Documento tecnico per lincontro del Tavolo sullAsilo del 20 novembre 2006

 

 

Introduzione

 

Il 20 giugno 2006, i maggiori enti di tutela operanti nel settore dellasilo e dei diritti dei rifugiati, lanciavano a Governo e Parlamento un appello congiunto per chiedere ladozione in tempi brevi di una legislazione organica in materia di asilo, di cui lItalia, unico paese dellUnione Europea, rimane sprovvista. Questo appello si basava su un dettagliato documento congiunto, elaborato in seno al Tavolo sullAsilo, contenente i principi cardine di una futura legge organica in materia di asilo.

 

Considerando che il dibattito politico nella seconda parte del 2006 si focalizzato su determinati aspetti della riforma del TU sullimmigrazione e della legge 189/2002 (la cosiddetta Bossi-Fini) ad esclusione dellasilo, vi il rischio che le modifiche necessarie e urgenti in materia di asilo vengano ulteriormente rinviate, con gravi conseguenze per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria. Nelle more delladozione di tale legge organica sullasilo, si ritiene pertanto opportuno portare allattenzione delle autorit competenti alcune proposte di interventi immediati e prioritari.

 

Alcune di queste proposte non comporterebbero vere e proprie modifiche normative, quanto piuttosto chiarimenti nella prassi tramite comunicazioni o circolari ministeriali (pagine 1-5). Altre proposte richiederebbero modifiche del Regolamento n. 303/2004 (pagine 5-6) ovvero della Legge n. 189/2002 (pagine 6-8). Infine, si riportano alcune questioni di particolare importanza, proponendo i.a. una modifica del decreto legislativo sul diritto al ricongiungimento familiare in attuazione della Direttiva 2003/86/CE, al fine di non escludere da tale diritto i beneficiari di protezione umanitaria (pagine 8-10).

 

Il presente documento un documento di lavoro, basato sul suddetto documento congiunto, elaborato durante i lavori del Tavolo sullAsilo in preparazione di un incontro previsto per il 20 novembre 2006 con il Sottosegretario del Ministero dellInterno, on. Marcella Lucidi.

 

Proposte di interventi immediati con comunicazioni o circolari ministeriali

 

  1. Condizioni di trattenimento nei centri di identificazione

 

Ai sensi del regolamento 303/2004 luscita dai centri di identificazione consentita, compatibilmente con lo svolgimento della procedura e previa comunicazione al direttore del centro, dalle ore otto alle ore venti, tranne che non si tratti di richiedenti asilo privi di documenti di viaggio o di identit o in possesso di documenti risultati falsi o che siano stati fermati per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera. In questi ultimi casi, lallontanamento dal centro consentito solo per comprovati e gravi motivi personali, di salute o di famiglia.

 

Di fatto presso alcuni centri, contrariamente a quanto previsto dal regolamento, non in nessun caso prevista luscita dei trattenuti dalle strutture. Questa prassi, in quanto contraria a legge, appare illegittima e quindi vietata anche dal diritto internazionale (vd. ad es. art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici). Risulta inoltre che in alcuni casi non viene rispettato il termine massimo di detenzione previsto dal regolamento (20 giorni).

 

→Si chiede di inviare opportuna comunicazione alle Prefetture competenti per far rispettare le condizioni di trattenimento previste dal regolamento, ivi compreso il termine massimo di 20 giorni.

 

  1. Condizioni per linvio dei richiedenti nei centri di identificazione

 

E stato rilevato che alcune Questure avrebbero disposto il trattenimento dei richiedenti asilo, anche quando gli stessi erano in possesso di validi documenti identificativi, ai sensi dellart. 1 bis lettera b. Una interpretazione estensiva di tale disposizione pu comportare tuttavia lapplicazione generalizzata del regime del trattenimento, conferendo peraltro alle Questure un potere discrezionale e di valutazione di merito che non compete alle autorit di P.S. Tale pratica, inoltre, determina non solo la difficolta di prevedere per il richiedente eventuali percorsi preparatori allintervista con la Commissione, ma anche una violazione del principio del giudice naturale, in quanto comporta lassegnazione ad un diverso giudice del ricorso in caso di eventuale diniego al riconoscimento dello status di rifugiato emesso dalla Commissione territoriale (in violazione dellart. 25 Cost.).

 

→Appare pertanto opportuno fornire indicazioni in merito alla opportunit di non inviare i richiedenti asilo nei CdI nel caso in cui gli stessi siano in possesso di validi documenti identificativi.

 

  1. Esame della domanda da parte delle Commissioni territoriali

 

In data 20 aprile 2005 stata emanata unordinanza del P.C.M. che rimanda alle ordinanze n. 3242/2002 e 3244/2002 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare leccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale. Le richiamate ordinanze, in particolare, chiariscono che la Commissione pu operare a maggioranza dei propri componenti. La norma regolamentare chiarisce invece che la Commissione territoriale validamente costituita con la presenza di tutti i componenti.

 

→Si richiede quindi di adottare soluzioni strutturali ai fini della piena applicazione dellart. 15, comma 1, DPR 303/2004;

 

4.     Rispetto della normativa sui procedimenti amministrativi

La Commissione, entro tre giorni feriali dallaudizione pu decidere di riconoscere lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, ovvero rigettare la domanda in assenza di tali requisiti, ovvero rigettare la domanda ma chiedere al Questore di rilasciare un permesso per motivi umanitari. Per quanto riguarda il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il regolamento 334/2004 (art. 14) chiarisce che tale permesso consente lo svolgimento dellattivit lavorativa ed convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Risulta che le Commissioni non provvedono ad avvisare linteressato dellavvio del procedimento di revoca della protezione umanitaria, in violazione di quanto previsto dalla legge 241/1990. Ove al contrario il richiedente ricevesse un preavviso circa lintenzione della Questura di revocare il permesso, potrebbe chiedere alla stessa Questura la conversione del permesso per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro.

Non risulta peraltro che le Questure, al momento della notifica della decisione negativa da parte della Commissione, valutino la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo (vd. ad es. art. 11 DPR 334/2004, comma 1 c-ter).

La legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), allart. 10 bis, chiarisce che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorit competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

→Si chiede la piena applicazione dellart. 10 bis della legge 241/1990 al momento della notifica dei provvedimenti emessi dalla Commissione e del successivo rilascio del permesso di soggiorno da parte delle Questure.

 

  1. Rilascio del titolo di viaggio nei confronti dei titolari di protezione umanitaria

 

E stata rilevata ladozione di prassi estremamente diversificate da parte delle Questure presenti sul territorio relativamente al rilascio del titolo di viaggio nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari. In alcuni casi, le Questure avrebbero persino contattato le Ambasciate dei paesi di provenienza degli stranieri per accertare la possibilit per questi ultimi di ottenere passaporto. Tale prassi va censurata in quanto risulta gravemente lesiva dei diritti dei titolari di protezione umanitaria. E necessario quindi impartire disposizioni chiare in merito alle condizioni per il rilascio del titolo di viaggio nei confronti di questa categoria di stranieri. Risulta inoltre che nel caso di minori stranieri non accompagnati le Questure richiederebbero la presenza del tutore ai fini del rilascio del titolo di viaggio.

 

→In particolare si chiede lapplicazione della circolare del Ministero dellInterno del 24 febbraio 2003 che chiarisce che tale documento pu essere rilasciato, nei soli casi in cui lo straniero sia privo di passaporto ovvero si trovi nellimpossibilit di ottenerlo.

→Occorre specificare che il minore straniero non accompagnato pu richiedere autonomamente titolo di viaggio, non essendo necessaria, a questo fine, la presenza del tutore.

 

  1. Rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari

 

Alla scadenza del permesso per motivi umanitari pu essere chiesto il rinnovo o la conversione in permesso per motivi di lavoro.

Nel primo caso la Questura invia, generalmente, richiesta alla Commissione in merito alla sussistenza delle condizioni previste per il rinnovo della protezione.

Se la Commissione esprime parere negativo in merito al rinnovo della protezione, al momento della notifica della decisione la Questura consegna allinteressato un invito a lasciare il territorio ai sensi dellarticolo 13 comma 5, T.U. 286/1998.

      →Appare innanzitutto opportuno che venga sempre assegnato un termine allo straniero per la presentazione di eventuali controdeduzioni al momento della notifica del provvedimento negativo, anche in ottemperanza di quanto previsto dallart. 10 bis della legge n. 241/1990. Sarebbe inoltre auspicabile stabilire che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari avvenga in modo automatico a meno di diversa indicazione della Commissione. Si richiede inoltre una maggiore certezza sui tempi.

 

  1. Ottemperanza ai provvedimenti emessi dallautorit giudiziaria

 

Nel caso di diniego dello status di rifugiato, viene generalmente notificato allo straniero un invito a lasciare il territorio nazionale nel termine di 15 giorni. Quando lo straniero sia gi trattenuto in un CdI o in un CPT, il provvedimento viene adottato dal Questore con accompagnamento alla frontiera. Contro questultimo provvedimento il ricorso deve essere presentato al giudice di pace.

Contro linvito a lasciare il territorio invece possibile ricorrere innanzi al TAR. E tuttavia sempre esperibile il ricorso al Tribunale ordinario contro il diniego del riconoscimento del diritto di asilo. Nei casi in cui lautorit giudiziaria (TAR, Giudice di Pace o Tribunale) dispone la sospensione del provvedimento di allontanamento fino allesito del giudizio, le Questure generalmente rifiutano il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo. Talvolta il permesso viene rifiutato anche in presenza di esplicita richiesta da parte dellautorit giudiziaria di autorizzazione alla permanenza sul territorio.

 

→Si riscontra quindi la necessit di una maggiore chiarezza in merito alle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno in presenza di determinati provvedimenti emessi dallautorit giudiziaria e si chiede che il permesso per richiesta asilo venga comunque concesso in presenza di provvedimenti che sospendono lordine/invito di allontanamento.

 

  1. Rilascio del permesso di soggiorno nei casi previsti dalla legge

 

Dallentrata in vigore della nuova procedura sono stati riscontrati problemi nel rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo nei casi previsti dalla legge (artt. 31 e 32 legge 189/2002)

 

→E necessario impartire disposizioni volte alla piena applicazione del dettato legislativo.

 

Si richiedono inoltre chiarimenti su alcune questioni, anche a prescindere dallemanazione di circolari e comunicazioni:

 

 

Il regolamento stabilisce che i rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purch forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati dal Prefetto della provincia in cui e' istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il Prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo (accesso nei centri per gli enti di tutela). Ad oggi le richieste di ingresso sarebbero spesso state rifiutate dalle Prefetture anche quando provenivano da enti con esperienza specifica e comprovata, generalmente sulla basa dellesigenza di tutelare la privacy dei trattenuti. In particolare, i servizi di informazione e orientamento legale dovranno essere rafforzati, anche attraverso il supporto del Sevizio Centrale.

 

 

Si richiede un intervento immediato volto a censurare la pratica della notifica dei provvedimenti di respingimento appena successivi allarrivo dei migranti sulle coste italiane. Tali atti sarebbero stati adottati, in particolare, dalle Questure di Agrigento e Ragusa, con grave rischio di violazione del principio del non-respingimento, prima che i cittadini stranieri avessero avuto modo di esprimere la loro volont di richiedere asilo nel nostro paese. Tra il giugno e lottobre 2006 tale pratica si ripetuta coinvolgendo gruppi molto numerosi di cittadini eritrei, etiopi, somali e nigeriani.

 

 

E necessario individuare soluzioni per garantire la predisposizione di adeguati servizi di informazione rivolti ai richiedenti asilo nelle zone di frontiera. Sulle coste ragusane e agrigentine, ad esempio, non vi sono enti autorizzati a fornire ai migranti tali informazioni e pare non venga distribuito il materiale relativo alle condizioni di accesso e svolgimento della procedura di asilo predisposto dal Ministero dellInterno.

 

Proposte di modifica del Regolamento n. 303/2004

 

1.     Indipendenza della Commissione Nazionale e delle Commissioni Territoriali

 

Le Commissioni Territoriali esaminano le domande di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, della normativa internazionale sui diritti umani - in particolare della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, nonch della normativa e giurisprudenza italiana in materia di asilo e di protezione umanitaria.

 

Le Commissioni dovrebbero operare in piena autonomia dal potere esecutivo e con indipendenza di giudizio e valutazione. Sarebbe pertanto auspicabile il collocamento fuori ruolo dei componenti delle commissioni che appartengono alla Pubblica Amministrazione.

 

2.     Natura giuridica dei Centri di Identificazione e status giuridico dei richiedenti asilo

La disciplina del trattenimento prevista dal regolamento 303/2004 impone una evidente limitazione della libert personale, in contrasto con lart. 13 della Cost. In tal senso si gi espresso il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, osservando che il trattenimento nei CdI quanto meno da ricondurre alle altre restrizioni della libert personale di cui allart. 13 della Cost., come si desume dalla previsione di orari di apertura del centro stesso e dal peculiare potere riconosciuto al direttore di condizionare alcune espressioni di libert degli ospiti, nonch al potere di autorizzazione alle visite conferito al Prefetto della provincia nella quale il centro istituito[1].

Si propone pertanto di abrogare la parte dellart. 9 del Regolamento n. 303/2004 laddove introduce una forma di limitazione che e da considerarsi come una violazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

 

Inoltre, al fine di non discriminare determinate categorie di richiedenti asilo, a tutti dovrebbe essere rilasciato un permesso di soggiorno in attesa della determinazione dello status.

 

3.     Autorizzazione a rimanere sul territorio concessa dal Prefetto in caso di ricorso

 

In considerazione delle gravi e irreparabili conseguenze che una decisione errata in prima istanza da parte delle Commissioni Territoriali potrebbe comportare, una forma di ricorso efficace prima di procedere ad una eventuale espulsione o al respingimento dei richiedenti rappresenta un elemento irrinunciabile per ogni procedura di asilo.

Il riesame, come previsto dalla legislazione vigente nel contesto della sola procedura semplificata, non da considerarsi una forma di ricorso.

Inoltre, la Legge 189/02 stabilisce che il ricorso giurisdizionale, nella procedura semplificata, non ha un effetto sospensivo.

 

Si propone che i richiedenti asilo respinti in prima istanza possano disporre di un tempo congruo per presentare il ricorso giurisdizionale e, in attesa della decisione da parte del tribunale competente, rimanere sul territorio.

Inoltre, nel contesto dellart. 17, co. 2, si dovrebbe stabilire che il Prefetto conceda lautorizzazione a rimanere sul territorio salvo che ravvisi gravi motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato ed eliminare la parte in cui si prevede che la domanda di autorizzazione debba essere adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.

 

4.     Protezione sussidiaria

 

In base alla normativa vigente, la Commissione pu chiedere alla Questura lapplicazione dellart.5 co.6 del Dlgs 286/98 che permette il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

Possono quindi essere introdotte, anche in questa sede, modifiche per meglio definire questa forma di protezione sulla falsariga di quanto scritto nel documento congiunto gi elaborato dal tavolo.

 

Proposte di modifica della Legge n. 189/2002

 

1.     Il trattenimento dei richiedenti asilo

 

Con la legge 189/2002 (art. 1 bis legge 189/2002) viene introdotto per la prima volta in Italia listituto del trattenimento dei richiedenti asilo, chiarendo comunque che il richiedente asilo non pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata (art. 1 bis, comma 1, legge 189/2002).

Il sistema e la pratica attuale prevedono inoltre forme di trattenimento che non rispettano i principi costituzionali e gli standard internazionali sui diritti umani, tra cui quelli sulla legittimit e non arbitrariet della detenzione e sul divieto di detenzione generalizzata dei richiedenti asilo.

                                                                         

→La legge dovrebbe essere modificata nel senso di escludere qualsiasi forma di trattenimento dei richiedenti asilo, in linea con la Costituzione italiana e gli standard internazionali.

               

2.     Rinuncia alla domanda di asilo per allontanamento dal centro

 

Lallontanamento non autorizzato dai centri comporta rinuncia della domanda di asilo secondo quanto previsto dall art. 1 bis, IV comma legge 189/2002. Il Legislatore considera quindi lallontanamento non autorizzato quale comportamento concludente ai fini della rinuncia alla procedura, anche se i comportamenti concludenti devono essere atti diretti e univocamente contrari alla volont sottostante. Lallontanamento non autorizzato non pu invece palesare alcuna volont inerente la richiesta di accertamento dello status tanto pi che la posizione che si intende far valere costituisce un diritto soggettivo perfetto che non pu subire decadenze di sorta.

 

→Si richiede di abolire listituto della rinuncia alla domanda di asilo come conseguenza dellallontanamento del richiedente dal centro;

 

3.     Il ricorso avverso la decisione della Commissione

 

Contro la decisione negativa della Commissione attualmente prevista la possibilit di presentare ricorso al Tribunale competente nel termine di 15 giorni. Il ricorso al Tribunale non sospende lesecuzione del provvedimento di espulsione; si potr quindi configurare la necessit di doverlo presentare dallestero per il tramite della Rappresentanza diplomatica nel paese dorigine dello straniero.

La lettera della norma non chiarisce tuttavia in modo inequivocabile quale sia il foro competente per la presentazione del ricorso, n le modalit di introduzione del giudizio, causando un notevole contrasto giurisprudenziale e un conseguente allungamento dei tempi nelle cause in materia di asilo.

 

E necessario garantire il diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione amministrativa che rigetta la domanda di riconoscimento del diritto dasilo. Il rispetto del principio di effettivit non pu che comportare il divieto di allontanamento del ricorrente fino ad esito del giudizio, con prosecuzione di regolare soggiorno dello straniero per richiesta di asilo.

 

La norma dovr prevedere lattribuzione al giudice ordinario della giurisdizione per tutte le situazioni soggettive dei titolari del diritto dasilo, prevedendo un procedimento di volontaria giurisdizione davanti al tribunale in composizione monocratica del luogo di domicilio eletto dal ricorrente

Al ricorrente va garantita la possibilit di accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, operando una necessaria modifica dellattuale decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 116

 

4.     Listituto del riesame

 

La richiesta di riesame deve essere presentata alla Commissione territoriale, integrata da un componente della Commissione nazionale, dallo straniero trattenuto nel centro di identificazione entro 5 giorni dalla notifica della decisione. La decisione deve avvenire entro 10 giorni, tempo nel quale lo straniero rimarr trattenuto nel centro.

 

→E necessario estendere laccesso a tale istituto a tutti i richiedenti asilo, prolungando il termine utile per la presentazione della domanda

 

 

Di seguito vengono riportate alcune questioni di particolare importanza che necessitano di interventi urgenti a diversi livelli (circolari, regolamento, legge, decreto legislativo sul diritto al ricongiungimento familiare in attuazione della Direttiva 2003/86/CE)

 

       Accoglienza, protezione e garanzie procedurali per i minori richiedenti asilo e rifugiati

 

Attualmente la normativa, complessivamente considerata, contiene poche garanzie specifiche per i minori non accompagnati richiedenti asilo e per i minori appartenenti a nuclei familiari di richiedenti asilo. Inoltre vengono spesso segnalate prassi, in frontiera e sul territorio, che non sembrano in linea con il principio del superiore interesse del minore, le quali potrebbero essere invece efficacemente corrette con interventi legislativi e regolamentari, con circolari e con indicazioni agli organismi istituzionali preposti.

 

→In particolare sembra urgente che:

 

venga elaborato un sistema dettagliato ed integrato di raccolta dei dati;

 

vengano adottate opportune integrazioni alle norme anche regolamentari ed emanate indicazioni affinch allarrivo alla frontiera ai minori non accompagnati richiedenti asilo e ai nuclei familiari di richiedenti asilo con minori venga garantita unaccoglienza immediata e idonea, che prescinda dal trattenimento e affinch gli uffici di polizia che ricevono listanza volta al riconoscimento dello status di rifugiato da parte di minori soli provvedano senza indugio al loro collocamento in luogo sicuro ai sensi dellart. 403 c.c.;

 

vengano elaborate ed inviate agli organismi preposti allidentificazioni precise indicazioni circa metodi di determinazione dellet alternativi alla mere tecniche medico-legali, che mirino allindividuazione delloggettiva vulnerabilit dei ragazzi e delle ragazze coinvolte, concedendo loro il beneficio del dubbio (ossia considerandoli minorenni ai fini delle misure adottate, in particolare lespulsione ed il trattenimento) ogniqualvolta la maggiore o minore et non sia determinabile con certezza ;

 

venga garantita l'applicazione, da parte delle Commissioni territoriali, di quanto gi previsto sullaudizione e sulla valutazione delle domanda di asilo presentate da minori non accompagnati nelle "Linee guida per la valutazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato" emanate dalla Commissione Nazionale per il diritto dasilo, e siano altres inviate, alle stesse Commissioni, indicazioni puntuali circa la presenza obbligatoria del rappresentante legale del minore durante l'audizione

 

venga emanata una circolare che riconosca esplicitamente in capo ai minori titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari il diritto ad ottenere un titolo di viaggio, con esclusione dellonere della prova di dover effettuare un dato viaggio.

 

 

La predisposizione di adeguati servizi di informazione e interpretariato nelle zone di frontiera risulta essenziale ai fini del corretto accesso e svolgimento della procedura di asilo. Con decreto 22 dicembre 2000, sono state disciplinate le modalit per l'espletamento dei servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera, gi previsti dallart. 11 T.U. 286/1998.

Tali servizi non risulterebbero tuttavia attivi nelle aree di ingresso che non rientrano tra i valichi di frontiera. Similmente non risultano adeguati i servizi di interpretariato nelle aree di arrivo.

Dalle segnalazioni ricevute, inoltre, n presso le Questure n nei centri di identificazione risulterebbe sempre distribuito il materiale informativo, previsto dallart. 2, comma 6 DPR 303/2004.

 

→Laccoglienza dei cosiddetti flussi misti nelle zone di sbarchi e dei richiedenti asilo ai valichi di frontiera terrestri, portuali e aeroportuali, deve essere adeguata da un punto di vista strutturale e prevedere adeguati servizi di informazione, orientamento legale e assistenza, anche garantendo il pieno accesso agli enti di tutela e lausilio di interpreti qualificati.

Sia nella fase di presentazione della domanda, che nelle fasi successive, deve essere quindi prevista, ove necessario, l'assistenza di un interprete/mediatore culturale a conoscenza della lingua del richiedente. Durante laudizione e in tutte le fasi della procedura, il richiedente asilo dovr poter farsi assistere da avvocati ed enti di tutela.

 

Al fine di favorire un accesso corretto alla procedura di asilo, deve essere inoltre garantita agli eventuali richiedenti asilo la possibilit di entrare direttamente in contatto con gli enti di tutela sui vettori, nelle zone doganali e di transito, nonch nelle aree di sbarco. Gli enti di tutela potranno fornire loro informazioni circa i loro diritti e doveri, il da farsi nelle fasi successive allarrivo oltre che a prestare assistenza ai richiedenti asilo.

 

La legge 189/2002 istituisce il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati; i centri di accoglienza vengono finanziati dal Ministero dellInterno e possono rientrare nei servizi gi predisposti dagli enti locali e preposti allaccoglienza di richiedenti asilo, rifugiati o destinatari di altre forme di protezione umanitaria. Attualmente il sistema di protezione coordinato dal Servizio centrale di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, affidato con apposite convenzioni allANCI.

Il numero di posti attualmente a disposizione del sistema di protezione non risulta tuttavia adeguato rispetto alle esigenze reali di accoglienza.

→E necessario pertanto realizzare un progressivo ampliamento delle disponibilit di accoglienza, anche in ragione di una periodica verifica delle domande di asilo e delle relative necessit assistenziali. E opportuno inoltre prevedere la creazione o il rafforzamento dei servizi di informazione, orientamento legale e assistenza, da rendere pienamente accessibili ai richiedenti asilo o potenziali richiedenti asilo accolti nei centri di accoglienza.

→A tal fine si potrebbe prevedere, nellimmediato, un rafforzamento delle disponibilit del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellasilo da inserire allinterno della manovra finanziaria per il prossimo anno.

 

 

Ai titolari di protezione umanitaria, che costituiscono la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo che in Italia sono ritenuti bisognosi di protezione internazionale, dovrebbe essere riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare con le stesse facilitazioni previste per i rifugiati. E del tutto evidente infatti che le istanze umanitarie dei beneficiari di protezione umanitaria non sono in alcun modo differenti da quelle dei rifugiati riconosciuti in base alla Convenzione di Ginevra del 1951.

 

Al contrario, lo schema del decreto legislativo sul diritto al ricongiungimento familiare in attuazione della Direttiva 2003/86/CE, attualmente sottoposto a Parere del Senato, prevede allarticolo 29, comma 10, lettera c), lesplicita esclusione dei possessori del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dellarticolo 5 comma 6 del T.U. 286/1998, dal godimento del diritto al ricongiungimento famigliare.

 

→ Non sussistono valide ragioni per un trattamento differenziato di rifugiati e titolari di protezione umanitaria o sussidiaria per quanto riguarda il ricongiungimento familiare. Appare pertanto opportuno abrogare la lettera c) del comma 10 dellarticolo 29 del suddetto schema di decreto legislativo ed introdurre disposizioni per il ricongiungimento familiare dei beneficiari di protezione umanitaria. Ci potrebbe avvenire prevedendo un emendamento dellarticolo 29 bis comma 1 del decreto legislativo sul diritto al ricongiungimento familiare che preveda che dopo lespressione lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato sia inserita la seguente: o al quale stato rilasciato un permesso di soggiorno di cui allarticolo 5 comma 6.

 

 

Roma, 15 Novembre 2006

 

 

 

 

 



[1] Parere negativo sullo schema relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato sottoposto allattenzione del Consiglio di Stato dalla PCM nelladunanza del 19 aprile 2004.