(Sergio Briguglio 15/11/2006)

 

PRINCIPALI CORREZIONI DA APPORTARE, IN MATERIA DI INGRESSO E SOGGIORNO, ALLA PROPOSTA AMATO

 

Nota: i suggerimenti riportati in questa nota fanno riferimento alla proposta di riforma del Testo Unico sull'immigrazione presentata dal Ministro Amato alla Commissione Affari costituzionali del Senato e alle dichiarazioni rilasciate dallo stesso Ministro alla stampa in queste ultime settimane.

 

Ingressi per lavoro

 

1. Prevedere, accanto alla possibilita' di sponsorizzazione da parte di ente o associazione, la possibilita' di sponsorizzazione da parte di privato (italiano o straniero) e di autosponsorizzazione. Infatti,

á      la sponsorizzazione da parte di privati e l'autosponsorizzazione, pur nei limiti angusti in cui sono state consentite negli anni 2000-2001, sono state utilizzate con pieno successo;

á      la sponsorizzazione da parte di ente o associazione, sebbene consentita in quegli stessi anni, e' rimasta totalmente inutilizzata, ne' si vedono segni di una particolare maturazione in proposito da parte di associazioni, enti locali, etc.;

á      sponsorizzazione da parte di privati e autosponsorizzazione sono gli strumenti di cui gli immigrati di fatto si servono, a prescindere dal fatto che siano consentiti o meno dalla legge. Essendo strumenti intrinsecamente positivi (e' sufficiente dosare bene i requisiti per evitare rischi di oneri per il welfare o di aggiramento delle norme sul soggiorno), non ha nessuna utilita' il precluderne un uso legale;

á      e' bene in ogni caso varare una riforma che renda possibili, in linea di principio, varie forme di ingresso per lavoro, lasciando in mano al Governo la regolazione delle corrispondenti manopole (requisiti specifici e quote apposite per ogni forma di ingresso, determinati mediante il decreto-flussi). In questo modo, ogni governo puo' sperimentare assetti diversi dei flussi per lavoro e scegliere quello piu' opportuno, senza dover ricorrere, per ogni aggiustamento, ad una nuova riforma legislativa.

 

2. Conservare la cadenza annuale della programmazione dei flussi. Una cadenza triennale non offre una sufficiente flessibilita'.

 

3. Stabilire per legge che le domande di ingresso per lavoro (e per inserimento nel mercato del lavoro) possano essere presentate in qualunque momento dell'anno, anche se le corrispondenti quote sono state esaurite o non sono ancora state fissate. Stabilire altresiÕ che le domande giacenti, se confermate, sono esaminate, al momento della riapertura delle quote, con precedenza rispetto a quelle presentate successivamente. In questo modo,

á      si evitano gli affollamenti alle poste, ai consolati o agli uffici comunque preposti;

á      si puo' tener conto delle domande giacenti per dimensionare realisticamente le quote (nota bene: "si puo' tener conto", non "si deve tener conto"; la decisione relativa alle quote resta comunque in mano al Governo);

á      si da' certezza di diritto a chi aspiri a migrare legalmente in Italia.

 

 

Ingressi, in generale

 

1. Ripristinare l'obbligo di motivazione per qualunque diniego di visto di ingresso.

 

2. Limitare la preclusione dell'ingresso (e, quindi, del soggiorno) dello straniero nel territorio dello Stato al caso in cui lo straniero risulti, sulla base di comprovati elementi, socialmente pericoloso. In tal modo si esclude opportunamente il caso in cui tale pericolosita' si sia esaurita, a dispetto del fatto che lo straniero abbia subito in passato una condanna per reati di rilievo.

 

 

Permesso di soggiorno

 

1. Prevedere, che il permesso di soggiorno per lavoro possa essere rinnovato, oltre che quando vi sia un rapporto di lavoro in corso o quando il lavoratore sia iscritto nell'elenco anagrafico di cui allÕart. 4 DPR 442/2000 per il tempo di disoccupazione tollerata, anche quando risulti pendente una vertenza o l'accertamento giudiziario circa la sussistenza di un rapporto di lavoro o la legittimitˆ di un licenziamento. In questo modo

á      si restituisce al lavoratore la forza contrattuale di cui oggi e' privato, a dispetto della parita' formale con il lavoratore italiano, da una condizione di accentuata debolezza e dal rischio di perdere, con il lavoro, la possibilita' di soggiornare legalmente;

á      si contrasta efficacemente la piaga del lavoro nero, almeno per la porzione che riguarda lavoratori stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

 

2. Prevedere che allo straniero che richieda il rinnovo del permesso di soggiorno nei termini di legge sia rilasciata documentazione attestante l'avvenuta richiesta, anche nei casi in cui l'effettiva acquisizione dell'istanza di rinnovo sia posticipata per esigenze dell'amministrazione di pubblica sicurezza. In questo modo, si evita che la tutela che si intende introdurre in relazione alla fase di rinnovo del permesso sia vanificata dall'impossibilita', per lo straniero, di ottenere l'effettiva acquisizione dell'istanza nel momento stesso in cui si presenta all'autorita' di pubblica sicurezza. Il regolamento potra' disciplinare, ad esempio, il rilascio, da parte del commissariato di zona, di una ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di appuntamento in questura.

 

3. Prevedere esplicitamente la piena convertibilita', al di fuori delle quote, dei permessi di soggiorno rilasciati con durata non inferiore a un anno (e quella dei permessi di quanti comunque abbiano totalizzato, anche cucendo periodi consecutivi piu' brevi, un soggiorno regolare della medesima durata), quando siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa per un permesso di soggiorno ad altro titolo. In questo modo,

á      si premia lo sforzo di radicamento sociale dello straniero, esonerandolo dall'obbligo di uscire e rientrare in Italia, in piena concorrenza con chi non abbia mai soggiornato nel nostro paese, ogni qual volta si modifichino le finalitaÕ del suo soggiorno;

á      si rafforza una disposizione gia' in vigore (art. 5, co. 9, T.U.), rimasta scarsamente applicata a causa di una formulazione piuttosto debole (di fatto, una conversione extra-quote e' permessa oggi, da disposizioni regolamentari, solo ai titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, ai laureati in Italia, ai destinatari di misure di protezione sociale e, in certi casi, ai minori non accompagnati).

 

4. Prevedere, inoltre, che il decreto-flussi possa disporre la convertibilita', per l'anno di riferimento, di permessi di soggiorno di piu' breve durata (o delle autorizzazioni equivalenti, ove si voglia sopprimere lÕistituto del permesso di breve durata) in permesso di soggiorno per lavoro entro le quote fissate dal decreto medesimo. In questo modo si amplia ulteriormente il novero delle modalita' di accesso al soggiorno per lavoro che il Governo puo' attivare, se e quando lo ritiene opportuno, con la programmazione dei flussi.

 

5. Generalizzare il principio in base al quale, ai fini dell'adozione di un provvedimento negativo in relazione al soggiorno (rifiuto del rinnovo o della conversione, revoca, annullamento), occorre prima valutare il livello di inserimento dello straniero in Italia e compararlo con i legami residui col paese d'origine. Lo stesso principio sta per essere introdotto, nella normativa, con riferimento a chi abbia fatto valere il diritto al ricongiungimento familiare o abbia fatto ingresso per lo stesso motivo. La sua applicabilita' a tutti gli stranieri obbedisce a un criterio di buon senso, senza privare lo Stato del potere di controllo (la valutazione dell'opportunita' del provvedimento negativo e' comunque effettuata dall'autorita' di pubblica sicurezza).

 

6. Prevedere che in caso di impugnazione di un provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno l'esecuzione del provvedimento impugnato e di quelli che ad esso conseguono sia sospesa, qualora venga proposta e notificata la domanda incidentale di sospensione, fino alla decisione del TAR sulla domanda cautelare. In questo modo si cura la patologia, emersa in questi anni a seguito dell'orientamento della Cassazione, delle situazioni in cui, in pendenza di un ricorso davanti al TAR avverso il provvedimento - poniamo - di revoca del permesso di soggiorno, il giudice convalida il provvedimento di espulsione dello straniero per il semplice fatto che alla revoca del permesso consegue legittimamente l'espulsione dello straniero.