TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

 

 

Con la pubblicazione del decreto interministeriale del 22 marzo 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006,  diventato possibile anche  per i cittadini provenienti da Paesi extra-Ue usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi ed orientativi finalizzati all'inserimento lavorativo.

I tirocini o stages formativi e di orientamento, istituiti con l'art. 18 della legge n. 196/97 ed operativamente disciplinati dal Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142, oltre che dalle varie normative regionali e locali, consistono in brevi esperienze di lavoro presso aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L'articolo 8 del D.I. n. 142/98 ha esteso anche ai cittadini extra-Ue la possibilit di svolgere periodi di tirocinio formativo, rimandando per all'adozione di un apposito regolamento interministeriale la definizione dei criteri e delle modalit per la loro applicazione. Prima dell'adozione del decreto del 22 marzo 2006, pertanto, non era possibile per i cittadini extra-Ue svolgere in Italia tirocini formativi. 

Il decreto del 22 marzo distingue il caso in cui il rapporto di tirocinio si instauri con un cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia (ad esempio con un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio) da quello in cui lo stesso rapporto si debba instaurare con un cittadino extra-Ue che si trova all'estero.

Per i cittadini extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio italiano l'articolo 2 del decreto stabilisce che trova integralmente applicazione la disciplina regionale in materia di tirocini formativi o, in mancanza, quanto disposto dal citato D.I. n. 142/98.

Per grandi linee si ricorda che il tirocinio formativo e di orientamento, cos come stato disciplinato, un rapporto che non trova la sua origine in un vero e proprio contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, ma piuttosto in una convenzione sottoscritta tra un ente promotore accreditato, che opera come una sorta di intermediario (ad es. agenzie per limpiego, universit, istituzioni scolastiche, centri pubblici di formazione professionale. ecc.) ed un datore di lavoro pubblico o privato ospitante.  

Per quanto riguarda i cittadini extra-Ue che si trovano all'estero, la possibilit per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'art. 27, lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche) e dall'art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/1999, cos come modificato dal D.P.R. 334/2004. In particolare, l'articolo 40, comma 9, del nuovo regolamento di attuazione (la cui entrata in vigore il 25 febbraio 2005 ha comportato la cessazione del vecchio istituto dell'ingresso per addestramento formativo), ha precisato l'ambito di applicazione dell'art. 27 lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione, prevedendo la possibilit di ingresso in Italia per i cittadini extra-Ue che per finalit formative siano chiamati a svolgere in unit produttive del nostro Paese attivit nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un corso di formazione professionale.

Ai fini dell'ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non richiesto un nulla osta al lavoro. Il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato.

Relativamente all'anno 2006 stato fissato con il  decreto del 24 luglio 2006 (pubblicato sulla G.U. del 27 settembre 2006) il limite massimo di 5.000 ingressi dall'estero per tirocini formativi, ripartiti tra Regioni e Province autonome come da tabella allegata al decreto. In caso di tirocini da attivare con cittadini extra-Ue che si trovano all'estero, l'art. 3 del nuovo decreto stabilisce che la convenzione ed il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto promotore, oltre agli ordinari obblighi, anche quello di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio.

Nel progetto di tirocinio potr poi stabilirsi che tale onere sia assunto direttamente dal soggetto ospitante. Altra peculiarit relativa ai tirocini da attivare con i cittadini extra-Ue che si trovano all'estero  riguarda il progetto di tirocinio da allegare alla domanda di visto presentata alla rappresentanza diplomatico consolare su richiesta dei soggetti promotori, il quale deve essere prima debitamente vistato dall'autorit competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali.

I progetti di tirocinio vanno quindi, cos come anche previsto dall'art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione, preventivamente vistati dalle Regioni, alla cui disciplina in materia di tirocini e formazione si fa espresso rinvio ai fini dell'individuazione del soggetto competente a vistare il progetto, una volta verificata la regolarit e congruit dello stesso.

Anche per quanto riguarda i modelli di convenzione e di progetto di tirocinio allegati al decreto interministeriale del 22 marzo 2006, gli stessi vanno utilizzabili solo in mancanza di una normativa regionale in materia, alla quale, al contrario, in caso di sussistenza occorrer fare riferimento per la redazione della convenzione e dei progetti di tirocinio.

Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione, a conclusione del tirocinio svolto, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.

 

Tale conversione possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con il decreto flussi (ad es. per il 2006: 2000 unit).