LA CORTE DAPPELLO DI VENEZIA

SEZIONE feriale CIVILE

 

Composta dai signori:

-       CULOT Dario                       Presidente rel.

-       PERDIBON Daniela              Consigliere

-       CASOL Irene                         Consigliere

 

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa civile iscritta al n. 750/06 R.R.

Promossa da Cristea Marianna Simona

Con lavv. V. Tallarico

Contro

 

Questura Padova                                                      

Non costituita

 

Avente per oggetto: ricongiungimento familiare

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  1. Rilevato che in data 27.08.2004 la reclamante inoltrava allufficio immigrazione presso la Questura di Padova la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dellart.19, 2 co. Lett. c, TU immigrazione, 28 lett. B dPR 31.8.1999, n. 394 (vedi preambolo decreto impugnato);

che in data 09/02/2006 le veniva notificato il rigetto, sulla base:

a)     di una sua condanna penale alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (emessa dalla Corte dAppello di Venezia in data 23/01/2002 per riduzione in schiavit, prostituzione minorile e induzione alla prostituzione), che la faceva qualificare come soggetto pericoloso ai sensi dellart. 2 della L. 1425/56;

b)    del disposto dellart. 4, 3 co. TU immigrazione secondo cui non ammesso in Italia lo straniero che risulti condannato per reati di prostituzione e della considerazione che la richiedente gi espulsa sotto altro nome era rientrata clandestinamente in Italia o comunque vi era rimasta sempre in clandestinit;

che avverso tale diniego la Cristea proponeva ricorso al Tribunale di Padova, il quale lo respingeva in data 16-19.6.2006;

che avverso tale decreto di rigetto la Cristea proponeva reclamo alla Corte dAppello sostenendo che essendosi sposata in Italia il 28/02/2004 ed essendo convivente col marito cittadino italiano non poteva pi essere espulsa ai sensi dellart. 19 2 lett. c, D.Lgs 25.7.1998 n. 286 e che alla luce di questa norma eccezionale il questore ero obbligato al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dellart. 28 DPR 394/99;

  1. Considerato che il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 ha carattere generale, mentre quello ex art. 19 ha carattere eccezionale, perch viene rilasciato ai soli cittadini extracomunitari coniugati e conviventi con cittadini italiani, al solo fine di evitare di essere espulsi in quanto fino a quel momento clandestini;

che linespellibilit, dunque lunico effetto di questo eccezionale permesso di soggiorno che non ammette lo straniero clandestino allimmediato godimento di tutti gli ulteriori effetti del permesso di soggiorno generale riservato agli stranieri che sono entrati regolarmente in Italia e che regolarmente vi hanno soggiornato;

che lodierna reclamante ha chiesto alla Questura il permesso di soggiorno eccezionale ai sensi dellart.19 e non quello generale per motivi familiari ai sensi dellart. 30 TU immigrazione, come invece sembra ricavarsi da testuale richiamo a questa seconda norma del ricorso avanti al tribunale;

che rettamente sarebbe stata respinta la sua richiesta fondata sullart.30 essendo diversi i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno ex art.30 e quello ex art. 19 TU immigrazione;

che questa diversa disciplina non contrasta con i principi costituzionali, atteso che il legislatore pu legittimamente bilanciare linteresse dello straniero a mantenimento del nucleo familiare con altri valori costituzionali sottesi alle norme in tema di ingresso di soggiorno (Cass. I, 20.08.2003 n. 9088. Cass. I, 24.01.2004, n. 22206), che soprattutto non pu parlarsi di incostituzionalit quando casi differenti (clandestini) sono trattati dal legislatore in modo differente (rispetto ai regolari);

che nonostante lerronea indicazione della norma per i presupposti per cui si chiedeva il permesso erano chiari;

che il permesso ex art.19 pu venir meno solo se si accerta che manca la convivenza (ad es. in caso di separazione Cass. I, 20.08.2003. n. 9088), ma dagli atti risulta che i coniugi convivono;

rilevato che il divieto di espulsione per lo straniero coniugato con cittadino italiano pu venir meno anche nei casi previsti dallart.13 comma 1 (art.19 TU immigrazione);

che lart. 13, 1 comma del TU immigrazione prevede lespulsione dello straniero coniugato con cittadino italiano solo per motivi di ordine pubblico e non per ingresso o permanenza clandestini;

che la condanna penale subita dalla reclamante non coperta neanche da recente indulto si che la valutazione di pericolosit espressa dalla P.A. permane;

che tuttavia lespulsione per motivi di ordine pubblico deve essere pronunciata dal Ministero, e nel caso di specie non risulta essere stata pronunciata;

che, pertanto, allorquando lo straniero chiede il permesso per mantenere lunit familiare col coniuge italiano residente in Italia, anche in difetto di titolo per ottenerlo, lo stesso poteva essere negato solo in assenza di convivenza, oppure in presenza di un provvedimento di espulsione del Ministero per motivi di ordine pubblico;

che mancando questi due presupposti il questore ha lobbligo di rilasciare il permesso di soggiorno ai sensi dellart. 28 dPR 394/99, fatte salve ulteriori determinazioni amministrative;

P.Q.M.

  1. in accoglimento del reclamo di Cristea Mariana Simona annulla il provvedimento del Questore di Padova dd 16-19.06.2006, e dispone il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellart. 28 dPR 394/99 a Cristea Mariana Simona;
  2. compensa fra le parti le spese di lite;

 

Si comunichi.

 

Venezia, il 22/08/2006

Il Presidente