(Sergio Briguglio 29/8/2007)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/2007, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE SUL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI, E DELLE CIRCOLARI APPLICATIVE

 

Nota: gli elementi relativi alle circolari applicative sono riportati in grassetto.

 

 

Definizione di familiari

 

Ai fini del godimento dei diritti in materia di ingresso e soggiorno, sono considerati "familiari" del cittadino comunitario

á      il coniuge

á      il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata in base alla legislazione di uno Stato membro, ove tali unioni siano equiparate al matrimonio dalla legislazione italiana[1]

á      i discendenti del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana) di eta' inferiore a 21 anni o a carico[2], a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)

á      gli ascendenti diretti a carico[3] del cittadino o del coniuge o del partner (se equiparato a coniuge dalla legislazione italiana), a prescindere dal grado di parentela (circ. Mininterno 18/7/2007)

 

L'ingresso e il soggiorno di

á      altri familiari a carico o conviventi con il cittadino comunitario nel paese di provenienza

á      altri familiari che per ragioni di salute debbano essere assistiti personalmente dal cittadino dell'Unione

á      partner con relazione stabile con il cittadino dell'Unione attestata dallo Stato membro di appartenenza del cittadino

sono agevolati dall'Italia. L'eventuale diniego e' motivato dopo un'accurata analisi della situazione personale.

 

 

Diritto di libera circolazione

 

I cittadini comunitari in possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza e i suoi familiari stranieri in possesso di passaporto valido hanno il diritto di uscire dall'Italia per recarsi in un altro Stato membro. Se si tratta di minorenni o interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' garantito nei limiti previsti dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza[4].

 

I cittadini comunitari in possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza e i suoi familiari stranieri in possesso di passaporto valido (e di visto di ingresso, se richiesto) hanno diritto di ingresso in Italia.

 

Il visto di ingresso per il familiare straniero, se richiesto, e' rilasciato gratuitamente e con priorita' rispetto agli altri visti.

 

Si prescinde dal visto di ingresso se il familiare straniero e' in possesso di carta di soggiorno[5]; in tal caso non vengono apposti timbri di ingresso o di uscita sul passaporto del familiare straniero[6].

 

In caso di mancanza di documento di viaggio valido o di visto di ingresso, se richiesto, o di carta di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007) non si procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore[7], fa pervenire i documenti mancanti o se dimostra con idonea documentazione di essere titolare del diritto di libera circolazione[8].

 

 

Diritto di soggiorno di durata non superiore a tre mesi

 

Il cittadino comunitario ha il diritto di soggiornare per un periodo di durata non superiore a tre mesi, alla sola condizione di possesso di un documento di identita' valido per l'espatrio in base alla legislazione dello Sttao di cui e' cittadino.

 

Il familiare straniero che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che esercita il diritto di soggiorno fino ha tre mesi ha diritto di soggiorno fino a tre mesi[9] a condizione che possegga un passaporto in corso di validita' e, se richiesto, il visto di ingresso[10].

 

Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero che soggiornino in Italia essendo titolari di soggiorno fino a tre mesi, sono tenuti, per lo svolgimento delle attivita' consentite (quelle che la legge non riserva al cittadino italiano: attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94), agli adempimenti previsti per il cittadino italiano.

 

 

Diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi

 

Il cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia per periodi di durata superiore a tre mesi nei casi seguenti:

á      e' lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato;

á      dispone, per se' e per i suoi familiari[11], di risorse economiche che consentano loro di non diventare un onere per l'assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione sanitaria, o titolo equivalente, che copra tutti i rischi in materia di salute nel territorio nazionale[12]; nel caso in cui l'attivita' principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilita' di risorse e' attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea[13].

 

Il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi si estende al familiare, comunitario o straniero, che accompagni o raggiunga il cittadino comunitario che goda di tale diritto a titolo principale.

 

Il cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi in quanto lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno[14] quando

á      e' temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia;

á      e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata ed e' iscritto al Centro per l'impiego[15] o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002);

á      e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno in Italia, ed e' iscritto al Centro per l'impiego[16] o ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002); in questi casi lo status di lavoratore subordinato permane per un anno[17];

á      segue un corso di formazione professionale[18]; salvo il caso di disoccupazione involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l'attivita' precedentemente svolta[19].

 

Avverso il diniego o la revoca del diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi e' ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario in composizione monocratica, che decide, sentito l'interessato, nei modi di cui all'art. 737 c.p.c.

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario per soggiorni di durata superiore a tre mesi

 

In caso di cittadino comunitario che intenda soggiornare per un periodo di durata superiore a tre mesi, si applicano le disposizioni in materia di anagrafe vigenti per i cittadini italiani[20].

 

L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario e' comunque dovuta quando siano trascorsi tre mesi dall'ingresso.

 

Oltre a quanto previsto per gli italiani (requisito di dimora abituale), l'iscrizione anagrafica[21] e' condizionata alla produzione di documentazione attestante

á      l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, svolta (in caso di cittadino soggiornante per lavoro).

á      la disponibilita' di risorse per se' e per i familiari, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero, e di assicurazione sanitaria o di titolo equivalente (nei casi di cittadini soggiornanti per motivi diversi dal lavoro[22]), nonche' di iscrizione al corso di studio o formazione professionale (nel caso di cittadino soggiornante per studio o formazione[23]).

 

Al cittadino comunitario che chieda l'iscrizione anagrafica e' rilasciata un'attestazione, che riporta nome, luogo di dimora e data della richiesta di iscrizione. L'attestazione include possibilmente la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990 (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

Il certificato di iscrizione anagrafica contiene il riferimento alla norma ai sensi della quale e' stato prodotto: art. 9 D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: attivita' lavorativa

 

La documentazione attestante l'attivita' lavorativa deve essere idonea a consentire - anche con specifico riferimento al lavoro autonomo, qualora si tratti di inizio attivita' - la successiva verifica del mantenimento del diritto al soggiorno per lavoro (circ. Mininterno 18/7/2007)[24]. E' certamente idoneo ciascuno dei seguenti documenti (circ. Mininterno 8/8/2007):

á      per lavoro subordinato: ultima busta paga, ricevuta di versamenti di contributi all'INPS, contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, comunicazione di assunzione al Centro per l'impiego, ricevuta di denuncia allÕINPS del rapporto di lavoro o preventiva comunicazione all'INAIL dello stesso, dichiarazione della filiale italiana della casa madre (solo in caso di lavoratore distaccato[25]);

á      per lavoro autonomo: certificato di iscrizione alla Camera di commercio, attestazione di attribuzione di Partita IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, dimostrazione dell'iscrizione all'albo (per svolgimento di libere professioni).

 

I cittadini della Romania e della Bulgaria che svolgano attivita' di lavoro subordinato diverse da quelle dei settori immediatamente aperti (agricolo e turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato[26], lavoro stagionale; da circ. Mininterno e Minsolidarieta' 28/12/2006[27]) e che non fossero gia' regolarmente soggiornanti[28] in Italia al 31/12/2006 (circ. Mininterno 8/8/2007) devono esibire anche il nullaosta rilasciato dallo Sportello Unico (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

L'iscrizione anagrafica del cittadino comunitario che esercita attivita' lavorativa prescinde dalla durata del contratto di lavoro[29] (circ. Mininterno 8/8/2007).

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disponibilita' di risorse

 

Il requisito di disponibilita' di risorse sufficienti deve essere soddisfatto personalmente dall'interessato, il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie (circ. Mininterno 18/7/2007). Nel calcolo delle risorse complessive si tiene conto pero' anche di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

La disponibilita' di risorse puo' essere dimostrata mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ovvero mediante la produzione della relativa documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007). L'autodichiarazione dovra' fornire informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento dei controlli, anche a campione, di cui all'art. 71 del citato DPR 445/2000, finalizzati a verificare la condizione di disponibilita' di risorse economiche, il cui venir meno giustifica l'allontanamento dal territorio nazionale (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: assicurazione sanitaria

 

L'assicurazione sanitaria richiesta nei casi di soggiorno per motivi diversi dal lavoro deve

á      avere durata non inferiore a un anno o a quella del corso di studio o formazione, se quest'ultima e' inferiore a un anno[30] (circ. Mininterno 18/7/2007), con indicazione della decorrenza e della scadenza (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      essere valida in Italia (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      indicare le modalita' per la richiesta di rimborso e i recapiti del referente (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      essere ripiazzata da una nuova polizza al variare del nucleo familiare (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      essere accompagnata, all'atto dell'iscrizione anagrafica, da una traduzione in Italiano (circ. Minsalute 3/8/2007)

 

Il requisito dell'assicurazione sanitaria si considera soddisfatto per i cittadini comunitari che presentino formulari E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati), E120 (richiedenti la pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E121 o E33 (titolari di pensione estera residenti in Italia e loro familiari), E109 o E37 (familiari di lavoratori residenti in altro Stato membro); non e' invece soddisfatto dal semplice possesso della tessera sanitaria europea TEAM[31] (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: disposizioni transitorie e casi particolari

 

Disposizioni transitorie:

á      cittadino comunitario in possesso, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, della carta di soggiorno in corso di validita' e gia' iscritto all'anagrafe[32]: non ha, fino alla scadenza della carta di soggiorno, l'obbligo di integrare l'iscrizione ai sensi del D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007);

á      cittadino comunitario, gia' iscritto all'anagrafe in quanto titolare, sulla base della precedente disciplina, di un titolo di soggiorno attualmente scaduto, che non abbia ancora maturato il diritto di soggiorno permanente: e' tenuto a documentare all'Ufficio d'anagrafe il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno (circ. Mininterno 18/7/2007); non e' necessario accertare il requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 8/8/2007). Il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione[33] (circ. Mininterno 8/8/2007) e ritira il titolo di soggiorno scaduto, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007);

á      cittadino comunitario che, ancora privo di carta di soggiorno, abbia ottenuto l'iscrizione all'anagrafe in base alla circ. Mininterno 18/10/2006 prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007, o che l'abbia richiesta senza che il procedimento sia stato ancora completato: e' tenuto a integrare, di propria iniziativa, l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, mediante autodichiarazione del possesso dei requisiti ed esibizione della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno, ovvero, nel caso di mancata richiesta della carta di soggiorno, mediante dimostrazione degli stessi requisiti (circ. Mininterno 8/8/2007). Il Comune rilascia direttamente l'attestato di avvenuta iscrizione[34] (circ. Mininterno 8/8/2007);

á      cittadino comunitario in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato in base alla precedente disciplina e ancora in corso di validita': ai fini dell'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, il possesso dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno si considera verificato[35]; si procede solo all'accertamento del requisito di dimora abituale (circ. Mininterno 18/7/2007). Il Comune rilascia l'attestato di iscrizione angrafica[36] e ritira il titolo di soggiorno, restituendolo alla Questura competente (circ. Mininterno 18/7/2007);

á      cittadino comunitario cha abbia chiesto la carta di soggiorno prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 e non l'abbia ancora ottenuta: e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del D. Lgs. 30/2007, non potendo la Questura rilasciare la carta di soggiorno oltre quella data; e' sufficiente l'esibizione della ricevuta di richiesta della carta, rilasciata dalla questura o dalle Poste, con autodichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007 (circ. Mininterno 6/4/2007). La verifica di tale sussistenza e' svolta a campione dal Comune, utilizzando la documentazione in possesso della questura (circ. Mininterno 6/4/2007). Il Comune ritira la ricevuta di richiesta della carta e la consegna alla Questura (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

Casi particolari:

á      cittadini comunitari che soggiornano in Italia per motivi religiosi: e' richiesta la dichiarazione del responsabile della Comunita' religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente autorita' religiosa presente in Italia; in luogo dell'assicurazione sanitaria puo' essere prodotta dichiarazione del responsabile della Comunita' di assunzione delle spese sanitarie (circ. Mininterno 18/7/2007).

á      minori comunitari non accompagnati: sono iscritti all'anagrafe sulla base della decisione dell'autorita' giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela; l'iscrizione anagrafica del minore e' richiesta dal tutore o dall'affidatario, che esibisce a tal fine il provvedimento dell'autorita' giudiziaria (circ. Mininterno 18/7/2007).

á      cittadini comunitari che manifestino l'intenzione di soggiornare solo per svolgere un'attivita' lavorativa stagionale: sono iscritti nello schedario della popolazione temporanea, di cui all'art. 32 del DPR 223/1989[37]; l'attestazione di iscrizione anagrafica specifica che si tratta di iscrizione in tale schedario (circ. Mininterno 18/7/2007). L'iscrizione ha validita' per un anno; entro tale termine[38] si procede alla cancellazione d'ufficio (circ. Mininterno 18/7/2007). Per una successiva iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, il cittadino comunitario dovra' dimostrare di avere conservato il possesso dei requisiti che conferiscono il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

 

Iscrizione anagrafica del cittadino comunitario: diniego e ricorsi

 

Qualora, nell'ambito del procedimento d'iscrizione anagrafica, si verifichi che non sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi l'amministrazione adotta un provvedimento di rifiuto dell'iscrizione (circ. Mininterno 18/7/2007). Ai fini della verifica della sussistenza e del mantenimento di tali requisiti, possono essere avviate forme di collaborazione tra Comuni, amministrazioni, enti pubblici e Forze di polizia (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

Oltre alla possibilita' di ricorso al tribunale in composizione monocratica contro il provvedimento negativo sull'iscrizione anagrafica motivato da mancanza dei requisiti previsti dal D. Lgs. 30/2007, resta ferma la facolta' dell'interessato di presentare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento in caso di rigetto dell'istanza per la mancanza dei requisiti previsti dalla L. 1228/1954 e dal DPR 223/1989 (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

 

Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione

 

Il familiare straniero, trascorsi tre mesi dall'ingresso[39] chiede alla questura competente per territorio la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" (nelle more dell'emanazione del decreto del Mininterno che ne definisce il modello, e' rilasciato il modello cartaceo (circ. Mininterno 10/4/2007) del titolo di soggiorno previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007[40]; il familiare straniero deve presentare

á      i documenti richiesti per l'iscrizione anagrafica (passaporto valido, con eventuale visto[41], e attestazione della richiesta di iscrizione anagrafica da parte del citatdino comunitario);

á      foto in formato tessera, in quattro esemplari.

 

La richiesta della carta puo' essere presentata direttamente in questura o tramite le Poste, utilizzando il kit con banda gialla (circ. Mininterno 10/4/2007).

 

All'atto della richiesta della carta e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito dal decreto del Mininterno.

 

La carta ha una validita' di cinque anni[42], che non decade in caso di assenze di durata non superiore a sei mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato); spetta all'interessato l'onere di documentare i fatti che giustificano la persistenza della validita' della carta.

 

La carta e' rilasciata gratuitamente, salvo il rimborso del costo materiale.

 

 

Iscrizione anagrafica del familiare di cittadino comunitario

 

Oltre a quanto previsto per gli italiani, l'iscrizione anagrafica del familiare che non abbia un autonomo diritto di soggiorno[43] richiede la presentazione

á      di un documento di identita' (per il familiare comunitario) o del passaporto in corso di validita' e del visto, se richiesto (per il familiare straniero[44]);

á      di un documento che attesti la qualita' di familiare o, se richiesto, di familiare a carico. In caso di familiare cittadino comunitario, la condizione di carico puo' essere autodichiarata dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 (circ. Mininterno 6/4/2007);

á      dell'attestato di richiesta di iscrizione anagrafica da parte del cittadino comunitario; e' possibile omettere la presentazione di questo documento, quale che sia la nazionalita' del familiare, essendo gia' agli atti del Comune (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

L'amministrazione comunale comunica alla questura competente per territorio la richiesta di iscrizione anagrafica presentata dal familiare straniero di cittadino comunitario. L'iscrizione di tale familiare e' perfezionata solo dopo l'esibizione da parte dell'interessato della carta di soggiorno ed e' comunicata alla questura dall'amministrazione, ai sensi di art. 6, co. 7 D. Lgs. 286/1998 (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

 

Iscrizione anagrafica di altro familiare o convivente stabile comunitario di cittadino comunitario

 

In caso di altri familiari o conviventi stabili comunitari che rientrino nelle categorie, di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, per le quali lo Stato italiano agevola il soggiorno, ai fini dell'iscrizione anagrafica e' richiesta la seguente documentazione (circ. Mininterno 18/7/2007):

á      documentazione dello Stato del cittadino comunitario titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto parentale ovvero la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato;

á      autodichiarazione del cittadino comunitario[45] della qualita' di familiare a carico o convivente, ovvero della sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del comunitario titolare del diritto di soggiorno;

á      assicurazione sanitaria ovvero altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi in materia sanitaria nel territorio nazionale;

á      autodichiarazione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno della disponibilita' di risorse sufficienti per se' ed il familiare o il convivente, nella misura prevista per il ricongiungimento familiare con lo straniero.

 

 

Ingresso e soggiorno di altro familiare o convivente stabile straniero di cittadino comunitario

 

In caso di altri familiari o conviventi stabili stranieri che rientrino nelle categorie, di cui all'art. 3 D. Lgs. 30/2007, per le quali lo Stato italiano agevola il soggiorno, l'ingresso e soggiorno in Italia puo' aver luogo per residenza elettiva[46] (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

 

Conseguenze di decesso o partenza del cittadino comunitario sul diritto di soggiorno del familiare

 

In caso di decesso o di partenza dall'Italia del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, ovvero di divorzio o annullamento del matrimonio[47], il familiare comunitario che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente, e che non lo maturi in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa, perde il diritto di soggiorno, salvo che non abbia maturato i requisiti per un autonomo diritto di soggiorno o sia familiare di altro cittadino comunitario titolare in via principale di diritto di soggiorno[48].

 

In caso di decesso (nota: non di partenza) del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno, il familiare straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente, e che non lo maturi in conseguenza del decesso del cittadino comunitario ancora impegnato in attivita' lavorativa, perde il diritto di soggiorno, a meno che non abbia soggiornato legalmente in Italia per almeno un anno prima del decesso del cittadino comunitario[49] e dimostri di soddisfare una delle seguenti due condizioni:

á      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero[50]) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;

á      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente[51].

 

Ove non sia soddisfatta la condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso del cittadino comunitario[52], al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno puo' essere rilasciato[53] un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro[54].

 

In caso di partenza o di decesso del cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno[55] il figlio[56] iscritto in un istituto scolastico e il genitore affidatario di tale figlio (comunitario o straniero che sia) mantengono il diritto di soggiorno fino al termine degli studi[57].

 

 

Conseguenze della rottura del vincolo coniugale sul diritto di soggiorno del familiare di cittadino comunitario

 

In caso di divorzio dal cittadino comunitario titolare in via principale del diritto di soggiorno o di annullamento del matrimonio[58], il familiare straniero che non abbia gia' maturato il diritto di soggiorno permanente perde il diritto di soggiorno[59], a meno che l'interessato dimostri di soddisfare una delle seguenti condizioni:

á      esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero[60]) e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi in Italia;

á      far parte del nucleo familiare, gia' costituito in Italia, di una persona che soddisfi la condizione precedente,

e sia verificata, contemporaneamente, una delle seguenti altre:

á      il matrimonio[61] e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o annullamento[62];

á      il coniuge[63] straniero ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino comunitario in base ad accordo tra i coniugi[64] o a decisione giudiziaria;

á      il familiare straniero risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi nellÕambito familiare[65];

á      il coniuge[66] straniero beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi[67] o a decisione giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale abbia ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino a quando esse sono considerate necessarie,

 

Ove non sia soddisfatta alcuna di queste ultime condizioni, al familiare straniero che resta privo del diritto di soggiorno puo' essere rilasciato[68] un permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di eta' per lo svolgimento di attivita' di lavoro[69].

 

 

Mantenimento del diritto di soggiorno

 

Il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di soggiorno per periodi di durata non superiore a tre mesi finche' dispongono di risorse sufficienti per non diventare un onere per l'assistenza sociale (nella misura prevista per il ricongiungimento con straniero[70]) e finche' non diventano un pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica.

 

Il cittadino comunitario e i suoi familiari conservano il diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi finche' soddisfano le condizioni previste per il riconoscimento o il mantenimento di tale diritto[71]. In ogni caso, il cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, se risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni:

á      il cittadino comunitario possiede lo status di lavoratore autonomo o subordinato;

á      il cittadino comunitario ha fatto ingresso per cercare un posto di lavoro[72], ed e' iscritto al Centro per l'impiego[73] da non piu' di sei mesi[74] ovvero, avendo reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa (ai sensi di art. 2, co. 1 D. Lgs. 181/2000, come modificato da D. Lgs. 297/2002), non e' stato escluso dallo stato di disoccupazione (ai sensi di art. 4 D. Lgs. 297/2002).

 

 

Diritto di soggiorno permanente

 

Il cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente (non subordinato alle condizioni previste per il diritto di soggiorno temporaneo) se soddisfa una delle seguenti condizioni:

á      ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi;

á      cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l'attivita' avendo maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, ovvero, se non ha diritto a tale pensione (circ. Mininterno 6/4/2007), avendo raggiunto l'eta' di 60 anni[75]);

á      cessa, in quanto lavoratore subordinato, l'attivita' a seguito di pensionamento anticipato, dopo aver svolto attivita' lavorativa in Italia almeno negli ultimi 12 mesi (inclusi i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio) e aver soggiornato continuativamente in Italia almeno negli ultimi 3 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro);

á      cessa, in quanto lavoratore subordinato, l'attivita' a seguito di pensionamento anticipato ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario[76];

á      cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l'attivita' a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dopo aver soggiornato continuativamente in Italia per almeno 2 anni (sono considerati trascorsi in Italia anche i periodi trascorsi lavorando in altro Stato membro);

á      cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l'attivita' a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente ed e' coniugato con persona in possesso di cittadinanza italiana o che l'ha persa a seguito del matrimonio col cittadino comunitario[77];

á      cessa, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, l'attivita' a seguito di sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale che gli conferiscano il diritto ad una prestazione assicurativa a carico, almeno in parte, di una istituzione dello Stato;

á      esercita, in quanto lavoratore subordinato o autonomo, un'attivita' lavorativa in altro Stato membro, continuando a risiedere in Italia, con permanenza delle condizioni per l'iscrizione anagrafica[78], dopo aver soggiornato e lavorato continuativamente in Italia per almeno 3 anni (inclusi, ai fini del computo del periodo di occupazione, i periodi di iscrizione alle liste di mobilita', di disoccupazione involontaria, di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato, di assenza dal lavoro per malattia o infortunio, e la cessazione di attivita' per motivi di malattia o infortunio);

á      soggiorna in Italia, in quanto familiare, con cittadino comunitario che abbia acquistato in anticipo (nota: verosimilmente, anche anteriormente all'ingresso del familiare), in quanto lavoratore, il diritto di soggiorno permanente (per cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro)[79];

á      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e' ancora impegnato in attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia;

á      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre e' ancora impegnato in attivita' lavorativa autonoma o subordinata;

á      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e' ancora impegnato in attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto.

 

Il familiare straniero di cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente se soddisfa una delle seguenti condizioni:

á      ha soggiornato legalmente in Italia per cinque anni continuativi unitamente al cittadino comunitario[80];

á      soggiorna in Italia con il cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente per il verificarsi di una delle condizioni che consentono l'acquisto anticipato di tale diritto (cessazione di attivita' o svolgimento di attivita' in altro Stato membro)[81];

á      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e' ancora impegnato in attivita' lavorativa autonoma o subordinata, dopo almeno 2 anni di soggiorno continuativo in Italia;

á      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, mentre e' ancora impegnato in attivita' lavorativa autonoma o subordinata;

á      soggiorna in Italia, in quanto familiare di cittadino comunitario, e tale cittadino decede, mentre e' ancora impegnato in attivita' lavorativa autonoma o subordinata, e il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio col cittadino deceduto;

á      ha ottenuto il diritto di soggiorno temporaneo a seguito del decesso del cittadino comunitario di cui era familiare, essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni;

á      ha ottenuto il diritto di soggiorno a seguito di divorzio o annullamento del matrimonio col cittadino comunitario[82], per il verificarsi di una delle condizioni previste (durata del matrimonio, affidamento dei figli, procedimento penale, diritto di visita) ed essendo in possesso dei requisiti di autosufficienza economica, e soggiorna in Italia continuativamente da almeno 5 anni.

 

Ai fini del computo degli anni di soggiorno, non si considerano interruzioni le assenze di durata non superiore a sei mesi l'anno, o di durata superiore per assolvimento di obblighi militari, o di durata non superiore a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (quali gravidanza, maternita', malattia grave, studi o formazione professionale, distacco per motivi di lavoro in un altro Stato) - quelle, cioe', che non fanno perdere validita' alla carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione. L'interessato ha l'onere di documentare i motivi dell'assenza di durata superiore a sei mesi (circ. Mininterno 10/4/2007). I periodi di assenza tollerata sono computati quali periodi di soggiorno (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

Nel computo degli anni di soggiorno e' incluso, anche per i cittadini neocomunitari, il periodo di soggiorno antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo; si considera come data di decorrenza la data d'inizio di validita' del titolo di soggiorno gia' posseduto dall'interessato[83] (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dall'Italia di durata superiore a due anni consecutivi.

 

Al cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno permanente il Comune rilascia, entro 30 gg. dall'eventuale richiesta corredata della documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti, un attestato che certifichi la titolarita' del diritto. In luogo dell'attestato puo' essere inserita apposita istruzione nel micro-chip della carta di identita' elettronica. La continuita' del soggiorno del cittadino comunitario e' accertata dal Comune sulla base dell'iscrizione anagrafica (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

Al familiare straniero titolare di diritto di soggiorno permanente, la questura rilascia gratuitamente (salvo rimborso del costo materiale), entro 90 gg. dalla richiesta, una "carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei". La richiesta deve essere presentata prima della scadenza della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione[84]. La validita' della carta non viene meno per assenze dall'Italia che non superino la durata di due anni consecutivi.

 

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 30/2007, la continuita' del soggiorno e i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto di soggiorno (di qualunque durata) possono essere dimostrati nei modi previsti dalla legge[85]. La continuita' del soggiorno si considera comunque interrotta in caso di adozione di un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato[86].

 

 

Diritti dei titolari di diritto di soggiorno

 

I titolari di diritto di soggiorno (temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque attivita' economica, in forma autonoma o subordinata, che la legge non riservi al cittadino italiano (attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/01; sono anche riservati al cittadino italiano i posti di cui all'art. 1, DPCM 174/94 e le funzioni di cui all'art. 2, DPCM 174/94).

 

Il cittadino comunitario residente in Italia (alla luce di disposizioni seguenti, si deve intendere: "con diritto di soggiorno") gode di parita' di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, salve le eccezioni previste dallo stesso Trattato o dal diritto derivato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari stranieri con diritto di soggiorno[87]. In deroga a tale principio, il cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza sociale durante i primi 3 mesi di soggiorno in Italia[88] ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge.

 

La qualita' di titolare di diritto di soggiorno puo' essere dimostrata in qualunque modo consentito dalla legge[89].

 

 

Assistenza sanitaria

 

Per soggiorni di durata inferiore ai tre mesi, restano valide le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30/2007 (circ. Minsalute 3/8/2007):

á      sono iscritti al SSN solo i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro ed eventualmente i titolari di modello E106[90] con validita' di tre mesi;

á      le prestazioni sanitarie[91] sono assicurate al cittadino comunitario[92], dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto[93]; nei casi in cui il cittadino stesso ne sia sprovvisto, l'attestato viene richiesto d'ufficio dalla ASL all'istituzione dello Stato estero competente[94], previa acquisizione delle generalita' e del documento di riconoscimento dell'interessato;

á      se l'attestato di diritto non perviene entro la scadenza del soggiorno breve[95], il pagamento delle prestazioni e' richiesto per intero direttamente all'interessato, che ne puo' chiedere il rimborso all'istituzione competente del proprio Stato, ai sensi dell'art. 34 Reg. CEE/574/1972[96].

 

Per soggiorni di durata superiore a tre mesi, non si applicano piu' le disposizioni di cui al Decreto Minsanita' 18/3/1999, che prevedevano l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario iscritto all'anagrafe[97]; l'obbligatorieta' di tale iscrizione vale ora per[98] (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      il cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo in Italia. E' richiesta l'esibizione del contratto di lavoro, per il lavoratore subordinato, ovvero il certificato di iscrizione alla Camera di commercio o ad un albo o ordine professionale e[99] l'attestazione di attribuzione di Partita IVA o la certificazione di apertura di posizione INPS, per il lavoratore autonomo (circ. Minsalute 3/8/2007). L'iscrizione e' effettuata[100] (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      il familiare[103], comunitario o straniero, del cittadino comunitario che sia lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. L'iscrizione e' effettuata con la stessa durata di quella del lavoratore[104] (circ. Minsalute 3/8/2007). E' richiesta la certificazione attestante il vincolo familiare e, per il familiare straniero, il possesso della carta di soggiorno di familiare straniero di cittadino comunitario[105] (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      il cittadino comunitario che sia stato lavoratore subordinato o autonomo in Italia e che si trovi in una delle seguenti condizioni[106]:

á      il titolare di uno dei seguenti attestati di diritto comunitari:

¤       lavoratori distaccati in Italia da una ditta europea e loro familiari. Gli oneri sono a carico della Cassa dello Stato estero dove vengono versati i contributi (circ. Minsalute 3/8/2007). L'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del distacco (circ. Minsalute 3/8/2007). La TEAM e' rilasciata dallo Stato estero (circ. Minsalute 3/8/2007). Ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o al pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       studenti[116] che seguono in Italia un corso di studi o di formazione[117]. L'iscrizione al SSN ha la durata del corso frequentato[118], riportata nel modello 106[119] (circ. Minsalute 3/8/2007). Ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

¤       familiare di disoccupato[120]. La TEAM e' rilasciata dal paese di provenienza (circ. Minsalute 3/8/2007). Ai titolari, la ASL rilascia l'allegato 5 della nota ministeriale prot. DG RUERI 2276 dell'8/3/2005, che deve essere presentata al medico e/o pediatra di base (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      il titolare di diritto di soggiorno permanente maturato dopo almeno cinque anni di soggiorno in Italia[125]. L'iscrizione e' effettuata a tempo indeterminato (circ. Minsalute 3/8/2007). E' richiesta l'esibizione dell'attestazione di soggiorno permanente (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      il cittadino comunitario ammesso ad un programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U., ai sensi di art. 6, co. 4, L. 17/2007[126]. E' richiesta una attestazione rilasciata dal questore o, nelle more, una dichiarazione dell'ente che gestisce il programma (circ. Minsalute 3/8/2007). Al termine del programma, l'interessato mantiene l'iscrizione al SSN se rientra in una delle altre categorie per le quali essa e' prevista (circ. Minsalute 3/8/2007)

á      il familiare[127] di cittadino italiano. E' richiesta la certificazione della condizione di familiare a carico[128] (circ. Minsalute 3/8/2007).

 

L'assicurazione privata non da' diritto all'iscrizione al SSN[129] (circ. Minsalute 3/8/2007). Una traduzione in italiano della polizza deve essere presentata all'atto della richiesta di prestazioni sanitarie (circ. Minsalute 3/8/2007).

 

Riguardo alla maternita' a vantaggio di persone non iscritte al SSN[130] (circ. Minsalute 3/8/2007),

á      le prestazioni relative al parto comportano il pagamento delle prestazioni, qualora l'interessata non sia in possesso della TEAM ne' assicurata privatamente;

á      l'interruzione volontaria di gravidanza e' a totale carico dell'interessata, salvo che sia ritenuta prestazione medicalmente necessaria; in tal caso, se l'interessata e' fornita di idoneo attestato di diritto del paese di provenienza[131], la prestazione e' gratuita, salvo eventuale quota di partecipazione alla spesa.

 

Non sono piu' rilasciabili codici STP[132] (circ. Minsalute 3/8/2007).

 

Nei casi di prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti erogate a soggetti non regolarmene soggiornanti che non risultano essere assistiti dal Paese di provenienza, e' tenuta, da parte delle ASL una contabilita' separata, di cui si tiene conto per un'eventuale azione di recupero e/o negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica (circ. Minsalute 3/8/2007).

 

Disposizioni transitorie:

á      i codici STP prorogati a rumeni e bulgari che ne fossero titolari alla data del 31/12/2006 scadono il 31/12/2007 (circ. Minsalute 13/2/2007).

á      in attesa di decisioni in materia del Minsalute, i minori rumeni e bulgari, accolti da comuni della Regione Friuli Venezia Giulia e in possesso della tessera sanitaria al 31/12/2006, continuano a fruire dell'assistenza sanitaria alle condizioni previste per gli stranieri, in base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, e sono iscritti provvisoriamente al SSN, con iscrizione valida fino al 31/12/2007 (circ. Regione Friuli Venezia Giulia)

 

 

Allontanamento dal territorio dello Stato: presupposti

 

Il diritto di ingresso e il diritto di soggiorno del cittadino comunitario o del suo familiare straniero puo' essere limitato solo

á      per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica; in tal caso i provvedimenti negativi devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalita' e in relazione a comportamenti personali che rappresentino una concreta minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, la semplice esistenza di condanne penali non giustificandone automaticamente l'adozione;

á      per motivi di sanita' pubblica[133], in presenza di una delle malattie o infermita' con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o di altre malattie infettive o parassitarie contagiose oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani, a condizione che la malattia o l'infermita' sia insorta prima dell'ingresso in Italia[134].

 

I motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica in base ai quali si puo' adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato di un titolare di diritto di soggiorno devono essere[135]

á      gravi, se l'interessato e' titolare di diritto di soggiorno permanente;

á      tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato, se l'interessato e' cittadino comunitario che abbia soggiornato in Italia per tutti gli ultimi 10 anni ovvero cittadino comunitario minorenne[136].

 

Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica si tiene conto della durata del soggiorno in Italia, dell'eta', dello stato di salute, della situazione familiare ed economica, dell'integrazione sociale e culturale in Italia dell'interessato e dell'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

 

Il cittadino comunitario minorenne titolare di diritto di soggiorno puo' comunque essere allontanato dall'Italia quando questo sia necessario a tutela del suo interesse[137].

 

Il cittadino comunitario e il suo familiare straniero possono essere allontanati anche quando vengano a mancare[138] le condizioni che determinano il diritto di soggiorno[139], salvo quanto previsto in caso di decesso del cittadino comunitario o di divorzio o annullamento del matrimonio.[140] Il Comune, qualora nel corso degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 30/2007, rilevi l'assenza o il venir meno delle condizioni di soggiorno, ne da' comunicazione al Prefetto (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato motivato dal venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno si tiene conto della durata del soggiorno in Italia, dell'eta', dello stato di salute, della situazione familiare ed economica, dell'integrazione sociale e culturale in Italia dellÕinteressato e dei suoi legami con il paese d'origine.[141]

 

 

Allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica: modalita' e conseguenze

 

Il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato fondato su motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica e' adottato dal Ministro dell'interno con atto motivato (salvo che vi si oppongano ragioni di sicurezza dello Stato), tradotto in lingua comprensibile al destinatario ovvero in inglese[142], e notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione, della durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, non superiore a 3 anni[143], e del termine stabilito per lasciare l'Italia, non inferiore a un mese dalla data della notifica, salvi i casi di comprovata urgenza[144].

 

Il destinatario di un provvedimento di allontanamento che rientri in Italia in violazione del divieto di reingresso e' punito con l'arresto da 3 mesi a un anno e un'ammenda da 500 a 5000 euro, ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento immediato alla frontiera.

 

L'accompagnamento immediato alla frontiera del titolare di diritto di soggiorno e' disposto dal questore anche

á      nel caso in cui l'interessato si sia trattenuto in Italia in violazione del termine prescrittogli con il provvedimento di allontanamento per lasciare l'Italia;

á      nel caso in cui i motivi di sicurezza pubblica che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di allontanamento siano tali da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato.

 

 

Allontanamento per il venir meno delle condizioni: modalita' e conseguenze

 

Il provvedimento di allontanamento motivato dal venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' adottato dal Prefetto, territorialmente competente in base alla residenza o alla dimora[145] del destinatario, con atto motivato tradotto in lingua comprensibile al destinatario ovvero in inglese, e notificato all'interessato con l'indicazione delle modalita' di impugnazione e del termine stabilito per lasciare l'Italia (non inferiore a un mese dalla data della notifica[146]). Il provvedimento non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale[147].

 

 

Allontanamento: comunicazione al Comune

 

Qualunque provvedimento di allontanamento a carico di un cittadino comunitario iscritto all'anagrafe e' comunicato al Comune di iscrizione (circ. Mininterno 6/4/2007).

 

 

Allontanamento: tutela giurisdizionale

 

Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica e' ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma[148]. Il ricorso puo' essere presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza dell'interessato, con procura speciale al patrocinatore legale rilasciata davanti all'autorita' consolare e comunicazioni relative al procedimento effettuate presso la stessa autorita'. Il ricorso puo' essere accompagnato da istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento; l'esecuzione resta sospesa fino all'esito[149] dell'istanza, salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale[150] o sia fondato su motivi di sicurezza pubblica che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

 

Contro il provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato adottato per venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno e' ammesso ricorso al Tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il Prefetto che l'ha adottato. Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilita' entro 20 gg. dalla notifica ed e' deciso entro i successivi 30 gg.. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente e puo' essere presentato anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di provenienza dell'interessato, con sottoscrizione autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche, che ne curano l'inoltro all'autorita' giudiziaria, e comunicazioni relative al procedimento effettuate presso le autorita' diplomatiche o consolari. Il ricorso puo' essere accompagnato da istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento; l'esecuzione resta sospesa fino all'esito[151] dell'istanza, salvo che il provvedimento si basi su una precedente decisione giudiziale[152]. Il ricorrente ha diritto a stare in giudizio personalmente.

 

Il cittadino comunitario o il familiare straniero che presentino ricorso contro il provvedimento di allontanamento[153] e ai quali sia negata la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sono ammessi, su documentata richiesta dell'interessato, a fare ingresso e a soggiornare in Italia per prendere parte alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la loro presenza rappresenti una grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare.

 

In caso di ricorso contro il provvedimento di allontanamento motivato dal venir meno delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Tribunale decide ai sensi degli artt. 737 e seguenti c.p.c.. Qualora i tempi eccedano il termine prescritto all'interessato per lasciare l'Italia e sia stata presentata istanza di sospensione, il giudice decide con priorita' sull'istanza, prima che scada detto termine.

 

In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente che si trovi ancora in Italia deve lasciarla immediatamente.

 

 

Ulteriore ambito di applicazione delle disposizioni

 

Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano, se piu' favorevoli, anche ai familiari stranieri di cittadini italiani.

 

Le disposizioni del D. Lgs. 30/2007 si applicano anche ai cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtstein (Spazio Economico Europeo), Svizzera e Repubblica di San Marino (circ. Mininterno 18/7/2007).

 

 

Abrogazioni

 

Sono abrogati il DPR 54/2002 e il D. Lgs. 52/2002 e l'art. 30, co. 4 D. Lgs. 286/1998 (relativo al rilascio di carta di soggiorno al familiare straniero che si ricongiunga con cittadino italiano o comunitario).[154]



[1] Attualmente non lo sono.

[2] Non e' esplicitamente prevista l'equiparazione del minore adottato al figlio. L'ingresso del minore adottato e' comunque consentito dal combinato disposto di art. 1, co. 2 e art. 29, co. 2 del D. Lgs. 286/1998. In mancanza di equiparazione, il minore affidato ricongiunto non risulterebbe pero' titolare di diritto di soggiorno.

[3] L'ascendente di cittadino comunitario o del suo coniuge sono ammessi solo se a carico: resta escluso il genitore naturale del minore. Questo dovrebbe poter fare ingresso ai sensi del combinato disposto di art. 1, co. 2 e art. 29, co. 6 del D. Lgs. 286/1998. Non risulterebbe pero' titolare di diritto di soggiorno.

[4] Disposizione non prevista esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE.

[5] Come pure, ovviamente, se e' in possesso di altro permesso di soggiorno (circ. Mininterno 10/4/2007).

[6] La circ. Mininterno 10/4/2007 esclude l'apposizione di timbri sul passaporto in tutti i casi in cui ad attraversare la frontiera siano familiari stranieri di cittadino comunitario titolari di diritto alla libera circolazione.

[7] Quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE.

[8] Verosimilmente, del diritto di ingresso.

[9] Verosimilmente, ove raggiunga il cittadino comunitario, solo per il periodo di soggiorno residuo del cittadino comunitario.

[10] Verosimilmente, anche se, privo di visto o di passaporto valido, e' stato ammesso in Italia essendo riuscito a dimostrare, entro 24 ore, di essere familiare del cittadino comunitario; in caso contrario, non si capirebbe perche' non sia stato respinto; per di piu', il possesso del visto non e' richiesto dalla Direttiva 2004/38/CE ai fini del soggiorno.

[11] Verosimilmente, per i familiari presenti in Italia.

[12] In base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dovrebbe essere possibile l'iscrizione facoltativa al SSN.

[13] La Direttiva 2004/38/CE richiede solo, in questo caso, che il cittadino comunitario assicuri che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica.

[14] Stando alla corrispondente disposizione della Direttiva 2004/38/CE, e' conservata anche la qualita' di lavoratore subordinato o autonomo.

[15] Verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000.

[16] Verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000.

[17] La Direttiva 2004/38/CE limita, per questo caso, il diritto di soggiorno ai soli coniuge, o partner registrato, e figli, imponendo solo agli Stati membri di trattare con favore l'ammissione degli ascendenti a carico.

[18] Verosimilmente, anche di riqualificazione professionale.

[19] L'inciso "salvo il caso di disoccupazione involontaria" significa, forse, che la condizione si applica, per esempio, in caso di dimissioni.

[20] Significa, verosimilmente, che il cittadino puo' iscriversi all'anagrafe, alle condizioni previste per gli italiani, anche sulla base della sola intenzione di soggiornare per piu' di tre mesi.

[21] L'art. 9, co. 3 del D. Lgs. fa riferimento al solo caso di iscrizione obbligatoria, ma verosimilmente la disposizione si applica anche in caso di iscrizione effettuata prima del termine di tre mesi.

[22] La quantificazione delle risorse, senza una previa valutazione della situazione personale, appare contraria al disposto della Direttiva 2004/38/CE; lo e' certamente nel caso di cittadino comunitario soggiornante per studio o formazione, che in base alla Direttiva dovrebbe limitarsi ad assicurare che lui e i suoi familiari non diventeranno un onere per l'assistenza pubblica.

[23] La generalizzazione della quantificazione delle risorse necessarie e quella, che segue, della possibilita' di ricorrere all'autocertificazione fanno si' che i soggiornanti per studio o formazione non godano di alcun vantaggio specifico rispetto ai soggiornanti per motivi diversi; l'onere di certificazione dell'iscrizione al corso di studi o formazione, che grava solo su chi soggiorni per studio o formazione risulta cosi' immotivato.

[24] La circ. Mininterno 18/7/2007 non specifica tuttavia quali caratteristiche siano tali da integrare tale idoneita'.

[25]Si tratta di una accezione restrittiva di "distacco", non coincidente con quella propria del diritto del lavoro italiano, in base alla quale non e' necessario il rapporto "casa madre - filiale" tra impresa distaccante e impresa distaccataria.

[26] Circ. Mininterno e Minsolidarieta' 3/1/2007 include in questa categoria tutti i rapporti di lavoro di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998.

[27] L'apertura relativa al settore marittimo stabilita da circ. Minlavoro n. 8/2007 e confermata da circ. Minlavoro n. 15/2007 non sembra significativa, essendo le assunzioni di lavoratori stranieri in questo settore gia' disciplinate da art. 27 D. Lgs. 286/1998 o da art. 5, co. 1, L. 88/2001. Nel primo caso, le assunzioni risultano liberalizzate in base a circ. Minterno e Minsolidarieta' 3/1/2007, che include i rapporti di cui all'art. 27 D. Lgs. 286/1998 nella categoria dei lavori "altamente qualificati"; nel secondo caso, la richiesta di nullaosta non e' prevista neanche per il lavoratore straniero. L'apertura relativa al settore della pesca marittima, prospettata dalla circ. Minlavoro n. 8/2007, e' stata invece negata da circ. Minlavoro n. 15/2007.

[28] Verosimilmente, per un motivo in corrispondenza al quale sia consentito lo svolgimento di attivita' lavorativa.

[29] Si fa riferimento, verosimilmente, ai lavoratori subordinati, dato che per i lavoratori autonomi la cosa e' ovvia, non essendo neanche richiesta l'esistenza di un contratto di lavoro.

[30] La circ. Minsalute 3/8/2007 non contempla questa possibilita' di durata piu' limitata. Non sembra, per altro, che la questione sia di competenza del Ministero della salute.

[31] La TEAM garantisce l'accesso diretto alle cure per soggiorni di breve durata; non equivale quindi a una copertura assicurativa per soggiorni di lunga durata.

[32] La circ. Mininterno 6/4/2007 recitava: "e quindi gia' iscritt[o] nei registri della popolazione residente". In realta', al possesso della carta di soggiorno da parte del cittadino comunitario non era necessariamente associata la sua iscrizione anagrafica. Verosimilmente, si deve intendere: "in virtu' di questo fatto". A conferma di questo, e del fatto conseguente che chi e' in possesso di carta di soggiorno in corso di validita' senza essere iscritto all'anagrafe e' tenuto a richiedere l'iscrizione e' intervenuta implicitamente la circ. Mininterno 18/7/2007. Si tenga comunque presente che l'iscrizione anagrafica ha valore ricognitivo, e non costitutivo, del diritto di soggiorno (art. 25 Direttiva CE/38/2004 e, con formulazione piu' debole, art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007).

[33] Verosimilmente, il certificato di iscrizione anagrafica contenente il riferimento al D. Lgs. 30/2007.

[34] Verosimilmente, il certificato di iscrizione anagrafica contenente il riferimento al D. Lgs. 30/2007.

[35] Presunzione generosa, ma impropria, dal momento che con altre disposizioni - quelle sulla documentazione attestante l'attivita' lavorativa o la disponibilita' di risorse economiche - si tenta di rendere possibile un monitoraggio efficace del mantenimento dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno; qui invece si da' per scontato che tali requisiti sussistano per il solo fatto che il titolo di soggiorno precedentemente rilasciato e' ancora in corso di validita'.

[36] Verosimilmente, il certificato di iscrizione anagrafica contenente il riferimento al D. Lgs. 30/2007.

[37] Questa disposizione appare illegittima, dal momento che pone i cittadini comunitari in questione in una posizione potenzialmente piu' debole (quanto meno per la necessita' di ripetere adempimenti burocratici) sulla base di una supposta diversita' del rapporto di lavoro di carattere stagionale. Non si tiene conto del fatto che, in base ad art. 7, co. 3 e art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007, ne' lo status di lavoratore ne' il diritto di soggiorno sono rigidamente collegati alla condizione di occupazione.

[38] Verosimilmente, si deve intendere: "trascorso tale termine".

[39] Non e' chiaro, neanche dalla Direttiva, se si tratti del proprio ingresso o, in caso di raggiungimento del cittadino comunitario, dell'ingresso di questi; in caso di raggiungimento, il vero termine dovrebbe essere il piu' avanzato tra i tre mesi successivi all'ingresso del cittadino comunitario e gli otto giorni successivi all'ingresso del familiare straniero.

[40] Verosimilmente, un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in base alle disposizioni di cui alla L. 29/2006 e D. Lgs. 3/2007.

[41] In contrasto con la Direttiva 2004/38/CE.

[42] La Direttiva 2004/38/CE prevede che la durata sia inferiore se tale e' la durata del soggiorno previsto per il cittadino comunitario; le disposizioni del D. Lgs. in relazione al caso di partenza del cittadino comunitario mostrano, tuttavia, come l'indipendenza della durata della carta da quella del soggiorno di tale cittadino sia, in realta', solo apparente.

[43] Verosimilmente tale iscrizione e' obbligatoria nello stesso senso in cui lo e' per i cittadini italiani, e la disposizione si applica anche agli altri membri della famiglia ammessi a soggiornare, pur non essendo sancito il loro diritto di soggiorno.

[44] Il possesso di visto non e' richiesto ai fini dell'iscrizione anagrafica dalla Direttiva 2004/38/CE; in ogni caso, si dovrebbe poter derogare al requisito del possesso di visto nello stesso modo in cui si puo' derogare ai fini dell'ingresso.

[45] Verosimilmente, quello titolare di diritto di soggiorno.

[46] Non e' chiaro se, per ottenere il visto di ingresso per residenza elettiva, sia sufficiente la documentazione attestante l'appartenenza alle categorie in questione; in caso contrario, si applicherebbero le disposizioni di cui al Decreto MAE 12/7/2000: "A tal fine, lo straniero dovra' fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilita' di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuita' nel futuro. Tali risorse dovranno provenire dalla titolarita' di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprieta' immobiliari, dalla titolarita' di stabili attivita' economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato". In questa seconda ipotesi, non si vede in che cosa consisterebbe la facilitazione.

[47] La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[48] Mia interpretazione di una clausola altrimenti pleonastica.

[49] Non e' chiaro se rilevi solo il periodo trascorso in quanto familiare del cittadino comunitario; es.: cittadino straniero che abbia sposato il cittadino comunitario poco prima del decesso di questi, dopo aver soggiornato legalmente per oltre un anno in Italia.

[50] La mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE

[51] Per chi soddisfi questa condizione si dovrebbe prescindere dalla condizione di un anno di soggiorno legale anteriore al decesso; si pensi al figlio appena nato.

[52] In base ad art. 1, co. 2 e art. 30, co. 5 D. Lgs. 286/1998., il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio deve essere previsto anche per il discendente (comunitario o straniero) del cittadino comunitario o del suo coniuge che compia, in Italia, 21 anni, non essendo piu' a carico del genitore, prima di aver maturato un diritto di soggiorno autonomo.

[53] Verosimilmente, purche' soddisfi una delle altre due condizioni.

[54] Disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE.

[55] Non e' considerato il caso di divorzio o annullamento del matrimonio.

[56] Verosimilmente, anche il figlio del coniuge.

[57] Non eÕ chiaro se il riferimento sia al corso di studi al quale e' iscritto il figlio o anche dei corsi a cui si iscrivera' successivamente.

[58] La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[59] La formulazione dell'at. 13, co. 2 Direttiva 2004/38/CE sembra mettere a repentaglio il diritto di soggiorno anche per il familiare che abbia formalmente acquisito quello di soggiorno permanente; la cosa contrasta pero' con il successivo art. 16, co. 2; l'art. 12, co. 2 del D. Lgs., in ogni caso, esclude che tale familiare possa perdere il diritto di soggiorno.

[60] La mancata previsione di una previa considerazione delle condizioni personali contrasta con la Direttiva 2004/38/CE

[61] La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[62] La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[63] La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso del partner, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[64] O partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana

[65] La Direttiva 2004/38/CE fa riferimento, in modo molto piu' generale, all'esistenza di "situazioni particolramente difficili".

[66] O partner, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[67] O tra i conviventi, secondo la Direttiva 2004/38/CE, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[68] Verosimilmente, purche' soddisfi una delle due condizioni precedenti.

[69] Disposizione positiva, non prevista dalla Direttiva 2004/38/CE. La circ. Mininterno 10/4/2007 fa riferimento, erroneamente, al rilascio di un permesso per motivi familiari.

[70] La quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa riferimento solo alla necessita' di non gravare sull'assistenza sociale, e mal si accorda con l'ovvia assenza di controlli in ingresso.

[71] La Direttiva 2004/38/CE prevede che in caso di dubbio sulla permanenza delle condizioni possano essere effettuate verifiche, comunque non sistematiche, ma che il ricorso all'assistenza pubblica non da' luogo automaticamente a un provvedimento di allontanamento; il D. Lgs. non si pronuncia su questi punti; la Direttiva 2004/38/CE prevede anche che lo scadere del documento di identita' o del passaporto non giustifichino l'allontanamento.

[72] Non e' chiaro se i cittadini comunitari in cerca di occupazione rientrino nella categoria degli aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 7, co. 1, lettera a, D. Lgs. 30/2007 (lavoratori), se in quella di cui all'art. 7, co. 1, lettera b (autosufficienti), ovvero se costituiscano una categoria a parte. La prima ipotesi sembra negata dalla distinzione operata all'art. 13, co. 3 D. Lgs. 30/2007. La seconda, dal fatto che il diritto di soggiorno dei soggetti in cerca di prima occupazione appare condizionato non all'autosufficienza ma piuttosto all'effettivita' della ricerca di lavoro e alla ragionevole estensione del periodo di ricerca. La terza ipotesi sembra contrastata dal fatto che la definizione di una categoria a parte dovrebbe essere collocata nell'ambito dell'art. 7 D. Lgs. 30/2007. Un esame delle corrispondenti disposizioni della Direttiva 2004/38/CE induce a propendere per la seconda ipotesi (appartenenza alla categoria degli aventi diritto di soggiorno a condizione di autosufficienza); la permanenza del diritto di soggiorno condizionata all'effettivita' della ricerca di lavoro e alla ragionevole probabilita' di un esito favorevole di questa si pone infatti in deroga alle disposizioni che vogliono la permanenza del diritto di soggiorno condizionata alla permanenza dei requisiti ordinari. Si vede cosi' che la condizione relativa alle caratteristiche della ricerca di lavoro non e' da considerarsi ulteriore rispetto alla condizione di autosufficienza, bensi' complementare a questa (venuta meno). Sembra invece da scartare comunque la prima ipotesi (appartenenza alla categoria degli aventi diritto di soggiorno in quanto lavoratori). Trattandosi di cittadini in cerca della prima occupazione in Italia, non si puo' vedere la condizione relativa alle caratteristiche della ricerca di lavoro quale condizione complementare a quella - venuta meno - di esercizio di attivita' lavorativa; quest'ultima condizione non sarebbe stata, infatti, mai verificata nel caso in questione.

[73] Verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000.

[74] Questa quantificazione non e' prevista dalla Direttiva 2004/38/CE, che fa piuttosto rifermento alla possibilita' di dimostrare di avere buone possibilita' di trovare occupazione; inoltre, non e' chiaro se si richieda la condizione che si sia iscritto entro i primi di tre mesi di soggiorno o immediatamente dopo. Si noti che, in assoluto, l'essere iscritto nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000 da lungo tempo non e' un buon indicatore di una scarsa probabilita' di trovare una nuova occupazione, dal momento

che l'iscrizione non decade necessariamente in caso di reperimento di un'occupazione. Qui tuttavia si tratta di citatdini comunitari che, iscritti nell'elenco anagrafico in questione, non siano ancora riusciti a trovare alcuna occupazione; se l'avessero trovata rientrerebbero infatti nella categoria dei lavoratori (eventualmente in stato di disoccupazione).

[75] Il D. Lgs. 30/2007 recita, riguardo a questa seconda possibilita': "Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni". La Direttiva 2004/38/CE applica questa possibilita' al solo caso delle particolari categorie di lavoratori autonomi cui la legge nazionale non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia. La legge italiana contempla categorie del genere? In ogni caso, l'interpretazione data dalla circ. Mininterno 6/4/2007, coprendo anche i lavoratori che non sono riusciti a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, e' piu' generosa.

[76] La Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[77] La Direttiva 2004/38/CE esigerebbe che fosse considerato anche il caso del partner di tale persona, ove l'unione registrata fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[78] La Direttiva 2004/38/CE prescrive la condizione di ritorno in Italia almeno una volta alla settimana.

[79] Non gode dello stesso vantaggio il familiare comunitario di cittadino comunitario che abbia acquistato il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino.

[80] L'art. 14, co. 2 del D. Lgs., a differenza di art. 16, co. 2 Direttiva 2004/38/CE, sembra richiedere solo la contemporaneita' del soggiorno, non la convivenza; la cosa e' rilevante, per es., per il figlio del coniuge straniero che risieda per studio in altra citta' italiana.

[81] Non gode dello stesso vantaggio il familiare straniero di cittadino comunitario che acquisiti il diritto di soggiorno permanente a seguito di soggiorno continuativo di 5 anni - es.: il familiare che abbia raggiunto successivamente il cittadino.

[82] La Direttiva 2004/38/CE prevederebbe anche il caso di scioglimento dell'unione registrata, ove questa fosse parificata al matrimonio dalla legislazione italiana.

[83] Verosimilmente, si deve intendere: la data di inizio del periodo di ininterrotto possesso di un qualsiasi titolo di soggiorno valido.

[84] La Direttiva 2004/38/CE prevede che la sanzione in caso di mancato rispetto di tale termine debba essere proporzionata e non discriminatoria; dovrebbe quindi essere escluso la possibilita' di diniego della carta di soggiorno permanente.

[85] Significa "mediante autocertificazione", dal momento che si tratta di stati o fatti a conoscenza dell'amministrazione dello Stato?.

[86] La Direttiva 2004/38/CE stabilisce che l'interruzione si abbia in caso di valida esecuzione del provvedimento.

[87] Non eÕ chiaro se di tale beneficio i familiari stranieri godano autonomamente, o solo in quanto familiari del cittadino comunitario (la distinzione eÕ rilevante, per esempio, per i familiari stranieri con diritto di soggiorno permanente acquisito successivamente al decesso del cittadino comunitario o a divorzio da questi).

[88] Non e' chiaro se il riferimento sia al soggiorno del cittadino comunitario.

[89] La Direttiva 2004/38/CE stabilisce esplicitamente che il possesso di un attestato di iscrizione anagrafica o di una carta di soggiorno o della ricevuta di richiesta di carta di soggiorno non puo' costituire in nessun caso prerequisito per l'esercizio di un diritto o per il completamento di una formalita' amministrativa.

[90] Verosimilmente, la cosa riguarda lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari, studenti, familiari di disoccupati.

[91] Verosimilmente, il riferimento e', nel caso generale, alle prestazioni sanitarie necessarie (quelle richieste dallo stato di salute dell'interessato per consentirgli di continuare il suo soggiorno in condizioni sicure sotto il profilo medico); per le prestazioni sanitarie programmate l'erogazione e' possibile solo in presenza dell'autorizzazione dell'istituzione competente dello Stato membro d'origine, attestata dal modello E112 (non sostituito dalla TEAM).

[92] E, verosimilmente, ai suoi familiari stranieri, se titolari di idoneo attestato di diritto.

[93] In luogo della presentazione di un attestato di diritto - TEAM o altro modello cartaceo - per le prestazioni necessarie dovrebbe essere prevista, in base al Reg. CE/631/2004, l'esibizione diretta della tessera TEAM al prestatore di cure.

[94] Continua ad essere vero dopo l'entrata in vigore della TEAM o vale solo con riferimento al caso particolare di modello E112 (prestazioni programmate)?

[95] Esistono casi in cui al cittadino comunitario o ai suoi familiari stranieri non possa essere rilasciato alcun attestato di diritto?

[96] Non sembra che l'art. 34 Reg. CEE/574/1972 riguardi i rimborsi di prestazioni erogate a turisti.

[97] La ratio di questa disposizione sembra essere la seguente: il D. Lgs. 30/2007 distingue i cittadini comunitari titolari di diritto di soggiorno, e percio' iscritti all'anagrafe, in due categorie: i lavoratori e quelli che soggiornano per altre ragioni. Per questa seconda categoria, uno dei requisiti per il diritto di soggiorno e' la copertura assicurativa in materia sanitaria per se' e per i familiari. Questo requisito e', nell'interpretazione fornita dalla circ. Minsalute 3/8/2007, incompatibile con l'iscrizione al SSN. Pertanto, l'iscrizione anagrafica, che riguarda entrambe le categorie, non puo' piu' essere - coerentemente con tale interpretazione - condizione sufficiente per l'iscrizione al SSN. Ne deriva - secondo la stessa interpretazione - che l'iscrizione al SSN e' destinata ai titolari di diritto di soggiorno in quanto lavoratori o familiari di questi e ai titolari di particolari attestati di diritto disciplinati da altre norme comunitarie. Non e' chiaro se questa intepretazione sia compatibile con art. 19, co. 2 D. Lgs. 30/2007, e possono comunque essere avanzate diverse obiezioni:

á      tra i titolari degli attestati di diritto che danno luo all'iscrizione al SSN vi sono alcune figure vincolate alla copertura assicurativa: evidentemente, quindi, l'esistenza di questo vincolo non esclude in modo automatico e generale l'iscrizione al SSN;

á      in base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, quanto meno su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che abbiano diritto di soggiorno per periodi di durata superiore a tre mesi, con copertura estesa a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (eventualmente a condizione di integrazione del contributo nel caso di familiari di studenti - vedi circ. Minsanita' 24/3/2000);

á      il Decreto Minsanita' 18/3/1999 disponeva l'iscrizione obbligatoria al SSN per tutti i comunitari iscritti in anagrafe, in un contesto in cui l'iscrizione in anagrafe poteva non corrispondere all'effettiva permanenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno. Ora che l'iscrizione anagrafica risulta addirittura "rafforzata" dalla richiesta di dimostrazione dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno, sembra improprio indebolirne le conseguenze in materia di iscrizione al SSN.

[98]Nel rispetto di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 1 D. Lgs. 286/1998 e delle corrispondenti disposizioni applicative (circ. Minsanita' 24/3/2000), dovrebbe essere prevista l'iscrizione obbligatoria al SSN del cittadino comunitario che, anche privo diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi, rientri in una delle seguenti categorie:

á      minore inespellibile;

á      donna in stato di gravidanza o di puerperio, o marito di questa con essa convivente;

á      minore affidato a comunita' familiare o istituto di assistenza, ex art. 2 L. 184/83;

á      minore a cittadino italiano o comunitario o a cittadino straniero titolare di diritto di soggiorno;

á      persona che soggiorni per riacquisto cittadinanza

[99]Verosimilmente, si deve intendere "o": dovrebbe cioe' essere sufficiente uno solo dei documenti elencati, in analogia a quanto richiesto per l'iscrizione anagrafica da circ. Mininterno 8/8/2007.

[100] Questa disposizione rende la posizione del cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per lavoro. Per quest'ultimo, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, D. Lgs. 286/1998 e art. 42, co. 4 DPR 394/1999). In base a queste disposizioni e ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno.

[101] Verosimilmente, anche in caso di svolgimento di attivita' di lavoro autonomo.

[102] Non e' chiaro se questa previsione si applichi anche in caso di svolgimento di una collaborazione a progetto.

[103] Non sono inclusi gli "altri familiari" ne' il partner con cui il cittadino abbia una relazione stabile. Questa esclusione appare coerente con il fatto che, ove si tratti di cittadini comunitari, tali soggetti sono ammessi a condizione che i rischi in materia sanitaria siano coperti da un'assicurazione, e che, laddove invece si tratti di stranieri, essi possono fare ingresso per residenza elettiva, ai sensi della normativa sull'immigrazione, e non sono quindi oggetto di specifiche disposizioni. Sorgono pero' due problemi: in base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 2 D. Lgs. 286/1998, l'assistenza sanitaria erogata dal SSN dovrebbe coprire tutti i familiari a carico legalmente soggiornanti in Italia; il novero di questi e' fissato da art. 4 L. 627/1982 (che rinvia al DPR 797/1955) in modo tale da poter includere anche soggetti appartenenti alla categoria degli "altri familiari": figli, coniuge, genitori a carico; figli legittimati, figli adottivi, affiliati, figli naturali legalmente riconosciuti, figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, in certi casi, fratelli, sorelle, nipoti e minori regolarmente affidati; patrigno, matrigna, adottanti, affilianti e affidatario e, in certi casi, altri ascendenti in linea diretta, a carico. Inoltre, qualora si tratti di stranieri ammessi per residenza elettiva, gli interessati potranno soddisfare l'obbligo assicurativo in materia sanitaria mediante iscrizione volontaria al SSN; e' evidente come la stessa possibilita' deve essere data loro quando si tratti di cittadini comunitari, a pena di violazione della disposizione di cui all'art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998.

[104] Il diritto all'iscrizione al SSN del familiare, comunitario o straniero, del cittadino comunitario che, dopo aver esercitato attivita' lavorativa in Italia, si trovi in stato di disoccupazione involontaria o sia iscritto a un corso di formazione professionale sembra assicurato dalla previsione dello stesso diritto per la piu' ampia categoria dei familiari di cittadino comunitario disoccupato, che fa parte, a sua volta, degli aventi diritto al modello E106. Si noti comunque che la disposizione in esame rende la posizione del familiare di cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno in qualita' di lavoratore peggiore di quella dello straniero regolarmente soggiornante per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con straniero soggiornante per motivi di lavoro. Nel caso del familiare straniero di lavoratore straniero, infatti, l'iscrizione decade solo con la definitiva conclusione del suo soggiorno regolare (art. 34, co. 1, lettera b, D. Lgs. 286/1998 e art. 42, co. 4 DPR 394/1999). In base a queste disposizioni e ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, quindi, l'iscrizione dovrebbe durare per tutta la durata per cui permane il diritto di soggiorno del familiare, potendo essere sancita la conclusione di esso solo con provvedimento del prefetto o del Ministro dell'interno.

[105] Per i figli minori, del cittadino comunitario o del coniuge, si dovrebbe prevedere che l'assistenza sia erogata anche nelle more dell'iscrizione al SSN, in base ad art. 34, co. 2 e, per minori comunitari, art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998.

[106] Tra le condizioni, che corrispondono a quelle previste da art. 7, co. 3 Direttiva 2004/38/CE e, piu' debolmente, da art. 7, co. 3 D. Lgs. 30/2007 per la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato o autonomo, non e' inclusa, incomprensibilmente, la temporanea inabilita' per infortunio o malattia.

[107] Verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000.

[108] Verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000. Non e' adeguatamente considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto elenco anagrafico.

[109] Richiesta inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato.

[110] Verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000.

[111] Verosimilmente, si intende l'iscrizione nell'elenco anagrafico di cui all'art. 4 DPR 442/2000. Non e' adeguatamente considerato il caso di lavoratore disoccupato che abbia reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa, senza essere iscritto nel suddetto elenco anagrafico.

[112] Richiesta inappropriata, dal momento che il D. Lgs. 30/2007 non richiede, nel caso di disoccupazione involontaria occorsa durante il primo anno di soggiorno, che l'attivita' pregressa sia necessariamente di lavoro subordinato.

[113] La circ. Minsalute 3/8/2007, pur menzionando la condizione di collegamento tra corso di formazione e attivita' precedentemente svolta, salvi i casi di disoccupazione involontaria, non fa cenno ad alcun controllo da effettuare al riguardo.

[114] Richiesta inappropriata, dal momento che la durata e il carattere - subordinato o autonomo - dell'attivita' pregressa sono irrilevanti nel caso in esame.

[115] Richiesta inappropriata, dal momento che il diritto all'iscrizione al SSN e' conseguenza dello status di lavoratore, gia' sufficientemente provato dagli altri documenti richiesti, laddove l'iscrizione anagrafica ha carattere meramente ricognitivo rispetto a tale status. Risulta violata la disposizione di cui all'art. 19, co. 4 D. Lgs. 30/2007, in base alla quale lo status di titolare del diritto di soggiorno puo' essere provato con qualunque mezzo di prova previsto dalla normativa.

[116] Riguardo ai familiari dello studente, dovrebbe essere quanto meno consentita, in base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 e a quanto stabilito per i familiari di studenti stranieri da circ. Minsanita' 24/3/2000, l'iscrizione volontaria al SSN (con versamento dell'intero contributo), quale modalita' per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria.

[117] L'inclusione del caso di corso di formazione si evince dalla documentazione richiesta dalla circ. Minsalute 3/8/2007 e deriva comunque dalla nozione di studente nella legislazione comunitaria.

[118] Da altra affermazione riportata dalla circ. Minsalute 3/8/2007 sembra si debba invece intendere, in analogia con il caso dei lavoratori distaccati, che l'iscrizione e' comunque effettuata con durata di un anno, ed e' rinnovabile previo accertamento della prosecuzione del corso.

[119] Ove l'interessato non sia in posesso del modello E106, questo dovrebbe essere chiesto d'ufficio all'istituzione dello Stato di provenienza. Questo dovrebbe assicurare il diritto all'iscrizione al SSN anche per il cittadino comunitario che abbia deciso solo dopo il suo ingresso in Italia di prolungare il proprio soggiorno per seguire un corso di studio o formazione. La circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito.

[120] La categoria sembra includere il familiare di cittadino comunitario che si trovi nella fase di prima ricerca di occupazione in Italia, oltre a quello del lavoratore comunitario in condizioni di disoccupazione sopravvenuta. Se e' effettivamente cosi', ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria. Occorrerebbe, pero', la verifica del requisito, richiesto perche' il disoccupato in fase di prima ricerca di occupazione sia titolare di diritto di soggiorno, relativo all'iscrizione al Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi o all'aver reso dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. La circ. Minsalute 3/8/2007 tace su questo punto.

[121] Verosimilmente, anche stranieri. La cosa e' rilevante nei casi di assenza breve dall'Italia del cittadino comunitario che trovi occupazione in altro Stato membro.

[122] Verosimilmente, comunitario, benche' circ. Minsalute 3/8/2007 reciti: "straniero".

[123] Ci si trova di fronte ad un caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria. Evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN. La cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 D. Lgs. 286/1998.

[124] Ci si trova di fronte ad un altro caso in cui l'iscrizione al SSN risulta essere la modalita' naturale per soddisfare il requisito di copertura assicurativa in materia sanitaria. Evidentemente, la previsione di tale requisito non puo' costituire una automatica preclusione dell'accesso all'iscrizione al SSN. La cosa e' rilevante per tutte le categorie per le quali l'iscrizione al SSN dovrebbe essere consentita, almeno su base volontaria, ai sensi di art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 D. Lgs. 286/1998.

[125] La specificazione relativa ai cinque anni di soggiorno, che esclude dall'iscrizione al SSN coloro che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente prima di tale termine, ai sensi di art. 15 D. Lgs. 30/2007, e' priva di senso.

[126] O, in modo piu' generale, ai sensi di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998.

[127] Verosimilmente, anche straniero, in base ad art. 23 D. Lgs. 30/2007. Quanto all'esclusione degli "altri familiari", ribadita anche in questo caso da circ. Minsalute 3/8/2007, valgono le considerazioni svolte nella nota precedente sui familiari del cittadino comunitario.

[128] In caso di familiare cittadino comunitario dovrebbe essere possibile l'autodichiarazione della condizione di carico, ai sensi di art. 46 DPR 445/2000.

[129] In base ad art. 1, co. 2 e art. 34, co. 3 D. Lgs. 286/1998 l'iscrizione al SSN dovrebbe essere comunque consentita, su base volontaria, a tutti i cittadini comunitari che, senza essere coperti dall'obbligo di iscrizione al SSN, abbiano diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi e a tutti i loro familiari regolarmente soggiornanti (con integrazione del contributo per i familiari dello studente - da circ. Minsanita' 24/3/2000), quale possibile modo per assolvere l'obbligo assicurativo. Si noti che, in mancanza di tale previsione, si produce un paradosso ulteriore: gli "altri familiari" di cui l'Italia dovrebbe agevolare l'ingresso devono essere coperti da assicurazione sanitaria se sono comunitari; se sono stranieri, possono entrare solo per residenza elettiva, anche loro con obbligo di assicurazione sanitaria, potendosi pero' iscrivere facoltativamente al SSN. Il paradosso si supera solo ammettendo che l'obbligo assicurativo si possa assolvere in ogni caso con iscrizione al SSN.

[130] La circ. Minsalute 3/8/2007 non e' esplicita in proposito.

[131] Verosimilmente, TEAM o modello cartaceo.

[132] Le cure urgenti o essenziali, anche a carattere continuativo, dovrebbero comunque essere garantite al cittadino comunitario presente in Italia in posizione di soggiorno irregolare (un soggiorno che si sia prolungato, cioe', oltre i tre mesi, pur in assenza dei requisiti previsti per il diritto di soggiorno), in base ad art. 1, co. 2 e art. 35, co. 3 D. Lgs. 286/1998.

[133] Per il cittadino straniero, il D. Lgs. 286/1998 prevede la possibilita' di respingimento a seguito di controlli sanitari e, quindi, in linea teorica, la possibilita' di diniego di rilascio o rinnovo del permesso e di revoca dello stesso (e, indirettamente, la possibilita' di espulsione); su queste disposizioni prevale pero' l'obbligo di prestare le cure mediche (sia in caso di straniero presente sul territorio sia in caso di straniero che si presenti alla frontiera); discutibile, quindi, che si possa effettivamente allontanare il familiare straniero di cittadino italiano o di cittadino comunitario per motivi di sanita' pubblica.

[134] La Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', la condizione che la malattia o l'infermita' siano insorte prima che siano trascorsi tre mesi dall'ingresso, nonche' la possibilita' di sottoporre l'interessato a visita medica, in caso di sospetta patologia rilevante, durante i primi tre mesi di soggiorno.

[135] L'art. 4, co. 3 del D. Lgs. 286/1998, come modificato da D. Lgs. 5/2007 stabilisce che ai fini dell'ingresso per ricongiungimento familiare, i motivi ostativi sono limitati al caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen. Il D. Lgs. e la Direttiva 2004/38/CE non esigono, nel caso generale, che i motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica siano talmente gravi da mettere a repentaglio la sicurezza dello Stato (tale condizione e' invece richiesta esplicitamente solo in caso di cittadino comunitario che abbia soggiornato in Italia per tutti gli ultimi 10 anni ovvero di cittadino comunitario minorenne). In base all'art. 1, co. 2 del D. Lgs. 286/1998 (applicabilita' ai cittadini italiani o comunitari delle disposizioni del D. Lgs. 286/1998, se piu' favorevoli), dovrebbe valere la delimitazione dei motivi che consentono il diniego del diritto di soggiorno al solo caso di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di altro Stato dell'Area Schengen.

[136] L'art. 20, co. 7 D. Lgs. 6/2/2007 sembra disporre che, anche per il minorenne, il provvedimento sia adottato dal Ministro dell'interno, cosa in contrasto con art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998. Inoltre, applicandosi la delimitazione dei motivi di sicurezza pubblica solo al minore comunitario, il minore straniero familiare di cittadino italiano o comunitario potrebbe essere allontanato anche per motivi di sicurezza pubblica non tanto gravi da configurare il pericolo per la sicurezza dello Stato; da art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998 dovrebbe discendere, pero', l'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli previste per il generico minore straniero (espellibilita' solo per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, con provvedimento adottato dal Tribunale per i minorenni).

[137] L'art. 20, co. 7 D. Lgs. 6/2/2007 sembra disporre che il provvedimento sia adottato dal Ministro dell'interno, cosa priva di senso e in contrasto con art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998.

[138] Significa, verosimilmente, "quando manchino o vengano a mancare". Sulla base di art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, tuttavia, dovrebbe essere autorizzato il soggiorno in tutti i casi in cui sussistano le condizioni richieste per il soggiorno dello straniero. In particolare, andrebbero disciplinati i casi di cittadino comunitario o suo familiare straniero

á      che sia genitore naturale di un minore soggiornante in Italia;

á      che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 19, co. 2 D. Lgs. 286/1998;

á      la cui presenza sia necessaria per lo sviluppo psicofisico di un minore soggiornante in Italia (art. 31, co. 3 D. Lgs. 286/1998);

á      che sia affidato a comunitaÕ di tipo familiare o istituto di assistenza ex art. 2, L. 184/83 (art. 32 co. 1 D. Lgs. 286/1998);

á      che sia uno dei familiari di cui all'art. 29, co. 1 di titolare di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino comunitario (art. 28, co. 1 D. Lgs. 286/1998)

á      la cui presenza sia indispensabile in relazione a procedimenti in corso per reati di cui allÕart. 380 c.p.p. o allÕart. 3 L. 75/58 (art. 11, co. 1, lettera c-bis DPR 394/1999);

á      che debba espletare una misura compensativa ai sensi dei D. Lgs. 115/1992 e 319/1994 per il riconoscimento di un titolo professionale (art. 49, co. 3 bis DPR 394/1999)

[139] E' incluso il caso di diritto di soggiorno permanente, che viene meno in caso di assenza dall'Italia per piu' di due anni consecutivi.

[140] Le disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione si applicano ai cittadini comunitari se piu' favorevoli (art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998). Dovrebbe essere previsto quindi il divieto di allontanamento nei casi in cui e' previsto il divieto di espulsione per lo straniero. Dovrebbe inoltre essere rilasciato un permesso di soggiorno in tutti i casi in cui il cittadino comunitario o il suo familiare privi di diritto di soggiorno si trovino nelle condizioni che consentono il rilascio di permesso a cittadino straniero (es.: permesso per minore eta', permesso per motivi umanitari, anche ex art. 18, permesso per assistenza del minore, permesso per motivi di cura per la donna incinta o per la puerpera o per il marito convivente).

[141] In base ad art. 1, co. 2 D. Lgs. 286/1998, si deve tener conto ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario o di un suo familiare straniero anche delle conseguenze dell'allontanamento per l'interessato e i suoi familiari (da art. 9, co. 11, T.U., come modificato da D. Lgs. 3/2007).

[142] L'art. 32 Direttiva 2004/38/CE impone che sia garantita all'interessato la possibilita' di comprendere contenuto e conseguenze del provvedimento.

[143] La Direttiva 2004/38/CE prevede, con maggior severita', che sia fissato un termine, non posteriore a tre anni dopo l'esecuzione dell'allontanamento, dopo il quale la persona allontanata possa presentare istanza di cancellazione di un divieto di reingresso altrimenti permanente.

[144] La previsione di un termine non inferiore a un mese non sembra adatta ad un provvedimento di respingimento alla frontiera - ad es.: di familiare straniero che raggiunga il cittadino comunitario; l'art. 30 co. 3 Direttiva 2004/38/CE potrebbe essere interpretato nel senso di escludere che tale termine debba essere concesso in caso di respingimento.

[145] Rileva la dimora, per esempio, in caso di cittadino comunitario che prolunghi il suo soggiorno, senza averne i requisiti, per piu' di 3 mesi senza essere iscritto all'anagrafe.

[146] Non sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.

[147] Un provvedimento che non preveda un divieto di reingresso ha il solo effetto di interrompere la continuita' del soggiorno e, quindi, di ostacolare la maturazione del diritto di soggiorno permanente.

[148] L'art. 31, co. 3 Direttiva 2004/38/CE imporrebbe che il TAR decida con giurisdizione estesa al merito.

[149] Verosimilmente, non definitivo.

[150] Verosimilmente, in caso di mancato rispetto dei termini per l'allontanamento o del divieto di reingresso, ovvero in presenza di una condanna per reati particolarmente gravi.

[151] Verosimilmente, non definitivo, sulla base di disposizioni seguenti.

[152] Non e' chiaro di che decisione giudiziale si tratti, non essendo previste sanzioni per il mancato rispetto del termine fissato per l'allontanamento e che i motivi del provvedimento non sono relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

[153] In base ad art. 31, co. 4 Direttiva 2004/38/CE questa disposizione deve applicarsi anche in caso di provvedimento adottato per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica; se cosi' non fosse, d'altra parte, la specificazione relativa all'assenza di gravi mionacce per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica sarebbe pleonastica.

[154] Si sarebbe dovuto abrogare anche la disposizione di cui all'art. 30, co. 1, lettera b D. Lgs. 286/1998, per la parte che prevede il rilascio del permesso di soggiorno a chi abbia contratto matrimonio con cittadino italiano o comunitario, nonche', per la parte corrispondente, la disposizione di cui al successivo art. 30, co. 1 bis (revoca del permesso in caso di mancata convivenza), a meno di considerarle applicabili a persone che, a seguito di tale matrimonio, non maturino il diritto di soggiorno (es.: matrimonio con italiano non lavoratore privo di risorse).