Ric. n. 1331/2006                                                               Ord200600564

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, costituito da:

         Angelo De Zotti                        Presidente 

         Rita De Piero                            Consigliere, relatore

         Angelo Gabbricci                     Consigliere

         ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del  5 luglio 2006.

         Visto il ricorso n. 1331/2006 proposto da PUPPIN PAOLO & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore e CIOBANU VADIM, rappresentati e difesi dallavv.to Marco Paggi con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

lAmministrazione dellInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento in data 7 aprile 2006, prot. n. V-Stag. mediante il quale, in data 13.4.2006, stato comunicato dalla Prefettura-U.T.G. di Venezia, solo nei confronti del sig. Ciobanu Vadim, il diniego della richiesta nominativa di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, ai sensi del D.lgs. 25.7.1998 n. 286;

         visti gli atti tutti della causa;

         vista la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente;

         uditi (relatore il Consigliere De Piero), lavv.to Paggi per la parte ricorrente e lavv.to dello Stato Muscarello per la P.A.;

considerato

che allo stato il ricorso appare sorretto da apprezzabili elementi di fumus boni juris dato che lAmministrazione non ha provato che le modalit di presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per rapporto di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato hanno avuto idonea diffusione, tale da non indurre gli interessati in incolpevoli errori in ordine al momento della presentazione della domanda stessa;

         Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richiesti dallart. 21, comma 8^, della legge 6.12.1971 n. 1034, nel testo sostituito dallart. 3, comma 1^, della legge 21.7.2000 n. 205;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, ACCOGLIE e, per leffetto, ordina allAmministrazione di ripronunciarsi sullistanza del ricorrente, considerando listanza di conversione come tempestivamente proposta.

         La presente ordinanza sar eseguita dallAmministrazione ed depositata presso la Segreteria che provveder a darne comunicazione alle parti.

         Venezia, li 5 luglio 2006

Il Presidente                                                                  LEstensore

 

                                                 Il Segretario

 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

TERZA SEZIONE

Add____________________________copia conforme della

presente stata trasmessa allAvvocatura dello Stato

e avviso della presente stato comunicato alle parti.

                                                                   Il Direttore di Segreteria