito dal seguente:
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati
e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando
mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno
nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il
rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili.
Nelladottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego
di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e
delleffettivit degli eventuali vincoli familiari dellinteressato e
dellesistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine,
nonch per lo straniero gi regolarmente presente sul territorio dello Stato, anche
della durata del suo soggiorno sullo stesso.;
i) dopo il comma 6 inserito il seguente:
6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente
soggiornante sul territorio dello Stato abbia messo in atto comportamenti di
straordinaria rilevanza sociale e umanitaria, pu chiedere al questore il
rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di tre anni valido
per laccesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per
lavoro;
l) al comma 7, il primo ed il secondo periodo sono
sostituiti dai seguenti: Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno o
titolo equipollente rilasciato dallautorit di uno Stato appartenente
allUnione europea, valido per il soggiorno in Italia, nonch gli stranieri che
abbiano fatto ingresso in Italia provenienti da uno Stato non appartenente
allUnione europea per un soggiorno non superiore ai novanta giorni, per i
quali non richiesto il permesso di soggiorno, sono tenuti a dichiarare la
loro presenza al loro ingresso alla frontiera ovvero al questore con le
modalit previste da apposito decreto del Ministro dellinterno.
(Contratto di lavoro)
1. Larticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sostituito dal seguente:
Art. 5-bis. - (Contratto di
lavoro) 1. Lo straniero che fa
ingresso in Italia per motivi di lavoro tenuto a sottoscrivere il primo
contratto di lavoro in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo
sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale dimora o ha sede
legale il datore di lavoro o dove ha luogo la prestazione di lavoro, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione.
2. Il contratto di lavoro di cui al comma 1 deve contenere
lindicazione, da parte del datore di lavoro, di un alloggio per il lavoratore
fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallAzienda
unit sanitaria locale competente per territorio, ovvero di un alloggio che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonch, oltre a quanto previsto dai contratti di
categoria, la quietanza del versamento, da parte del datore di lavoro del
contributo, di ammontare specificato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri annuale, da devolvere al Fondo nazionale rimpatri di cui al comma
3 ed al Fondo nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti di cui
allarticolo 45.
3. istituito, presso il Ministero dellinterno che lo
gestisce, il Fondo nazionale rimpatri (FNR) destinato a finanziare i rimpatri
degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato. Il
Ministero dellinterno pu stipulare apposite convenzioni con organismi
nazionali, internazionali o sopranazionali per lattuazione di forme di
rimpatrio assistito.
(Potenziamento e coordinamento
dei controlli di frontiera)
1. Allarticolo 11 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 sostituito dal seguente:
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi
automatizzati e dei relativi contratti data comunicazione al Centro nazionale
per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).;
b) il comma 5-bis abrogato.
(Disposizioni contro
le immigrazioni clandestine)
1. Allarticolo 12 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 3-septies aggiunto, in fine, il seguente:
3-opties. Allo straniero vittima dei reati previsti dal
presente articolo, che aiuti concretamente lautorit di polizia o lautorit
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e che
non sia regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, pu essere
concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per
ricerca di lavoro della durata di un anno.
(Divieti di espulsione e di respingimento)
1. Allarticolo 19 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte;
b) al comma 2, dopo la lettera d) aggiunta la seguente:
d-bis) degli stranieri che possano dimostrare di
essere soggiornanti sul territorio dello Stato da almeno venti anni.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. Allarticolo 21 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo avviene
conformemente agli indirizzi, le modalit e i limiti, anche numerici, contenuti
nel documento di programmazione triennale e nei decreti di cui allarticolo 3,
commi 4, 4-bis, e 4-ter. Nellambito del tetto numerico stabilito per il
lavoro subordinato possono essere fissati limiti massimi per grandi categorie
di lavoratori la cui determinazione e la cui capienza sono definite dai decreti
annuali in base alle indicazioni del documento di programmazione triennale. I
decreti annuali stabiliscono anche il numero delle categorie speciali di
lavoratori di cui allarticolo 27, nonch i requisiti dei lavoratori autonomi
ammissibili. Con tali decreti possono essere assegnate in via preferenziale
quote riservate agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi
finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione.
Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia
di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali
responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza;
b) i commi 4, 4-bis e 4-ter
sono sostituiti dai seguenti:
4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli
indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e
lofferta di lavoro, le caratteristiche dei processi dinserimento e dintegrazione,
raccolti ed elaborati dallIstat.
4-bis. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme
di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre
di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo.
(Modalit dingresso
per i lavoratori subordinati)
1 . Dopo larticolo 21 del testo
unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:
Art. 21-bis. - (Modalit
dingresso per i lavoratori subordinati) 1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro
subordinato nei limiti del tetto numerico stabilito dai decreti annuali pu
avvenire:
a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un
datore di lavoro;
b) per ricerca di lavoro, subordinato alla
prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente
autorizzate;
c) per ricerca di lavoro, subordinato alla
prestazione di adeguata garanzia individuale.
(Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato)
1. Allarticolo 22 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere b), c)
e d) sono abrogate;
b) al comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono
soppressi;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole non
inferiore a sei mesi sono sostituite dalle seguenti non inferiore ad un
anno;
d) il comma 12 sostituito dal seguente:
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con lammenda
da 2.000 a 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Se il fatto di cui al
primo periodo commesso da un imprenditore o un esercente attivit
commerciale, si applica la pena dellarresto da tre mesi ad un anno e lammenda
di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Se il fatto di cui al primo
periodo accertato con il rilevante contributo dello straniero non
regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, occupato alle dipendenze
di un imprenditore o di un esercente attivit commerciale, allo straniero,
valutata la sua posizione, la sua condotta, il grado di integrazione, su
proposta del prefetto, pu essere concesso dal questore un permesso di
soggiorno per ricerca di lavoro della durata di un anno;
e) il comma 13 sostituito dal seguente:
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dallarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario
conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi
della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al
raggiungimento dellet pensionabile;
f) dopo il comma 13 inserito il seguente:
13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori
stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al
Fondo nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti di cui
allarticolo 45.
(Ricerca di lavoro subordinato con prestazione
di garanzia da parte del richiedente)
1. Dopo larticolo 22 del testo
unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:
Art. 22-bis. - (Ricerca di
lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte del richiedente) 1. Lo straniero extracomunitario pu fare domanda di
concessione di visto per ricerca di lavoro. Il visto concesso se sussistono i
requisiti per lingresso, nellambito dei tetti numerici stabiliti, secondo le
modalit indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico e per i
profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri annuale. Detto visto deve essere utilizzato entro sei mesi dalla sua
attribuzione e consente di ottenere, previa iscrizione presso il centro per
limpiego, un permesso di soggiorno di sei mesi ai fini di ricerca di un lavoro
subordinato. Al momento della concessione del visto, il richiedente deve
dimostrare con adeguata documentazione:
a) di essere in possesso di adeguate risorse per il
periodo di validit del visto previste dallarticolo 4, comma 3;
b) di aver versato in apposito conto una somma
infruttifera equivalente a sei mensilit della pensione sociale a titolo di
garanzia; tale somma redimibile al momento del rientro o alla sottoscrizione
di un regolare contratto di lavoro.
2. Il Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
della solidariet sociale, stabilisce, con proprio decreto, le modalit per la
concessione, tramite estrazione a sorte, del visto per ricerca di lavoro.
(Formazione dei lavoratori
nei Paesi di origine)
1. Allarticolo 23 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dal seguente:
1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione
e dal Ministero delluniversit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione
con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione
professionale nei Paesi di origine, seguite, eventualmente, da tirocinio presso
aziende nel territorio dello Stato.;
b) il comma 3 sostituito dal seguente:
3. Gli stranieri che abbiano partecipato con profitto alle
attivit di cui al comma 1 possono stipulare contratti di lavoro in Italia nei
settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono, anche in eccedenza ai
tetti numerici stabiliti dai decreti di cui allarticolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter;
c) il comma 4 abrogato.
d) la rubrica sostituita dalla seguente: (Formazione
dei lavoratori nei Paesi di origine).
(Ricerca di lavoro subordinato con
prestazione di garanzia da parte di terzi)
1. Dopo larticolo 23 del testo
unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:
Art. 23-bis. - (Ricerca di
lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte di terzi) 1. Le associazioni imprenditoriali, sindacali e le
associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, che
abbiano stipulato apposita convenzione con il Ministero della solidariet
sociale, possono garantire lalloggio ed il mantenimento di lavoratori
stranieri che intendano ricercare un lavoro subordinato nel territorio dello
Stato, sulla base e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle suddette
convenzioni.
2. Allo straniero rilasciato apposito visto, quando
necessario, e apposito permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata
di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro alla stipula,
prima della scadenza del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, di un
contratto di lavoro della durata fino ad un anno.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere risolte
unilateralmente dal Ministero della solidariet sociale in caso di violazione
da parte dei lavoratori stranieri garantiti ai sensi del presente articolo.
(Lavoro stagionale)
1. Allarticolo 24, comma 1, del
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, il secondo ed il terzo periodo sono
soppressi.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Allarticolo 26 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 inserito il seguente:
2-bis. Lo straniero deve altres versare al Fondo per
linserimento e lintegrazione dei migranti di cui allarticolo 45 ed al FNR un
contributo nella misura e secondo le modalit stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
(Ingresso per lavoro in casi particolari)
1. Allarticolo 27 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 premesso il seguente:
01. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli
precedenti, e oltre ai tetti numerici di cui allarticolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, sono ammessi lavoratori stranieri extracomunitari che
apportino particolari contributi alla conoscenza, in particolare a quella
scientifica, alle applicazioni tecnologiche, alla qualit, anche artistica,
della produzione ovvero che si inseriscano in attivit di particolare e
riconosciuto valore sociale. I criteri per la determinazione di questi profili
professionali sono indicati nel documento programmatico triennale e specificati
nei decreti annuali;
b) al comma 1, lalinea sostituito dal seguente:
1. Il regolamento di attuazione disciplina comunque particolari
modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di
ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle
seguenti categorie di lavoratori stranieri:.
(Permesso di soggiorno ad personam)
1. Dopo laricolo 27 del testo
unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:
Art. 27-bis. - (Permesso di
soggiorno ad personam) 1. Il prefetto pu chiedere al questore di
rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro ad un cittadino di un paese non
comunitario, non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, il quale
possa dimostrare di essere presente in Italia da almeno cinque anni, di avere
un lavoro, di essere concretamente integrato e di non aver riportato condanne
penali, n di essere stato rinviato a giudizio.
(Ricongiungimento familiare)
1. Allarticolo 29, comma 3, del
testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, la lettera a) sostituita dalla seguente:
a) di un alloggio fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per
territorio, ovvero di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti
dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno
dei genitori, del consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore
effettivamente dimorer;.
(Misure di integrazione sociale)
1. Allarticolo 42 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, il comma 3 abrogato.
(Fondo nazionale per linserimento
e lintegrazione dei migranti)
1. Allarticolo 45 del testo unico
di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 sostituito dai seguenti:
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
istituito il Fondo nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti
(FNIIM) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20,
38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni. Al FNIIM affluiscono le somme
derivanti:
a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 3, comma
4;
b) dai contributi dei datori di lavoro, sia imprese
sia famiglie, di cui allarticolo 5-bis;
c) dai contributi dei lavoratori autonomi di cui
allarticolo 26, comma 2-bis;
d) dai contributi pensionistici di cui allarticolo
22, comma 13-bis, non riscossi
dai lavoratori stranieri;
e) dallammontare delle ammende comminate ai datori
di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di
permesso di soggiorno, di cui allarticolo 22, comma 12;
f) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti
eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali,
da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio
dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
1-bis. Il FNIIM annualmente ripartito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati,
tenuto conto delle proposte della Commissione di cui allarticolo 46;
b) la rubrica sostituita dalla seguente: (Fondo
nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti).
(Commissione per le politiche di integrazione e per la
lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa)
1. Larticolo 46 del testo unico di
cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sostituito dal seguente:
Art. 46. - (Commissione per le
politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica,
culturale e religiosa) 1. Presso
il Ministero della solidariet sociale istituita la Commissione per le
politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica,
culturale e religiosa, di seguito denominata Commissione. La Commissione
ritenuta organismo indispensabile per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso lutilizzazione di altri uffici ai
sensi dellarticolo 18 della legge 28 dicenmbre 2001, n. 448.
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) predisporre per il Governo, in collaborazione con
le regioni e gli enti locali, nonch con i consigli territoriali di cui
allarticolo 3, comma 6, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento,
il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per
lintegrazione degli immigrati e per la lotta alla discriminazione. In questo
quadro, la Commissione incaricata del monitoraggio dellimpatto della spesa
pubblica, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, in materia di
integrazione e di lotta alla discriminazione;
b) formulare proposte di interventi rispetto alle
politiche di integrazione, in particolare in ambito lavorativo, scolastico,
sanitario, abitativo e dellaccesso ai servizi sociali;
c) elaborare annualmente, in conformit con il
documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato di cui allarticolo 3, gli indirizzi per
lutilizzo del FNIIM che viene sottoposto entro il 30 giugno di ogni anno al
Consiglio dei ministri per lapprovazione;
d) promuovere e coordinare lelaborazione di studi e
ricerche sui processi e sulle politiche di integrazione degli immigrati, sugli
aspetti della convivenza interetnica, sul livello e sulle forme della
discriminazione su base etnica, culturale e religiosa, nonch sullimpatto
delle politiche in questi ambiti;
e) fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le politiche migratorie, di integrazione, di promozione della
coesione sociale e di lotta alla discriminazione;
f) fornire assistenza alle vittime di comportamenti
discriminatori nei procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede
amministrativa che giurisdizionale;
g) promuovere autonomamente procedimenti in sede
civile contro la discriminazione nei casi di cui allarticolo 43;
h) svolgere inchieste al fine di verificare
lesistenza di fenomeni discriminatori nel rispetto delle prerogative
dellautorit giudiziaria;
i) promuovere ladozione di progetti di azioni
positive in collaborazione con regioni, enti locali e associazioni;
l) promuovere campagne di sensibilizzazione e di
informazione contro la discriminazione e a sostegno del dialogo interculturale.
3. La Commissione assume i compiti assegnati dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66
del 19 marzo 2004, allUfficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR)
istituito nellambito del Dipartimento per i diritti e le pari opportunit
della Presidenza del Consiglio dei ministri, che soppresso.
4. La Commissione composta da:
a) un Presidente, designato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della solidariet sociale e per i
diritti e le pari opportunit. Il Presidente della Commissione deve essere
persona di comprovata esperienza nelle materie di competenza della Commissione;
b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: solidariet sociale, affari esteri, interno, giustizia, lavoro e
previdenza sociale, salute, diritti e pari opportunit e pubblica istruzione;
c) tre rappresentanti delle regioni e degli enti
locali designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) un numero massimo di sette esperti, con
qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica ed economica
dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della solidariet sociale e per i
diritti e le pari opportunit.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono nominati i componenti la Commissione, determinata lorganizzazione della
segreteria della Commissione, costituita presso il Ministero della solidariet
sociale, e sono definiti i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
Commissione e agli esperti dei quali la Commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti.
6. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il
funzionamento della Commissione dal decreto di cui al comma 5, la Commissione
pu affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e
private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla
Commissione e stipulate dal Presidente della medesima, e provvedere
allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei
propri compiti.
7. Per ladempimento dei propri compiti la Commissione pu
avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali.