Ric. n. 80/06 R.G.R. N.692/06 Reg. Sent.
repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Borea - Presidente
Enzo Di Sciascio Consigliere, relatore
Oria Settesoldi - Consigliere
ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
sul ricorso n. 80/06 proposto da Lin Yuhua e da Wu Shaoping, per s, e per il figlio minore Wu Francesco Linje, rappresentati e difesi dagli avv. ti Rino Battocletti e Elena Domenis, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, come da mandato a margine del ricorso;
c o n t r o
il Ministero dellinterno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dallAvvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;
per lannullamento
del provvedimento del Questore della Provincia di Trieste dd. 30.11.2004, di rigetto della domanda di rilascio della carta di soggiorno presentata dalla ricorrente Lin Yuhua per s, per il coniuge Wu Shaoping e per il figlio minore Wu Francesco Linje.
Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria generale con i relativi allegati;
Visto latto di costituzione in giudizio dellamministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza dell11 ottobre 2006 la relazione del consigliere Enzo Di Sciascio ed uditi altres i difensori presenti delle parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
fatto e diritto
La ricorrente Lin ha richiesto, possedendone i requisiti, al Questore della Provincia di Trieste il rilascio della carta di soggiorno per s, per il coniuge, pure ricorrente, e per il figlio minore, vedendosela rigettare, con il provvedimento impugnato, sul presupposto che, a suo carico, ҏ stato disposto il giudizio con richiesta di decreto penale ex art. 459 c.p.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 del C.P.
Ritenendo tale atto illegittimo, ne chiede lannullamento, deducendo violazione dellart. 9, 3 comma, dellart. 9 del D. Lgs. n. 286/98 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, nellassunto che liniziativa del Pubblico Ministero sia assimilabile ad una denuncia, sulla quale non potrebbe automaticamente fondarsi il potere, da ritenersi discrezionale, esercitato nel caso dal Questore, senza un riferimento alla specifica indagine penale e senza una ponderazione della condotta tenuta dalla richiedente.
Ha altres dedotto eccesso di potere per difetto di presupposto, in quanto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna non sarebbe equiparabile alla richiesta di rinvio a giudizio, onde, in base allart. 9, 3 comma, sarebbe condizione ostativa al rilascio della carta di soggiorno, per i reati di cui allart. 380 e per i delitti non colposi di cui allart. 381 cpc., solo il fatto, insussistente nella specie, che nei confronti del richiedente sia stato disposto il giudizio ossia egli sia stato rinviato a giudizio, situazione che qui non sussisterebbe.
Tali effetti non potrebbero conseguire nemmeno alla pronuncia di decreto di condanna, considerato che, in ogni caso, detto decreto, non farebbe stato nei giudizi civili e amministrativi, n costituisce, secondo la giurisprudenza del TAR, causa sufficiente a tal fine nemmeno lanalogo (e forse pi grave) caso della pronuncia di sentenza di applicazione della pena su richiesta per gli stessi reati.
Esso sarebbe destinato comunque ad estinguersi dopo cinque anni, nel qual caso sarebbe equiparato ad una riabilitazione, non precludendo perci, per espresso disposto dellart. 9 del D. Lgs. n. 286/98, il rilascio della carta di soggiorno.
Dalla sua emissione la PA non potrebbe automaticamente trarre conseguenze sfavorevoli, senza ulteriori accertamenti.
Inoltre, mancando lindicazione del procedimento per cui sarebbe stato disposto il giudizio, il provvedimento impugnato sarebbe privo di sufficiente motivazione, non essendo data ai ricorrenti la possibilit di verificarne lesistenza n il suo esito, considerando altres che, finora, nessun decreto penale stato notificato alla richiedente.
In subordine, qualora si ritenesse che detta motivazione non sia richiesta, si solleva questione di legittimit costituzionale dellart. 9, 3 comma, del D. Lgs. n. 286/98 per contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui allart. 3 Cost.
Sarebbe infine mancata la comunicazione alla richiedente la carta di soggiorno dellavvio del procedimento.
La difesa erariale ha controdedotto, chiedendo il rigetto del gravame
Allodierna udienza la causa stata introitata per la decisione.
Esso fondato.
Lamministrazione sostiene che lart. 9, 3 comma, del D. Lgs. 25.7.1998 n. 286, nel consentire che, in presenza dei necessari requisiti, sia rilasciata la carta di soggiorno sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui allart. 380 nonch, limitatamente ai delitti non colposi, allarticolo 381 del codice di procedura penale o pronunciata sentenza di condanna anche se non definitiva per i reati di cui al presente comma ritiene disposto il giudizio anche in caso di richiesta del decreto penale di condanna.
Invero si sostiene che, prevedendo lart. 459 c.p.p. la facolt del pubblico ministero nei casi indicati dalla norma di presentare al giudice per le indagini preliminari una richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, tale iniziativa, ancorch assunta in assenza di dibattimento e udienza preliminare, poich prelude a un proscioglimento o a una condanna, che andrebbe ritenuta vera e propria sentenza di condanna, concreterebbe il realizzarsi di un completo impianto accusatorio fondato, come nel caso del rinvio a giudizio, sul convincimento della colpevolezza.
Ancorch abilmente argomentata, la tesi non convince il Collegio, non apparendo idonea a superare, sotto pi aspetti, lassunto fondamentale del ricorrente circa limpossibilit di ricomprendere la richiesta di decreto penale nei casi nei quali, secondo il citato art. 9, 3 comma. del D. Lgs. n. 286/98, disposto il giudizio.
Sotto il primo profilo, se appare ragionevole, essendovene, del resto, fattispecie analoghe in diverse disposizioni normative, che una sentenza di condanna per i reati di cui allart. 380 e, se non colposi, allart. 381 c.p.p., possa costituire, anche quando non definitiva, il presupposto di un giudizio di pericolosit, presunta ex lege, appare del tutto eccezionale che una simile conseguenza possa conseguire dalla sola formulazione dellaccusa, non ancora vagliata da un giudice.
La ratio della disposizione, che un tanto prevede, appare evidente al Collegio: poich i tempi per pervenire a sentenza ordinariamente sono tuttaltro che brevi, non si pu permettere, nelle more, allo straniero, imputato di reati che sono, in base alla legge, sintomo di pericolosit sociale, un titolo che ne sancisca la stabilizzazione nel territorio nazionale, per cui la norma del citato art. 9, 3 comma, consente il rifiuto della carta di soggiorno anche a colui, per il quale sia stato soltanto disposto il giudizio per i reati predetti.
Su questa premessa pu facilmente osservarsi che tale ratio non sussiste nel procedimento per decreto, dove i tempi fra la richiesta e la pronuncia del giudice sono, ordinariamente, brevissimi, onde si pu gi concludere,secondo un criterio di logica interpretativa, che non vi motivo per ritenere che lart. 9, 3 comma, del D. Lgs. n. 286/98, nel disporre che pu essere rifiutata la carta di soggiorno allo straniero per il quale sia stato disposto il giudizio per i reati indicati nella norma, si riferisca anche alla richiesta di decreto penale, con un ampliamento del tutto ingiustificato dei casi in cui, in via eccezionale, la sola accusa possa provocare effetti cos gravi.
Invero, per questa parte, il disposto dellart. 9, 3 comma devessere inteso restrittivamente e con il massimo rigore, se non si vuole dar adito a fondati dubbi di costituzionalit, adombrati del resto dalla parte ricorrente e non pu venir inteso come riferentesi a casi, in cui, per le ragioni appena accennate, non sussiste alcun valido motivo per uninterpretazione estensiva.
Le ragioni di una simile dovuta cautela si comprendono proprio perch si va ad incidere sulla posizione di uno straniero fortemente radicato in Italia da un punto di vista lavorativo e dellinserimento sociale e familiare, che solo pu aspirare al rilascio di un simile titolo.
Val ulteriormente considerato, al riguardo, che una cos grave conseguenza non pu, sotto un profilo di interpretazione logica della norma, farsi discendere dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei suoi confronti in primo luogo perch sarebbe irragionevole far discendere dalla domanda al giudice effetti pi gravi di quelli che discendono dallaccoglimento di questa domanda.
Invero, ai sensi dellart. 460, 5 comma, c.p.p. il decreto penale di condanna, anche se divenuto esecutivo, non fa stato nel giudizio civile o amministrativo.
Ci significa che esso non ha rilevanza nel procedimento, che pu essere oggetto di contestazione in tali giudizi, e quindi, per quanto qui interessa, della valutazione, di carattere amministrativo, di pericolosit ex lege di colui nei confronti del quale stato emesso decreto penale, anche esecutivo, per i reati considerati dalla norma qui in esame.
Lo dimostra, a fortiori, il fatto che, quando la legge ha voluto, in via eccezionale, far discendere lesclusione dalla possibilit di ottenere un provvedimento amministrativo di carattere ampliativo dallemissione di un decreto penale di condanna, ha dovuto statuirlo espressamente (v. p. es. art. 38, 1 comma, lett. c) del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 in materia di contratti pubblici).
Non possono, quindi, ulteriormente ricollegarsi alla mera richiesta di detto decreto al giudice effetti che nemmeno la pronuncia di questi, in accoglimento della richiesta stessa, potrebbe far conseguire.
Infine va aggiunto che lelemento discriminante ed essenziale di uninterpretazione costituzionalmente orientata del pi volte citato art. 9, 3 comma del D. Lgs. n. 286/98, che pu ritenersi disposto il giudizio e quindi allo straniero pu essere rifiutata la carta di soggiorno per tale causa quando ci avvenga dopo averlo sentito o dopo lautorizzazione di un giudice terzo, in ossequio ai principi di cui agli artt. 24, 2 comma, e 111 Cost.
Invero a un tanto si provvede non soltanto nel giudizio ordinario, dove la richiesta di rinvio a giudizio preceduta, ex art. 415 bis c.p.p., dalla notificazione allindagato (e al suo difensore) di un avviso contenente lindicazione del reato contestato e dei documenti a sostegno ma, soprattutto, dallavvertimento che egli pu chiedere di essere sentito, ma anche nei vari riti pi celeri di procedimento penale.
Cos nella citazione diretta a giudizio, utilizzata nel caso di reati puniti con pene pi lievi, le garanzie previste dallart. 415 bis debbono essere egualmente rispettate a pena di nullit (artt. 550 e 552 c.p.p.).
Ugualmente limputato deve essere sentito nel giudizio immediato, pur disposto quando vi evidenza della prova (art. 453 c.p.p.) e nel giudizio direttissimo, disposto in caso di arresto in flagranza di reato, vi deve essere la previa convalida dellarresto da parte del giudice (art. 449 c.p.p.) o la citazione a comparire (art. 450 c.p.p.) con lavviso al difensore che pu prendere visione degli atti.
Nel giudizio abbreviato e nellapplicazione della pena su richiesta liniziativa o il consenso per tali speciali procedimenti devessere dellimputato stesso (artt. 438 e 444 c.p.p.).
Come pu rilevarsi, nel giudizio ordinario ed altres nei riti accelerati e sommari previsti dal codice di procedura penale, limputato deve essere posto in condizione, prima che sia avviato un giudizio contro di lui, di essere sentito, o di far iniziare il giudizio a sua richiesta, o che, quanto meno, gli sia consentito di prendere visione degli atti e delle accuse che gli si muovono.
Lazione penale viene cos esercitata con la possibilit di difendersi in ogni stato e grado del procedimento (art. 29, 2 comma, Cost.) o previo intervento di un giudice terzo e comunque in contraddittorio (art. 111 Cost.) garanzie costituzionalmente richieste.
Nulla di ci accade nella richiesta di emissione di decreto penale.
In questo procedimento speciale, a contraddittorio eventuale e comunque differito, il pubblico ministero chiede lemissione del decreto penale di condanna al giudice senza che laltra parte sia previamente avvisata (art. 459 c.p.p.) e senza che essa possa quindi nemmeno prendere visione del fascicolo e delle accuse a suo carico.
Solo dopo lemissione del decreto essa dovr essere avvertita di quali disposizioni si ritiene che abbia violato, e della facolt di fare opposizione e nominare, allo scopo, un difensore, senza che il decreto stesso diverr esecutivo (art. 460 c.p.p.)ed quindi solo da allora che pu ritenersi disposto in giudizio, peraltro di carattere eventuale, dal momento cio in cui si lascia alla scelta del destinatario di una condanna solo provvisoroiamente pronunciata la scelta se farla diventare definitiva o contestarla nel giudizio di opposizione.
Solo in tal modo, pertanto, e non con la richiesta del pubblico ministero, si d, infatti, effettivo inizio allazione penale con le indispensabili garanzie costituzionalmente garantite, fermo restando comunque, per le considerazioni gi sopra svolte, che la stessa esecutivit del decreto non ha rilievo nel giudizio amministrativo.
Non pu quindi ritenersi che lart. 9, 3 comma, del D. Lgs. n. 286/98, allorquando stabilisce che la carta di soggiorno pu essere rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per i reati menzionati da detta norma vada inteso nel senso di ricomprendere, come elemento ostativo del rilascio, anche la semplice richiesta, inaudita altera parte, di un decreto penale di condanna, sarebbe interpretare la norma in maniera contraria alla sua ratio, inammissibilmente estensiva, con effetti lesivi superiori alla stessa emissione ed esecutivit del decreto ed, infine, non rispettosa dei principi costituzionali che governano linizio dellazione penale.
Il ricorso va pertanto accolto e latto impugnato annullato.
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.
Il contributo unificato va peraltro posto a carico dellamministrazione soccombente.
p. q. m.
il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, di conseguenza annulla il provvedimento del Questore della Provincia di Trieste dd. 30.11.2004.
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Condanna lamministrazione al rimborso del contributo unificato, versato dai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorit amministrativa.
Cos deciso in Trieste, in camera di consiglio, l11 ottobre 2006.
f.to Vincenzo Borea - Presidente
f.to Enzo Di Sciascio - Estensore
Depositata nella segreteria del Tribunale
il 25 ottobre 2006
f.to Antonino Maria Fortuna.