Accesso alle cure per i cittadini provenienti

dai nuovi Stati membri dellĠUe.

 

Raccomandazioni in vista della emanazione di una circolare del Ministero della Salute in materia

 

 

 

 

 

 

Societˆ Italiana di Medicina delle Migrazioni

 

Roma, 27 giugno 2007

 

A seguito dellĠincontro con i rappresentanti del Ministero della Salute del 26 giugno 2007 circa il D.Lgs 30 febbraio 2007, per analizzare le condizioni richieste ai cittadini comunitari per lĠottenimento dellĠiscrizione anagrafica e verificare le condizioni necessarie per lĠiscrizione al SSN e comunque per lĠutilizzo del SSN, appare necessario precisare alcuni aspetti:

1.     Text Box:    per quanto concerne lĠiscrizione obbligatoria al SSN a seguito di iscrizione anagrafica per motivi di lavoro desta innazitutto preoccupazione lĠintenzione di limitazione dellĠiscrizione al termine di durata del contratto di lavoro. Ai sensi della circolare del Ministero dellĠInterno n. 19 del 6 aprile 2007, non  infatti previsto alcun termine per lĠiscrizione anagrafica dei cittadini comunitari con contratto di lavoro a termine (analogamente a quanto avveniva per il rilascio della carta di soggiorno). Si ricorda peraltro che il DPR 334/2004, relativamente agli stranieri extracomunitari prevede che ÒlĠiscrizione al SSN non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiornoÓ, quindi lĠiscrizione deve essere mantenuta in modo automatico salvo contraria comunicazione da parte degli uffici di polizia. Appare pertanto incongruo, a maggior ragione, prevedere la scadenza dellĠiscrizione al SSN a fronte di unĠiscrizione anagrafica che non riporta alcun termine. Nel caso in cui lĠiscrizione anagrafica venga revocata, ad esempio a seguito dellĠuscita dello straniero dal territorio nazionale, sarˆ onere degli organi competenti comunicare tale circostanza alle aziende sanitarie e, solo allora, potrˆ decadere anche lĠiscrizione al SSN. Se si comprendono quindi le ragioni di opportunitˆ alla base della citata previsione,  necessario sottolineare che essa non sembra trovare fondamento nelle disposizioni che regolano, allo stato attuale, lĠiscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e lĠiscrizione al SSN dei cittadini extra Ue. Va infine sottolineato che ad oggi molte ASL che hanno effettuato lĠiscrizione al SSN, a seguito di esibizione dellĠiscrizione anagrafica per lavoro di cittadini comunitari, non hanno previsto alcuna data o termine di scadenza. Per quanto concerne i documenti necessari per lĠ iscrizione al SSN (lettera D della bozza di circolare) appare ingiustificata la previsione per cui le ASL possono, a loro discrezione, richiedere ÒlĠesibizione della documentazione che ritengono necessariaÓ. Tale accertamento risulta infatti giˆ svolto dai servizi anagrafe, ragione per cui unĠulteriore richiesta in tal senso appare non necessaria. Giˆ per quanto concerne lĠiscrizione al SSN dei cittadini extracomunitari le Regioni hanno in diverse occasioni ribadito che alle Aziende Sanitarie non competono funzioni di accertamento sulla regolaritˆ del soggiorno giˆ espletate dagli organi competenti. Si vedano ad esempio, in tal senso, le circolari n. 125820 e 125821 del Dipartimento Sociale della Regione Lazio del 18/11/2003 che chiariscono che le ASL non possono richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista (permesso di soggiorno e autocertificazione del codice fiscale) come contratti di lavoro, ricevute INPS, ecc. Si ribadisce inoltre che  opportuno richiedere al Ministero lĠindicazione nellĠattestato di iscrizione il motivo per cui la stessa viene richiesta. EĠ assolutamente necessario ribadire che lĠattestato di iscrizione anagrafica  comunque requisito sufficiente per lĠiscrizione temporanea al SSN. Tale iscrizione si perfezionerˆ definitivamente con il rilascio del documento di iscrizione anagrafica, a seguito dellĠespletamento dei controlli dovuti da parte degli uffici anagrafe.

 

2.     Text Box:  iscrizione obbligatoria al SSN a seguito di iscrizione anagrafica per motivi familiari del familiare del cittadino dellĠUnione avente la cittadinanza di uno Stato UE. Il richiamo alle disposizioni della circolare del Ministero dellĠInterno 19/2007  necessario come anche quello allĠart. 3, comma 2, lettera a e b del D. Lgs. 30/2007 che stabilisce il diritto al soggiorno anche di
Óa)ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito allĠarticolo 2, comma 1, lettera b), se eĠ a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dellĠUnione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dellĠUnione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dellĠUnione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dellĠUnioneÓ. Il diritto al soggiorno nei confronti del familiare a carico, non solo discendente o ascendente in linea diretta era inoltre giˆ previsto dal DPR 54/2002, comma 3. LĠiscrizione anagrafica, e quindi lĠiscrizione al SSN, dovrebbe pertanto essere ammessa anche nei confronti di qualsiasi familiare in grado di dimostrare la Òdipendenza economicaÓ dal familiare comunitario giˆ titolare di iscrizione anagrafica.

 

3.     iscrizione anagrafica e conseguente iscrizione al SSN per possesso di adeguati mezzi di sostentamento e studio.

Il D.Lgs. 30/2007 stabilisce che ha diritto al soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, anche il cittadino Ue che Òdispone di risorse economiche sufficienti e di unĠassicurazione sanitaria o altro titolo idoneoÓ e  il cittadino comunitario Òiscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studi o formazione professionale e dispone per sŽ e i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un assicurazione sanitaria o altro titolo idoneoÓ. La circolare del Ministero dellĠInterno n. 19 del 6 aprile 2007 specifica poi, rispetto alla prima ipotesi, che la disponibilitˆ di risorse economiche sufficienti  Òautodichiarata dallĠinteressatoÓ e il parametro di riferimento  lĠimporto dellĠassegno sociale.

Tale disposizione ha creato notevoli difficoltˆ ai cittadini comunitari e agli operatori dei serivizi anagrafe causando un moltiplicarsi di prassi diverse sul territorio. In molti casi lĠassicurazione  stata interpretata come Òunico titolo idoneoÓ ai fini dellĠiscrizione anagrafica. EĠ necessario quindi un intervento urgente da parte del Ministero della Salute per specificare che:

¤       assicurazione deve essere tale da coprire tutte le prestazioni urgenti e necessarie ed  alternativa rispetto allĠiscrizione volontaria al SSN (lo stesso D.Lgs., pur non specificando tale circostanza si riferisce a Òogni altro titolo idoneoÓ);

¤       sia gli uffici anagrafe che le Aziende sanitarie devono essere quindi informati che la richiesta di iscrizione anagrafica per motivi di studio o possesso di adeguati mezzi economici  titolo sufficiente per richiedere lĠiscrizione volontaria al SSN (con pagamento del previsto contributo). Ottenuta lĠiscrizione volontaria al SSN potrˆ quindi essere perfezionata lĠiscrizione anagrafica per i motivi suddetti. Anche al fine di distinguere tra iscrizione obbligatoria e volontaria al SSN  quindi necessario che la ricevuta di iscrizione anagrafica riporti i motivi della richiesta;

 

Risulta assolutamente necessario chiarire la possibilitˆ di ammettere lĠiscrizione volontaria per questa categoria di persone. Allo stato attuale, infatti, non essendo esattamente fissato il tipo di copertura assicurativa richiesta, vengono accettate dagli uffici anagrafe polizze assicurative di ogni tipo che, nella maggior parte dei casi, non garantiscono una copertura sanitaria adeguata ai cittadini comunitari.

Si specifica inoltre che il DPR 54/2002 (comma 4 lettera a), recante disposizioni in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini UE, giˆ chiarisce che ai cittadini comunitari in possesso di adeguati mezzi economici o iscritti a corsi di studi  riconosciuto il diritto al soggiorno a condizione che Òsiano iscritti al SSN italiano o siano titolari di polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternitˆÓ. Tale disposizione  peraltro in assoluta analogia con quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 5/2000 rispetto ai cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno per studio o residenza elettiva, per i quali  prevista lĠiscrizione volontaria al SSN.

 

Cittadini comunitari soggiornanti da lungo periodo che non riescono ad ottenere lĠiscrizione anagrafica.

Text Box: riservatoFino allĠintroduzione di chiarimenti definitivi in merito alle possibilitˆ di effettiva ÒregolarizzazioneÓ dei cittadini neocomunitari e considerate le difficoltˆ attualmente esistenti presso gli uffici anagrafe per accogliere le domande,  necessario garantire lĠerogazione delle prestazioni ai cittadini comunitari appartenenti a categorie vulnerabili, soggiornanti da lungo periodo ma non ancora in grado di ottenere lĠiscrizione al SSN. A questo fine  necessario ribadire chiaramente che le prestazioni sanitarie necessarie non possono essere in ogni caso rifiutate nei confronti di minori, donne in gravidanza e pazienti affetti da patologie gravi,  sprovvisti di risorse economiche sufficienti per pagare per intero la prestazione. Per garantire effettivamente lĠaccesso alle cure per questi pazienti,  per˜ opportuno indicare alle Aziende Sanitarie un sistema alternativo di rendicontazione delle prestazioni. In assenza di tali strumenti, infatti, accade che vengano negate le cure a cittadini comunitari quali minori o donne in gravidanza, sebbene in principio tali prestazioni non possano essere rifiutate. EĠ tuttavia evidente che il Ministero della Salute potrˆ, a tale proposito, dare solo indicazioni in merito alla necessitˆ di non rifiutare lĠerogazione delle prestazioni nei casi descritti, indicando eventualmente un metodo alternativo di rendicontazione. Spetterˆ poi eventualmente alle Regioni disciplinare nel dettaglio tali procedure.

Appare infine opportuno specificare che la nota del Ministero della Salute del 13 febbraio 2007 rimane vigente ed  quindi possibile, fino al 31 dicembre 2007, prorogare lĠSTP ai cittadini comunitari che ne erano in possesso al 31 dicembre 2006.

 

 

 

A cura di

Angela Oriti

Medici Senza Frontiere

Dipartimento Legale

Tel. 06/44703872

 

con la collaborazione della

Societˆ Italiana di Medicina della Migrazione