(Sergio Briguglio, 9/10/2006)

 

ELEMENTI PRINCIPALI DI UNA RIFORMA DEL TESTO UNICO SULL'IMMIGRAZIONE

 

Nota: in alcuni punti si riportano proposte alternative, corrispondenti, rispettivamente, ai seguenti schemi:

 

Schema A: Esonero da quote per l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro. Possibilita' di limitazioni regionali sul numero di conversioni dei permessi per inserimento nel mercato del lavoro in permessi per lavoro.

Schema B: Imposizione di quote per l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro. Nessun limite sul numero di conversioni.

 

 

 

Visto di ingresso

 

      Puo fare ingresso in esenzione da visto lo straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, di avere diritto di soggiorno ai sensi della normativa comunitaria o in quanto familiare di cittadino italiano.

      Il diniego di visto di ingresso e' sempre adottato con atto scritto e motivato, accompagnato dall'indicazione delle modalita' di impugnazione e da una traduzione in lingua comprensibile o, in mancanza, in una lingua tra le piu' diffuse.

      Allo straniero che chiede il visto di ingresso per qualunque motivo sono rilevate le impronte digitali (o altri dati biometrici idonei ad identificarlo univocamente).

      La richiesta di visto di ingresso puo' essere effettuata con raccomandata inviata alla rappresentanza diplomatica o consolare e, in copia, al Ministero dell'interno; la rappresentanza comunica allo straniero e al Ministero dell'interno la data dell'appuntamento per il rilascio del visto ovvero l'avvenuto diniego. Se il diniego non e' stato adottato e comunicato entro trenta giorni, lo straniero ha diritto a fare ingresso in Italia in esenzione dal visto, previa esibizione alla polizia di frontiera di copia della documentazione e della ricevuta della raccomandata al Ministero dell'interno. In questo caso, le impronte o gli altri dati biometrici sono rilevati dalla polizia di frontiera.

      Il visto di ingresso per motivi di lavoro o di inserimento nel mercato del lavoro puo' essere rifiutato quando risulti, dai dati relativi agli attraversamenti delle frontiere esterne, che lo straniero non abbia rispettato, successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, le norme sul soggiorno nel territorio dell'Unione europea, salvo che l'interessato fornisca, in qualsiasi modo, elementi di prova attendibili, come biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, che dimostrino come egli abbia rispettato dette norme. Di tale disposizione e dell'obbligo incombente, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento (Ce) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sugli incaricati dei controlli di frontiera negli Stati membri dell'Unione europea di apporre un timbro sul documento di viaggio degli stranieri al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne dell'Unione europea, in ingresso e in uscita, e' data informazione allo straniero che richiede il visto nella comunicazione relativa a diritti e doveri connessi con il soggiorno in Italia.

      La condizione di non ammissibilita' dello straniero non e' legata automaticamente all'esistenza di condanne penali per determinati reati, ma a quella di provati elementi che lo facciano ritenere socialmente pericoloso.

 

 

Permesso di soggiorno

 

      Il regolamento di attuazione disciplina il rilascio del permesso di soggiorno all'atto dei controlli di frontiera per soggiorni di durata non superiore a tre mesi e i casi in cui la richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso puo' essere presentata per via telematica o postale.

      Lo straniero che faccia ingresso per un soggiorno di durata non superiore a novanta giorni per motivi di turismo, visita o affari non e' tenuto a chiedere il permesso di soggiorno, ma deve, al pari di quello munito di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, dichiarare la propria presenza alla polizia di frontiera o al questore. In entrambi i casi la dichiarazione puo' eesere presentata, oltre che al questore, anche alla polizia di frontiera.

      Con decreto del Ministro dell'interno puo' essere stabilito l'uso di rilievi biometrici diversi da quelli fotodattiloscopici all'atto del rilascio del permesso.

      La richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata prima della scadenza del permesso. Le richieste presentate nei sessanta giorni successivi alla scadenza sono ricevibili, ma il titolare e' sanzionato, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore, con un'ammenda. Se il ritardo e' dovuto a cause di forza maggiore, la richiesta e' ricevibile anche se presentata con un ritardo superiore a sessanta giorni.

      La conversione del permesso puo' essere richiesta in qualunque momento durante il periodo di validita' del permesso.

      La revoca del permesso non comporta automaticamente l'espulsione: in questo caso e in quello in cui venga opposto un diniego al rilascio o al rinnovo del permesso, il questore assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia.

      Nelladottare un provvedimento negativo in materia di permesso di soggiorno dello straniero tale da comportarne la cessazione del soggiorno legale nel territorio dello Stato, si tiene anche conto della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, alla solidita' dei vincoli con detti familiari, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e alla durata del soggiorno nel territorio nazionale, alla precedente titolarita' di un permesso di soggiorno, alle condizioni di salute, all'esistenza di seri motivi di carattere umanitario, ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quelli che lo legano alla societa' del Paese dorigine.

      In caso di impugnazione del diniego di rinnovo o di conversione ovvero della revoca o dell'annullamento del permesso di soggiorno, qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e di quelli che ad esso conseguono e' sospesa fino alla decisione del tribunale amministrativo regionale sulla domanda cautelare.

      Nel caso in cui lo straniero sia in possesso, all'atto della richiesta di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno, di un passaporto scaduto del quale sia stata presentata domanda di rinnovo all'autorita' competente, il permesso e' rinnovato o convertito, sempre che siano soddisfatti gli altri requisiti. Se lo straniero non esibisce entro i successivi sei mesi il passaporto in corso di validita', il permesso e' revocato.

      Il regolamento di attuazione disciplina i casi particolari in cui si prescinde dal possesso del passaporto ai fini del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno.

      Nelle more della decisione sulla richiesta di rilascio, rinnovo o conversione del permesso di soggiorno, la ricevuta che attesta la presentazione della domanda ha valore di permesso di soggiorno, anche ai fini dell'attraversamento delle frontiere. Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda senza che sia stata adottata una decisione, la richiesta si considera provvisoriamente accolta e il permesso di soggiorno richiesto e' rilasciato immediatamente, anche dall'autorita' locale di pubblica sicurezza. In caso di successivo accertamento di insussistenza insanabile di uno dei requisiti, il permesso e' revocato o, se e' stata prodotta documentazione falsa o contraffatta, annullato.

      Salvo che sia diversamente previsto da specifiche disposizioni, sono convertibili i permessi rilasciati con durata non inferiore a un anno. Condizione per la conversione e' il possesso dei requisiti previsti per l'ingresso per il nuovo motivo di soggiorno. Non si applicano gli eventuali limiti numerici o relativi al tipo di attivita' lavorativa da svolgere o alla provenienza dello straniero. Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui il soggiorno legale dello straniero per il motivo per cui e' stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui chiede la conversione ha avuto durata ininterrotta superiore a un anno.

      Oltre ai permessi per lavoro e per motivi familiari, sono utilizzabili per tutte le attivita' consentite i permessi per asilo, per motivi umanitari, per affidamento e per minore eta'.

      Il permesso per motivi di studio e formazione e' utilizzabile, nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione, per lo svolgimento di qualunque attivita' lavorativa. Ai fini della conversione di tale permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno per lavoro o per inserimento nel mercato del lavoro si prescinde dalla durata con cui il permesso e' stato rilasciato, a condizione che il corso di studi o il percorso formativo abbiano avuto esito positivo.

 

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

 

      E' soppresso, conformemente alla direttiva 2003/86/CE, il requisito relativo alla disponibilita' di alloggio idoneo per la richiesta del permesso per i familiari.

      Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo' essere richiesto, per i familiari, anche successivamente. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai figli.

      Il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo puo' essere espulso solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato.

      Il titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione puo' chiedere di soggiornare in Italia per periodi di durata superiore a tre mesi per svolgere attivita' di lavoro, o per motivi di studio o formazione professionale. Si applicano le condizioni per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno corrispondenti, salvo gli eventuali limiti numerici e le altre eventuali limitazioni relative al tipo di attivita' o alla provenienza dello straniero. Si prescinde dal rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico.

      Un permesso di soggiorno nazionale per soggiornanti di lungo periodo, con analoghi requisiti e con le stesse caratteristiche, limitatamente all'ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato, del permesso CE e' rilasciato allo straniero soggiornante per asilo o per motivi umanitari.

      Il permesso di soggiorno nazionale per soggiornanti di lungo periodo e' rilasciato, prescindendo dai requisiti relativi al soggiorno pregresso, al titolo del permesso posseduto al momento della richiesta e all'assenza di condanne, al familiare di cittadino italiano o comunitario che abbia diritto di soggiorno in Italia (Nota: la materia verra' riformata dal decreto legislativo di recepimento della direttiva sulla libera circolazione).

      In tutte le disposizioni vigenti che fanno riferimento alla carta di soggiorno il richiamo si intende riferito al permesso di soggiorno CE o, rispettivamente, al permesso di soggiorno nazionale, per soggiornanti di lungo periodo.

 

 

Regolazione dei flussi

 

      L'ingresso di lavoratori stranieri puo' avvenire per motivi di lavoro (anche stagionale) o inserimento nel mercato del lavoro.

               Il decreto-flussi fissa la quota massima di ingressi per lavoro stagionale. Il decreto puo' stabilire che per certe attivita' (ulteriori rispetto a quelle per le quali e' gia' disciplinato l'ingresso extra-quota) per cui non vi sia necessita' di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro possa aver luogo l'ingresso per motivi di lavoro con o senza vincoli di quota. Il decreto puo' inoltre stabilire particolari limitazioni numeriche per l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro.

               Il decreto-flussi fissa la quota massima di ingressi per inserimento nel mercato del lavoro e quella relativa agli ingressi per lavoro stagionale. Il decreto puo' stabilire che per certe attivita' (ulteriori rispetto a quelle per le quali e' gia' disciplinato l'ingresso extra-quota) per cui non vi sia necessita' di incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro possa aver luogo l'ingresso per motivi di lavoro con o senza vincoli di quota.

      Il decreto-flussi, sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni sui flussi tollerabili, puo' disporre, per le sole Regioni che ne danno indicazione e per il solo anno di riferimento, il limite sul numero di conversioni del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro in permesso per lavoro. Il decreto puo' inoltre disporre divieti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro o per lavoro, anche stagionale, per i lavoratori provenienti da Paesi che non collaborano al controllo dell'immigrazione illegale.

      Il decreto-flussi puo' inoltre disporre divieti di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro o per lavoro, anche stagionale, per i lavoratori provenienti da Paesi che non collaborano al controllo dell'immigrazione illegale.

      Il regolamento di attuazione definisce modalita' e criteri per la formazione delle graduatorie delle richieste di visto di ingresso per motivi di inserimento nel mercato del lavoro o per lavoro (anche stagionale). Le liste sono tenute dal ministero del lavoro. Le domande possono essere presentate per via postale o, nei casi stabiliti dal regolamento di attuazione, telematica. E' fatta salva la possibilita' di presentare la domanda in qualunque momento dell'anno.

      Sono comunque esonerati dal rispetto dei vincoli di quota (anche relativi alle conversioni) e dalle limitazioni relative all'ingresso per chiamata gli stranieri iscritti nelle liste dei lavoratori che hanno seguito con successo corsi di formazione all'estero, i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, lavoratori di Stati con cui siano stati stipulati accordi di riammissione.

      Il decreto-flussi e' emanato anche in assenza dei pareri previsti, se questi non sono emessi nei termini fissati.

 

 

Ingresso e soggiorno per lavoro

 

      Gli istituti del visto di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro autonomo sono unificati. Cosi' pure quelli dei corrispondenti permessi di soggiorno.

      E' soppresso l'istituto del contratto di soggiorno per lavoro.

      Il visto di ingresso per motivi di lavoro puo' essere rilasciato, su richiesta, al lavoratore straniero che soddisfi le condizioni per il soggiorno in Italia e dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione,

      Lo straniero si considera "economicamente capace" se soddisfa una delle seguenti condizioni:

      Salvo il caso di rapporti a carattere stagionale, la durata del periodo per cui la condizione di capacita' economica e' soddisfatta non puo' essere inferiore a un anno.

      Ai fini dell'accertamento della condizione di capacita' economica, i contratti, comunque denominati, di lavoro subordinato o autonomo si considerano validi se preventivamente muniti del nulla osta della Direzione provinciale del lavoro. La Direzione rilascia il nulla osta, su richiesta del datore di lavoro o del committente, entro quindici giorni dalla richiesta, previa verifica della conformita' alle disposizioni di legge e alle prescrizioni dei contratti o accordi collettivi applicabili. Vale il silenzio-assenso.

      Il rilascio del visto di ingresso e' comunque condizionato al rispetto delle disposizioni del decreto-flussi, fatto salvo l'esonero dalle restrizioni previsto per determinate categorie e l'applicazione delle disposizioni sugli ingressi per lavoro extra-quota.

      Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta del lavoratore straniero, il datore di lavoro o committente italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia puo' richiedere il nulla osta in relazione alla stipula di contratti con una o piu' persone iscritte nelle liste allestite nell'ambito di accordi bilaterali ovvero nelle liste dei lavoratori che hanno seguito con successo corsi di formazione all'estero. Il regolamento di attuazione definisce le modalita' per la comunicazione ai lavoratori interessati dell'avvenuto rilascio del nulla osta.

      Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rilasciato, oltre che allo straniero che abbia fatto ingresso in Italia con un visto di ingresso per motivi di lavoro, anche, nei casi in cui la conversione del permesso di soggiorno e' consentita, allo straniero che soggiorni regolarmente ad altro titolo e dimostri, con la documentazione indicata dal regolamento di attuazione, il soddisfacimento delle condizioni per il rilascio del visto di ingresso per lavoro, limitatamente a quelle relative ad alloggio, versamenti nel fondo per l'ingresso e capacita' economica.

      La durata del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' pari, entro il limite di tre anni, a quella del periodo per il quale lo straniero ha dimostrato la propria capacita' economica, aumentata di sei mesi.

      In caso di cessazione del rapporto per licenziamento collettivo, ove il titolare del permesso di soggiorno debba essere iscritto nelle liste di mobilita', il permesso stesso e' rinnovato per tutto la durata del trattamento di mobilita'. Nei casi in cui il licenziamento collettivo non dia luogo al trattamento di mobilita' e in tutti gli altri casi di cessazione o di conclusione del rapporto, comunque denominato, di lavoro subordinato o parasubordinato, il titolare di permesso di soggiorno per lavoro e' iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione per tutta la durata residua del permesso. Se il permesso scade prima che sia trascorso un anno dall'iscrizione, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, si procede al rinnovo per il tempo mancante, a condizione che il permesso in scadenza sia un permesso per motivi di lavoro di durata non inferiore a un anno.

      All'infuori del caso di cessazione o di conclusione del rapporto di lavoro, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e' rinnovabile se sono soddisfatti i requisiti previsti per il rilascio ad eccezione delle condizioni relative all'effettuazione dei versamenti nel fondo per l'ingresso. Ai fini del rinnovo del permesso, si prescinde inoltre, per i contratti di lavoro, dall'acquisizione del nulla osta della Direzione provinciale del lavoro. In questo caso la durata del permesso rinnovato e' pari al doppio di quella del permesso in scadenza.

      Il permesso puo' essere rinnovato anche

      Oltre a quanto previsto in generale sulla conversione dei permessi, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro puo' essere convertito in un permesso per inserimento nel mercato del lavoro, anche se e' stato rilasciato con durata inferiore a un anno.

      Le sanzioni previste per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze uno straniero non legittimato a svolgere attivita' lavorativa sono estese a chiunque instauri, con uno straniero non legittimato a svolgere attivita' lavorativa, rapporti, comunque denominati, di lavoro subordinato o parasubordinato.

      La punibilita' del datore di lavoro o del committente, in relazione al rapporto di lavoro con straniero non abilitato allo svolgimeno di attivita' lavorativa, e' esclusa nel caso in cui lo straniero sia stato privato del permesso di soggiorno, altrimenti idoneo, da un provvedimento di revoca o di annullamento del quale il datore di lavoro o committente non sia stato informato dall'autorita' di pubblica sicurezza.

      E' soppressa la disposizione che prevede la revoca e la conseguente espulsione dello straniero che sia condannato per reati concernenti il diritto d'autore e la vendita di prodotti con marchio contraffatto.

 

 

Ingresso e soggiorno per lavoro stagionale

 

      Nei casi in cui i contratti di lavoro prodotti a dimostrazione della condizione di capacita' economica corrispondano a rapporti di lavoro a carattere stagionale, di durata complessiva non superiore a nove mesi in un anno, ripetuti per piu' annualita', al lavoratore e' rilasciato un permesso di soggiorno pluriennale per motivi di lavoro stagionale, con durata pari, per ogni annualita', a quella del complesso dei rapporti di lavoro stagionale. L'ingresso in esenzione da visto e' consentito, per le annualita' successive alla prima, all'inizio di ciascuno dei periodi coperti dal contratto di lavoro.

      Il lavoratore stagionale, nellanno successivo alla scadenza definitiva del permesso per ragioni di lavoro stagionale, ha diritto di precedenza rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro, ai fini dell'utilizzo delle liste istituite nell'ambito di accordi bilaterali, a condizione che abbia regolarmente lasciato l'Italia alla scadenza annuale del permesso.

      Il lavoratore stagionale puo' convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso per lavoro, se in possesso dei requisiti, a prescindere dalla durata annuale con cui il permesso per lavoro stagionale e' stato rilasciato.

 

 

Ingresso e soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro

 

      E' consentito l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro allo straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, la disponibilita'

      E' consentito, nell'ambito della quota fissata dal decreto-flussi, l'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro allo straniero che dimostri, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, la disponibilita'

      La disponibilita' di dette somme si considera dimostrata se sono state versate nel Fondo per l'ingresso.

      Alla dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti puo' concorrere la garanzia prestata da terzi, privati, associazioni, enti locali, province autonome o Regioni.

      Il visto di ingresso per inserimento nel mercato del lavoro e' rilasciato con durata pari a quella del periodo per cui il possesso dei requisiti e' stato dimostrato, ma comunque non superiore a un anno. Il visto deve essere utilizzato entro tre mesi dal rilascio.

      Il permesso di soggiorno e' rilasciato con la stessa durata del visto ed e' rinnovabile, anche con diversa durata, alle stesse condizioni che ne consentono il rilascio.

      Il titolare del permesso ha facolta' di svolgere qualunque attivita' lavorativa consentita allo straniero. Ai fini retributivi e contributivi si applicano, in caso di prestazioni occasionali, le disposizioni sulle prestazioni di lavoro accessorio, di cui all'articolo 72 del D. Lgs. 276/2003, e successive modificazioni.

      Il permesso e' convertito, su richiesta, qualunque sia la durata con cui e' stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lavoro stagionale, a condizione che

  • il titolare dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del permesso per motivi di lavoro o, rispettivamente, di lavoro stagionale
  • siano rispettati i limiti regionali eventualmente posti dal decreto flussi sulle conversioni da permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro in permesso per lavoro, salvi i casi di esonero.

      Il permesso e' convertito, su richiesta, qualunque sia la durata con cui e' stato rilasciato, in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di lavoro stagionale, a condizione che il titolare dimostri di essere in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del permesso per motivi di lavoro o, rispettivamente, di lavoro stagionale.

 

 

Fondo per l'ingresso

 

      E' istituito il Fondo per l'ingresso, nel quale sono versate le somme la cui disponibilita', in capo allo straniero, e' prevista per il rilascio dei visti di ingresso per lavoro e per inserimento nel mercato del lavoro o dei corrispondenti permessi di soggiorno. Il regolamento di attuazione definisce le modalita' per l'effettuazione, in relazione ai corrispondenti depositi, di versamenti, prelievi ed estinzione.

 

 

Parita' tra lavoratore straniero regolarmente soggiornante e lavoratore italiano

 

      La parita' tra lavoratore straniero regolarmente soggiornante e lavoratore italiano comporta anche la possibilita', per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attivita' lavorativa, di accedere, alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano, a qualunque tipo di lavoro, compreso il lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione, con esclusione delle attivita che comportino lesercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dellinteresse nazionale.

 

 

Professioni

 

      L'iscrizione in ordini, collegi o elenchi speciali per le professioni e' consentita allo straniero che sia in possesso dei titoli professionali abilitanti, senza limiti numerici.

      Il riconoscimento dei titoli professionali non e' soggetto a limiti numerici.

 

 

Formazione all'estero

 

      Nei casi in cui il corso di formazione all'estero preveda, a conclusione, lo svolgimento di un tirocinio di formazione in Italia, l'ingresso e' vincolato al solo soddisfacimento dei requisiti (disponibilita' di mezzi di sostentamento e di alloggio, copertura assicurativa in materia sanitaria) previsti per l'ingresso per motivi di studio e formazione, non al rispetto di vincoli di quota.

      Lo straniero che abbia svolto con successo il tirocinio formativo puo' convertire il permesso di soggiorno per motivi di formazione in permesso per lavoro a prescindere dalla durata con cui e' stato rilasciato il primo.

 

 

Ingresso e soggiorno per motivi familiari

 

      Salvo diversa esplicita disposizione, i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli, ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al rilascio, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno.

      Tra i permessi di soggiorno la cui titolarita' abilita alla richiesta di ricongiungimento familiare e' incluso il permesso per motivi umanitari.

      Ai fini della richiesta di ricongiungimento familiare rileva la durata del permesso di soggiorno al momento del rilascio o del rinnovo. Il ricongiungimento puo' comunque essere chiesto, a prescindere dalla durata con cui il permesso e' stato rilasciato o rinnovato, quando il soggiorno legale per uno dei motivi abilitanti abbia superato la durata di un anno.

      Il Comune o l'Azienda unita' sanitaria locale cui viene chiesta la documentazione del requisito di idoneita' dell'alloggio ai fini del ricongiungimento rilasciano copia della richiesta contrassegnata con timbro datario. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta senza che il Comune o l'Azienda unita' sanitaria locale abbiano comunicato alla questura competente per territorio il diniego dell'attestazione ovvero linterruzione dei termini di cui allarticolo 10 bis, comma 1 della L. 241/1990, questa si considera rilasciata.

      Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche di quello di cui disporranno in Italia i familiari per i quali si chiede il ricongiungimento.

      Il familiare straniero di cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia alle condizioni previste dalle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria.

      Hanno diritto di soggiorno, senza condizioni, salvo gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello stato, i seguenti familiari stranieri del cittadino italiano:

      I figli minori legalmente separati sono ammessi al ricongiungimento.

      Il ricongiungimento puo' essere richiesto, dal cittadino straniero, anche per il familiare entro il terzo grado, a carico, qualora obiettivamente e per un tempo prolungato (anche se non permanentemente) non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione dello stato di salute, e, senza altre condizioni, per i genitori a carico.

      E consentito l'ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario dei familiari che hanno diritto di soggiorno.

      Fatta salva la possibilita' di entrare in Italia in esonero da visto, il visto di ingresso per ricongiungimento o per ingresso al seguito del familiare e' rilasciato ai familiari di cittadino italiano o comunitario che ne facciano richiesta e dimostrino, nei modi stabiliti dal regolamento di attuazione, di avere diritto di soggiorno in Italia.

      Il ricorso alla certificazione da parte dell'autorita' consolare dei requisiti per il ricongiungimento e' consentito, in tutti i casi, quando vi sia mancanza di unautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti rilasciati dallautorit locale. In caso di minori affidati o adottati, il vincolo familiare puo' essere accertato, in mancanza di altri mezzi, anche sulla base di elementi testimoniali. Nel caso in cui il ricongiungimento sia richiesto da un rifugiato, tale ricorso e' consentito, in relazione a qualsiasi requisito, anche quando l'impossibilita' di ottenere la documentazione a causa dell'avvenuto riconoscimento di tale status gravi sul familiare di cui si chiede l'ingresso.

      La richiesta dei visti d'ingresso per ricongiungimento o ingresso al seguito puo' essere effettuata con raccomandata inviata alla rappresentanza diplomatica o consolare e, in copia, al Ministero dell'interno; la rappresentanza comunica allo straniero e al Ministero dell'interno la data dell'appuntamento per il rilascio del visto ovvero l'avvenuto diniego. Se il diniego non e' stato adottato e comunicato entro trenta giorni, lo straniero ha diritto a fare ingresso in Italia in esenzione dal visto, previa esibizione alla polizia di frontiera di copia della documentazione e della ricevuta della raccomandata al Ministero dell'interno.

      E' rimosso il limite di due anni alla durata del permesso di soggiorno in caso di ricongiungimento familiare.

      La conversione di altro permesso in corso di validita' in permesso per motivi familiari e' consentita, prescindendo dalla durata con cui il permesso originario e' stato rilasciato, se sono soddisfatti i requisiti per il ricongiungimento.

      L'accertamento della natura strumentale del vincolo familiare e' limitato al caso del matrimonio (non di adozione) e solo al fine di negare o revocare il permesso di soggiorno (non il nulla osta e il visto di ingresso). L'accertamento e' effettuato dal tribunale ordinario competente per territorio su richiesta del questore.

      Tra i casi di estinzione del requisito per il possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari che giustificano la conversione del permesso in permesso ad altro titolo, e' inclusa la revoca dell'adozione o dell'affidamento.

      La conversione in caso di estinzione del requisito per il possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari e' effettuata anche in deroga al requisito di durata non inferiore a un anno del permesso d'origine. In mancanza dei requisiti per altro permesso, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, rinnovabile, di durata non inferiore a un anno ne', per lo straniero minore, al periodo che manca al compimento della maggiore eta'. Il permesso di soggiorno per motivi familiari puo' essere rinnovato, al compimento della maggiore eta', se il titolare e' ancora a carico di un familiare regolarmente soggiornante.

      Si puo' ricorrere al tribunale in composizione monocratica, in materia di diritto all'unita' familiare, anche contro l'inerzia della pubblica amministrazione.

 

 

Minori

 

      E' rilasciato un permesso di soggiorno per affidamento al minore straniero comunque affidato ai sensi dellarticolo 2 della legge 184/1983 che non possa essere iscritto nel permesso o nel permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo dell'affidatario e al quale non possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari o un permesso di soggiorno nazionale o CE per soggiornanti di lungo periodo. Il titolare di permesso di soggiorno per affidamento e' equiparato, ai fini dell'accesso ai servizi e alle attivita' consentite, al titolare di permesso per motivi familiari.

      Ingresso e soggiorno del familiare di minore presente in Italia possono essere autorizzati a tutela del superiore interesse del minore. Il provvedimento puo' essere adottato anche dal Prefetto. L'autorita' che decide tiene conto anche della durata del soggiorno in Italia del minore e dellintensita' dei suoi legami, di natura familiare, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia, nonche' del fatto che il soggiorno del minore sia stato motivato o meno da cause di forza maggiore. Al familiare cosi' autorizzato e' rilasciato un permesso per motivi familiari di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso puo' essere convertito in permesso ad altro titolo, in presenza dei requisiti, oltre che nel caso in cui sia stato rilasciato con durata non inferiore a un anno, anche nel caso in cui la durata complessiva del soggiorno autorizzato abbia superato l'anno.

      In sede di espulsione o respingimento di uno straniero adulto che accompagni un minore straniero, ove non sia provato da idonea documentazione che l'adulto sia il genitore o l'affidatario del minore, le autorita' di pubblica sicurezza sospendono il provvedimento di espulsione o di respingimento, e riferiscono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che adotta immediatamente i provvedimenti necessari a verificare il rapporto tra il minore e l'adulto e gli altri eventuali provvedimenti di competenza.

      Ove la minore eta' di uno straniero sia incerta, l'autorita' di pubblica sicurezza riferisce al piu' presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui lo straniero si trova. Ogni provvedimento che possa ledere i diritti dello straniero in quanto minore, ed in particolare i provvedimenti di espulsione, respingimento e trattenimento in un CPT o in un CDI, sono sospesi fino all'accertamento della maggiore eta'. Il Procuratore della Repubblica dispone ove necessario perizia per la valutazione dell'eta'. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto. Le perizie, mediche e psicologiche, sono effettuate da professionisti titolari di specifiche competenze in materia, con metodi di provata scientificita' che rispettino la salute e la dignita' dell'interessato. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la valutazione delleta' e le garanzie processuali, con particolare riferimento ai termini per l'effettuazione dell'accertamento, alla prestazione del consenso da parte dell'interessato o del tutore e alla garanzia del diritto alla difesa.

      I minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto, indipendentemente dalla regolarita' della loro posizione in ordine al soggiorno e a parita' di condizioni con i cittadini italiani, all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado e alla formazione.

 

 

Minori non accompagnati

 

      Si considera non accompagnato il minore straniero che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o alla frontiera privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti. Non si considera non accompagnato il minore che sia assistito dal genitore, anche se questi si trova nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni su ingresso e soggiorno in Italia.

      Salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela e affidamento dei minori, il giudice tutelare, ricevuta la segnalazione relativa alla presenza del minore non accompagnato, provvede alla nomina di un tutore idoneo a garantire che in tutti i procedimenti che riguardano il minore

      Ove ricorrano le condizioni per l'affidamento del minore, si provvede anche nelle more della decisione del Comitato per i minori stranieri in relazione al suo rimpatrio assistito. L'affidamento non preclude l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione.

      Al minore non accompagnato e a quello cui non possa comunque essere rilasciato altro permesso di soggiorno, il questore rilascia, appena ricevutane segnalazione, un permesso di soggiorno per minore eta', valido fino al compimento della maggiore eta'. Si prescinde, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, dal possesso, da parte del minore, di un valido documento di viaggio.

      Il titolare del permesso di soggiorno per minore eta' e' equiparato al titolare del permesso per motivi familiari ai fini dell'accesso ai servizi e alle attivita' consentite. Il possesso del permesso non preclude l'adozione del provvedimento di rimpatrio assistito ne' la sua esecuzione, e resta salvo il diritto del titolare del permesso di seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

      Il procedimento relativo al rimpatrio assistito e' finalizzato al ricongiungimento del minore non accompagnato con i familiari. L'affidamento del minore ad autorita' del paese di provenienza o di residenza dei familiari puo' essere disposto solo a questo fine, salvo che il Tribunale per i minorenni decida diversamente, su richiesta del minore, del tutore o dell'affidatario.

      Il provvedimento di rimpatrio assistito e' adottato esclusivamente nellinteresse del minore, tenendo in considerazione i risultati delle indagini familiari nel Paese dorigine o in un Paese terzo, l'opinione del minore, la sua eta' e il suo grado di maturita', lopinione del tutore e, in caso di minore affidato, dell'affidatario e la situazione del minore in Italia. L'autorita' giudiziaria minorile sente il minore, il tutore e, in caso di minore affidato, l'affidatario in merito al rimpatrio e riferisce immediatamente al Comitato per i minori stranieri. Nel provvedimento di rimpatrio deve essere indicato il progetto di reinserimento del minore.

      Nei casi in cui il rimpatrio assistito sia effettuato con il consenso del minore, la sua esecuzione e' affidata ai servizi sociali dell'ente locale, anche con la collaborazione degli organismi che svolgono attivita' di assistenza per stranieri o di altri organismi specializzati nel trasferimento di persone bisognose di tutela. Negli altri casi, il Comitato trasmette gli atti allautorita' giudiziaria minorile e al tutore, e richiede allautorita' giudiziaria la convalida del provvedimento di rimpatrio. Lautorita' giudiziaria, sentito il minore e il tutore e, in caso di minore affidato, l'affidatario, convalida il provvedimento ove ritenga che il rimpatrio sia nell'interesse del minore e adotta gli altri provvedimenti necessari. Avverso il provvedimento di rimpatrio puo' essere presentato ricorso al tribunale ordinario, con effetto sospensivo.

      Al compimento della maggiore eta', il permesso per affidamento o per minore eta' puo' essere convertito in altro permesso per il quale siano presenti i requisiti, anche in deroga al requisito di durata del permesso da convertire. In caso di minore non accompagnato,  la conversione puo' esssere condizionata, oltre che alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso richiesto, al parere favorevole dell'autorita' che ha disposto l'affidamento o, in mancanza, di quella che ha disposto la tutela. A tal fine, l'autorita' giudiziaria valuta la partecipazione del minore a un progetto educativo e di integrazione, ovvero i motivi che hanno impedito tale partecipazioni, e tiene comunque conto della condotta complessivamente tenuta in Italia, del tempo ivi trascorso, dei vincoli che legano l'interessato alla societa' italiana e a quella del paese di appartenenza. Nei casi in cui non sia stato disposto, per qualunque motivo, l'affidamento o la tutela del minore, valutazione ed eventuale proposta sono effettuati dal Tribunale per i minorenni. Il parere deve essere chiesto dal questore almeno novanta giorni prima del compimento della maggiore eta'. Qualora lautorit competente non provveda entro sessanta giorni, si intende rilasciato parere favorevole. Ove non siano verificate le condizioni per la conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore eta' dello straniero, ma sussistano gravi motivi atti a giustificare la prosecuzione del soggiorno nel territorio dello Stato, l'autorita' giudiziaria minorile richiede al questore il rilascio all'interessato di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

 

Respingimento

 

      Non e' sanzionabile il vettore che abbia dato tempestiva informazione alla polizia di frontiera in relazione alla presenza a bordo di stranieri privi dei documenti richiesti per l'ingresso.

      Salvo che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e' vietato il respingimento

      Nei casi in cui non si sia potuto procedere immediatamente al respingimento dello straniero, il provvedimento di allontanamento deve essere convalidato dal tribunale in composizione monocratica, con le modalita' previste per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.

      Col regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni necessarie a tutelare, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, i diritti del minore che segue il genitore o laffidatario respinto.

      Nel caso in cui un minore straniero non accompagnato sia fermato allingresso o subito dopo, l'autorita' di pubblica sicurezza ne da' immediata notizia al Comitato minori stranieri. Si applicano le norme vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio.

 

 

Espulsione e trattenimento

 

      Salvo che in presenza di motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, e' vietata l'adozione di un provvedimento di espulsione

      Quando si applichino i divieti di espulsione o respingimento dello straniero, il questore rilascia

      Il provvedimento di espulsione e' di natura discrezionale: il prefetto valuta se adottarlo, alla luce della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia, alla precedente titolarita' di un permesso di soggiorno, alle condizioni di salute, all'esistenza di seri motivi di carattere umanitario, e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese verso il quale dovrebbe essere espulso.

      Nei casi in cui il prefetto non adotti il provvedimento di espulsione, il questore rilascia un permesso di soggiorno per uno dei motivi previsti dal Testo unico o dal regolamento di attuazione, o, quando questo non sia possibile, assegna allo straniero un tempo compreso tra quindici e trenta giorni per lasciare l'Italia. Se necessario, sono attivate le procedure finalizzate alla cancellazione della segnalazione al SIS ai fini della non ammissione dell'interessato.

      Lo straniero che appartenga a una delle categorie per le quali puo' essere disposta l'espulsione da parte del prefetto, puo' essere comunque sanzionato anche con un'ammenda.

      Se lo straniero espellendo e' sottoposto a procedimento penale, non si applica il silenzio-assenso in relazione al nulla osta all'espulsione da parte dell'autorita' giudiziaria.

      In attesa del nulla osta all'espulsione, il questore puo' adottare, in luogo del trattenimento in CPT, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. La violazione delle misure e' punita con la reclusione da uno a quattro anni. Si procede con rito direttissimo ed obbligatorio larresto dellautore del fatto.

      L'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni, quando

      L'espulsione e' eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera, quando

      Competente per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo e' il tribunale in composizione monocratica.

      In caso di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo, l'espulsione e' eseguita con l'intimazione a lasciare l'Italia entro quindici giorni.

      Competente per il ricorso contro il povvedimento di espulsione e', anche in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il tribunale in composizione monocratica del luogo di stabile dimora dello straniero o, in mancanza, del luogo in cui ha sede lautorit che ha disposto lespulsione. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite del tribunale competente per la convalida del provvedimento di accompagnamento coattivo.

      Nei casi di espulsione eseguita con intimazione, se il ricorso e' presentato prima che sia scaduto il termine per lasciare il territorio dello Stato, l'espulsione e' sospesa fino alla decisione definitiva sul ricorso.

      Nei casi di espulsione da eseguirsi con accompagnamento coattivo, se il ricorso e' presentato prima che questo abbia avuto luogo, lo straniero puo' presentare istanza di sospensione dell'espulsione al tribunale competente per il ricorso. L'espulsione e' sospesa fino alla decisione del tribunale su tale istanza. Lo straniero e' trattenuto nel CPT fino alla decisione sull'istanza o, in caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, fino alla decisione sul ricorso. Il provvedimento di espulsione e' immediatamente riattivato in caso di rinuncia alla richiesta di sospensione o al ricorso.

      Quando l'espulsione e' sospesa (automaticamente o su istanza dello straniero), salvo che si tratti di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il questore rilascia allo straniero un permesso per motivi di giustizia valido fino alla decisione, del tribunale competente, sul ricorso. Il questore puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza, lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso. Il nuovo provvedimento di espulsione e', in ogni caso, immediatamente esecutivo. Si procede con rito direttissimo ed e' obbligatorio larresto dellautore del fatto.

      L'onorario e le spese spettanti, per i provvedimenti di convalida e per i ricorsi, all'avvocato dello straniero sono a carico dell'erario.

      Il divieto di reingresso vale per

Termini piu' brevi per il divieto di reingresso possono essere fissati dall'autorita' che adotta il provvedimento di espulsione o dal tribunale che decide sul ricorso.

      Il regolamento di attuazione stabilisce le modalita' per la cancellazione d'ufficio, alla scadenza del divieto di reingresso, della segnalazione al Sistema Informativo Schengen ai fini della non ammissione nel territorio degli Stati membri dell'Accordo di Schengen.

      Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un CPT, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza che ne sia stato eseguito l'allontanamento, il questore puo' chiedere al tribunale l'applicazione, nei confronti dello straniero, della sorveglianza di pubblica sicurezza. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza lo straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni, e lo straniero e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo; si procede con rito direttissimo e arresto obbligatorio.

      Il trattenimento in CPT per lo straniero che abbia presentato istanza di sospensione del provvedimento di espulsione in pendenza di ricorso non e' assoggettato ai limiti temporali ordinari.

      Lo straniero che si allontani senza giustificato motivo dal CPT e' punito con la reclusione da uno a quattro anni ed e' nuovamente espulso, con provvedimento immediatamente esecutivo.

      Il minore straniero puo essere trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, e con trattamento adeguato alle sue esigenze, solo a tutela del suo diritto allunita familiare, a condizione che vi sia la richiesta del genitore o dell'affidatario o la decisione del Tribunale per i minorenni. Negli altri casi il minore e affidato a struttura protetta indicata dal Tribunale per i minorenni. In nessun caso puo' essere disposto il trattenimento in CPT di un minore non accompagnato.

      Il regolamento di attuazione stabilisce le misure che devono essere adottate per tutelare il diritto dello straniero trattenuto di

Il regolamento di attuazione stabilisce le condizioni alle quali le associazioni attive nel campo della tutela dei diritti dell'uomo o nell'assistenza degli stranieri possono chiedere di collaborare all'attuazione di tali misure, e prevede le modalita' con cui la richiesta puo' essere rifiutata, con provvedimento motivato, dal prefetto.

      Col regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni necessarie a tutelare, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, i diritti del minore che segue il genitore o laffidatario espulso o trattenuto in CPT o in CDI.

 

 

Protezione sociale

 

      Il contesto per il rilascio del permesso per motivi umanitari nell'ambito di misure di protezione sociale e' ampliato con l'inclusione del tentativo di sottrarsi al condizionamento di una o piu' persone (non solo di un'associazione).

      Il permesso per motivi umanitari rilasciato nell'ambito di misure di protezione sociale abilita allo svolgimento di qualsiasi attivita' lavorativa.

      Il permesso e' convertibile a prescindere dalla durata con cui e' stato rilasciato.

      Analogo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato allo straniero che abbia terminato lespiazione di una pena detentiva, anche nei casi in cui sia stata applicata una misura sostitutiva o alternativa alla detenzione, o che abbia ottenuto il beneficio della messa alla prova (senza riguardo all'eta' in cui e' stato commesso il reato. Il permesso e' rilasciato a condizione che lo straniero abbia dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale o che sussista un motivo di carattere umanitario o risultante da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

 

 

Stranieri e detenzione

 

      Il provvedimento di espulsione quale misura di sicurezza e' subordinato, nei casi in cui sia presente in Italia un figlio minore dello straniero ovvero un minore di cui lo straniero sia affidatario, all'acquisizione del nulla osta del Tribunale per i minorenni. Il Tribunale decide tenendo conto anche della durata del soggiorno in Italia del minore e dellintensita' dei suoi legami, di natura familiare, linguistica, culturale o sociale con il paese d'appartenenza e con l'Italia.

      Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice tiene conto - al pari del prefetto nel caso ordinario - della condizione dello straniero, con riguardo, in particolare, alla presenza di familiari autorizzati a soggiornare in Italia, al possesso dei requisiti previsti per il rilascio di un permesso di soggiorno, alla condotta tenuta e al tempo trascorso in Italia e ai vincoli che legano lo straniero alla societa' italiana e a quella del paese di appartenenza. Se e' presente in Italia un figlio minore o un minore affidato si procede come nel caso di espulsione quale misura di sicurezza.

      In caso di espulsione a titolo di misura sostitutiva della pena, il giudice fissa la durata del divieto di reingresso operante per un periodo di durata non superiore a quella prevista per il caso applicabile allo straniero aumentata della durata della pena sostituita.

      Il provvedimento di espulsione quale misura alternativa alla detenzione puo' essere adottato anche nel caso di straniero che non rientri nelle categorie per le quali il prefetto procede, ordinariamente, all'espulsione. In tutti i casi, comunque, il provvedimento e' adottato discrezionalmente dal magistrato di sorveglianza, e solo su richiesta dello straniero detenuto.

      Allo straniero che stia espiando una pena detentiva e che sia privo di permesso di soggiorno, o che, all'atto della scadenza del permesso di soggiorno di cui e' titolare, non sia in possesso dei requisiti previsti per il rinnovo, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido fino alla conclusione della pena. Il permesso e' convertibile solo in un permesso per motivi familiari o per asilo, ovvero per motivi umanitari nei casi di applicazione delle misure di protezione sociale.

 

 

Diritto di difesa

 

      Allo straniero che rientri in Italia a tutela del diritto di difesa e' rilasciato un permesso per motivi di giustizia, non convertibile. Lo straniero e' autorizzato a svolgere attivita' lavorativa se e' privo di altri mezzi di sostentamento e il suo soggiorno si protrae per oltre quindici giorni.

 

 

Assistenza sanitaria

 

      L'obbligo di iscrizione al Servizio sanitario nazionale e la parita' di diritti e doveri con il cittadino italiano sono estesi

      In caso di minore straniero per il quale valga l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, nelle more dell'iscrizione e' assicurato il medesimo trattamento dei minori iscritti. Vale, all'occorrenza, il divieto di segnalazione all'autorita' di pubblica sicurezza, salvi i casi di obbligo di referto, anche in relazione ai familiari del minore.

      L'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, con pagamento di un contributo forfettario, determinato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'economia, puo' essere richiesta anche dallo straniero che sia in possesso di permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del lavoro o che ne abbia richiesto il rilascio o il rinnovo. Il contributo non copre l'assistenza per eventuali familiari a carico.

      A tutti gli stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale e' garantita l'assistenza riabilitativa e protesica a parita' con il cittadino italiano.

      Un permesso di soggiorno per cure mediche, rinnovabile, ma non convertibile in altro permesso di soggiorno, puo' essere rilasciato, su richiesta, allo straniero irregolarmente presente che necessiti delle prestazioni sanitarie di cui allo stesso comma e al familiare che lo assiste. Restano salve, in caso di rilascio del permesso, le disposizioni relative alle condizioni di erogazione delle prestazioni.

 

 

Assistenza sociale

 

      L'equiparazione ai cittadini italiani degli stranieri titolari di permesso di soggiorno nazionale o CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e dei minori iscritti nel loro titolo di soggiorno ai fini della fruizione delle provvidenze di assistenza sociale e' estesa al caso in cui tali provvidenze costituiscano diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali. L'equiparazione vale anche per i minori stranieri per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale.

 

 

Previdenza

 

      In presenza di un accordo che comporti, in caso di rimpatrio del lavoratore, il trasferimento dei contributi allistituito o ente assicuratore dello Stato di provenienza, e' fatta salva la possibilit di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

      Delle disposizioni in materia di conservazione dei diritti previdenziali in caso di rimpatrio il lavoratore e' informato, con apposita comunicazione, al momento del rilascio del permesso di soggiorno che abiliti allo svolgimento di attivita' lavorativa.

 

 

Accoglienza e alloggio

 

      Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza,  puo' disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri in condizioni di soggiorno illegale, ferme restando le norme sullallontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri in tali condizioni.

      Le regioni concedono contributi per la ristrutturazione di alloggi nella loro disponibilita' per almeno quindici anni, da destinare, per un numero determinato di anni, ad abitazioni di stranieri titolari di permesso di soggiorno nazionale o CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro, per inserimento nel mercato del lavoro, per studio, per motivi familiari, per asilo o per motivi umanitari.

      L'accesso agli alloggi di edilizia popolare a parita' con il cittadino italiano e' esteso agli stranieri iscritti nellelenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione e a quelli che esercitino una regolare attivita' lavorativa, a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno.

 

 

Studenti universitari

 

      E' possibile derogare alle condizioni ordinarie per il rinnovo del permesso di soggiorno dello studente universitario straniero, se cosi' delibera l'autorita' accademica preposta all'organizzazione del corso di studio.

      L'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle universita, a parit di condizioni con gli studenti italiani e' consentito anche agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

 

Trasparenza

 

      E' istituito il difensore civico nazionale dei diritti dello straniero. Il difensore civico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori a riposo, svolge il ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di immigrazione straniera, e rimane in carica tre anni.

      Lufficio del difensore civico provvede alla pubblicazione in tempo utile, anche mediante Internet, di tutte le disposizioni e le circolari che riguardano gli stranieri e delle indicazioni necessarie all'ottemperamento di tali disposizioni, e predispone modalita' di comunicazione, anche telematica, da parte degli interessati, di eventuali abusi, carenze o disfunzioni.

 

 

Delega al governo

 

      Il governo e' delegato ad apportare correzioni alla legge, dopo due anni di piena applicazione.