Per una legislazione sullimmigrazione giusta ed efficace

 

Le note per la riforma del testo unico dellimmigrazione presentate dal ministro Amato al Senato offrono alcune indicazioni sufficientemente precise sulle linee-guida delle modifiche che si vanno delineando, mentre altri, pur rilevanti, aspetti sono solo accennati o del tutto assenti. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 12 ottobre presenta, invece, una completa riscrittura dellart. 12 del testo unico sullimmigrazione.

Da questi documenti emerge un indirizzo di fondo delle riforme in cantiere orientato alla riproposizione dellimpianto della legge Turco-Napolitano, con una parziale rivisitazione dei profili peggiori della legge Bossi-Fini: la condizione giuridica del migrante resterebbe cos ancorata ad un diritto speciale che rappresenta il principale ostacolo alla ricerca di un percorso di convivenza e alla faticosa costruzione di una societ plurale. Si tratta di una prospettiva ben lontana da quel profondo rinnovamento delle politiche sullimmigrazione necessario per giungere ad una legislazione sullimmigrazione giusta ed efficace.

E necessaria, su questi temi, una discussione pubblica finalmente emancipata dalla logica dellemergenza e dalla rappresentazione del migrante come soggetto in s pericoloso per lordine pubblico o come untore; e in questa ottica, pu essere utile passare in rassegna i principali aspetti di tali documenti.

 

1. La disciplina degli ingressi oggi vigente si incentra sul principio dellincontro a distanza, ossia a livello planetario, tra domanda e offerta di lavoro: un principio, fondato su una visione del tutto irrealistica dellimmigrazione, che impedisce leffettiva praticabilit di vie legali per lingresso e condanna una larga parte dei migranti allirregolarit. Su tale aspetto, decisivo per una politica dellimmigrazione che non voglia rinnovare i fasti del proibizionismo di questi anni, il progetto Amato prevede, oltre ad una maggiore flessibilit della disciplina dei flussi, la reintroduzione dello sponsor e un meccanismo di collocamento internazionale, ossia istituti sostanzialmente gi sperimentati con esiti non certo esaltanti. Scompare invece dallorizzonte della riforma il permesso per ricerca di lavoro (accolto anche dal programma dellUnione) e, con esso, lo strumento ritenuto indispensabile per un governo giusto ed efficace dellimmigrazione.

Su questo aspetto nodale della politica legislativa in materia di immigrazione, necessario allargare e diversificare il pi possibile le modalit di ingresso in Italia, valorizzando sia le catene migratorie esistenti nella prassi (sponsorizzazione ed autosponsorizzazione), sia altre forme istituzionalmente organizzate di ingresso (decreti flussi aperti), sia, ancora, riconoscendo giuridicamente unampia possibilit di conversione di tutti i titoli di soggiorno.

 

2. Laltro caposaldo delle politiche dellimmigrazione seguite dal nostro Paese rappresentato dal muro costruito dalla legge tra migranti regolari e migranti irregolari: cos come la disciplina degli ingressi, la normativa sul soggiorno produce irregolarit, escludendo qualsiasi meccanismo ordinario di passaggio dalla condizione di irregolare a quella di regolare. Per questo motivo, da pi parti, si sostenuta la necessit di istituire un meccanismo di regolarizzazione permanente ad personam per lo straniero in possesso di determinati requisiti, secondo la formula accolta dal programma dellUnione: anche di tale meccanismo non vi traccia nel documento elaborato dal Ministero dellinterno, che continua ad accreditare una distinzione artificiale tra migranti regolari e migranti irregolari, oscurando la realt e gli effetti - di una normativa sostanzialmente proibizionista.

 

3. L'esperienza di questi anni dimostra come un sistema nel quale lespulsione rappresenta la sanzione per qualsiasi forma di irregolarit sia condannato, per inseguire una impossibile effettivit, ad una corsa al rialzo delle misure esecutive limitative della libert personale. La gamma delle risposte alle possibili situazioni di irregolarit dovrebbe essere invece calibrata sulla base del diverso grado di inserimento dello straniero nella realt socio-economica e, soprattutto, riservando la misura dellespulsione ai casi di reale ed accertata gravit, in ogni caso incentivando forme volontarie di rientro, cos come si sta sperimentando in alcuni paesi europei. Le note per la riforma del testo unico dellimmigrazione non contengono alcuna innovazione rispetto alla normativa succedutasi dal 1998 in avanti: da un lato, lespulsione continua ad essere la regola per qualsiasi situazione di irregolarit; dallaltro, nessuna modifica ipotizzata per rendere pi garantistica la tutela giurisdizionale assicurata ai migranti irregolari.

 

4. La parte dedicata dal documento del Ministro dellinterno ai c.p.t. non molto chiara: a quanto dato comprendere, il trattenimento in strutture limitative della libert personale dovrebbe essere limitato ai casi di accertata pericolosit, ossia ai soggetti pi inclini allillegalit e di pi elevata pericolosit. La lacunosit delle indicazioni offerte consente al di l dellinquietudine derivante dallutilizzo di concetti che rievocano la categoria incostituzionale dei proclivi a delinquere solo alcune considerazioni generali. La soluzione delineata dal progetto di riforma non sembra sfuggire ad unalternativa: o la accertata pericolosit del migrante irregolare coincide con la commissione di reati di significativa gravit, ed allora il c.p.t. continua ad essere come gi avviene oggi in molti casi un doppione, o meglio un raddoppio del sistema carcerario (allinterno del quale ben potrebbero essere svolte le operazioni di identificazione che, una volta rimesso in libert il detenuto straniero, ne comportano il trattenimento amministrativo); oppure laccertamento di tale pericolosit viene ricondotto a concetti pi o meno elastici ed affidato alla discrezionalit dellautorit di polizia, ed allora lecito dubitare che si possa davvero parlare, come fanno le note per la riforma del testo unico dellimmigrazione (e come indicato nel programma dellUnione), di superamento dellesperienza dei c.p.t.. Abbiamo esposto, non da oggi, le ragioni di contrariet allistituto del trattenimento, che costituisce una forma di detenzione amministrativa in assenza di reato e, in quanto tale, rappresenta una ferita aperta nel sistema dei valori costituzionali. Ma siamo anche convinti della inutilit dei c.p.t. nel quadro di una politica dellimmigrazione giusta ed efficace e riteniamo, pertanto, necessaria una discussione pubblica su questi temi fondata su una conoscenza reale del funzionamento dei centri e della condizione quotidiana dei loro ospiti, una conoscenza alla quale potr contribuire la Commissione De Mistura istituita dal ministro Amato proprio per realizzare unindagine complessiva sui c.p.t..

 

5. La disciplina penalistica delineata dal documento Amato e dal recente disegno di legge si pone su una linea di sostanziale continuit con la legge Bossi Fini.

Le modifiche allart. 12 del testo unico presentano un profilo univocamente orientato ad un uso simbolico del diritto penale in chiave marcatamente repressiva: da una parte, sanciscono lennesimo inasprimento delle pene previste per i reati di favoreggiamento delle migrazioni illegali (gi sensibilmente aggravate nel 2002 e nel 2004) e, dallaltra, ridefiniscono le condotte incriminate in termini del tutto inadeguati sul piano del rispetto delle garanzie penali e forieri di gravi incertezze interpretative.

Inoltre, va ricordato che con la legge Bossi-Fini sono stati introdotti vari reati collegati allespulsione intorno ai quali stato costruito un meccanismo processuale - incentrato sullarresto del migrante irregolare e sul successivo giudizio direttissimo - ritenuto illegittimo dalla Corte costituzionale, che lo ha espressamente giudicato inutile, oltre che improprio. Dopo la decisione della Consulta, la legge del 2004 ha ripristinato questo meccanismo, innalzando fino a livelli abnormi le pene previste per i diversi reati e provocando uno straordinario incremento dei detenuti stranieri nel nostro sistema penitenziario: secondo le cifre fornite dal ministro Mastella, nel 2005 pi di undicimila immigrati sono entrati in carcere solo per i reati artificiali collegati allespulsione. Sul punto, le note per la riforma del testo unico dellimmigrazione si limitano a parlare di semplice revisione delle sanzioni penali previste per linottemperanza dellordine di allontanamento del questore: la pagina dei reati collegati allespulsione senzaltro tra quelle che meglio rappresentano limpostazione univocamente segregazionistica della legislazione sullimmigrazione nel quinquennio di governo del centro-destra. Ed una pagina che andrebbe chiusa senza esitazione.

 

20 ottobre 2006.

 

Angelo Caputo (Magistratura democratica), Filippo Miraglia (ARCI), Piero Soldini (CGIL) Lorenzo Trucco (Associazione studi giuridici sullimmigrazione)