Accesso alle cure degli stranieri presenti in Italia

 

di Angela Oriti*

 

 

1. Regolari e irregolari: cenni sulla legislazione nazionale in materia di immigrazione

 

Il permesso di soggiorno  il solo documento utile a consentire la permanenza dello straniero non comunitario sul territorio nazionale e viene rilasciato per i motivi indicati nel visto di ingresso. I requisiti richiesti per lĠingresso regolare e il conseguente rilascio del permesso sono fissati dalla normativa nazionale.

irregolare  lĠimmigrato presente sul Territorio Nazionale sprovvisto di tale documento. Si pu˜ arrivare a questa condizione in due modi: come ÒclandestinoÓ facendo ingresso nello Stato eludendo i controlli di frontiera (e il caso degli immigrati che sbarcano sulle coste siciliane) o diversamente non richiedendo il permesso di soggiorno dopo lĠingresso regolare o non rinnovando un precedente titolo di soggiorno. LĠ80% degli immigrati presenti in Italia appartengono a questĠultima categoria (ISMU). 

La normativa sullĠimmigrazione e la condizione giuridica dello straniero  stata caratterizzata, negli anni, da una forte instabilitˆ. I vari interventi normativi, dalla legge Martelli, alla legge Turco Napolitano (testo unico del 1998), fino alla legge Bossi-Fini (legge 189/2002), hanno avuto caratteristiche diverse, orientate a contemperare esigenze di accoglienza e controllo dei flussi migratori, o ispirate unicamente a logiche repressive.

 

LĠattuale legge Bossi-Fini[1] ha introdotto, inoltre, la disciplina del Òcontratto di soggiornoÓ[2] legando indissolubilmente la presenza di un regolare rapporto di lavoro al soggiorno sul territorio nazionale.

Il datore di lavoro che intenda assumere uno straniero deve presentare richiesta di nulla osta allĠingresso allĠinterno delle quote fissate dai decreti ministeriali. LĠautorizzazione dovrˆ quindi essere inviata allo straniero nel suo paese di origine al fine di consentire il rilascio del visto di ingresso da parte del Consolato italiano. Lo straniero munito di visto per motivi di lavoro pu˜ quindi entrare e richiedere, entro otto giorni dallĠarrivo, permesso di soggiorno alla Questura.

La difficoltˆ di applicazione di questa procedura ha certamente contribuito a rendere necessaria lĠadozione di misure ÒemergenzialiÓ. Infatti, mediamente ogni quattro anni, il Governo italiano ha emanato normative di regolarizzazione o ÒsanatoriaÓ in deroga alle disposizioni che regolano lĠingresso e il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri.

 

EĠ ovviamente prevista, nella normativa nazionale, la possibilitˆ di entrare in Italia anche per motivi diversi dal lavoro con appositi visti per turismo; affari; studio; motivi religiosi; ricongiungimento con familiare regolarmente soggiornante; cure mediche[3].

 

Il visto per cure mediche, in particolare, viene richiesto dallo straniero che desidera svolgere una determinata operazione o trattamento terapeutico in Italia; in questo caso  necessario esibire una dichiarazione della struttura italiana di disponibilitˆ a svolgere la prestazione; versare alla struttura stessa il 30% del costo presunto della prestazione e mostrare una dichiarazione di ospitalitˆ nel nostro paese.

Ottenuto il visto, lo straniero potrˆ richiedere in Italia il permesso di soggiorno per cure mediche; tale permesso non da diritto, comunque, allĠiscrizione al SSN e non  convertibile in permesso per lavoro.

 

Differentemente se lĠimmigrato contrae una malattia quando giˆ presente sul territorio nazionale  prevista la possibilitˆ di Òproroga del permesso di soggiorno per motivi di saluteÓ [4]. Tale proroga pu˜ essere concessa al cittadino straniero nei soli casi in cui abbia contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentano di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza del permesso di soggiornoÓ. Questa norma, contenuta nella circolare 5/2000 del Ministero della Salute e non nel Testo unico, risulta non applicata in modo uniforme dalle Questure che spesso negano il rilascio del permesso di soggiorno nella situazione descritta.

 

Vi sono inoltre alcuni permessi di soggiorno che vengono rilasciati a prescindere dallĠingresso regolare (possesso del visto) nei confronti di stranieri che non possono, per determinati motivi, essere espulsi. EĠ il caso dei minori stranieri non accompagnati, dei richiedenti asilo, delle donne in gravidanza e dei congiunti di cittadini italiani [5].

Vanno poi ricordate altre particolari tipologie di permesso di soggiorno rilasciate in esenzione da visto: il permesso concesso ai genitori dei minori che presentano gravi problemi Òconnessi con il loro equilibrio psicofisicoÓ sulla base della decisione del Tribunale dei Minorenni (art. 31 del Testo unico del 1998); il permesso per Òprotezione socialeÓ (art. 18 del Testo unico) e il permesso per Òmotivi umanitariÓ rilasciato dalle Questure in considerazione di Ògravi motivi personaliÓ che non consentono lĠallontanamento dello stranieroÓ[6].

EĠ opportuno ricordare che i permessi di soggiorno per gravidanza, per richiesta di asilo e i permessi rilasciati in base allĠart. 31 non possono in nessun caso essere convertiti in permessi per motivi di lavoro. Avviene pertanto che stranieri che soggiornano nel nostro paese anche da alcuni anni e che hanno regolari contratti di lavoro o datori disposti ad assumerli si trovino nellĠimpossibilitˆ di fatto di rinnovare il proprio titolo di soggiorno e rimangano sul territorio in modo irregolare, entrando, talvolta, nel circuito del lavoro nero.

 

2. Accesso alla salute. Normativa in vigore e sue contraddizioni

 

La normativa relativa allĠaccesso alle cure degli stranieri presenti sul territorio dello Stato  contenuta nella legge Turco-Napolitano e non  stata modificata dalla legge Bossi-Fini; ulteriori disposizioni in tema di assistenza sanitaria degli stranieri sono poi contenute nella circolare del Ministero della Sanitˆ n. 5/2000.

 

2. 1 Stranieri regolari

 

Secondo quanto previsto dallĠart. 34 della legge del 1998, hanno lĠobbligo di iscriversi al SSN  a paritˆ di trattamento e con piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini italiani, gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per i seguenti motivi: lavoro subordinato, autonomo, attesa occupazione[7], motivi familiari, asilo politico, richiesta di asilo, motivi umanitari, attesa adozione, affidamento e acquisto della cittadinanza. 

LĠ obbligo di iscrizione al SSN si applica anche agli immigrati detenuti, regolari e irregolari, sia internati che in semilibertˆ o sottoposti ad altre forme di pena[8]  (es. arresti domiciliari).

 

Come specifica la circolare del Ministero della Sanitˆ n. 5 del 2000, tra i permessi per motivi familiari sono compresi, oltre ai titolari di permesso di soggiorno a seguito di coesione familiare o ricongiungimento, anche coloro che hanno ottenuto il permesso di soggiorno sulla base di apposita raccomandazione del Tribunale dei minorenni Òper gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minoreÓ, i minori con permesso per affidamento e i minori non accompagnati. Similmente, tra i permessi di soggiorno per motivi umanitari rientrano, non solo i titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari a seguito di raccomandazione della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma anche i titolari di permesso per motivi di protezione sociale, i minori di anni diciotto e le donne in stato di gravidanza fino a sei mesi dalla nascita del figlio[9].

 

¤       LĠiscrizione al SSN va effettuata nella ASL del luogo di residenza o effettiva dimora del richiedente, come risultante dal permesso di soggiorno, unicamente sulla base dellĠesibizione del permesso stesso e di autocertificazione del codice fiscale, dovendosi considerare illegittima ogni richiesta di ulteriore documentazione[10].

In molti casi agli stranieri vengono richiesti infatti, dalle aziende sanitarie, documenti aggiuntivi non dovuti (buste paga, contratto di lavoro) ai fini del rilascio della tessera sanitaria. Queste prassi vanno assolutamente censurate in quanto alle aziende sanitarie non competono funzioni di accertamento e controllo che peraltro, nei casi in questione, sono state giˆ espletate dagli uffici di polizia.

EĠ utile inoltre specificare che la ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno  sufficiente ai fini dellĠiscrizione al SSN[11].

¤       Il regolamento di attuazione della legge Bossi-Fini recentemente varato[12] specifica inoltre che ÒlĠiscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiornoÓ. LĠiscrizione deve essere quindi mantenuta in modo automatico (non  pi necessario che lo straniero si rechi con la ricevuta attestante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno della Questura presso lĠASL competente), e le ASL, attraverso i sevizi di anagrafe sanitaria, non dovranno cancellare o sospendere le iscrizioni giˆ esistenti.

In base alle segnalazioni ricevute, tuttavia, non risulta che la maggior parte delle Aziende ASL abbia provveduto fino ad oggi allĠapplicazione di tale disposizione, continuando ad assegnare allĠiscrizione al SSN la stessa scadenza del permesso di soggiorno. Risulta pertanto urgente che vengano emanate disposizioni dalle Aziende Sanitarie per garantire lĠapplicazione della norma introdotta dal regolamento di attuazione delle legge Bossi-Fini.

 

In questi anni, inoltre, sono state registrate ulteriori difficoltˆ sorgono rispetto alla validitˆ della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lĠottenimento della tessera sanitaria. In questi casi, infatti, gli operatori sanitari rifiutavano spesso lĠ iscrizione al SSN. Una recente circolare[13] ha finalmente chiarito che Ònelle more del primo rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero pu˜ esercitare I diritti derivanti dal medesimo permessoÓ, compresa la richiesta della tessera sanitaria.

 

¤       LĠassistenza spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, nelle more dellĠiscrizione al Servizio stesso.

 

é prevista anche la possibilitˆ di iscrizione volontaria al SSN per chi  in Italia regolarmente per motivi di studio o Òalla pariÓ, residenza elettiva, motivi religiosi, a seguito di pagamento di un contributo annuale stabilito con decreto ministeriale[14]. In questi casi  peraltro prevista lĠesibizione dellĠiscrizione al SSN anche al fine del definitivo rilascio del permesso di soggiorno[15]. La ASL procede quindi ad una iscrizione provvisoria, dietro esibizione del cedolino che attesta la presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno[16].  La legge prevede attualmente che i minori figli di stranieri regolarmente soggiornanti debbano, al compimento della maggiore etˆ, rinnovare necessariamente il proprio permesso di soggiorno per studio o lavoro e, non giˆ per motivi familiari. Ci˜ comporta che minori che hanno goduto fino alla maggiore etˆ dellĠiscrizione al SSN si trovano a dover pagare il contributo richiesto per lĠiscrizione volontaria dei titolari di permesso per motivi di studio.

 

Per chi non rientra nelle categorie menzionate (v. titolari di permesso di soggiorno per ÒturismoÓ) vige lĠobbligo di pagamento delle prestazioni fruite o di stipula di una polizza assicurativa italiana[17].

Per coloro poi che provengono da Paesi con i quali lĠItalia ha stipulato particolari accordi, lĠerogazione di prestazioni sanitarie continua comunque ad essere disciplinata dalle norme contenute in queste intese[18].

Infine, va ricordato che il permesso di soggiorno per cure mediche non consente lĠiscrizione al SSN; si tratta infatti di un titolo di soggiorno che viene rilasciato sulla base dellĠapposito visto ottenibile presso le Rappresentanze diplomatiche italiane nei paesi di origine[19].

 

EĠ utile segnalare, a tale proposito, che i permessi di soggiorno rilasciati in base alla raccomandazione del Tribunale per i minorenni, i permessi per gravidanza e i permessi per motivi di salute, ottenuti come proroga di pregressi titoli di soggiorno, recano spesso la stessa dicitura Òcure medicheÓ, ma vanno tenuti ben distinti dalla tipologia di cui sopra, in quanto, come si  visto,  invece  garantita in questi casi lĠiscrizione al SSN.

 

La testimonianza

L.  affetto da insufficienza renale cronica terminale e fa la dialisi presso un Ospedale di Roma tre giorni a settimana.  Il fratello di L.  stato colpito dalla stessa malattia, ma  morto a causa della  mancanza di trattamenti emodialitici idonei  nel proprio paese. L.  entrato regolarmente in Italia e ha poi rinnovato fino al 2006 il proprio permesso di soggiorno per Òmotivi di saluteÓ, data lĠimpossibilitˆ di lasciare il paese.

Il 13/4/2006, per˜, la Questura ha respinto lĠultima richiesta di rinnovo, dato che il visto per cure mediche risultava scaduto e sostenendo che Òdalla documentazione medica non si evince che gli  stato vietato di intraprendere viaggiÓ;

Il visto era evidentemente scaduto diversi anni addietro ma, da allora, il permesso era stato sempre rinnovato dalla stessa Questura, peraltro, il certificato medico chiaramente faceva riferimento a Òmalattia terminaleÓ e chiariva che i trattamenti Ònon possonoÓ essere effettivamente svolti nel paese di origine dello straniero.

L. ha presentato ricorso contro la decisione della Questura e il TAR gli ha dato ragione. La Questura ha quindi dovuto rilasciare un nuovo permesso di soggiorno per Òcure medicheÓ. La ASL ha per˜ rifiutato di iscrivere L. al SSN. Solo a seguito dellĠintervento di MSF  stato possibile chiarire che il permesso non era stato ottenuto sulla base del visto e quindi della disponibilitˆ a pagare la prestazione sanitaria, ma si basava appunto su una decisione dellĠautoritˆ giudiziaria. La ASL ha successivamente provveduto allĠiscrizione, garantendo cos“ la continuitˆ dei trattamenti terapeutici in corso.

 

2. 2 Assistenza sanitaria ai richiedenti asilo

 

Fino allĠentrata in vigore del regolamento sulle procedure di asilo[20], era prevista nel nostro paese lĠiscrizione al SSN in favore di tutti coloro che richiedevano il riconoscimento dello status di rifugiato. I richiedenti, a seguito della presentazione della domanda di asilo alle Questure, ricevevano un permesso di soggiorno rinnovabile ogni tre mesi fino allĠaudizione con la Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

¤       LĠiscrizione al SSN  dovuta, in ogni caso, fin dalla presentazione della domanda in Questura e non dallĠottenimento del relativo permesso di soggiorno[21].

¤       La circolare del Ministero della Sanitˆ stabilisce inoltre che i richiedenti asilo, non potendo lavorare, godono dellĠesenzione totale dal pagamento del ticket[22].

 

Con la legge Bossi-Fini[23] viene introdotto per la prima volta in Italia lĠistituto del trattenimento dei richiedenti asilo. Per quanto riguarda lĠassistenza sanitaria, i richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione vengono di fatto assimilati agli stranieri irregolari, avendo diritto alle cure urgenti, essenziali e continuative, come previsto dallĠart. 35, comma3, Testo unico e non allĠiscrizione al SSN, almeno fino allĠottenimento del permesso di soggiorno[24].

In ogni caso, nonostante le possibilitˆ riconosciute Òsulla cartaÓ ai richiedenti asilo, essi incontrano notevoli difficoltˆ ad accedere alle prestazioni sanitarie a causa degli spostamenti dovuti alla ricerca di mezzi di sostentamento e di una sistemazione abitativa. Spesso, infatti, i richiedenti asilo non richiedono lĠiscrizione al SSN nel luogo ove ottengono il rilascio del permesso di soggiorno e non possono quindi usufruire dellĠassistenza medica in altro Comune a causa del carattere territoriale dellĠiscrizione al SSN; per tale motivo, sono alle volte costretti a ricorrere alle forme di assistenza previste per gli stranieri irregolari.

 

Nelle situazioni descritte il richiedente asilo pu˜ certamente chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura competente per il nuovo domicilio ma ci˜ comporterebbe, quasi certamente, un innalzamento dei tempi necessari per la convocazione innanzi alla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Rimane tuttavia possibile, se il richiedente asilo ha ottenuto il rilascio della tessera sanitaria dalla ASL competente per la Questura che ha rilasciato il permesso, chiedere lĠiscrizione temporanea nel luogo ove ha il nuovo domicilio, indicando la motivazione del ÒtrasferimentoÓ[25].

Infine va sottolineato il fatto che le modifiche introdotte dal nuovo regolamento sulla procedura di asilo, escludendo i richiedenti trattenuti dal rilascio del permesso di soggiorno e quindi dallĠiscrizione al SSN, hanno relegato questi soggetti ad una condizione giuridica incerta, in quanto, anche se regolarmente presenti sul territorio, non possono godere dei diritti conseguenti al rilascio del permesso[26].

 

2. 3 Stranieri irregolari

 

Gli stranieri irregolari, cio privi di permesso di soggiorno, hanno diritto, in base alla legge Turco[27] Òalle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali, ancorchŽ continuative, per malattia o infortunioÓ e sono inoltre garantiti: la tutela della gravidanza e della maternitˆ, la salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive[28].

 

¤       Per cure urgenti si intendono, nella legge, le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;

¤       Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nellĠimmediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

¤       EĠ stato, altres“, affermato dalla legge il principio della continuitˆ delle cure urgenti ed essenziali, Ònel senso di assicurare allĠinfermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dellĠevento morbosoÓ[29].

Agli stranieri irregolari sono anche garantiti la prevenzione, cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze (SERT), dalle malattie psichiatriche (presso i Dipartimenti di salute mentale – DSM.) e, in generale, tutti gli interventi preventivi, curativi  e riabilitativi.

 

STP (Straniero Temporaneamente Presente)

LĠerogazione delle prestazioni menzionate  subordinata al rilascio, da parte della ASL di appartenenza, di un codice identificativo a sigla STP, riconosciuto su tutto il territorio nazionale[30]. Tale codice, non costituisce in alcun modo documento utile ai fini del soggiorno e dellĠidentificazione dello straniero, ma funge unicamente da ÒstrumentoÓ per lĠaccesso ai servizi sanitari, per la rendicontazione e il rimborso delle prestazione effettuate e la prescrizione, su ricettario regionale, delle visite specialistiche e dei farmaci Ha validitˆ di sei mesi ed  sempre rinnovabile fino allĠeventuale ottenimento del permesso di soggiorno.

 

LĠorganizzazione dei servizi per il rilascio del codice STP pu˜ variare nelle diverse ASL del territorio; la normativa nazionale fissa tuttavia alcuni elementi necessari:

¤       Il tesserino STP pu˜ essere rilasciato nellĠambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale o ospedaliera, Òeventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specificaÓ.

¤        In tutti questi casi, trattandosi di strutture di primo livello, deve essere comunque previsto lĠaccesso diretto senza prenotazione nŽ impegnativa. Le prestazioni possono poi essere erogate attraverso gli stessi ambulatori, ma anche Consultori familiari, SERT, DSM, Laboratori e Poliambulatori specialistici, strutture ospedaliere.

Vi sono quindi una serie di strutture che possono rilasciare il codice STP,  pertanto necessario che vi sia una valutazione delle presenze della popolazione immigrata in modo da attivare servizi adeguati, come numero, dislocazione e orari di apertura, rispetto alle esigenze del territorio.

 

Un altro punto delicato della normativa  rappresentato dal riferimento alle associazioni di volontariato Òaventi esperienza specificaÓ che possono operare in collaborazione con le strutture pubbliche per la gestione degli ambulatori STP. Tale riferimento appare insufficiente a garantire livelli adeguati di assistenza e controllo dellĠattivitˆ svolta. EĠ pertanto necessario specificare ulteriormente i criteri necessari per la stipula di eventuali protocolli di intesa con il privato sociale e attivare strumenti di controllo e verifica dei servizi offerti dalle associazioni coinvolte.

I servizi STP devono infatti rientrare pienamente nellĠattivitˆ svolta dal SSN e rispondere a una logica di tutela dei diritti dei cittadini miranti e non invece ad un approccio di tipo assistenziale.

 

Al momento dellĠaccesso allĠambulatorio per stranieri irregolari il medico compila generalmente una dichiarazione di urgenza e essenzialitˆ della prestazione; viene quindi assegnato il codice e svolta la visita di primo livello. Non sempre lĠassegnazione del codice coincide con lĠeffettivo rilascio del tesserino STP; in alcuni casi, infatti, allo straniero viene richiesto di recarsi presso la struttura del territorio competente per il domicilio dichiarato ai fini dellĠeffettiva consegna del tesserino.

Rispetto alla dichiarazione che il medico  tenuto a compilare va rilevato che essa dovrebbe fare riferimento anche alle cure a carattere continuativo dato che lĠaccesso attraverso il rilascio dellĠSTP copre anche questo tipo di prestazioni.

 

Al momento dellĠassegnazione del codice STP lo straniero, qualora privo di risorse economiche, sottoscrive una dichiarazione di indigenza[31]. In base a quanto previsto dalla normativa nazionale, tuttavia, le prestazioni sono gratuite ma rimane dovuto il pagamento del ticket a paritˆ di condizioni con i cittadini italiani.

Alcune normative regionali hanno per˜ specificato tale aspetto, sostenendo la necessitˆ di esonerare gli stranieri irregolari dal pagamento del ticket in quanto, tali soggetti, non sarebbero comunque in grado di documentare un reddito[32]. La questione dellĠesenzione dal pagamento del ticket per i pazienti STP viene risolta in modo estremamente difforme nelle varie ASL presenti sul territorio e risulta quindi necessario introdurre alcuni chiarimenti in questo senso.

 

LĠaccesso agli ambulatori dedicati agli stranieri irregolari non pu˜ comportare alcun tipo di segnalazione allĠautoritˆ di polizia, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto[33].

Tale disposizione serve evidentemente a garantire la fruibilitˆ effettiva delle prestazioni offerte.

Spesso infatti gli stranieri non si avvicinano ai servizi sanitari per il timore di essere denunciati alla polizia, pertanto unĠinformazione adeguata e diffusa su questo aspetto  oltremodo necessaria per abbattere le naturali resistenze della popolazione immigrata.

 

Ai fini del rilascio del tesserino STP non  necessario esibire un documento d'identitˆ, ma  sufficiente,  una dichiarazione delle proprie generalitˆ.

I dati registrati presso la ASL, relativi agli stranieri temporaneamente presenti, devono essere riservati come prevede la vigente normativa sulla privacy e possono essere comunicati solo su mandato ufficiale scritto della Procura della Repubblica. Se lĠimmigrato richiede l'anonimato, inoltre, il tesserino pu˜ essere rilasciato senza l'indicazione del cognome e nome[34].

In molti casi, tuttavia, gli operatori sanitari violano tali disposizioni, richiedendo il passaporto per il rilascio del codice STP o, come MSF ha potuto constatare in un caso, inviando al Ministero dellĠInterno, ai fini della rendicontazione delle prestazioni sanitarie, copie dei passaporti degli stranieri assistiti.

 

    La testimonianza

A.  un giovane ragazzo sudanese proveniente dalla regione del Darfur; ha studiato per soli tre anni, conosce unicamente la lingua del suo villaggio e parla poco lĠarabo.

EĠ fuggito dopo un assalto dei Janjaweed al villaggio di Kulbus nel 2004. In quellĠattacco ha perso il papˆ e due fratelli di 13 e 15 anni. La madre  tuttĠora dispersa.

A. ha ricevuto un espulsione a Gorizia dopo poco tempo dallĠarrivo. EĠarrivato a Roma e, su segnalazione di MSF, un avvocato di Udine ha presentato il ricorso al giudice di pace contro il provvedimento di espulsione. Il decreto  stato sospeso dal giudice di pace in attesa della definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. A. ha quindi potuto presentare domanda di asilo senza essere trattenuto nel CPT ma non ha mai ottenuto il permesso di soggiorno. Ha dormito alcuni giorni alla stazione Termini a Roma, poi  stato ospitato da un connazionale.

Mentre lavorava ha subito un infortunio e ha avuto bisogno di recarsi dal medico. Si  fatto accompagnare da un amico che parla bene lĠitaliano in un Ospedale della Capitale, perchŽ l“ non cĠerano mediatori culturali. Per due volte  stato mandato via perchŽ non aveva passaporto e lĠoperatore riteneva che non era possibile, in questo caso, rilasciare lĠSTP. Gli operatori di MSF hanno quindi dovuto contattare la struttura sanitaria e, alla fine, A. ha ottenuto le cure necessarie.

 

Ulteriori difficoltˆ sorgono nel caso dellĠinterruzione volontaria di gravidanza (IVG). Presso diversi ambulatori e Ospedali  infatti prassi richiedere la presenza di due testimoni per escludere la minore etˆ della donna straniera che desidera effettuare lĠIVG. EĠ opportuno sottolineare che questa procedura non  in alcun modo prevista e pu˜ creare notevoli difficoltˆ a chi si trova irregolarmente nel nostro paese; le generalitˆ fornite dalla donna straniera devono essere accettate a meno che il medico non abbia fondato motivo di presumere la minore etˆ; in questo caso  possibile eventualmente ricorrere ad esami medici, come la radiografia del polso, per svolgere unĠulteriore verifica sullĠetˆ della paziente.

 

La testimonianza

Nel 2004 R., Eritrea, viveva in uno stabile occupato, senza acqua nŽ servizi igenici, nei pressi della stazione Tiburtina a Roma. Aveva presentato domanda di asilo ma la Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato aveva rigettato la sua domanda. Per questo motivo R. non aveva nŽ passaporto nŽ permesso di soggiorno. Dal foglio di via risultava avere pi di trentĠanni.

Lavorava al nero in un ristorante della Capitale e inviava la maggior parte del denaro cos“ guadagnato ai figli rimasti nel paese di origine. R.  rimasta in cinta e, alla fine, ha deciso di abortire. AllĠOspedale Spallanzani, dopo diversi appuntamenti, le  stato detto che erano necessari due testimoni, in regola con i documenti, per verificare la sua etˆ e la sua identitˆ. Quando i due operatori di MSF la hanno accompagnata allĠOspedale, R.. ha scoperto che era ormai trascorso il terzo mese di gravidanza.

 

Per quanto riguarda il rimborso delle prestazioni erogate attraverso lĠSTP, lĠUnitˆ Sanitaria Locale territorialmente competente dovrˆ richiedere al Ministero dellĠInterno il rimborso relativo allĠonere delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, per malattia ed infortunio, e cio quelle urgenti erogate tramite pronto soccorso e quelle essenziali o continuative, erogate in regime di ricovero, compreso il ricovero diurno (day hospital), o in via ambulatoriale, mentre sarˆ richiesto alla Regione il rimborso relativo allĠonere delle prestazioni relative alla tutela della gravidanza e della maternitˆ, alla salute del minore, alle vaccinazioni e agli interventi di profilassi internazionale e profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive[35].

 

In conclusione, nonostante la normativa sullĠaccesso alle cure per gli stranieri irregolari sia entrata in vigore ormai da otto anni il codice STP non viene rilasciato da molte ASL presenti sul territorio nazionale e, come dimostrano alcune criticitˆ sollevate, gli operatori sanitari spesso dimostrano di non aver ancora assimilato correttamente le procedure previste dalla legge.

 

Un punto particolarmente delicato, infine,  quello che concerne lo svolgimento delle cure a carattere continuativo e la possibilitˆ di esercitare effettivamente questo diritto.

 

 NellĠambito dellĠattivitˆ svolta dal 2003 da Medici senza Frontiere, si  avuto modo di riscontrare, su tutto il territorio nazionale, molteplici casi di espulsione o diniego al rilascio del permesso di soggiorno nei confronti di stranieri affetti da gravi patologie. é auspicabile che la situazione appena descritta possa trovare soluzione nella disposizione recentemente introdotta dal regolamento della legge Bossi-Fini, la quale consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, oltre che sulla base di apposita decisione della Commissione Centrale, anche Òprevia acquisizione di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono lĠallontanamento dal territorio nazionaleÓ[36]. Lo straniero che stia seguendo un trattamento terapeutico nel nostro paese, tale da non poter essere interrotto senza danno per la sua salute e documentando eventualmente lĠimpossibilitˆ di cura nel paese di origine, potrebbe in tal modo accedere ad un titolo di soggiorno che garantisca efficacemente il principio di continuitˆ della cura presente nellĠart. 35 del Testo Unico.

Allo stato attuale, per˜, lĠorientamento dellĠautoritˆ di polizia appare fortemente disomogeneo e le Questure rifiutano in molti casi il rilascio di questo permesso anche di fronte a situazioni di particolare gravitˆ[37].

Inoltre, in caso di notifica dellĠespulsione nei confronti di uno straniero gravemente malato, questi ha diritto di presentare ricorso al giudice di pace. Anche sulla scorta dellĠorientamento espresso dalla Corte Costituzionale giˆ nel 2001[38], in diversi casi i giudici di pace hanno disposto lĠannullato dei provvedimenti di espulsione notificati in queste circostanze[39].

 

Recentemente, alcune Questure (Roma e Napoli ad esempio) hanno iniziato a rilasciare permessi di soggiorno per motivi umanitari a stranieri in gravi condizioni di salute seguiti da MSF. Per alcune persone ci˜ ha voluto dire poter iniziare, finalmente, a vivere con maggiore dignitˆ e curare, in modo appropriato, la loro malattia.

Bisogna tenere presente, infatti, che il rilascio del permesso di soggiorno permette di attivare le forme di assistenza integrata socio-sanitaria e quindi consente il contatto con i servizi sociali e la ricerca di un alloggio consono al follow-up terapeutico.

 

La testimonianza

J.P. viene dal Congo;  arrivato in Italia nel 1981 ed ha goduto di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio fino al 1992, da allora, non trovando regolarmente lavoro, non ha potuto rinnovare il suo permesso. Nel 2005  stato ricoverato presso la VI Clinica Chirurgica del Policlinico Umberto I; durante il ricovero gli  stata diagnosticata una patologia oncologica particolarmente seria: carcinoma dellĠesofago. Dal 2005  stato sottoposto a continui ricoveri e controlli e, un anno dopo, ha iniziato a svolgere radiochemioterapia settimanale. Oggi J. soffre di tumore metastatizzato e non operabile, tale da fare presumere unĠaspettativa di vita breve (inferiore a un anno). EĠ ospitato temporaneamente presso un centro di accoglienza di Roma, ma non pu˜ usufruire, essendo irregolare, delle forme assistenza integrata socio-sanitaria. Il centro in cui  accolto da diverso tempo ha infatti paventato la possibilitˆ di interrompere lĠaccoglienza in mancanza di una richiesta volta allĠottenimento del permesso di soggiorno. Il proseguimento del suo iter terapeutico risulterebbe per˜ impossibile in mancanza di un contesto protetto alternativo alla strada.

In questo caso la Questura di Roma ha accolto la richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

 

 

 

2. 4 Accesso alle cure per i cittadini provenienti dai nuovi Stati membri dellĠUe

 

A seguito dellĠingresso, nel maggio 2004 e successivamente nel gennaio 2007, di dodici nuovi Stati nellĠUnione Europea (tra cui Bulgaria e Romania), il Ministero dellĠInterno ha impartito disposizioni in merito alle procedure da adottare nei confronti dei cittadini provenienti da questi paesi.

Sono stati innanzitutto aboliti i visti d'ingresso e la richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare dei cittadini neocomunitari. Sono inoltre cessati gli effetti delle espulsioni adottate in passato, a meno che non siano state dettate da motivi di ordine, sicurezza o sanitˆ pubblica.

I cittadini neocomunitari risultano quindi regolarmente soggiornanti sul territorio, non potendo essere pi soggetti a provvedimenti di allontanamento e possono liberamente rimanere in Italia per periodi brevi (inferiori a 3 mesi) senza alcuna formalitˆ. Per  dimostrare invece la Òpresenza stabileÓ nel nostro Paese, sono tenuti a richiedere lĠiscrizione anagrafica. Infatti, ai sensi del D.Lgs. 30/2007, entrato in vigore lĠ11 aprile 2007[40], la carta di soggiorno, prima necessaria per soggiornare per periodi superiori a tre mesi, viene sostituita dallĠiscrizione anagrafica. Per richiedere lĠiscrizione anagrafica  necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a)     contratto di lavoro subordinato o esercizio di lavoro autonomo nello stato;

b)     risorse economiche sufficienti e unĠassicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c)     iscrizione a un corso di studi presso un istituto pubblico o privato riconosciuto e unĠassicurazione sanitaria o altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale

d)     essere familiare comunitario di un cittadino comunitario giˆ regolarmente soggiornante.

A livello sanitario i cittadini neocomunitari, nel caso di soggiorno di breve durata, hanno diritto di accedere alle prestazioni sanitarie dietro esibizione della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). In realtˆ raramente i cittadini provenienti da Romania e Bulgaria sono in possesso di tale documento e, spesso, non risultano iscritti al SSN del Paese di provenienza. Inoltre, a causa dellĠassenza di accordi bilaterali specifici con tali paesi risulta comunque difficile, allo stato attuale, ottenere il rimborso delle prestazioni sanitarie eventualmente fruite dai cittadini di questi paesi in Italia.

Per quanto riguarda lĠiscrizione obbligatoria al SSN, tale possibilitˆ sembrerebbe limitata a coloro che hanno richiesto lĠiscrizione anagrafica per motivi di lavoro o di famiglia. Nel caso di iscrizione per motivi di studio o possesso di adeguati mezzi di sostentamento la norma si riferisce esplicitamente alla necessitˆ di sottoscrivere unĠassicurazione medica senza menzionare, come sembrerebbe logico, la possibilitˆ di richiedere lĠiscrizione volontaria al SSN.

In linea teorica, inoltre, i cittadini comunitari parrebbero esclusi dal  rilascio del codice STP in quanto non pi irregolarmente presenti sul territorio.

 

Nel corso dellĠattivitˆ svolta da Medici Senza Frontiere allĠinterno delle ASL in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia per garantire lĠaccesso alle cure agli stranieri privi del permesso di soggiorno,  stato possibile constatare che i cittadini appartenenti ai nuovi Stati membri hanno visto paradossalmente diminuire, dal 2004, le garanzie loro riconosciute sul piano dellĠassistenza sanitaria. Di fatto molti cittadini neocomunitari si sono trovati nella situazione di non poter proseguire trattamenti terapeutici in corso o si sono visti negare lĠassistenza sanitaria anche in situazioni delicate come la gravidanza.

AllĠinterno degli ambulatori gestiti da MSF, le nazionalitˆ rumena e bulgara sono le pi rappresentate, costituendo pi del 40% degli accessi complessivi.

 

EĠ opportuno chiarire che la maggior parte di queste persone non si trovano nel nostro paese per soggiorni di breve durata e non possono quindi accedere alle prestazioni sanitarie con la Tessera europea di assicurazione malattia[41].

DallĠaltra parte chi lavora e soggiorna stabilmente in Italia non sempre  in grado di esibire un regolare contratto di lavoro e ottenere quindi lĠiscrizione anagrafica e il rilascio della tessera sanitaria. Va aggiunto, inoltre, che coloro i quali sono titolari di regolare contratto di lavoro non sono comunque riusciti, in diversi casi, a effettuare lĠiscrizione anagrafica dato che moltissimi uffici comunali hanno sospeso tali pratiche sostenendo di non possedere, allo stato attuale, disposizioni chiare e una formazione adeguata per rispondere alle richieste. Inoltre, benchŽ sia evidente che i titolari di iscrizione per motivi di lavoro hanno diritto allĠiscrizione al SSN (esattamente come avveniva prima per coloro i quali erano in possesso di carta di soggiorno), tale circostanza non  stata esplicitamente chiarita a livello normativo, ragione per cui diverse ASL si rifiutano comunque di procedere allĠiscrizione.

Il riferimento alla necessitˆ di sottoscrizione di polizze assicurative private per coloro che richiedono lĠiscrizione anagrafica per motivi di studio o residenza ha, come giˆ accennato, creato ulteriori difficoltˆ. Innanzitutto non sempre le polizze sottoscritte coprono le prestazioni mediche necessarie (ad esempio non coprono le IVG) e peraltro tale possibilitˆ non deve precludere lĠaccesso allĠiscrizione volontaria al SSN (esattamente come previsto dalla circolare 5/2000 nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno per studio e residenza elettiva).

Tale mancanza di chiarezza a livello normativo ha determinato un moltiplicarsi di prassi diverse sia da parte degli uffici comunali (in molti casi la polizza assicurativa viene richiesta per tutti i tipi di iscrizione; non sempre viene indicata la motivazione dellĠiscrizione anagrafica; ecc.) sia da parte delle Aziende sanitarie (in alcuni casi si effettua lĠiscrizione volontaria dietro esibizione dellĠiscrizione anagrafica per motivi di studio, in altri casi lĠiscrizione viene comunque rifiutata anche ai titolari di iscrizione anagrafica per lavoro).

A causa delle difficoltˆ dovute alla ÒregolarizzazioneÓ della posizione di soggiorno stabile  dei cittadini neocomunitari e in seguito alle segnalazioni di enti e associazioni, nonchŽ di alcune istituzioni coinvolte, il  Ministero dellĠInterno, prima, e il Ministero della Salute, poi, hanno concesso, per un periodo transitorio, la proroga del regime STP in favore dei cittadini stranieri provenienti da Romania e Bulgaria giˆ presenti in Italia a gennaio 2007 e giˆ in possesso di tale tesserino[42].

Tale disposizione, pur rispondendo alle necessitˆ sanitarie di un certo numero di cittadini neocomunitari, ha lasciato comunque irrisolti i problemi di coloro i quali erano entrati successivamente al gennaio 2007 nel nostro paese o, pur essendo giˆ presenti, non avevano comunque avuto necessitˆ di richiedere il tesserino STP prima di tale data. Si ricorda a tale proposito che, per rispondere ai bisogni di assistenza sanitaria di categorie vulnerabili come le donne in gravidanza, i minori e le persone affette da patologie gravi, alcune ASL (vd. Caserta) avevano emanato – prima delle circolari ministeriali – disposizioni volte a garantire lĠassistenza di tali soggetti a prescindere dal previo possesso della tessera STP.

 

Per concludere, non solo le circolari nominate non sono riuscite, ad oggi, a risolvere il problema, ma le modifiche intervenute sul piano dellĠiscrizione anagrafica e la restrizione in merito allĠaccesso a tale possibilitˆ ai soli stranieri in grado di esibire contratto di lavoro, iscrizione a corsi di studio o adeguati mezzi economici, hanno ulteriormente aggravato la situazione.

Paradossalmente, quindi, mentre prima dellĠingresso della Romania nellĠUE una cittadina rumena in gravidanza avrebbe potuto ottenere il permesso di soggiorno fino a sei mesi dalla nascita del bambino e quindi iscriversi al SSN, oggi, non avendo diritto allĠiscrizione anagrafica, risulta esclusa dal tipo di assistenza sanitaria che le era garantito in precedenza.

 

Quadro riassuntivo su accesso alle cure per gli stranieri in Italia

 

Status giuridico

 

Modalitˆ di accesso alle cure

 

REGOLARE: (LAVORO, FAMIGLIA, GRAVIDANZA, DISOCCUPAZIONE, PROTEZIONE SOCIALE, UMANITARI, ASILO, MINORI)

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA SSN

(TESSERA SANITARIA – SCELTA MEDICO)

 

REGOLARE: STUDIO; RELIGIOSO; PERSONALE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

 

 

ISCRIZIONE VOLONTARIA

(ISCRIZIONE DIETRO PAGAMENTO DI CONTRIBUTO)

 

 

REGOLARE (PERMESSO PER TURISMO)

 

NO ISCRIZIONE

(PAGAMENTO PRESTAZIONI/ASSICURAZIONE/ACCORDI TRA PAESI)

 

 

IRREGOLARE: NO PERMESSO – SCADUTO O MAI RICHIESTO

 

STP

(CURE URGENTI, ESSENZIALI, CONTINUATIVE)

 

 

 

PERMESSO PER CURE MEDICHE (OTTENUTO CON VISTO)

 

PAGA LE PRESTAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Dipartimento Legale di Medici Senza Frontiere- Missione Italia

[1] La disciplina del lavoro degli stranieri non comunitari nel Territorio dello Stato italiano  essenzialmente contenuta nel Titolo III del T.U. sullĠimmigrazione 286/1998, come modificato dalla legge 189/2002.

[2] Art. 6, legge 189/2002

[3] Art. 4 T.U. 286/1998

[4] circolare 5/2000 del Ministero della Sanitˆ.

[5] Art. 19 T.U. 286/1998

[6]Art. 11 DPR 334/2004. LĠapplicazione di tale disposizione risulta, allo stato attuale, particolarmente disomogenea. Le Questure in molti casi rifiutano di svolger una valutazione in merito ai Ògravi motivi personaliÓ che rendono impossibile il rimpatrio e non rilasciano questo tipo di permessi di soggiorno anche in presenza di situazioni di particolare gravitˆ. In generale, in tutti i casi, in cui non possa essere disposto lĠallontanamento dello straniero (trattamenti terapeutici seri o salva-vita; sospensione dellĠordine di allontanamento o autorizzazione alla permanenza disposta dallĠautoritˆ giudiziaria) sarebbe opportuno che le Questure rilasciassero i permessi di soggiorno in analogia con quanto previsto dallĠart. 19 del legge Turco. In tutti i casi menzionati si  infatti di fronte a stranieri presenti sul territorio e rispetto ai quali non pu˜ essere comunque disposto il rimpatrio, ragione per cui il mancato rilascio del permesso di soggiorno non fa altro che confinarli in uno status giuridico ÒibridoÓ impedendo lĠesercizio dei diritti che conseguono al soggiorno regolare (rilascio della tessera sanitaria, possibilitˆ di stipulare un regolare contratto di lavoro, accesso ai servizi sociali per lĠindividuazione di una sistemazione abitativa, ecc.).

 

 

La circolare 5/2000 – par. I lett. a) - del Ministero della Sanitˆ menziona tra le categorie che hanno diritto allĠiscrizione obbligatoria al SSN gli stranieri Òiscritti nelle liste di collocamentoÓ

[8] D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 ÒRiordino della medicina penitenziariaÓ (S.O. n. 132/L alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999), confluito nella circolare 5/2000.MSF ha tuttavia rilevato casi in cui  stato negato il diritto allĠiscrizione nei confronti di stranieri irregolari sottoposti a misure alternative alla pena

Nonostante quanto chiaramente specificato dalla norma, durante lĠattivitˆ svolta da MSF in collaborazione con le ASL e a seguito di alcune segnalazioni ricevute, sono stati rilevati casi in cui gli operatori sanitari hanno rifiutato di iscrivere al SSN stranieri titolari di permesso per disoccupazione, di permessi rilasciati ai sensi dellĠart. 31 Testo unico o, addirittura, di permesso per gravidanza. Tali situazioni dipendono spesso da una lettura estremamente superficiale della legge e da una pi generale scarsa conoscenza della normativa sullĠimmigrazione.

A fronte di alcune segnalazioni relative a casi di diniego allĠiscrizione e richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di alcune ASL romane, la Regione Lazio ha emanato la circolare 125821 del 18 novembre 2003, nella quale si chiarisce che ai fini dellĠiscrizione al SSN gli stranieri Ònon sono tenuti ad esibire copia del contratto di lavoro, nŽ ulteriore documentazione comprovante i motivi del soggiorno, in quanto la verifica dei requisiti che inducono al rilascio dei permessi  di stretta competenza delle QuestureÓ

[11] Tale previsione, giˆ esplicita nel Testo Unico e nella circolare 5/2000, risulta ulteriormente suffragata dalla recente direttiva del Ministero degli Interni del 5 agosto 2006 che stabilisce che il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla validitˆ dello stesso e sui diritti ad esso connessi.

[12] DPR 334/2004, art. 42, comma IV

[13] Circolare del Ministero della Salute del 17 aprile 2007

[14] LĠiscrizione volontaria  anche consentita a favore dei  dipendenti stranieri delle Organizzazioni internazionali operanti in Italia e del personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari. Il contributo per lĠiscrizione ammonta a circa 150 euro; mentre  di 387,74 euro qualora lĠassistenza venga estesa ai familiari a carico

[15] Alcune Questure, tuttavia, richiedono la presentazione di una polizza assicurativa (in luogo dellĠiscrizione al SSN) ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. EĠ opportuno disincentivare tali prassi, informando gli stranieri della possibilitˆ di iscrizione al SSN attraverso il pagamento di un contributo

[16] LĠiscrizione provvisoria consente comunque  la copertura delle prestazioni ospedaliere urgenti ed essenziali fruite eventualmente durante tale periodo.

[17] Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Provincie autonome ai sensi dellĠarticolo 8 - commi 5 e 7 - del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni.

[18] in base alla circolare 5/2000 ÒLa competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri  della A.S.L. nel cui territorio avviene lĠerogazione delle prestazioni, che viene individuata dagli stessi accordi quale "istituzione competente". Conseguentemente, nel caso di prestazioni erogate dallĠAzienda ospedaliera, la A.S.L. sopraindicata deve provvedere a pagare alla stessa Azienda le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordiÓ

[19] Art. 44, DPR 334/2004

[20] DPR 303/2004

[21] Sono state tuttavia emanate diverse circolari (es. dalla Regione Lazio nel novembre 2003) per chiarire tale circostanza, dato che le ASL negavano spesso lĠiscrizione al SSN in presenza del cedolino attestante la presentazione della domanda o della ricevuta con la data del successivo appuntamento in Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno. Tale prassi era giustificata con lĠassenza, in alcuni di questi documenti, della foto del richiedente o sulla base della considerazione che la richiesta di primo rilascio del permesso non consente lĠiscrizione al SSN.

[22] Recentemente, in attuazione di una direttiva comunitaria,  stata introdotta la possibilitˆ per i richiedenti asilo di svolgere attivitˆ lavorativa, trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda Sarebbe quindi opportuno, a seguito di questa modifica,  specificare se lĠesenzione dal pagamento del ticket vada limitata unicamente a tale periodo

[23] Art. 1 bis, legge 189/2002

[24] In questo caso valgono comunque le disposizioni del T.U. che garantiscono la possibilitˆ di iscrizione al SSN ai titolari dei permesso di soggiorno per richiesta asilo, vd. anche DPR 334/2004, art. 42.

[25] Circolare nĦ 1000.116 del 11/05/1984, DPR 270 del 28/07/2000

[26] Lo  stesso Consiglio di Stato ha espresso parere negativo rispetto a questa disposizione regolamentare, sostenendo il diritto allĠiscrizione obbligatoria del richiedente asilo al SSN, per un periodo pari alla durata  della procedura e delle eventuali fasi contenziose. Il Consiglio di Stato aggiunge inoltre che Òla disposizione che affida a un servizio di prima assistenza generica per quattro ore giornaliere il controllo sanitario dei centri, costituisce una misura organizzativa che non esclude lĠapplicazione del trattamento derivante dalla iscrizione provvisoria al SSNÓ

[27] Art. 35, III comma, T.U. 286/98

[28] Tale normativa risponde pienamente alla previsione dellĠart. 32 della Costituzione italiana che tutelando Òla salute come diritto dellĠindividuo e interesse della collettivitˆÓ non opera distinzioni in merito allo status giuridico delle persone presenti nel nostro paese.

La garanzia delle cure a favore degli stranieri irregolari risponde peraltro non solo allĠesigenza di salvaguardare gli interessi dei singoli individui ma persegue, contemporaneamente, il fine di tutelare la salute della collettivitˆ.

 

[29] Circolare 5/2000, Ministero della Sanitˆ

[30] Art. 35, III comma, D.P.R., 394/99.

[31] Articolo 43 - comma 4 - del Regolamento di attuazione 394/1999

[32] Si vedano in particolare le circolari del settembre 2005 della Regione Sicilia e del 28/2/2001 della Regione Campania

[33] Art. 35, IV e V comma, T.U.286/98. Come  noto il referto  obbligatorio nei casi in cui il trauma sia riconducibile a delitti contro la vita e lĠincolumitˆ individuale (tra cui anche lesioni dovute a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro); lĠunica eccezione  il caso in cui si esponga la persona assistita a procedimento penale.

Nel caso quindi di un cittadino straniero che subisce un infortunio a causa delle condizioni di sfruttamento in cui  costretto a lavorare il medico sarebbe tenuto allĠinvio del referto agli organi competenti nonostante ci˜ possa comportare nei suoi confronti la notifica del provvedimento di espulsione e lĠallontanamento dal territorio nazionale. LĠespulsione, infatti  un procedimento amministrativo e non di carattere penale per cui rimane esclusa dallĠeccezione prima richiamata

[34] Vd, anche Linee Guida Regione Lazio in materia di assistenza sanitaria per gli stranieri. LĠart. 43 del regolamento della legge Turco chiarisce inoltre che Òla comunicazione al Ministero dellĠInterno  effettuata in forma anonima mediante il codice regionale STP con lĠindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui sic chiede il rimborso

[35] Appare quindi evidente che lĠattivazione dei servizi STP oltre a rispondere alla necessitˆ di tutelare i diritti di una categoria particolarmente vulnerabile di individui consente anche alla Aziende Sanitarie di ottenere il rimborso di prestazioni che rimarrebbero altrimenti ÒinvisibiliÓ.

[36] Art. 11, DPR 334/2004

[37] Nei casi in cui non viene data la possibilitˆ agli interessati di presentare le domande ai sensi dellĠart. 11 DPR 334/2004, il diniego alla presentazione della richiesta non viene notificato per iscritto, impedendo quindi agli stranieri di presentare ricorso contro la decisione della Questura

[38] Con le sentenze 252/2001, 509/00, 309/99 e 267/98, la Corte Costituzionale si  pronunciata individuando lĠesistenza, al di sopra di ogni altro interesse costituzionalmente protetto, di Ò[É] un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignitˆ umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare lĠattuazione di quel diritto. Questo nucleo irriducibile di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona deve perci˜ essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano lĠingresso ed il soggiorno nello StatoÓ. La Corte Costituzionale ha dunque riconosciuto il diritto per lo straniero che abbia necessitˆ di ricevere una terapia essenziale per la sua salute, di usufruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed ha inoltre ammesso che Òqualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente in ordine alla tutela del suo diritto costituzionale alla salute, si dovrˆ provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire lĠespulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dellĠ immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio di tale dirittoÓ;Con le sentenze del 18 dicembre 2003 e 13 gennaio 2004, la Corte Costituzionale si  inoltre espressa nel senso ritenere inesigibile lĠosservanza del precetto di allontanamento Òin ragione di obblighi di segno contrario ovvero della necessitˆ di tutelare interessi configgentiÓ e chiarisce inoltre che Ògli ufficiali della P.S. sono tenuti a verificare ed apprezzare la sussistenza del giustificato motivo a trattenersi sul territorio italiano, in occasione dellĠarresto dello straniero

Vd. ad esempio ordinanza del 5/7/2006 con cui un giudice di pace di Roma ha annullato lĠespulsione comminata nei confronti del sig. G. J. D., affetto da tumore alla tibia LĠannullamento dellĠordine di lasciare il territorio non comporta necessariamente il rilascio del permesso di soggiorno in favore dello straniero affetto da patologia grave, in quanto i poteri del giudice di pace sono limitati allĠannullamento dellĠatto e quindi lĠaccoglimento del ricorso ripristina unicamente la situazione precedente. Nonostante ci˜, lĠautoritˆ di polizia  comunque tenuta a valutare la possibilitˆ del rilascio del permesso di soggiorno in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Nel caso menzionato, per˜, la Questura ha rifiutato di rilasciare il permesso di soggiorno nonostante lĠannullamento del provvedimento di espulsione disposto dal giudice.

 

[40] Il D.Lgs. 30/2007 ha recepito la direttiva comunitaria 38/2004

[41] Nel caso di soggiorno breve, infatti, i cittadini comunitari accedono alle prestazioni attraverso lĠesibizione del modello E111, rilasciato dal paese di provenienza, o della tessera europea di assicurazione malattia (TEAM). Tale tessera  stata introdotta dal 1 giugno 2004 al fine di unificare la maggior parte dei formulari fino ad ora in uso nellĠUE per avere accesso ai servizi sanitari durante il soggiorno temporaneo in uno dei 25 Stati membri dellĠUE.

Nel caso in cui il cittadino europeo si presenti alla ASL privo di documento E111 o di tessera TEAM, potrˆ essere richiesta allĠistituzionestraniera la prova dellĠiscrizione del paziente, oppure sarˆ richiesto il pagamento della prestazione e, successivamente, il cittadino straniero chiederˆ il rimborso alla competente istituzione del proprio paese

[42] Vd. circolare del Ministero dellĠInterno n. 553/2007 e nota del Ministero della Salute del 13 febbraio 2007