|
Accesso alle cure per i cittadini provenienti dai nuovi Stati membri dellĠUe. Raccomandazioni in vista della emanazione di una
circolare del Ministero della Salute in materia |
Societ Italiana di Medicina delle
Migrazioni |
Roma, 27 giugno 2007
A seguito dellĠincontro con i
rappresentanti del Ministero della Salute del 26 giugno 2007 circa il D.Lgs 30
febbraio 2007, per analizzare le condizioni richieste ai cittadini comunitari
per lĠottenimento dellĠiscrizione anagrafica e verificare le condizioni
necessarie per lĠiscrizione al SSN e comunque per lĠutilizzo del SSN, appare
necessario precisare alcuni aspetti:
1.
per quanto
concerne lĠiscrizione obbligatoria al SSN a seguito di iscrizione anagrafica
per motivi di lavoro desta innazitutto preoccupazione
lĠintenzione di limitazione dellĠiscrizione al termine di durata del
contratto di lavoro. Ai sensi della circolare del Ministero dellĠInterno n. 19
del 6 aprile 2007, non infatti previsto alcun termine per lĠiscrizione
anagrafica dei cittadini comunitari con contratto di lavoro a termine
(analogamente a quanto avveniva per il rilascio della carta di soggiorno). Si
ricorda peraltro che il DPR 334/2004, relativamente agli stranieri
extracomunitari prevede che ÒlĠiscrizione al SSN non decade nella fase di
rinnovo del permesso di soggiornoÓ, quindi lĠiscrizione deve essere mantenuta
in modo automatico salvo contraria comunicazione da parte degli uffici di
polizia. Appare pertanto incongruo, a maggior ragione, prevedere la scadenza
dellĠiscrizione al SSN a fronte di unĠiscrizione anagrafica che non riporta
alcun termine. Nel caso in cui lĠiscrizione anagrafica venga revocata, ad
esempio a seguito dellĠuscita dello straniero dal territorio nazionale, sar
onere degli organi competenti comunicare tale circostanza alle aziende
sanitarie e, solo allora, potr decadere anche lĠiscrizione al SSN. Se si
comprendono quindi le ragioni di opportunit alla base della citata previsione,
necessario sottolineare che essa non sembra trovare fondamento nelle
disposizioni che regolano, allo stato attuale, lĠiscrizione anagrafica dei
cittadini comunitari e lĠiscrizione al SSN dei cittadini extra Ue. Va infine
sottolineato che ad oggi molte ASL che hanno effettuato lĠiscrizione al SSN, a
seguito di esibizione dellĠiscrizione anagrafica per lavoro di cittadini
comunitari, non hanno previsto alcuna data o termine di scadenza. Per quanto
concerne i documenti necessari per lĠ iscrizione al SSN (lettera D della
bozza di circolare) appare ingiustificata la previsione per cui le ASL possono,
a loro discrezione, richiedere ÒlĠesibizione della documentazione che ritengono
necessariaÓ. Tale accertamento risulta infatti gi svolto dai servizi anagrafe,
ragione per cui unĠulteriore richiesta in tal senso appare non necessaria. Gi
per quanto concerne lĠiscrizione al SSN dei cittadini extracomunitari le
Regioni hanno in diverse occasioni ribadito che alle Aziende Sanitarie non
competono funzioni di accertamento sulla regolarit del soggiorno gi espletate
dagli organi competenti. Si vedano ad esempio, in tal senso, le circolari n.
125820 e 125821 del Dipartimento Sociale della Regione Lazio del 18/11/2003 che
chiariscono che le ASL non possono richiedere documentazione aggiuntiva
rispetto a quella prevista (permesso di soggiorno e autocertificazione del
codice fiscale) come contratti di lavoro, ricevute INPS, ecc. Si ribadisce
inoltre che opportuno richiedere al Ministero lĠindicazione nellĠattestato
di iscrizione il motivo per cui la stessa viene richiesta. EĠ assolutamente
necessario ribadire che lĠattestato di iscrizione anagrafica comunque
requisito sufficiente per lĠiscrizione temporanea al SSN. Tale iscrizione
si perfezioner definitivamente con il rilascio del documento di iscrizione
anagrafica, a seguito dellĠespletamento dei controlli dovuti da parte degli
uffici anagrafe.
2.
iscrizione
obbligatoria al SSN a seguito di iscrizione anagrafica per motivi familiari del
familiare del cittadino dellĠUnione avente la cittadinanza di uno Stato UE. Il richiamo
alle disposizioni della circolare del Ministero dellĠInterno 19/2007
necessario come anche quello allĠart. 3, comma 2, lettera a e b del D. Lgs.
30/2007 che stabilisce il diritto al soggiorno anche di
Óa)ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito
allĠarticolo 2, comma 1, lettera b), se eĠ a carico o convive, nel paese di
provenienza, con il cittadino dellĠUnione titolare del diritto di soggiorno a
titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
dellĠUnione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino
dellĠUnione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del
cittadino dellĠUnioneÓ. Il diritto al soggiorno nei confronti del familiare
a carico, non solo discendente o ascendente in linea diretta era inoltre gi
previsto dal DPR 54/2002, comma 3. LĠiscrizione anagrafica, e quindi
lĠiscrizione al SSN, dovrebbe pertanto essere ammessa anche nei confronti di
qualsiasi familiare in grado di dimostrare la Òdipendenza economicaÓ dal
familiare comunitario gi titolare di iscrizione anagrafica.
3.
iscrizione anagrafica e conseguente iscrizione al SSN per
possesso di adeguati mezzi di sostentamento e studio.
Il D.Lgs. 30/2007 stabilisce che ha
diritto al soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, anche il cittadino Ue
che Òdispone di risorse economiche sufficienti e di unĠassicurazione sanitaria
o altro titolo idoneoÓ e il
cittadino comunitario Òiscritto presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto per seguirvi un corso di studi o formazione professionale e
dispone per s e i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un
assicurazione sanitaria o altro titolo idoneoÓ. La circolare del Ministero
dellĠInterno n. 19 del 6 aprile 2007 specifica poi, rispetto alla prima
ipotesi, che la disponibilit di risorse economiche sufficienti
Òautodichiarata dallĠinteressatoÓ e il parametro di riferimento lĠimporto
dellĠassegno sociale.
Tale disposizione ha creato notevoli
difficolt ai cittadini comunitari e agli operatori dei serivizi anagrafe
causando un moltiplicarsi di prassi diverse sul territorio. In molti casi
lĠassicurazione stata interpretata come Òunico titolo idoneoÓ ai fini
dellĠiscrizione anagrafica. EĠ necessario quindi un intervento urgente da parte
del Ministero della Salute per specificare che:
¤
lĠassicurazione deve essere tale da coprire tutte le
prestazioni urgenti e necessarie ed alternativa rispetto allĠiscrizione
volontaria al SSN (lo stesso D.Lgs., pur non specificando tale circostanza si
riferisce a Òogni altro titolo idoneoÓ);
¤
sia gli uffici anagrafe che le Aziende sanitarie devono essere
quindi informati che la richiesta di iscrizione anagrafica per motivi di studio
o possesso di adeguati mezzi economici titolo sufficiente per richiedere
lĠiscrizione volontaria al SSN (con pagamento del previsto contributo).
Ottenuta lĠiscrizione volontaria al SSN potr quindi essere perfezionata
lĠiscrizione anagrafica per i motivi suddetti. Anche al fine di distinguere tra
iscrizione obbligatoria e volontaria al SSN quindi necessario che la ricevuta
di iscrizione anagrafica riporti i motivi della richiesta;
Risulta
assolutamente necessario chiarire la possibilit di ammettere lĠiscrizione
volontaria per questa categoria di persone. Allo stato attuale, infatti, non
essendo esattamente fissato il tipo di copertura assicurativa richiesta,
vengono accettate dagli uffici anagrafe polizze assicurative di ogni tipo che,
nella maggior parte dei casi, non garantiscono una copertura sanitaria adeguata
ai cittadini comunitari.
Si
specifica inoltre che il DPR 54/2002 (comma 4 lettera a), recante disposizioni
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini UE, gi chiarisce che ai
cittadini comunitari in possesso di adeguati mezzi economici o iscritti a corsi
di studi riconosciuto il diritto al soggiorno a condizione che Òsiano
iscritti al SSN italiano o siano titolari di polizza assicurativa
sanitaria per malattia, infortunio e per maternitÓ.
Tale disposizione peraltro in assoluta analogia con quanto previsto dalla
circolare del Ministero della Salute n. 5/2000 rispetto ai cittadini extra UE
titolari di permesso di soggiorno per studio o residenza elettiva, per i quali
prevista lĠiscrizione volontaria al SSN.
►
Cittadini comunitari soggiornanti da lungo periodo che non riescono ad
ottenere lĠiscrizione anagrafica.
Fino allĠintroduzione di chiarimenti definitivi in merito alle possibilit
di effettiva ÒregolarizzazioneÓ dei cittadini neocomunitari e considerate le
difficolt attualmente esistenti presso gli uffici anagrafe per accogliere le
domande, necessario garantire lĠerogazione delle prestazioni ai cittadini
comunitari appartenenti a categorie vulnerabili, soggiornanti da lungo periodo
ma non ancora in grado di ottenere lĠiscrizione al SSN. A questo fine
necessario ribadire chiaramente che le prestazioni sanitarie necessarie non
possono essere in ogni caso rifiutate nei confronti di minori, donne in
gravidanza e pazienti affetti da patologie gravi, sprovvisti di risorse economiche sufficienti per pagare per
intero la prestazione. Per garantire effettivamente lĠaccesso alle cure per
questi pazienti, per opportuno indicare alle Aziende Sanitarie un sistema
alternativo di rendicontazione delle prestazioni. In assenza di tali
strumenti, infatti, accade che vengano negate le cure a cittadini comunitari
quali minori o donne in gravidanza, sebbene in principio tali prestazioni non
possano essere rifiutate. EĠ tuttavia evidente che il Ministero della Salute
potr, a tale proposito, dare solo indicazioni in merito alla necessit di non
rifiutare lĠerogazione delle prestazioni nei casi descritti, indicando
eventualmente un metodo alternativo di rendicontazione. Spetter poi
eventualmente alle Regioni disciplinare nel dettaglio tali procedure.
Appare
infine opportuno specificare che la nota del Ministero della Salute del 13
febbraio 2007 rimane vigente ed quindi possibile, fino al 31 dicembre 2007,
prorogare lĠSTP ai cittadini comunitari che ne erano in possesso al 31 dicembre
2006.
A cura di
Angela Oriti
Medici Senza Frontiere
Dipartimento Legale
Tel. 06/44703872
con la collaborazione della
Societ Italiana di Medicina della Migrazione