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Legislatura 15 - Disegno di legge N. 1065

SENATO DELLA REPUBBLICA

       XV LEGISLATURA

    

N. 1065

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

diniziativa dei senatori LIVI BACCI, FINOCCHIARO, ZANDA, BIANCO, MANZELLA, TREU, FRANCO Vittoria, MORANDO, BENVENUTO, SOLIANI, ROILO, DI SIENA, IOVENE e MERCATALI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 2006

Norme per lingresso, laccesso al lavoro e lintegrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286

Onorevoli Senatori. Limmigrazione una formidabile forza di cambiamento della societ italiana di questo inizio di secolo.

    Nel 1996, lo stock migratorio regolare non raggiungeva il milione di persone; oggi a 10 anni di distanza gli stranieri regolarmente soggiornanti nel nostro paese hanno superato i 3 milioni, con un aumento medio annuo di oltre 200.000 unit. Negli ultimi anni lItalia insieme alla Spagna stato il paese europeo con la maggiore immigrazione, che (fatte le debite proporzioni) di entit comparabile a quella accolta negli Stati Uniti, paese storicamente aperto verso lesterno.

    Si usa dire, con ragione, che limmigrazione unopportunit ed una risorsa: ma questa affermazione vera, soprattutto, quando concorrano altre circostanze. In particolare, occorre che essa sia governata e non subta; che sia accompagnata da dinamici e corretti processi dinserimento, integrazione e interazione; che contemperi i legittimi interessi dellimmigrato con quelli, altrettanto legittimi, della societ ospitante; che venga combattuta la discriminazione e la segregazione etnica, religiosa o di genere.

    La pressione migratoria verso i paesi sviluppati elevata per il permanere o laggravarsi dei divari di livelli di vita, per lintegrazione economica del mondo, per il restringersi delle distanze, per laccresciuta conoscenza delle condizioni di vita, delle normative, delle particolarit dei mercati del lavoro dei paesi di destinazione. Ma oltre a queste cause generali, limmigrazione nel nostro paese legata ad alcune specificit. In primo luogo occorre sottolineare la crescente depressione della popolazione in et attiva nelle fasce pi giovani: stando alle previsioni, se non vi fosse lapporto degli immigrati, la popolazione tra i 20 ed i 40 anni diminuirebbe di oltre 300.000 unit allanno tra oggi e il 2020. Occorre appena ricordare che si tratta della fascia di et pi produttiva, con migliore formazione, pi mobile, pi innovativa, che ha una funzione fondamentale nel processo di sviluppo: il suo forte arretramento numerico avrebbe indubbie conseguenze negative.

    La veloce diminuzione dei giovani sarebbe solo in piccola parte compensata dalla popolazione attiva nelle fasce meno giovani. Studi e modelli ci dicono che anche qualora vi fosse un forte recupero della produttivit, crescessero i tassi di attivit delle donne e quelli della popolazione meno giovane ai livelli record propri dei paesi europei nei quali cՏ piena occupazione femminile e gli anziani lavorano pi a lungo (come nel nord Europa), resterebbe pur sempre una forte domanda di lavoro inevasa. E se questo avvenisse, una pluralit di settori produttivi entrerebbe in crisi, inceppando il dinamismo delleconomia ed eventualmente provocandone la contrazione, con una perdita di benessere.

    La depressione demografica non la sola causa della sostenuta immigrazione. Ad essa vanno associate altre caratteristiche strutturali e quindi solo gradualmente modificabili proprie del nostro paese. In primo luogo va posta la struttura produttiva, caratterizzata da unampia componente a forte intensit di lavoro e da una domanda di lavoro che le imprese hanno, spesso, difficolt a soddisfare sul mercato nazionale. In secondo luogo va ricordato che la forte domanda di lavoro non nazionale, espressa dalle famiglie, anche conseguenza dei modesti trasferimenti che il nostro sistema di welfare opera a favore delle famiglie stesse, e in particolare di quelle con bambini piccoli o con anziani non autosufficienti.

     noto, infatti, che la proporzione dei trasferimenti sociali a sostegno delle famiglie ed i servizi a loro disposizione si situa, in Italia, al livello pi basso tra i paesi europei, cosicch le funzioni di allevamento e di cura hanno bisogno di un sostegno offerto quasi esclusivamente dalla popolazione immigrata.

    Infine non vanno trascurati gli effetti del rapido processo dinvecchiamento il pi rapido tra i maggiori paesi della UE con la conseguente crescente domanda di assistenza e di servizi alle persone anziane.

    Linsieme dei fattori e di queste forze fa s che il nostro paese esprima una domanda di lavoro estero molto sostenuta, e destinata a rimanere tale a lungo. Varie possono essere le risposte a questa domanda e tali da disegnare una molteplicit di modi per numero, per composizione professionale, per provenienza geografica di immigrazione legale. Ciascun tipo di risposta ha effetti particolari propri sui prezzi, i salari, la produttivit, il benessere.

    Il legislatore deve trovare i modi migliori e pi adatti affinch le politiche migratorie possano rispondere alle convenienze del paese e degli immigrati stessi.

    Il presente disegno di legge cerca di rispondere alle esigenze sopra illustrate. Esso introduce modifiche ed innovazioni allattuale testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, cosiddetta legge Bossi-Fini) per quanto riguarda i princpi generali, le disposizioni sullingresso e sul soggiorno, la disciplina del lavoro e le misure dintegrazione; non entra invece in altri temi specifici quali il controllo delle frontiere, i respingimenti e le espulsioni, il diritto allunit familiare, che pur necessitano di modifiche e integrazioni, ma per i quali esistono provvedimenti del Governo in corso di attivazione o disposizioni europee che debbono trovare recepimento nel nostro ordinamento.

    I princpi ispiratori del disegno di legge sono pi duno.

    1. Ingresso nel territorio dello Stato. Il primo e pi importante principio ispiratore di questa proposta riguarda la riforma dei criteri di accesso legale nel paese per lavoro, allo scopo di rendere lofferta di lavoro straniero pi consona alla domanda e per comprimere, per quanto possibile, le dimensioni dellirregolarit. I due aspetti sono, infatti, tra loro fortemente collegati. Il nostro paese come gli altri paesi dellEuropa mediterranea ha una forte componente di immigrati in posizione irregolare: si tratta di persone arrivate per lo pi regolarmente che rimangono in Italia oltre il periodo di validit del visto.

    Poich non esistono statistiche dellirregolarit, dobbiamo contentarci delle stime. Negli Stati Uniti, fonti ufficiali pongono la massa degli irregolari attorno agli 11-12 milioni. Si tratta di una massa davvero imponente quasi il 4 per cento degli abitanti formatasi negli ultimi ventanni a partire dalla sanatoria del 1986. Ma in Italia la situazione non migliore: se si pensa che negli ultimi ventanni le sanatorie hanno regolarizzato 1,4 milioni di persone, e che le richieste di permessi di lavoro espresse da famiglie ed imprese in relazione al decreto sui flussi del 2006, hanno riguardato oltre mezzo milione di persone (in grande maggioranza irregolari gi dimoranti in Italia), siamo di fronte a cifre con ordini di grandezza non distanti dagli Stati Uniti (che dellItalia ha una popolazione pi che quintupla).

    La Spagna somiglia allItalia: una sanatoria (1991) con il governo Gonzales, tre con Aznar (1996, 2000 e 2001) e lultima (conclusa nel maggio 2005) con Zapatero per un totale di 1,3 milioni di regolarizzati.

    Nel complesso, negli ultimi dieci anni, i quattro paesi euromediterranei (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) hanno sanato la posizione di oltre 3 milioni di immigrati (il 2,5 per cento della loro popolazione). Se vero che lo stock (presumibile) degli irregolari, nei quattro paesi, proporzionalmente pi basso che negli Stati Uniti, ci si deve alle numerose sanatorie mediamente una ogni 4-5 anni che hanno periodicamente svuotato la bolla dellirregolarit, trasformando in regolare chi entrato clandestinamente (una parte modesta) e chi (la maggioranza) entrato regolarmente con un visto, ma rimasto oltre i termini concessi. Va per aggiunto che queste sanatorie consentono, in genere, la concessione di un permesso di soggiorno di breve durata, e non rappresentano (per i sanati) una soluzione di lungo termine del loro status migratorio.

    In prima, larga approssimazione, si pu ipotizzare che esista una legge pneumatica dellirregolarit: maggiore il divario tra domanda di lavoro da parte delle imprese e delle famiglie e flusso legale, maggiore la velocit con cui si forma la bolla dellillegalit e maggiore la pressione per sgonfiarla con provvedimenti di sanatoria. Nessun paese ordinato pu, infatti, permettersi di mantenere in stato di illegalit e quindi di vulnerabilit, emarginazione e debolezza una massa numerosa di soggiornanti. Poich le espulsioni di centinaia di migliaia di persone sono praticamente impossibili (e dannose per molte attivit economiche) la sanatoria diviene lo strumento straordinario, ma ricorrente, di soluzione del problema.

    Il volume dellirregolarit dipende, in parte, da fattori strutturali propri del nostro paese, quali la lunghezza e permeabilit delle coste e le dimensioni delleconomia sommersa, potente attrattore di lavoro nero di origine extracomunitaria. Ma esso dipende anche da una programmazione dei flussi inadeguata e dalla rigidit delle norme relative allammissione, oggi possibile (in pratica) solo per chiamata nominativa e numerica di un soggetto non presente sul territorio nazionale, e quindi non conosciuto direttamente dal datore di lavoro. Ma per il datore di lavoro famiglia il contatto e la conoscenza diretta della persona da assumere per lavoro di allevamento o di cura una condizione necessaria per procedere allassunzione; cos dicasi per molte attivit commerciali od artigianali.

    Forte quindi lincentivo ad entrare regolarmente (soprattutto con visto turistico, nei casi in cui questo sia richiesto) per cercare, irregolarmente, lavoro. Nel presente disegno di legge, lingresso dei lavoratori subordinati nei limiti dei tetti numerici annualmente stabiliti potr avvenire oltre che per chiamata nominativa o numerica da parte del datore di lavoro, anche per ricerca di lavoro mediante prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente autorizzate, nonch per ricerca di lavoro mediante prestazione di garanzia di natura monetaria (deposito infruttifero al momento dellingresso) da parte dello stesso richiedente (articoli 10, 11 e 12). Sar cos possibile lincontro diretto tra datore di lavoro e lavoratore a sostegno di un migliore e pi articolato funzionamento del mercato.

     inoltre opportuno che la politica migratoria incoraggi lafflusso di lavoratori con profili professionali di qualit, dai quali proviene un particolare impulso al dinamismo della societ. Si prevede perci la possibilit di entrata oltre i tetti numerici stabiliti dai decreti di lavoratori che apportano particolari contributi alla conoscenza scientifica e tecnologica, o alla qualit anche artistica della produzione, o che esercitano attivit di riconosciuto valore sociale (articolo 17).

    Sono inoltre previste la semplificazione e laccelerazione del processo di definizione dei flussi annuali di lavoratori, attualmente frenato da un iter farraginoso, troppo lento ed incerto e portando il coordinamento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

    2. Permesso di soggiorno. Le norme e le procedure cui gli immigrati debbono sottostare per rinnovare un permesso di soggiorno sono particolarmente gravose e complicate e determinano un lavoro amministrativo e burocratico la cui complessit e lunghezza oltre a generare costi per lo Stato rende difficile la vita del soggiornante. Lestensione della durata dei permessi di soggiorno, la semplificazione delle modalit dei rinnovi, la conservazione delle prerogative del soggiornante regolare nelle more dei rinnovi tendono a facilitare la vita dellimmigrato oggi ostacolata da troppi gravosi adempimenti.

    La durata massima dei permessi di soggiorno viene innalzata a due anni per i permessi di lavoro a tempo determinato e a tre per quelli a tempo indeterminato (articolo 4, comma 1, lettera d)); il rinnovo del permesso avr validit doppia rispetto alla durata del permesso iniziale e la richiesta di rinnovo potr essere fatta con minore anticipo rispetto alla scadenza (articolo 4 comma1, lettera f)).

    Inoltre, nelle more del rinnovo, limmigrato conserver intatte le sue prerogative (articolo 4, comma 1, lettera f)) (potr lasciare lItalia e farvi ritorno, cambiare domicilio; aprire un conto corrente, affittare una casa). Infine limmigrato che perde il lavoro avr pi tempo (un anno) per cercarne uno nuovo.

    3. Modalit di regolarizzazione. Un altro principio informatore del presente disegno di legge attiene allopportunit di introdurre forme articolate di regolarizzazione, al fine di evitare che lunica soluzione sia costituita da provvedimenti periodici, di massa, non selettivi.

    Vi sono situazioni e condizioni particolari di irregolarit che suggeriscono la convenienza di regolarizzazioni ad personam. questo il caso della concessione discrezionale di permessi premiali per quegli stranieri che aiutino concretamente le autorit nellindividuazione di autori di reati connessi con lorganizzazione dellimmigrazione clandestina (articolo 7); per gli stranieri irregolarmente soggiornanti che compiano atti di straordinaria rilevanza sociale ed umanitaria (articolo 4); per gli stranieri irregolari alle dipendenze di imprenditori od esercenti attivit commerciali che denuncino la situazione di irregolarit, cos contribuendo allemersione di attivit al nero che, come gi detto, sono uno dei fattori di attrazione dellimmigrazione non regolare (articolo 11). Infine, e qui la fattispecie ha una portata pi generale, la possibilit di rilascio di permessi ad irregolari dimoranti in Italia da almeno cinque anni, che hanno un lavoro e che danno dimostrazione di buona integrazione (articolo 18).

    Tutti questi canali di regolarizzazione individuale permettono una ragionevole e motivata uscita dallirregolarit senza dover ricorrere a sanatorie generalizzate.

    4. Politiche per lintegrazione. Per un paese, come lItalia, nel quale limmigrazione divenuta un fenomeno strutturale, le politiche debbono articolarsi su due pilastri fondamentali: la programmazione ed il governo dei flussi di entrata, da un lato, i processi dinserimento e dintegrazione dallaltra. Su questo secondo versante la politica degli ultimi anni stata particolarmente carente, ponendo a carico delle Regioni e degli enti locali la complessa materia.

    Se vero che il processo dintegrazione si compie, soprattutto, a livello locale, anche vero che i compiti di stimolo, orientamento, e coordinamento della politica dintegrazione debbono venire dal centro e trovare il loro fondamento in una forte e condivisa proposta politica. Il principio informatore di questa politica che limmigrato (con la sua famiglia) tanto pi una risorsa quanto pi sostenuto nel necessario e lungo processo dintegrazione che deve prevedere tra laltro uno sbocco definitivo nellaccesso alla cittadinanza.

    Limmigrazione che considerata pura forza di lavoro, alla quale si impone una rapida rotazione, pu apparire vantaggiosa nel breve periodo vengono minimizzati i costi sociali ma un peso nel lungo periodo, perch rende ardui lintegrazione ed il radicamento e pone a rischio di emarginazione, esclusione, conflittualit la collettivit immigrata.

    Il disegno di legge prevede alcuni istituti e meccanismi per sostenere il processo di integrazione. Il primo costituito dal Fondo per linserimento e lintegrazione dei migranti (articolo 21) avente lo scopo di finanziare le politiche dellintegrazione (finalizzato allapprendimento della lingua, alla formazione, al sostegno nelle scuole, agli interventi per la casa e per il lavoro).

    Sono chiamati a sostenere il costo di queste politiche lo Stato, i datori di lavoro, alcune categorie di lavoratori direttamente (gli autonomi) e altre indirettamente (riversando i contributi previdenziali versati e non utilizzati dal titolare mediante il pensionamento), nonch la societ in genere mediante donazioni, finanziamento per programmi eccetera.

    La logica che il processo dintegrazione ha ricadute positive su tutta la collettivit, e non solo sui migranti. Nel caso dei datori di lavoro, lo Stato permette e assicura mediante le politiche migratorie lingresso di lavoratori che altrimenti non potrebbero essere reperiti allinterno o che potrebbero essere reperiti solo offrendo salari pi alti. Poich lo Stato sostiene una serie di costi connessi a questa funzione, appare equo che gli imprenditori, in quanto beneficiari diretti, contribuiscano al Fondo al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.

    Il disegno di legge contempla anche il rafforzamento e lallargamento dei compiti della Commissione per le politiche di integrazione, non rinnovata e quindi non operativa nella scorsa legislatura, denominata adesso Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa (articolo 22). Alla Commissione, oltre alla presentazione di rapporti sulle condizioni dei migranti, i processi dintegrazione, la valutazione delle politiche, lelaborazione di studi e ricerche, affidato anche limportante compito di proporre, orientare e sostenere le iniziative antidiscriminatorie e antirazziste, nella convinzione che esse siano parte integrante delle politiche dintegrazione, nonch il compito di fare proposte per la ripartizione e limpiego del Fondo per linserimento e lintegrazione dei migranti. Il binomio integrazione-antidiscriminazione indissolubile.

    LItalia un paese nel quale limmigrazione divenuta oramai da un terzo di secolo una componente strutturale della societ. Questa realt rende indifferibile un intervento di profonda revisione della politica migratoria del nostro paese.

    A tal fine il presente disegno di legge affronta una parte importante della complessa materia. Ipotesi di studio prudenti ci dicono infatti che negli anni futuri limmigrazione continuer sugli alti livelli propri dellultimo decennio: ma ben possibile che essi possano essere pi consistenti.

    In questo quadro, deve essere rivista la politica delle ammissioni che non pu prescindere da una seria programmazione, basata sulla realistica previsione del fabbisogno cos come delle capacit di accoglienza, e che deve disporre di forme pi articolate di ingresso per assicurare un migliore incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

    Queste riforme, accompagnate ad una revisione della materia dellingresso nel territorio dello Stato, dei permessi di soggiorno, e da articolate e controllate forme di regolarizzazioni ad personam rendono possibile la riduzione del grado di irregolarit dello stock migratorio, oggi insostenibile.

    Passiamo quindi a un esame puntuale delle singole disposizioni.

    Larticolo 1 semplifica liter oggi lungo e farraginoso dei decreti annuali di definizione dei flussi di lavoratori extracomunitari, riportando alla Presidenza del Consiglio dei ministri il gruppo tecnico di supporto al Comitato dei ministri e riducendone il numero dei componenti.

    Larticolo 2 definisce pi chiaramente i criteri ispiratori della programmazione triennale dei flussi, indicando che essa deve basarsi su valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con lequilibrato inserimento dei nuovi arrivati. La programmazione triennale si fonda sulla pi ampia consultazione delle istituzioni e delle parti sociali, mentre la determinazione dei decreti annuali viene snellita, adottando procedimenti pi veloci. I tetti numerici agli ingressi a vocazione stabile vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con iter abbreviati. Gli ingressi stagionali sono definiti in maniera semplificata con decreti ministeriali.

    Larticolo 3 (che modifica fra laltro larticolo 4, comma 3, del testo unico) specifica che i mezzi di sussistenza non devono essere dimostrati da quelle categorie di migranti che vengono in Italia per procurarsele, come nel caso dei lavoratori assunti, ovvero qualora siano gi stati garantiti da altri (ricongiungimento familiare), ovvero siano accolti per ragioni umanitarie (motivi di protezione internazionale). Larticolo 3 commisura, inoltre, il divieto di ingresso non gi in modo automatico alle condanne riportate, ma alleffettiva pericolosit del migrante, in linea con quanto gi previsto per lingresso dei familiari ricongiunti con il recepimento della relativa direttiva europea.

    Larticolo 4, comma 1, alla lettera a) contiene una modifica meramente formale in quanto il documento previsto dallarticolo 9 del testo unico, in ragione del recepimento della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo, non si chiama pi carta di soggiorno, mentre alla lettera c) prevede la soppressione del permesso di soggiorno trimestrale per turismo, onde rispondere ad una infrazione comunitaria dovuta al transito dellaccordo di Schengen nellacquis comunitario che non prevede tali tipi di permesso di soggiorno.

    Alla lettera d) si riporta la durata dei permessi di soggiorno alle misure previste dalloriginaria formulazione del testo unico. Una durata troppo breve del permesso di soggiorno, infatti, lungi dallapportare sicurezza, costituisce solo un aggravio di lavoro per gli uffici preposti al rinnovo.

    Alla lettera f), poi, per non gravare limmigrato dei ritardi della pubblica amministrazione, si prevede che il permesso di soggiorno scaduto, per il quale sia stato chiesto nei termini il rinnovo, continui ad essere efficace ed a produrre i suoi effetti fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato. Questa una novit molto importante in quanto permette allo straniero regolare di non essere privato dei suoi diritti elementari (come la possibilit di affittare una casa) a causa dei tempi molto lunghi specialmente nelle grandi citt per il rilascio del rinnovo dei permessi di soggiorno.

    La lettera h) sostituisce il comma 5 dellarticolo 5 del testo unico, in linea con quanto gi provveduto in sede di recepimento della direttiva europea sul ricongiungimento familiare, in modo da non obbligare al ritiro o al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno automaticamente al verificarsi di determinate condizioni, ma da consentire al questore di valutare il grado di inserimento dellimmigrato.

    Alla lettera i) si introduce il permesso di soggiorno premiale al fine di consentire la concessione dello stesso allo straniero che con azioni di alto valore sociale dimostri lattaccamento ai valori fondamentali della societ italiana.

    La lettera l) modifica il comma 7 dellarticolo 5 per lo stesso motivo esposto in precedenza, ossia dellinfrazione comunitaria allacquis Schengen. Chi entra nel territorio italiano per turismo o affari o visita per meno di novanta giorni tenuto fatti salvi gli obblighi di visto e di apposizione di timbro a data sul passaporto alla sola comunicazione della presenza sul territorio nei modi pi semplici (scheda allaeroporto o frontiera, raccomandata) che saranno definiti con apposito decreto del Ministero dellinterno.

    Larticolo 5 sostituisce larticolo 5-bis del testo unico, relativo al contratto di soggiorno per lavoro subordinato, nel senso di conservare quanto di positivo esiste nel contratto di soggiorno, ossia il punto unico ove limmigrato incontra la pubblica amministrazione e di eliminare alcune garanzie troppo onerose, quale la garanzia per le spese di rimpatrio, sostituita dal versamento di un contributo al Fondo rimpatri e al Fondo di cui allarticolo 45.

    Le modalit speciali del contratto di lavoro illustrato in questo articolo permangono solo per il primo contratto di lavoro che lo straniero stipula in Italia. Dal successivo, la disciplina speciale per lo straniero viene assorbita dalla normale disciplina prevista per i contratti di lavoro.

    Larticolo 6 reca una modifica formale resa necessaria dalla confluenza dellAIPA nel CNIPA.

    Allarticolo 7 viene inserito un permesso premiale per chi vittima dei reati di immigrazione clandestina fornisca un rilevante contributo alla cattura dei colpevoli o mandanti.

    Allarticolo 8 vengono inserite altre due cause di inespellibilit; la prima, gi sanzionata con convenzioni internazionali, di coloro che, rinviati nel loro paese, siano soggetti allesecuzione di una pena capitale.

    La seconda, disponendo linespellibilit di chi possa dimostrare di aver soggiornato nel territorio dello Stato per almeno 20 anni, riconosce prevalenti i legami creati nel territorio italiano rispetto a quelli residui nel Paese di origine.

    Larticolo 9 chiarisce e semplifica i criteri per la definizione dei flussi annuali permettendo di includere, a seconda delle esigenze e per lanno in questione, alcune categorie ben definite in eccesso dei tetti numerici.

    Larticolo 10 introduce nel testo unico larticolo 21-bis che stabilisce le modalit dingresso per i lavoratori subordinati. Lingresso per motivi di lavoro subordinato nei limiti del tetto numerico stabilito dai decreti annuali potr avvenire per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro; per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente autorizzate e per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia individuale.

    Allarticolo 11 viene inserito un permesso premiale per i lavoratori assunti in nero che diano un rilevante contributo allaccertamento dei reati di sfruttamento della mano dopera. Tale possibilit di permesso premiale costituir, inoltre, un valido deterrente, allassunzione di manodopera non in regola con la normativa sul soggiorno dello straniero.

    Larticolo 12 introduce il visto dingresso per ricerca di lavoro, nei limiti numerici e per i profili professionali esplicitati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e subordinatamente alla prestazione di garanzia monetaria redimibile al momento delluscita dal paese o della sottoscrizione di contratto di lavoro. Ci permetter lincontro diretto tra datore di lavoro e immigrato lavoratore essenziale per numerose modalit dimpiego.

    Larticolo 13 prevede, per tutelare il capitale investito dai datori di lavoro, che i lavoratori formati allestero possano essere assunti in Italia, anche al di fuori delle quote stabilite.

    Larticolo 14 reintroduce la figura dello sponsor, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelle previste nella cosiddetta legge Turco-Napolitano. Lo sponsor non un privato, bens unassociazione che, preventivamente, sul modello britannico, stipula una convenzione autorizzatoria con la pubblica amministrazione. In tale convenzione sono stabiliti il numero degli stranieri da sponsorizzare, le garanzie che lassociazione offre allo Stato, i servizi che offrir allo straniero. Le convenzioni possono essere risolte unilateralmente dallo Stato, se le condizioni previste non sono state rispettate.

    Larticolo 16 introduce lobbligo di contributo al Fondo rimpatri e al Fondo per linserimento e lintegrazione dei migranti per i lavoratori autonomi.

    Larticolo 17 aggiunge ai casi particolari di ingressi cosiddetti fuori quota anche quei lavoratori stranieri extracomunitari che apportino particolari contributi alla conoscenza, in particolare a quella scientifica; alle applicazioni tecnologiche; alla qualit, anche artistica, della produzione; o che si inseriscano in attivit di particolare e riconosciuto valore sociale.

    Larticolo 18 permette dintrodurre un meccanismo, gi sperimentato in altri paesi europei, per la regolarizzazione ad personam di stranieri gi presenti in Italia da lungo tempo e pienamente integrati nella societ italiana. Tale misura intesa a ridurre la pressione dellirregolarit senza il ricorso a sanatorie periodiche, mediante un meccanismo selettivo e discrezionale, ma continuativo, che permette di risolvere casi specifici. Per le sue caratteristiche, tale misura non si applicher a grandi numeri di persone e non potr costituire fattore di attrazione di ulteriore immigrazione irregolare.

    Larticolo 21 sostituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie con il Fondo nazionale per linserimento e le politiche dei migranti finanziato da stanziamenti statali, da contributi dei datori di lavoro, sia imprese sia famiglie, da contributi dei lavoratori autonomi, da contributi pensionistici non riscossi dai lavoratori extracomunitari, dallammontare delle ammende comminate ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze stranieri privi di permesso di soggiorno e da contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea.

    Larticolo 22 istituisce una Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa. Si tratta di un organismo indipendente, investito di compiti di analisi, stimolo, consulenza e proposta sullinsieme delle politiche di integrazione degli immigrati e delle persone di origine straniera presenti in Italia. Al fine di garantire una maggiore incisivit della sua azione e di evitare duplicazioni e sprechi, la Commissione assume le funzioni dellUfficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), attualmente operante nellambito del Dipartimento per i diritti e le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene pertanto soppresso.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Comitato per il coordinamento

e il monitoraggio)

    1. Allarticolo 2-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 sostituito dal seguente:

    3. Per listruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composto dai rappresentanti dei Ministeri interessati e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata, di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata allattuazione delle disposizioni del presente testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allarticolo 3, comma 1.

        b) il comma 4 abrogato.

Art. 2.

(Politiche migratorie)

    1. Allarticolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 3 sostituito dal seguente:

    3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, elaborati in base a valutazioni demografiche, economiche e sociali compatibili con un equilibrato inserimento, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, linserimento sociale e lintegrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversit e delle identit culturali delle persone, purch compatibili con lordinamento giuridico, e prevede gli strumenti per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.;

        b) il comma 4 sostituito dai seguenti:

    4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di cui allarticolo 2-bis, comma 2, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dellanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, i tetti numerici di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per ciascuna delle seguenti modalit:

        a) per lavoro subordinato non stagionale;

        b) per lavoro autonomo;

        c) per ricerca di lavoro.

    4-bis. I tetti numerici di cui al comma 4 devono tenere conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellarticolo 20. Qualora se ne ravvisi lopportunit, ulteriori decreti possono essere emanati durante lanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, per lavoro autonomo e per ricerca di lavoro, sono rilasciati entro il limite dei tetti numerici.

    4-ter. Con uno o pi decreti del Ministro per la solidariet sociale, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, annualmente definito, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, il tetto numerico di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato stagionale;

        c) al comma 6-bis, dopo le parole il Ministero dellinterno espleta, sono inserite le seguenti in conformit con le proprie competenze e.

Art. 3.

(Ingresso nel territorio dello Stato)

    1. Allarticolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, il quinto periodo soppresso;

        b) il comma 3 sostituito dal seguente:

    3. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, lItalia, in armonia con gli obblighi assunti con ladesione a specifici accordi internazionali, consente lingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza. La dimostrazione dei mezzi di sussistenza per il soggiorno ed il ritorno nel Paese di provenienza non richiesta per coloro che presentano domanda di ingresso per motivi di lavoro subordinato, per motivi di protezione internazionale, nonch per i ricongiunti nel caso di domanda di ricongiungimento familiare. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dellinterno, sulla base dei criteri emanati nel documento di programmazione di cui allarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti ovvero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Art. 4.

(Permesso di soggiorno)

    1. Allarticolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: che siano muniti di carta di soggiorno sono sostituite dalle seguenti: in possesso del documento di cui allarticolo 9;

        b) il comma 2 sostituito dal seguente:

    2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto per soggiorni superiori a novanta giorni, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto dingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu provvedere speciali modalit di rilascio relativamente ai soggiorni per lesercizio delle funzioni di ministro di culto, nonch ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.;

        c) al comma 3, la lettera a) abrogata;

        d) il comma 3-bis sostituito dal seguente:

    3-bis. La durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo determinato quella indicata nel contratto di lavoro e non pu comunque superare i due anni. La durata del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non pu superare i nove mesi. La durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato non pu superare i tre anni.;

        e) al comma 3-sexies, le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti: tre anni;

        f) il comma 4 sostituito dal seguente:

    4. Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora almeno trenta giorni prima della sua scadenza ed sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e per il rinnovo previste dal presente testo unico. Il permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato rinnovato per una durata uguale al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale. Dal momento della presentazione, nei termini previsti dal presente comma, della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al rilascio del permesso di soggiorno rinnovato, sono prorogati gli effetti e lefficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto.;

        g) il comma 4-bis abrogato;

        h) il comma 5 sostituito dal seguente:

    5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per lingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nelladottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene anche conto della natura e delleffettivit degli eventuali vincoli familiari dellinteressato e dellesistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonch per lo straniero gi regolarmente presente sul territorio dello Stato, anche della durata del suo soggiorno sullo stesso.;

        i) dopo il comma 6 inserito il seguente:

    6-bis. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato abbia messo in atto comportamenti di straordinaria rilevanza sociale e umanitaria, pu chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di tre anni valido per laccesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro;

        l) al comma 7, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dallautorit di uno Stato appartenente allUnione europea, valido per il soggiorno in Italia, nonch gli stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia provenienti da uno Stato non appartenente allUnione europea per un soggiorno non superiore ai novanta giorni, per i quali non richiesto il permesso di soggiorno, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al loro ingresso alla frontiera ovvero al questore con le modalit previste da apposito decreto del Ministro dellinterno.

Art. 5.

(Contratto di lavoro)

    1. Larticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituito dal seguente:

    Art. 5-bis. - (Contratto di lavoro) 1. Lo straniero che fa ingresso in Italia per motivi di lavoro tenuto a sottoscrivere il primo contratto di lavoro in base a quanto previsto dallarticolo 22 presso lo sportello unico per limmigrazione della provincia nella quale dimora o ha sede legale il datore di lavoro o dove ha luogo la prestazione di lavoro, secondo le modalit previste nel regolamento di attuazione.

    2. Il contratto di lavoro di cui al comma 1 deve contenere lindicazione, da parte del datore di lavoro, di un alloggio per il lavoratore fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio, ovvero di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonch, oltre a quanto previsto dai contratti di categoria, la quietanza del versamento, da parte del datore di lavoro del contributo, di ammontare specificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale, da devolvere al Fondo nazionale rimpatri di cui al comma 3 ed al Fondo nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti di cui allarticolo 45.

    3. istituito, presso il Ministero dellinterno che lo gestisce, il Fondo nazionale rimpatri (FNR) destinato a finanziare i rimpatri degli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato. Il Ministero dellinterno pu stipulare apposite convenzioni con organismi nazionali, internazionali o sopranazionali per lattuazione di forme di rimpatrio assistito.

Art. 6.

(Potenziamento e coordinamento

dei controlli di frontiera)

    1. Allarticolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 2 sostituito dal seguente:

    2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti data comunicazione al Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione (CNIPA).;

        b) il comma 5-bis abrogato.

Art. 7.

(Disposizioni contro

le immigrazioni clandestine)

    1. Allarticolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 3-septies aggiunto, in fine, il seguente:

    3-opties. Allo straniero vittima dei reati previsti dal presente articolo, che aiuti concretamente lautorit di polizia o lautorit giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per lindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e che non sia regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, pu essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di un anno.

Art. 8.

(Divieti di espulsione e di respingimento)

    1. Allarticolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ovvero possa subire, per i reati commessi, la pena di morte;

        b) al comma 2, dopo la lettera d) aggiunta la seguente:

        d-bis) degli stranieri che possano dimostrare di essere soggiornanti sul territorio dello Stato da almeno venti anni.

Art. 9.

(Determinazione dei flussi di ingresso)

    1. Allarticolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 sostituito dal seguente:

    1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo avviene conformemente agli indirizzi, le modalit e i limiti, anche numerici, contenuti nel documento di programmazione triennale e nei decreti di cui allarticolo 3, commi 4, 4-bis, e 4-ter. Nellambito del tetto numerico stabilito per il lavoro subordinato possono essere fissati limiti massimi per grandi categorie di lavoratori la cui determinazione e la cui capienza sono definite dai decreti annuali in base alle indicazioni del documento di programmazione triennale. I decreti annuali stabiliscono anche il numero delle categorie speciali di lavoratori di cui allarticolo 27, nonch i requisiti dei lavoratori autonomi ammissibili. Con tali decreti possono essere assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione. Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza;

        b) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:

    4. I decreti annuali devono tenere conto di tutti gli indicatori disponibili riguardanti la presenza straniera, la domanda e lofferta di lavoro, le caratteristiche dei processi dinserimento e dintegrazione, raccolti ed elaborati dallIstat.

    4-bis. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

    4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.

Art. 10.

(Modalit dingresso

per i lavoratori subordinati)

1    . Dopo larticolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:

    Art. 21-bis. - (Modalit dingresso per i lavoratori subordinati) 1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato nei limiti del tetto numerico stabilito dai decreti annuali pu avvenire:

        a) per chiamata nominativa o numerica da parte di un datore di lavoro;

        b) per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia da parte di istituzioni appositamente autorizzate;

        c) per ricerca di lavoro, subordinato alla prestazione di adeguata garanzia individuale.

Art. 11.

(Lavoro subordinato a tempo determinato

e indeterminato)

    1. Allarticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, le lettere b), c) e d) sono abrogate;

        b) al comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

        c) al comma 11, secondo periodo, le parole non inferiore a sei mesi sono sostituite dalle seguenti non inferiore ad un anno;

        d) il comma 12 sostituito dal seguente:

    12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, punito con lammenda da 2.000 a 10.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Se il fatto di cui al primo periodo commesso da un imprenditore o un esercente attivit commerciale, si applica la pena dellarresto da tre mesi ad un anno e lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Se il fatto di cui al primo periodo accertato con il rilevante contributo dello straniero non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, occupato alle dipendenze di un imprenditore o di un esercente attivit commerciale, allo straniero, valutata la sua posizione, la sua condotta, il grado di integrazione, su proposta del prefetto, pu essere concesso dal questore un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di un anno;

        e) il comma 13 sostituito dal seguente:

    13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dallarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocit al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al raggiungimento dellet pensionabile;

        f) dopo il comma 13 inserito il seguente:

    13-bis. I contributi pensionistici versati da lavoratori stranieri che non risultino utilizzati dagli aventi diritto sono conferiti al Fondo nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti di cui allarticolo 45.

Art. 12.

(Ricerca di lavoro subordinato con prestazione

di garanzia da parte del richiedente)

    1. Dopo larticolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:

    Art. 22-bis. - (Ricerca di lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte del richiedente) 1. Lo straniero extracomunitario pu fare domanda di concessione di visto per ricerca di lavoro. Il visto concesso se sussistono i requisiti per lingresso, nellambito dei tetti numerici stabiliti, secondo le modalit indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico e per i profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annuale. Detto visto deve essere utilizzato entro sei mesi dalla sua attribuzione e consente di ottenere, previa iscrizione presso il centro per limpiego, un permesso di soggiorno di sei mesi ai fini di ricerca di un lavoro subordinato. Al momento della concessione del visto, il richiedente deve dimostrare con adeguata documentazione:

        a) di essere in possesso di adeguate risorse per il periodo di validit del visto previste dallarticolo 4, comma 3;

        b) di aver versato in apposito conto una somma infruttifera equivalente a sei mensilit della pensione sociale a titolo di garanzia; tale somma redimibile al momento del rientro o alla sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro.

    2. Il Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della solidariet sociale, stabilisce, con proprio decreto, le modalit per la concessione, tramite estrazione a sorte, del visto per ricerca di lavoro.

Art. 13.

(Formazione dei lavoratori

nei Paesi di origine)

    1. Allarticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 sostituito dal seguente:

    1. Nellambito di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero delluniversit e della ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e altri enti locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, seguite, eventualmente, da tirocinio presso aziende nel territorio dello Stato.;

        b) il comma 3 sostituito dal seguente:

    3. Gli stranieri che abbiano partecipato con profitto alle attivit di cui al comma 1 possono stipulare contratti di lavoro in Italia nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono, anche in eccedenza ai tetti numerici stabiliti dai decreti di cui allarticolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter;

        c) il comma 4 abrogato.

        d) la rubrica sostituita dalla seguente: (Formazione dei lavoratori nei Paesi di origine).

Art. 14.

(Ricerca di lavoro subordinato con

prestazione di garanzia da parte di terzi)

    1. Dopo larticolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:

    Art. 23-bis. - (Ricerca di lavoro subordinato con prestazione di garanzia da parte di terzi) 1. Le associazioni imprenditoriali, sindacali e le associazioni operanti nel settore dellimmigrazione da almeno tre anni, che abbiano stipulato apposita convenzione con il Ministero della solidariet sociale, possono garantire lalloggio ed il mantenimento di lavoratori stranieri che intendano ricercare un lavoro subordinato nel territorio dello Stato, sulla base e nel rispetto delle condizioni stabilite dalle suddette convenzioni.

    2. Allo straniero rilasciato apposito visto, quando necessario, e apposito permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per lavoro alla stipula, prima della scadenza del permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, di un contratto di lavoro della durata fino ad un anno.

    3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono essere risolte unilateralmente dal Ministero della solidariet sociale in caso di violazione da parte dei lavoratori stranieri garantiti ai sensi del presente articolo.

Art. 15.

(Lavoro stagionale)

    1. Allarticolo 24, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.

Art. 16.

(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)

    1. Allarticolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 2 inserito il seguente:

    2-bis. Lo straniero deve altres versare al Fondo per linserimento e lintegrazione dei migranti di cui allarticolo 45 ed al FNR un contributo nella misura e secondo le modalit stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 17.

(Ingresso per lavoro in casi particolari)

    1. Allarticolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 premesso il seguente:

    01. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, e oltre ai tetti numerici di cui allarticolo 3, commi 4, 4-bis e 4-ter, sono ammessi lavoratori stranieri extracomunitari che apportino particolari contributi alla conoscenza, in particolare a quella scientifica, alle applicazioni tecnologiche, alla qualit, anche artistica, della produzione ovvero che si inseriscano in attivit di particolare e riconosciuto valore sociale. I criteri per la determinazione di questi profili professionali sono indicati nel documento programmatico triennale e specificati nei decreti annuali;

        b) al comma 1, lalinea sostituito dal seguente:

    1. Il regolamento di attuazione disciplina comunque particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:.

Art. 18.

(Permesso di soggiorno ad personam)

    1. Dopo laricolo 27 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito il seguente:

    Art. 27-bis. - (Permesso di soggiorno ad personam) 1. Il prefetto pu chiedere al questore di rilasciare un permesso di soggiorno per lavoro ad un cittadino di un paese non comunitario, non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, il quale possa dimostrare di essere presente in Italia da almeno cinque anni, di avere un lavoro, di essere concretamente integrato e di non aver riportato condanne penali, n di essere stato rinviato a giudizio.

Art. 19.

(Ricongiungimento familiare)

    1. Allarticolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la lettera a) sostituita dalla seguente:

        a) di un alloggio fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria accertati dallAzienda unit sanitaria locale competente per territorio, ovvero di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore effettivamente dimorer;.

Art. 20.

(Misure di integrazione sociale)

    1. Allarticolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, il comma 3 abrogato.

Art. 21.

(Fondo nazionale per linserimento

e lintegrazione dei migranti)

    1. Allarticolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 sostituito dai seguenti:

    1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri istituito il Fondo nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti (FNIIM) destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. Al FNIIM affluiscono le somme derivanti:

        a) dallo stanziamento statale annuale determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui allarticolo 3, comma 4;

        b) dai contributi dei datori di lavoro, sia imprese sia famiglie, di cui allarticolo 5-bis;

        c) dai contributi dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 26, comma 2-bis;

        d) dai contributi pensionistici di cui allarticolo 22, comma 13-bis, non riscossi dai lavoratori stranieri;

        e) dallammontare delle ammende comminate ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, di cui allarticolo 22, comma 12;

        f) dai contributi e donazioni o cofinanziamenti eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dellUnione europea, che sono versati allentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.

    1-bis. Il FNIIM annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, tenuto conto delle proposte della Commissione di cui allarticolo 46;

        b) la rubrica sostituita dalla seguente: (Fondo nazionale per linserimento e lintegrazione dei migranti).

Art. 22.

(Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa)

    1. Larticolo 46 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sostituito dal seguente:

    Art. 46. - (Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa) 1. Presso il Ministero della solidariet sociale istituita la Commissione per le politiche di integrazione e per la lotta alla discriminazione su base etnica, culturale e religiosa, di seguito denominata Commissione. La Commissione ritenuta organismo indispensabile per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso lutilizzazione di altri uffici ai sensi dellarticolo 18 della legge 28 dicenmbre 2001, n. 448.

    2. La Commissione ha i seguenti compiti:

        a) predisporre per il Governo, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, nonch con i consigli territoriali di cui allarticolo 3, comma 6, anche ai fini dellobbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lintegrazione degli immigrati e per la lotta alla discriminazione. In questo quadro, la Commissione incaricata del monitoraggio dellimpatto della spesa pubblica, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, in materia di integrazione e di lotta alla discriminazione;

        b) formulare proposte di interventi rispetto alle politiche di integrazione, in particolare in ambito lavorativo, scolastico, sanitario, abitativo e dellaccesso ai servizi sociali;

        c) elaborare annualmente, in conformit con il documento programmatico relativo alla politica dellimmigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato di cui allarticolo 3, gli indirizzi per lutilizzo del FNIIM che viene sottoposto entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio dei ministri per lapprovazione;

        d) promuovere e coordinare lelaborazione di studi e ricerche sui processi e sulle politiche di integrazione degli immigrati, sugli aspetti della convivenza interetnica, sul livello e sulle forme della discriminazione su base etnica, culturale e religiosa, nonch sullimpatto delle politiche in questi ambiti;

        e) fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti le politiche migratorie, di integrazione, di promozione della coesione sociale e di lotta alla discriminazione;

        f) fornire assistenza alle vittime di comportamenti discriminatori nei procedimenti intrapresi da queste ultime sia in sede amministrativa che giurisdizionale;

        g) promuovere autonomamente procedimenti in sede civile contro la discriminazione nei casi di cui allarticolo 43;

        h) svolgere inchieste al fine di verificare lesistenza di fenomeni discriminatori nel rispetto delle prerogative dellautorit giudiziaria;

        i) promuovere ladozione di progetti di azioni positive in collaborazione con regioni, enti locali e associazioni;

        l) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione contro la discriminazione e a sostegno del dialogo interculturale.

    3. La Commissione assume i compiti assegnati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, allUfficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR) istituito nellambito del Dipartimento per i diritti e le pari opportunit della Presidenza del Consiglio dei ministri, che soppresso.

    4. La Commissione composta da:

        a) un Presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della solidariet sociale e per i diritti e le pari opportunit. Il Presidente della Commissione deve essere persona di comprovata esperienza nelle materie di competenza della Commissione;

        b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: solidariet sociale, affari esteri, interno, giustizia, lavoro e previdenza sociale, salute, diritti e pari opportunit e pubblica istruzione;

        c) tre rappresentanti delle regioni e degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

        d) un numero massimo di sette esperti, con qualificata esperienza nel campo dellanalisi sociale, giuridica ed economica dei problemi dellimmigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri della solidariet sociale e per i diritti e le pari opportunit.

    5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti la Commissione, determinata lorganizzazione della segreteria della Commissione, costituita presso il Ministero della solidariet sociale, e sono definiti i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione e agli esperti dei quali la Commissione intenda avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.

    6. Entro i limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento della Commissione dal decreto di cui al comma 5, la Commissione pu affidare leffettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla Commissione e stipulate dal Presidente della medesima, e provvedere allacquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

    7. Per ladempimento dei propri compiti la Commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.