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![]() REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati: Angelo De Zotti Presidente Rita De Piero Consigliere Ezio Fedullo Primo Referendario, relatore ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente SENTENZA sul ricorso n. 1190/2007, proposto da Gjeci Alban, rappresentato e difeso dall’avv.to Stefania Filippi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; CONTRO l’Amministrazione dell’Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege; per l'annullamento del silenzio inadempimento della Questura di Treviso ai sensi dell’art.21 bis legge n. 1034/1071; Visto il ricorso, notificato il 4 giugno 2007 e depositato presso la Segreteria 22 giugno 2007, con i relativi allegati; visti gli atti tutti di causa; udito all’udienza camerale del 4 luglio 2007 (relatore il Dott. Ezio Fedullo), l’avv. Lopresti, in sostituzione di Filippi per la parte ricorrente; considerato che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve; che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini seguenti. Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che l’inerzia serbata dall’amministrazione intimata, a fronte dell’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 13.4.2007, impone l’adozione da parte del Tribunale dei necessari provvedimenti propulsivi; che conseguentemente occorre ordinare all’amministrazione intimata di pronunciarsi, mediante provvedimento espresso e motivato, in relazione alla predetta istanza; che occorre altresì nominare il Prefetto di Treviso quale Commissario ad acta, per l’ipotesi che l’inerzia dell’amministrazione intimata si protragga per ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, affinchè provveda ai necessari adempimenti sostitutivi; che sussistono giuste ragioni per condannare l’amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio sostenute dal ricorrente, nella misura di € 2.000; P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo.accoglie e per l’effetto: ordina al Questore di Treviso di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato in relazione all’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 13.4.2007; nomina il Prefetto di Treviso quale Commissario ad acta, per l’ipotesi che l’inerzia dell’amministrazione intimata si protragga per ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza, affinchè provveda ai necessari adempimenti sostitutivi. Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in € 2000,00 di cui € 400,00 per spese ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a.., oltre al contributo unificato, secondo le norme vigenti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 4 luglio 2007. Il Presidente l’Estensore Il Segretario SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA il……………..…n.……… (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Direttore della Terza Sezione |