Vorrei segnalarti un gravissimo problema che i minori incontrano non appena compiono i 18 anni.

Al compimento della maggiore le Questure rifiutano di rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari e costringe il neo-maggiorenne a scegliere fra il permesso di soggiorno per motivi di studio e quello per lavoro. Il problema  gravissimo: a Genova, a 19 anni dopo tanti anni di soggiorno regolare molti giovani sono stati, per questo motivo, ricacciati nella clandestinitˆ con gravi conseguenze sociali (vedi ad esempio baby gang): scegliendo i motivi di lavoro dopo 6 mesi di disoccupazione  stato loro rifiutato il rinnovo e sono diventati clandestini. Scegliendo i motivi di studio non hanno potuto, finito il corso di studio, trasformare il permesso di soggiorno in lavoro (cosa possibile entrando nelle quote dei flussi) e si sono trovati senza permesso di soggiorno. Altri  non hanno potuto rinnovare il loro permesso di soggiorno di studio per non aver superato gli esami necessari per il rinnovo ecc..    

 

Proposta: modificare articolo 32 comma 1 in maniera che sia possibile il rilascio di permessi di soggiorno per motivi familiari anche dopo il compimento dei 18 anni. Tecnicamente la proposta  la seguente (IN ROSSO):  

 

 

Art.32

(Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore etˆ)

(Disposizioni concernenti minori (...) al compimento della maggiore etˆ )

1. Al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23.

1. Al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, (...) ai minori comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2, commi 1 e 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e ai minori sottoposti a tutela ai sensi dellĠart. 343 del Codice civile, pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23. Tuttavia, al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2 pu˜ essere rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno per motivi familiari quando  a carico di almeno un genitore regolare.