Proposta di modifica di alcuni articoli del T.U. 286/98

per una migliore tutela dei diritti dei minori stranieri

 

 

18/09/2006

 

 

Nella presente nota sono analizzate quelle che, a nostro avviso, sono le pi rilevanti problematiche relative alla tutela dei diritti dei minori stranieri, determinate da disposizioni contenute nel Testo Unico n. 286/98 ovvero da lacune normative.

Per ogni problematica sono presentate alcune proposte di modifica del Testo Unico finalizzate a modificare tali disposizioni o a colmare tali lacune (con una presentazione discorsiva della proposta e di seguito la definizione della modifica al T.U.).

 

Le problematiche analizzate e gli articoli del T.U. di cui si propone la modifica sono i seguenti:

 

1) Rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et

 

art. 32

2) Rimpatrio assistito

 

art. 33, co. 2-bis

3) Diritti allistruzione, alla formazione, alla salute e all'assistenza per i minori privi di permesso di soggiorno

 

art. 31

4) Accertamento dell'et

 

art. 31

5) Reinserimento sociale di minori stranieri sottoposti a procedimento penale

 

art. 4, co. 3

art. 18, co. 6

6) Respingimento ed espulsione

 

art. 19, co. 2

7) Autorizzazione al soggiorno del genitore ex art. 31, co. 3

 

art. 31, co.3

 

Su alcune problematiche particolarmente complesse e di difficile soluzione (come la questione del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et), abbiamo scelto di delineare pi proposte alternative, descrivendo quelli che a nostro avviso sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna opzione.

 

La nota termina con unipotesi di procedura relativa ai minori stranieri non accompagnati, sulla base delle modifiche del Testo Unico proposte in merito al rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et ed al rimpatrio assistito, nonch di alcune proposte di modifica delle prassi attualmente adottate.

 


1) Rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et Art. 32

 

A) Problemi:

  1. Il rapporto tra il primo comma e i co. 1-bis e ter dellart. 32 T.U. come alternativi ovvero come concorrenti ha sollevato numerosi problemi interpretativi, creando un significativo contenzioso presso i T.A.R., il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale.

 

  1. Bench la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato[1] abbiano chiarito che il primo comma e i co. 1-bis e ter devono interpretarsi come alternativi e non come concorrenti, alcune Questure continuano a richiedere che siano soddisfatti contemporaneamente sia i requisiti previsti dal primo comma che i requisiti previsti dai co. 1-bis e ter. Tali Questure rilasciano quindi il permesso di soggiorno alla maggiore et solo ai minori presenti in Italia da almeno 3 anni, mentre non rilasciano alcun permesso alla maggiore et ai minori che sono entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni, anche se sono affidati o sottoposti a tutela e hanno seguito un percorso di integrazione (scolastico, formativo e lavorativo). Questa prassi ha due conseguenze estremamente negative:

-       disincentiva i minori che sono entrati dopo il compimento dei 15 anni a seguire un percorso di integrazione, in quanto essi sanno che, anche seguendo positivamente un percorso scolastico, formativo e lavorativo, comunque alla maggiore et non potranno ottenere un permesso di soggiorno, e di conseguenza i percorsi di illegalit e marginalit diventano per questi minori relativamente pi convenienti;

-       incentiva i minori ad entrare in Italia prima del compimento dei 15 anni, al fine di avere la possibilit di ottenere un permesso di soggiorno alla maggiore et, con gravi effetti sia in termini di mancata tutela dei diritti dei minori (posto che per un bambino lesperienza della migrazione senza i genitori ha effetti molto pi gravi che per un adolescente), sia di aumento dei costi dellaccoglienza.

 

  1. I co. 1-bis e ter dellart. 32 T.U., stabilendo requisiti temporali rigidi relativamente alla data di ingresso del minore in Italia, introducono una disparit di trattamento tra i minori stranieri presenti in Italia che non trova un ragionevole fondamento nei principi dellordinamento italiano.

 

  1. Bench la Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato abbiano chiarito che il primo comma dellart. 32 deve applicarsi non solo ai minori affidati ex legge 184/83, ma anche ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellart. 343 del Codice Civile, alcune Questure continuano a non rilasciare un permesso di soggiorno alla maggiore et ai minori sottoposti a tutela.

 

 

B) Proposta:

  1. Abrogare i co. 1-bis e ter dellart. 32 T.U., al fine di:

a)     semplificare la materia, eliminando il doppio binario rappresentato dallalternativit dei requisiti previsti dal primo comma e dai co. 1-bis e ter., evitare i problemi interpretativi che hanno prodotto un cos rilevante contenzioso, ed eliminare la disparit di trattamento di cui sopra;

b)    eliminare la possibilit dellinterpretazione in base a cui i requisiti stabiliti dal primo comma e dai co. 1-bis e ter sono concorrenti e non alternativi, con la conseguenza che:

-       si riaprirebbe la possibilit di proporre ai minori entrati in Italia dopo il compimento dei 15 anni (che costituiscono attualmente la maggioranza dei minori stranieri non accompagnati presenti) di partecipare a progetti di integrazione che contemplino la possibilit di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et, incentivandoli a seguire percorsi di integrazione anzich percorsi di illegalit e marginalit;

-       si eliminerebbe lincentivo allingresso di minori infra-quindicenni determinato dal requisito temporale della presenza in Italia da almeno 3 anni.

 

  1. Esplicitare, in conformit con la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, che lart 32 c. 1 si applica anche ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellart. 343 del Codice Civile.

 

  1. Si pongono a questo punto due opzioni alternative:

a)    limitarsi ad abrogare i c. 1-bis e ter, prevedendo quindi che i requisiti richiesti per il rilascio del permesso alla maggiore et siano soltanto:

-       laffidamento o la tutela

-       i requisiti richiesti dal T.U. e dal regolamento di attuazione per il rilascio del permesso di soggiorno per studio, lavoro ecc. (disponibilit di un alloggio, iscrizione a un corso di studi, contratto di lavoro ecc.);

b) oppure introdurre come ulteriore requisito la partecipazione del minore a un progetto educativo e di integrazione, salvo che per i minori cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari (per questi ultimi, in virt dei legami familiari che il minore ha in Italia, il permesso di soggiorno rilasciato sulla base della sussistenza dei soli requisiti richiesti dal T.U. e dal regolamento di attuazione  per il rilascio del permesso richiesto).

 

Entrambe le opzioni hanno vantaggi e svantaggi.

Lopzione a) ha il vantaggio di

-       semplificare al massimo le procedure

-       non comportare alcuna disparit di trattamento tra minori stranieri presenti in Italia.

Lopzione b) ha il vantaggio di:

-       non stabilire alcun automatismo nel rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore et, in tal modo riducendo lincentivo allingresso dei minori che potrebbe essere connesso a tale automatismo

-       incentivare i minori a seguire un percorso di integrazione anzich inserirsi in circuiti di illegalit e marginalit, posto che potranno restare in Italia regolarmente alla maggiore et solo coloro che seguiranno il progetto educativo e di integrazione concordato.

Viceversa, questa opzione presenta anche rilevanti svantaggi:

-       complica la procedura e rischia di allungare i tempi per il rilascio del permesso alla maggiore et

-       comporta una disparit di trattamento tra minori stranieri presenti in Italia

-       fa riferimento a un concetto di integrazione che pu essere interpretato in modo rigido, senza unadeguata considerazione delle differenze socio-culturali (soprattutto nel caso di minoranze come quelle dei rom).

 

  1. Nel caso in cui si adotti lopzione b), ovvero si introduca come ulteriore requisito la partecipazione del minore a un progetto educativo e di integrazione, si pone unulteriore alternativa, in relazione a quale organo debba effettuare tale valutazione.

Posto infatti che tale valutazione deve evidentemente essere effettuata da un organo che abbia specifiche competenze in materia di diritti dei minori e sia in grado di valutare adeguatamente il percorso educativo e di integrazione di un minore (quindi non dalla Questura), si pone lalternativa se tale funzione debba essere attribuita al Comitato minori stranieri oppure allautorit che ha disposto laffidamento o la tutela (Tribunale per i minorenni o Giudice tutelare o servizi sociali)

Anche in questo caso, entrambe le opzioni hanno vantaggi e svantaggi:

b.1) Attribuire tale competenza al Comitato minori stranieri avrebbe

-            il vantaggio di consentire una valutazione secondo criteri omogenei a livello nazionale

-            lo svantaggio di non consentire una relazione diretta con il minore e con il territorio

b.2) Attribuire tale competenza allautorit che ha disposto laffidamento o la tutela (Tribunale per i minorenni o Giudice tutelare o servizi sociali) avrebbe invece

-            lo svantaggio di aumentare la gi rilevantissima disparit di trattamento a livello territoriale

-            il vantaggio che lautorit che valuta la partecipazione al progetto educativo e di integrazione ha la possibilit di sentire il minore senza eccessive difficolt logistiche ed, essendo in stretta relazione con il territorio (ovvero con gli enti di accoglienza, le scuole ecc.), pu valutare il percorso di integrazione del minore pi compiutamente ed alla luce delle peculiarit che caratterizzano una certa realt territoriale.

Inoltre, non attribuire al Comitato minori stranieri questa competenza avrebbe lulteriore vantaggio di sollevare tale organo da tutto il carico di lavoro determinato dalla valutazione dei percorsi di integrazione al compimento dei 18 anni. Lattribuzione di fatto di tale funzione al Comitato negli ultimi anni aveva infatti avuto come conseguenza da un parte che il Comitato desse priorit allesame dei casi di minori quasi diciottenni, e dallaltra che i tempi di decisione sui rimpatri si allungassero molto. Nellipotesi qui proposta, invece, il Comitato potrebbe dedicare tutte le proprie risorse alla decisione sui rimpatri, riducendo i tempi di decisione, e dare priorit ai casi di minori pi piccoli e agli altri casi segnalati come urgenti, anzich ai minori prossimi al compimento della maggiore et.

 

5.     Per limitare il rischio che lintroduzione del requisito relativo alla partecipazione del minore al progetto di integrazione possa determinare gravi ritardi e complicazioni nella procedura (quando il Comitato minori stranieri emetteva i provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio per consentire il rilascio di un permesso alla maggiore et, molto spesso accadeva che il parere del Comitato arrivasse proprio a ridosso del compimento della maggiore et o addirittura dopo tale data, con conseguenze molto gravi sulla possibilit per il minore di ottenere il permesso di soggiorno), nella presente proposta si previsto un meccanismo di silenzio-assenso:

-       il tutore tenuto a presentare la richiesta di parere allautorit che ha disposto laffidamento o la tutela ovvero al Comitato minori stranieri (a seconda di quale delle due alternative si scelga) almeno 90 giorni prima del compimento della maggiore et;

-       lautorit che deve emettere il parere ha un termine di 60 giorni per rispondere;

-       se non provvede entro questo termine, vale il silenzio-assenso e quindi si intende rilasciato il parere favorevole.

 

6.     Infine, si stabilisce che al minore che, pur non avendo seguito positivamente un progetto di integrazione, al compimento della maggiore et si trovi in unoggettiva e grave situazione personale che non consenta il suo allontanamento dallItalia (ad es. minori provenienti da paesi in cui vi siano conflitti armati, minori privi di riferimenti familiari nel paese dorigine o i cui familiari si siano resi responsabili di maltrattamenti o abusi, minori con problemi di salute fisica o psichica ecc.) possa essere rilasciato, su richiesta dellautorit giudiziaria minorile o del Comitato minori stranieri, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

 

C) Modifiche proposte:

 

N.B. Nel testo modificato (colonna a destra) le modifiche sono indicate in grassetto, le abrogazioni sono indicate con (...).

 

T.U. 286/98, Art. 32

Testo vigente

Modifiche proposte

(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore et)

(Disposizioni concernenti minori (...) al compimento della maggiore et )

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.

1. Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allarticolo 31, commi 1 e 2, (...) ai minori comunque affidati ai sensi dellarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellarticolo 343 del Codice civile, pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allarticolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui allarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellarticolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-bis (abrogazione del testo vigente del co. 1-bis e sostituzione con il testo seguente:) Salvo che per i minori cui sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del comma 1 il questore pu richiedere, oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il rilascio del permesso di soggiorno richiesto, anche la dimostrazione della partecipazione del minore a un progetto educativo e di integrazione. Tale requisito provato mediante parere favorevole dellautorit che ha disposto laffidamento o la tutela O, IN ALTERNATIVA[2]: del Comitato per i minori stranieri che, valutata la partecipazione del minore al progetto educativo e di integrazione e considerata la situazione complessiva del minore, emette parere motivato. Tale parere richiesto dal tutore almeno novanta giorni prima del compimento della maggiore et e, qualora lautorit competente O, IN ALTERNATIVA: il Comitato per i minori stranieri non provveda entro sessanta giorni, si intende rilasciato parere favorevole.

1-ter. Lente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che linteressato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

1-ter. (abrogazione del testo vigente del co. 1-ter e sostituzione con il testo seguente:) Ove non sussista il requisito di cui al comma 1-bis, ma il minore si trovi al compimento della maggiore et in unoggettiva e grave situazione personale che non consenta il suo allontanamento dallItalia, lautorit giudiziaria minorile O, IN ALTERNATIVA: il Comitato per i minori stranieri pu richiedere al questore il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.

1-quater Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4 con riferimento allanno successivo alla data di rilascio del permesso di soggiorno.

 

 

 

2) Rimpatrio assistito Art. 33, co. 2-bis

 

A) Problemi:

1. La normativa vigente non chiarisce adeguatamente le procedure e i criteri per la disposizione del rimpatrio assistito: in particolare, non garantisce adeguatamente:

-       che il rimpatrio sia adottato esclusivamente nellinteresse del minore;

-       che il minore sia sentito in merito alla sua opinione riguardo al rimpatrio e che la sua opinione sia debitamente tenuta in considerazione, considerata let e il grado di maturit del minore[3], in conformit allart. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo;

-       che il tutore sia informato sullandamento del procedimento (e in particolare riceva dal Comitato i risultati delle indagini familiari) e che la sua opinione sia tenuta in considerazione.

 

2. Il Comitato minori stranieri sembra incontrare alcune difficolt nel disporre provvedimenti di rimpatrio assistito, con la conseguenza che quei minori per i quali effettivamente il rimpatrio sarebbe da considerarsi nel superiore interesse del minore non vedono adeguatamente garantito il loro diritto al ricongiungimento familiare (ad es. vi sono stati ritardi e difficolt anche per il rimpatrio di minori che avevano essi stessi chiesto di ritornare dai familiari nel Paese dorigine). Inoltre, i provvedimenti di rimpatrio spesso vengono disposti dopo un periodo piuttosto lungo di permanenza del minore in Italia.

Ci sembra che le motivazioni di queste difficolt possano essere ricercate, oltre che nella oggettiva complessit delleffettuazione delle indagini familiari e nella insufficienza delle risorse a disposizione del Comitato, anche in altri due fattori:

a)     La mancata adozione di chiari ed efficaci criteri di priorit: Nella prassi, il Comitato ha dato spesso priorit allesame dei casi di minori prossimi alla maggiore et (in quanto, come accennato sopra, veniva impropriamente chiesto al Comitato di valutare il percorso di integrazione del minore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et), per i quali difficilmente il rimpatrio poteva essere considerato nellinteresse del minore (e infatti correttamente nella maggior parte di questi casi il Comitato ha disposto provvedimenti di non luogo a procedere al rimpatrio). Non stata data priorit, invece, allesame dei casi di minori infraquattordicenni, per i quali il diritto allunit familiare pu essere tendenzialmente considerato prioritario, posta comunque la necessit di una valutazione sempre caso per caso (paradossalmente, anzi, in base ai co. 1-bis e ter dellart. 32 a questi minori pi facilmente garantito un progetto di integrazione in Italia).

b)    Lidentificazione: Un altro elemento che ha impedito o ritardato significativamente la realizzazione delle indagini familiari da ricercarsi nella prassi del Comitato di limitare le indagini a quei minori gi identificati dalle autorit di pubblica sicurezza e cui la Questura abbia gi rilasciato il permesso di soggiorno, non considerando invece i casi di minori non identificati dalle autorit di pubblica sicurezza e/o privi di permesso di soggiorno per i quali vi siano per sufficienti informazioni per il rintraccio dei familiari.

 

3. Si pongono, infine, problemi di costituzionalit ove il rimpatrio debba essere eseguito con provvedimenti limitativi della libert personale del minore, in quanto il provvedimento di rimpatrio viene disposto da unautorit amministrativa e non dallautorit giudiziaria

 

 

B) Proposta:

  1. Stabilire che il provvedimento di rimpatrio deve essere adottato, in conformit alla Convenzione sui diritti del fanciullo, esclusivamente nel superiore interesse del minore (finalit che differenzia radicalmente questo istituto da quello dellespulsione), e tenendo in considerazione, caso per caso:

-       i risultati delle indagini familiari nel Paese dorigine o in un Paese terzo[4]

-       lopinione del minore

-       la sua et e il suo grado di maturit

-       lopinione del tutore (ed eventualmente dellaffidatario)

-       la situazione del minore in Italia[5].

In relazione a questi criteri per la valutazione dellinteresse del minore nella scelta tra rimpatrio e permanenza in Italia, dovrebbero inoltre essere stabiliti (ad es. con decreto del Ministero della Solidariet sociale) i criteri di priorit per leffettuazione delle indagini familiari e per la decisione sul rimpatrio o la permanenza in Italia (posto che comunque sempre necessaria una valutazione caso per caso): in particolare, dovrebbe essere data priorit ai casi di

-       minori che chiedono di essere rimpatriati o i cui genitori chiedano il rimpatrio

-       minori infraquattordicenni, per i quali il diritto allunit familiare pu essere tendenzialmente considerato prioritario ;

-       minori per cui il tutore, laffidatario, o lautorit giudiziaria minorile segnalino lurgenza.

 

  1. Stabilire che lautorit giudiziaria minorile (il Giudice tutelare se il minore sottoposto a tutela o affidato con affidamento consensuale, ovvero il Tribunale per i minorenni se il minore affidato con affidamento giudiziario) sente il minore e il tutore (ed eventualmente laffidatario), e trasmette gli atti al Comitato minori stranieri. Questa soluzione:

-       garantirebbe lascolto del minore da parte di un ente che non ha interesse n al rimpatrio (lEnte locale pu avere un potenziale conflitto di interessi con il minore, posto che responsabile anche a livello economico dellassistenza ed accoglienza del minore) n alla permanenza del minore in Italia (come pu essere il caso di alcuni enti di accoglienza)

-       consentirebbe al Comitato di essere adeguatamente informato sullopinione del minore e del tutore, senza implicare difficolt logistiche connesse allaudizione diretta da parte del Comitato stesso.

 

  1. Stabilire che, nel caso in cui il Comitato disponga il rimpatrio senza che vi sia il consenso del minore, il Comitato deve trasmettere tutti gli atti (inclusi i risultati delle indagini familiari) allautorit giudiziaria minorile e al tutore, e chiedere allautorit giudiziaria la convalida del provvedimento di rimpatrio. Lautorit giudiziaria, dopo aver sentito il minore e il tutore (che ,avendo avuto modo di conoscere i risultati delle indagini familiari, pu a questo punto esprimere un parere assai pi fondato su quale opzione risponda al superiore interesse del minore), valuta nel merito la decisione di rimpatrio, e quindi convalida il provvedimento ove ritenga che il rimpatrio sia nel superiore interesse del minore, mentre in caso contrario non lo convalida. In tal modo:

-       sarebbe garantita, nel caso vi sia il consenso del minore, la massima semplicit delle procedura (che resta una procedura solo amministrativa) e la massima rapidit nelleffettuazione del rimpatrio;

-       sarebbe garantito il controllo giurisdizionale sul provvedimento di rimpatrio nel caso in cui non vi sia il consenso del minore, risolvendo in tal modo anche i problemi di costituzionalit determinati dalleventuale necessit di provvedimenti limitativi della libert personale del minore in assenza di un provvedimento dellautorit giudiziaria.

 

 

C) Modifiche proposte 

 

T.U. 286/98, Art. 33, co. 2-bis

Testo vigente

Modifiche proposte

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalit di cui al comma 2, adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorit giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

 

.

2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalit di cui al comma 2 adottato dal Comitato di cui al comma 1, esclusivamente nellinteresse del minore, secondo quanto sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, tenendo in considerazione i risultati delle indagini familiari nel Paese dorigine o in un Paese terzo, lopinione del minore, la sua et e il suo grado di maturit, lopinione del tutore e la situazione del minore in Italia. Lautorit giudiziaria minorile sente il minore e il tutore in merito al rimpatrio e riferisce immediatamente al Comitato. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorit giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel provvedimento di rimpatrio deve essere indicato il progetto di reinserimento del minore. Nel caso in cui disponga il rimpatrio senza il consenso del minore, il Comitato trasmette gli atti allautorit giudiziaria minorile e al tutore, e richiede allautorit giudiziaria la convalida del provvedimento di rimpatrio. Lautorit giudiziaria, sentito il minore e il tutore, convalida il provvedimento ove ritenga che il rimpatrio sia nellinteresse del minore e adotta gli altri provvedimenti necessari. Avverso il provvedimento di rimpatrio pu essere presentato ricorso al tribunale ordinario, con effetto sospensivo. Nel caso di minore affidato, nel procedimento deve essere sentito oltre al tutore anche laffidatario.

 

 

 

 

3) Diritti allistruzione, alla formazione, alla salute e all'assistenza per i minori privi di pergmesso di soggiorno Art. 31

 

A) Problemi:

Bench la normativa vigente preveda che al minore inespellibile debba essere rilasciato un permesso di soggiorno per minore et, di fatto accade che un numero elevato e crescente di minori restino per periodi molto lunghi, anche anni, privi di permesso di soggiorno, a causa dellinefficienza di alcune istituzioni (ritardo nella nomina del tutore da parte di alcuni Giudici tutelari, ritardi di alcune questure nel rilascio del permesso di soggiorno ecc.) ovvero perch si tratta di minori accompagnati da genitori privi di permesso di soggiorno, che quindi non possono presentarsi in questura per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per i figli, senza che daltro canto possano intervenire le istituzioni in applicazione delle norme relative ai minori non accompagnati.

Attualmente alcuni dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo a tutti i minori non sono garantiti dalla legge ai minori privi di permesso di soggiorno, essendo lesercizio di tali diritti vincolato alla titolarit di un permesso di soggiorno: solo il diritto allistruzione esplicitamente riconosciuto dal D.P.R. 394/99 a tutti i minori indipendentemente dalla loro posizione in ordine al soggiorno, mentre non vi sono chiare disposizioni in merito al diritto alla salute, allassistenza e alla formazione[6], con la conseguenza che i minori privi di permesso di soggiorno spesso non riescono ad avere accesso a tali diritti.

 

B) Proposta:

Stabilire il diritto del minore allistruzione, alla formazione, allassistenza sanitaria e sociale, indipendentemente dalla regolarit del soggiorno, a condizioni di parit rispetto ai cittadini italiani.

Il regolamento dovr poi dettare le norme di attuazione.

 

C) Modifiche proposte: 

 

T.U. 286/98, Art. 31

Aggiungere co. 5

5. In esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarit della posizione in ordine al loro soggiorno, hanno diritto all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, alla formazione, allassistenza sanitaria e allassistenza sociale, a condizioni di parit rispetto ai cittadini italiani.

 

 

 

 

4) Accertamento dell'et Art. 31

 

A) Problema:

Laccertamento dellet fondamentale nel consentire la tutela dei diritti dei minori e in particolare dei minori non accompagnati: se, infatti, un minore non accompagnato viene erroneamente identificato dalle autorit di pubblica sicurezza come maggiorenne, non saranno applicate tutte le norme a tutela dei minori non accompagnati (provvedimenti di protezione, rilascio del permesso di soggiorno per minore et ecc.), e potranno invece essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei diritti del minore, quale lespulsione, il respingimento o il trattenimento in un Centro di permanenza temporanea o di identificazione.

Attualmente la normativa non stabilisce alcuna norma per le procedure di accertamento dellet (competenza a disporre la perizia; consenso informato del minore o del tutore; possibilit per il minore di essere assistito da un avvocato e da un consulente tecnico; obbligo della pubblica amministrazione a concludere il procedimento entro un certo periodo di tempo e a notificare i risultati degli esami, mezzi di impugnazione ecc.), n alcuna garanzia sulla scientificit dei metodi utilizzati e sulla professionalit di chi effettua la perizia.

Infine, va considerato che le perizie per laccertamento dellet non forniscono risultati esatti, ma presentano sempre un margine di errore. Nel caso in cui permangano dubbi sulla minore et, la normativa italiana stabilisce, con riferimento alla giustizia penale, il principio di presunzione della minore et (art. 8 del D.P.R. 448/88[7]), mentre tale principio non applicato al di fuori della giustizia penale.

 

 

B) Proposta:

Stabilire le procedure di accertamento dellet nel modo seguente:

 

 

C) Modifiche proposte:

 

T.U. 286/98, Art. 31

Aggiungere c. 6

6. Ove la minore et dello straniero sia incerta, le autorit di pubblica sicurezza ovvero i pubblici ufficiali tenuti ad adottare provvedimenti in cui rilevi la minore et riferiscono al pi presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova. Ogni provvedimento che possa ledere i diritti del minore, ed in particolare i provvedimenti di espulsione, respingimento e trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza o in un Centro di identificazione, sono sospesi fino allaccertamento della maggiore et. Il Procuratore della Repubblica dispone ove necessario perizia per la valutazione dellet. Qualora, anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore et, questa presunta ad ogni effetto. Le perizie, mediche e psicologiche, sono effettuate da professionisti titolari di specifiche competenze in materia, con metodi di provata scientificit che rispettino la salute e la dignit del minore. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit per la valutazione dellet e le garanzie processuali, con particolare riferimento ai termini per leffettuazione dellaccertamento, alla prestazione del consenso da parte del minore o del tutore e alla garanzia del diritto alla difesa.

 

 

 

5) Reinserimento sociale di minori stranieri sottoposti a procedimento penale Art. 4, co. 3 e Art. 18, co. 6

 

A) Problema

  1. In applicazione dellart. 4 co. 3 T.U., ai minori che, dopo essere stati condannati per reati quali furti o spaccio di stupefacenti, abbiano seguito positivamente un percorso di reinserimento, generalmente non viene rilasciato un permesso di soggiorno al compimento della maggiore et: il percorso di reinserimento viene cos interrotto e il giovane quasi sempre viene nuovamente coinvolto nei circuiti dellillegalit, in contraddizione con i principi e le finalit della giustizia minorile e vanificando linvestimento delle istituzioni nel promuovere il reinserimento del minore.

 

  1.  Lart. 18 comma 6 del T.U. prevede la possibilit del rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero che abbia espiato una pena detentiva per reati commessi durante la minore et, ma non ai minori a cui sia stato riconosciuto il beneficio della messa alla prova o che siano stati condannati a misure alternative o sostitutive alla detenzione. Ci comporta:

-       unirragionevole disparit di trattamento che discrimina i minori che non siano stati condannati a una pena detentiva, ossia minori condannati a pene meno gravi o addirittura il cui reato estinto (in seguito allesito positivo della messa alla prova)

-       una scarsa applicazione di tale istituto, che potrebbe invece rappresentare uno strumento molto efficace per promuovere il reinserimento di minori stranieri sottoposti a procedimento penale.

 

 

B) Proposta

1.     Escludere dallart. 4, co. 3 T.U. i reati compiuti durante la minore et. 

 

  1. Estendere la possibilit di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 18, co. 6 anche al minore che non abbia espiato una pena detentiva, ma cui sia stato riconosciuto il beneficio della messa alla prova o che sia stato condannato a misure alternative o sostitutive alla detenzione per reati commessi durante la minore et, e stabilire che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche prima della conclusione della pena, in modo che possa essere utilizzato come strumento per favorire il reinserimento sociale durante la messa alla prova o lespiazione della misura alternativa (ad es. per un minore che non sia titolare di un permesso di soggiorno che gli consente di lavorare molto pi difficile concludere positivamente una messa alla prova)

 

 

C) Modifiche proposte 

 

T.U. 286/98, Art. 4. co. 3

Testo vigente

Modifiche proposte

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentir l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libert sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit illecite.

 

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentir l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lItalia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellarticolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dallarticolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libert sessuale, il favoreggiamento dellimmigrazione clandestina verso lItalia e dellemigrazione clandestina dallItalia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit illecite, salvo che si tratti di un reato commesso durante la minore et.

 

 

T.U. 286/98, Art. 18, co. 6

Testo vigente

Modifiche proposte

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, allatto delle dimissioni dallistituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato lespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione  a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres rilasciato, (...) anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni o dellUfficio Servizi Sociali Minorenni dei Centri per la Giustizia Minorile o delle organizzazioni iscritte al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, allo straniero che (...) stato condannato ad una pena detentiva ovvero a una misura sostitutiva o alternativa alla detenzione ovvero cui stato riconosciuto il beneficio della messa alla prova, (...) per reati commessi durante la minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina del permesso di soggiorno di cui ai precedenti commi.

 

 

 

 

 

6) Respingimento ed espulsione Art. 19, co. 2

 

A) Problemi:

Lart. 19, co. 2 del T.U. 286/98:

  1. stabilisce solo il divieto di espulsione, ma non il divieto di respingimento dei minori, con la conseguenza che, in base a uninterpretazione letterale dellart. 19, possono essere adottati provvedimenti di respingimento anche nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, con grave violazione del diritto alla protezione del minore; lo stesso vale per le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio;

 

  1. non stabilisce in modo chiaro le procedure da adottarsi nel caso in cui un minore non accompagnato si fermato in frontiera; daltro canto, le norme cui si fa riferimento, ovvero le disposizioni dellart. 33 della legge 184/83 e del relativo regolamento di attuazione D.P.R. 492/99, pongono numerosi problemi di interpretazione e stabiliscono procedure macchinose (ai sensi dellart. 18 del D.P.R. 492/99, il minore deve essere segnalato alla Commissione per le adozioni internazionali, che a sua volta comunica il nominativo al Comitato minori stranieri), in quanto erano state pensate per contrastare le adozioni illegali o non in relazione ai minori non accompagnati;

 

  1. non chiarisce quali provvedimenti debbano essere adottati nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto che si dichiara genitore o affidatario del minore, ma senza che tale rapporto sia provato da documentazione idonea: in molti casi, infatti, i membri delle organizzazioni criminali che organizzano il traffico o la tratta di minori si dichiarano genitori o parenti del minore, al fine di farlo risultare come minore accompagnato ed evitare cos lintervento delle autorit a protezione del minore; tuttavia, anche nel caso in cui i documenti siano falsi e vi siano chiari elementi che facciano sospettare la mancanza di un rapporto di parentela tra il minore e ladulto, le autorit non necessariamente intervengono per verificare tale rapporto e per accertarsi che il minore non sia una vittima della tratta, e accade dunque che il minore possa essere allontanato dallItalia, senza alcuna protezione, al seguito del suo trafficante o sfruttatore;

 

  1. non prevede norme che tutelino i minori che vengono trattenuti in un Centro di permanenza temporanea e assistenza o in un Centro di identificazione ovvero lascino lItalia al seguito del genitore o affidatario espulsi o respinti, con la conseguenza che non vengono necessariamente adottati quei provvedimenti finalizzati a rendere il trattenimento, lespulsione o il respingimento il meno traumatici possibile per il minore e a garantire la massima tutela possibile dei suoi diritti.

 

 

B) Proposte:

Stabilire che:

  1. per i minori vige non solo il divieto di espulsione, ma anche di respingimento, salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario respinti; lo stesso dicasi per le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio (naturalmente questo non significa stabilire un diritto al soggiorno a tempo indeterminato per questultima categoria, ma una tutela nei limiti temporali previsti dalla legge, pari a sei mesi dalla nascita del figlio );

 

  1. in caso di minore straniero non accompagnato fermato in frontiera si applicano le norme in materia di rimpatrio assistito di competenza del Comitato minori stranieri e le altre norme relative ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio;

 

  1. ove non sia provato da idonea documentazione che ladulto che accompagna il minore sia il genitore o laffidatario, le autorit di pubblica sicurezza devono sospendere il provvedimento di espulsione o di respingimento e devono segnalare il minore al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che deve adottare i provvedimenti necessari a verificare il rapporto tra il minore e ladulto e gli altri eventuali provvedimenti di competenza (incluso la valutazione dellopportunit di aprire un procedimento per accertarsi se il minore non sia vittima della tratta di persone): questa norma potrebbe contribuire efficacemente al contrasto della tratta di minori e alla protezione dei minori vittime di tratta;

 

  1. devono essere adottate per via regolamentare norme che tutelino, in conformit con la Convenzione sui diritti del fanciullo, i minori che vengono trattenuti in un Centro di permanenza temporanea e assistenza o in un Centro di identificazione ovvero lascino lItalia al seguito del genitore o affidatario espulsi o respinti.

 

 

C) Modifiche proposte 

 

T.U. 286/98, Art. 19, co. 2

Testo vigente

Modifiche proposte

2. Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

2. Non sono consentiti l'espulsione n il respingimento, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi o respinti;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalit italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

2-bis Nel caso in cui un minore straniero non accompagnato sia fermato allingresso o subito dopo, le autorit di pubblica sicurezza ne danno immediata notizia al Comitato minori stranieri. Si applicano le norme vigenti in materia di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio. Ove non sia provato da idonea documentazione che ladulto che accompagna il minore sia il genitore o laffidatario, le autorit di pubblica sicurezza sospendono il provvedimento di espulsione o di respingimento, e riferiscono al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che adotta immediatamente i provvedimenti necessari a verificare il rapporto tra il minore e ladulto e gli altri eventuali provvedimenti di competenza. Il regolamento di attuazione stabilisce le disposizioni necessarie a tutelare, conformemente alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, i diritti del minore che segue il genitore o laffidatario espulso, respinto ovvero trattenuto in un Centro di permanenza temporanea e assistenza o in un Centro di identificazione.

 

Ovvero, nel caso in cui non si voglia estendere il divieto di respingimento alle altre categorie di cui allart. 19, co.2, si potrebbe aggiungere un co. 2- bis:

2-bis Il divieto di cui al comma 2, lettera a) si applica anche al provvedimento di respingimento, salvo il diritto del minore straniero a seguire il genitore o l'affidatario respinti.

 

 

 

7) Autorizzazione al soggiorno del genitore Art. 31, co. 3

 

A) Problema

Il rilascio di un permesso di soggiorno con la dicitura per cure mediche al genitore autorizzato dal Tribunale per i minorenni ai sensi dellart. 31, co. 3 T.U. ha indotto molte questure ad escludere il diritto del titolare ad esercitare attivit lavorativa, in palese contraddizione con la ratio della norma che autorizza lingresso o la permanenza sul territorio italiano specificamente per consentire al genitore di supportare il figlio minore in difficolt.

Sono insorti, inoltre, problemi per liscrizione al Servizio sanitario nazionale del titolare di tale permesso.

Infine, sono emersi problemi in relazione alleventuale conversione del permesso di soggiorno ex art. 31, co. 3 in altro titolo di soggiorno.

 

 

B) Proposta

Si stabilisce che al genitore autorizzato ex art. 31, co. 3 T.U. viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, che quindi consente lesercizio di attivit lavorativa, liscrizione al Servizio sanitario nazionale e laccesso alle altre attivit e agli altri servizi consentiti al titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, nonch la possibilit ove sussistano i requisiti stabiliti dal T.U. e dal regolamento di attuazione di richiedere la conversione in altro titolo di soggiorno.

Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva europea in materia di ricongiungimento familiare, attualmente allesame delle Commissioni parlamentari, stabilisce il diritto del genitore autorizzato ex art. 31, co. 3 a svolgere attivit lavorativa, ma non risolve il problema connesso alliscrizione al Servizio sanitario nazionale e allaccesso alle altre attivit consentite. Inoltre, stabilendo il divieto di conversione, non lascia al questore la discrezionalit nel valutare se rilasciare, ai sensi dellart. 5, co. 9 T.U., un differente titolo di soggiorno alla scadenza del permesso di soggiorno ex art. 31, co. 3, ove sussistano i requisiti previsti dalla legge (ad esempio ove lo straniero abbia un contratto di lavoro).

 

 

C) Modifiche proposte 

 

T.U. 286/98, Art. 31 co. 3

Testo vigente

Modifiche proposte

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato,  anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. Lautorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore che si trova nei territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. Al familiare autorizzato ai sensi del presente comma rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Alla scadenza di tale permesso di soggiorno, il questore pu valutare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un altro tipo di permesso di soggiorno ai sensi dellarticolo 5, comma 9 del presente testo unico.

 

 


Ipotesi di procedura nei confronti dei minori stranieri non accompagnati

sulla base delle modifiche proposte

 

 

Di seguito sintetizziamo la procedura nei confronti dei minori stranieri non accompagnati che risulterebbe dallapplicazione della normativa modificata in base alle proposte sopra delineate e ad alcune modifiche delle prassi attualmente adottate.

 

Questa procedura potrebbe essere adottata a livello nazionale, malgrado la rilevante difformit delle prassi a livello locale (ad es. in alcune realt viene solo aperta la tutela mentre in altre viene anche disposto laffidamento; in alcune realt viene disposto laffidamento consensuale da parte dei Servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice tutelare, in altre invece il Tribunale per i minorenni dispone laffidamento giudiziario ecc.),.

 

Vediamo quindi le fasi principali della procedura:

 

1) Segnalazioni:

I pubblici ufficiali che vengano a conoscenza dell'ingresso o della presenza di un minore straniero non accompagnato, lo segnalano immediatamente:

-       al Comitato minori stranieri (ad eccezione del minore richiedente asilo)[8], comunicando tutti i dati utili al rintraccio dei familiari nel paese dorigine

-       al Giudice Tutelare, per lapertura della tutela[9]

-       alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per i provvedimenti di competenza, se il minore in stato di abbandono[10]

-       alla rappresentanza diplomatico-consolare del paese dorigine del minore, per informarla dei provvedimenti di tutela del minore adottati (salvo i richiedenti asilo e le altre eccezioni previste dalla legge)[11].

 

2) Diritti fondamentali e dati per il rintraccio dei familiari

I Servizi sociali

-       collocano immediatamente il minore in una comunit (a meno che il minore sia adeguatamente accolto da un parente entro il quarto grado)[12]

-       si attivano perch al minore siano immediatamente e pienamente garantiti i diritti allassistenza, alla salute, allistruzione

-       si attivano sia con il minore, sia ove necessario con la rappresentanza diplomatico-consolare (salvo i richiedenti asilo e le altre eccezioni previste dalla legge), per reperire i dati utili al rintraccio dei familiari nel paese dorigine e identificare il minore.

 

3) Tutela e affidamento:

Il Giudice tutelare apre la tutela (ed eventualmente rende esecutivo laffidamento consensuale disposto dai Servizi sociali).

Il Tribunale per i minorenni, nei casi di competenza, dispone laffidamento giudiziario.

 

4) Permesso di soggiorno:

La Questura rilascia un permesso di soggiorno per minore et ovvero, ove sussistano i requisiti previsti dal T.U., un permesso per motivi familiari.

 

5) Indagini familiari:

Il Comitato minori stranieri avvia le indagini familiari, non appena ricevuti i dati utili al rintraccio dei familiari nel paese dorigine (senza dunque attendere lidentificazione da parte delle autorit di pubblica sicurezza e il rilascio del permesso di soggiorno).

Nella realizzazione delle indagini familiari il Comitato d priorit ai casi di:

-       minori che chiedono il rimpatrio o i cui genitori chiedono il rimpatrio

-       minori infraquattordicenni

-       minori per cui il tutore o laffidatario o la Magistratura segnalino lurgenza.

Le indagini vengono realizzate entro un massimo di 2 settimane dalla comunicazione dei dati utili al rintraccio dei familiari nel paese dorigine.

 

6) Procedimento relativo al rimpatrio:

  1. Mentre il Comitato svolge le indagini familiari, lautorit giudiziaria minorile (il Giudice tutelare se il minore sottoposto a tutela o affidato con affidamento consensuale, ovvero il Tribunale per i minorenni se il minore affidato con affidamento giudiziario) sente il minore e il tutore in merito al rimpatrio e trasmette gli atti al Comitato.

 

  1. Il Comitato, ricevuti i risultati delle indagini e gli atti relativi allopinione del minore e del tutore, valuta entro un massimo di 2 settimane se il rimpatrio nel superiore interesse del minore:

-       dispone il non luogo a procedere al rimpatrio, se valuta che il rimpatrio non nellinteresse del minore

-       dispone il rimpatrio, se valuta che il rimpatrio nellinteresse del minore

    se il minore ha dato il consenso al rimpatrio > il rimpatrio viene eseguito

 

  1. Se dispone il rimpatrio senza il consenso del minore, il Comitato trasmette gli atti allautorit giudiziaria minorile e al tutore, e chiede la convalida del provvedimento di rimpatrio allautorit giudiziaria. Lautorit giudiziaria, sentito il minore e il tutore, valuta nel merito la decisione e:

-       non convalida il provvedimento di rimpatrio se valuta che il rimpatrio non sia nellinteresse del minore

-       convalida il provvedimento di rimpatrio e dispone gli altri provvedimenti necessari, se valuta che il rimpatrio nellinteresse del minore > il rimpatrio viene eseguito

 

La tempestivit della decisione di rimpatrio cruciale, anche perch man mano che passa il tempo e il minore inizia il percorso di integrazione diventa sempre meno probabile (soprattutto per i ragazzi pi grandi) che il rimpatrio possa essere considerato nellinteresse del minore.

 

 

7) Percorso di integrazione (con possibilit di rimpatrio se nellinteresse del minore)

Relativamente agli altri minori stranieri non accompagnati, per cui non vengono realizzate le indagini familiari durgenza:

1.    Il Comitato avvia le indagini familiari in tempi rapidi compatibilmente con le priorit viste sopra.

 

2.    Nelle more della decisione, il minore inizia il percorso di inserimento scolastico, formativo ecc., concordando un progetto educativo e di integrazione con i Servizi sociali, il tutore e/o laffidatario: la situazione di sospensione e di mancata integrazione in attesa di una decisione sul rimpatrio, infatti, non pu essere protratta per un periodo prolungato, in quanto tale sospensione pu provocare gravi danni allo sviluppo del minore.

 

3.    Se il Comitato, realizzate le indagini familiari e ricevuti gli atti relativi allopinione del minore e del tutore, valuta che il rimpatrio nellinteresse del minore > si applica la procedura vista sopra (sempre considerando, per, che man mano che passa il tempo e il minore procede nel percorso di integrazione diventa sempre meno probabile che il rimpatrio possa essere considerato nellinteresse del minore).

 

8) Permesso di soggiorno al compimento della maggiore et:

Al compimento della maggiore et (per quei minori che non sono stati rimpatriati):

  1. Il Comitato minori stranieri (nella prima opzione descritta nella proposta di modifica dellart. 32 T.U.) ovvero lautorit che ha disposto laffidamento o la tutela (nella seconda opzione), ricevuta la documentazione necessaria, valutano la partecipazione del minore al progetto educativo e di integrazione, considerando la situazione complessiva del minore, e se lo ritengono opportuno sentendo il minore e il tutore.

 

  1. A seconda della valutazione si avranno conseguenze differenti in relazione al soggiorno al compimento della maggiore et:
    1. se la valutazione della partecipazione del minore al progetto di integrazione positiva e sussistono gli altri requisiti richiesti dal T.U. (disponibilit di un alloggio, iscrizione a un corso di studi o contratto di lavoro ecc.)> la Questura rilascia un permesso di soggiorno per studio, lavoro ecc.
    2. se la valutazione della partecipazione del minore al progetto di integrazione negativa ma il minore si trova in unoggettiva e grave situazione personale che non consenta il suo allontanamento dallItalia > il Comitato minori stranieri ovvero lautorit giudiziaria minorile richiedono alla Questura di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari
    3. se la valutazione della partecipazione del minore al progetto di integrazione negativa e non ci sono situazioni ostative al rimpatrio > la Questura non rilascia alcun permesso di soggiorno e invita il neo-maggiorenne a lasciare l'Italia.

 

 

 



[1] Si vedano in particolare la sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2003 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 1681/2005.

[2] Indichiamo qui entrambe le alternative proposte sopra, ovvero attribuzione della competenza allautorit che ha disposto laffidamento o la tutela, ovvero al Comitato per i minori stranieri.

[3] Il D.P.C.M. n. 535/99, art. 7, co. 2 si limita a stabilire che Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura., senza specificare quale organo debba sentire il minore, n come lopinione del minore sia trasmessa al Comitato, n che lopinione del minore deve essere tenuta in considerazione.

[4] In particolare, nelle indagini familiari andranno considerati:

-       i rischi che il rimpatrio pu comportare per il minore, inclusi i rischi di persecuzioni, coinvolgimento in conflitti armati, violenze, abusi, sfruttamento, tratta, abbandono;

-       la possibilit di ricongiungere il minore alla sua famiglia: necessario che i genitori (o altri parenti stretti cui il minore era precedentemente affidato) siano rintracciati, che siano disponibili e in grado di riaccogliere il minore, che non si siano resi responsabili di comportamenti gravemente pregiudizievoli nei confronti del minore (abusi, abbandono, vendita del minore ecc.);

-       lopinione dei genitori;

-       le condizioni economico-sociali e le opportunit di accesso a vitto e alloggio, istruzione, formazione, assistenza sanitaria e sociale, opportunit lavorative ecc. nel contesto dorigine, nonch la possibilit di realizzare un progetto di reinserimento che risponda ai bisogni e ai desideri del minore.

[5] Ovvero le condizioni psicologiche del minore, le condizioni di inserimento (scolastico, lavorativo, sociale ecc.) in Italia, il tempo trascorso dal suo ingresso in Italia, il coinvolgimento del minore in attivit illegali o comunque dannose per lo sviluppo del minore ecc.

[6] Il Dlg. 76/2005 stabilisce il diritto alla formazione per i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, ma non esplicita lindipendenza di tale diritto dalla regolarit del soggiorno.

[7] D.P.R. 448/88, art. 8 Accertamento sull'et del minorenne 1. Quando vi incertezza sulla minore et dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore et, questa presunta ad ogni effetto.

[8] D.P.C.M. 535/99, artt. 1, 2 e 5

[9] Codice Civile, art. 343

[10] Legge 184/83, art. 9, c. 1; D.P.R. 394/99, art. 28, c. 1

[11] T.U. 286/98, art. 2, c. 7; D.P.R. 394/99, art. 4, c. 4

[12] Codice Civile, art. 403; legge 184/83, art. 9, co. 4