PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
COMUNICATO
Articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, concernente misure
contro la tratta di persone - Programmi di assistenza (Avviso n. 1
del 3 agosto 2006).
Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' emana il
seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilita', di
seguito illustrati.
1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione allo speciale
programma di assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto
2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1
del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, 19 settembre 2005, n. 237. A tal fine la
commissione interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1, del
predetto regolamento di attuazione, valutera', sulla base dei criteri
e delle modalita' previsti dal medesimo regolamento, i progetti di
fattibilita' rivolti specificamente ad assicurare progetti
individualizzati di assistenza che garantiscano, in via transitoria,
adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria
alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice
penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della
citata legge n. 228/2003.
Definizioni:
programma di assistenza: per programma di assistenza si intende
il programma di assistenza nel suo complesso, cosi' come definito
all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
progetti di fattibilita': per progetti di fattibilita' si
intendono i progetti da attivarsi ad iniziativa di regioni, enti
locali o enti privati, tesi a realizzare i progetti di assistenza
individualizzati e presentati, ai fini del finanziamento di cui al
programma di assistenza, ai sensi del regolamento di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n.
237;
progetti individualizzati di assistenza: per progetti
individualizzati di assistenza si intendono i singoli progetti di
assistenza da realizzarsi, nell'ambito dei progetti di fattibilita',
a favore delle vittime di tratta e riduzione o mantenimento in
schiavitu' o in servitu', di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 237/2005.
2. Obiettivi.
Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza
previsto dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto
del presente avviso i progetti di fattibilita' annuali volti a
realizzare progetti individualizzati di assistenza della durata di
tre mesi, prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei
reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di
tratta di persone.
Tali progetti, che tengano conto delle eventuali esigenze
collegate alla tipologia delle medesime vittime alla loro eta' e al
tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
fornitura alle vittime di alloggio e ricovero in strutture
adeguate;
assistenza che accompagni le vittime a far emergere la propria
condizione;
disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza
ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e comunque con i servizi sociali degli enti
locali.
I progetti di fattibilita' possono essere presentati dalle
regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati iscritti, alla data
di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui
al presente avviso, nell'apposita sezione del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di
stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico concernente la disciplina
sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilita'
di cui al presente avviso e' di Euro 2.500.000,00 a valere sulle
risorse assegnate al dipartimento per i diritti e le pari
opportunita', ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto
2003, n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
l'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
il 20% del totale della spesa a valere sulle risorse della
regione e dell'ente locale.
4. Destinatari.
Sono destinatari dei progetti:
persone vittime dei reati di riduzione o mantenimento in
schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.
5. Proponenti ed attuatori.
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di
fattibilita' e lo realizza.
Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto
presentato.
Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a
soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i
proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il
coordinamento delle azioni previste.
I soggetti attuatori privati debbono comunque essere iscritti
nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui
all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del
testo unico gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione
della domanda di cui al presente avviso.
Ai fini della valida presentazione del progetto e' sufficiente
l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto
attuatore. Debbono essere indicate forme di collaborazione con enti
impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di
assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attraverso la produzione di
apposite lettere di intenti. Possono essere indicate forme di
partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici.
Qualora nel progetto vengano indicate forme di collaborazione o di
partenariato con soggetti privati, queste devono essere specificate
in maniera analitica e gli stessi soggetti privati che svolgono
attivita' di assistenza per le finalita' di cui all'art. 13 della
citata legge debbono essere iscritti, a pena di inammissibilita'
dell'intero progetto, alla seconda sezione del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di
stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in
forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge
15 maggio 1997, n. 127.
Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
6. Durata dei progetti di fattibilita'.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione
progetti di fattibilita' della durata di dodici mesi che prevedano
progetti individualizzati di assistenza della durata di tre mesi,
prorogabili per un ulteriore periodo non superiore a tre mesi da
parte della commissione, previa tempestiva istanza congruamente
motivata e ferma restando l'entita' di finanziamento gia' concesso.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
La presentazione dei progetti di fattibilita' deve essere
corredata da:
a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli
interventi con le indicazioni circa:
1) gli obiettivi da conseguire, i tempi di avvio e
realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
3) il numero e la tipologia dei destinatari del progetto, con
indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di
sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'eta' e del
genere;
4) la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti, con
particolare riguardo ai programmi ex art. 18 decreto legislativo n.
286/1998;
5) le risorse umane utilizzate, specificandone le competenze,
le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti;
6) carattere innovativo del progetto;
b) una analisi costi-benefici relativa alla finalita' da
perseguire, con particolare riferimento all'ampia dimensione
territoriale del progetto e/o alla localizzazione del progetto in
zone a piu' alta diffusione del fenomeno, ed inoltre definita
attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie;
effetto moltiplicatore; trasferibilita' dei risultati; promozione
delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti i dati relativi alla natura ed
alle caratteristiche del soggetto proponente e del soggetto attuatore
se diverso dal proponente, con l'indicazione delle esperienze
maturate, con allegata la copia del decreto di iscrizione alla
seconda sezione del registro di cui al precedente punto 5, o
dell'idonea documentazione dell'avvenuta iscrizione tramite
autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, della medesima iscrizione.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Ulteriori informazioni sul presente avviso e sulle procedure di
presentazione dei progetti sono disponibili nel sito http://www.pa
riopportunita.gov.it. I soggetti interessati potranno contattare,
inoltre, la segreteria tecnica della commissione interministeriale
per l'attuazione dell'art. 18, tel. 06/67792450, e-mail:
progettiarticolo18@palazzochigi.it
9. Procedure di selezione.
9.1 Ammissibilita' dei progetti.
L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata preventivamente
alla valutazione.
Non sono ammessi i progetti:
inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti
dal presente avviso;
privi della domanda di candidatura firmata dal legale
rappresentante del soggetto proponente (allegato 1 al presente
avviso);
privi del formulario allegato al presente avviso, firmato dal
legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2 al presente
avviso);
privi della documentazione di cui al precedente art. 7;
privi delle lettere di intenti con cui le regioni e/o gli enti
locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il
progetto venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo nella misura
del 20% della spesa totale e a stipulare la relativa convenzione,
qualora l'ente proponente o attuatore per la realizzazione del
progetto sia un ente privato;
privi dello schema tipo di convenzione che le regioni e/o gli
enti locali intendono stipulare con l'ente privato proponente o
attuatore per la realizzazione del progetto;
privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente
proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad
altro soggetto;
presentati da soggetti privati non iscritti alla seconda
sezione del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, o che
indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto
5, comma 4 ultimo periodo, non iscritti alla seconda sezione del
registro, sopra citato;
privi delle lettere di intenti prodromiche alla stipula delle
convenzioni con gli enti impegnati in programmi di assistenza e
integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 decreto legislativo n.
286/1998, e con i servizi sociali degli enti locali.
9.2 Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti e' svolta dalla commissione
interministeriale prevista dall'art. 3, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, regolamento di
attuazione della legge n. 228/2003.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al
punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di
punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:
a) esperienza e capacita' organizzativa del proponente e del
soggetto o dei soggetti attuatori;
b) disponibilita' di personale in possesso di adeguata
professionalita' in grado di assistere le vittime in fase di avvio e
prosecuzione del procedimento penale;
c) previsione di forme di partenariato o di collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia
(Prefetture, Autorita' giudiziaria, Forze dell'ordine, Servizi
sanitari, Servizi sociali);
d) articolazione e consistenza delle reti sociali predisposte;
e) tipologia di forme di partenariato o di collaborazione con
gli enti titolari dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 286/1998;
f) tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione
degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime,
dell'eta', del genere;
g) articolazione e consistenza delle strutture logistiche di
accoglienza;
h) localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione
del fenomeno e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base
sovraprovinciale, regionale o sovraregionale;
i) carattere innovativo del progetto;
j) ottimale rapporto costi/benefici.
10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di
contributo da parte del dipartimento per i diritti e le pari
opportunita' e sottoscritto dall'ente proponente.
11. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti di
fattibilita' relativi ai progetti individualizzati di assistenza
dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute
nel presente avviso e nel formulario allegato.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto
proponente, dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate
al punto 7 e rispettando i criteri di ammissibilita' specificati al
punto 9.1.
Le buste contenenti le proposte (un originale piu' due copie
cartacee e floppy disk o cd contenente il formulario, la relazione
illustrativa, l'analisi costi-benefici, la scheda descrittiva dei
soggetti proponente e attuatore/i) con indicazione del riferimento in
calce a destra: «Progetti di assistenza - art. 13 della legge n.
228/2003», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al
Dipartimento per i diritti e le pari opportunita - Segreteria tecnica
della commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18,
largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale. Le domande possono essere spedite per posta celere con
raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di
spedizione.
La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per i diritti e le
pari opportunita', Segreteria tecnica della commissione
interministeriale, largo Chigi, 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.
La commissione provvedera' alla valutazione dei progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.
Allegato 1
----> Vedere Allegato da pag. 79 a pag. 81 della G.U. <----
Allegato 2
----> Vedere Allegato da pag. 82 a pag. 91 della G.U. <----
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22.09.2006
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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