Emendamenti al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare.

 

 

1) Art. 29, comma 1: la lettera c) sostituita dalla seguente: i figli maggiorenni non coniugati del soggiornante o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessit in ragione del loro stato di salute.

 

La nostra esperienza dimostra che lingresso dei figli maggiorenni stato molte volte impossibile per la richiesta di esibire una documentazione dinabilit al lavoro ed invalidit totale in base alla legge italiana. La direttiva 2003/86/CE non parla di inabilit al lavoro o invalidit totale ma di figli maggiorenni che non possono sovvenire alle proprie necessit in ragione del loro stato di salute.

 

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2) Art. 29, comma 3: la lettera a) sostituita dalla seguente: di un alloggio idoneo che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrit.

 

Lemendamento intende superare il problema dellesibizione della documentazione dimostrante che lalloggio rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il problema esiste e il testo del decreto cerca di affrontare il problema prevedendo la possibilit di presentare una altro tipo di documentazione, cio la documentazione delle A.S.L. accertanti i requisiti didoneit igienico-sanitaria. Ci non rappresenta, purtroppo, una soluzione del problema in quanto questa possibilit gi stata prevista dal regolamento dattuazione, DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 6 comma 1 lettera c).

 

Le parole usate dalla direttiva 2003/86/CE non parlano di parametri di legge residenziale. A mio parere tutte gli alloggi gi abitati in teoria corrispondono alle norme generali di sicurezza e di salubrit. Infatti quasi tutti i certificati rilasciati recitano quanto segue: attesta che agli atti dello scrivente non risulta dichiarazione di inidoneit per limmobile in oggetto. Siamo nellera dellautocertificazione, credo nulla osta che igienico- sanitaria dellalloggio sia auto-certificata dal richiedente oppure occorre che la verifica dellidoneit igienico- sanitaria sia fatta dalla stessa pubblica amministrazione (Sportello Unico ed ASL), del resto proprio questa la ragione per cui stato istituito lo sportello unico; per coordinare il lavoro dei vari uffici pubblici coinvolti e semplificare le pratiche dei cittadini immigrati.   

 

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3) Art. 29 comma 4: ultimo periodo, dopo le parole: di reddito di cui al comma 3 aggiungere la seguente frase: Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano il visto di ingresso al seguito per i suddetti familiari dietro esibizione della sola documentazione riguardante lalloggio ed il reddito.

 

Questemendamento intende far attivare una modalit dingresso per motivi familiari prevista dalla legge fin dal 1998, ma che non stata praticata da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei paesi dorigine degli immigrati.

 

 

4) Art. 29 comma 4: aggiungere il seguente comma 4 bis: E consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano o comunitario, dei familiari con i quali possibile attuare il ricongiungimento ai sensi dellarticolo 28, comma 2 e del DPR 54/2002. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano il visto dingresso al seguito per i suddetti familiari, dietro esibizione della sola documentazione comprovante il rapporto di parentela con il cittadino italiano. 

 

 

Lemendamento finalizzato allattivazione di una pratica dingresso ai familiari stranieri dei cittadini italiani, senza dover chiedere il nulla osta allo Sportello unico. Il decreto in oggetto sopprime la disposizione relativa a questingresso gi Art. 29 comma 5 del Testo Unico forse in vista delladozione del d. lgs. di riforma del diritto alla libera circolazione dei cittadini comunitari e al diritto di soggiorno dei loro familiari. E invece opportuno che tale norma sia confermata riferita alle nuove modifiche introdotte al DPR 54/2002.       

 

 

5) Art.29 comma7: terzultima riga: le parole Il rilascio del nulla osta condizionato alleffettiva acquisizione, da parte dellautorit consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore et o inabilit al lavoro. Sono sostituite dalle seguenti parole: Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano il visto di ingresso dietro lesibizione del nulla osta e della documentazione comprovante i presupposti rapporti di parentela, coniuge, minore et, certificati medici.

 

 

Condizionare il rilascio del nulla osta alleffettiva acquisizione di documentazione, da parte dellautorit consolare italiana, destinato a complicare ed a ritardare il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico il quale deve verificare tale acquisizione. Lemendamento propone il rilascio del nulla osta, come si fatto fin ad oggi, e condizionare il rilascio del visto dingresso alleffettiva acquisizione della documentazione comprovante i rapporti di parentela, coniuge, minore et, certificati medici.      

 

 

Saleh Zaghloul