(Sergio Briguglio, 13/9/2006)

 

I NODI DA SCIOGLIERE PER UNA RIFORMA DEGLI INGRESSI PER LAVORO

 

Obiettivi da raggiungere:

1. rendere possibile l'incontro domanda-offerta;

2. non penalizzare chi non abbia alcun contatto in Italia;

3. rendere il canale legale piu' appetibile dell'ingresso clandestino e dell'overstaying.

 

L'obiettivo n. 1 e' perseguito ripristinando l'ingresso per ricerca di lavoro (nel seguito, rdl). L'obiettivo n. 2, contemplando, accanto alla sponsorizzazione da parte del privato (individuo), anche quella da parte di enti locali, Regioni e associazioni, e l'autosponsorizzazione.

 

L'obiettivo n. 3 e' quello che pone maggiori problemi. Rispetto all'ingresso clandestino, e' possibile giocare sui requisiti per il rilascio del visto. In particolare, nel caso di ingresso per autosponsorizzazione - che e' quello per il quale tali requisiti gravano maggiormente sullo straniero -, occorre fare in modo che le risorse di cui e' richiesta la disponibilita' risultino piu' contenute dell'ammontare di denaro che lo straniero investirebbe nel suo soggiorno clandestino. A questo scopo e' sufficiente che la parte di risorse destinate a coprire voci diverse da mantenimento e alloggio (cui in ogni caso lo straniero dovrebbe provvedere) sia inferiore alla somma dei costi che il clandestino affronta per il viaggio (pagamento dei trafficanti incluso) e di quanto perde a causa dello sfruttamento. Nella proposta, tale parte in eccesso e' data dalla copertura delle spese di viaggio, dalla stipula di un'assicurazione sanitaria (o dall'iscrizione al SSN con pagamento di un contributo forfettario) e dal versamento di un contributo per l'integrazione. Si puo' giocare sul dimensionamento delle ultime due voci per ottenere il risultato voluto.

 

Rispetto all'overstaying (ingresso legale e prolungamento illegale del soggiorno), la questione e' piu' delicata. Se l'ingresso dell'overstayer e' un ingresso per turismo, questo sara' quasi certamente piu' facile da realizzare, in ragione della minor durata del soggiorno, di un ingresso per rdl (a fortiori, se si tratta di un ingresso per turismo in esenzione da visto). Occorre allora ridurre (meglio, azzerare) la convenienza fino ad oggi associata all'overstaying. Dato che questa e' associata all'esistenza di una probabilita' piuttosto alta di trovare lavoro in nero e pervenire, successivamente, alla regolarita' attraverso una sanatoria o una chiamata nell'ambito della quota fissata dal decreto flussi, e' necessario fare in modo che la probabilita' di approdo al soggiorno legale per lavoro sia molto piu' alta nel caso dell'ingresso per rdl. Trascurando il problema posto dalle sanatorie - si discute qui di norme a regime -, si vede che la soluzione risiede nel favorire nettamente il flusso per rdl rispetto al flusso per chiamata. Semplificando, questo si puo' ottenere mediante due scelte alternative:

a) mantenimento delle quote per chiamata ed esonero dalle quote per la rdl (entra chi soddisfa i requisiti, in analogia all'ingresso per turismo o per affari);

b) imposizione di quote per rdl e divieto di chiamata.

Ovviamente, si puo' anche scegliere la soluzione estrema:

c) divieto di chiamata ed esonero dalle quote per la rdl.

Qualunque scelta che punti a mantenere l'imposizione di quote per entrambi i canali portera' - deve essere chiaro - qualsiasi overno a privilegiare la quota per chiamata rispetto all'altra (desta meno preoccupazione). Ne risultera' un premio, di fatto, per chi continui a praticare la via dell'overstaying, e niente cambiera' rispetto ad oggi, quanto ad alto tasso di illegalita' del fenomeno. Se questa e' la scelta, bisognerebbe avere il coraggio di affermare che, in fondo, la situazione attuale e' tollerabile e che la si cura, a legislazione invariata, con decreti flussi che tengano conto delle domande giacenti (vedi decreto bis per il 2006).

 

L'esonero dalle quote per la rdl ( opzioni a e c) puo' essere temperato dall'imposizione di quote per le sole regioni che lo chiedano, implementabile con l'imposizione del divieto di conversione del permesso per rdl in permesso per lavoro, nella regione interessata, al di fuori delle quote cosi' fissate. L'esonero continuerebbe ad applicarsi invece per le altre regioni.

 

Il divieto di chiamata, (opzioni b o c) puoĠ essere a sua volta temperato, consentendola per particolari attivita' o figure professionali, per le quali si possa prescindere dall'incontro diretto. Il decreto flussi potrebbe quindi indicare di anno in anno queste eccezioni, fissando quote per chiamata o disponendo lĠesonero dalle quote (un'estensione amministrativa, volta per volta aggiornata, della disciplina dell'ingresso ex art. 27 T.U.).

 

Nell'ambito dell'opzione b, infine, e' bene tener conto che non conviene concepire la determinazione della quota per rdl come semplice somma delle richieste esplicitate dalle varie regioni. Si pensi infatti che, per la definizione delle quote per chiamata per il 2006, soltanto tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) hanno formulato la loro richiesta, essendo rimasto privo di risposta l'invito rivolto alle altre regioni.

 

Il rischio di concorrenza troppo accentuata nei confronti dei lavoratori italiani puo' essere attenuato condizionando il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro al pagamento di un opportuno contributo per l'integrazione. Prescindendo dalla parte del rapporto su cui quest'onere viene a gravare, esso assume la forma di un cuneo fiscale, atto comunque a porre il primo rapporto di lavoro in posizione di svantaggio rispetto al rapporto stipulato con un lavoratore italiano o straniero gia' inserito. Entro questi limiti (primo rapporto di lavoro), la misura non contrasta con la parita' sancita dalla Convenzione OIL n. 143/1975.

 

CĠeĠ infine il pericolo che lĠoverstaying sopravviva al sostanziale divieto di chiamata, per coloro che non riescano ad ottenere un ingresso per autosponsorizzazione: potrebbero infatti puntare a dar vita ad un rapporto in nero, con un successivo approdo alla legalitaĠ tramite la sponsorizzazione privata da parte del datore stesso e lĠassunzione immediatamente successiva al nuovo ingresso. Per evitare questo, si puoĠ giocare sul fatto che il datore-sponsor si troverebbe a dover versare doppio contributo per lĠintegrazione. Dovrebbe allora trovare preferibile rivolgersi da subito allĠofferta di lavoro legale (lavoratori autosponsorizzati o sponsorizzati da terzi, per lĠassunzione dei quali dovrebbe versare un unico contributo).

 

Qualora si ritenga che questo non basti, si puo' optare per l'introduzione di altre disposizioni mirate a privare di convenienza l'overstaying (ed e' quanto viene fatto nella proposta allegata). In particolare, si puo' prevedere che si proceda al rilevamento delle impronte digitali all'atto del rilascio di qualunque visto di ingresso (turismo incluso) e che il visto di ingresso per lavoro o per inserimento nel mercato del lavoro sia negato ove risulti (dai dati relativi all'attraversamento delle frontiere esterne, con onere della prova contraria a carico dell'interessato) che lo straniero ha trascorso un periodo di soggiorno illegale in Italia. Si tratta di misure piuttosto drastiche, che avrebbero pero' il pregio di rendere meno drammatica la scelta relativa all'imposizione o meno di quote: privato l'overstaying della sua appetibilita', le quote per chiamata resterebbero inutilizzate per tutti i lavori che necessitano di incontro diretto tra domanda e offerta. Il fabbisogno del mercato del lavoro per quei lavori potrebbe essere soddisfatto allora solo da un adeguato dimensionamento del canale di rdl; l'esperienza porterebbe in breve al superamento dei timori al riguardo.

 

E' opportuno, infine, che un regime di particolare favore sia riservato a chi segua i corsi di formazione all'estero autorizzati. Nella proposta si prevede che chi si sia formato in uno di tali corsi

- possa sempre essere destinatario di una chiamata in esonero dalle quote, anche per attivita' per cui di norma tale chiamata non e' consentita, ovvero di una chiamata numerica da parte del datore che abbia interesse ad avvalersene;

- possa fare ingresso per formazione, in esonero dalle quote, per completare il percorso formativo in Italia;

- possa convertire, una volta concluso tale percorso in Italia, il permesso per formazione in un permesso per lavoro, in esonero dalle quote.

 

Nel documento allegato vengono presentati, in modo sinottico, gli elementi principali di riforme sorrispondenti a divieto di chiamata temperato e

-       esonero dalle quote per la rdl temperato dalla possibilita' di limitazioni regionali sul numero di conversioni da rdl a lavoro

ovvero, rispettivamente,

-       imposizione di quote per la rdl.