I TEST SITUAZIONALI

COME STRUMENTO DI PROVA

DELLA DISCRIMINAZIONE

 

a cura di Walter Citti, collaboratore ASGI

 

 

 

COSA SONO I TEST SITUAZIONALI?

 

Il test situazionale (situation test) consiste nel ricreare una situazione identica a quella  vissuta dalla persona che si considera vittima di una discriminazione in ragione di una sua particolare caratteristica (ad es. lappartenenza etnico-razziale o religiosa), e nellosservare se altre persone che non possiedono quella caratteristiche  vengono trattate diversamente. In caso affermativo, i risultati del test sono prodotti in giudizio come fatti probatori, il pi delle volte sotto forma di testimonianza, talvolta nelle forme di un rapporto redatto da un pubblico ufficiale che aveva osservato gli avvenimenti.

 

Predisporre ed organizzare un test situazionale significa cio inscenare una situazione, una sorta di gioco di ruolo, in cui una persona messa nella situazione di  commettere una discriminazione senza sospettare di essere osservata. Di fronte alla persona interessata si presentano candidati fittizi, appositamente inviati, alcuni dei quali possiedono una caratteristica percepibile (ad es. il colore della pelle, lappartenenza religiosa, la condizione di straniero) che potrebbe indurre ad un comportamento discriminatorio. Gli osservatori mirano a comparare lattitudine della persona interessata verso i candidati in possesso di tale  caratteristica con quella dimostrata verso i candidati che non la possiedono.

 

 

ESEMPI DI TEST SITUAZIONALI

 

In altri paesi europei, lesempio meglio conosciuto e pi praticato di test situazionale quello in cui diverse coppie si presentano allingresso di un night-club: se alle coppie etnicamente  miste o di origine straniera  viene sistematicamente rifiutato lingresso, mentre  quelle autoctone che giungono in precedenza o successivamente  vengono ammesse  senza difficolt, si pu supporre lesistenza di una discriminazione. Simili esperimenti sono stati compiuti con agenzie immobiliari e datori di lavoro  sospettati di pratiche discriminatorie nellintermediazione immobiliare o nel reclutamento di personale. Vengono soddisfatte le condizioni per affermare la sussistenza di una presunzione di un comportamento discriminatorio quando, ad esempio, rispondendo ad un annuncio pubblicato sulla stampa, ad una persona con una determinata caratteristica etnico-razziale viene rifiutata la locazione di un alloggio con la giustificazione che questo nel frattempo stato gi locato, mentre il proprietario mostra successivamente interesse a concludere il contratto con altre persone con caratteristiche personali e familiari simili tranne per quella considerata.

 

 

A COSA SERVONO I TEST SITUAZIONALI?

I test situazionali  mirano a mettere in luce  prassi in cui, in una situazione del tutto analoga, una persona che possiede una determinata caratteristica  viene trattata meno favorevolmente  di un'altra persona che non possiede tale caratteristica. I test situazionali servono a smascherare le forme di discriminazione diretta che si celano dietro pretesti (ad esempio le affermazioni come: ci dispiace, limmobile stato gi affittato, quel posto di lavoro stato gi occupato, lingresso riservato ai solo soci).

 

 

 

ESEMPI DI TEST SITUAZIONALI AMMESSI IN GIUDIZIO QUALI EVIDENZA PROBATORIA DI COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI  NELLA GIURISDIZIONE DI ALCUNI PAESI EUROPEI.

 

Belgio

La legge belga anti-discriminazione del 25.02.2003 riconosce espressamente luso dei test situazionali quali mezzi di raccolta delle evidenze fondanti la presunzione di un comportamento discriminatorio, sebbene leffettiva implementazione di detto strumento affidata ad un decreto esecutivo che non stato ancora emanato.

La giurisprudenza belga ha peraltro gi  affermato con alcune importanti decisioni la legittimit e lammissibilit di evidenze  probatorie nelle modalit di testimonianze rese da persone che hanno preso parte a test situazionali . In tal senso, la Corte di Appello di Lige con sentenza datata 11 marzo 1998 ha condannato il gestore di un caff che si era rifiutato di servire una persona per motivi inerenti allorigine etnica di questultima, fondando la sentenza sulla testimonianza di una terza persona che aveva assistito, su indicazione e previo accordo con la parte lesa,  ad un secondo rifiuto opposto dal gestore. Secondo la Corte, il test organizzato dalla parte lesa non era stato  uno stratagemma [] avente lo scopo di provocare linfrazione dellimputato, ma quello di ottenere delle prove testimoniali.

Pi recentemente, il Tribunale Civile di prima istanza di Bruxelles, con sentenza del 31.03.2004, sulla base della normativa anti-discriminazione, ha condannato il titolare di unagenzia dintermediazione immobiliare  che si era rifiutato di prendere in considerazione una proposta per lacquisto di un bene immobile  a causa soltanto delle  origini congolesi del potenziale compratore. La corte ha fondato la sua decisione anche sulle risultanze testimoniali di  un test situazionale organizzato dalla parte lesa medesima, che aveva chiesto ad un conoscente di origini etniche belghe di contattare lagenzia immobiliare per la compravendita del medesimo bene, riscontrando in questo caso  la piena disponibilit ed interesse del titolare dellagenzia a considerare lofferta di acquisto.

 Ambedue le  sentenze sono reperibili sul sito del Centre pour lՎgalit des chances et la lutte contre le racisme: http://www.diversiteit.be/CNTR/FR/discrimination/jurisprudence/.

Lultima pronuncia giurisprudenziale belga fondata su un test situazionale risale al 3 giugno 2005, quando il tribunale di prima istanza di Bruxelles ha condannato per violazione delle norme anti-discriminazione, il titolare di unagenzia immobiliare e il proprietario di un immobile che si erano rifiutati di affittare un appartamento ad una coppia di cittadini belgi  di origine marocchina, con il pretesto che lappartamento sarebbe  stato nel frattempo gi affittato. La coppia dunque aveva inviato un comune amico a prendere contatti con lagenzia, riscontrando che lappartamento era ancora vacante. Ad un nuovo appuntamento  fissato per loro tramite  da questa terza persona senza che venisse precisata la loro appartenenza etnico-religiosa, il titolare dellagenzia aveva opposto un nuovo rifiuto invocando il pretesto che il proprietario voleva affittare soltanto ad una persona anziana, circostanza mai invocata precedentemente.

Notizie ed informazioni  su questa sentenza possono essere reperite sul sito del Mouvement contre le racism, lantismitisme et la xnophobie: www.mrax.be

 

 

Francia

Con una sentenza resa il 7 giugno 2005, la Corte di Cassazione francese ha considerato ammissibile in giudizio levidenza probatoria  risultante dalla registrazione di una conversazione telefonica intervenuta ed effettuata nei locali e su iniziativa dellassociazione SOS Racisme, tra un militante dellorganizzazione medesima ed un agente immobiliare, durante la  quale questultimo ammetteva che ai potenziali clienti veniva fatto presente che gli appartamenti erano ancora disponibili  per essere locati solo se il loro cognome suonava francese.

La Corte di Cassazione ha concluso che se tale evidenza ammissibile e non deve essere esclusa in linea di principio, il peso da attribuirgli  rimesso  di volta in volta alla valutazione e allapprezzamento del  giudice. La questione non dunque quella dell ammissibilit dei test situazionali, quanto della loro capacit di fornire evidenze probatorie in giudizio con adeguata credibilit e verosimiglianza.

E la terza volta che la Corte di Cassazione francese interviene sullammissibilit di evidenze probatorie risultanti dalluso di test situazionali. In precedenza, era stata ammessa in giudizio rispettivamente la testimonianza di una persona privata  ed il rapporto di un  ufficiale di polizia che avevano collaborato a test situazionali per accertare la sussistenza di discriminazioni effettuate nellingresso a night-club (giugno 2000 e settembre 2002).

 La sentenza della Corte di Cassazione francese disponibile sul sito:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXRXCX2005X06X06X00873X054#

 

 

 

 

Ungheria

LUfficio  per la Difesa Legale delle Minoranze Etniche e Nazionali (NEKI), una ONG di interesse pubblico, ha utilizzato in diverse occasioni la metodologia dei test situazionali per raccogliere evidenze di discriminazioni subite in particolare da appartenenti alla minoranza Rom.

In due occasioni, tali evidenze sono state ammesse in giudizio in procedimenti civili contro la discriminazione. Nel 1999 i volontari del NEKI furono coinvolti nello svolgimento di un test situazionale mirante a provare che alle persone di etnia Rom non veniva consentito lingresso in un pub del villaggio di Patvarc. Questi volontari testimoniarono in giudizio sui risultati del test corroborando la denuncia presentata da due cittadini di etnia Rom.

Il 28 Novembre 2000 la corte locale della citt di D.  ha emesso una sentenza condannando i responsabili di un club  privato, ma che operava in realt come un pubblico esercizio, per il rifiuto opposto alle parti lese, persone appartenenti alletnia Rom, di fare ingresso nei locali. La motivazione della sentenza  si fondata sulla testimonianza resa dai volontari del NEKI, che avevano condotto un test situazione evidenziando la disparit di trattamento nellaccesso ai locali a seconda dellappartenenza o meno  dei potenziali clienti alletnia Rom. Il resoconto sulla vicenda pu essere consultato sul sito web del NEKI: www.neki.hu (white booklet 2000). Sul sito reperibile pure una ricerca giuridica sulluso dei test situazionali nella prassi nazionale ungherese ed internazionale (The national and international practice of situation testing, di Ivanyi Klara e Muhi Erika).

 

 

Repubblica Ceca

Successivamente alladozione delle normative anti-discriminazione di recepimento della direttiva europea n. 43/2000,  si sono registrate numerose sentenze di condanna per avvenuti casi di discriminazione a danno perlopi di cittadini appartenenti alletnia Rom basate su evidenze probatorie risultanti da test situazionali organizzati da attivisti e volontari di ONG.

Gi nel corso del 2004 la Corte Suprema ceca aveva dichiarato ammissibile levidenza risultante da un test situazionale in un caso in cui ad un gruppo di Rom non era stato consentito lingresso in un locale pubblico [Jan Kovac v. AZ Alfa s.r.o. 1 Co 62/2000-63] .  Nel 2004-2005 alcune sentenze di diverse corti locali hanno seguito tale orientamento. Con due di esse, pronunciate rispettivamente dalla Corte Municipale di Praga il 31 marzo 2004 e dalla Corte di Appello di Praga del 22 Marzo 2005, sono stati condannati  imprenditori che si erano rifiutati di prendere in considerazione le richieste di assunzione presentate da  candidati di etnia Rom con il pretesto che il posto di lavoro non era pi vacante. I test situazionali organizzati da volontari di ONG anti-discriminazione avevano invece evidenziato che a candidati di etnia ceca continuava ad essere proposto limpiego. In un altro caso, la Corte regionale di Ostrava, il 24 marzo 2005, ha condannato il proprietario di un bar che si era rifiutato di servire un gruppo di persone di etnia Rom con il pretesto che il bar era stato affittato per una festa privata, mentre solo pochi minuti dopo un gruppo di volontari di etnia ceca appartenenti ad una ONG non incontrarono alcuna difficolt ad essere serviti. Le sentenze dei tribunali cechi sono commentate sulla seconda edizione della rivista European Anti-Discrimination Law Review, disponibile allindirizzo web: http://www.migpolgroup.com/documents/3135.html

 

 

LAMMISSIBILITA IN GIUDIZIO DEI TEST SITUAZIONALI NELLAZIONE CIVILE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE IN ITALIA.

Sebbene il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea (n. 215/2003) non abbia introdotto il principio dello spostamento dell'onere della prova, contenuto invece nella direttiva europea n. 2000/43,   stata comunque prevista  la possibilit per la parte che si ritiene vittima di una discriminazione di provarla  in giudizio in via presuntiva,  cio sulla base di indizi o elementi di fatto indiretti, ma  gravi, precisi e concordanti,   la cui valutazione lasciata al prudente apprezzamento del giudice ai sensi dell'art. 2729 comma 1 del c.c.. Sebbene la normativa  abbia esteso espressamente soltanto ai dati statistici la qualifica di    elementi sui quali  fondare  la presunzione della discriminazione, i principi generali dellordinamento consentono di affermare che la testimonianza riferita ad un avvenuto test situazionale sarebbe   un mezzo di prova ammissibile.

 Non sembrano infatti riscontrabili nellordinamento italiano previsioni normative su cui fondare in linea di principio lesclusione dal giudizio di una testimonianza riferita ad un test situazionale. Al contrario, questultimo potrebbe certamente servire al giudice  per acquisire la cognizione dei fatti rilevanti per la decisione e valutarli in base al suo prudente apprezzamento, cio in base a valutazioni di attendibilit e di coerenza logica con gli altri elementi a disposizione, in base al principio della prova libera di cui allart. 116 c.p.c..

 

 

LA NECESSITA DI  RIGORE METODOLOGICO. ALCUNE RACCOMANDAZIONI SULLUSO E LAZIONE DEI VOLONTARI NEI TEST SITUAZIONALI.

La metodologia usata nei test situazionali  deve essere rigorosamente specificata al fine di neutralizzare le variabili che possono falsificare lanalisi. Per essere convincente, il test situazionale richiede il massimo grado possibile di similitudine tra il gruppo di individui  oggetto della discriminazione ed il gruppo di controllo, che deve assomigliare al primo sotto ogni profilo tranne per la caratteristica che deve essere testata (ad es. lappartenenza etnico-razziale).

Infatti se a seguito di un colloquio, la richiesta di un immigrato di colore di prendere in affitto un appartamento viene sbrigativamente rifiutata con il pretesto che lappartamento non pi disponibile, ci non necessariamente significa che il proprietario o lagenzia immobiliare abbiano agito sotto la spinta di un pregiudizio etnico razziale. Altri fattori di natura soggettiva riferiti alla persona interessata potrebbero aver influito, quali let,  il modo di vestire, il taglio dei capelli, il modo di parlare e di relazionare e talvolta pu essere difficile tracciare una linea  tra i casi in cui la situazione svantaggiosa  stata dovuta allappartenenza etnico-razziale del soggetto oppure al fatto che non egli non abbia suscitato una buona impressione per altre ragioni soggettive.

Per ovviare a queste difficolt metodologiche, viene suggerito di compiere pi test situazionali in ciascuna situazione di potenziale discriminazione, al fine di ottenere risultati derivanti da un campione pi significativo e quindi maggiormente capace di isolare le possibili variabili soggettive diverse da quella significativa. In una campagna  contro la discriminazione etnico-razziale nellaccesso ai locali notturni di Bruxelles condotta nel 2000 2001, il Movimento contro il Razzismo, lAntisemitismo e la Xenofobia ha fatto uso dei test situazionali facendo attenzione che le coppie di volontari fossero abbigliate  in maniera consona, fossero della stessa classe di et, non fossero sotto linfluenza di alcool o sostanze stupefacenti, e adottassero modi di comportamento cortesi e gentili.

Una ricerca condotta dallOsservatorio sulle discriminazioni dellUniversit di Parigi I volta a misurare la portata della discriminazione nelle procedure di reclutamento  della manodopera, dalla selezione dei CV fino alla conduzione delle interviste, ha fatto uso di CV appositamente redatti in maniera simile con lunica differenza delle caratteristiche da analizzare (tra cui quella etnica), nonch di attori professionisti, al fine di neutralizzare variabili soggettive di tipo comportamentale al momento delle interviste. Il rapporto illustrante metodologie e risultati della ricerca pu essere consultato sul sito web: http://cergors.univ-paris1.fr/observatoiredesdiscriminationsfd.htm.

Tali ricerche non sono una novit, in quanto gi durante gli anni 90, il Dipartimento per lImpiego dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro (I.L.O.- O.I.L.)  ha sviluppato una metodologia di analisi empirica volta a rilevare eventuali discriminazioni nellassunzione di personale appartenente alle minoranze immigrate rispetto ai nazionali. Tale metodologia  basata sul coinvolgimento di attori nazionali e immigrati con identiche caratteristiche che rispondono  ai medesimi annunci di lavoro, registrando cos predilezioni e idiosincrasie basate sulla nazionalit nelle diverse fasi: nella risposta alla telefonata, quanto a disponibilit (maggiore o minore) nel fissare un appuntamento, durante il colloquio, nella vera e propria propensione ad assumere.

Tale metodologia stata usata per la prima volta in Italia da un gruppo di ricerca del Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche sullImmigrazione (FIERI), in collaborazione con lՎquipe stessa dellI.L.O., Tale  ricerca empirica  ha evidenziato un tasso di discriminazione  generale nelle procedure di assunzione del 40% verso i giovani lavoratori di nazionalit marocchina semi-qualificati rispetto ai cittadini italiani con caratteristiche simili, con risultati variabili a seconda del tipo di settore economico, delle caratteristiche delle imprese e del territorio di riferimento. Il testo completo del rapporto con la presentazione dei  risultati e delle  metodologie della ricerca pu essere consultato sul sito internet dellOsservatorio sullImmigrazione in Piemonte (La discriminazione dei lavoratori immigrati nel mercato del lavoro in Italia, a cura del Gruppo di ricerca FIERI, composto da E. Allasino, E. Reyneri, A. Venturini, G. Zincone, edito da Employment Department, ILO-OIL Ginevra, settembre 2003): http://www.piemonteimmigrazione.it/PDF/ricerca_ILO.pdf.

 

Una delle critiche che vengono comunemente mosse ai test situazionali che violerebbero la privacy delle persone, nonch inciterebbero indebitamente le persone a commettere un atto o un  comportamento discriminatorio, di cui magari non avrebbero avuto lintenzione senza lintervento

dei volontari, tanto pi che questultimi non sarebbero neutrali ed imparziali tra le parti, ma appartenendo ad ONG operanti perlopi  a favore della tutela legale degli immigrati e del contrasto alla discriminazione, sarebbero portati  a provocare  latto discriminatorio.

Tali critiche non vanno sottovalutate. Per riaffermare la validit dei test situazionali occorre assicurare ad essi un alto rigore metodologico attraverso un codice di comportamento dei volontari coinvolti nei test che garantisca il loro agire  in maniera neutrale durante il test, evitando qualsiasi provocazione o atteggiamento che possa indebitamente incoraggiare latto discriminatorio. Alle critiche di parzialit rivolte nei confronti dei volontari in quanto appartenenti ad ONG di tutela degli immigrati, si pu rispondere cercando, per quanto possibile, di coinvolgere nello svolgimento dei test anche pubblici ufficiali, quali agenti di polizia o vigili urbani,  naturalmente  in abiti civili. Ad ogni modo, andrebbe rigorosamente evitata lutilizzazione di volontari, che per motivi personali, o derivanti dallorganizzazione di appartenenza,  siano in gi in conflitto con lente, limpresa o  la persona (datore di lavoro, proprietario immobiliare,) che si vuole sottoporre a verifica, per questioni pre-esistenti al caso della  presunta discriminazione. Le risultanze del test situazionale dovrebbero essere subito messe per iscritto, con un atto o questionario debitamente compilato e sottoscritto dai volontari coinvolti.

Anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dellUomo pu essere di aiuto per identificare un approccio metodologico rigoroso per i test situazionali  e distinguere tra quelli corretti che semplicemente aiutano a rilevare e mettere in luce  un atto o comportamento discriminatorio comunque esistente, e quelli, invece, illegittimi, in quanto  istigatori di un atto discriminatorio che altrimenti non necessariamente avrebbe luogo. La Corte europea stata chiamata in  alcune sentenze a valutare lammissibilit di evidenze probatorie a carico di accusati per traffico di stupefacenti derivanti dalluso di tecniche investigative di polizia facenti uso di poliziotti inflitrati e di conseguenti compravendite di sostanze stupefacenti  richieste da questultimi con la scopo di smascherare i membri delle organizzazioni criminali. Con una sentenza che ha fatto giurisprudenza, Teixeira de Castro v. Portugal ( ECHR 9 June 1998), la Corte europea  ha riconosciuto lammissibilit di tali evidenze probatorie, riconducibili in ultima analisi alle testimonianze dei poliziotti infiltrati nellorganizzazione, fintantoch lazione di tali  infiltrati non   crea un intento criminale nelle persone imputate che altrimenti non sorgerebbe; in altre parole levidenza ammissibile finch lazione dei poliziotti infiltrati si limita a creare le condizioni per  far emergere un   intento criminoso gi preesistente, ma non si spinge a   formarlo  per incitamento.

Tali criteri di riferimento possono essere seguiti anche  nei procedimenti civili contro la discriminazione con riferimento alla valutazione delle evidenze raccolte attraverso il  ruolo e allazione dei volontari nei test situazionali.

                                                                                                                                           

 

 

Per saperne di pi:

 

 

Z. de Beijl,  Documenting discrimination against migrant workers in the labour market. A comparative study of four European countries, OIL/ILO International Labour Organisation,
Geneva, 2000 ISBN 92-2-111387-6

Dick Houtzager, Changing Perspectives: Shifting the burden of proof in racial equality cases, ENAR Report, June 2006 (consultabile sul sito internet: www.enar-eu.org/en/publication/reports/Burden_of_Proof_EN.pdf )

Gruppo di ricerca di FIERI, La discriminazione dei lavoratori Immigrati nel mercato del lavoro in Italia, International Migration Papers Employment Department ILO-OIL, settembre 2003, Ginevra.

 

Ivanyi Klara e Muhi Erika, The National and International Practice of Situation Testing, NEKI Legal Defence Bureau for National and Ethnic Minorities of Republic of Hungary, Budapest (disponibile sul sito internet: www.neki.hu) 

 

Isabelle Rorive, Situation tests in Europe. Myths and Realities, in European Anti-Discrimination Law Review, n. 3/2006, April 2006, pp. 31-39 (consultabile anche in lingua francese e tedesca sul sito web: www.migpolgroup.com).

 

 Isabelle Rorive P.A. Perrouty, Rflexions sur les difficults de preuve en matire de discriminations, in Revue du droit des trangers, Bruxelles,  2005, n. 133, pp. 161-175.