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"Contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale"

Presentazione

Su  proposta del Ministro della Giustizia, Clemente Mastella, il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 ottobre 2006 ha approvato il disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale".

Si tratta di un disegno di legge che fornisce una risposta all’emergenza legata agli sbarchi di cittadini extracomunitari clandestini, proponendo tre linee di intervento immediato, (sanzionatorio, cautelare e processuale), nel quadro di un generale ripensamento dell’assetto ordinamentale relativo ai crimini commessi dai cosiddetti “scafisti”.

Le misure di repressione messe a punto dal Governo partono dal presupposto che lo scopo di lucro possa essere considerato certamente un’aggravante, ma non l’unico fine dell’attività di commercio di vite umane.

Pertanto esse mirano a favorire l’attività investigativa all’interno del contesto in cui si svolge l’immigrazione clandestina, sui mandanti e sui loro obiettivi obiettivi, e intendono porre le misure cautelari previste sullo stesso piano di quelle che il nostro ordinamento penale riserva alla criminalità organizzata;

In particolare, chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, o compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona:

  • se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
  • se la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
  • se la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento disumano o degradante;
  • se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, o utilizzando servizi internazionali di trasporto, ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  • se gli autori del fatto dispongono di armi o di materiale esplosivo.

 

 

Fonte: Ministero della Giustizia